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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/04/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 630/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
dott. Guido Federico Presidente
dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere est dott.ssa Anna Bora Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 630/2021 R.G.
promossa da
, (CF. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'AVV. VINCENZO RICOTTA
APPELLANTE
Contro
, (CF ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'AVV. PAOLO DOMINICI
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 97 del 2021, depositata dal Tribunale di Urbino in data 26 aprile 2021, e notificata via pec il
29 aprile 2021,
CONCLUSIONI
Della parte appellante:
“- in via preliminare riaprire l'istruzione probatoria ammettendo i mezzi di prova richiesti da parte appellante e non ancora espletati in primo grado, nella specie prove testimoniali e relativi capitolati di prova;
-nel merito ritenere e dichiarare infondata la domanda restitutoria e condannatoria del sig. nei confronti Controparte_1 della sia in ordine all' an sia in ordine al quantum Parte_1 debeatur e, per conseguenza, rigettare tutte le richieste dell' CP_1 relative ai fatti per cui è causa;
con vittoria delle spese e dei compensi di causa di entrambi i gradi del giudizio”;
Della parte appellata:
“In via preliminarmente e pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità della impugnazione avversaria per carenza del requisito della ragionevole probabilità di essere accolta ex art.348-bis c.p.c.; nel merito, rigettata ogni richiesta istruttoria dell'appellante in quanto tardiva ovvero inammissibile siccome rigettata in primo grado e non formalmente reiterata in sede di precisazione delle conclusioni del medesimo primo grado di giudizio, in ogni caso respingere l'appello ad istanza della Sig.ra avverso la Sentenza Parte_1
n.97/2021 del Tribunale di Urbino del 26.04.2021 e questa confermare in ogni sua parte. Con condanna alla rifusione delle spese di lite oltre che al risarcimento dei danni ex art.96 comma I° e III°
c.p.c., pari ad una somma equitativamente determinata”;
FATTI DI CAUSA
1) conveniva in giudizio l'ex coniuge Controparte_1 [...]
per chiedere il rimborso della quota di somme versate per Parte_1 il mantenimento e le spese straordinarie della figlia , collocata Per_1 presso la madre, sia al tempo della separazione, sia successivamente alla pronuncia di divorzio, che all'età di sedici anni aveva deciso di trasferirsi a casa del padre il quale, da allora, aveva provveduto in via esclusiva alle spese straordinarie e di mantenimento della figlia.
Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado accoglieva la domanda proposta da e condannava Controparte_1 Parte_1 al pagamento in favore dello stesso della somma di €
[...]
46.942,00, a titolo di contributi di mantenimento e spese straordinarie non corrisposte, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo, nonché alla rifusione delle spese di lite.
2) Avverso la predetta sentenza, proponeva appello Parte_1
deducendo i motivi di seguito esaminati e formulando le
[...] conclusioni sopra trascritte.
3) Si è costituito in appello contestando i Controparte_1 motivi di appello e chiedendo la conferma della impugnata sentenza.
4) Preso atto delle note scritte depositate e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo l'appellante deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. in quanto, nonostante CP_1
avesse domandato il rimborso delle somme corrisposte a
[...] titolo di mantenimento della figlia per il periodo compreso tra Per_1 il mese di dicembre 2011 e il mese di novembre 2016 e non anche gli importi relativi agli anni 2017 e 2018 (già corrisposti dalla Pt_1 nella misura indicata dall'ordinanza del Tribunale di Urbino adottata in data 22.11.2017 a modifica delle condizioni di divorzio), il giudice di primo grado aveva ricompreso nella condanna anche tali ultimi importi pronunciando ultra petitum.
2) Con il secondo motivo denuncia l'omessa Parte_1 motivazione della sentenza, la violazione ed erronea applicazione dell'articolo 2697 c.c. e dei principi in materia di accertamento del nesso di causalità non avendo l'attore, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, fornito prova certa delle somme anticipate nell'interesse della figlia e, di conseguenza, CP_2 del diritto ad ottenere la restituzione delle stesse.
Precisa l'appellante che il Tribunale di Urbino, con ordinanza del
27.11.2017, aveva stabilito che era congruo corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di euro
250,00, a decorrere dal deposito del ricorso introduttivo e, in caso di dimostrazione e documentazione da parte della figlia della iscrizione e frequenza del corso universitario in Parma, la somma mensile di euro
350,00 a partire dal mese di inizio della frequenza del corso di studi per cui il calcolo forfettario elaborato da Controparte_1 risultava oltre che non provato anche sproporzionato
In particolare l'appellante sostiene che:
- per gli anni 2012 e 2013 la figlia non aveva ancora 19 anni per cui non poteva certamente frequentare un corso universitario;
- gli importi indicati per le spese universitarie per gli anni successivi dal 2014 al 2016 sono eccessivi;
- per gli anni 2017 e 2018 nei prospetti prodotti risultano chieste a titolo di spese universitarie e/o straordinarie somme che, invece rientrerebbero per legge nell'importo mensile, regolarmente versato dall'odierna appellante;
- infondata la domanda dell'importo forfettario di 3 euro al giorno per
1813 giorni, per un totale finale di euro 5.439,00;
- la maggioranza dei documenti fiscali allegati dall' non sono CP_1 riferibili giuridicamente e fiscalmente a (spese CP_2 manutenzione veicolo intestato ed in uso anche ad altro soggetto).
3) Con il terzo motivo l'appellante lamenta la violazione dell'articolo 2721 c.c., l'inutilizzabilità delle prove assunte, la violazione dell'articolo 246 c.p.c. e, comunque, l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie. L'appellante eccepisce, inoltre, l'inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 2721 e ss c.c. , e l'inammissibilità ex art. 246 c.c., delle testimonianze rese da e CP_2 Testimone_1 risultando interessata in quanto destinataria delle CP_2 somme richieste mentre la sig.ra era - anche all'epoca - Tes_1 convivente in comunione dei beni dell'appellato.
4) Con il quarto motivo l'appellante denuncia la violazione e l'inapplicabilità alla fattispecie in esame degli articoli 1299 e 2031
c.c.
aveva di fatto rinunciato, dal 2011 al mese di Controparte_1 novembre 2016 (data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio n. 788/16 R.G.), alla richiesta di mantenimento della figlia , Per_1 come confermato dal fatto che non aveva dato alcun riscontro alla lettera che la sig.ra aveva inviato nel 2013 chiedendo Pt_1 espressamente di poter partecipare alle spese di mantenimento della figlia. Pertanto gli esborsi effettuati dal sig. in CP_1 favore della figlia devono essere qualificati quali atti di liberalità con conseguente non ripetibilità degli importi versati. Né
l'esborso potrebbe essere ricondotto nell'ambito della gestione di affari altrui in mancanza, ab origine, di una determinazione giudiziale, anteriore al novembre 2016, tale da consentire di quantificare l'obbligo della madre anche in relazione alle sue capacità economiche. Al contempo l'eventuale la domanda, ove qualificata come di arricchimento senza causa, risulterebbe inammissibile per difetto del requisito della sussidiarietà, potendo l'attore esperire altra azione giudiziale.
L'appellante infine, ricostruita la propria situazione economica ( ella è mensilmente gravata da delle rate di mutuo per un importo di euro 450,00 circa e sostiene spese sanitarie e di viaggio per le patologie da cui è affetta), evidenzia che la richiesta economica avanzata dal sig. per gli anni dal 2012 al 2016 esorbita CP_1 dall'importo di euro 250,00 mensili riconosciuto dal Tribunale di Urbino con ordinanza di modifica delle condizioni di divorzio adottata il 27.11.2017 , tenuto conto della situazione reddituale della sig.ra Pertanto, secondo l'appellante, la richiesta Pt_1 avanzata dal sig. ove riconosciuta, andrebbe ricondotta CP_1 entro tali limiti.
5) Il primo motivo risulta fondato e va accolto.
Nell'introdurre il giudizio di primo grado il sig. ha svolto CP_1 domanda di condanna di al pagamento in Parte_1 suo favore della somma di euro 46.942,00 a titolo di rimborso della quota di spettanza relativa a tutte le spese sostenute per il mantenimento della figlia dalla data del 12.12.2011 a Per_1 quella del 30.11.2016. Lo stesso intervallo temporale è stato ribadito con la prima memoria ex art. 183 c.p.c.
E' lo stesso a dichiarare che il mantenimento di da CP_1 Per_1 parte della madre è venuto meno “sino al novembre 2016 allorquando l'Autorità Giudiziaria ha imposto, alla medesima appellante, il dovere di contribuire economicamente alle esigenze di sostentamento della figlia”.
Pertanto, vanno escluse dal computo delle somme dovute certamente quelle successive al novembre 2016 che comportano una prima decurtazione dalla somma oggetto di condanna in primo grado di euro 14.288,05 (da euro 46.942,00 ad euro 32.623,95).
6) I restanti motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto fra loro connessi.
Occorre in primo luogo richiamare il generale principio per il quale l'obbligo dei genitori di mantenere la prole sussiste per il solo fatto di averla generata e prescinde da ogni statuizione del giudice al riguardo
(per tutte: Cass. 16/10/2003, n. 15481; Cass. 04/05/2000, n.
5586; Cass. 26/09/1987, n. 7285; Cass. 25857/2020).
Nella fattispecie in esame la originaria previsione di cui alla sentenza di separazione, di collocamento della minore presso la madre, era stata adottata unitamente a quella riguardante la determinazione di un assegno di mantenimento della figlia minore a carico del genitore non collocatorio.
A seguito del mutamento del collocamento, derivante dalla scelta della figlia sedicenne di andare a vivere con il padre, quest'ultimo ha provveduto al mantenimento di senza Per_1 avanzare alcuna richiesta di modifica delle condizioni di divorzio se non a seguito del ricorso definito con il provvedimento del tribunale in data 26.11.2016.
Ora, se è vero che la domanda con cui uno dei genitori abbia chiesto la condanna dell'altro al pagamento di un assegno di mantenimento per i figli va accolta, in mancanza di espresse limitazioni, con decorrenza dalla data della sua proposizione - atteso che i diritti ed i doveri dei genitori verso la prole, salve le implicazioni dei provvedimenti relativi all'affidamento, non subiscono alcuna variazione a seguito della pronuncia giudiziale, rimanendo identico l'obbligo di ciascuno dei genitori di contribuire, in proporzione delle sue capacità, all'assistenza ed al mantenimento dei figli (Cass.
03/11/2004, n. 21087; Cass. 16/10/2003, n. 15481; Cass.
20/08/1997, n. 7770) - non di meno ove, come nella fattispecie in esame, uno dei due genitori abbia provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio per un lungo periodo di tempo senza adire l'autorità giudiziaria al fine di vedersi riconoscere l'assegno di mantenimento, ha diritto ad ottenere, in relazione al tempo in cui nessun provvedimento abbia regolato la misura della contribuzione rispetto al diverso collocamento del minore accettato da entrambi i genitori ed “essendo vigente l'obbligo di mantenere il figlio in ragione del solo legame genitoriale”, il rimborso delle spese anticipate in via esclusiva per il mantenimento del figlio al fine di ottenere da quest'ultimo la quota di contribuzione da lui anticipata anche per l'altro.
Ritiene il Collegio che il rimborso delle spese spettanti al genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio in via esclusiva in mancanza di una domanda e di un provvedimento giudiziale, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento, imputabile all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto ad indennizzare il genitore per esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole.
A conferma di quanto sopra argomentato va rilevato che in ipotesi in cui il figlio cambia la propria residenza prevalente, lasciando l'abitazione di un genitore per andare a vivere con l'altro, il genitore non più convivente non è tenuto a versare all'altro genitore un assegno per il mantenimento del figlio di importo equivalente a quello che riceveva allo stesso scopo prima del cambiamento abitativo ma l'ammontare dell'assegno - ove sia avanzata la relativa domanda - va ricalcolato, tenendo conto delle diverse condizioni economiche dei genitori, alla luce dell'art. 337 ter, quarto comma, del Codice Civile, in base al quale i genitori provvedono al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito.
Né può ritenersi che vi sia stata rinuncia al contributo al mantenimento. Difatti nessuna valenza può attribuirsi alle riportate affermazioni della figlia di non volere CP_2 alcunché dalla madre atteso che ove il contributo fosse qualificabile come mantenimento, si dovrebbe rilevare, a prescindere da qualsiasi accertamento in ordine all'esatta individuazione dell'epoca in cui si sono verificate le dedotte circostanze rispetto alla maggiore età di , che un figlio Per_1 maggiorenne non ancora autosufficiente non può rinunciare al mantenimento risultando lo stesso indisponibile, mentre ove si volesse ricondurre il contributo ad un mero diritto di credito del padre per quanto anticipato per le esigenze di vita della figlia, quest'ultima non sarebbe legittimata a disporne.
Al contempo nessun rilievo può attribuirsi neppure a quanto eccepito dall'appellante circa l'asserita implicita rinuncia da parte dell'appellato alle somme domandate per non aver risposto alla lettera in cui la sig.ra si offriva di contribuire al Pt_1 mantenimento (lettera del 2 febbraio 2013), né al fatto che abbia atteso fino al 2017 per introitare il ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, prima del maturare della prescrizione, in mancanza di valenza univoca di tale condotta. Né assume rilievo la dichiarata disponibilità della madre al versamento del mantenimento mai concretizzatosi in una offerta reale o più semplicemente attraverso versamenti sul conto corrente dell'appellato o corrispondendo, comunque, una qualsiasi somma mediante diverse modalità consentite.
A quanto sopra osservato consegue l'irrilevanza della prova testimoniale richiesta dall'appellante.
Ai fini della liquidazione dell'indennizzo per le spese ordinarie sostenute in via esclusiva dal genitore ove il figlio si è trasferito ritiene il Collegio di dover fare ricorso al criterio equitativo, tenuto conto della situazione reddituale dei genitori (redditi prodotti in primo grado da parte attrice con dichiarazione del Pt_1
2013, 2014, 2016 che attestano reddito imponibile medio annuo introno ai 21.000,00 euro), della successiva quantificazione operata dal tribunale e delle minori esigenze della figlia, correlate all'età della stessa, nel periodo antecedente a siffatta quantificazione, sì da dover riconoscere l'importo mensile di euro 150,00.
Le spese ordinarie devono ritenersi presuntivamente comprovate sicché nessun rilievo assumono al riguardo le censure sollevate in relazione ai testi indicati dalla parte attrice in primo grado.
Pertanto per il periodo 12/12/2011 al 30/11/2016 (59 mensilità) la somma complessiva dovuta a titolo di mantenimento ordinario ammonta ad euro 8.850,00, esclusa l'ulteriore somma giornaliera di euro 3,00 richiesta dall'appellato. Quanto alle spese annoverate dall'appellato come “straordinarie” risultano indicati esborsi che non appaiono caratterizzati da siffatta qualificazione così come usualmente riconosciuta in materia di separazione o divorzio.
Difatti secondo l'insegnamento della Suprema Corte: “In tema di mantenimento della prole, devono intendersi spese " straordinarie" quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare nocumento alla prole che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo", di cure necessarie o di altri indispensabili apporti (Cass. Sez.6, Ord. 23.01.2020 n.1562).
La mancanza di un pregresso accordo o determinazione in ordine alla ripartizione fra i genitori delle spese straordinarie non esclude certamente il diritto di regresso nei confronti del genitore coobbligato. Inoltre in tema di rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, poiché le disposizioni normative applicabili alla fattispecie in esame consentono a ciascuno dei coniugi di intervenire nelle determinazioni concernenti i figli soltanto in relazione "alle decisioni di maggiore interesse", mentre, al di fuori di tali casi, il genitore non collocatario è tenuto al rimborso delle spese straordinarie, salvo che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso ( Cass. Sez. 6,
Ord. 12.06.2018 n. 15240).
La Suprema Corte con la pronuncia 2016/25723, nel riconoscere tale diritto, ha precisato che in assenza di un pregresso provvedimento giudiziale che abbia determinato la misura del concorso dei genitori al mantenimento, non vanno ripartite in ragione della metà, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma tenendo conto del duplice criterio delle rispettive sostanze patrimoniali disponibili e della capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno di essi.
Pertanto, le spese ritenute di natura straordinaria (es. scuola, libri, viaggi di istruzione, spese mediche, spese patente di guida, pallavolo, attività ricreative, viaggi) ed esclusivamente riferibili alla figlia
[...] come risultanti dalla documentazione in atti, vanno CP_2 determinate come di seguito indicate nella misura del 50% tenuto conto della situazione reddituale delle parti:
- per il periodo dicembre 2011 – dicembre 2012 (cfr. doc. n.11 all. A-
N, fascicolo primo grado attoreo) pari ad euro 386,50 (già divisi al
50%); Cont
- per il 2013 (cfr. doc. n.12 all. , fascicolo primo grado attoreo) pari ad euro: 922,64 (già divisi al 50%);
- per il 2014 (cfr. doc. n. 13 all.A-N fascicolo primo grado attoreo) pari a euro 1.730,75 (già divisi al 50%);
- per il 2015 (cfr. doc. n.14 all.A-N fascicolo primo grado attoreo) pari a euro 1.973,3 (già divisi al 50%); Cont
- da gennaio 2016 a novembre 2016 (cfr. doc. n.15 all. da ) pari a euro 2.072,47 (già divisi al 50%).
Tale importo complessivo di euro 7.085,66 per le spese straordinarie
è comprensivo anche delle spese universitarie documentate fino al novembre 2016.
Quanto alla eccepita incapacità a testimoniare va rilevato che non risulta che siffatta eccezione sia stata tempestivamente sollevata prima dell'esame del teste, né che successivamente a tale attività sia stata eccepita la nullità della deposizione. Non resta che valutare l'attendibilità che risulta supportata dalla sia pure parziale documentazione in atti. Pertanto le somme effettivamente dovute per il periodo compreso tra il trasferimento di presso l'abitazione paterna e la operatività Per_1 della pronuncia dell'ordinanza di modifica delle condizioni di divorzio la somma che deve corrispondere a Parte_1 CP_1 mmonta a complessivi euro 15.935,66.
[...]
7) Assorbita ogni altra questione l'appello va parzialmente accolto nei limiti sopra indicati.
8) Il parziale accoglimento del gravame comporta la riforma della sentenza impugnata anche in punto di condanna alle spese stante il potere del giudice dell'appello di procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali in ipotesi di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata atteso che gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo.
Avuto riguardo all'esito della lite e fatta applicazione di un criterio unitario, le spese giudiziali di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia come risultante dalla presente pronuncia, vanno compensate nella misura di un mezzo in ragione della notevole riduzione del credito riconosciuto, e poste per la restante parte a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, nel giudizio di appello promosso da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza n.97/2021 del Tribunale di Urbino, pubblicata in data 26 aprile 2021, in parziale riforma della sentenza impugnata così provvede:
- condanna la signora a versare a Parte_1 CP_1
a titolo di rimborso delle spese sostenute per la figlia
[...] [...] per il periodo dal 12/12/2011 al 30/11/2016, la somma di CP_2 euro 15.935,66, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- dichiara compensate nella misura di un mezzo le spese di entrambi i gradi del giudizio, poste per la restante parte a carico dell'appellante, e liquidate per l'intero, quanto al primo grado in euro 700,00 per la fase di studio, euro 600,00 per la fase introduttiva, euro 1.200,00 per la fase istruttoria, euro 1.200,00 per la fase decisionale, euro 545,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, e quanto al presente grado, in euro 1.080,00 per la fase di studio, euro 877,00 per la fase introduttiva, euro 1.820,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA
e CAP come per legge.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 29.01.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
dott. Guido Federico Presidente
dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere est dott.ssa Anna Bora Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 630/2021 R.G.
promossa da
, (CF. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'AVV. VINCENZO RICOTTA
APPELLANTE
Contro
, (CF ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'AVV. PAOLO DOMINICI
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 97 del 2021, depositata dal Tribunale di Urbino in data 26 aprile 2021, e notificata via pec il
29 aprile 2021,
CONCLUSIONI
Della parte appellante:
“- in via preliminare riaprire l'istruzione probatoria ammettendo i mezzi di prova richiesti da parte appellante e non ancora espletati in primo grado, nella specie prove testimoniali e relativi capitolati di prova;
-nel merito ritenere e dichiarare infondata la domanda restitutoria e condannatoria del sig. nei confronti Controparte_1 della sia in ordine all' an sia in ordine al quantum Parte_1 debeatur e, per conseguenza, rigettare tutte le richieste dell' CP_1 relative ai fatti per cui è causa;
con vittoria delle spese e dei compensi di causa di entrambi i gradi del giudizio”;
Della parte appellata:
“In via preliminarmente e pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità della impugnazione avversaria per carenza del requisito della ragionevole probabilità di essere accolta ex art.348-bis c.p.c.; nel merito, rigettata ogni richiesta istruttoria dell'appellante in quanto tardiva ovvero inammissibile siccome rigettata in primo grado e non formalmente reiterata in sede di precisazione delle conclusioni del medesimo primo grado di giudizio, in ogni caso respingere l'appello ad istanza della Sig.ra avverso la Sentenza Parte_1
n.97/2021 del Tribunale di Urbino del 26.04.2021 e questa confermare in ogni sua parte. Con condanna alla rifusione delle spese di lite oltre che al risarcimento dei danni ex art.96 comma I° e III°
c.p.c., pari ad una somma equitativamente determinata”;
FATTI DI CAUSA
1) conveniva in giudizio l'ex coniuge Controparte_1 [...]
per chiedere il rimborso della quota di somme versate per Parte_1 il mantenimento e le spese straordinarie della figlia , collocata Per_1 presso la madre, sia al tempo della separazione, sia successivamente alla pronuncia di divorzio, che all'età di sedici anni aveva deciso di trasferirsi a casa del padre il quale, da allora, aveva provveduto in via esclusiva alle spese straordinarie e di mantenimento della figlia.
Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado accoglieva la domanda proposta da e condannava Controparte_1 Parte_1 al pagamento in favore dello stesso della somma di €
[...]
46.942,00, a titolo di contributi di mantenimento e spese straordinarie non corrisposte, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo, nonché alla rifusione delle spese di lite.
2) Avverso la predetta sentenza, proponeva appello Parte_1
deducendo i motivi di seguito esaminati e formulando le
[...] conclusioni sopra trascritte.
3) Si è costituito in appello contestando i Controparte_1 motivi di appello e chiedendo la conferma della impugnata sentenza.
4) Preso atto delle note scritte depositate e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo l'appellante deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. in quanto, nonostante CP_1
avesse domandato il rimborso delle somme corrisposte a
[...] titolo di mantenimento della figlia per il periodo compreso tra Per_1 il mese di dicembre 2011 e il mese di novembre 2016 e non anche gli importi relativi agli anni 2017 e 2018 (già corrisposti dalla Pt_1 nella misura indicata dall'ordinanza del Tribunale di Urbino adottata in data 22.11.2017 a modifica delle condizioni di divorzio), il giudice di primo grado aveva ricompreso nella condanna anche tali ultimi importi pronunciando ultra petitum.
2) Con il secondo motivo denuncia l'omessa Parte_1 motivazione della sentenza, la violazione ed erronea applicazione dell'articolo 2697 c.c. e dei principi in materia di accertamento del nesso di causalità non avendo l'attore, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, fornito prova certa delle somme anticipate nell'interesse della figlia e, di conseguenza, CP_2 del diritto ad ottenere la restituzione delle stesse.
Precisa l'appellante che il Tribunale di Urbino, con ordinanza del
27.11.2017, aveva stabilito che era congruo corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di euro
250,00, a decorrere dal deposito del ricorso introduttivo e, in caso di dimostrazione e documentazione da parte della figlia della iscrizione e frequenza del corso universitario in Parma, la somma mensile di euro
350,00 a partire dal mese di inizio della frequenza del corso di studi per cui il calcolo forfettario elaborato da Controparte_1 risultava oltre che non provato anche sproporzionato
In particolare l'appellante sostiene che:
- per gli anni 2012 e 2013 la figlia non aveva ancora 19 anni per cui non poteva certamente frequentare un corso universitario;
- gli importi indicati per le spese universitarie per gli anni successivi dal 2014 al 2016 sono eccessivi;
- per gli anni 2017 e 2018 nei prospetti prodotti risultano chieste a titolo di spese universitarie e/o straordinarie somme che, invece rientrerebbero per legge nell'importo mensile, regolarmente versato dall'odierna appellante;
- infondata la domanda dell'importo forfettario di 3 euro al giorno per
1813 giorni, per un totale finale di euro 5.439,00;
- la maggioranza dei documenti fiscali allegati dall' non sono CP_1 riferibili giuridicamente e fiscalmente a (spese CP_2 manutenzione veicolo intestato ed in uso anche ad altro soggetto).
