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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/07/2025, n. 5454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5454 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42552/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati
NG MAMBRIANI Presidente
Daniela MARCONI Giudice
OL FASCILLA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42552/2021 promossa da:
C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Nardone, Paola Tornatore Parte_1 P.IVA_1 e Giacomo D'Attorre, elettivamente domiciliata in Milano alla via Vivaio n. 24 ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TAGLIABUE CP_1 C.F._1
GIULIO, elettivamente domiciliato tramite PEC Email_1 C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FABIANI MASSIMO e CP_2 C.F._2 dell'avv. LUDOVICA CARRIOLI elettivamente domiciliato in Milano, via F. Bocconi n. 9 presso il difensore avv. FABIANI MASSIMO
CONVENUTI nonché contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSBOCH AMEDEO, CP_3 C.F._3 elettivamente domiciliato tramite PEC Email_2
Controparte_4 [...]
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIANI Controparte_5 P.IVA_2
FOG mente domiciliata tramite PEC
Email_3
ER IA
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano:
pagina 1 di 23 a) previo accertamento della illiceità della condotta dei convenuti, dichiarare tenuti e condannare gli stessi in via solidale a risarcire il danno subito dall'attrice, quantificato in euro 5 milioni (oltre interessi e rivalutazione) ovvero nella diversa somma che (salvo gravame) risulterà dovuta. b) condannare i convenuti al pagamento in favore dell'attrice di tutte le spese di lite, oltre rivalsa di Iva e Cpa. In via istruttoria
Richiamate le deduzioni, eccezioni e motivi di opposizione in atti, Per scrupolo difensivo al solo scopo di evitare decadenze processuali, l'attore ripropone espressamente le istanze istruttorie non ammesse dal Giudice e chiede pertanto, senza accettare alcuna inversione dell'onere della prova, che il Tribunale voglia ammettere la prova per interpello e testi sulle circostanze dallo stesso capitolate nella memoria ex art. 183, co. 6°, n. 2, c.p.c. e non ammesse dal Tribunale – ossia al capo dalla lett. a) alla lett. h) – che qui si intendono integralmente trascritte, disponendo l'audizione in materia diretta sulle predette circostanze e in materia contraria sulle eventuali prove avversarie che dovessero essere ammesse ed in particolare sul capo 4 della memoria ex art. 183, co. 6°, n. 2 del convenuto del seguente testimone: Dott. – CP_1 Testimone_1 Testimone_1 con domicilio in Torino, Corso Re Umberto 2.
Per parte convenuta CP_1
Il convenuto ha precisato le conclusioni come da foglio di p.c. depositato Controparte_6 telematicamente da averi in questa sede interamente ritrascritto.
Per parte convenuta CP_2 Voglia l'Ill.mo tribunale adito, Nel merito:
1. In principalità: dichiarare la domanda di inammissibile. Parte_1
2. In subordine: dichiarare la domanda di infondata. Parte_1
3. In ogni caso, condannarsi a rifondere al convenuto dott. le spese di lite. Parte_1 CP_2
In via subordinata:
4. Accertarsi la quota di responsabilità dell'Ing. qualora, in denegata ipotesi, dovesse CP_3 essere affermata la responsabilità del Dott. CP_2
5. Condannarsi l'Ing. a tenere indenne il dott. da quanto questi fosse tenuto CP_3 CP_2 Parte a pagare ad nonché a rifondere le spese di lite.
In via istruttoria:
7. Ammettersi le istanze istruttorie formulate al § A, p. 19 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.
8. Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie attoree, ammettersi a prova contraria sui capitoli avversari il Dott. con domicilio in Milano, via Pessano 11 Testimone_2
e altresì assumersi, anche in funzione di prova contraria, i capitoli già articolati al § A, p. 19 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. i Chiede che la causa venga rimessa al Collegio con assegnazione di termini ex art. 190,
c.p.c.
Per il terzo chiamato CP_3
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, in via principale nel merito:
pagina 2 di 23 Parte
- respingere la domanda di e conseguentemente ed in ogni caso, respingere, siccome inammissibile e, comunque, infondata la chiamata in causa dell'ing. formulata da parte del CP_3 dott. e del dott. e tutte le domande da questi formulate mandando assolto il CP_2 CP_1 conchiudente per le ragioni di cui in narrativa. in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, condannare, previa se del caso declaratoria di nullità della clausola claims made di cui alla polizza con applicazione dello schema contrattuale della loss occurrence (art. 1917 co. 1 c.c.), l'assicurazione con sede in Via Controparte_7
Benigno Crespi, 23, 20159 Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevato l'ing. dagli effetti della sentenza che verrà emessa a definizione del presente CP_3 giudizio;
Parte
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate da e della conseguente chiamata in causa dell'ing. accertare e dichiarare che le pretese CP_3 responsabilità attribuite a quest'ultimo sono in realtà riferibili esclusivamente agli amministratori e per le ragioni di cui in narrativa e denegatamente nel caso di condanna anche CP_2 CP_8 parziale dell'ing, condannare l'assicurazione CP_3 [...]
, con sede in Via Benigno Crespi, 23, 20159 Milano, in persona del Controparte_7 legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevato l'ing. dagli effetti della CP_3 sentenza che verrà emessa a definizione del presente giudizio. in ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze di lite anche del procedimento monitorio, oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfettario delle spese secondo legge professionale. in via istruttoria:
- si chiede ammettersi la prova per testi sui seguenti capitoli di prova: (1) Vero o no che nel periodo marzo/maggio 2020 l'amministratore della ing. Parte_2 CP_3
aveva, così come gli altri dipendenti/collaboratori della società, svolto la propria attività
[...] lavorativa esclusivamente in modalità smart working per via del lockdown disposto dal Governo della
Repubblica per contenere la diffusione del virus COVID 19;
(2) Vero o no che nel periodo intercorrente tra il mese di gennaio 2020 e quello di maggio dello stesso anno, Lei aveva modo di discutere con l'ing. della sussistenza di trattative per CP_3 l'acquisizione da parte della della partecipazione della NO Parte_1 Parte_3
OU definitasi in data 8 maggio 2020 come da docc.ti 43-44 fasc. che si rammostrano al Parte_1 teste;
(3) Vero o no che in data 8 maggio 2020 l'amministratore delegato della dott. Parte_2 CP_1
provvedeva alla sua presenza ad informare in via officiosa l'ing. anch'egli
[...] CP_3 amministratore della che in quella stessa mattinata la stessa Parte_2 Parte_2 Parte_1 il sig. , la NO OU s.p.a., e la Controparte_9 Parte_3 [...] avrebbero sottoscritto gli accordi di cessione sub docc.ti 43-44 fasc. Controparte_10 Parte_1 che si rammostrano al teste;
(4) Vero o no che, nel corso della conversazione di cui al precedente capo, l'ing. si CP_3 mostrò stupito dalla notizia appena appresa in quanto, per sua stessa ammissione, era rimasto all'oscuro delle trattative intercorse tra le parti;
pagina 3 di 23 (5) Vero o no che l'ing. apprendeva in via ufficiale dell'avvenuto acquisto in capo ad CP_3 di quote della NO OU in precedenza di proprietà della in Parte_1 Parte_3 occasione del C.d.A della tenutosi in data 8 maggio 2020; Parte_2
(6) Vero o no che nei primi giorni di maggio del 2020, Lei (dott. ), in periodo di Persona_1 congedo per malattia, contattava l'ing. amministratore della al fine di CP_3 Parte_2 avere notizie in ordine a profili operativi dell'azienda e questi le comunicava, manifestando stupore, che aveva appena acquisito dalla CAPITOLO la partecipazione di quest'ultima in Parte_1 Parte_3
NO OU come da docc.ti 43-44 fasc. che si rammostrano al teste;
Parte_1 (7) “Vero o no che, per quanto Le consta, nel periodo marzo/maggio 2022 il , Controparte_9 attuale legale rappresentante della e l'ing. intrattenevano rapporti Parte_1 CP_3 professionali, amicali o comunque confidenziali”. Si indicano quali testi sui capitoli 1-2-3-4-5 e 7 la dott.ssa domiciliata in Ferrara, Testimone_3 via Ravenna 129 e l'avvocato Francesca SIGNONE (pec: ) Email_4 con domicilio professionale in Asti-Frazione Revignano, 178/H e sui capitoli di prova 1-6 e 7 il dott.
(pec: , residente in [...]. Persona_1 Email_5 Sui capitoli 3-4 e 6 l'ing. chiede disporsi l'interrogatorio formale del dott. e CP_3 CP_1 sul capitolo 6 del dott. CP_2
Sul capitolo 4 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. del dott. si chiede a prova contraria CP_1 che venga autorizzato l'interrogatorio formale del dott. sui seguenti capitoli di prova: CP_1 (1) Vero o no che nel dicembre 2019 decideva di sollevare dall'incarico di gestore della commessa CDE l'ing. nominando in sua vece, quale “Direttore del progetto” e suo referente CP_3 unico, l'ing. CP_11 (2) Vero o no che, nel corso di tutti i successivi c.d.a di , all' ing. venivano Pt_2 CP_3 richiesti dagli altri componenti aggiornamenti in relazione allo stato della commessa in essere con CDE”. E sempre sul capitolo 4 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. del dott. si insta CP_1 affinché sia disposto, sempre a prova contraria, l'interpello del dott. , legale Controparte_9 Parte rappresentante di sulla circostanza che segue: (3) Vero o no che tra Lei e l'ing. si interruppe ogni rapporto nel novembre 2019 e che, CP_3 da quel momento, nulla venne a sapere dal suddetto membro del c.d.a. dell'evoluzione delle commesse di e di tutto quanto riguardasse gli affari e la complessiva situazione finanziaria della Pt_2
medesima. Pt_2
*** L' ing. contestata l'inammissibilità di ogni eventuale nuova domanda avversaria e CP_3 ribadita la richiesta di rigetto di ogni istanza istruttoria delle controparti per quanto diffusamente esposto in atti, chiede che la causa venga rimessa in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
Conclusioni per la terza chiamata Controparte_5
ha precisato le conclusioni come da atti. Controparte_7
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con citazione ritualmente notificata ha convenuto in giudizio e Parte_1 CP_1 CP_2
allegando che:
[...] pagina 4 di 23 - era una storica società torinese operante sin dal 1932 nel settore delle costruzioni e, in Parte_2
special modo, in quello della progettazione e realizzazione di strutture complesse, allestimenti per musei, padiglioni ed interni;
- ABC, attraverso una operazione di acquisizione di partecipazioni societarie e di complessi aziendali dalla vecchia Gruppo DI s.r.l. (dichiarata fallita), nel 2011/2012 rilevò il controllo della attuale e, dopo una prima fase di ristrutturazione economica e finanziaria e riorganizzazione Pt_2
produttiva, avviò un programma di rilancio del brand sul mercato e di sviluppo industriale e commerciale caratterizzato da un ampliamento dell'offerta e dalla internazionalizzazione dell'attività; Parte
- grazie alla guida (del management e della struttura amministrativa di , la a partire Pt_2 dall'esercizio 2012 consolidò ed ampliò la propria presenza sul mercato riuscendo, in pochi anni, ad aggiudicarsene una quota rilevante grazie alla acquisizione di commesse molto rilevanti e prestigiose, anche con controparti internazionali;
- la crescita di era dovuta soprattutto per l'aggiudicazione di talune commesse di assoluta Pt_2 rilevanza economica e prestigio commerciale1 nonché anche all'acquisizione nel 2017 e nel 2018 di due storiche aziende italiane: la operante nel campo delle strutture prefabbricate in legno CP_12
lamellare, e la operante nel campo delle facciate continue;
Controparte_13
Parte
- i risultati conseguiti dalla e le sue prospettive di ulteriore sviluppo indussero a valutare Pt_2 la possibilità di favorire un ulteriore crescita mediante l'ingresso nel capitale di controllo della società di un operatore finanziario specializzato in operazioni di private equity;
Parte
- a tal fine conferì mandato ad Epic SIM sgr di verificare eventuali interessamenti da parte di operatori di mercato;
tale fase dai ricerca si concluse con la manifestazione di interesse da parte di
[...]
