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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/06/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22841 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024 , avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto)
[...]
, nato a [...] il [...] , , Persona_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. PICCOLO CRISTINA presso il quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...] , C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. PICCOLO CRISTINA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/12/2024 e , premettendo Persona_1 Controparte_1 di aver intrattenuto una relazione affettiva con convivenza di fatto per diversi anni - dalla cui unione nasceva la figlia minore nata a [...] il [...], conclusasi la relazione- Persona_2 rappresentavano la volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla predetta minore. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “1) che i ricorrenti vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) che i ricorrenti eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale sulla figlia , con domiciliazione privilegiata presso la residenza della mamma (ex Per_2 casa coniugale) sita in Napoli, quartiere Ponticelli, al Via L. Crisconio n.59; 3) che al padre sarà consentito tenere con sé la figlia ogni martedì, giovedì ed ogni domenica, dalle 14.00 alle 21.00. Egli potrà anche far visita alla figlia quando lo riterrà opportuno previo avviso telefonico con la madre e tenerla con sé in altre occasioni concordate compatibilmente con le esigenze della signora CP_1
. 4) che il padre sarà informato, a cura della madre, sull'andamento scolastico della bambina
[...]
e sulle sue condizioni di salute, nonché su ogni altro problema di particolare importanza riguardante la stessa;
5) I ricorrenti dichiarano allo stato che: il signor è operario con mansioni Persona_1 di muratore presso la ditta “EDIL DM” di avente sede in Napoli (NA), alla Via Luigi CP_2
Crisconio n. 91, con contratto a tempo indeterminato, percependo un reddito mensile netto di circa
€ 1.600,00 (milleseicento/00) (vedi dichiarazione dei redditi e buste paga), mentre la signora
[...]
è casalinga, senza alcun reddito ma, fin da ora quest'ultima si dichiara, non Controparte_1 appena la figlia sarà diventata un pò più autonoma, intenzionata a ricercarsi una Per_2 occupazione, sia pure part-time per contribuire al bilancio familiare. Pertanto il signor ER
, allo stato, si impegna a corrispondere, a titolo di concorso per il mantenimento della figlia
[...] minore, un assegno mensile di Euro 350,00 (trecentocinquanta), da consegnare personalmente alla sig.ra , presso la sua abitazione, entro il giorno 10 di ogni mese;
assegno Controparte_1 soggetto a rivalutazione annua secondo l'indice ISTAT;
6) I ricorrenti si obbligano a concorrere nella misura del 50% delle spese straordinarie di tipo necessario per il mantenimento della figlia minore, da intendersi per esse spese, con elencazione tassativa e non meramente indicativa quali: al 50% per il cambio dell'abbigliamento due volte l'anno, al 50% , degli oneri (regali) inerenti le feste degli amici, cui la minore vorrà partecipare, al 50% delle spese e dei costi inerenti l'attività sportiva;
al
50% delle spese scolastiche (cartelle, zaini, quaderni, libri, penne, tassa di iscrizione, viaggi etc.), al
50% del premio annuo della eventuale polizza Assicurativa al momento della sua stipula;
al 50% delle spese per i medicinali necessari alla salute della minore. I ricorrenti contribuiranno in parti uguali solo nel caso in cui tali spese vengano congiuntamente concordate, in mancanza di prova documentale del preventivo accordo dette spese dovranno considerarsi quali doni o liberalità; 7) Le eventuali, altre spese straordinarie di rilevante entità riguardanti la figlia (viaggi di istruzione;
etc) saranno concordate preventivamente dai ricorrenti e, normalmente, ripartite in parti uguali tra loro. 8) Le vacanze del padre con la figlia saranno e concordate di anno in anno entro il 15 giugno di ogni anno. Inoltre, durante le festività natalizie e quelle Pasquali, in giorni che verranno di volta in volta concordati, la figlia trascorrerà almeno due intere giornate con il padre. 9) Le decisioni di maggiore interesse per la figlia dovranno essere adottate da entrambi i ricorrenti. Inoltre, il padre ha il diritto e il dovere di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della stessa, senza perdere di vista l'andamento complessivo degli affari familiari (ex art. 155, c.3, e art. 317 cc). 10) Entrambi i ricorrenti si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio (ex art. 6,c.12, L.1\12\70 n. 898). 11) I ricorrenti si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio per la minore
” Per_2
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritto di visita, assegnazione della casa familiare e assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e sono rispondenti agli interessi della minore il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, I Sezione civile, definitivamente pronunciando, dispone in conformità degli accordi intervenuti tra le parti e relativi alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia, nate fuori dal matrimonio, nata a [...]_2 il 18.02.2016;
- omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
- prende atto delle ulteriori pattuizioni;
- nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23/05/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino