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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/11/2025, n. 2471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2471 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4743/2025 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. ARDOINO Valeria Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4743/2025 promossa da :
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA XX SETTEMBRE, 16/7 S 16121 GENOVA, presso lo studio dell''avv. , che lo rappresenta e difende in forza di Parte_2 mandato in calce al ricorso introduttivo
PARTE RICORRENTE
CONTRO
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA ,
(C.F. ) P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI RICORRENTE
1) disporre la rettifica degli atti di stato civile, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la rettifica del sesso anagrafico da femminile a maschile e del nome anagrafico da a con Parte_1 Per_1 tutti i provvedimenti e i diritti consequenziali connessi (ivi compresa la facoltà di sottoporsi ai trattamenti medico – chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili, sia primari che secondari);
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 2) per l'effetto disporre altresì che i competenti Uffici del Comune di registrazione dell'Atto di Nascita, di Residenza, Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio e INPS, procedano con l'annotazione della rettifica del sesso da maschile a femminile onde consentire la rettificazione / adeguamento/ correzione / sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento passaporto, permesso di soggiorno, licenze e/o abilitazioni, estratti contributivi / previdenziali, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Parte attrice è cittadina italo – cilena, è nata in [...] il [...] e risiede attualmente in Germania. L'esponente ha ottenuto la cittadinanza italiana, poiché la famiglia materna del di lei padre era italiana e ha così potuto ottenere l'iscrizione all'anagrafe di Pieve Ligure come cittadina AIRE. L'esponente, nel 2020, ha avviato in Cile richiesta rettifica del nome e del genere anagrafico, finalizzando quindi il suo percorso di affermazione di genere che, come verrà nel prosieguo documentato, nel dicembre 2020 alla rettifica anagrafica del suo genere da femminile a maschile con l'assegnazione del nome di elezione . È Per_1 stata infatti pacificamente diagnostica la disforia di genere.
Parte ricorrente nel suo paese di nascita (Cile) ha ottenuto la rettifica anagrafica, con correzione dell'estratto dell'atto di nascita, ottenendo quindi i documenti cileni conformi al genere di elezione;
In Cile la procedura di rettifica anagrafica non prevede un passaggio giurisdizionale e pertanto non vi può essere nel nostro Stato un automatico riconoscimento della rettifica già ottenuta;
- parte ricorrente, quindi, sebbene abbia già ottenuto la rettifica del suo certificato di nascita nel relativo paese di nascita (CILE), procedura che ovviamente gli ha permesso di adeguare anche i suoi documenti di riconoscimento cileni, si trova nella assoluta necessità di proporre all'Autorità Giudiziaria richiesta di rettifica anagrafica al fine di poter adeguare anche i suoi documenti italiani. Peraltro, parte ricorrente, che attualmente si è stabilito in Germania, intende trascorrere un periodo in Italia al fine di meglio conoscere le sue origini e valutare, in futuro, un suo trasferimento, ma per far ciò, ovviamente, necessita di avere i propri documenti adeguati al genere di elezione e ai documenti cileni.
Parte ricorrente ha assunto oggi il nome di ma era originariamente iscritto al Per_1 sesso femminile con il nome di e, a seguito della procedura effettuata Parte_1 in Cile, è stata iscritto al sesso maschile e gli è stato riconosciuto il suddetto nome. E' stato prodotto certificato di nascita originale e contestuale avvenuta rettifica anagrafica in data 15.12.2020. Parte ricorrente, quindi, ha oggi documenti cileni riportanti la sua nuova anagrafica e passaporto italiano con la precedente anagrafica.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 è di stato libero e non ha figli. Per_1 Allo stato, si è trasferito in Germania, ove risiede unitamente alla sua compagna con la quale ha una relazione a far data dall'anno 2022.
Parte ricorrente fin dalla tenera età ha manifestato una psicosessualità prettamente maschile non riconoscendosi nel genere assegnato alla nascita. Fin dall'infanzia parte ricorrente non si è mai identificato con le compagne della sua età, preferendo trascorrere il suo tempo libero con i bambini.