3) Con il terzo motivo l'appellante lamenta la violazione dell'articolo 2721 c.c., l'inutilizzabilità delle prove assunte, la violazione dell'articolo 246 c.p.c. e, comunque, l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie. L'appellante eccepisce, inoltre, l'inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 2721 e ss c.c. , e l'inammissibilità ex art. 246 c.c., delle testimonianze rese da e CP_2 Testimone_1 risultando interessata in quanto destinataria delle CP_2 somme richieste mentre la sig.ra era - anche all'epoca - Tes_1 convivente in comunione dei beni dell'appellato.
4) Con il quarto motivo l'appellante denuncia la violazione e l'inapplicabilità alla fattispecie in esame degli articoli 1299 e 2031
c.c.
aveva di fatto rinunciato, dal 2011 al mese di Controparte_1 novembre 2016 (data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio n. 788/16 R.G.), alla richiesta di mantenimento della figlia , Per_1 come confermato dal fatto che non aveva dato alcun riscontro alla lettera che la sig.ra aveva inviato nel 2013 chiedendo Pt_1 espressamente di poter partecipare alle spese di mantenimento della figlia. Pertanto gli esborsi effettuati dal sig. in CP_1 favore della figlia devono essere qualificati quali atti di liberalità con conseguente non ripetibilità degli importi versati. Né
l'esborso potrebbe essere ricondotto nell'ambito della gestione di affari altrui in mancanza, ab origine, di una determinazione giudiziale, anteriore al novembre 2016, tale da consentire di quantificare l'obbligo della madre anche in relazione alle sue capacità economiche. Al contempo l'eventuale la domanda, ove qualificata come di arricchimento senza causa, risulterebbe inammissibile per difetto del requisito della sussidiarietà, potendo l'attore esperire altra azione giudiziale.
L'appellante infine, ricostruita la propria situazione economica ( ella è mensilmente gravata da delle rate di mutuo per un importo di euro 450,00 circa e sostiene spese sanitarie e di viaggio per le patologie da cui è affetta), evidenzia che la richiesta economica avanzata dal sig. per gli anni dal 2012 al 2016 esorbita CP_1 dall'importo di euro 250,00 mensili riconosciuto dal Tribunale di Urbino con ordinanza di modifica delle condizioni di divorzio adottata il 27.11.2017 , tenuto conto della situazione reddituale della sig.ra Pertanto, secondo l'appellante, la richiesta Pt_1 avanzata dal sig. ove riconosciuta, andrebbe ricondotta CP_1 entro tali limiti.
5) Il primo motivo risulta fondato e va accolto.
Nell'introdurre il giudizio di primo grado il sig. ha svolto CP_1 domanda di condanna di al pagamento in Parte_1 suo favore della somma di euro 46.942,00 a titolo di rimborso della quota di spettanza relativa a tutte le spese sostenute per il mantenimento della figlia dalla data del 12.12.2011 a Per_1 quella del 30.11.2016. Lo stesso intervallo temporale è stato ribadito con la prima memoria ex art. 183 c.p.c.
E' lo stesso a dichiarare che il mantenimento di da CP_1 Per_1 parte della madre è venuto meno “sino al novembre 2016 allorquando l'Autorità Giudiziaria ha imposto, alla medesima appellante, il dovere di contribuire economicamente alle esigenze di sostentamento della figlia”.
Pertanto, vanno escluse dal computo delle somme dovute certamente quelle successive al novembre 2016 che comportano una prima decurtazione dalla somma oggetto di condanna in primo grado di euro 14.288,05 (da euro 46.942,00 ad euro 32.623,95).
6) I restanti motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto fra loro connessi.
Occorre in primo luogo richiamare il generale principio per il quale l'obbligo dei genitori di mantenere la prole sussiste per il solo fatto di averla generata e prescinde da ogni statuizione del giudice al riguardo
(per tutte: Cass. 16/10/2003, n. 15481; Cass. 04/05/2000, n.
5586; Cass. 26/09/1987, n. 7285; Cass. 25857/2020).
Nella fattispecie in esame la originaria previsione di cui alla sentenza di separazione, di collocamento della minore presso la madre, era stata adottata unitamente a quella riguardante la determinazione di un assegno di mantenimento della figlia minore a carico del genitore non collocatorio.
A seguito del mutamento del collocamento, derivante dalla scelta della figlia sedicenne di andare a vivere con il padre, quest'ultimo ha provveduto al mantenimento di senza Per_1 avanzare alcuna richiesta di modifica delle condizioni di divorzio se non a seguito del ricorso definito con il provvedimento del tribunale in data 26.11.2016.
