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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/03/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5475/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5475/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Michieli Diego Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avvocato Arnò Valentina Controparte_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis nel merito:
- mantenimento in essere della responsabilità genitoriale condivisa di in capo ad entrambi i Per_1
genitori, con collocazione prevalente e residenza presso il padre;
- disporre, quanto alle frequentazioni di con la madre, il diritto di visita secondo il calendario Per_1 individuato nell'ordinanza 21.3.2024; il tutto con libertà di frequentazione del figlio minore anche al di fuori dei momenti stabiliti, a seconda degli impegni delle parti e della volontà dello stesso , Per_1
su consenso di entrambi i genitori;
pagina 1 di 18 - in conseguenza della collocazione prevalente di presso il padre, disporre la revoca Per_1 dell'assegnazione della casa coniugale a , della quale è unico proprietario Controparte_1
, e nella quale continuerà a risiedere la figlia , maggiorenne ma non ancora Parte_1 Per_2
economicamente autosufficiente, assieme al padre , presso la quale si trasferirà Parte_1
assieme al figlio;
Per_1
- in conseguenza della revoca della assegnazione della casa coniugale a , del fatto Controparte_1
che i figli e vivranno assieme al padre nella ex casa coniugale di proprietà del Per_2 Per_1
ricorrente, e della riduzione del tempo dei figli presso la madre, disporre a carico di Parte_1
l'obbligo di contribuire nel mantenimento ordinario dei figli e , con la precisazione che Per_1 Per_2 il versamento a avverrà direttamente a quest'ultima, nell'importo di € 300,00 per ciascun Per_2
figlio, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione Istat annuale a decorrere dall'udienza presidenziale, oltre alla corresponsione paritaria nelle spese straordinarie per entrambi i figli, con piena adesione al Protocollo adottato dall'intestato Tribunale;
- previa revoca del contributo al mantenimento disposto in sede di separazione a favore della resistente, dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti;
- con vittoria di spese e competenze di lite.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) vero che è il commercialista del sig. e che è stato incaricato da quest'ultimo di Parte_1 tenere la contabilità dell'attività lavorativa e di redigere le dichiarazioni dei redditi;
2) vero che ha redatto la situazione contabile al 31.12.2022 che le viene rammostrata (doc. 27) e che dalla stessa risulta un reddito imponibile di € 254.000,00;
3) vero che ha redatto il prospetto comparativo che le viene rammostrato (doc. 28) e che dallo stesso risulta che il fatturato dell'anno 2022, rispetto a quello del 2021, è diminuito del 17% mentre l'utile netto, sempre rispetto al 2021, è diminuito del 22%, e che infine il reddito netto dopo le imposte ammonta ad € 108.000,00. Si indica a testimone su tutti i predetti capitoli il dott. di Testimone_1
Padova.
4) vero che ha lavorato nel corso dell'anno 2022 e tuttora lavora presso la Controparte_1
con mansioni web writer, come risulta dai documenti che le vengono Parte_2
rammostrati (docc. 29, 30 e 31) Si indica testimone sul predetto capitolo il legale rappresentante di
di NT (PD). Parte_2
pagina 2 di 18 5) vero che l'anno scorso (2022) mio padre mi ha riferito di avere trovato per mia mamma la disponibilità di un posto di lavoro presso Alì S.p.A., che mio padre mi ha detto essere una sua cliente, e mi ha chiesto di dirle di contattare l'azienda per un colloquio di lavoro;
6) vero che ho riferito a mia mamma quanto detto da mio padre;
Si chiede sia sentita sui predetti capitoli la figlia Testimone_2
7) vero che è dipendente di Alì S.p.A. con mansioni di buyer (addetto operazioni aziendali relative agli acquisti commerciali) del settore no food e che in tale veste ha contatti con;
Parte_1
8) vero che , nel corso delle periodiche visite che le ha fatto nel corso del 2021 e del Parte_1
2022, ha chiesto se era alla ricerca di personale in quanto la ex moglie Parte_3 Controparte_1
stava cercando lavoro;
9) vero che nel corso delle predette visite periodiche ha confermato a
che ricerca continuamente personale in tutti i profili lavorativi (commesso Parte_1 Parte_3
di negozio, addetto alla gestione dei singoli punti vendita, collaboratore si segreteria e di amministrazione, addetto stampa) e gli ha detto di invitare a presentare il proprio Controparte_1
curriculum ai fini della assunzione. Si indica a testimone su tutti i predetti capitoli , Testimone_3
dirigente di Alì S.p.A. presso la sede di Camin di Padova. 10) vero che lei è la legale rappresentante di
e che in tale veste ha chiesto a una consulenza commerciale Controparte_2 Parte_1
riguardante la creazione di una rete di vendita in Italia per le mascherine chirurgiche prodotte dalla predetta società; 11) vero che l'attività di consulenza è documentata dalla fattura che le viene rammostrata (doc. 37), che detta consulenza è l'unica prestazione richiesta da a Controparte_2
e che la fattura che mi è stata rammostrata è l'unica ricevuta da in Parte_1 Controparte_2
quanto la società nulla più deve a oltre a quella prestazione. Si indica testimone sui Parte_1
predetti capitoli di RA (PD). Il Sig. ha già depositato in Testimone_4 Parte_1 giudizio in data 1.12.2023 la dichiarazione dei redditi dell'anno 2023 (anno di imposta 2022) che è
l'ultima disponibile, non essendo ancora stata predisposta quella dell'anno 2024 il cui termine di presentazione scade il 15.10.2024. Le dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti al 2023 sono già state depositate con il ricorso introduttivo e con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c...
Il sottoscritto procuratore si oppone alla richiesta di rimessione in termini ed eccepisce
l'inammissibilità dei nuovi documenti allegati dalla convenuta alle note scritte per l'udienza del
13.6.2024. Il motivo ex adverso dedotto riguarderebbe la loro formazione dopo lo spirare dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. nonché la loro rilevanza per una corretta ricostruzione delle accresciute risorse finanziarie e patrimoniali del a seguito del decesso del padre avvenuto Parte_1
pagina 3 di 18 nel 2023. I beni pervenuti per successione non rilevano ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento – tenuto conto della funzione tripartita dell'assegno di divorzio – perché non si tratta di un accrescimento derivante da attività lavorativa dell'ex coniuge, al cui nascere la richiedente
l'assegno potrebbe in qualche misura avere contribuito, così da poter vantare una legittima aspettativa in termini di contributo di apporto fornito al ménage familiare (Cass. Civ., Sez. I, 11.3.2022, n. 8057).
Quanto alla visura del PRA, la produzione è irrilevante ai fini del decidere perché il certificato non attesta affatto un acquisto di una nuova autovettura per il prezzo di € 99.800,00 come capziosamente sostiene la convenuta. Dalla corretta lettura del certificato si evince che l'autovettura è in leasing, e cioè è in uso verso il pagamento di un canone mensile al proprietario che è Mercedes-Benz Financial
Services Italia S.p.A.. Il Sig. ha semplicemente sostituito la precedente macchina con una Parte_1 nuova per scadenza del precedente contratto di leasing, pagando sempre il medesimo canone di €
600,00 indicato nel ricorso introduttivo”.
Per parte convenuta:
“NEL MERITO: - Darsi preliminarmente atto che la figlia maggiorenne ma non Persona_3
ancora economicamente indipendente, conserverà la propria residenza presso la madre. - Disporsi
l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente e stabile del Persona_4
predetto presso il padre, e diritto della madre di vederlo e tenerlo con sé con le modalità disposte da codesto G.I. nell'ordinanza del 20.03.2024 e, precisamente, durante la prima settimana, il lunedì pomeriggio e dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, durante la seconda settimana, il giovedì pomeriggio, con eventuale pernottamento ove lo desideri, restando salvi i diversi tempi di Per_1
incontro, che potrà concordare direttamente con la madre, anche per i periodi delle vacanze Per_1
scolastiche. - Confermarsi la già disposta assegnazione della casa coniugale, con i relativi arredi e corredi, alla Sig.ra quale coniuge economicamente più debole e collocatario della Controparte_1
figlia maggiorenne considerato altresì che a tale assegnazione anche il Sig. Persona_3 [...] ha dichiarato di non opporsi. - Disporsi l'obbligo del Sig. di Parte_1 Parte_1
corrispondere alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno divorzile di importo mensile pari ad 3.500, anche in considerazione delle accresciute risorse finanziarie del medesimo di cui si dirà infra, ovvero, in subordine, nella misura attualmente stabilita di € 1.500,00, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT. - Disporsi l'obbligo del Sig. di corrispondere alla moglie, Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, un contributo al mantenimento della figlia , maggiorenne ma Per_2 non economicamente autosufficiente, di importo pari ad € 600,00, annualmente rivalutabile in base
pagina 4 di 18 agli indici ISTAT, oltre all'integrale accollo delle spese straordinarie necessarie ai figli (tali intendendosi quelle scolastiche, mediche e ricreative, sportive, ecc.), come da Protocollo del Tribunale di Padova del 17.01.2017. - Disporsi l'obbligo del Sig. di corrispondere alla moglie, Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, un contributo al mantenimento del figlio di importo pari ad € Per_1
300,00, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre all'integrale accollo delle spese straordinarie necessarie ai figli (tali intendendosi quelle scolastiche, mediche e ricreative, sportive, ecc.), come da Protocollo del Tribunale di Padova del 17.01.2017.
IN VIA ISTRUTTORIA: si produce dichiarazione dei redditi dell'anno 2023 (relativa ai redditi dell'anno 2022) della Signora – doc. 61) dandosi atto che la dichiarazione dei Controparte_1 redditi per l'anno corrente non è stata ancora predisposta dal commercialista.
Si chiede altresì che sia autorizzata la remissione di termini della odierna parte convenuta ai fini della produzione giudiziale dei seguenti documenti, di formazione successiva rispetto alla scadenza dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e dei quali la Signora solo attualmente è venuta in CP_1
possesso, che appaiono estremamente utili ai fini della corretta ricostruzione delle risorse economico- finanziarie delle parti (ed, in particolare, delle accresciute risorse finanziarie e patrimoniali pervenute al Sig. per effetto della morte del padre, avvenuta nell'estate 2023). Parte_1
Trattasi in particolare di: 62) visura catastale relativa alle (nuove) proprietà immobiliari delle quali il
Sig. è divenuto proprietario nel corso del presente giudizio, e successivamente alla Parte_1
scadenza dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c., per successione ereditaria del proprio defunto padre;
63) visura PRA attestante l'acquisto in leasing da parte del in data 23.12.2023 (e, dunque, Parte_1
successivamente alla scadenza dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c.) di una nuova autovettura di pregio, modello MERCEDES-BENZ, del valore stimato di € 99.800,00; 64) decreto di esproprio da parte del di Padova in relazione ai posti auto di cui la convenuta era cointestataria CP_3
unitamente ad altri parenti, con liquidazione in suo favore, per la rispettiva quota di competenza, della somma di € 10,00 quale indennità di esproprio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2.9.2021 , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
rito concordatario in data 27.1.2001 a Padova con , che dal matrimonio erano nati i Controparte_1
figli (il 5.7.2001), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e (il Per_2 Per_1
12.11.2007) e che questo Tribunale, con sentenza non definitiva n.260/2021 depositata in data pagina 5 di 18 17.2.2021 e passata in giudicato , aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, chiedeva la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
si costituiva, associandosi alla domanda di divorzio e concludendo, quanto al resto, Controparte_1
come da comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza dell'1.12.2021, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, sentite le parti, esperiva inutilmente il tentativo di conciliazione;
quindi, con ordinanza 6.12.2021, alla luce della richiesta del ricorrente del collocamento prevalente di presso di sé, osservato, in particolare, che pur nelle Per_1
contrapposte allegazioni delle parti, emergeva chiaramente una situazione di sofferenza psicologica nel minore, sia per gli atteggiamenti aggressivi assunti nei confronti della figura materna, sia per quanto riportato dalla dott.ssa a seguito della sua audizione nel procedimento di separazione, Persona_5
disponeva CTU sistemica, nominando la dott.ssa su seguente quesito: Persona_6
«Letti gli atti e i documenti di causa, sentite le parti, eseguite visite domiciliari e/o scolastiche, esaminato e visitato il minore: - dica quale sia la attuale e reale condizione psicologica e fisica di
in riferimento al precedente vissuto familiare e all'attuale conflitto fra i genitori;
- esamini la Per_1
reazione del minore in riferimento alla necessità di mantenere consolidare il rapporto con la madre;
- verifichi l'atteggiamento del padre verso il minore anche e soprattutto in riferimento alla figura materna e, reciprocamente, verifichi quello della madre anche in riferimento alla figura paterna. A quest'ultimo proposito il c.t.u. accerterà:
1.quanto alla madre, l'attuale stato psicofisico della stessa e le sue vicende familiari;
2.quanto al padre, l'attuale stato psicofisico dello stesso e le sue vicende familiari;
- esamini e verifichi l'attuale rapporto fra i due coniugi e la capacità di ciascuno, nell'ambito della reciproca relazione, di realizzare, mantenere e consolidare la unità genitoriale nel riguardo del minore;
- verifichi, ancora, l'atteggiamento dei rispettivi ascendenti paterni e materni (se esistenti) verso il minore e verso i coniugi, nonché di quelle persone che, per vincoli di parentela e affinità e per la loro intima conoscenza delle parti, siano in grado di fornire ogni adeguata informazione sulle vicende di causa (in particolare, la figlia maggiorenne ); - indichi la Per_2 soluzione migliore per il minore in relazione all'affidamento, al collocamento del minore in via preferenziale ed alle modalità di visita del genitore non affidatario o non collocatario;
- indichi, all'esito della valutazione complessiva, se sia opportuno che intraprenda un percorso di Per_1
psicoterapia individuale. Si dispone che il c.t.u. svolga tutte le operazioni peritali nel pieno contraddittorio delle parti avvalendosi, laddove necessario per la tutela e la serenità dei minori, di
pagina 6 di 18 aule con specchio unidirezionale. Si autorizza il c.t.u. all'audizione del minore in assenza delle parti o dei cc.tt.pp., laddove a ciò sia espressamente autorizzato dalle parti stesse.
Si autorizza il c.t.u. ad avvalersi, se del caso, di tecnici qualificati per l'espletamento dell'incarico, ma al solo fine di svolgere attività meramente esecutive o marginali per la c.t.u.».
In data 19.4.2022, la CTU chiedeva la concessione di una proroga di cinque mesi per il deposito dell'elaborato, rilevando che, sebbene i genitori avessero compreso quanto il coinvolgimento di Per_1
nel loro conflitto spingesse lo stesso a tenere comportamenti inadeguati nei confronti della madre, riteneva necessario mantenere il contesto protettivo offerto dalla CTU per modificare i loro atteggiamenti e tutelare il figlio minore . Per_1
Instaurato il contraddittorio su tale istanza, il Presidente delegato, con decreto 27.4.2022 rigettava l'istanza di proroga in mancanza del consenso di entrambe le parti, tenendo conto della natura della fase presidenziale nel procedimento di divorzio.
La CTU depositava l'elaborato peritale in data 24.6.2022 e il Presidente delegato, sciogliendo la riserva assunto all'udienza del 12.7.2022, in via temporanea ed urgente confermava i provvedimenti già stabiliti nel procedimento di separazione (che prevedevano l'affido condiviso di , la Per_1
collocazione prelevante dello stesso presso la madre e ampie visite con il padre come da calendario già previsto, l'assegnazione della casa coniugale alla madre, l'obbligo di di versare a Parte_1
per il mantenimento della stessa la somma mensile di € 1.500,00 e, a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di € 600,00 per ciascun figlio, oltre al 100% delle spese straordinarie).
Transitata la causa avanti al Giudice istruttore, su richiesta delle parti, con sentenza non definitiva n.2108/2022 depositata in data 5.12.2022, veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con separata ordinanza venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex arr.183, VI comma, c.p.c.
Con ordinanza istruttoria 13.10.2023, il Giudice istruttore disponeva che le parti producessero le dichiarazioni dei redditi relative all'anno di imposta 2022; visto l'art.210 c.p.c., ordinava a Piemonte
Communication LS di esibire copia del contratto di lavoro stipulato con e delle Controparte_1
relative buste paga, onerando parte attrice della notifica;
ammetteva la prova per testi sui capitoli da 3 a
11 della seconda memoria ex art.183, comma 6 c.p.c. di parte convenuta e rigettava le ulteriori istanze istruttorie formulate dalle parti.
pagina 7 di 18 All'udienza del 14.12.2023, espletata la prova orale, il Giudice disponeva l'ascolto del minore Per_1 per l'udienza del 21.3.2024; all'esito dell'ascolto, con ordinanza in pari data, a modifica dei provvedimenti temporanei vigenti, così provvedeva:
1. dispone la collocazione prevalente e la residenza di presso l'attuale abitazione del padre;
2. dispone che potrà frequentare la Per_1 Per_1
madre: - durante la prima settimana, il lunedì pomeriggio e dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
- durante la seconda settimana, il giovedì pomeriggio, con eventuale pernottamento ove Per_1
lo desideri;
restano salvi diversi tempi di incontro, che potrà concordare direttamente con la Per_1
madre, anche per i periodi delle vacanze scolastiche;
3. dispone che il padre contribuirà al mantenimento ordinario di versando alla madre la somma di € 300,00 mensili, da Per_1 corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
4. conferma nel resto i provvedimenti vigenti” e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 13.6.2024.
Con note depositate per tale udienza le parti precisavano le conclusioni riportate in epigrafe e il Giudice istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione, assegnando i termini fi cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
********
1.
Poiché è già stata pronunciata, con sentenza non definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la presente decisione ha ad oggetto le questioni l'affidamento del figlio minore , Per_1
l'assegnazione della casa familiare, l'assegno divorzile chiesto da e il mantenimento Controparte_1
della figlia maggiorenne Per_2
2.
Con riguardo all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio , entrambe le Per_1 parti hanno sempre chiesto l'affidamento condiviso e la domanda va accolta, posto che tale soluzione deve essere adottata in via prioritaria ai sensi dell'art.337 ter c.c., salvo che risulti contraria all'interesse dei figli minori e, nel caso di specie, non si ravvisano elementi in tal senso.
A tal riguardo, la CTU svolta nella fase presidenziale, pur avendo evidenziato che la separazione avesse innescato un'alta conflittualità tra le parti, aveva dato conto che “ e sono stati Pt_1 CP_1
dei bravi genitori, amano profondamente i loro figli e se ne sono sempre occupati con dedizione e senso di responsabilità, secondo una suddivisione dei compiti tradizionale e con la capacità di compensare le loro diverse caratteristiche personali . L'attaccamento verso i genitori, la sensibilità,
l'educazione e le qualità affettive e morali, dimostrate da e rendono conto delle Per_2 Per_1
pagina 8 di 18 capacità genitoriali”, proponendo quale soluzione più confacente all'interesse del minore l'affidamento condiviso;
inoltre, nel corso del procedimento entrambe le parti hanno dimostrato di saper accogliere i bisogni del minore, in particolare all'esito del suo ascolto diretto da parte del Giudice istruttore.
Quanto alla collocazione di , entrambe le parti, in sede di precisazione delle conclusioni, hanno Per_1
chiesto la conferma dei provvedimenti in essere e, dunque, la collocazione di presso il padre e Per_1
frequentazioni con la madre secondo il calendario stabilito con l'ordinanza del 21.3.2024, salvi sempre diversi tempi di incontro da individuarsi d'accordo tra il minore e la madre.
Anche tale domanda va accolta, alla luce della motivazione dell'ordinanza sopra citata, che il Collegio condivide: “… l'espressione delle opinioni del minore in sede di ascolto costituisce 'elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse' (cfr. Cass. Civ. Sez. I, ord. n. 12018 del
7.5.2019) e … l'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo prescrive che
l'opinione del minore deve essere presa debitamente in considerazione “tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità”; … ha manifestato in maniera chiara il proprio desiderio di andare Per_1
a vivere presso il padre, pur volendo mantenere i propri rapporti con la madre;
… la volontà del minore, oggi sedicenne, [deve] essere assecondata, anche alla luce del sostanziale accordo dei genitori sul punto”; va inoltre considerato che , ad oggi, ha 17 anni compiuti e dunque a maggior ragione Per_1
egli ha una maturità tale da poter decidere autonomamente se incontrare la madre con modalità diverse.
3.
Parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto la revoca dell'assegnazione della casa familiare a , sostenendo, negli scritti conclusivi, che il figlio non convive più Controparte_1 Per_1 con la madre e che la figlia maggiorenne potrà continuare a vivere presso l'abitazione stessa, Per_2
ove dovrà tornare il sig. quale proprietario esclusivo;
parte convenuta ha chiesto, invece, la Parte_1 conferma dell'assegnazione dell'abitazione a sé, rilevando che ancora convive con la madre e Per_2
ha manifestato la volontà di proseguire la coabitazione con la stessa.
Ritiene il Collegio che l'assegnazione della casa familiare a non possa essere Controparte_1
revocata.
In primo luogo, la modifica della collocazione di presso il padre non ha comportato una Per_1
modifica sostanziale delle sue abitudini di vita, posto che anche in precedenza egli stava con il padre presso la sua attuale abitazione secondo un ampio calendario di visite.
pagina 9 di 18 Benché sia maggiorenne, è pacifico che la stessa non sia economicamente autosufficiente e che Per_2
abbia sempre convissuto con la madre presso la casa familiare, sin dalla separazione dei genitori.
Se è vero che per i figli maggiorenni non si pone la questione del collocamento presso l'uno o l'altro genitore, nondimeno l'orientamento della Corte di Cassazione, confermato anche di recente, è nel senso che “la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sul rilievo che la revoca dell'assegnazione della casa familiare è provvedimento che ha come esclusivo presupposto l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell'autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario” (Cass. 35151/2023).
Va dunque confermata l'assegnazione della casa familiare in capo a . Controparte_1
4.
Parte attrice ha chiesto che le parti vengano dichiarate economicamente autosufficienti e che dunque nulla venga riconosciuto a a titolo di assegno di divorzio. Controparte_1
A fondamento di tale domanda ha allegato che la convenuta, con la nascita della primogenita, aveva cessato qualsiasi occupazione per scelta unilaterale e successivamente era apparsa refrattaria al reperimento di un'attività lavorativa, nonostante il marito le avesse chiesto di attivarsi in tal senso;
che, sebbene le entrate risultanti dalle ultime dichiarazioni dei redditi fossero significative, l'attore era gravato dalle somme da corrispondere per il contributo al mantenimento dei figli, oltre al 100% delle ingenti spese straordinarie, € 1.500,00 per il mantenimento della moglie, € 1.250,00 mensili per canone di locazione dell'immobile oltre utenze, € 600,00 per il leasing auto e rilevanti spese per carburante e pedaggi autostradali, lavorando quale agente di commercio;
che la convenuta è titolare di un importante patrimonio immobiliare e che la stessa, in data 13.2.2020, aveva venduto un immobile in comproprietà con la madre e la sorella per un importo complessivo di € 225.000,00, con un ricavato per la sua quota parte di € 104.062,50; che è munita di potenzialità professionali, potendo mettere a Controparte_1
frutto il proprio diploma in lingue in uno con la pregressa esperienza lavorativa quale addetta stampa/hostess di giornalisti e, tuttavia, risulta non aver ricercato un'occupazione lavorativa, né accettato le occasioni di lavoro che le erano state procurate dall'attore.
pagina 10 di 18 ha chiesto che le vanga riconosciuto un assegno divorzile di € 3.500,00 mensili, o, in Controparte_1 subordine, di € 1.500,00 come già stabilito in sede di separazione, contestando quanto dedotto da e allegando che la decisone di lasciare ogni attività lavorativa era stata condivisa dai Parte_1
coniugi; che esse convenuta si era sempre occupata in via esclusiva della crescita e dell'educazione dei figli;
che nulla era cambiato in ordine agli elementi di fatto valorizzati dalla Corte d'appello di Venezia in sede di reclamo dei provvedimenti presidenziali di separazione (ove l'assegno di separazione era stato elevato da € 500,00 agli attuali € 1.500,00 mensili), persistendo, da un lato, l'assenza di redditi propri e, dall'altro lato, il reddito medio derivante all'attore dalla sua attività lavorativa, mai inferiore ad € 10.000,00 mensili;
la casa coniugale è costituita da un immobile di lusso, ubicato nel pieno centro cittadino, gravato da consistenti spese di manutenzione e di gestione, per spese condominiali e utenze domestiche;
che essa convenuta è onerata di un esborso mensile di € 312,50 a fronte del finanziamento contratto per l'acquisto di una automobile e si è proposta per le più svariate e diverse mansioni, anche completamente avulse dall'attività lavorativa che svolgeva prima del matrimonio, senza riuscire a reperire un impiego tale da consentirle di mantenersi autonomamente.
Va riconosciuto il diritto di all'assegno divorzile. Controparte_1
Il riconoscimento dell'assegno ai sensi dell'art. 5, comma 6, L. 1 dicembre 1970 n.898, cui deve attribuirsi funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento in capo al richiedente dell'inadeguatezza dei mezzi o dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso una valutazione che deve essere fondata, in primo luogo, sulla comparazione delle condizioni economiche delle parti, e, in secondo luogo, sulla verifica che l'eventuale, rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo dipenda dalle scelte di conduzione della vita familiare, adottate e condivise in costanza di matrimonio (cfr. Cass. Civ., Sez. U., sentenza n.18287 dell'11.7.2018).
Premesso che il Collegio condivide, anche in punto di motivazione, l'ordinanza istruttoria del
13.10.2023, si evidenzia che è priva di reddito da lavoro;
sul punto, va dato conto Controparte_1
che la Piemonte Communication LS ha ottemperato all'ordine di esibizione disposto in via istruttoria e che, dalla documentazione esibita, si evince che nel 2023 la convenuta ha prestato attività di lavoro occasionale percependo un compenso pari a complessivi € 4.285,00 lordi.
La convenuta era proprietaria per la quota di un ¼ e nuda proprietaria per la medesima quota di due immobili siti in Vicenza, uno dei quali venduto nel 2020 e di sei posti auto e un'area scoperta in
Padova via Tommaseo per la quota di 2/12 (cfr. docc. 22 e 23 parte attrice); questi ultimi, peraltro, sono pagina 11 di 18 stati oggetto di espropriazione per pubblica utilità con decreto del 22.1.2024, con un'indennità provvisoria di € 10,00 (cfr. doc. 64 convenuta prodotto in sede di precisazione delle conclusioni e da ritenersi ammissibile, in quanto il provvedimento è stato notificato a Controparte_1
successivamente all'ultima udienza del 21.3.2025).
Con riguardo agli immobili in comproprietà tra la convenuta, la sorella e la madre, si osserva quanto segue.
In primo luogo, sebbene la convenuta abbia allegato che i canoni di locazione degli immobili in comproprietà con la madre e la sorella siano stati sempre percepiti in via esclusiva dalla madre, dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni negli anni 2021 e 2022 (successivi alla separazione) risulta, invece, che abbia percepito a tale titolo rispettivamente € 3.990,00 e € 5.985,00 Controparte_1
(doc.63 di parte convenuta e doc.61 prodotto in data 10.6.2024).
Con riferimento, poi, alla vendita dell'immobile di Vicenza nel 2020, l'attore ha sostenuto che debba considerare nel patrimonio della convenuta il prezzo di € 104.062,50 a lei spettante, come riportato nell'atto di compravendita del 13.2.2020 (cfr. doc. 23 parte attrice cit.); la convenuta, sul punto, ha dedotto che sia lei che la sorella hanno versato il ricavato della vendita pro quota alla madre
[...]
in quanto il bene era solo fittiziamente intestato alle due figlie e la madre, a seguito del CP_4 decesso del marito nel 1998, ha vissuto della pensione di reversibilità dello stesso, pari ad appena €
515,06, nonché del canone percepito dalla locazione dell'immobile successivamente venduto (cfr. docc. 29, 31 e 32 convenuta).
Invero, l'intestazione fittizia dell'immobile di Vicenza non può dirsi provata dalla documentazione prodotta dalla convenuta posto che la scrittura privata del 1995 riporta che le quote sugli immobili di
Vicenza sono state acquistate dalla e dalla sorella “con il denaro ricavato dalla vendita dei CP_1 titoli da noi a suo tempo ricavati in donazione dai due genitori”; l'intestazione fiduciaria non può ritenersi provata sulla base di tale documento perché, oltre ad essere privo di data certa, dallo stesso potrebbe ricavarsi al più di un acquisto di quote immobiliari effettuato dalla con denaro CP_1
proprio, per quanto derivante da pregressa donazione.
Anche la scrittura dell'11.2.2020, secondo cui le sorelle avrebbero trasferito il ricavato della CP_1 vendita alla madre, smentisce l'assunto della convenuta sull'intestazione fittizia e si pone in netta contraddizione con la scrittura del 1995, perché presuppone l'effettiva titolarità, in capo alle sorelle, delle somme trasferite alla madre;
inoltre, come sopra già accertato, non corrisponde al vero che la pagina 12 di 18 madre fosse stata l'unica beneficiaria dei canoni di locazione degli immobili di Vicenza, inseriti dalla convenuta nelle dichiarazioni dei redditi.
La tesi della convenuta, relativa alla mancata percezione di € 104.000,00 quale ricavato dalla vendita dell'immobile, non appare dunque coerente e la relativa liquidità, che peraltro va a sostituire il cespite immobiliare già presente all'epoca della separazione, deve considerarsi nel suo patrimonio.
, agente di commercio, gode di un reddito complessivo che negli anni 2019, 2020 e Parte_1
2021 è stato rispettivamente pari € 301.270,00, € 313.106,00 e € 328.052,00 (doc.18, 25 e 26 di parte attrice) ed è proprietario esclusivo della casa coniugale (ampio immobile sito nel pieno centro di
Padova, come allegato da entrambe le parti), nonché di un appartamento sito in Chioggia (VE) (doc.37 di parte convenuta).
Va rilevato che la convenuta, in sede di precisazione delle conclusioni, ha allegato degli acquisti sopravvenuti in corso di causa da parte di , per effetto della successione paterna, Parte_1
fornendo la relativa documentazione.
Tali documenti, pur di formazione successiva allo spirare della barriera preclusiva di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. per l'attività probatoria, sono comunque antecedenti alle diverse udienze che si sono tenute successivamente all'ammissione dei mezzi istruttori, ove la parte avrebbe potuto formulare tempestiva istanza di rimessione in termini per la relativa produzione (cfr. Cass. Civ. ord. n.
6102/2019) e, per l'effetto, gli stessi non potranno essere presi in considerazione in quanto prodotti al di fuori del regolare contraddittorio;
per altro verso, deve comunque tenersi in considerazione il generico, verosimile incremento patrimoniale di rispetto all'epoca della separazione Parte_1 ai sensi dell'art. 116 c.p.c., posto che l'attore nulla ha dedotto su tale circostanza sopravvenuta in corso di causa, ove sono coinvolti anche gli interessi economici dei figli.
Tanto premesso, emerge una rilevante disparità, in particolare reddituale ma anche patrimoniale, tra e . Parte_1 Controparte_1
Con riferimento alle cause di tale sperequazione, deve osservarsi quanto segue.
Secondo quanto allegato da entrambe le parti, la convenuta ha cessato di svolgere attività lavorativa pochi anni dopo la nascita di e successivamente, nel corso della vita matrimoniale, non ha più Per_2
lavorato; le versioni delle parti divergono in ordine alla condivisione o meno tra i coniugi delle decisioni così assunte dalla convenuta.
Sul punto, non è contestato che si fosse occupata, per circa 19 anni, in via esclusiva Controparte_1
delle esigenze di cura e accudimento dei figli, consentendo quindi al padre di dedicarsi al lavoro – che pagina 13 di 18 come dedotto dallo stesso attore ha sempre comportato anche lunghe trasferte - con i conseguenti notevoli guadagni di cui si è dato conto sopra;
il mero fatto che la coppia si avvalesse di una baby-sitter non è, di per sé, idoneo a smentire la ricostruzione dei fatti della convenuta, trattandosi di una figura di ausilio, ma non certo sostitutiva, dei compiti di cura e accudimento genitoriali.
Posta tale premessa, secondo la recente giurisprudenza della Cassazione l'assegno divorzile deve essere riconosciuto “non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio” (cfr. Cass. Civ. ord. n. 4328 del 19.2.2024).
La ricostruzione della vita matrimoniale sopra esposta induce a ritenere che non Controparte_1
avesse coltivato, durante il matrimonio, una capacità reddituale consona alla professionalità e all'esperienza maturate, per occuparsi in misura prevalente della famiglia e così contribuendo alla formazione dell'attuale situazione reddituale e patrimoniale dell'attore.
Rilevato quanto sopra con riferimento alla componente compensativo-perequativa dell'assegno di divorzio, è stato provato in causa che la convenuta, benché tuttora disoccupata, si sia attivata per reperire un'occupazione lavorativa.
Risulta, infatti, documentalmente provato che si sia iscritta al centro per l'impiego in Controparte_1
data 20.10.2021 (doc.28 di parte convenuta) e ha inviato diverse richieste di lavoro (doc.27, 42, 43, 47,
48 di parte convenuta).
Inoltre, , sentito quale testimone, ha confermato le circostanze allegate da parte Testimone_5
convenuta, secondo cui sia nel gennaio 2020, sia nel dicembre dello stesso anno si Controparte_1
era rivolta al teste, che lavorava presso la Mark Co. & Co. Srl di Padova, per chiedere se vi fosse un posto di addetta alla stampa o altra posizione lavorativa aperta, ricevendo risposta negativa;
il teste ha inoltre riferito che nel mese di ottobre 2021 la aveva accetto di lavorare per la Mark Co. & CP_1
Co. Srl di Padova come presentatrice di un'autovettura nei giorni 13, 14, 15, 20, 21 e 22 maggio 2002, percependo 10,00 all'ora e che, all'inizio del mese di dicembre 2020, gli aveva Controparte_1
consegnato il proprio curriculum, chiedendo di verificare se vi fosse qualche posizione lavorativa aperta anche come commessa.
pagina 14 di 18 Tale ultima circostanza è stata confermata anche dal teste la quale ha altresì precisato Testimone_6
che la convenuta si era rivolta a lei nella ricerca di lavoro (cfr. verbale udienza del 14.12.2023).
Non vi è ragione di dubitare dell'attendibilità dei testi escussi, che d'altra parte hanno reso dichiarazioni coerenti tra loro, oltre che con la documentazione già prodotta dalla convenuta.
Per l'effetto, non può ritenersi che l'assenza dal mondo del lavoro per molti anni sia imputabile a la quale, oltre ad essersi occupata in via esclusiva dei due figli della coppia per tutta Controparte_1
la durata del matrimonio (si ricorda inoltre che entrambi i figli hanno continuato a vivere con la madre dopo la separazione), ha dimostrato di essersi attivata per reperire un'attività lavorativa consona alla professionalità acquisita prima del matrimonio;
quanto sin qui considerato non elide, comunque, la capacità lavorativa della sig.ra che permane anche in ragione della sua età (51 anni). CP_1
Per tutte le ragioni sopra esposte, tenuto conto della durata del matrimonio (nella fattispecie di anni 21), per la cui individuazione si deve avere riguardo alla sentenza di divorzio (cfr. Cass. 21805/2006: “ai fini della durata del matrimonio deve farsi riferimento all'intera durata del vincolo che si esaurisce con la pronuncia del divorzio e non con la separazione personale”), il Collegio stima congruo riconoscere alla convenuta un assegno di divorzio € 1.200,00 mensili, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio.
5.
Quanto al mantenimento dei figli, parte attrice nel ricorso introduttivo del presente giudizio aveva domandato di provvedere al mantenimento ordinario diretto di in ragione della richiesta Per_1
collocazione presso di sé del medesimo e di contribuire al solo mantenimento ordinario di con Per_2 il versamento alla madre della somma mensile di € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In sede di precisazione delle conclusioni, sul presupposto dell'accoglimento delle domande di revoca dell'assegnazione della casa coniugale a e della collocazione di entrambi i figli Controparte_1
presso di sé, ha chiesto di provvedere al mantenimento ordinario dei figli e mediante il Per_1 Per_2 versamento di una somma mensile di € 300,00 per ciascun figlio, da operarsi, per quanto riguarda direttamente a quest'ultima. Per_2
Parte convenuta, che sino alla memoria integrativa aveva chiesto un contributo al mantenimento dei figli di € 1.500,00 per ciascuno, e, in subordine, di € 600,00, in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto, invece, la conferma dei provvedimenti in essere e, dunque, che il padre venga obbligato a versarle, a titolo di contributo al mantenimento dei figli l'importo mensile di € 300,00 per , in Per_1
pagina 15 di 18 ragione del collocamento prevalente dello stesso presso il padre, ed € 600,00 mensili per , oltre Per_2
al 100% delle spese straordinarie.
La domanda di parte convenuta merita di essere accolta.
In punto di diritto, il comma 4 dell'art. 337 ter c.c., nell'indicare i criteri cui attenersi nell'adozione dei provvedimenti elativi alla prole, stabilisce che, salvo diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al propri reddito e, come regola aggiuntiva, dispone che il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figli;
il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori;
la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Tanto premesso, si è già dato conto della evidente disparità economica tra le parti, rimasta inalterata nel corso del giudizio, che fonda l'obbligo dell'attore di contribuire nella misura in essere al mantenimento dei figli, compreso;
la circostanza che il minore sia collocato in via prevalente presso il padre – Per_1
pur giustificando una riduzione rispetto al passato - non è, di per sé, idonea a comportare una revoca dell'obbligo in capo al sig. tenuto conto che l'assegno di mantenimento per i figli deve Parte_1
rispondere al principio di proporzionalità in base alle sostanze di ciascun genitore e che , ormai Per_1
diciassettenne, ha pacificamente goduto, in costanza di convivenza tra genitori, di un elevato tenore di vita che la madre, sulla base delle proprie sostanze, non potrebbe continuare a garantire.
Il pagamento va disposto a favore della madre anche quanto all'importo mensile di € 600,00 per non avendo quest'ultima formulato una domanda di pagamento diretto (cfr. Cass. Per_2
34100/2021:“In tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda”).
Per le medesime ragioni sopra esposte, non si ravvisano fatti sopravvenuti idonei a modificare la distribuzione tra genitori delle spese straordinarie, che devono restare interamente a carico del padre.
6.
pagina 16 di 18 Alla luce dell'esito della controversia, che vede la soccombenza dell'attore quanto alle domande relative all'assegno di divorzio e all'assegnazione della casa coniugale, la reciproca soccombenza con riguardo alle domande di mantenimento dei figli e l'accordo delle parti sulle questioni relative all'affidamento del minore, il Collegio stima congruo compensare le spese di lite nella misura di 2/3, ponendo a carico di la restante quota di 1/3. Parte_1
Le spese di lite, secondo quanto previsto ai sensi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M.
147/2022 con riferimento allo scaglione “da € 26.000,01 a € 52.000,00”, ammonterebbero a complessivi € 7.616,00 (di cui € 1.701,00 per fase di studio, € 1.204,00 per fase introduttiva, € 1.806,00 per fase istruttoria e € 2.905,00 per fase decisionale) oltre IVA, c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge;
la quota di 1/3 che deve rimborsare a ammonta Parte_1 Controparte_1
quindi ad € 2.538,66, oltre IVA, c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) affida in via condivisa il figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della Per_1
responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione prevalente presso il padre;
2) starà con la madre: Per_1
- durante la prima settimana, il lunedì pomeriggio e dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
- durante la seconda settimana, il giovedì pomeriggio, con eventuale pernottamento ove lo Per_1
desideri; restando salvi i diversi tempi di incontro, che potrà concordare direttamente con la madre, Per_1
anche per i periodi delle vacanze scolastiche;
3) assegna la casa familiare, sita in Padova, Via Latinate n.136 a , affinché vi abiti Controparte_1
con la figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente;
Per_2
4) pone a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_1 CP_1
un assegno divorzile di € 1.200,00 mensili rivalutabili secondo gli indici ISTAT, a decorrere
[...]
dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio;
5) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando a Parte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 900,00, di cui € 300,00 per il Controparte_1 figlio ed € 600,00 per la figlia somme rivalutabili annualmente secondo gli indici Per_1 Per_2
pagina 17 di 18 ISTAT, oltre al 100% delle spese straordinarie;
6) compensa le spese di lite nella misura di 2/3 e condanna a rifondere a Parte_1 CP_1
la restante quota di 1/3, pari ad € 2.538,67, oltre IVA, c.p.a. e rimborso forfettario al 15%
[...]
come per legge.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5475/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Michieli Diego Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avvocato Arnò Valentina Controparte_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis nel merito:
- mantenimento in essere della responsabilità genitoriale condivisa di in capo ad entrambi i Per_1
genitori, con collocazione prevalente e residenza presso il padre;
- disporre, quanto alle frequentazioni di con la madre, il diritto di visita secondo il calendario Per_1 individuato nell'ordinanza 21.3.2024; il tutto con libertà di frequentazione del figlio minore anche al di fuori dei momenti stabiliti, a seconda degli impegni delle parti e della volontà dello stesso , Per_1
su consenso di entrambi i genitori;
pagina 1 di 18 - in conseguenza della collocazione prevalente di presso il padre, disporre la revoca Per_1 dell'assegnazione della casa coniugale a , della quale è unico proprietario Controparte_1
, e nella quale continuerà a risiedere la figlia , maggiorenne ma non ancora Parte_1 Per_2
economicamente autosufficiente, assieme al padre , presso la quale si trasferirà Parte_1
assieme al figlio;
Per_1
- in conseguenza della revoca della assegnazione della casa coniugale a , del fatto Controparte_1
che i figli e vivranno assieme al padre nella ex casa coniugale di proprietà del Per_2 Per_1
ricorrente, e della riduzione del tempo dei figli presso la madre, disporre a carico di Parte_1
l'obbligo di contribuire nel mantenimento ordinario dei figli e , con la precisazione che Per_1 Per_2 il versamento a avverrà direttamente a quest'ultima, nell'importo di € 300,00 per ciascun Per_2
figlio, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione Istat annuale a decorrere dall'udienza presidenziale, oltre alla corresponsione paritaria nelle spese straordinarie per entrambi i figli, con piena adesione al Protocollo adottato dall'intestato Tribunale;
- previa revoca del contributo al mantenimento disposto in sede di separazione a favore della resistente, dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti;
- con vittoria di spese e competenze di lite.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) vero che è il commercialista del sig. e che è stato incaricato da quest'ultimo di Parte_1 tenere la contabilità dell'attività lavorativa e di redigere le dichiarazioni dei redditi;
2) vero che ha redatto la situazione contabile al 31.12.2022 che le viene rammostrata (doc. 27) e che dalla stessa risulta un reddito imponibile di € 254.000,00;
3) vero che ha redatto il prospetto comparativo che le viene rammostrato (doc. 28) e che dallo stesso risulta che il fatturato dell'anno 2022, rispetto a quello del 2021, è diminuito del 17% mentre l'utile netto, sempre rispetto al 2021, è diminuito del 22%, e che infine il reddito netto dopo le imposte ammonta ad € 108.000,00. Si indica a testimone su tutti i predetti capitoli il dott. di Testimone_1
Padova.
4) vero che ha lavorato nel corso dell'anno 2022 e tuttora lavora presso la Controparte_1
con mansioni web writer, come risulta dai documenti che le vengono Parte_2
rammostrati (docc. 29, 30 e 31) Si indica testimone sul predetto capitolo il legale rappresentante di
di NT (PD). Parte_2
pagina 2 di 18 5) vero che l'anno scorso (2022) mio padre mi ha riferito di avere trovato per mia mamma la disponibilità di un posto di lavoro presso Alì S.p.A., che mio padre mi ha detto essere una sua cliente, e mi ha chiesto di dirle di contattare l'azienda per un colloquio di lavoro;
6) vero che ho riferito a mia mamma quanto detto da mio padre;
Si chiede sia sentita sui predetti capitoli la figlia Testimone_2
7) vero che è dipendente di Alì S.p.A. con mansioni di buyer (addetto operazioni aziendali relative agli acquisti commerciali) del settore no food e che in tale veste ha contatti con;
Parte_1
8) vero che , nel corso delle periodiche visite che le ha fatto nel corso del 2021 e del Parte_1
2022, ha chiesto se era alla ricerca di personale in quanto la ex moglie Parte_3 Controparte_1
stava cercando lavoro;
9) vero che nel corso delle predette visite periodiche ha confermato a
che ricerca continuamente personale in tutti i profili lavorativi (commesso Parte_1 Parte_3
di negozio, addetto alla gestione dei singoli punti vendita, collaboratore si segreteria e di amministrazione, addetto stampa) e gli ha detto di invitare a presentare il proprio Controparte_1
curriculum ai fini della assunzione. Si indica a testimone su tutti i predetti capitoli , Testimone_3
dirigente di Alì S.p.A. presso la sede di Camin di Padova. 10) vero che lei è la legale rappresentante di
e che in tale veste ha chiesto a una consulenza commerciale Controparte_2 Parte_1
riguardante la creazione di una rete di vendita in Italia per le mascherine chirurgiche prodotte dalla predetta società; 11) vero che l'attività di consulenza è documentata dalla fattura che le viene rammostrata (doc. 37), che detta consulenza è l'unica prestazione richiesta da a Controparte_2
e che la fattura che mi è stata rammostrata è l'unica ricevuta da in Parte_1 Controparte_2
quanto la società nulla più deve a oltre a quella prestazione. Si indica testimone sui Parte_1
predetti capitoli di RA (PD). Il Sig. ha già depositato in Testimone_4 Parte_1 giudizio in data 1.12.2023 la dichiarazione dei redditi dell'anno 2023 (anno di imposta 2022) che è
l'ultima disponibile, non essendo ancora stata predisposta quella dell'anno 2024 il cui termine di presentazione scade il 15.10.2024. Le dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti al 2023 sono già state depositate con il ricorso introduttivo e con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c...
Il sottoscritto procuratore si oppone alla richiesta di rimessione in termini ed eccepisce
l'inammissibilità dei nuovi documenti allegati dalla convenuta alle note scritte per l'udienza del
13.6.2024. Il motivo ex adverso dedotto riguarderebbe la loro formazione dopo lo spirare dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. nonché la loro rilevanza per una corretta ricostruzione delle accresciute risorse finanziarie e patrimoniali del a seguito del decesso del padre avvenuto Parte_1
pagina 3 di 18 nel 2023. I beni pervenuti per successione non rilevano ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento – tenuto conto della funzione tripartita dell'assegno di divorzio – perché non si tratta di un accrescimento derivante da attività lavorativa dell'ex coniuge, al cui nascere la richiedente
l'assegno potrebbe in qualche misura avere contribuito, così da poter vantare una legittima aspettativa in termini di contributo di apporto fornito al ménage familiare (Cass. Civ., Sez. I, 11.3.2022, n. 8057).
Quanto alla visura del PRA, la produzione è irrilevante ai fini del decidere perché il certificato non attesta affatto un acquisto di una nuova autovettura per il prezzo di € 99.800,00 come capziosamente sostiene la convenuta. Dalla corretta lettura del certificato si evince che l'autovettura è in leasing, e cioè è in uso verso il pagamento di un canone mensile al proprietario che è Mercedes-Benz Financial
Services Italia S.p.A.. Il Sig. ha semplicemente sostituito la precedente macchina con una Parte_1 nuova per scadenza del precedente contratto di leasing, pagando sempre il medesimo canone di €
600,00 indicato nel ricorso introduttivo”.
Per parte convenuta:
“NEL MERITO: - Darsi preliminarmente atto che la figlia maggiorenne ma non Persona_3
ancora economicamente indipendente, conserverà la propria residenza presso la madre. - Disporsi
l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente e stabile del Persona_4
predetto presso il padre, e diritto della madre di vederlo e tenerlo con sé con le modalità disposte da codesto G.I. nell'ordinanza del 20.03.2024 e, precisamente, durante la prima settimana, il lunedì pomeriggio e dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, durante la seconda settimana, il giovedì pomeriggio, con eventuale pernottamento ove lo desideri, restando salvi i diversi tempi di Per_1
incontro, che potrà concordare direttamente con la madre, anche per i periodi delle vacanze Per_1
scolastiche. - Confermarsi la già disposta assegnazione della casa coniugale, con i relativi arredi e corredi, alla Sig.ra quale coniuge economicamente più debole e collocatario della Controparte_1
figlia maggiorenne considerato altresì che a tale assegnazione anche il Sig. Persona_3 [...] ha dichiarato di non opporsi. - Disporsi l'obbligo del Sig. di Parte_1 Parte_1
corrispondere alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno divorzile di importo mensile pari ad 3.500, anche in considerazione delle accresciute risorse finanziarie del medesimo di cui si dirà infra, ovvero, in subordine, nella misura attualmente stabilita di € 1.500,00, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT. - Disporsi l'obbligo del Sig. di corrispondere alla moglie, Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, un contributo al mantenimento della figlia , maggiorenne ma Per_2 non economicamente autosufficiente, di importo pari ad € 600,00, annualmente rivalutabile in base
pagina 4 di 18 agli indici ISTAT, oltre all'integrale accollo delle spese straordinarie necessarie ai figli (tali intendendosi quelle scolastiche, mediche e ricreative, sportive, ecc.), come da Protocollo del Tribunale di Padova del 17.01.2017. - Disporsi l'obbligo del Sig. di corrispondere alla moglie, Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, un contributo al mantenimento del figlio di importo pari ad € Per_1
300,00, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre all'integrale accollo delle spese straordinarie necessarie ai figli (tali intendendosi quelle scolastiche, mediche e ricreative, sportive, ecc.), come da Protocollo del Tribunale di Padova del 17.01.2017.
IN VIA ISTRUTTORIA: si produce dichiarazione dei redditi dell'anno 2023 (relativa ai redditi dell'anno 2022) della Signora – doc. 61) dandosi atto che la dichiarazione dei Controparte_1 redditi per l'anno corrente non è stata ancora predisposta dal commercialista.
Si chiede altresì che sia autorizzata la remissione di termini della odierna parte convenuta ai fini della produzione giudiziale dei seguenti documenti, di formazione successiva rispetto alla scadenza dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e dei quali la Signora solo attualmente è venuta in CP_1
possesso, che appaiono estremamente utili ai fini della corretta ricostruzione delle risorse economico- finanziarie delle parti (ed, in particolare, delle accresciute risorse finanziarie e patrimoniali pervenute al Sig. per effetto della morte del padre, avvenuta nell'estate 2023). Parte_1
Trattasi in particolare di: 62) visura catastale relativa alle (nuove) proprietà immobiliari delle quali il
Sig. è divenuto proprietario nel corso del presente giudizio, e successivamente alla Parte_1
scadenza dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c., per successione ereditaria del proprio defunto padre;
63) visura PRA attestante l'acquisto in leasing da parte del in data 23.12.2023 (e, dunque, Parte_1
successivamente alla scadenza dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c.) di una nuova autovettura di pregio, modello MERCEDES-BENZ, del valore stimato di € 99.800,00; 64) decreto di esproprio da parte del di Padova in relazione ai posti auto di cui la convenuta era cointestataria CP_3
unitamente ad altri parenti, con liquidazione in suo favore, per la rispettiva quota di competenza, della somma di € 10,00 quale indennità di esproprio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2.9.2021 , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
rito concordatario in data 27.1.2001 a Padova con , che dal matrimonio erano nati i Controparte_1
figli (il 5.7.2001), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e (il Per_2 Per_1
12.11.2007) e che questo Tribunale, con sentenza non definitiva n.260/2021 depositata in data pagina 5 di 18 17.2.2021 e passata in giudicato , aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, chiedeva la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
si costituiva, associandosi alla domanda di divorzio e concludendo, quanto al resto, Controparte_1
come da comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza dell'1.12.2021, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, sentite le parti, esperiva inutilmente il tentativo di conciliazione;
quindi, con ordinanza 6.12.2021, alla luce della richiesta del ricorrente del collocamento prevalente di presso di sé, osservato, in particolare, che pur nelle Per_1
contrapposte allegazioni delle parti, emergeva chiaramente una situazione di sofferenza psicologica nel minore, sia per gli atteggiamenti aggressivi assunti nei confronti della figura materna, sia per quanto riportato dalla dott.ssa a seguito della sua audizione nel procedimento di separazione, Persona_5
disponeva CTU sistemica, nominando la dott.ssa su seguente quesito: Persona_6
«Letti gli atti e i documenti di causa, sentite le parti, eseguite visite domiciliari e/o scolastiche, esaminato e visitato il minore: - dica quale sia la attuale e reale condizione psicologica e fisica di
in riferimento al precedente vissuto familiare e all'attuale conflitto fra i genitori;
- esamini la Per_1
reazione del minore in riferimento alla necessità di mantenere consolidare il rapporto con la madre;
- verifichi l'atteggiamento del padre verso il minore anche e soprattutto in riferimento alla figura materna e, reciprocamente, verifichi quello della madre anche in riferimento alla figura paterna. A quest'ultimo proposito il c.t.u. accerterà:
1.quanto alla madre, l'attuale stato psicofisico della stessa e le sue vicende familiari;
2.quanto al padre, l'attuale stato psicofisico dello stesso e le sue vicende familiari;
- esamini e verifichi l'attuale rapporto fra i due coniugi e la capacità di ciascuno, nell'ambito della reciproca relazione, di realizzare, mantenere e consolidare la unità genitoriale nel riguardo del minore;
- verifichi, ancora, l'atteggiamento dei rispettivi ascendenti paterni e materni (se esistenti) verso il minore e verso i coniugi, nonché di quelle persone che, per vincoli di parentela e affinità e per la loro intima conoscenza delle parti, siano in grado di fornire ogni adeguata informazione sulle vicende di causa (in particolare, la figlia maggiorenne ); - indichi la Per_2 soluzione migliore per il minore in relazione all'affidamento, al collocamento del minore in via preferenziale ed alle modalità di visita del genitore non affidatario o non collocatario;
- indichi, all'esito della valutazione complessiva, se sia opportuno che intraprenda un percorso di Per_1
psicoterapia individuale. Si dispone che il c.t.u. svolga tutte le operazioni peritali nel pieno contraddittorio delle parti avvalendosi, laddove necessario per la tutela e la serenità dei minori, di
pagina 6 di 18 aule con specchio unidirezionale. Si autorizza il c.t.u. all'audizione del minore in assenza delle parti o dei cc.tt.pp., laddove a ciò sia espressamente autorizzato dalle parti stesse.
Si autorizza il c.t.u. ad avvalersi, se del caso, di tecnici qualificati per l'espletamento dell'incarico, ma al solo fine di svolgere attività meramente esecutive o marginali per la c.t.u.».
In data 19.4.2022, la CTU chiedeva la concessione di una proroga di cinque mesi per il deposito dell'elaborato, rilevando che, sebbene i genitori avessero compreso quanto il coinvolgimento di Per_1
nel loro conflitto spingesse lo stesso a tenere comportamenti inadeguati nei confronti della madre, riteneva necessario mantenere il contesto protettivo offerto dalla CTU per modificare i loro atteggiamenti e tutelare il figlio minore . Per_1
Instaurato il contraddittorio su tale istanza, il Presidente delegato, con decreto 27.4.2022 rigettava l'istanza di proroga in mancanza del consenso di entrambe le parti, tenendo conto della natura della fase presidenziale nel procedimento di divorzio.
La CTU depositava l'elaborato peritale in data 24.6.2022 e il Presidente delegato, sciogliendo la riserva assunto all'udienza del 12.7.2022, in via temporanea ed urgente confermava i provvedimenti già stabiliti nel procedimento di separazione (che prevedevano l'affido condiviso di , la Per_1
collocazione prelevante dello stesso presso la madre e ampie visite con il padre come da calendario già previsto, l'assegnazione della casa coniugale alla madre, l'obbligo di di versare a Parte_1
per il mantenimento della stessa la somma mensile di € 1.500,00 e, a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di € 600,00 per ciascun figlio, oltre al 100% delle spese straordinarie).
Transitata la causa avanti al Giudice istruttore, su richiesta delle parti, con sentenza non definitiva n.2108/2022 depositata in data 5.12.2022, veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con separata ordinanza venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex arr.183, VI comma, c.p.c.
Con ordinanza istruttoria 13.10.2023, il Giudice istruttore disponeva che le parti producessero le dichiarazioni dei redditi relative all'anno di imposta 2022; visto l'art.210 c.p.c., ordinava a Piemonte
Communication LS di esibire copia del contratto di lavoro stipulato con e delle Controparte_1
relative buste paga, onerando parte attrice della notifica;
ammetteva la prova per testi sui capitoli da 3 a
11 della seconda memoria ex art.183, comma 6 c.p.c. di parte convenuta e rigettava le ulteriori istanze istruttorie formulate dalle parti.
pagina 7 di 18 All'udienza del 14.12.2023, espletata la prova orale, il Giudice disponeva l'ascolto del minore Per_1 per l'udienza del 21.3.2024; all'esito dell'ascolto, con ordinanza in pari data, a modifica dei provvedimenti temporanei vigenti, così provvedeva:
1. dispone la collocazione prevalente e la residenza di presso l'attuale abitazione del padre;
2. dispone che potrà frequentare la Per_1 Per_1
madre: - durante la prima settimana, il lunedì pomeriggio e dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
- durante la seconda settimana, il giovedì pomeriggio, con eventuale pernottamento ove Per_1
lo desideri;
restano salvi diversi tempi di incontro, che potrà concordare direttamente con la Per_1
madre, anche per i periodi delle vacanze scolastiche;
3. dispone che il padre contribuirà al mantenimento ordinario di versando alla madre la somma di € 300,00 mensili, da Per_1 corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
4. conferma nel resto i provvedimenti vigenti” e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 13.6.2024.
Con note depositate per tale udienza le parti precisavano le conclusioni riportate in epigrafe e il Giudice istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione, assegnando i termini fi cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
********
1.
Poiché è già stata pronunciata, con sentenza non definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la presente decisione ha ad oggetto le questioni l'affidamento del figlio minore , Per_1
l'assegnazione della casa familiare, l'assegno divorzile chiesto da e il mantenimento Controparte_1
della figlia maggiorenne Per_2
2.
Con riguardo all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio , entrambe le Per_1 parti hanno sempre chiesto l'affidamento condiviso e la domanda va accolta, posto che tale soluzione deve essere adottata in via prioritaria ai sensi dell'art.337 ter c.c., salvo che risulti contraria all'interesse dei figli minori e, nel caso di specie, non si ravvisano elementi in tal senso.
A tal riguardo, la CTU svolta nella fase presidenziale, pur avendo evidenziato che la separazione avesse innescato un'alta conflittualità tra le parti, aveva dato conto che “ e sono stati Pt_1 CP_1
dei bravi genitori, amano profondamente i loro figli e se ne sono sempre occupati con dedizione e senso di responsabilità, secondo una suddivisione dei compiti tradizionale e con la capacità di compensare le loro diverse caratteristiche personali . L'attaccamento verso i genitori, la sensibilità,
l'educazione e le qualità affettive e morali, dimostrate da e rendono conto delle Per_2 Per_1
pagina 8 di 18 capacità genitoriali”, proponendo quale soluzione più confacente all'interesse del minore l'affidamento condiviso;
inoltre, nel corso del procedimento entrambe le parti hanno dimostrato di saper accogliere i bisogni del minore, in particolare all'esito del suo ascolto diretto da parte del Giudice istruttore.
Quanto alla collocazione di , entrambe le parti, in sede di precisazione delle conclusioni, hanno Per_1
chiesto la conferma dei provvedimenti in essere e, dunque, la collocazione di presso il padre e Per_1
frequentazioni con la madre secondo il calendario stabilito con l'ordinanza del 21.3.2024, salvi sempre diversi tempi di incontro da individuarsi d'accordo tra il minore e la madre.
Anche tale domanda va accolta, alla luce della motivazione dell'ordinanza sopra citata, che il Collegio condivide: “… l'espressione delle opinioni del minore in sede di ascolto costituisce 'elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse' (cfr. Cass. Civ. Sez. I, ord. n. 12018 del
7.5.2019) e … l'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo prescrive che
l'opinione del minore deve essere presa debitamente in considerazione “tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità”; … ha manifestato in maniera chiara il proprio desiderio di andare Per_1
a vivere presso il padre, pur volendo mantenere i propri rapporti con la madre;
… la volontà del minore, oggi sedicenne, [deve] essere assecondata, anche alla luce del sostanziale accordo dei genitori sul punto”; va inoltre considerato che , ad oggi, ha 17 anni compiuti e dunque a maggior ragione Per_1
egli ha una maturità tale da poter decidere autonomamente se incontrare la madre con modalità diverse.
3.
Parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto la revoca dell'assegnazione della casa familiare a , sostenendo, negli scritti conclusivi, che il figlio non convive più Controparte_1 Per_1 con la madre e che la figlia maggiorenne potrà continuare a vivere presso l'abitazione stessa, Per_2
ove dovrà tornare il sig. quale proprietario esclusivo;
parte convenuta ha chiesto, invece, la Parte_1 conferma dell'assegnazione dell'abitazione a sé, rilevando che ancora convive con la madre e Per_2
ha manifestato la volontà di proseguire la coabitazione con la stessa.
Ritiene il Collegio che l'assegnazione della casa familiare a non possa essere Controparte_1
revocata.
In primo luogo, la modifica della collocazione di presso il padre non ha comportato una Per_1
modifica sostanziale delle sue abitudini di vita, posto che anche in precedenza egli stava con il padre presso la sua attuale abitazione secondo un ampio calendario di visite.
pagina 9 di 18 Benché sia maggiorenne, è pacifico che la stessa non sia economicamente autosufficiente e che Per_2
abbia sempre convissuto con la madre presso la casa familiare, sin dalla separazione dei genitori.
Se è vero che per i figli maggiorenni non si pone la questione del collocamento presso l'uno o l'altro genitore, nondimeno l'orientamento della Corte di Cassazione, confermato anche di recente, è nel senso che “la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sul rilievo che la revoca dell'assegnazione della casa familiare è provvedimento che ha come esclusivo presupposto l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell'autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario” (Cass. 35151/2023).
Va dunque confermata l'assegnazione della casa familiare in capo a . Controparte_1
4.
Parte attrice ha chiesto che le parti vengano dichiarate economicamente autosufficienti e che dunque nulla venga riconosciuto a a titolo di assegno di divorzio. Controparte_1
A fondamento di tale domanda ha allegato che la convenuta, con la nascita della primogenita, aveva cessato qualsiasi occupazione per scelta unilaterale e successivamente era apparsa refrattaria al reperimento di un'attività lavorativa, nonostante il marito le avesse chiesto di attivarsi in tal senso;
che, sebbene le entrate risultanti dalle ultime dichiarazioni dei redditi fossero significative, l'attore era gravato dalle somme da corrispondere per il contributo al mantenimento dei figli, oltre al 100% delle ingenti spese straordinarie, € 1.500,00 per il mantenimento della moglie, € 1.250,00 mensili per canone di locazione dell'immobile oltre utenze, € 600,00 per il leasing auto e rilevanti spese per carburante e pedaggi autostradali, lavorando quale agente di commercio;
che la convenuta è titolare di un importante patrimonio immobiliare e che la stessa, in data 13.2.2020, aveva venduto un immobile in comproprietà con la madre e la sorella per un importo complessivo di € 225.000,00, con un ricavato per la sua quota parte di € 104.062,50; che è munita di potenzialità professionali, potendo mettere a Controparte_1
frutto il proprio diploma in lingue in uno con la pregressa esperienza lavorativa quale addetta stampa/hostess di giornalisti e, tuttavia, risulta non aver ricercato un'occupazione lavorativa, né accettato le occasioni di lavoro che le erano state procurate dall'attore.
pagina 10 di 18 ha chiesto che le vanga riconosciuto un assegno divorzile di € 3.500,00 mensili, o, in Controparte_1 subordine, di € 1.500,00 come già stabilito in sede di separazione, contestando quanto dedotto da e allegando che la decisone di lasciare ogni attività lavorativa era stata condivisa dai Parte_1
coniugi; che esse convenuta si era sempre occupata in via esclusiva della crescita e dell'educazione dei figli;
che nulla era cambiato in ordine agli elementi di fatto valorizzati dalla Corte d'appello di Venezia in sede di reclamo dei provvedimenti presidenziali di separazione (ove l'assegno di separazione era stato elevato da € 500,00 agli attuali € 1.500,00 mensili), persistendo, da un lato, l'assenza di redditi propri e, dall'altro lato, il reddito medio derivante all'attore dalla sua attività lavorativa, mai inferiore ad € 10.000,00 mensili;
la casa coniugale è costituita da un immobile di lusso, ubicato nel pieno centro cittadino, gravato da consistenti spese di manutenzione e di gestione, per spese condominiali e utenze domestiche;
che essa convenuta è onerata di un esborso mensile di € 312,50 a fronte del finanziamento contratto per l'acquisto di una automobile e si è proposta per le più svariate e diverse mansioni, anche completamente avulse dall'attività lavorativa che svolgeva prima del matrimonio, senza riuscire a reperire un impiego tale da consentirle di mantenersi autonomamente.
Va riconosciuto il diritto di all'assegno divorzile. Controparte_1
Il riconoscimento dell'assegno ai sensi dell'art. 5, comma 6, L. 1 dicembre 1970 n.898, cui deve attribuirsi funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento in capo al richiedente dell'inadeguatezza dei mezzi o dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso una valutazione che deve essere fondata, in primo luogo, sulla comparazione delle condizioni economiche delle parti, e, in secondo luogo, sulla verifica che l'eventuale, rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo dipenda dalle scelte di conduzione della vita familiare, adottate e condivise in costanza di matrimonio (cfr. Cass. Civ., Sez. U., sentenza n.18287 dell'11.7.2018).
Premesso che il Collegio condivide, anche in punto di motivazione, l'ordinanza istruttoria del
13.10.2023, si evidenzia che è priva di reddito da lavoro;
sul punto, va dato conto Controparte_1
che la Piemonte Communication LS ha ottemperato all'ordine di esibizione disposto in via istruttoria e che, dalla documentazione esibita, si evince che nel 2023 la convenuta ha prestato attività di lavoro occasionale percependo un compenso pari a complessivi € 4.285,00 lordi.
La convenuta era proprietaria per la quota di un ¼ e nuda proprietaria per la medesima quota di due immobili siti in Vicenza, uno dei quali venduto nel 2020 e di sei posti auto e un'area scoperta in
Padova via Tommaseo per la quota di 2/12 (cfr. docc. 22 e 23 parte attrice); questi ultimi, peraltro, sono pagina 11 di 18 stati oggetto di espropriazione per pubblica utilità con decreto del 22.1.2024, con un'indennità provvisoria di € 10,00 (cfr. doc. 64 convenuta prodotto in sede di precisazione delle conclusioni e da ritenersi ammissibile, in quanto il provvedimento è stato notificato a Controparte_1
successivamente all'ultima udienza del 21.3.2025).
Con riguardo agli immobili in comproprietà tra la convenuta, la sorella e la madre, si osserva quanto segue.
In primo luogo, sebbene la convenuta abbia allegato che i canoni di locazione degli immobili in comproprietà con la madre e la sorella siano stati sempre percepiti in via esclusiva dalla madre, dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni negli anni 2021 e 2022 (successivi alla separazione) risulta, invece, che abbia percepito a tale titolo rispettivamente € 3.990,00 e € 5.985,00 Controparte_1
(doc.63 di parte convenuta e doc.61 prodotto in data 10.6.2024).
Con riferimento, poi, alla vendita dell'immobile di Vicenza nel 2020, l'attore ha sostenuto che debba considerare nel patrimonio della convenuta il prezzo di € 104.062,50 a lei spettante, come riportato nell'atto di compravendita del 13.2.2020 (cfr. doc. 23 parte attrice cit.); la convenuta, sul punto, ha dedotto che sia lei che la sorella hanno versato il ricavato della vendita pro quota alla madre
[...]
in quanto il bene era solo fittiziamente intestato alle due figlie e la madre, a seguito del CP_4 decesso del marito nel 1998, ha vissuto della pensione di reversibilità dello stesso, pari ad appena €
515,06, nonché del canone percepito dalla locazione dell'immobile successivamente venduto (cfr. docc. 29, 31 e 32 convenuta).
Invero, l'intestazione fittizia dell'immobile di Vicenza non può dirsi provata dalla documentazione prodotta dalla convenuta posto che la scrittura privata del 1995 riporta che le quote sugli immobili di
Vicenza sono state acquistate dalla e dalla sorella “con il denaro ricavato dalla vendita dei CP_1 titoli da noi a suo tempo ricavati in donazione dai due genitori”; l'intestazione fiduciaria non può ritenersi provata sulla base di tale documento perché, oltre ad essere privo di data certa, dallo stesso potrebbe ricavarsi al più di un acquisto di quote immobiliari effettuato dalla con denaro CP_1
proprio, per quanto derivante da pregressa donazione.
Anche la scrittura dell'11.2.2020, secondo cui le sorelle avrebbero trasferito il ricavato della CP_1 vendita alla madre, smentisce l'assunto della convenuta sull'intestazione fittizia e si pone in netta contraddizione con la scrittura del 1995, perché presuppone l'effettiva titolarità, in capo alle sorelle, delle somme trasferite alla madre;
inoltre, come sopra già accertato, non corrisponde al vero che la pagina 12 di 18 madre fosse stata l'unica beneficiaria dei canoni di locazione degli immobili di Vicenza, inseriti dalla convenuta nelle dichiarazioni dei redditi.
La tesi della convenuta, relativa alla mancata percezione di € 104.000,00 quale ricavato dalla vendita dell'immobile, non appare dunque coerente e la relativa liquidità, che peraltro va a sostituire il cespite immobiliare già presente all'epoca della separazione, deve considerarsi nel suo patrimonio.
, agente di commercio, gode di un reddito complessivo che negli anni 2019, 2020 e Parte_1
2021 è stato rispettivamente pari € 301.270,00, € 313.106,00 e € 328.052,00 (doc.18, 25 e 26 di parte attrice) ed è proprietario esclusivo della casa coniugale (ampio immobile sito nel pieno centro di
Padova, come allegato da entrambe le parti), nonché di un appartamento sito in Chioggia (VE) (doc.37 di parte convenuta).
Va rilevato che la convenuta, in sede di precisazione delle conclusioni, ha allegato degli acquisti sopravvenuti in corso di causa da parte di , per effetto della successione paterna, Parte_1
fornendo la relativa documentazione.
Tali documenti, pur di formazione successiva allo spirare della barriera preclusiva di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. per l'attività probatoria, sono comunque antecedenti alle diverse udienze che si sono tenute successivamente all'ammissione dei mezzi istruttori, ove la parte avrebbe potuto formulare tempestiva istanza di rimessione in termini per la relativa produzione (cfr. Cass. Civ. ord. n.
6102/2019) e, per l'effetto, gli stessi non potranno essere presi in considerazione in quanto prodotti al di fuori del regolare contraddittorio;
per altro verso, deve comunque tenersi in considerazione il generico, verosimile incremento patrimoniale di rispetto all'epoca della separazione Parte_1 ai sensi dell'art. 116 c.p.c., posto che l'attore nulla ha dedotto su tale circostanza sopravvenuta in corso di causa, ove sono coinvolti anche gli interessi economici dei figli.
Tanto premesso, emerge una rilevante disparità, in particolare reddituale ma anche patrimoniale, tra e . Parte_1 Controparte_1
Con riferimento alle cause di tale sperequazione, deve osservarsi quanto segue.
Secondo quanto allegato da entrambe le parti, la convenuta ha cessato di svolgere attività lavorativa pochi anni dopo la nascita di e successivamente, nel corso della vita matrimoniale, non ha più Per_2
lavorato; le versioni delle parti divergono in ordine alla condivisione o meno tra i coniugi delle decisioni così assunte dalla convenuta.
Sul punto, non è contestato che si fosse occupata, per circa 19 anni, in via esclusiva Controparte_1
delle esigenze di cura e accudimento dei figli, consentendo quindi al padre di dedicarsi al lavoro – che pagina 13 di 18 come dedotto dallo stesso attore ha sempre comportato anche lunghe trasferte - con i conseguenti notevoli guadagni di cui si è dato conto sopra;
il mero fatto che la coppia si avvalesse di una baby-sitter non è, di per sé, idoneo a smentire la ricostruzione dei fatti della convenuta, trattandosi di una figura di ausilio, ma non certo sostitutiva, dei compiti di cura e accudimento genitoriali.
Posta tale premessa, secondo la recente giurisprudenza della Cassazione l'assegno divorzile deve essere riconosciuto “non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio” (cfr. Cass. Civ. ord. n. 4328 del 19.2.2024).
La ricostruzione della vita matrimoniale sopra esposta induce a ritenere che non Controparte_1
avesse coltivato, durante il matrimonio, una capacità reddituale consona alla professionalità e all'esperienza maturate, per occuparsi in misura prevalente della famiglia e così contribuendo alla formazione dell'attuale situazione reddituale e patrimoniale dell'attore.
Rilevato quanto sopra con riferimento alla componente compensativo-perequativa dell'assegno di divorzio, è stato provato in causa che la convenuta, benché tuttora disoccupata, si sia attivata per reperire un'occupazione lavorativa.
Risulta, infatti, documentalmente provato che si sia iscritta al centro per l'impiego in Controparte_1
data 20.10.2021 (doc.28 di parte convenuta) e ha inviato diverse richieste di lavoro (doc.27, 42, 43, 47,
48 di parte convenuta).
Inoltre, , sentito quale testimone, ha confermato le circostanze allegate da parte Testimone_5
convenuta, secondo cui sia nel gennaio 2020, sia nel dicembre dello stesso anno si Controparte_1
era rivolta al teste, che lavorava presso la Mark Co. & Co. Srl di Padova, per chiedere se vi fosse un posto di addetta alla stampa o altra posizione lavorativa aperta, ricevendo risposta negativa;
il teste ha inoltre riferito che nel mese di ottobre 2021 la aveva accetto di lavorare per la Mark Co. & CP_1
Co. Srl di Padova come presentatrice di un'autovettura nei giorni 13, 14, 15, 20, 21 e 22 maggio 2002, percependo 10,00 all'ora e che, all'inizio del mese di dicembre 2020, gli aveva Controparte_1
consegnato il proprio curriculum, chiedendo di verificare se vi fosse qualche posizione lavorativa aperta anche come commessa.
pagina 14 di 18 Tale ultima circostanza è stata confermata anche dal teste la quale ha altresì precisato Testimone_6
che la convenuta si era rivolta a lei nella ricerca di lavoro (cfr. verbale udienza del 14.12.2023).
Non vi è ragione di dubitare dell'attendibilità dei testi escussi, che d'altra parte hanno reso dichiarazioni coerenti tra loro, oltre che con la documentazione già prodotta dalla convenuta.
Per l'effetto, non può ritenersi che l'assenza dal mondo del lavoro per molti anni sia imputabile a la quale, oltre ad essersi occupata in via esclusiva dei due figli della coppia per tutta Controparte_1
la durata del matrimonio (si ricorda inoltre che entrambi i figli hanno continuato a vivere con la madre dopo la separazione), ha dimostrato di essersi attivata per reperire un'attività lavorativa consona alla professionalità acquisita prima del matrimonio;
quanto sin qui considerato non elide, comunque, la capacità lavorativa della sig.ra che permane anche in ragione della sua età (51 anni). CP_1
Per tutte le ragioni sopra esposte, tenuto conto della durata del matrimonio (nella fattispecie di anni 21), per la cui individuazione si deve avere riguardo alla sentenza di divorzio (cfr. Cass. 21805/2006: “ai fini della durata del matrimonio deve farsi riferimento all'intera durata del vincolo che si esaurisce con la pronuncia del divorzio e non con la separazione personale”), il Collegio stima congruo riconoscere alla convenuta un assegno di divorzio € 1.200,00 mensili, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio.
5.
Quanto al mantenimento dei figli, parte attrice nel ricorso introduttivo del presente giudizio aveva domandato di provvedere al mantenimento ordinario diretto di in ragione della richiesta Per_1
collocazione presso di sé del medesimo e di contribuire al solo mantenimento ordinario di con Per_2 il versamento alla madre della somma mensile di € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In sede di precisazione delle conclusioni, sul presupposto dell'accoglimento delle domande di revoca dell'assegnazione della casa coniugale a e della collocazione di entrambi i figli Controparte_1
presso di sé, ha chiesto di provvedere al mantenimento ordinario dei figli e mediante il Per_1 Per_2 versamento di una somma mensile di € 300,00 per ciascun figlio, da operarsi, per quanto riguarda direttamente a quest'ultima. Per_2
Parte convenuta, che sino alla memoria integrativa aveva chiesto un contributo al mantenimento dei figli di € 1.500,00 per ciascuno, e, in subordine, di € 600,00, in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto, invece, la conferma dei provvedimenti in essere e, dunque, che il padre venga obbligato a versarle, a titolo di contributo al mantenimento dei figli l'importo mensile di € 300,00 per , in Per_1
pagina 15 di 18 ragione del collocamento prevalente dello stesso presso il padre, ed € 600,00 mensili per , oltre Per_2
al 100% delle spese straordinarie.
La domanda di parte convenuta merita di essere accolta.
In punto di diritto, il comma 4 dell'art. 337 ter c.c., nell'indicare i criteri cui attenersi nell'adozione dei provvedimenti elativi alla prole, stabilisce che, salvo diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al propri reddito e, come regola aggiuntiva, dispone che il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figli;
il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori;
la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Tanto premesso, si è già dato conto della evidente disparità economica tra le parti, rimasta inalterata nel corso del giudizio, che fonda l'obbligo dell'attore di contribuire nella misura in essere al mantenimento dei figli, compreso;
la circostanza che il minore sia collocato in via prevalente presso il padre – Per_1
pur giustificando una riduzione rispetto al passato - non è, di per sé, idonea a comportare una revoca dell'obbligo in capo al sig. tenuto conto che l'assegno di mantenimento per i figli deve Parte_1
rispondere al principio di proporzionalità in base alle sostanze di ciascun genitore e che , ormai Per_1
diciassettenne, ha pacificamente goduto, in costanza di convivenza tra genitori, di un elevato tenore di vita che la madre, sulla base delle proprie sostanze, non potrebbe continuare a garantire.
Il pagamento va disposto a favore della madre anche quanto all'importo mensile di € 600,00 per non avendo quest'ultima formulato una domanda di pagamento diretto (cfr. Cass. Per_2
34100/2021:“In tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda”).
Per le medesime ragioni sopra esposte, non si ravvisano fatti sopravvenuti idonei a modificare la distribuzione tra genitori delle spese straordinarie, che devono restare interamente a carico del padre.
6.
pagina 16 di 18 Alla luce dell'esito della controversia, che vede la soccombenza dell'attore quanto alle domande relative all'assegno di divorzio e all'assegnazione della casa coniugale, la reciproca soccombenza con riguardo alle domande di mantenimento dei figli e l'accordo delle parti sulle questioni relative all'affidamento del minore, il Collegio stima congruo compensare le spese di lite nella misura di 2/3, ponendo a carico di la restante quota di 1/3. Parte_1
Le spese di lite, secondo quanto previsto ai sensi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M.
147/2022 con riferimento allo scaglione “da € 26.000,01 a € 52.000,00”, ammonterebbero a complessivi € 7.616,00 (di cui € 1.701,00 per fase di studio, € 1.204,00 per fase introduttiva, € 1.806,00 per fase istruttoria e € 2.905,00 per fase decisionale) oltre IVA, c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge;
la quota di 1/3 che deve rimborsare a ammonta Parte_1 Controparte_1
quindi ad € 2.538,66, oltre IVA, c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) affida in via condivisa il figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della Per_1
responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione prevalente presso il padre;
2) starà con la madre: Per_1
- durante la prima settimana, il lunedì pomeriggio e dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
- durante la seconda settimana, il giovedì pomeriggio, con eventuale pernottamento ove lo Per_1
desideri; restando salvi i diversi tempi di incontro, che potrà concordare direttamente con la madre, Per_1
anche per i periodi delle vacanze scolastiche;
3) assegna la casa familiare, sita in Padova, Via Latinate n.136 a , affinché vi abiti Controparte_1
con la figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente;
Per_2
4) pone a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_1 CP_1
un assegno divorzile di € 1.200,00 mensili rivalutabili secondo gli indici ISTAT, a decorrere
[...]
dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio;
5) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando a Parte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 900,00, di cui € 300,00 per il Controparte_1 figlio ed € 600,00 per la figlia somme rivalutabili annualmente secondo gli indici Per_1 Per_2
pagina 17 di 18 ISTAT, oltre al 100% delle spese straordinarie;
6) compensa le spese di lite nella misura di 2/3 e condanna a rifondere a Parte_1 CP_1
la restante quota di 1/3, pari ad € 2.538,67, oltre IVA, c.p.a. e rimborso forfettario al 15%
[...]
come per legge.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
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