ha una famiglia molto unita: è cresciuto con i suoi genitori e i suoi due fratelli. Per_1 La sua famiglia lo ha sempre accolto senza mai imporgli vestiti / giochi e / o attività che non fossero in linea con il suo sentire. A scuola ha avuto difficoltà poiché Per_1 faceva molto fatica ad indossare la divisa che prevedeva la gonna. Con la preadolescenza, a circa 11 anni, ha dovuto subire gli scherni dei suoi Per_1 coetanei poiché non indossava femminili e, da allora, ha cercato di uniformarsi il più possibile alle aspettative sociali, con estrema sofferenza, silenziando quindi, per un certo periodo, il suo reale sentire. La crescita è stata dolorosa poiché la disforia si è manifestata in maniera dirompente e dopo essersi diplomato, nel 2019 ha Per_1 deciso di abbandonare gli studi universitari. Alla fine del 2019 in Cile vi sono stati importanti disordini sociali e vi è poi stato lo scoppio della pandemia COVID, eventi che lo hanno condotto verso una profonda riflessione circa il suo futuro e la sua vera identità. In questo periodo ha Per_1 compreso, grazie anche al percorso psicologico intrapreso, che stava reprimendo una profonda parte di sé, non concedendosi di esprimersi in linea con l'identità di genere percepita, conforme al suo essere. Tramite un'associazione cilena, ha avviato la procedura di rettifica (del sesso e Per_1 del nome) e ha iniziato l'assunzione di terapia ormonale. quindi ha iniziato a Per_1 presentarsi sia in famiglia che nella sua rete sociale al maschile e con il prescelto nome di elezione e ha trovato estrema accoglienza e appoggio;
. Con l'avvio del percorso di transizione e l'ottenimento dei documenti cileni conformi al genere di elezione, ha per la prima volta nella sua vita sperimentato uno stato Per_1 di profonda armonia, accettandosi e riconoscendosi come uomo trans. Tale decisione gli ha restituito la sua “vita”. Oggi vive in Germania con la sua compagna, poiché era sempre stato un loro Per_1 desiderio emigrare in Europa e la compagna, ha ottenuto una borsa di studio a Per_2 Berlino. Parte ricorrente è da sempre molto attratto dall'Italia, paese di origine della famiglia paterna, e il nostro paese rappresenta per lui un tema molto ricorrente nella storia della sua famiglia che vorrebbe al più presto approfondire e conoscere direttamente, ricercando quindi una connessione con le sue radici e una maggiore comprensione dei valori e delle tradizioni che hanno plasmato la sua crescita;
Come emerge dalla relazione psicologica prodotta parte ricorrente ha avviato dall'anno 2020 un lungo percorso psicologico finalizzato ad esplorare tale aspetto della sua vita e, una volta acquisita la piena consapevolezza e determinazione, ha poi contestualmente avviato la terapia ormonale che gli ha consentito di migliorare notevolmente la sua qualità di vita, fino a giungere alla rettifica anagrafica ottenuta in Cile. Parte ricorrente ancora oggi prosegue la terapia psicologica
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 ha iniziato l'assunzione di terapia ormonale a far data dal mese di ottobre 2020 Per_1 e continua a seguire i controlli routinari con la clinica endocrinologica. Nel settembre del 2021, parte ricorrente si è sottoposto ad intervento di mastectomia bilaterale
Deduce parte ricorrente di avere necessità di ottenere l'adeguamento dei suoi documenti italiani, anche al fine di proporsi nel mondo del lavoro anche perché senza la rettifica anagrafica anche dei documenti italiani, in oggi patisce fortemente la discrepanza tra l'aspetto fisico maschile e la sua identità anagrafica italiana femminile.
2. In sede di udienza ha confermato quanto dedotto in ricorso.
3. Questo tribunale ha adottato da tempo un indirizzo giurisprudenziale1 poi consacrato nella nota sentenza della Cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 15138 del 20/07/2015) secondo cui Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale. La documentazione medica prodotta da parte ricorrente, proveniente da strutture pubbliche e da pubblici ufficiali nell'esercizio della propria funzione, prova l'esistenza della disforia di genere nella ricorrente e il percorso medico, psicologico e ormonale seguito per giungere a chiedere in maniera irrevocabile la rettificazione legale del sesso e del genere da femminile a maschile, sottoponendosi anche ad un intervento chirurgico. Dalla documentazione prodotta risulta poi che parte ricorrente agisce da tempo in ogni contesto sociale come uomo con piena soddisfazione del suo nuovo stato raggiunto. Come evidenziato l'attribuzione anagrafica del sesso femminile nei documenti italiani crea una situazione di profondo disagio per l'attore.
La necessità di eliminare la disarmonia tra identità psichica (maschile) e identità fisica (femminile) attraverso la rettifica del nome non richiede necessariamente l'intervento chirurgico preventivo né impone quello successivo che resta affidato alla autodeterminazione della ricorrente. La stessa modifica delle sembianze, già operata, lo
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 stile di vita assunto e la considerazione di se acquisita evidenziano come tale richiesta si inquadra nel processo evolutivo del soggetto. La richiesta può essere accolta sia perché non emergono elementi ostativi o controinteressi di figli o coniugi a tale scelta personale, sia perché coerente con un percorso evolutivo del soggetto e necessaria per completare tale percorso.