Ora, se è vero che la domanda con cui uno dei genitori abbia chiesto la condanna dell'altro al pagamento di un assegno di mantenimento per i figli va accolta, in mancanza di espresse limitazioni, con decorrenza dalla data della sua proposizione - atteso che i diritti ed i doveri dei genitori verso la prole, salve le implicazioni dei provvedimenti relativi all'affidamento, non subiscono alcuna variazione a seguito della pronuncia giudiziale, rimanendo identico l'obbligo di ciascuno dei genitori di contribuire, in proporzione delle sue capacità, all'assistenza ed al mantenimento dei figli (Cass.
03/11/2004, n. 21087; Cass. 16/10/2003, n. 15481; Cass.
20/08/1997, n. 7770) - non di meno ove, come nella fattispecie in esame, uno dei due genitori abbia provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio per un lungo periodo di tempo senza adire l'autorità giudiziaria al fine di vedersi riconoscere l'assegno di mantenimento, ha diritto ad ottenere, in relazione al tempo in cui nessun provvedimento abbia regolato la misura della contribuzione rispetto al diverso collocamento del minore accettato da entrambi i genitori ed “essendo vigente l'obbligo di mantenere il figlio in ragione del solo legame genitoriale”, il rimborso delle spese anticipate in via esclusiva per il mantenimento del figlio al fine di ottenere da quest'ultimo la quota di contribuzione da lui anticipata anche per l'altro.
Ritiene il Collegio che il rimborso delle spese spettanti al genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio in via esclusiva in mancanza di una domanda e di un provvedimento giudiziale, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento, imputabile all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto ad indennizzare il genitore per esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole.
A conferma di quanto sopra argomentato va rilevato che in ipotesi in cui il figlio cambia la propria residenza prevalente, lasciando l'abitazione di un genitore per andare a vivere con l'altro, il genitore non più convivente non è tenuto a versare all'altro genitore un assegno per il mantenimento del figlio di importo equivalente a quello che riceveva allo stesso scopo prima del cambiamento abitativo ma l'ammontare dell'assegno - ove sia avanzata la relativa domanda - va ricalcolato, tenendo conto delle diverse condizioni economiche dei genitori, alla luce dell'art. 337 ter, quarto comma, del Codice Civile, in base al quale i genitori provvedono al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito.
Né può ritenersi che vi sia stata rinuncia al contributo al mantenimento. Difatti nessuna valenza può attribuirsi alle riportate affermazioni della figlia di non volere CP_2 alcunché dalla madre atteso che ove il contributo fosse qualificabile come mantenimento, si dovrebbe rilevare, a prescindere da qualsiasi accertamento in ordine all'esatta individuazione dell'epoca in cui si sono verificate le dedotte circostanze rispetto alla maggiore età di , che un figlio Per_1 maggiorenne non ancora autosufficiente non può rinunciare al mantenimento risultando lo stesso indisponibile, mentre ove si volesse ricondurre il contributo ad un mero diritto di credito del padre per quanto anticipato per le esigenze di vita della figlia, quest'ultima non sarebbe legittimata a disporne.
Al contempo nessun rilievo può attribuirsi neppure a quanto eccepito dall'appellante circa l'asserita implicita rinuncia da parte dell'appellato alle somme domandate per non aver risposto alla lettera in cui la sig.ra si offriva di contribuire al Pt_1 mantenimento (lettera del 2 febbraio 2013), né al fatto che abbia atteso fino al 2017 per introitare il ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, prima del maturare della prescrizione, in mancanza di valenza univoca di tale condotta. Né assume rilievo la dichiarata disponibilità della madre al versamento del mantenimento mai concretizzatosi in una offerta reale o più semplicemente attraverso versamenti sul conto corrente dell'appellato o corrispondendo, comunque, una qualsiasi somma mediante diverse modalità consentite.
A quanto sopra osservato consegue l'irrilevanza della prova testimoniale richiesta dall'appellante.
Ai fini della liquidazione dell'indennizzo per le spese ordinarie sostenute in via esclusiva dal genitore ove il figlio si è trasferito ritiene il Collegio di dover fare ricorso al criterio equitativo, tenuto conto della situazione reddituale dei genitori (redditi prodotti in primo grado da parte attrice con dichiarazione del Pt_1
2013, 2014, 2016 che attestano reddito imponibile medio annuo introno ai 21.000,00 euro), della successiva quantificazione operata dal tribunale e delle minori esigenze della figlia, correlate all'età della stessa, nel periodo antecedente a siffatta quantificazione, sì da dover riconoscere l'importo mensile di euro 150,00.
Le spese ordinarie devono ritenersi presuntivamente comprovate sicché nessun rilievo assumono al riguardo le censure sollevate in relazione ai testi indicati dalla parte attrice in primo grado.
Pertanto per il periodo 12/12/2011 al 30/11/2016 (59 mensilità) la somma complessiva dovuta a titolo di mantenimento ordinario ammonta ad euro 8.850,00, esclusa l'ulteriore somma giornaliera di euro 3,00 richiesta dall'appellato. Quanto alle spese annoverate dall'appellato come “straordinarie” risultano indicati esborsi che non appaiono caratterizzati da siffatta qualificazione così come usualmente riconosciuta in materia di separazione o divorzio.