(gestore del fondo 21 Investimenti III), con il quale nel febbraio 2018 vennero Controparte_14 sottoscritti, gli accordi preliminari all'acquisizione cui fece seguito, nel luglio - agosto 2018, la conclusione dell'Operazione 2018, all'esito di una complessa ed approfondita due diligence, condotta direttamente da managers della e da un pool di professionisti altamente qualificati CP_14
incaricati dalla stessa;
- l'Operazione 2018 venne strutturata attraverso un ordinario schema di atti, tipico delle operazioni di acquisizione del controllo societario da parte di fondi di private equity, in particolare:
i) il 6 giugno 2018, 21 Investimenti costituì la Capitoloventitre S.p.A.;
Parte ii) il 16 luglio 2018 CA e stipularono un contratto preliminare di compravendita della quota di pagina 5 di 23 Parte partecipazione detenuta da nel capitale sociale di , con opzione per CA di designare il Pt_2
terzo acquirente;
iii) il 30 luglio 2018, CA costituì la DI GR S.p.A. (di seguito DI GR), destinata a rivestire il ruolo di holding;
Co iv) il 3 agosto 2018, DI GR costituì la newco, (di seguito ) destinata ad essere il CP_15
soggetto terzo designato da CA per acquistare la partecipazione in;
Pt_2
Parte Co v) il 7 agosto 2018, cedette a per il prezzo complessivo di 42,175 milioni di euro, la sua intera quota di partecipazione al capitale sociale di , per effetto della designazione, dunque, Pt_2
Parte l'obbligazione di corrispondere ad il prezzo della cessione della quota di venne assunta da Pt_2
Co ; Parte vi) contestualmente alla vendita, e l'ing. (quest'ultimo già amministratore unico di CP_3
), sottoscrissero rispettivamente il 30% e lo 0,49% dell'aumento di capitale sociale deliberato da Pt_2
DI GR, per cui la partecipazione di CA in DI GR si ridusse al 69,51%;
Parte vii) sempre il 7 agosto 2018, CA e (oltre al dr. , soggetto economico della stessa) CP_9
stipularono un patto parasociale volto a disciplinare i rapporti fra i soci di DI GR, con riferimento particolare al regime di circolazione delle partecipazioni ed alla governance della società e della partecipata;
viii) il prezzo di cessione della partecipazione in , come detto, venne determinato in complessivi Pt_2 euro 42.175.000 (quale somma dell'enterprise value di euro 40 milioni e della posizione finanziaria netta, attiva per euro 2,175 milioni). Il prezzo così determinato, al momento della compravendita della Co quota a , venne corrisposto per euro 40 milioni, di cui euro 38,175 milioni effettivamente corrisposti
Co Parte da ad ed euro 1,825 milioni versati in un escrow account, a presidio degli impegni di
Parte indennizzo assunti da con la compravendita;
il saldo di euro 2,175 milioni, inteso quale prezzo Co differito sarebbe stato corrisposto successivamente alla fusione inversa fra e e, quindi, dalla Pt_2 stessa incorporante e ciò mediante accredito dell'escrow account già costituito (che avrebbe Pt_2 così dovuto ammontare all'importo complessivo di euro 4 milioni); ix) sempre con riferimento al prezzo della vendita della quota di , anche in esecuzione del Pt_2
Contratto di Coinvestimento, fu previsto che il prezzo corrisposto (al netto dell'escrow account e del prezzo differito di 2 milioni) fosse destinato per euro 9,120 milioni alla capitalizzazione di DI
GR;
pagina 6 di 23 Co x) il 20 dicembre 2018, infine, ai sensi dell'art. 2501 bis c.c., e conclusero l'operazione di Pt_2
Co fusione inversa, in forza della quale aveva incorporato la propria controllante totalitaria Pt_2 subentrando in tutti i diritti e gli obblighi della stessa, ivi compresi quelli relativi all'operazione di compravendita del capitale della stessa;
per effetto della fusione e del conseguente Pt_2
accorciamento della catena di controllo, quindi, DI GR divenne socio unico della;
Pt_2
- il cambio di controllo coincise con la fase di maggior crescita commerciale e produttiva di che Pt_2 aveva da poco acquisito le importanti commesse sopra richiamate ed avviato l'implementazione e l'integrazione dei due nuovi rami aziendali;
Parte
- 21 già nella fase delle trattative per l'acquisizione di , aveva condiviso con CP_14 Pt_2
la necessità di dotare la società di una struttura manageriale adeguata a supportare il percorso di sviluppo intrapreso, per cui all'atto della acquisizione chiese ed ottenne che, per consentire l'ingresso Parte in società di nuove figure professionali, cessasse il proprio rapporto di consulenza con;
Pt_2
- in coincidenza con il passaggio di controllo, venne, quindi, nominato il nuovo C.d.A. di nelle Pt_2 persone dell'ing. e dei dott.ri , , e CP_3 Controparte_9 Persona_2 Persona_3
(gli ultimi tre espressione diretta di 21 Investimenti e di comprovata esperienza avendo Persona_4
ricoperto cariche di analogo prestigio in altre società);
Parte
- tuttavia, a fronte della immediata cessazione del rapporto di consulenza con la selezione dei manager che avrebbero dovuto guidare – di cui si prese carico 21 - richiese tempi Pt_2 CP_14
superiori a quelli previsti, tanto che il nuovo amministratore delegato, ing. venne Persona_5
nominato solo nel febbraio 2019 e il nuovo direttore amministrativo e finanziario, dott.ssa
[...]
assunse l'incarico solo a marzo 2019; Tes_3
- ne seguì che nei primi mesi del 2019, , privata per diversi mesi dell'apporto delle sopra Pt_2
indicate figure chiave, iniziò a denunciare difficoltà nella gestione finanziaria delle commesse, con particolare riferimento alla Commessa CMT ed alla Commessa CDE, il che indusse nel mese di aprile
2019 il nuovo amministratore delegato, ing. a richiedere al socio DI GR e, quindi, Per_5
indirettamente, a CA e ABC consistenti iniezioni di liquidità a supporto della operatività aziendale;
Parte
- nel mese di maggio 2019, al fine di sovvenire alle eventuali esigenze finanziarie di ed Pt_2 in assenza di un'altrettanta manifestata disponibilità dell'altro socio CA, acconsentì a mettere a disposizione della società le somme depositate nell'escrow account e contestualmente richiese a
CA, quale coobbligato solidale con l'acquirente per il pagamento del prezzo differito, il versamento pagina 7 di 23 di euro 2,175 milioni nell'escrow account. A tale richiesta CA si sottrasse formulando, all'indirizzo Parte di ABC, infondati e strumentali addebiti ai quali diede pronto ed esaustivo riscontro;
- in tale periodo, precisamente il 15 maggio 2019, i soci di DI GR, nell'ottica di contenimento dei costi e di razionalizzazione dei processi decisionali, decisero di affidare la governance di ad Pt_2 un amministratore unico, identificato nella persona dell'ing. che già aveva gestito la CP_3
società negli anni precedenti alla Operazione 2018;
- nel luglio 2019, a fronte degli incassi delle commesse (in particolare CMT) la tensione finanziaria di ebbe una mitigazione, tuttavia la società, per far sì che la prima rata del rimborso del Pt_2
Parte finanziamento UBI3 non gravasse sul cash flow di , richiese ad il versamento di euro Pt_2
Parte 500.000, che effettuò mediante l'autorizzazione allo svincolo di un equivalente importo dall'escrow account; Parte
- alla fine dell'estate del 2019 la situazione di tensione fra a CA (originata dalla richiesta della prima di effettuare il versamento del prezzo differito nell'escrow account e dalla perdurante indisponibilità di CA di supportare finanziariamente ) subì un ulteriore irrigidimento che Pt_2
condusse il 15 ottobre 2019 il dr. (unico componente del C. di A. di DI GR Controparte_9
Parte di nomina di a rinunciare alla carica dissociandosi dalla condotta degli altri consiglieri e stigmatizzando il ritardo con cui si era provveduto alla nomina del nuovi manager di e, Pt_2 comunque, l'inadeguatezza dei criteri di selezione (e dei relativi esiti) in relazione alle concrete e complesse esigenze della società, il che aveva determinato la perdita di controllo sulla gestione e sulla contabilità delle commesse ed il conseguente insorgere della situazione di crisi finanziaria di;
Pt_2
Parte
- in forza delle dimissioni del dr. , CA comunicò ad la perdita del diritto di Controparte_9
partecipare alla governance di DI GR, previsto dal patto parasociale del 7 agosto 2018 e il 20 novembre 2019, in esito alle dimissioni dell'ing. dalla carica di amministratore unico di CP_3
, nominò un nuovo organo amministrativo (che sarebbe rimasto in carica fino alla stipula dei Pt_2 contratti dell'8 maggio 2020) nelle persone del dr. del dr. (nella veste di CP_2 CP_1
Amministratore Delegato) e dello stesso ing. CP_3
Parte
- alla fine del 2019, quindi, promosse una iniziativa cautelare (sequestro conservativo) a carico di per tutelare il credito relativo al pagamento del prezzo differito, che, nonostante la scadenza Pt_2
contrattuale già intervenuta da quasi un anno e le reiterate richieste formulate già a partire dal maggio
2019 alla coobbligata CA) non era stato effettuato né da , né dalla coobbligata CA. Tale Pt_2
pagina 8 di 23 procedimento cautelare venne comunicato da a DI GR unitamente alla richiesta di Pt_2 nuovo supporto finanziario necessario per fare fronte all'aggravamento della crisi di liquidità dovuto alla mancata riscossione di crediti maturati ed allungamento delle tempistiche nelle principali commesse;
- tale richiesta, il 1° gennaio 2020, venne riscontrata da CA che, dopo aver raccolto in merito lo specifico assenso di 21 Investimenti, si impegnò “a fornire il sostegno finanziario chiesto da DI
GR S.p.A. affinché quest'ultima possa sottoscrivere un aumento di capitale in , sino Pt_2 all'importo di 2 milioni di Euro, a fronte di una verifica dell'effettivo fabbisogno da condursi da parte del Consiglio di Amministrazione di con il supporto di un qualificato advisor esterno”; Pt_2
Parte
- l'iniziativa cautelare di anche grazie all'impegno di supporto finanziario assunto da CA Parte venne rigettata dal Tribunale, ma il 20 gennaio 2020 avviò nei confronti di e del dr. Pt_2
un procedimento arbitrale innanzi alla Camera Arbitrale di Milano, reclamando Controparte_9
ingenti pretese risarcitorie in funzione di asserite non corrette rappresentazioni della situazione della società in sede di sua cessione nel 2018. In tale procedimento intervenne anche CA formulando Parte domande adesive a quelle di ed altre domande per titolo autonomo e si costituirono ed il Pt_2
dr. , contestando le domande formulate e, inter alia, chiedendo la condanna delle Controparte_9
controparti al pagamento del prezzo differito, Parte
- nel contesto gravemente conflittuale fra e CA dell'inizio del 2020 si inseriva l'iniziativa del dr. presidente del C.d.A. di DI GR, il quale si fece promotore di una trattativa Testimone_2
per la definizione del contenzioso in essere fra le parti sulla base di una soluzione che avrebbe determinato, oltre alla rinuncia alle reciproche pretese fra le parti, la riacquisizione della da Pt_2
Parte parte di e l'impegno da parte di quest'ultima ad apprestare le risorse patrimoniali e finanziarie per il superamento della crisi della società;
- nel corso della trattativa, svoltasi nell'arco di poche settimane, gli amministratori di fornirono Pt_2
ad ABC informazioni incomplete, fuorvianti ed addirittura inveritiere;
così rappresentando una condizione patrimoniale, finanziaria e gestionale della società del tutto diversa da quella effettiva che,
Parte se nota ad avrebbe oggettivamente indotto la stessa a non stipulare alcun accordo con , Pt_2
DI GR e CA;
- avviata la trattativa, sulle linee guida sintetizzate nel paragrafo che precede, il 22 aprile 2020 l'avv.
MB (dello ) inviò ai professionisti di ABC la prima versione degli accordi Controparte_16
pagina 9 di 23 concepiti in due distinti testi contrattuali: il primo tra , DI GR, ABC, il dott. e Pt_2 CP_9
Cont
il secondo tra DI GR, CA, ABC ed il dott. ; CP_9
- sotto il profilo informativo, ad entrambi gli accordi venne allegata una situazione gestionale predisposta dagli amministratori di riferita al 31 dicembre 2019, redatta dai suoi amministratori Pt_2 alla quale entrambi gli Accordi rinviavano per prospettare il “rafforzamento patrimoniale e finanziario necessario per mettere la società in condizione di continuità aziendale”; tale rafforzamento, peraltro, risultava sostanzialmente coerente con la rappresentazione delle esigenze di supporto patrimoniale e dotazione finanziaria che gli amministratori di avevano evidenziato nel corso del C.d.A. del 31 Pt_2
marzo 2020 e comunicato al socio DI GR il 1° aprile 2020 e posto alla base del piano industriale che avevano predisposto ed illustrato nello stesso C. di A. del 31 marzo 2020; Parte
- sempre sotto il profilo informativo, per il tramite dei propri professionisti (con mail del 27 aprile
2020) richiese le seguenti informazioni:
1. Situazione contabile di DI e situazione aggregata con indicazione dei debiti, crediti esigibili, disponibilità liquide (il tutto nell'aggregato diviso per Paese): quanto ai debiti, con particolare rifermento ai debiti con le banche e i fornitori, con rispettiva indicazione dello scaduto.
2. Dichiarazione circa interlocuzioni, intese e impegni ipoteticamente assunti con gli istituti di credito.
3. Situazione dei contenziosi già in essere e di quelli potenziali (decreti ingiuntivi, messe in mora, istanze di fallimento, ecc).
4. Breve report sullo stato avanzamento lavori delle tre principali commesse e impegni sottoscritti, claims richiesti ed accordati.
5. Breve report su richiesta o rilascio bond per nuovi appalti.
6. Breve report su impegni assunti o discussi con terzi eventualmente interessati a rilevare assets aziendali o ad altre operazioni con . Pt_2
- La richiesta venne evasa il 3 maggio 2020 con una mail dello Studio Erede con la quale CP_16
vennero trasmesse relazioni solo parziali, in quanto, con riferimento alle richieste di cui ai punti 2, 3 e
4, non venne trasmesso alcun documento o relazione ma, solo, fatto rinvio ad un successivo colloquio telefonico. Nel corso di tale colloquio non vennero comunicati profili di criticità sui temi trattati e d'altra parte nel documento degli amministratori di , accompagnatorio alla situazione gestionale Pt_2 al 31 dicembre 2019 e denominato 'Brevi Note', veniva espressamente esclusa l'esistenza di situazioni straordinarie nel periodo intercorrente tra il 31 dicembre 2019 e la data di sottoscrizione degli accordi pagina 10 di 23 dell'8 maggio 2020;
- anche l'analisi dei verbali del C.d.A. indusse ABC a prestare affidamento in ordine ai contenuti e alla valenza delle informazioni somministrate dagli amministratori della e, in primo luogo alla Pt_2 situazione gestionale al 31 dicembre 2019 e alle 'Brevi Note' di corredo alla stessa;
- definiti i testi contrattuali, inter alia, nel senso della limitazione dell'importo massimo dell'apporto Parte che avrebbe dovuto destinare al risanamento di (coerentemente con le prospettazioni rese Pt_2 dagli amministratori della stessa) e della esenzione, in talune limitate circostanze, dall'obbligo di fornire tale apporto per le somme ulteriori a quelle messe a disposizione con la sottoscrizione degli accordi, gli stessi vennero stipulati l'8 maggio 2020.;
- intervenuto il cambio di controllo successivo agli accordi dell'8 maggio 2020, il nuovo management di aveva dovuto constatare che, sotto diversi e determinati profili, i precedenti amministratori di Pt_2
avevano consapevolmente rappresentato una situazione economica, finanziaria e gestionale Pt_2
della società del tutto irrealistica e, comunque, differente da quella reale e ciò in misura tale da non
Parte poter razionalmente giustificare in capo ad la formazione della volontà di acquisire il controllo di
; Pt_2
- nello specifico, venivano in evidenza i seguenti fatti noti ai precedenti amministratori e non comunicati (né riflessi nei verbali del C. di A. dell'epoca) e di per sé oggettivamente impeditivi della possibilità di prospettare la continuità aziendale della : Pt_2
i) decadenza della società delle certificazioni SOA, intervenuta per false dichiarazioni;
ii) gravissime criticità riguardanti le due principali commesse (CMT e CDE), sfociate in gravissime contestazioni, con richieste di restituzione di corrispettivi e addebito di penali ed escussione di polizze per oltre 9 milioni di euro;
iii) falsa rappresentazione, in quanto scientemente alterata, della effettiva situazione economica e finanziaria della società con conseguente predisposizione di piani industriali irrealistici e basati su assumptions inveritiere.