Va autorizzata fin d'ora la rettifica del nome in quanto la modifica delle sembianze già operata, anche senza interventi chirurgici, impone di garantire il diritto all'autodeterminazione di parte ricorrente nel voler essere identificato, anche anagraficamente, come persona di sesso maschile. Le dichiarazioni rese all'udienza confermano e provano la volontà dell'attore, che appare libero da costrizioni ed induzioni.
Va infine evidenziato che ai fini della rettificazione del sesso l'eventuale operazione chirurgica non è necessario sia autorizzata, in quanto secondo la più recente giurisprudenza che riconosce un diritto autonomo del soggetto a disporre del proprio corpo.
Il Pm si è costituito nel procedimento chiedendo pronunciarsi la rettifica di sesso.
Trattandosi di procedimento in cui non vi è un convenuto nulla deve essere deciso in punto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Dispone la rettifica dello Stato Civile determinando il sesso della parte attrice in maschile con relativo cambiamento di nome da a Parte_1 Per_1
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Genova (GE) rettificare l'atto di nascita nel relativo registro.
Autorizza altresì il cambiamento di nome in tutti gli atti e i documenti in cui sarà necessario, in particolare: carta d'identità, passaporto, codice fiscale, tesserino sanitario, patente di guida, attestati scolastici, titoli di proprietà, atti notarili in genere, contratti di lavoro, utenze e quant'altro si renderà necessario.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova (GE) di procedere all'annotazione della presente sentenza, sullo Stato Civile con rettificazione del sesso e del nome.
Nulla sulle spese. Così deciso in Genova il giorno 24 ottobre 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. sentenza 5 marzo 2015 Tribunale di Genova secondo cui: “nei casi di transessualismo accertato, il trattamento chirurgico è necessario nella misura in cui occorra assicurare all'interessato uno stabile equilibrio psicofisico, qualora la discrepanza tra psicosessualità ed il sesso anatomico determini nello stesso interessato un negativo atteggiamento conflittuale di rifiuto nei confronti dei propri organi genitali, mentre nei casi in cui non si riscontri tale conflittualità non si deve ritenere necessario l'intervento chirurgico per consentire la rettifica dei dati anagrafici”
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. ARDOINO Valeria Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4743/2025 promossa da :
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA XX SETTEMBRE, 16/7 S 16121 GENOVA, presso lo studio dell''avv. , che lo rappresenta e difende in forza di Parte_2 mandato in calce al ricorso introduttivo
PARTE RICORRENTE
CONTRO
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA ,
(C.F. ) P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI RICORRENTE
1) disporre la rettifica degli atti di stato civile, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la rettifica del sesso anagrafico da femminile a maschile e del nome anagrafico da a con Parte_1 Per_1 tutti i provvedimenti e i diritti consequenziali connessi (ivi compresa la facoltà di sottoporsi ai trattamenti medico – chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili, sia primari che secondari);
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 2) per l'effetto disporre altresì che i competenti Uffici del Comune di registrazione dell'Atto di Nascita, di Residenza, Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio e INPS, procedano con l'annotazione della rettifica del sesso da maschile a femminile onde consentire la rettificazione / adeguamento/ correzione / sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento passaporto, permesso di soggiorno, licenze e/o abilitazioni, estratti contributivi / previdenziali, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Parte attrice è cittadina italo – cilena, è nata in [...] il [...] e risiede attualmente in Germania. L'esponente ha ottenuto la cittadinanza italiana, poiché la famiglia materna del di lei padre era italiana e ha così potuto ottenere l'iscrizione all'anagrafe di Pieve Ligure come cittadina AIRE. L'esponente, nel 2020, ha avviato in Cile richiesta rettifica del nome e del genere anagrafico, finalizzando quindi il suo percorso di affermazione di genere che, come verrà nel prosieguo documentato, nel dicembre 2020 alla rettifica anagrafica del suo genere da femminile a maschile con l'assegnazione del nome di elezione . È Per_1 stata infatti pacificamente diagnostica la disforia di genere.