Difatti secondo l'insegnamento della Suprema Corte: “In tema di mantenimento della prole, devono intendersi spese " straordinarie" quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare nocumento alla prole che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo", di cure necessarie o di altri indispensabili apporti (Cass. Sez.6, Ord. 23.01.2020 n.1562).
La mancanza di un pregresso accordo o determinazione in ordine alla ripartizione fra i genitori delle spese straordinarie non esclude certamente il diritto di regresso nei confronti del genitore coobbligato. Inoltre in tema di rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, poiché le disposizioni normative applicabili alla fattispecie in esame consentono a ciascuno dei coniugi di intervenire nelle determinazioni concernenti i figli soltanto in relazione "alle decisioni di maggiore interesse", mentre, al di fuori di tali casi, il genitore non collocatario è tenuto al rimborso delle spese straordinarie, salvo che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso ( Cass. Sez. 6,
Ord. 12.06.2018 n. 15240).
La Suprema Corte con la pronuncia 2016/25723, nel riconoscere tale diritto, ha precisato che in assenza di un pregresso provvedimento giudiziale che abbia determinato la misura del concorso dei genitori al mantenimento, non vanno ripartite in ragione della metà, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma tenendo conto del duplice criterio delle rispettive sostanze patrimoniali disponibili e della capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno di essi.
Pertanto, le spese ritenute di natura straordinaria (es. scuola, libri, viaggi di istruzione, spese mediche, spese patente di guida, pallavolo, attività ricreative, viaggi) ed esclusivamente riferibili alla figlia
[...] come risultanti dalla documentazione in atti, vanno CP_2 determinate come di seguito indicate nella misura del 50% tenuto conto della situazione reddituale delle parti:
- per il periodo dicembre 2011 – dicembre 2012 (cfr. doc. n.11 all. A-
N, fascicolo primo grado attoreo) pari ad euro 386,50 (già divisi al
50%); Cont
- per il 2013 (cfr. doc. n.12 all. , fascicolo primo grado attoreo) pari ad euro: 922,64 (già divisi al 50%);
- per il 2014 (cfr. doc. n. 13 all.A-N fascicolo primo grado attoreo) pari a euro 1.730,75 (già divisi al 50%);
- per il 2015 (cfr. doc. n.14 all.A-N fascicolo primo grado attoreo) pari a euro 1.973,3 (già divisi al 50%); Cont
- da gennaio 2016 a novembre 2016 (cfr. doc. n.15 all. da ) pari a euro 2.072,47 (già divisi al 50%).
Tale importo complessivo di euro 7.085,66 per le spese straordinarie
è comprensivo anche delle spese universitarie documentate fino al novembre 2016.
Quanto alla eccepita incapacità a testimoniare va rilevato che non risulta che siffatta eccezione sia stata tempestivamente sollevata prima dell'esame del teste, né che successivamente a tale attività sia stata eccepita la nullità della deposizione. Non resta che valutare l'attendibilità che risulta supportata dalla sia pure parziale documentazione in atti. Pertanto le somme effettivamente dovute per il periodo compreso tra il trasferimento di presso l'abitazione paterna e la operatività Per_1 della pronuncia dell'ordinanza di modifica delle condizioni di divorzio la somma che deve corrispondere a Parte_1 CP_1 mmonta a complessivi euro 15.935,66.
[...]
7) Assorbita ogni altra questione l'appello va parzialmente accolto nei limiti sopra indicati.
8) Il parziale accoglimento del gravame comporta la riforma della sentenza impugnata anche in punto di condanna alle spese stante il potere del giudice dell'appello di procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali in ipotesi di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata atteso che gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo.
Avuto riguardo all'esito della lite e fatta applicazione di un criterio unitario, le spese giudiziali di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia come risultante dalla presente pronuncia, vanno compensate nella misura di un mezzo in ragione della notevole riduzione del credito riconosciuto, e poste per la restante parte a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, nel giudizio di appello promosso da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza n.97/2021 del Tribunale di Urbino, pubblicata in data 26 aprile 2021, in parziale riforma della sentenza impugnata così provvede:
- condanna la signora a versare a Parte_1 CP_1
a titolo di rimborso delle spese sostenute per la figlia
[...] [...] per il periodo dal 12/12/2011 al 30/11/2016, la somma di CP_2 euro 15.935,66, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- dichiara compensate nella misura di un mezzo le spese di entrambi i gradi del giudizio, poste per la restante parte a carico dell'appellante, e liquidate per l'intero, quanto al primo grado in euro 700,00 per la fase di studio, euro 600,00 per la fase introduttiva, euro 1.200,00 per la fase istruttoria, euro 1.200,00 per la fase decisionale, euro 545,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, e quanto al presente grado, in euro 1.080,00 per la fase di studio, euro 877,00 per la fase introduttiva, euro 1.820,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA
e CAP come per legge.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 29.01.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico