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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 31/05/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1020/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1020/2025, promossa con ricorso depositato il 13/03/2025 da:
1) Parte_1
nato a [...] il [...],
cittadino: italiano, Cod. Fisc. , C.F._1
residente in [...]H,
con l'Avv. Isabella Mauceri;
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...],
cittadina: italiana, Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...]H,
con l'Avv. Isabella Mauceri;
pagina 1 di 7
15 maggio 2017, a Varese il 10 maggio 2020 e a Varese il 3 CP_1 CP_2
luglio 2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 13.03.2025, richiedevano pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale inerente la prole, alle seguenti condizioni:
1) Nell'abitazione già costituente il domicilio familiare sita in Gavirate via Moncucco n
30 H, di proprietà di entrambe le parti per pari quote del 50% rimane il signor cui sono assegnati in proprietà tutti i mobili e gli arredi in esso contenuti;
Pt_1
2) La signora che ha già lasciato il domicilio familiare e asportato tutti i propri Pt_2
effetti personali, provvederà a trasferire la propria residenza anagrafica quanto prima dalla sottoscrizione del presente atto;
3) i figli , ed sono affidati a entrambi i genitori secondo le Per_1 CP_1 CP_2 disposizioni sull'affidamento condiviso, e continueranno a risiedere anagraficamente presso la casa di Gavirate, via Moncucco 30H in ragione del legame domestico e con il territorio ai fini dell'accesso alla rete di servizi scolastici e ricreativi;
4) Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto di quelle che sono e saranno le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei figli e sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati su tutte le questioni relative alla prole.
5) La responsabilità genitoriale sarà invece esercitata in maniera disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza con i figli.
I genitori si impegnano a gestire i minori con accordi diretti tra loro, in modo da assicurare loro un rapporto continuativo e significativo con entrambi.
6) I genitori, in ragione di un regime di suddivisione della cura e della gestione dei bambini consolidato nel tempo anche in ragione dei loro orari lavorativi, terranno con sé i figli a settimane alternate dal lunedì all'uscita da scuola e sino al lunedì mattina all'ingresso alle rispettive scuole;
pagina 2 di 7 7) Nell settimana di pertinenza di ciascun genitore, quest'ultimo si occuperà dei figli in via esclusiva, ma entrambi i genitori si impegnano a fare reciproco riferimento l'uno all'altra in caso di necessità o impedimento proprio o di soggetti appartenenti alla usuale rete di appoggio.
8) I genitori si impegnano sin da ora a rivalutare e rivedere se necessario le modalità di cui al punto 7) che precede qualora si rivelassero fonte di difficile adattamento da parte dei bambini o anche di uno solo di essi eventualmente ricorrendo ad un condiviso aiuto professionale per la migliore individuazione di un diverso regime di collocamento.
9) Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli oltre che garantire adeguati contatti con un genitore nei periodi di permanenza con l'altro.
10) Anche considerati i tempi di cura previsti, il padre verserà un importo mensile entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli di € 400,00 rivalutabile secondo gli indici Istat.
11) L'AUU sarà percepito da entrambi i genitori e ugualmente il c.d. bonus nido.
12) Le spese straordinarie come da Linee Guida in uso presso il Tribunale di Varese che le parti dichiarano di avere visionato e condiviso nelle voci di spesa e nelle modalità di anticipo e rimborso, saranno suddivise al 50% tra gli stessi.
13) Durante le vacanze estive , ed potranno trascorrere con i Per_1 CP_1 CP_2
genitori un periodo di quindici giorni anche non consecutivi. Tale periodo andrà concordato tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
14) Le festività tradizionali (Pasqua e Pasquetta;
Natale e Vigilia;
capodanno ed
Epifania) saranno alternate di anno in anno e i ponti seguiranno l'ordinario calendario di visita salvo diverso e migliore accordo.
15) Durante i periodi di vacanza, anche brevi, i genitori dovranno reciprocamente e tempestivamente comunicarsi l'una con l'altro l'indirizzo/luogo della struttura di villeggiatura dei bambini, la tipologia (hotel, residence, appartamento, etc.) ed un recapito telefonico che resti sempre attivo al fine di garantire al genitore assente un quotidiano contatto telefonico con i figli.
pagina 3 di 7 16) I genitori si impegnano ad alternarsi nella cura dei figli e in caso di loro malattia, con conseguente assenza dalla scuola e in accordo decideranno come meglio gestire la situazione, eventualmente ricorrendo a persone condivise o ad una baby-sitter comunemente individuata.
17) I genitori, considerando le necessità dei figli come assolutamente prioritarie, si impegnano alla massima disponibilità e flessibilità reciproca rispetto alle visite nonché a prestarsi la massima collaborazione e condivisione anche su altre questioni riguardanti i minori.
18) I compleanni dei bambini saranno trascorsi alternativamente con l'uno o l'altro genitore seguendo il calendario di visita, ma al genitore che non potrà essere presente, sarà in ogni caso garantito, durante il corso della giornata e secondo le proprie esigenze lavorative, di trascorrere un “piccolo” momento significativo con il figlio festeggiato. Ove possibile i genitori trascorreranno le giornate in questione tutti insieme.
19) Ciascun genitore non si opporrà alla frequentazione da parte dei bambini delle famiglie di origine anche con riferimento all'eventuale accudimento in caso di imprevisti impegni lavorativi dei genitori stessi.
20) Entrambi i genitori manterranno un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di loro;
entrambi i genitori, tuteleranno la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi della reputazione l'uno dell'altra alla presenza dei bambini.
21) Ciascun genitore si presterà prontamente, senza eccezione alcuna, alla sottoscrizione di autorizzazioni, consensi informati, moduli, avvisi di ricezione di qualsiasi atto connesso con gli aspetti scolastici, sportivi, di spostamento e sanitari dei figli.
22) Le parti presteranno il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità o passaporti validi per l'espatrio dei minori. In caso di necessità, le parti di renderanno disponibili a presentarsi presso gli uffici preposti e a sottoscrivere le specifiche autorizzazioni.
23) La signora (c.f. si impegna a cedere al signor Parte_2 C.F._2
(c.f. ), che accetta, la quota indivisa del 50% Parte_1 C.F._1
pagina 4 di 7 della proprietà sull'immobile sito in Gavirate via Moncucco n. 30 H così catastalmente identificato:
in Comune Amministrativo e Censuario di Gavirate
a parte del complesso immobiliare avente accesso dalla via Moncucco, edificato su area distinti al Catasto Terreni del detto Comune, Sezione Censuaria di Gavirate, Foglio logico 9,
Foglio reale di mappa 7, con il mappale 6101 – ente urbano – di are 18.76: villetta a schiera, da terra a cielo, disposta nei piani interrato, terreno e primo, collegati tra loro attraverso scala interna, avente accesso dalla Via Moncucco numero 30/H, comprendente, al piano terra cucina, soggiorno, bagno, ripostiglio, autorimessa e due piccole porzioni di giardino;
al piano primo tre camere, bagno e balcone;
al piano interrato taverna, lavanderia, bagno e due cantine, il tutto censito come segue al Catasto dei Fabbricati del detto Comune:
- Sezione Urbana GA – Foglio 7 – Cascina Moncucco numero 30/H
Mappale 6101- sub. 12 – piani terreno, primo e sotterraneo primo – Cat. A/3 – classe 6 – vani 8 – superficie catastale totale 184 mq. Totale escluse aree scoperte: 172 mq. – R.C. €
557,77 (classamento e rendita validati – D.M. 701/94)
Si intendono escluse “le superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti” (cfr. Provvedimento Direttore AdE 29.3.2013);
Sezione Urbana GA – Foglio 7 - Cascina Moncucco
Mappale 6101 – sub. 10 – piano terreno – Cat. C/6 – Cl. 11 – mq. 18 – Superficie Catastale totale mq. 20 – R.C. € 57,64 (classamento e rendita validati – D.M. 701/94) .
Si precisa che il suddetto mappale 6101 subalterno 12 deriva dalla variazione del mappale
6101 sub. 5, in base a denuncia di variazione per ampliamento presentata all'U.T.E di Varese in data 29.3.2005 prot. VA/0071220
Segue e compete alle predette unità immobiliari la proporzionale quota di comproprietà, pari alla quota indivisa di 1/5, sulle parti comuni dell'intero complesso del quale sono parte, tali per legge, destinazione e uso, e comprendenti anche i beni comuni non censibili distinti con il mapp. 6101 sub. 1 (strada, cortile e camminamenti).
Il tutto come meglio in luogo e in fatto e come meglio indicato nell'atto di compravendita a rogito notaio dott. - n. 1341 di rep. – n. 878 di racc. – in data 3.10.2016 - Persona_2
pagina 5 di 7 registrato a Varese il 13.10.2016 al n. 28697 – Serie 1T – trascritto a Varese il 13.10.2016 ai n. 16716/11386
La cessione dell'immobile sopra descritto avverrà al prezzo di € 130.000,00
(centotrentamila/00) per cui il signor ha corrisposto un acconto di € 30.000,00 Parte_1 all'atto della celebrazione dell'udienza (15.5.2025); quanto al residuo di € 100.000,00
(centomila/00) all'atto della formalizzazione avanti al Notaio di Varese e Persona_2
che prontamente comunicherà alla signora La cessione avverrà entro il 30 settembre Pt_2
2025.
24) I signori e col puntuale e corretto adempimento di tutte le Parte_2 Parte_1 rispettive obbligazioni qui assunte, dichiarano di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo, ragione e causa, ad eccezione degli obblighi specifici derivanti dal presente accordo.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 02/04/2025).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia richiesta. La domanda congiunta dei genitori indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici inerenti la prole.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole, peraltro infradodicenne, non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge gli accordi intercorsi fra , nato a [...]
Varese il 13 giugno 1981, e , nata a [...] il [...], inerenti la Parte_2 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della prole, alle pagina 6 di 7 condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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