Parte ricorrente nel suo paese di nascita (Cile) ha ottenuto la rettifica anagrafica, con correzione dell'estratto dell'atto di nascita, ottenendo quindi i documenti cileni conformi al genere di elezione;
In Cile la procedura di rettifica anagrafica non prevede un passaggio giurisdizionale e pertanto non vi può essere nel nostro Stato un automatico riconoscimento della rettifica già ottenuta;
- parte ricorrente, quindi, sebbene abbia già ottenuto la rettifica del suo certificato di nascita nel relativo paese di nascita (CILE), procedura che ovviamente gli ha permesso di adeguare anche i suoi documenti di riconoscimento cileni, si trova nella assoluta necessità di proporre all'Autorità Giudiziaria richiesta di rettifica anagrafica al fine di poter adeguare anche i suoi documenti italiani. Peraltro, parte ricorrente, che attualmente si è stabilito in Germania, intende trascorrere un periodo in Italia al fine di meglio conoscere le sue origini e valutare, in futuro, un suo trasferimento, ma per far ciò, ovviamente, necessita di avere i propri documenti adeguati al genere di elezione e ai documenti cileni.
Parte ricorrente ha assunto oggi il nome di ma era originariamente iscritto al Per_1 sesso femminile con il nome di e, a seguito della procedura effettuata Parte_1 in Cile, è stata iscritto al sesso maschile e gli è stato riconosciuto il suddetto nome. E' stato prodotto certificato di nascita originale e contestuale avvenuta rettifica anagrafica in data 15.12.2020. Parte ricorrente, quindi, ha oggi documenti cileni riportanti la sua nuova anagrafica e passaporto italiano con la precedente anagrafica.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 è di stato libero e non ha figli. Per_1 Allo stato, si è trasferito in Germania, ove risiede unitamente alla sua compagna con la quale ha una relazione a far data dall'anno 2022.
Parte ricorrente fin dalla tenera età ha manifestato una psicosessualità prettamente maschile non riconoscendosi nel genere assegnato alla nascita. Fin dall'infanzia parte ricorrente non si è mai identificato con le compagne della sua età, preferendo trascorrere il suo tempo libero con i bambini.
ha una famiglia molto unita: è cresciuto con i suoi genitori e i suoi due fratelli. Per_1 La sua famiglia lo ha sempre accolto senza mai imporgli vestiti / giochi e / o attività che non fossero in linea con il suo sentire. A scuola ha avuto difficoltà poiché Per_1 faceva molto fatica ad indossare la divisa che prevedeva la gonna. Con la preadolescenza, a circa 11 anni, ha dovuto subire gli scherni dei suoi Per_1 coetanei poiché non indossava femminili e, da allora, ha cercato di uniformarsi il più possibile alle aspettative sociali, con estrema sofferenza, silenziando quindi, per un certo periodo, il suo reale sentire. La crescita è stata dolorosa poiché la disforia si è manifestata in maniera dirompente e dopo essersi diplomato, nel 2019 ha Per_1 deciso di abbandonare gli studi universitari. Alla fine del 2019 in Cile vi sono stati importanti disordini sociali e vi è poi stato lo scoppio della pandemia COVID, eventi che lo hanno condotto verso una profonda riflessione circa il suo futuro e la sua vera identità. In questo periodo ha Per_1 compreso, grazie anche al percorso psicologico intrapreso, che stava reprimendo una profonda parte di sé, non concedendosi di esprimersi in linea con l'identità di genere percepita, conforme al suo essere. Tramite un'associazione cilena, ha avviato la procedura di rettifica (del sesso e Per_1 del nome) e ha iniziato l'assunzione di terapia ormonale. quindi ha iniziato a Per_1 presentarsi sia in famiglia che nella sua rete sociale al maschile e con il prescelto nome di elezione e ha trovato estrema accoglienza e appoggio;
. Con l'avvio del percorso di transizione e l'ottenimento dei documenti cileni conformi al genere di elezione, ha per la prima volta nella sua vita sperimentato uno stato Per_1 di profonda armonia, accettandosi e riconoscendosi come uomo trans. Tale decisione gli ha restituito la sua “vita”. Oggi vive in Germania con la sua compagna, poiché era sempre stato un loro Per_1 desiderio emigrare in Europa e la compagna, ha ottenuto una borsa di studio a Per_2 Berlino. Parte ricorrente è da sempre molto attratto dall'Italia, paese di origine della famiglia paterna, e il nostro paese rappresenta per lui un tema molto ricorrente nella storia della sua famiglia che vorrebbe al più presto approfondire e conoscere direttamente, ricercando quindi una connessione con le sue radici e una maggiore comprensione dei valori e delle tradizioni che hanno plasmato la sua crescita;
Come emerge dalla relazione psicologica prodotta parte ricorrente ha avviato dall'anno 2020 un lungo percorso psicologico finalizzato ad esplorare tale aspetto della sua vita e, una volta acquisita la piena consapevolezza e determinazione, ha poi contestualmente avviato la terapia ormonale che gli ha consentito di migliorare notevolmente la sua qualità di vita, fino a giungere alla rettifica anagrafica ottenuta in Cile. Parte ricorrente ancora oggi prosegue la terapia psicologica
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 ha iniziato l'assunzione di terapia ormonale a far data dal mese di ottobre 2020 Per_1 e continua a seguire i controlli routinari con la clinica endocrinologica. Nel settembre del 2021, parte ricorrente si è sottoposto ad intervento di mastectomia bilaterale
Deduce parte ricorrente di avere necessità di ottenere l'adeguamento dei suoi documenti italiani, anche al fine di proporsi nel mondo del lavoro anche perché senza la rettifica anagrafica anche dei documenti italiani, in oggi patisce fortemente la discrepanza tra l'aspetto fisico maschile e la sua identità anagrafica italiana femminile.