In sede di citazione parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Conclusioni
a) Previo accertamento della illiceità della condotta dei convenuti, per come in narrativa descritta, condannare gli stessi in via solidale a risarcire il danno subito dall'attrice, quantificato in euro 5 milioni (oltre interessi e rivalutazione) ovvero nella diversa somma che (salvo gravame)
pagina 11 di 23 risulterà dovuta.
b) Condannare i convenuti al pagamento in favore dell'attrice di tutte le spese di lite.”
1).1 Si è costituito in giudizio contestando la ricostruzione in fatto e diritto operata CP_1 dall'attrice ed eccependo: Parte
- la inammissibilità della domanda e dell'azione per rinuncia da parte di in base agli accordi dell'8 Maggio 2020 e relative lettere allegate;
- la inammissibilità dell'azione ex art. 2476 sesto comma c.c. – incompetenza del Tribunale di Milano;
- la inammissibilità della domanda per mancata impugnazione degli accordi transattivi;
- nel merito, la infondatezza delle pretese sia nell'an sia nel quantum risarcitorio, per assenza di qualsivoglia danno a carico dell'attrice.
In ogni caso ha chiesto al Tribunale di chiamare in giudizio CP_1 CP_3
Il convenuto ha così rassegnato le proprie conclusioni in comparsa di risposta:
“In via pregiudiziale :
- dichiarare l'inammissibilità dell'azione ai sensi dell'art. 2476 sesto comma c.c. e conseguentemente
l'incompetenza del Tribunale di Milano a favore del Tribunale di Monza o di quello di Parma;
- preso atto della dichiarazione di voler chiamare in causa l'Ing. si chiede il differimento CP_3 della prima udienza, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., per consentire la citazione del medesimo nel rispetto dei termini di comparizione, eventualmente all'esito della decisione sulla precedente eccezione e sulle eccezioni preliminari
In via preliminare :
- preso atto della rinuncia alle azioni e pretese risarcitorie di qualsiasi natura operata da
nei confronti del convenuto (come da documento allegato agli accordi CP_17 CP_1 dell'8 Maggio 2020) dichiarare l'inammissibilità della domanda e comunque l'assenza del diritto in Part capo ad azionare pretese risarcitorie di qualsiasi genere nei confronti del Dott. CP_1
- preso atto della mancata impugnazione degli accordi transattivi dell'8 Maggio 2020 e quindi delle loro validità efficacia, dichiarare l'inammissibilità delle domande risarcitorie proposte.
Nel merito : respingere le domande proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto
In via subordinata e riconvenzionale : nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di parte attrice e di condanna al risarcimento del danno, accertare la corresponsabilità anche del terzo membro del c.d.a. all'epoca dei fatti – Ing. – dichiarando che lo stesso CP_3
pagina 12 di 23 sia tenuto a manlevare e tenere indenne pro quota da quanto dovesse essere CP_1
condannato a pagare alla società attrice.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
In via istruttoria : oltre alla produzione documentale come da sottostante elenco ci si riserva ulteriori produzioni e richieste di prove orali od altre prova nelle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c.”
1).2 Si è costituito in giudizio eccependo a sua volta: CP_2
Parte
- l'inammissibilità della domanda per effetto degli accordi intercorsi tra CA e in relazione al Parte nuovo trasferimento di quote, da CA a
- l'infondatezza delle pretese.
Anche ha chiesto la chiamata in causa di CP_2 CP_3
Il convenuto ha così concluso in sede di costituzione in giudizio:
“l'Ill.mo giudice adito, ogni eccezione, difesa ed allegazione avversaria respinta:
In via preliminare: autorizzarsi ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c. la chiamata in causa di CP_18
(c.f. – pec ), residente a [...], via Maria
[...] C.F._4 Email_6
Vittoria n. 26, con differimento della prima udienza, al fine di garantire il rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c.
Nel merito:
1. In principalità: dichiarare la domanda inammissibile.
2. In subordine: dichiarare la domanda infondata.
3. In ogni caso:
3.1. Condannarsi a rifondere al convenuto dott. le spese di lite. Parte_1 CP_2
3.2. Accertarsi la quota di responsabilità dell'Ing. CP_3
3.3. Condannarsi l'Ing. a tenere indenne il dott. da quanto questi fosse CP_3 CP_2
Part tenuto a pagare ad , nonché a rifondere le spese di lite.”.
1).3 Si è costituito il terzo chiamato eccependo a sua volta: CP_3
- l'infondatezza della chiamata in causa dell'ing. CP_3
- l'infondatezza delle domande attoree.
In ogni caso ha chiesto a sua volta la chiamata in causa della propria compagnia di CP_3
assicurazione.
1).4 Si è costituita (poi divenuta Controparte_19 Controparte_5
eccependo:
pagina 13 di 23 - la infondatezza delle pretese attoree;
- l'inoperatività della Polizza.
1).5 Successivamente alla concessione dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. il giudice istruttore invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e la causa, spirati i termini per il deposito delle memorie di replica, perveniva al Tribunale per la decisione.
2) Ritiene il Tribunale come le domande attoree siano infondate e debbano essere respinte.
Deve essere in primo luogo individuato correttamente il contesto delle domande risarcitorie attoree.
La ricostruzione effettuata dalla parte attrice, non contestata sotto il profilo eminentemente storico, può essere riassunta in tre fasi:
2).1 La prima fase riguarda l'operazione di cessione del controllo della alla Parte_2
Capitoloventitre s.p.a..
Come ricostruito da parte attrice, l'operazione del 2018 venne strutturata nel seguente modo:
“i) il 6 giugno 2018, 21 Investimenti costituì la Capitoloventitre S.p.A. (di seguito CA) (all.4 att.); Part ii) il 16 luglio 2018 CA e stipularono un contratto preliminare di compravendita della quota Part di partecipazione detenuta da nel capitale sociale di , con opzione per CA di designare Pt_2
il terzo acquirente (all.5 att.);
iii) il 30 luglio 2018, CA costituì la DI GR S.p.A., destinata a rivestire il ruolo di holding
(all.6 att.);
Co iv) il 3 agosto 2018, DI GR costituì la newco, (di seguito ) destinata ad essere il CP_15
soggetto terzo designato da CA per acquistare la partecipazione in (all.7 att). Pt_2
Part Co v) il 7 agosto 2018, cedette a per il prezzo complessivo di 42,175 milioni di euro, la sua intera quota di partecipazione al capitale sociale di , per effetto della designazione, dunque, Pt_2
Part l'obbligazione di corrispondere ad il prezzo della cessione della quota di venne assunta Pt_2
Co da (all.8 att);
Part vi) contestualmente alla vendita, e l'ing. (quest'ultimo già amministratore unico di CP_3
), sottoscrissero rispettivamente il 30% e lo 0,49% dell'aumento di capitale sociale deliberato Pt_2
da DI GR, per cui la partecipazione di CA in DI GR si ridusse al 69,51% (all.9 att ); Part vii) sempre il 7 agosto 2018, CA e (oltre al dr. , soggetto economico della stessa) CP_9
stipularono un patto parasociale volto a disciplinare i rapporti fra i soci di DI GR, con riferimento particolare al regime di circolazione delle partecipazioni ed alla governance della società
pagina 14 di 23 e della partecipata (all.10 att.); viii) il prezzo di cessione della partecipazione in , come detto, venne determinato in complessivi Pt_2 euro 42.175.000 (quale somma dell'enterprise value di euro 40 milioni e della posizione finanziaria netta, attiva per euro 2,175 milioni). Il prezzo così determinato, al momento della compravendita della
Co quota a , venne corrisposto per euro 40 milioni, di cui euro 38,175 milioni effettivamente
Co Part corrisposti da ad ed euro 1,825 milioni versati in un escrow account (all.11), a presidio degli
Part impegni di indennizzo assunti da con la compravendita;
il saldo di euro 2,175 milioni, inteso Co quale prezzo differito sarebbe stato corrisposto successivamente alla fusione inversa fra e Pt_2
(di cui al punto x) che segue) e, quindi, dalla stessa incorporante e ciò mediante accredito Pt_2 dell'escrow account già costituito (che avrebbe così dovuto ammontare all'importo complessivo di euro 4 milioni) ; ix) sempre con riferimento al prezzo della vendita della quota di , anche in esecuzione del Pt_2
Contratto di Coinvestimento, fu previsto che il prezzo corrisposto (al netto dell'escrow account e del prezzo differito di 2 milioni) fosse destinato per euro 9,120 milioni alla capitalizzazione di DI Part GR. Sempre con riferimento al prezzo, occorre anche indicare che utilizzò euro 3,058 milioni per la estinzione completa ed anticipata della esposizione di (società facente capo alla CP_10
Part famiglia del soggetto economico di ) nei confronti di ed euro 5 milioni per l'acquisto da Pt_2
Cont parte di di un asset immobiliare di che 21 aveva ritenuto non strategico. Tale Pt_2 CP_14
Part regolazione del prezzo di vendita determinò che , a fronte della ricezione al closing della somma di euro 38,175 milioni, ne reimmettesse nell'ambito economico della stessa circa il 45%, per Pt_2
un totale di euro 17.178 milioni (di cui euro 9.120.000 per la sottoscrizione del capitale di DI
Cont GR ed euro 8.058.879 per finanziare affinché estinguesse anticipatamente la sua esposizione verso e acquistasse dalla stessa l'asset ritenuto non strategico). Pt_2
Co x) il 20 dicembre 2018, infine, ai sensi dell'art. 2501 bis c.c., e conclusero l'operazione di Pt_2
fusione inversa (all.12), in forza della quale ha incorporato la propria controllante totalitaria Pt_2
Co
subentrando in tutti i diritti e gli obblighi della stessa, ivi compresi quelli relativi all'operazione di compravendita del capitale della stessa;
per effetto della fusione e del conseguente Pt_2
accorciamento della catena di controllo, quindi, DI GR divenne socio unico della .” Pt_2
(cfr. pagine da 5 a 7 citazione).
2).2 La seconda fase coincide con la richiesta risarcitoria da parte di Parte_2
pagina 15 di 23 Infatti, (titolare dei rapporti attivi e passivi relativi all'Operazione 2018 per effetto della fusione Pt_2
Co Parte con ) il 20 gennaio 2020 avviò nei confronti di e del dr. un procedimento Controparte_9
arbitrale innanzi alla Camera Arbitrale di Milano, reclamando ingenti pretese risarcitorie in funzione di asserite non corrette rappresentazioni della situazione della società in sede di sua cessione nel 2018. In tale procedimento intervenne anche CA formulando domande adesive a quelle di ed altre Pt_2
Parte domande per titolo autonomo e si costituirono e , contestando le domande Controparte_9
formulate e, inter alia, chiedendo la condanna delle controparti al pagamento del prezzo differito.
2).3 La terza fase, che costituisce il presupposto della domanda risarcitoria attorea, riguarda la risoluzione delle controversie in essere tra le parti.
In particolare, vengono stipulate due transazioni (pacificamente collegate tra loro) in data 8 maggio
2020.
La prima transazione (cfr. doc. 43 att., identificata anche come “Accordo CAP23”) viene stipulata tra
, Capitoloventitre s.p.a. e DI GR s.p.a.. Parte_1 Controparte_9
In tale accordo, per quel che rileva nel presente giudizio, vengono transatte le seguenti controversie:
a) la domanda di arbitrato del 20 gennaio 2020 da parte di Parte_2
Parte b) il procedimento per decreto ingiuntivo promosso da
contro
CA per il pagamento del prezzo differito quale coobbligato in solido.
Allega parte attrice (ed è documentale) come in tale accordo transattivo le parti hanno risolto le
Part controversie in essere a fronte “[dell']intervento di e del Sig. al fine di sostenere CP_9
patrimonialmente e finanziariamente , eventualmente, se del caso, anche ricorrendo ad una Pt_2
ristrutturazione del debito (anche ex art. 182 bis l.f.) ove ciò risulti funzionale, sulla base di comprovate esigenze, al fine di evitare l'accesso di ad una procedura concorsuale in relazione Pt_2 all'indebitamento della stessa e così conseguire il risanamento della propria esposizione debitoria, perseguendo il rilancio e lo sviluppo dell'attività”. Part In forza di questo accordo, quindi, si è impegnata ad eseguire in favore di DI GR (e quindi di ) un apporto di euro 1 milione, così realizzando, unitamente alle rinunce previste con Pt_2
l'Accordo DI, un beneficio immediato per di complessivi euro 5.000.000; inoltre, tenuto Pt_2
conto degli impegni assunti con la e sul presupposto delle finalità perseguite in Parte_4 detta transazione: (i) ABC ha liberato CA da ogni responsabilità nei suoi confronti “quale parte coobbligata al pagamento del Prezzo Differito”; (ii) CAP23 si è impegnata a trasferire l'intera sua
pagina 16 di 23 Part quota di partecipazione in DI GR ad , al prezzo di euro 10 (fatta salva l'integrazione del prezzo al ricorrere di determinate condizioni); (iii) DI GR, per parte sua, ha liberato CA
Part dall'obbligo di fare fronte all'Equity Commitment di euro 2 milioni;
(iv) e , anche per CP_9
conto di DI GR e di , si sono impegnati a rinunciare ad ogni azione di responsabilità Pt_2 verso gli amministratori e sindaci che avevano ricoperto la carica su “designazione” di CA / 21
Investimenti, rilasciando in loro favore apposite lettere di manleva.” (cfr. pagine 18 e 19 citazione)
La seconda transazione, invece, (identificata anche come accordo ”) è stata stipulata tra le Pt_2
seguenti parti: , DI GR s.p.a. e Parte_1 Controparte_9 Controparte_10 Pt_2
[...]
Tale transazione, oltre a richiamare sia le medesime premesse e sia i procedimenti arbitrale e monitorio, ha coinvolto anche la quale aveva pendente 6 procedimenti di sfratto Controparte_10
su Torino e uno su Verona nonché una controversia inerente la c.d. Commessa Villa Cigala.
Come correttamente ricostruito da parte attorea in citazione, “Il secondo accordo vede quali parti
Part Cont contraenti e DI GR, da una parte, e , e , dall'altra Pt_2 Controparte_9
(“Accordo DI”) ed oltre a prevedere la transazione delle reciproche pretese disciplina gli Part obblighi di e di aventi ad oggetto: (i) la rinuncia al rimborso del Controparte_9
Part finanziamento erogato da per euro 500.000 nonché al pagamento del prezzo differito e del residuo ammontare dell'escrow account (all.45); (ii) l'esecuzione di un apporto in conto capitale di euro 1 milione in (per il tramite di DI GR) (all.46), nonché (iii) l'effettuazione “in Pt_2
tempi idonei un rafforzamento patrimoniale e finanziario della società per metterla nella condizione di continuità aziendale”, sulla base “della situazione patrimoniale ed economica in cui si trova Pt_2 quale risulta dall'Allegato Q”, con conseguente impegno a finanziare per euro 1,900 milioni Pt_2 con versamenti rateali sino al 30 giugno 2023, soggetti ad accelerazione “ove fosse necessario per sostenere l'attività di e ferma la facoltà di di ricorrere a una ristrutturazione del debito Pt_2 Pt_2
(anche ex art. 182 bis l.fall.)”, nonché di ulteriori euro 2 milioni “ove ciò risulti funzionale, sulla base di comprovate esigenze, al fine di evitare l'accesso di ad una procedura concorsuale, per tale Pt_2
intendendosi, ai fini di cui al presente paragrafo, il fallimento o una procedura di concordato preventivo ex art. 161 l.fall.”; l'obbligo di effettuare tali versamenti, però è stato escluso (clausola 2.3) laddove la situazione debitoria di fosse risulta “significativamente difforme” da quella Pt_2 rappresentata nell'Allegato Q, ovvero qualora fossero intervenute “circostanze sopravvenute” tali da
pagina 17 di 23 comportare “una significativa e perdurante impossibilità o una grave e perdurante difficoltà per
di operare utilmente nel proprio settore di attività”.” (cfr. pagine 19 e 20 citazione). Pt_2
Quindi, a fronte della totale e reciproca chiusura di ogni controversia pendente tra le parti, sono state regolamentate le posizioni delle parti, in sintesi, nel modo seguente:
Parte Parte
- cessione da CA ad del controllo di contro l'impegno da parte di ad effettuare Pt_2
apporti in per complessivi euro 8.900.000,00 (fra rinunce e finanziamenti) e contro la rinuncia Pt_2
Parte di a far valere nei confronti di CA la sua coobbligazione di pagamento del prezzo differito per euro 2,175 milioni;
- reciproca transazione di tutte le pretese nascenti dall'Operazione 2018 e dai conseguenti rapporti societari intercorsi fra le parti;
- rinuncia a far valere qualsiasi ipotesi di responsabilità nei confronti nei vari managers espressione di che si sono succeduti nell'amministrazione delle varie società interessate;
Controparte_20
- rinuncia di ai procedimenti per convalida di sfratto. CP_10
2).4 Così ricostruite le complesse fasi nonché le articolate previsioni delle due transazioni stipulate in Parte data 8 maggio 2020, l'attrice ha chiesto il risarcimento del danno ex art. 2476 comma 7 o comunque ex art. 2043 nei confronti di due amministratori di ( e Pt_2 CP_1 CP_2
i quali non avrebbero fornito veritiere informazioni riguardo alla reale situazione economica e finanziaria di in particolare rispetto alle risorse necessarie alla conservazione della Parte_2
continuità aziendale.
Sotto il profilo eziologico, ha affermato come la trasmissione di documentazione sociale falsa aveva contribuito in maniera determinante alla sua decisione di stipulare ed eseguire gli accordi del maggio
2020.
Con riguardo alla quantificazione del danno, lo stesso è stato individuato nella somma di € 5 milioni.
“Esso corrisponde agli apporti diretti ed alle rinunce effettuate in esecuzione degli Accordi di Maggio
2020. Segnatamente:
i) euro 1 milione, quale apporto diretto effettuato in favore di per il tramite di DI GR Pt_2
(all.58);
ii) euro 500.000, quale rinuncia al rimborso del finanziamento effettuato (sempre per il tramite di
DI GR) acconsentendo alla corrispondente riduzione dell'escrow account;
Part iii) euro 1,325 milioni, quale residuo importo giacente sull'escrow account di spettanza di e
pagina 18 di 23 svincolato in favore di in esecuzione dell'Accordo (all.59); Pt_2 Pt_2
Part iv) euro 2,175 milioni, quale rinuncia al prezzo differito dell'Operazione 2018, di spettanza di , il Co cui obbligo di pagamento, transitato nel patrimonio di per effetto della fusione inversa con Pt_2
e che vedeva CA quale coobbligata solidale.” (cfr. citazione pagine 43 e 44).
Alla luce della ricostruzione attorea, la domanda di risarcimento risulta infondata per almeno tre ordini di motivi.
2).5 In primo luogo, risulta inesistente un danno risarcibile in favore dell'attrice, e ciò quand'anche fosse accertato il presupposto delle false informazioni inconsapevoli.
L'art. 1965 c.c. afferma quanto segue:
“La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.
Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.”
Parte attrice svolge un ragionamento del tutto atomistico dei due contratti.
La stessa, infatti, non considera che il sacrificio economico di cui alle obbligazioni assunte con le due transazioni costituiscono niente meno che il presupposto stesso della esistenza dei due contratti stipulati l'8 maggio 2020.
Invero, le transazioni sono state stipulate da numerosi contraenti che hanno a loro volta rinunciato alle pretese di cui ai contenziosi in essere.
In particolare, (quale incorporante ha rinunciato alle domande arbitrali pari a 20 Parte_2 CP_15 milioni di € (cfr. doc. 29 att.); a sua volta Cap 23 ha accettato il trasferimento della sua partecipazione Parte Parte in DI GR ad al prezzo simbolico di 10 €; (a fronte degli impegni di CP_10
in ) ha a sua volta rinunciato a ben 7 procedimenti di sfratto di morosità nei confronti di . Pt_2 Pt_2
afferma in maniera semplicistica che se la stessa fosse stata a conoscenza della reale Parte_1
situazione economica di , non avrebbe stipulato ed eseguito la transazione, con danno pari alle Pt_2
somme e alle rinunce oggetto dei due contratti.
Tuttavia, se non avesse accettato di obbligarsi ad investire in , le controversie in Parte_1 Pt_2
essere non sarebbero state transatte, con la conseguenza che avrebbe proseguito nella Parte_2
Parte causa arbitrale di responsabilità di nell'ambito dell'operazione 2018, con il rischio di subire una condanna risarcitoria pari a 4 volte le somme oggetto del presente giudizio. Inoltre, le altre parti delle pagina 19 di 23 transazioni, a loro volta, non avrebbero rinunciato alle loro pretese e ai giudizi pendenti.
Nella sostanza, accogliere la domanda attorea porterebbe al totale svuotamento di ogni giustificazione causale dei due accordi transattivi, in quanto non avrebbe, nella sostanza, rinunciato a nulla a Parte_1
fronte dei vantaggi ottenuti dalla sottoscrizione della transazione.
Un risultato contrario alle norme del codice civile che infatti prevedono la possibilità di sciogliersi dall'accordo transattivo soltanto nelle specifiche ipotesi previste, proprio in quanto l'oggetto della transazione è la controversia e le “prestazioni” sono identificate nelle reciproche concessioni.
Tanto è vero che una delle ipotesi di annullamento della transazione è costituita dalla c.d. “pretesa temeraria” (cfr. 1971 c.c.), perché in quel caso mancando ab origine l'esistenza della pretesa, viene meno anche il concetto stesso di rinuncia.
Quindi far coincidere il danno preteso dall'attrice con l'impegno oggetto della transazione porterebbe alla paradossale conseguenza dell'esistenza e validità di una transazione in cui una delle parti non ha concesso nulla.
2).6 In secondo luogo, in ogni caso evidenzia il Tribunale come manchi del tutto la prova del presupposto della non conoscenza da parte dell'attrice della situazione economico-finanziaria di
Parte_2
Premesso che non ha nemmeno svolto una due diligence che costituisce di regola una attività Parte_1
necessaria nelle operazioni di tale complessità e valore, evidenzia il Tribunale come la documentazione
Parte in atti sia idonea a far ritenere come fosse consapevole della situazione di . Pt_2
Parte Si osserva innanzitutto come , legale rappresentante di è stato amministratore Controparte_9
di sino al 13.5.2019 nonché di DI GR dal 7 agosto 2018 sino al 15 ottobre 2019, e Parte_2
quindi direttamente a conoscenza dell'evoluzione – negativa – di Parte_2
Inoltre, non può essere ritenuto irrilevante come già nell'azione arbitrale di risultavano Parte_2
contestate situazioni gravi all'interno di con riferimento proprio alle commesse CMT e Parte_2
CDE, nonché le gravi situazioni di morosità in essere nei rapporti di locazione.
Senza considerare che amministratore di dal 3 marzo 2015 al novembre 2019, seppur non Parte_2
continuativamente, è stato il terzo chiamato il quale era espressione della compagine CP_3
societaria attrice e uomo di fiducia di fino alla rottura dei rapporti avvenuta nel Controparte_9
maggio 2020.
Tale elemento è determinante in quanto dai numerosi verbali del CDA di emergeva una Parte_2
pagina 20 di 23 situazione di grave tensione finanziaria nella stessa società nonché numerosi problemi nelle commesse contestate dall'attrice in questa sede (cfr. in particolare i docc. 16 e 38 attorei).
Rispetto, poi, alle problematiche relative alla revoca delle certificazioni SOA, è documentale come le prime contestazioni dell' risalgano all'inizio del 2019, quando amministratore unico di Pt_5 Pt_2
era (che, lo si ricorda, era espressione di ) e che quindi da un lato
[...] CP_3 Controparte_9
ABC era perfettamente a conoscenza di tali problematiche e dall'altro che alcuna responsabilità sul punto può essere addebitata ai convenuti che sono stati nominati amministratori molto più tardi.
Allo stesso modo, le contestazioni relative alla situazione gestionale al 31 dicembre 2019 e ai piani industriali redatti con l'ausilio di risultano prive di supporto probatorio. CP_21
Parte Anzi, proprio le allegazioni di parte attorea e la documentazione prodotta in atti dimostra come non poteva non sapere la grave situazione di tensione finanziaria di considerando: Parte_6
- che a pagina 9 della citazione si dà atto che già nei primi mesi del 2019 aveva iniziato a Pt_2
denunciare difficoltà nella gestione finanziaria delle commesse;
- nell'atto introduttivo del giudizio arbitrale da parte di , si dà atto di gravi difficoltà nella Pt_2
Parte esecuzione delle commesse e di grave tensione finanziaria della stessa. Peraltro, aveva ottenuto da (poi incorporata in quale prezzo di cessione dell'intero capitale di CP_15 Parte_2 Pt_2
il 7 agosto 2018 la somma di € 42.175.000,00.
[...]
Oltretutto, appare significativa la ulteriore circostanza per cui in sede di transazione CA cede la propria partecipazione in DI GR al prezzo simbolico di 10 euro, con ciò emergendo la consapevolezza di tutte le parti (ivi compresa ABC) della situazione di grave tensione finanziaria del gruppo (di cui faceva parte ). Pt_2
2).7 Infine, ritiene il Tribunale che anche le poste risarcitorie come identificate in citazione appaiono prive di qualsivoglia fondamento.
Si rammenta che il danno richiesto di 5 milioni di € nel presente giudizio è stato così identificato dall'attrice:
i) euro 1 milione, quale apporto diretto effettuato in favore di per il tramite di DI GR;
Pt_2
ii) euro 500.000, quale rinuncia al rimborso del finanziamento effettuato (sempre per il tramite di
DI GR) acconsentendo alla corrispondente riduzione dell'escrow account;
Parte iii) euro 1,325 milioni, quale residuo importo giacente sull'escrow account di spettanza di e svincolato in favore di in esecuzione dell'Accordo ; Pt_2 Pt_2
pagina 21 di 23 Parte iv) euro 2,175 milioni, quale rinuncia al prezzo differito dell'Operazione 2018, di spettanza di il Co cui obbligo di pagamento, transitato nel patrimonio di per effetto della fusione inversa con Pt_2
e che vedeva CA quale coobbligata solidale.
Sul punto si osserva quanto segue:
- in primo luogo, le somme relative all'escrow account e al pagamento differito sono tutt'altro che certe, tenuto conto che erano state oggetto di contestazione proprio nel procedimento arbitrale che è stato chiuso in conseguenza della transazione (mai impugnata) e che quindi difficilmente può essere considerata di spettanza attorea;
- in secondo luogo, il credito rinunciato nei confronti di può essere considerato in concreto Parte_2
inesistente, tenuto conto della grave (pacifica) situazione economica della medesima società, con quindi possibilità di recupero pressoché nullo;
- la somma di € 500.000 pari alla rinuncia alla restituzione del finanziamento effettuato in favore di
DI GR risulta anch'esso quanto meno incerto, tenuto conto della probabile postergazione dello stesso ex art. 2467 c.c. rispetto al pagamento degli altri creditori, e quindi parte attrice ha nella sostanza rinunciato ad un credito inesigibile e di incerto recupero;
- infine, con riguardo alla somma di € 1.000.000,00 non è provato l'effettivo esborso da parte dell'attrice.
Alla luce di tutto quanto esposto, ritiene il Tribunale come la domanda risarcitoria formulata dall'attrice ai convenuti debba essere respinta. Ciò assorbe, di conseguenza, ogni ulteriore statuizione rispetto ai terzi chiamati e CP_3 Controparte_5
3) Le spese seguono la soccombenza. Sul punto, occorre ricordare come la società attrice debba rifondere le spese anche dei terzi chiamati.
La Corte di Cassazione ha più volte affermato come “In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.”
pagina 22 di 23 (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019).
Nel caso di specie risulta all'evidenza come la chiamata del terzo e a sua volta la chiamata della assicurazione sia stata necessitata dalle allegazioni e contestazioni attoree e non risulta in alcun modo una manifesta infondatezza o abusività della chiamata.
Pertanto il Tribunale condanna a rifondere alle altre parti le spese di lite sostenute per il Parte_1
presente giudizio (tenuto conto dello scaglione di riferimento ossia da € 4.000.001 ad € 8.000.000) che si liquidano in:
- € 50.000,00 per compensi (€ 10.000,00 per la fase di studio;
€ 6.000,00 per la fase introduttiva;
€
20.000,00 per la fase istruttoria;
€ 14.000,00 per la fase decisionale) oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge in favore di ciascuna parte convenuta e CP_1 CP_2
- € 40.000,00 per compensi (€ 10.000,00 per la fase di studio;
€ 5.000,00 per la fase introduttiva;
€
15.000,00 per la fase istruttoria ed € 10.000,00 per la fase decisionale) oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta in favore di ciascun terzo chiamato e CP_3 [...]
A.G.. Controparte_5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. respinge le domande formulate da Parte_1
2. condanna a rifondere alle altre parti le spese di lite sostenute per il presente giudizio che Parte_1
si liquidano in:
- € 50.000,00 per compensi oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge in favore di ciascuna parte convenuta e CP_1 CP_2
- € 40.000,00 per compensi oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta in favore di ciascun terzo chiamato e CP_3 Controparte_5
Così deciso in Milano, 12 giugno 2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
OL LL NG IA
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati
NG MAMBRIANI Presidente
Daniela MARCONI Giudice
OL FASCILLA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42552/2021 promossa da:
C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Nardone, Paola Tornatore Parte_1 P.IVA_1 e Giacomo D'Attorre, elettivamente domiciliata in Milano alla via Vivaio n. 24 ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TAGLIABUE CP_1 C.F._1
GIULIO, elettivamente domiciliato tramite PEC Email_1 C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FABIANI MASSIMO e CP_2 C.F._2 dell'avv. LUDOVICA CARRIOLI elettivamente domiciliato in Milano, via F. Bocconi n. 9 presso il difensore avv. FABIANI MASSIMO
CONVENUTI nonché contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSBOCH AMEDEO, CP_3 C.F._3 elettivamente domiciliato tramite PEC Email_2
Controparte_4 [...]
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIANI Controparte_5 P.IVA_2
FOG mente domiciliata tramite PEC
Email_3
ER IA
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano:
pagina 1 di 23 a) previo accertamento della illiceità della condotta dei convenuti, dichiarare tenuti e condannare gli stessi in via solidale a risarcire il danno subito dall'attrice, quantificato in euro 5 milioni (oltre interessi e rivalutazione) ovvero nella diversa somma che (salvo gravame) risulterà dovuta. b) condannare i convenuti al pagamento in favore dell'attrice di tutte le spese di lite, oltre rivalsa di Iva e Cpa. In via istruttoria
Richiamate le deduzioni, eccezioni e motivi di opposizione in atti, Per scrupolo difensivo al solo scopo di evitare decadenze processuali, l'attore ripropone espressamente le istanze istruttorie non ammesse dal Giudice e chiede pertanto, senza accettare alcuna inversione dell'onere della prova, che il Tribunale voglia ammettere la prova per interpello e testi sulle circostanze dallo stesso capitolate nella memoria ex art. 183, co. 6°, n. 2, c.p.c. e non ammesse dal Tribunale – ossia al capo dalla lett. a) alla lett. h) – che qui si intendono integralmente trascritte, disponendo l'audizione in materia diretta sulle predette circostanze e in materia contraria sulle eventuali prove avversarie che dovessero essere ammesse ed in particolare sul capo 4 della memoria ex art. 183, co. 6°, n. 2 del convenuto del seguente testimone: Dott. – CP_1 Testimone_1 Testimone_1 con domicilio in Torino, Corso Re Umberto 2.
Per parte convenuta CP_1
Il convenuto ha precisato le conclusioni come da foglio di p.c. depositato Controparte_6 telematicamente da averi in questa sede interamente ritrascritto.
Per parte convenuta CP_2 Voglia l'Ill.mo tribunale adito, Nel merito:
1. In principalità: dichiarare la domanda di inammissibile. Parte_1
2. In subordine: dichiarare la domanda di infondata. Parte_1
3. In ogni caso, condannarsi a rifondere al convenuto dott. le spese di lite. Parte_1 CP_2
In via subordinata:
4. Accertarsi la quota di responsabilità dell'Ing. qualora, in denegata ipotesi, dovesse CP_3 essere affermata la responsabilità del Dott. CP_2
5. Condannarsi l'Ing. a tenere indenne il dott. da quanto questi fosse tenuto CP_3 CP_2 Parte a pagare ad nonché a rifondere le spese di lite.
In via istruttoria:
7. Ammettersi le istanze istruttorie formulate al § A, p. 19 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.
8. Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie attoree, ammettersi a prova contraria sui capitoli avversari il Dott. con domicilio in Milano, via Pessano 11 Testimone_2
e altresì assumersi, anche in funzione di prova contraria, i capitoli già articolati al § A, p. 19 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. i Chiede che la causa venga rimessa al Collegio con assegnazione di termini ex art. 190,
c.p.c.
Per il terzo chiamato CP_3
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, in via principale nel merito:
pagina 2 di 23 Parte
- respingere la domanda di e conseguentemente ed in ogni caso, respingere, siccome inammissibile e, comunque, infondata la chiamata in causa dell'ing. formulata da parte del CP_3 dott. e del dott. e tutte le domande da questi formulate mandando assolto il CP_2 CP_1 conchiudente per le ragioni di cui in narrativa. in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, condannare, previa se del caso declaratoria di nullità della clausola claims made di cui alla polizza con applicazione dello schema contrattuale della loss occurrence (art. 1917 co. 1 c.c.), l'assicurazione con sede in Via Controparte_7
Benigno Crespi, 23, 20159 Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevato l'ing. dagli effetti della sentenza che verrà emessa a definizione del presente CP_3 giudizio;
Parte
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate da e della conseguente chiamata in causa dell'ing. accertare e dichiarare che le pretese CP_3 responsabilità attribuite a quest'ultimo sono in realtà riferibili esclusivamente agli amministratori e per le ragioni di cui in narrativa e denegatamente nel caso di condanna anche CP_2 CP_8 parziale dell'ing, condannare l'assicurazione CP_3 [...]
, con sede in Via Benigno Crespi, 23, 20159 Milano, in persona del Controparte_7 legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevato l'ing. dagli effetti della CP_3 sentenza che verrà emessa a definizione del presente giudizio. in ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze di lite anche del procedimento monitorio, oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfettario delle spese secondo legge professionale. in via istruttoria:
- si chiede ammettersi la prova per testi sui seguenti capitoli di prova: (1) Vero o no che nel periodo marzo/maggio 2020 l'amministratore della ing. Parte_2 CP_3
aveva, così come gli altri dipendenti/collaboratori della società, svolto la propria attività
[...] lavorativa esclusivamente in modalità smart working per via del lockdown disposto dal Governo della
Repubblica per contenere la diffusione del virus COVID 19;
(2) Vero o no che nel periodo intercorrente tra il mese di gennaio 2020 e quello di maggio dello stesso anno, Lei aveva modo di discutere con l'ing. della sussistenza di trattative per CP_3 l'acquisizione da parte della della partecipazione della NO Parte_1 Parte_3
OU definitasi in data 8 maggio 2020 come da docc.ti 43-44 fasc. che si rammostrano al Parte_1 teste;
(3) Vero o no che in data 8 maggio 2020 l'amministratore delegato della dott. Parte_2 CP_1
provvedeva alla sua presenza ad informare in via officiosa l'ing. anch'egli
[...] CP_3 amministratore della che in quella stessa mattinata la stessa Parte_2 Parte_2 Parte_1 il sig. , la NO OU s.p.a., e la Controparte_9 Parte_3 [...] avrebbero sottoscritto gli accordi di cessione sub docc.ti 43-44 fasc. Controparte_10 Parte_1 che si rammostrano al teste;
(4) Vero o no che, nel corso della conversazione di cui al precedente capo, l'ing. si CP_3 mostrò stupito dalla notizia appena appresa in quanto, per sua stessa ammissione, era rimasto all'oscuro delle trattative intercorse tra le parti;
pagina 3 di 23 (5) Vero o no che l'ing. apprendeva in via ufficiale dell'avvenuto acquisto in capo ad CP_3 di quote della NO OU in precedenza di proprietà della in Parte_1 Parte_3 occasione del C.d.A della tenutosi in data 8 maggio 2020; Parte_2
(6) Vero o no che nei primi giorni di maggio del 2020, Lei (dott. ), in periodo di Persona_1 congedo per malattia, contattava l'ing. amministratore della al fine di CP_3 Parte_2 avere notizie in ordine a profili operativi dell'azienda e questi le comunicava, manifestando stupore, che aveva appena acquisito dalla CAPITOLO la partecipazione di quest'ultima in Parte_1 Parte_3
NO OU come da docc.ti 43-44 fasc. che si rammostrano al teste;
Parte_1 (7) “Vero o no che, per quanto Le consta, nel periodo marzo/maggio 2022 il , Controparte_9 attuale legale rappresentante della e l'ing. intrattenevano rapporti Parte_1 CP_3 professionali, amicali o comunque confidenziali”. Si indicano quali testi sui capitoli 1-2-3-4-5 e 7 la dott.ssa domiciliata in Ferrara, Testimone_3 via Ravenna 129 e l'avvocato Francesca SIGNONE (pec: ) Email_4 con domicilio professionale in Asti-Frazione Revignano, 178/H e sui capitoli di prova 1-6 e 7 il dott.
(pec: , residente in [...]. Persona_1 Email_5 Sui capitoli 3-4 e 6 l'ing. chiede disporsi l'interrogatorio formale del dott. e CP_3 CP_1 sul capitolo 6 del dott. CP_2
Sul capitolo 4 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. del dott. si chiede a prova contraria CP_1 che venga autorizzato l'interrogatorio formale del dott. sui seguenti capitoli di prova: CP_1 (1) Vero o no che nel dicembre 2019 decideva di sollevare dall'incarico di gestore della commessa CDE l'ing. nominando in sua vece, quale “Direttore del progetto” e suo referente CP_3 unico, l'ing. CP_11 (2) Vero o no che, nel corso di tutti i successivi c.d.a di , all' ing. venivano Pt_2 CP_3 richiesti dagli altri componenti aggiornamenti in relazione allo stato della commessa in essere con CDE”. E sempre sul capitolo 4 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. del dott. si insta CP_1 affinché sia disposto, sempre a prova contraria, l'interpello del dott. , legale Controparte_9 Parte rappresentante di sulla circostanza che segue: (3) Vero o no che tra Lei e l'ing. si interruppe ogni rapporto nel novembre 2019 e che, CP_3 da quel momento, nulla venne a sapere dal suddetto membro del c.d.a. dell'evoluzione delle commesse di e di tutto quanto riguardasse gli affari e la complessiva situazione finanziaria della Pt_2
medesima. Pt_2
*** L' ing. contestata l'inammissibilità di ogni eventuale nuova domanda avversaria e CP_3 ribadita la richiesta di rigetto di ogni istanza istruttoria delle controparti per quanto diffusamente esposto in atti, chiede che la causa venga rimessa in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
Conclusioni per la terza chiamata Controparte_5
ha precisato le conclusioni come da atti. Controparte_7
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con citazione ritualmente notificata ha convenuto in giudizio e Parte_1 CP_1 CP_2
allegando che:
[...] pagina 4 di 23 - era una storica società torinese operante sin dal 1932 nel settore delle costruzioni e, in Parte_2
special modo, in quello della progettazione e realizzazione di strutture complesse, allestimenti per musei, padiglioni ed interni;
- ABC, attraverso una operazione di acquisizione di partecipazioni societarie e di complessi aziendali dalla vecchia Gruppo DI s.r.l. (dichiarata fallita), nel 2011/2012 rilevò il controllo della attuale e, dopo una prima fase di ristrutturazione economica e finanziaria e riorganizzazione Pt_2
produttiva, avviò un programma di rilancio del brand sul mercato e di sviluppo industriale e commerciale caratterizzato da un ampliamento dell'offerta e dalla internazionalizzazione dell'attività; Parte
- grazie alla guida (del management e della struttura amministrativa di , la a partire Pt_2 dall'esercizio 2012 consolidò ed ampliò la propria presenza sul mercato riuscendo, in pochi anni, ad aggiudicarsene una quota rilevante grazie alla acquisizione di commesse molto rilevanti e prestigiose, anche con controparti internazionali;
- la crescita di era dovuta soprattutto per l'aggiudicazione di talune commesse di assoluta Pt_2 rilevanza economica e prestigio commerciale1 nonché anche all'acquisizione nel 2017 e nel 2018 di due storiche aziende italiane: la operante nel campo delle strutture prefabbricate in legno CP_12
lamellare, e la operante nel campo delle facciate continue;
Controparte_13
Parte
- i risultati conseguiti dalla e le sue prospettive di ulteriore sviluppo indussero a valutare Pt_2 la possibilità di favorire un ulteriore crescita mediante l'ingresso nel capitale di controllo della società di un operatore finanziario specializzato in operazioni di private equity;
Parte
- a tal fine conferì mandato ad Epic SIM sgr di verificare eventuali interessamenti da parte di operatori di mercato;
tale fase dai ricerca si concluse con la manifestazione di interesse da parte di
[...]
(gestore del fondo 21 Investimenti III), con il quale nel febbraio 2018 vennero Controparte_14 sottoscritti, gli accordi preliminari all'acquisizione cui fece seguito, nel luglio - agosto 2018, la conclusione dell'Operazione 2018, all'esito di una complessa ed approfondita due diligence, condotta direttamente da managers della e da un pool di professionisti altamente qualificati CP_14
incaricati dalla stessa;
- l'Operazione 2018 venne strutturata attraverso un ordinario schema di atti, tipico delle operazioni di acquisizione del controllo societario da parte di fondi di private equity, in particolare:
i) il 6 giugno 2018, 21 Investimenti costituì la Capitoloventitre S.p.A.;
Parte ii) il 16 luglio 2018 CA e stipularono un contratto preliminare di compravendita della quota di pagina 5 di 23 Parte partecipazione detenuta da nel capitale sociale di , con opzione per CA di designare il Pt_2
terzo acquirente;
iii) il 30 luglio 2018, CA costituì la DI GR S.p.A. (di seguito DI GR), destinata a rivestire il ruolo di holding;
Co iv) il 3 agosto 2018, DI GR costituì la newco, (di seguito ) destinata ad essere il CP_15
soggetto terzo designato da CA per acquistare la partecipazione in;
Pt_2
Parte Co v) il 7 agosto 2018, cedette a per il prezzo complessivo di 42,175 milioni di euro, la sua intera quota di partecipazione al capitale sociale di , per effetto della designazione, dunque, Pt_2
Parte l'obbligazione di corrispondere ad il prezzo della cessione della quota di venne assunta da Pt_2
Co ; Parte vi) contestualmente alla vendita, e l'ing. (quest'ultimo già amministratore unico di CP_3
), sottoscrissero rispettivamente il 30% e lo 0,49% dell'aumento di capitale sociale deliberato da Pt_2
DI GR, per cui la partecipazione di CA in DI GR si ridusse al 69,51%;
Parte vii) sempre il 7 agosto 2018, CA e (oltre al dr. , soggetto economico della stessa) CP_9
stipularono un patto parasociale volto a disciplinare i rapporti fra i soci di DI GR, con riferimento particolare al regime di circolazione delle partecipazioni ed alla governance della società e della partecipata;
viii) il prezzo di cessione della partecipazione in , come detto, venne determinato in complessivi Pt_2 euro 42.175.000 (quale somma dell'enterprise value di euro 40 milioni e della posizione finanziaria netta, attiva per euro 2,175 milioni). Il prezzo così determinato, al momento della compravendita della Co quota a , venne corrisposto per euro 40 milioni, di cui euro 38,175 milioni effettivamente corrisposti
Co Parte da ad ed euro 1,825 milioni versati in un escrow account, a presidio degli impegni di
Parte indennizzo assunti da con la compravendita;
il saldo di euro 2,175 milioni, inteso quale prezzo Co differito sarebbe stato corrisposto successivamente alla fusione inversa fra e e, quindi, dalla Pt_2 stessa incorporante e ciò mediante accredito dell'escrow account già costituito (che avrebbe Pt_2 così dovuto ammontare all'importo complessivo di euro 4 milioni); ix) sempre con riferimento al prezzo della vendita della quota di , anche in esecuzione del Pt_2
Contratto di Coinvestimento, fu previsto che il prezzo corrisposto (al netto dell'escrow account e del prezzo differito di 2 milioni) fosse destinato per euro 9,120 milioni alla capitalizzazione di DI
GR;
pagina 6 di 23 Co x) il 20 dicembre 2018, infine, ai sensi dell'art. 2501 bis c.c., e conclusero l'operazione di Pt_2
Co fusione inversa, in forza della quale aveva incorporato la propria controllante totalitaria Pt_2 subentrando in tutti i diritti e gli obblighi della stessa, ivi compresi quelli relativi all'operazione di compravendita del capitale della stessa;
per effetto della fusione e del conseguente Pt_2
accorciamento della catena di controllo, quindi, DI GR divenne socio unico della;
Pt_2
- il cambio di controllo coincise con la fase di maggior crescita commerciale e produttiva di che Pt_2 aveva da poco acquisito le importanti commesse sopra richiamate ed avviato l'implementazione e l'integrazione dei due nuovi rami aziendali;
Parte
- 21 già nella fase delle trattative per l'acquisizione di , aveva condiviso con CP_14 Pt_2
la necessità di dotare la società di una struttura manageriale adeguata a supportare il percorso di sviluppo intrapreso, per cui all'atto della acquisizione chiese ed ottenne che, per consentire l'ingresso Parte in società di nuove figure professionali, cessasse il proprio rapporto di consulenza con;
Pt_2
- in coincidenza con il passaggio di controllo, venne, quindi, nominato il nuovo C.d.A. di nelle Pt_2 persone dell'ing. e dei dott.ri , , e CP_3 Controparte_9 Persona_2 Persona_3
(gli ultimi tre espressione diretta di 21 Investimenti e di comprovata esperienza avendo Persona_4
ricoperto cariche di analogo prestigio in altre società);
Parte
- tuttavia, a fronte della immediata cessazione del rapporto di consulenza con la selezione dei manager che avrebbero dovuto guidare – di cui si prese carico 21 - richiese tempi Pt_2 CP_14
superiori a quelli previsti, tanto che il nuovo amministratore delegato, ing. venne Persona_5
nominato solo nel febbraio 2019 e il nuovo direttore amministrativo e finanziario, dott.ssa
[...]
assunse l'incarico solo a marzo 2019; Tes_3
- ne seguì che nei primi mesi del 2019, , privata per diversi mesi dell'apporto delle sopra Pt_2
indicate figure chiave, iniziò a denunciare difficoltà nella gestione finanziaria delle commesse, con particolare riferimento alla Commessa CMT ed alla Commessa CDE, il che indusse nel mese di aprile
2019 il nuovo amministratore delegato, ing. a richiedere al socio DI GR e, quindi, Per_5
indirettamente, a CA e ABC consistenti iniezioni di liquidità a supporto della operatività aziendale;
Parte
- nel mese di maggio 2019, al fine di sovvenire alle eventuali esigenze finanziarie di ed Pt_2 in assenza di un'altrettanta manifestata disponibilità dell'altro socio CA, acconsentì a mettere a disposizione della società le somme depositate nell'escrow account e contestualmente richiese a
CA, quale coobbligato solidale con l'acquirente per il pagamento del prezzo differito, il versamento pagina 7 di 23 di euro 2,175 milioni nell'escrow account. A tale richiesta CA si sottrasse formulando, all'indirizzo Parte di ABC, infondati e strumentali addebiti ai quali diede pronto ed esaustivo riscontro;
- in tale periodo, precisamente il 15 maggio 2019, i soci di DI GR, nell'ottica di contenimento dei costi e di razionalizzazione dei processi decisionali, decisero di affidare la governance di ad Pt_2 un amministratore unico, identificato nella persona dell'ing. che già aveva gestito la CP_3
società negli anni precedenti alla Operazione 2018;
- nel luglio 2019, a fronte degli incassi delle commesse (in particolare CMT) la tensione finanziaria di ebbe una mitigazione, tuttavia la società, per far sì che la prima rata del rimborso del Pt_2
Parte finanziamento UBI3 non gravasse sul cash flow di , richiese ad il versamento di euro Pt_2
Parte 500.000, che effettuò mediante l'autorizzazione allo svincolo di un equivalente importo dall'escrow account; Parte
- alla fine dell'estate del 2019 la situazione di tensione fra a CA (originata dalla richiesta della prima di effettuare il versamento del prezzo differito nell'escrow account e dalla perdurante indisponibilità di CA di supportare finanziariamente ) subì un ulteriore irrigidimento che Pt_2
condusse il 15 ottobre 2019 il dr. (unico componente del C. di A. di DI GR Controparte_9
Parte di nomina di a rinunciare alla carica dissociandosi dalla condotta degli altri consiglieri e stigmatizzando il ritardo con cui si era provveduto alla nomina del nuovi manager di e, Pt_2 comunque, l'inadeguatezza dei criteri di selezione (e dei relativi esiti) in relazione alle concrete e complesse esigenze della società, il che aveva determinato la perdita di controllo sulla gestione e sulla contabilità delle commesse ed il conseguente insorgere della situazione di crisi finanziaria di;
Pt_2
Parte
- in forza delle dimissioni del dr. , CA comunicò ad la perdita del diritto di Controparte_9
partecipare alla governance di DI GR, previsto dal patto parasociale del 7 agosto 2018 e il 20 novembre 2019, in esito alle dimissioni dell'ing. dalla carica di amministratore unico di CP_3
, nominò un nuovo organo amministrativo (che sarebbe rimasto in carica fino alla stipula dei Pt_2 contratti dell'8 maggio 2020) nelle persone del dr. del dr. (nella veste di CP_2 CP_1
Amministratore Delegato) e dello stesso ing. CP_3
Parte
- alla fine del 2019, quindi, promosse una iniziativa cautelare (sequestro conservativo) a carico di per tutelare il credito relativo al pagamento del prezzo differito, che, nonostante la scadenza Pt_2
contrattuale già intervenuta da quasi un anno e le reiterate richieste formulate già a partire dal maggio
2019 alla coobbligata CA) non era stato effettuato né da , né dalla coobbligata CA. Tale Pt_2
pagina 8 di 23 procedimento cautelare venne comunicato da a DI GR unitamente alla richiesta di Pt_2 nuovo supporto finanziario necessario per fare fronte all'aggravamento della crisi di liquidità dovuto alla mancata riscossione di crediti maturati ed allungamento delle tempistiche nelle principali commesse;
- tale richiesta, il 1° gennaio 2020, venne riscontrata da CA che, dopo aver raccolto in merito lo specifico assenso di 21 Investimenti, si impegnò “a fornire il sostegno finanziario chiesto da DI
GR S.p.A. affinché quest'ultima possa sottoscrivere un aumento di capitale in , sino Pt_2 all'importo di 2 milioni di Euro, a fronte di una verifica dell'effettivo fabbisogno da condursi da parte del Consiglio di Amministrazione di con il supporto di un qualificato advisor esterno”; Pt_2
Parte
- l'iniziativa cautelare di anche grazie all'impegno di supporto finanziario assunto da CA Parte venne rigettata dal Tribunale, ma il 20 gennaio 2020 avviò nei confronti di e del dr. Pt_2
un procedimento arbitrale innanzi alla Camera Arbitrale di Milano, reclamando Controparte_9
ingenti pretese risarcitorie in funzione di asserite non corrette rappresentazioni della situazione della società in sede di sua cessione nel 2018. In tale procedimento intervenne anche CA formulando Parte domande adesive a quelle di ed altre domande per titolo autonomo e si costituirono ed il Pt_2
dr. , contestando le domande formulate e, inter alia, chiedendo la condanna delle Controparte_9
controparti al pagamento del prezzo differito, Parte
- nel contesto gravemente conflittuale fra e CA dell'inizio del 2020 si inseriva l'iniziativa del dr. presidente del C.d.A. di DI GR, il quale si fece promotore di una trattativa Testimone_2
per la definizione del contenzioso in essere fra le parti sulla base di una soluzione che avrebbe determinato, oltre alla rinuncia alle reciproche pretese fra le parti, la riacquisizione della da Pt_2
Parte parte di e l'impegno da parte di quest'ultima ad apprestare le risorse patrimoniali e finanziarie per il superamento della crisi della società;
- nel corso della trattativa, svoltasi nell'arco di poche settimane, gli amministratori di fornirono Pt_2
ad ABC informazioni incomplete, fuorvianti ed addirittura inveritiere;
così rappresentando una condizione patrimoniale, finanziaria e gestionale della società del tutto diversa da quella effettiva che,
Parte se nota ad avrebbe oggettivamente indotto la stessa a non stipulare alcun accordo con , Pt_2
DI GR e CA;
- avviata la trattativa, sulle linee guida sintetizzate nel paragrafo che precede, il 22 aprile 2020 l'avv.
MB (dello ) inviò ai professionisti di ABC la prima versione degli accordi Controparte_16
pagina 9 di 23 concepiti in due distinti testi contrattuali: il primo tra , DI GR, ABC, il dott. e Pt_2 CP_9
Cont
il secondo tra DI GR, CA, ABC ed il dott. ; CP_9
- sotto il profilo informativo, ad entrambi gli accordi venne allegata una situazione gestionale predisposta dagli amministratori di riferita al 31 dicembre 2019, redatta dai suoi amministratori Pt_2 alla quale entrambi gli Accordi rinviavano per prospettare il “rafforzamento patrimoniale e finanziario necessario per mettere la società in condizione di continuità aziendale”; tale rafforzamento, peraltro, risultava sostanzialmente coerente con la rappresentazione delle esigenze di supporto patrimoniale e dotazione finanziaria che gli amministratori di avevano evidenziato nel corso del C.d.A. del 31 Pt_2
marzo 2020 e comunicato al socio DI GR il 1° aprile 2020 e posto alla base del piano industriale che avevano predisposto ed illustrato nello stesso C. di A. del 31 marzo 2020; Parte
- sempre sotto il profilo informativo, per il tramite dei propri professionisti (con mail del 27 aprile
2020) richiese le seguenti informazioni:
1. Situazione contabile di DI e situazione aggregata con indicazione dei debiti, crediti esigibili, disponibilità liquide (il tutto nell'aggregato diviso per Paese): quanto ai debiti, con particolare rifermento ai debiti con le banche e i fornitori, con rispettiva indicazione dello scaduto.
2. Dichiarazione circa interlocuzioni, intese e impegni ipoteticamente assunti con gli istituti di credito.
3. Situazione dei contenziosi già in essere e di quelli potenziali (decreti ingiuntivi, messe in mora, istanze di fallimento, ecc).
4. Breve report sullo stato avanzamento lavori delle tre principali commesse e impegni sottoscritti, claims richiesti ed accordati.
5. Breve report su richiesta o rilascio bond per nuovi appalti.
6. Breve report su impegni assunti o discussi con terzi eventualmente interessati a rilevare assets aziendali o ad altre operazioni con . Pt_2
- La richiesta venne evasa il 3 maggio 2020 con una mail dello Studio Erede con la quale CP_16
vennero trasmesse relazioni solo parziali, in quanto, con riferimento alle richieste di cui ai punti 2, 3 e
4, non venne trasmesso alcun documento o relazione ma, solo, fatto rinvio ad un successivo colloquio telefonico. Nel corso di tale colloquio non vennero comunicati profili di criticità sui temi trattati e d'altra parte nel documento degli amministratori di , accompagnatorio alla situazione gestionale Pt_2 al 31 dicembre 2019 e denominato 'Brevi Note', veniva espressamente esclusa l'esistenza di situazioni straordinarie nel periodo intercorrente tra il 31 dicembre 2019 e la data di sottoscrizione degli accordi pagina 10 di 23 dell'8 maggio 2020;
- anche l'analisi dei verbali del C.d.A. indusse ABC a prestare affidamento in ordine ai contenuti e alla valenza delle informazioni somministrate dagli amministratori della e, in primo luogo alla Pt_2 situazione gestionale al 31 dicembre 2019 e alle 'Brevi Note' di corredo alla stessa;
- definiti i testi contrattuali, inter alia, nel senso della limitazione dell'importo massimo dell'apporto Parte che avrebbe dovuto destinare al risanamento di (coerentemente con le prospettazioni rese Pt_2 dagli amministratori della stessa) e della esenzione, in talune limitate circostanze, dall'obbligo di fornire tale apporto per le somme ulteriori a quelle messe a disposizione con la sottoscrizione degli accordi, gli stessi vennero stipulati l'8 maggio 2020.;
- intervenuto il cambio di controllo successivo agli accordi dell'8 maggio 2020, il nuovo management di aveva dovuto constatare che, sotto diversi e determinati profili, i precedenti amministratori di Pt_2
avevano consapevolmente rappresentato una situazione economica, finanziaria e gestionale Pt_2
della società del tutto irrealistica e, comunque, differente da quella reale e ciò in misura tale da non
Parte poter razionalmente giustificare in capo ad la formazione della volontà di acquisire il controllo di
; Pt_2
- nello specifico, venivano in evidenza i seguenti fatti noti ai precedenti amministratori e non comunicati (né riflessi nei verbali del C. di A. dell'epoca) e di per sé oggettivamente impeditivi della possibilità di prospettare la continuità aziendale della : Pt_2
i) decadenza della società delle certificazioni SOA, intervenuta per false dichiarazioni;
ii) gravissime criticità riguardanti le due principali commesse (CMT e CDE), sfociate in gravissime contestazioni, con richieste di restituzione di corrispettivi e addebito di penali ed escussione di polizze per oltre 9 milioni di euro;
iii) falsa rappresentazione, in quanto scientemente alterata, della effettiva situazione economica e finanziaria della società con conseguente predisposizione di piani industriali irrealistici e basati su assumptions inveritiere.
In sede di citazione parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Conclusioni
a) Previo accertamento della illiceità della condotta dei convenuti, per come in narrativa descritta, condannare gli stessi in via solidale a risarcire il danno subito dall'attrice, quantificato in euro 5 milioni (oltre interessi e rivalutazione) ovvero nella diversa somma che (salvo gravame)
pagina 11 di 23 risulterà dovuta.
b) Condannare i convenuti al pagamento in favore dell'attrice di tutte le spese di lite.”
1).1 Si è costituito in giudizio contestando la ricostruzione in fatto e diritto operata CP_1 dall'attrice ed eccependo: Parte
- la inammissibilità della domanda e dell'azione per rinuncia da parte di in base agli accordi dell'8 Maggio 2020 e relative lettere allegate;
- la inammissibilità dell'azione ex art. 2476 sesto comma c.c. – incompetenza del Tribunale di Milano;
- la inammissibilità della domanda per mancata impugnazione degli accordi transattivi;
- nel merito, la infondatezza delle pretese sia nell'an sia nel quantum risarcitorio, per assenza di qualsivoglia danno a carico dell'attrice.
In ogni caso ha chiesto al Tribunale di chiamare in giudizio CP_1 CP_3
Il convenuto ha così rassegnato le proprie conclusioni in comparsa di risposta:
“In via pregiudiziale :
- dichiarare l'inammissibilità dell'azione ai sensi dell'art. 2476 sesto comma c.c. e conseguentemente
l'incompetenza del Tribunale di Milano a favore del Tribunale di Monza o di quello di Parma;
- preso atto della dichiarazione di voler chiamare in causa l'Ing. si chiede il differimento CP_3 della prima udienza, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., per consentire la citazione del medesimo nel rispetto dei termini di comparizione, eventualmente all'esito della decisione sulla precedente eccezione e sulle eccezioni preliminari
In via preliminare :
- preso atto della rinuncia alle azioni e pretese risarcitorie di qualsiasi natura operata da
nei confronti del convenuto (come da documento allegato agli accordi CP_17 CP_1 dell'8 Maggio 2020) dichiarare l'inammissibilità della domanda e comunque l'assenza del diritto in Part capo ad azionare pretese risarcitorie di qualsiasi genere nei confronti del Dott. CP_1
- preso atto della mancata impugnazione degli accordi transattivi dell'8 Maggio 2020 e quindi delle loro validità efficacia, dichiarare l'inammissibilità delle domande risarcitorie proposte.
Nel merito : respingere le domande proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto
In via subordinata e riconvenzionale : nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di parte attrice e di condanna al risarcimento del danno, accertare la corresponsabilità anche del terzo membro del c.d.a. all'epoca dei fatti – Ing. – dichiarando che lo stesso CP_3
pagina 12 di 23 sia tenuto a manlevare e tenere indenne pro quota da quanto dovesse essere CP_1
condannato a pagare alla società attrice.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
In via istruttoria : oltre alla produzione documentale come da sottostante elenco ci si riserva ulteriori produzioni e richieste di prove orali od altre prova nelle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c.”
1).2 Si è costituito in giudizio eccependo a sua volta: CP_2
Parte
- l'inammissibilità della domanda per effetto degli accordi intercorsi tra CA e in relazione al Parte nuovo trasferimento di quote, da CA a
- l'infondatezza delle pretese.
Anche ha chiesto la chiamata in causa di CP_2 CP_3
Il convenuto ha così concluso in sede di costituzione in giudizio:
“l'Ill.mo giudice adito, ogni eccezione, difesa ed allegazione avversaria respinta:
In via preliminare: autorizzarsi ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c. la chiamata in causa di CP_18
(c.f. – pec ), residente a [...], via Maria
[...] C.F._4 Email_6
Vittoria n. 26, con differimento della prima udienza, al fine di garantire il rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c.
Nel merito:
1. In principalità: dichiarare la domanda inammissibile.
2. In subordine: dichiarare la domanda infondata.
3. In ogni caso:
3.1. Condannarsi a rifondere al convenuto dott. le spese di lite. Parte_1 CP_2
3.2. Accertarsi la quota di responsabilità dell'Ing. CP_3
3.3. Condannarsi l'Ing. a tenere indenne il dott. da quanto questi fosse CP_3 CP_2
Part tenuto a pagare ad , nonché a rifondere le spese di lite.”.
1).3 Si è costituito il terzo chiamato eccependo a sua volta: CP_3
- l'infondatezza della chiamata in causa dell'ing. CP_3
- l'infondatezza delle domande attoree.
In ogni caso ha chiesto a sua volta la chiamata in causa della propria compagnia di CP_3
assicurazione.
1).4 Si è costituita (poi divenuta Controparte_19 Controparte_5
eccependo:
pagina 13 di 23 - la infondatezza delle pretese attoree;
- l'inoperatività della Polizza.
1).5 Successivamente alla concessione dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. il giudice istruttore invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e la causa, spirati i termini per il deposito delle memorie di replica, perveniva al Tribunale per la decisione.
2) Ritiene il Tribunale come le domande attoree siano infondate e debbano essere respinte.
Deve essere in primo luogo individuato correttamente il contesto delle domande risarcitorie attoree.
La ricostruzione effettuata dalla parte attrice, non contestata sotto il profilo eminentemente storico, può essere riassunta in tre fasi:
2).1 La prima fase riguarda l'operazione di cessione del controllo della alla Parte_2
Capitoloventitre s.p.a..
Come ricostruito da parte attrice, l'operazione del 2018 venne strutturata nel seguente modo:
“i) il 6 giugno 2018, 21 Investimenti costituì la Capitoloventitre S.p.A. (di seguito CA) (all.4 att.); Part ii) il 16 luglio 2018 CA e stipularono un contratto preliminare di compravendita della quota Part di partecipazione detenuta da nel capitale sociale di , con opzione per CA di designare Pt_2
il terzo acquirente (all.5 att.);
iii) il 30 luglio 2018, CA costituì la DI GR S.p.A., destinata a rivestire il ruolo di holding
(all.6 att.);
Co iv) il 3 agosto 2018, DI GR costituì la newco, (di seguito ) destinata ad essere il CP_15
soggetto terzo designato da CA per acquistare la partecipazione in (all.7 att). Pt_2
Part Co v) il 7 agosto 2018, cedette a per il prezzo complessivo di 42,175 milioni di euro, la sua intera quota di partecipazione al capitale sociale di , per effetto della designazione, dunque, Pt_2
Part l'obbligazione di corrispondere ad il prezzo della cessione della quota di venne assunta Pt_2
Co da (all.8 att);
Part vi) contestualmente alla vendita, e l'ing. (quest'ultimo già amministratore unico di CP_3
), sottoscrissero rispettivamente il 30% e lo 0,49% dell'aumento di capitale sociale deliberato Pt_2
da DI GR, per cui la partecipazione di CA in DI GR si ridusse al 69,51% (all.9 att ); Part vii) sempre il 7 agosto 2018, CA e (oltre al dr. , soggetto economico della stessa) CP_9
stipularono un patto parasociale volto a disciplinare i rapporti fra i soci di DI GR, con riferimento particolare al regime di circolazione delle partecipazioni ed alla governance della società
pagina 14 di 23 e della partecipata (all.10 att.); viii) il prezzo di cessione della partecipazione in , come detto, venne determinato in complessivi Pt_2 euro 42.175.000 (quale somma dell'enterprise value di euro 40 milioni e della posizione finanziaria netta, attiva per euro 2,175 milioni). Il prezzo così determinato, al momento della compravendita della
Co quota a , venne corrisposto per euro 40 milioni, di cui euro 38,175 milioni effettivamente
Co Part corrisposti da ad ed euro 1,825 milioni versati in un escrow account (all.11), a presidio degli
Part impegni di indennizzo assunti da con la compravendita;
il saldo di euro 2,175 milioni, inteso Co quale prezzo differito sarebbe stato corrisposto successivamente alla fusione inversa fra e Pt_2
(di cui al punto x) che segue) e, quindi, dalla stessa incorporante e ciò mediante accredito Pt_2 dell'escrow account già costituito (che avrebbe così dovuto ammontare all'importo complessivo di euro 4 milioni) ; ix) sempre con riferimento al prezzo della vendita della quota di , anche in esecuzione del Pt_2
Contratto di Coinvestimento, fu previsto che il prezzo corrisposto (al netto dell'escrow account e del prezzo differito di 2 milioni) fosse destinato per euro 9,120 milioni alla capitalizzazione di DI Part GR. Sempre con riferimento al prezzo, occorre anche indicare che utilizzò euro 3,058 milioni per la estinzione completa ed anticipata della esposizione di (società facente capo alla CP_10
Part famiglia del soggetto economico di ) nei confronti di ed euro 5 milioni per l'acquisto da Pt_2
Cont parte di di un asset immobiliare di che 21 aveva ritenuto non strategico. Tale Pt_2 CP_14
Part regolazione del prezzo di vendita determinò che , a fronte della ricezione al closing della somma di euro 38,175 milioni, ne reimmettesse nell'ambito economico della stessa circa il 45%, per Pt_2
un totale di euro 17.178 milioni (di cui euro 9.120.000 per la sottoscrizione del capitale di DI
Cont GR ed euro 8.058.879 per finanziare affinché estinguesse anticipatamente la sua esposizione verso e acquistasse dalla stessa l'asset ritenuto non strategico). Pt_2
Co x) il 20 dicembre 2018, infine, ai sensi dell'art. 2501 bis c.c., e conclusero l'operazione di Pt_2
fusione inversa (all.12), in forza della quale ha incorporato la propria controllante totalitaria Pt_2
Co
subentrando in tutti i diritti e gli obblighi della stessa, ivi compresi quelli relativi all'operazione di compravendita del capitale della stessa;
per effetto della fusione e del conseguente Pt_2
accorciamento della catena di controllo, quindi, DI GR divenne socio unico della .” Pt_2
(cfr. pagine da 5 a 7 citazione).
2).2 La seconda fase coincide con la richiesta risarcitoria da parte di Parte_2
pagina 15 di 23 Infatti, (titolare dei rapporti attivi e passivi relativi all'Operazione 2018 per effetto della fusione Pt_2
Co Parte con ) il 20 gennaio 2020 avviò nei confronti di e del dr. un procedimento Controparte_9
arbitrale innanzi alla Camera Arbitrale di Milano, reclamando ingenti pretese risarcitorie in funzione di asserite non corrette rappresentazioni della situazione della società in sede di sua cessione nel 2018. In tale procedimento intervenne anche CA formulando domande adesive a quelle di ed altre Pt_2
Parte domande per titolo autonomo e si costituirono e , contestando le domande Controparte_9
formulate e, inter alia, chiedendo la condanna delle controparti al pagamento del prezzo differito.
2).3 La terza fase, che costituisce il presupposto della domanda risarcitoria attorea, riguarda la risoluzione delle controversie in essere tra le parti.
In particolare, vengono stipulate due transazioni (pacificamente collegate tra loro) in data 8 maggio
2020.
La prima transazione (cfr. doc. 43 att., identificata anche come “Accordo CAP23”) viene stipulata tra
, Capitoloventitre s.p.a. e DI GR s.p.a.. Parte_1 Controparte_9
In tale accordo, per quel che rileva nel presente giudizio, vengono transatte le seguenti controversie:
a) la domanda di arbitrato del 20 gennaio 2020 da parte di Parte_2
Parte b) il procedimento per decreto ingiuntivo promosso da
contro
CA per il pagamento del prezzo differito quale coobbligato in solido.
Allega parte attrice (ed è documentale) come in tale accordo transattivo le parti hanno risolto le
Part controversie in essere a fronte “[dell']intervento di e del Sig. al fine di sostenere CP_9
patrimonialmente e finanziariamente , eventualmente, se del caso, anche ricorrendo ad una Pt_2
ristrutturazione del debito (anche ex art. 182 bis l.f.) ove ciò risulti funzionale, sulla base di comprovate esigenze, al fine di evitare l'accesso di ad una procedura concorsuale in relazione Pt_2 all'indebitamento della stessa e così conseguire il risanamento della propria esposizione debitoria, perseguendo il rilancio e lo sviluppo dell'attività”. Part In forza di questo accordo, quindi, si è impegnata ad eseguire in favore di DI GR (e quindi di ) un apporto di euro 1 milione, così realizzando, unitamente alle rinunce previste con Pt_2
l'Accordo DI, un beneficio immediato per di complessivi euro 5.000.000; inoltre, tenuto Pt_2
conto degli impegni assunti con la e sul presupposto delle finalità perseguite in Parte_4 detta transazione: (i) ABC ha liberato CA da ogni responsabilità nei suoi confronti “quale parte coobbligata al pagamento del Prezzo Differito”; (ii) CAP23 si è impegnata a trasferire l'intera sua
pagina 16 di 23 Part quota di partecipazione in DI GR ad , al prezzo di euro 10 (fatta salva l'integrazione del prezzo al ricorrere di determinate condizioni); (iii) DI GR, per parte sua, ha liberato CA
Part dall'obbligo di fare fronte all'Equity Commitment di euro 2 milioni;
(iv) e , anche per CP_9
conto di DI GR e di , si sono impegnati a rinunciare ad ogni azione di responsabilità Pt_2 verso gli amministratori e sindaci che avevano ricoperto la carica su “designazione” di CA / 21
Investimenti, rilasciando in loro favore apposite lettere di manleva.” (cfr. pagine 18 e 19 citazione)
La seconda transazione, invece, (identificata anche come accordo ”) è stata stipulata tra le Pt_2
seguenti parti: , DI GR s.p.a. e Parte_1 Controparte_9 Controparte_10 Pt_2
[...]
Tale transazione, oltre a richiamare sia le medesime premesse e sia i procedimenti arbitrale e monitorio, ha coinvolto anche la quale aveva pendente 6 procedimenti di sfratto Controparte_10
su Torino e uno su Verona nonché una controversia inerente la c.d. Commessa Villa Cigala.
Come correttamente ricostruito da parte attorea in citazione, “Il secondo accordo vede quali parti
Part Cont contraenti e DI GR, da una parte, e , e , dall'altra Pt_2 Controparte_9
(“Accordo DI”) ed oltre a prevedere la transazione delle reciproche pretese disciplina gli Part obblighi di e di aventi ad oggetto: (i) la rinuncia al rimborso del Controparte_9
Part finanziamento erogato da per euro 500.000 nonché al pagamento del prezzo differito e del residuo ammontare dell'escrow account (all.45); (ii) l'esecuzione di un apporto in conto capitale di euro 1 milione in (per il tramite di DI GR) (all.46), nonché (iii) l'effettuazione “in Pt_2
tempi idonei un rafforzamento patrimoniale e finanziario della società per metterla nella condizione di continuità aziendale”, sulla base “della situazione patrimoniale ed economica in cui si trova Pt_2 quale risulta dall'Allegato Q”, con conseguente impegno a finanziare per euro 1,900 milioni Pt_2 con versamenti rateali sino al 30 giugno 2023, soggetti ad accelerazione “ove fosse necessario per sostenere l'attività di e ferma la facoltà di di ricorrere a una ristrutturazione del debito Pt_2 Pt_2
(anche ex art. 182 bis l.fall.)”, nonché di ulteriori euro 2 milioni “ove ciò risulti funzionale, sulla base di comprovate esigenze, al fine di evitare l'accesso di ad una procedura concorsuale, per tale Pt_2
intendendosi, ai fini di cui al presente paragrafo, il fallimento o una procedura di concordato preventivo ex art. 161 l.fall.”; l'obbligo di effettuare tali versamenti, però è stato escluso (clausola 2.3) laddove la situazione debitoria di fosse risulta “significativamente difforme” da quella Pt_2 rappresentata nell'Allegato Q, ovvero qualora fossero intervenute “circostanze sopravvenute” tali da
pagina 17 di 23 comportare “una significativa e perdurante impossibilità o una grave e perdurante difficoltà per
di operare utilmente nel proprio settore di attività”.” (cfr. pagine 19 e 20 citazione). Pt_2
Quindi, a fronte della totale e reciproca chiusura di ogni controversia pendente tra le parti, sono state regolamentate le posizioni delle parti, in sintesi, nel modo seguente:
Parte Parte
- cessione da CA ad del controllo di contro l'impegno da parte di ad effettuare Pt_2
apporti in per complessivi euro 8.900.000,00 (fra rinunce e finanziamenti) e contro la rinuncia Pt_2
Parte di a far valere nei confronti di CA la sua coobbligazione di pagamento del prezzo differito per euro 2,175 milioni;
- reciproca transazione di tutte le pretese nascenti dall'Operazione 2018 e dai conseguenti rapporti societari intercorsi fra le parti;
- rinuncia a far valere qualsiasi ipotesi di responsabilità nei confronti nei vari managers espressione di che si sono succeduti nell'amministrazione delle varie società interessate;
Controparte_20
- rinuncia di ai procedimenti per convalida di sfratto. CP_10
2).4 Così ricostruite le complesse fasi nonché le articolate previsioni delle due transazioni stipulate in Parte data 8 maggio 2020, l'attrice ha chiesto il risarcimento del danno ex art. 2476 comma 7 o comunque ex art. 2043 nei confronti di due amministratori di ( e Pt_2 CP_1 CP_2
i quali non avrebbero fornito veritiere informazioni riguardo alla reale situazione economica e finanziaria di in particolare rispetto alle risorse necessarie alla conservazione della Parte_2
continuità aziendale.
Sotto il profilo eziologico, ha affermato come la trasmissione di documentazione sociale falsa aveva contribuito in maniera determinante alla sua decisione di stipulare ed eseguire gli accordi del maggio
2020.
Con riguardo alla quantificazione del danno, lo stesso è stato individuato nella somma di € 5 milioni.
“Esso corrisponde agli apporti diretti ed alle rinunce effettuate in esecuzione degli Accordi di Maggio
2020. Segnatamente:
i) euro 1 milione, quale apporto diretto effettuato in favore di per il tramite di DI GR Pt_2
(all.58);
ii) euro 500.000, quale rinuncia al rimborso del finanziamento effettuato (sempre per il tramite di
DI GR) acconsentendo alla corrispondente riduzione dell'escrow account;
Part iii) euro 1,325 milioni, quale residuo importo giacente sull'escrow account di spettanza di e
pagina 18 di 23 svincolato in favore di in esecuzione dell'Accordo (all.59); Pt_2 Pt_2
Part iv) euro 2,175 milioni, quale rinuncia al prezzo differito dell'Operazione 2018, di spettanza di , il Co cui obbligo di pagamento, transitato nel patrimonio di per effetto della fusione inversa con Pt_2
e che vedeva CA quale coobbligata solidale.” (cfr. citazione pagine 43 e 44).
Alla luce della ricostruzione attorea, la domanda di risarcimento risulta infondata per almeno tre ordini di motivi.
2).5 In primo luogo, risulta inesistente un danno risarcibile in favore dell'attrice, e ciò quand'anche fosse accertato il presupposto delle false informazioni inconsapevoli.
L'art. 1965 c.c. afferma quanto segue:
“La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.
Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.”
Parte attrice svolge un ragionamento del tutto atomistico dei due contratti.
La stessa, infatti, non considera che il sacrificio economico di cui alle obbligazioni assunte con le due transazioni costituiscono niente meno che il presupposto stesso della esistenza dei due contratti stipulati l'8 maggio 2020.
Invero, le transazioni sono state stipulate da numerosi contraenti che hanno a loro volta rinunciato alle pretese di cui ai contenziosi in essere.
In particolare, (quale incorporante ha rinunciato alle domande arbitrali pari a 20 Parte_2 CP_15 milioni di € (cfr. doc. 29 att.); a sua volta Cap 23 ha accettato il trasferimento della sua partecipazione Parte Parte in DI GR ad al prezzo simbolico di 10 €; (a fronte degli impegni di CP_10
in ) ha a sua volta rinunciato a ben 7 procedimenti di sfratto di morosità nei confronti di . Pt_2 Pt_2
afferma in maniera semplicistica che se la stessa fosse stata a conoscenza della reale Parte_1
situazione economica di , non avrebbe stipulato ed eseguito la transazione, con danno pari alle Pt_2
somme e alle rinunce oggetto dei due contratti.
Tuttavia, se non avesse accettato di obbligarsi ad investire in , le controversie in Parte_1 Pt_2
essere non sarebbero state transatte, con la conseguenza che avrebbe proseguito nella Parte_2
Parte causa arbitrale di responsabilità di nell'ambito dell'operazione 2018, con il rischio di subire una condanna risarcitoria pari a 4 volte le somme oggetto del presente giudizio. Inoltre, le altre parti delle pagina 19 di 23 transazioni, a loro volta, non avrebbero rinunciato alle loro pretese e ai giudizi pendenti.
Nella sostanza, accogliere la domanda attorea porterebbe al totale svuotamento di ogni giustificazione causale dei due accordi transattivi, in quanto non avrebbe, nella sostanza, rinunciato a nulla a Parte_1
fronte dei vantaggi ottenuti dalla sottoscrizione della transazione.
Un risultato contrario alle norme del codice civile che infatti prevedono la possibilità di sciogliersi dall'accordo transattivo soltanto nelle specifiche ipotesi previste, proprio in quanto l'oggetto della transazione è la controversia e le “prestazioni” sono identificate nelle reciproche concessioni.
Tanto è vero che una delle ipotesi di annullamento della transazione è costituita dalla c.d. “pretesa temeraria” (cfr. 1971 c.c.), perché in quel caso mancando ab origine l'esistenza della pretesa, viene meno anche il concetto stesso di rinuncia.
Quindi far coincidere il danno preteso dall'attrice con l'impegno oggetto della transazione porterebbe alla paradossale conseguenza dell'esistenza e validità di una transazione in cui una delle parti non ha concesso nulla.
2).6 In secondo luogo, in ogni caso evidenzia il Tribunale come manchi del tutto la prova del presupposto della non conoscenza da parte dell'attrice della situazione economico-finanziaria di
Parte_2
Premesso che non ha nemmeno svolto una due diligence che costituisce di regola una attività Parte_1
necessaria nelle operazioni di tale complessità e valore, evidenzia il Tribunale come la documentazione
Parte in atti sia idonea a far ritenere come fosse consapevole della situazione di . Pt_2
Parte Si osserva innanzitutto come , legale rappresentante di è stato amministratore Controparte_9
di sino al 13.5.2019 nonché di DI GR dal 7 agosto 2018 sino al 15 ottobre 2019, e Parte_2
quindi direttamente a conoscenza dell'evoluzione – negativa – di Parte_2
Inoltre, non può essere ritenuto irrilevante come già nell'azione arbitrale di risultavano Parte_2
contestate situazioni gravi all'interno di con riferimento proprio alle commesse CMT e Parte_2
CDE, nonché le gravi situazioni di morosità in essere nei rapporti di locazione.
Senza considerare che amministratore di dal 3 marzo 2015 al novembre 2019, seppur non Parte_2
continuativamente, è stato il terzo chiamato il quale era espressione della compagine CP_3
societaria attrice e uomo di fiducia di fino alla rottura dei rapporti avvenuta nel Controparte_9
maggio 2020.
Tale elemento è determinante in quanto dai numerosi verbali del CDA di emergeva una Parte_2
pagina 20 di 23 situazione di grave tensione finanziaria nella stessa società nonché numerosi problemi nelle commesse contestate dall'attrice in questa sede (cfr. in particolare i docc. 16 e 38 attorei).
Rispetto, poi, alle problematiche relative alla revoca delle certificazioni SOA, è documentale come le prime contestazioni dell' risalgano all'inizio del 2019, quando amministratore unico di Pt_5 Pt_2
era (che, lo si ricorda, era espressione di ) e che quindi da un lato
[...] CP_3 Controparte_9
ABC era perfettamente a conoscenza di tali problematiche e dall'altro che alcuna responsabilità sul punto può essere addebitata ai convenuti che sono stati nominati amministratori molto più tardi.
Allo stesso modo, le contestazioni relative alla situazione gestionale al 31 dicembre 2019 e ai piani industriali redatti con l'ausilio di risultano prive di supporto probatorio. CP_21
Parte Anzi, proprio le allegazioni di parte attorea e la documentazione prodotta in atti dimostra come non poteva non sapere la grave situazione di tensione finanziaria di considerando: Parte_6
- che a pagina 9 della citazione si dà atto che già nei primi mesi del 2019 aveva iniziato a Pt_2
denunciare difficoltà nella gestione finanziaria delle commesse;
- nell'atto introduttivo del giudizio arbitrale da parte di , si dà atto di gravi difficoltà nella Pt_2
Parte esecuzione delle commesse e di grave tensione finanziaria della stessa. Peraltro, aveva ottenuto da (poi incorporata in quale prezzo di cessione dell'intero capitale di CP_15 Parte_2 Pt_2
il 7 agosto 2018 la somma di € 42.175.000,00.
[...]
Oltretutto, appare significativa la ulteriore circostanza per cui in sede di transazione CA cede la propria partecipazione in DI GR al prezzo simbolico di 10 euro, con ciò emergendo la consapevolezza di tutte le parti (ivi compresa ABC) della situazione di grave tensione finanziaria del gruppo (di cui faceva parte ). Pt_2
2).7 Infine, ritiene il Tribunale che anche le poste risarcitorie come identificate in citazione appaiono prive di qualsivoglia fondamento.
Si rammenta che il danno richiesto di 5 milioni di € nel presente giudizio è stato così identificato dall'attrice:
i) euro 1 milione, quale apporto diretto effettuato in favore di per il tramite di DI GR;
Pt_2
ii) euro 500.000, quale rinuncia al rimborso del finanziamento effettuato (sempre per il tramite di
DI GR) acconsentendo alla corrispondente riduzione dell'escrow account;
Parte iii) euro 1,325 milioni, quale residuo importo giacente sull'escrow account di spettanza di e svincolato in favore di in esecuzione dell'Accordo ; Pt_2 Pt_2
pagina 21 di 23 Parte iv) euro 2,175 milioni, quale rinuncia al prezzo differito dell'Operazione 2018, di spettanza di il Co cui obbligo di pagamento, transitato nel patrimonio di per effetto della fusione inversa con Pt_2
e che vedeva CA quale coobbligata solidale.
Sul punto si osserva quanto segue:
- in primo luogo, le somme relative all'escrow account e al pagamento differito sono tutt'altro che certe, tenuto conto che erano state oggetto di contestazione proprio nel procedimento arbitrale che è stato chiuso in conseguenza della transazione (mai impugnata) e che quindi difficilmente può essere considerata di spettanza attorea;
- in secondo luogo, il credito rinunciato nei confronti di può essere considerato in concreto Parte_2
inesistente, tenuto conto della grave (pacifica) situazione economica della medesima società, con quindi possibilità di recupero pressoché nullo;
- la somma di € 500.000 pari alla rinuncia alla restituzione del finanziamento effettuato in favore di
DI GR risulta anch'esso quanto meno incerto, tenuto conto della probabile postergazione dello stesso ex art. 2467 c.c. rispetto al pagamento degli altri creditori, e quindi parte attrice ha nella sostanza rinunciato ad un credito inesigibile e di incerto recupero;
- infine, con riguardo alla somma di € 1.000.000,00 non è provato l'effettivo esborso da parte dell'attrice.
Alla luce di tutto quanto esposto, ritiene il Tribunale come la domanda risarcitoria formulata dall'attrice ai convenuti debba essere respinta. Ciò assorbe, di conseguenza, ogni ulteriore statuizione rispetto ai terzi chiamati e CP_3 Controparte_5
3) Le spese seguono la soccombenza. Sul punto, occorre ricordare come la società attrice debba rifondere le spese anche dei terzi chiamati.
La Corte di Cassazione ha più volte affermato come “In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.”
pagina 22 di 23 (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019).
Nel caso di specie risulta all'evidenza come la chiamata del terzo e a sua volta la chiamata della assicurazione sia stata necessitata dalle allegazioni e contestazioni attoree e non risulta in alcun modo una manifesta infondatezza o abusività della chiamata.
Pertanto il Tribunale condanna a rifondere alle altre parti le spese di lite sostenute per il Parte_1
presente giudizio (tenuto conto dello scaglione di riferimento ossia da € 4.000.001 ad € 8.000.000) che si liquidano in:
- € 50.000,00 per compensi (€ 10.000,00 per la fase di studio;
€ 6.000,00 per la fase introduttiva;
€
20.000,00 per la fase istruttoria;
€ 14.000,00 per la fase decisionale) oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge in favore di ciascuna parte convenuta e CP_1 CP_2
- € 40.000,00 per compensi (€ 10.000,00 per la fase di studio;
€ 5.000,00 per la fase introduttiva;
€
15.000,00 per la fase istruttoria ed € 10.000,00 per la fase decisionale) oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta in favore di ciascun terzo chiamato e CP_3 [...]
A.G.. Controparte_5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. respinge le domande formulate da Parte_1
2. condanna a rifondere alle altre parti le spese di lite sostenute per il presente giudizio che Parte_1
si liquidano in:
- € 50.000,00 per compensi oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge in favore di ciascuna parte convenuta e CP_1 CP_2
- € 40.000,00 per compensi oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta in favore di ciascun terzo chiamato e CP_3 Controparte_5
Così deciso in Milano, 12 giugno 2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
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