2. In sede di udienza ha confermato quanto dedotto in ricorso.
3. Questo tribunale ha adottato da tempo un indirizzo giurisprudenziale1 poi consacrato nella nota sentenza della Cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 15138 del 20/07/2015) secondo cui Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale. La documentazione medica prodotta da parte ricorrente, proveniente da strutture pubbliche e da pubblici ufficiali nell'esercizio della propria funzione, prova l'esistenza della disforia di genere nella ricorrente e il percorso medico, psicologico e ormonale seguito per giungere a chiedere in maniera irrevocabile la rettificazione legale del sesso e del genere da femminile a maschile, sottoponendosi anche ad un intervento chirurgico. Dalla documentazione prodotta risulta poi che parte ricorrente agisce da tempo in ogni contesto sociale come uomo con piena soddisfazione del suo nuovo stato raggiunto. Come evidenziato l'attribuzione anagrafica del sesso femminile nei documenti italiani crea una situazione di profondo disagio per l'attore.
La necessità di eliminare la disarmonia tra identità psichica (maschile) e identità fisica (femminile) attraverso la rettifica del nome non richiede necessariamente l'intervento chirurgico preventivo né impone quello successivo che resta affidato alla autodeterminazione della ricorrente. La stessa modifica delle sembianze, già operata, lo
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 stile di vita assunto e la considerazione di se acquisita evidenziano come tale richiesta si inquadra nel processo evolutivo del soggetto. La richiesta può essere accolta sia perché non emergono elementi ostativi o controinteressi di figli o coniugi a tale scelta personale, sia perché coerente con un percorso evolutivo del soggetto e necessaria per completare tale percorso.
Va autorizzata fin d'ora la rettifica del nome in quanto la modifica delle sembianze già operata, anche senza interventi chirurgici, impone di garantire il diritto all'autodeterminazione di parte ricorrente nel voler essere identificato, anche anagraficamente, come persona di sesso maschile. Le dichiarazioni rese all'udienza confermano e provano la volontà dell'attore, che appare libero da costrizioni ed induzioni.
Va infine evidenziato che ai fini della rettificazione del sesso l'eventuale operazione chirurgica non è necessario sia autorizzata, in quanto secondo la più recente giurisprudenza che riconosce un diritto autonomo del soggetto a disporre del proprio corpo.
Il Pm si è costituito nel procedimento chiedendo pronunciarsi la rettifica di sesso.
Trattandosi di procedimento in cui non vi è un convenuto nulla deve essere deciso in punto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Dispone la rettifica dello Stato Civile determinando il sesso della parte attrice in maschile con relativo cambiamento di nome da a Parte_1 Per_1
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Genova (GE) rettificare l'atto di nascita nel relativo registro.
Autorizza altresì il cambiamento di nome in tutti gli atti e i documenti in cui sarà necessario, in particolare: carta d'identità, passaporto, codice fiscale, tesserino sanitario, patente di guida, attestati scolastici, titoli di proprietà, atti notarili in genere, contratti di lavoro, utenze e quant'altro si renderà necessario.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova (GE) di procedere all'annotazione della presente sentenza, sullo Stato Civile con rettificazione del sesso e del nome.
Nulla sulle spese. Così deciso in Genova il giorno 24 ottobre 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. sentenza 5 marzo 2015 Tribunale di Genova secondo cui: “nei casi di transessualismo accertato, il trattamento chirurgico è necessario nella misura in cui occorra assicurare all'interessato uno stabile equilibrio psicofisico, qualora la discrepanza tra psicosessualità ed il sesso anatomico determini nello stesso interessato un negativo atteggiamento conflittuale di rifiuto nei confronti dei propri organi genitali, mentre nei casi in cui non si riscontri tale conflittualità non si deve ritenere necessario l'intervento chirurgico per consentire la rettifica dei dati anagrafici”