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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/02/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2281/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di RE, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2281/2023 con OGGETTO: Contratti bancari (deposito bancario, etc.) promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), con il patrocinio dell'Avv. RUSSO LUCIO. C.F._3
ATTORI IN RIASSUNZIONE
Contro
(C.F. , quale incor- Controparte_1 P.IVA_1 porante di C.F. . Controparte_2 P.IVA_2
1
MENT S.p.A. (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. NIDIACI TOMMASO. P.IVA_4
CONVENUTE IN RIASSUNZIONE
giudizio di rinvio a seguito della ordinanza della Cassazione n. 20355/2023 depositata il
14 luglio 2023 con la quale è stata cassata la sentenza della Corte d'appello di RE n.
2284/2018 depositata il 4 ottobre 2018 di conferma della sentenza n. 4425/2015 del
Tribunale di RE depositata il 14 dicembre 2015.
CONCLUSIONI
In data 24 ottobre 2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per parte attrice in riassunzione , Parte_1 Controparte_3
, :
[...] Parte_3
“Piaccia all'adita Corte d'Appello, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, per gli esposti motivi e causali, così provvedere e statuire:
1) Riformare la gravata Sentenza n. 4425/2015 nella parte in cui, il Tribunale ha rite- nuto che “il principio della scissione, agli effetti della notifica, della posizione del notifi- cante da quella del destinatario dell'atto del processo, non può valere in presenza di norma speciali che contemplano termini di decadenza per notificare un atto. In tal caso il legislatore vuole tutelare primariamente la certezza del diritto del notificato, di tal- ché il rischio del tardivo ricevimento dell'atto da parte del medesimo deve rimanere a carico del notificante e la notificazione non può che perfezionarsi anche per il notifican- te quando il destinatario della notifica riceve l'atto”; nonché nella parte in cui ha di- chiarato che “non v'è prova che la notifica della citazione in opposizione al DI sia avve- nuta nel rispetto del termine di 40 giorni di cui all'art. 641 CPC.”
2) Per l'effetto, in riforma della gravata Sentenza, accertare e dichiarare che ai sensi dall'art. 149 co. 3 “la notifica si perfeziona, per il notificante, al momento della conse- gna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto” e per l'effetto, che “la notifica della citazione in oppo-
2 Con sizione a portata alla notifica in data 30.7.2013, è avvenuta nel rispetto del termine di 40 gg. di cui all'art. 641 CPC” e che, in ogni caso, la costituzione in giudizio della banca opposta ha sanato le relative irregolarità ove sussistenti, non occorrendo l'opposizione tardiva al DI.
3) Riformare la gravata Sentenza n. 4425/2015 nella parte in cui, il Tribunale afferma Con che “non v'è prova che la notifica della citazione in opposizione a ia avvenuta nel rispetto del termine di 40 giorni di cui all'art. 641 CPC” e pertanto dichiara inesistente la notifica e, per l'effetto inammissibile l'opposizione.
4) Per l'effetto, in riforma della gravata Sentenza, accertare e dichiarare che,
l'opposizione è stata portata alla notifica in data 30.7.2013, nel rispetto del termine di
40 gg. di cui all'art. 641 CPC.; che in ogni caso, la sanzione dell'inammissibilità del ri- corso per la mancata produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento è confinata alla sola ipotesi in cui la parte destinataria della notifica non si sia costituita in giudizio;
che l'opposta si è comunque costituita in giudizio svolgendo compiutamente le proprie difese;
che la costituzione in giudizio del destinatario della notifica, risolvendosi nella dimostrazione dello stesso fatto oggetto di prova, viene ad assolvere il notificante dal relativo onere probatorio, rendendo superfluo il deposito dell'avviso di ricevimento;
che pertanto l'opposizione al DI. è ammissibile.
5) Riformare la gravata Sentenza n. 4425/2015 nella parte in cui, il Tribunale ha di- Con chiarato che “l'inesistenza della citazione in opposizione a vale ad escludere l'ammissibilità dell'opposizione di talché il decreto ingiuntivo va confermato, dovendo lo stesso ritenersi divenuto definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 647 CPC.”
6) Per l'effetto, in riforma della gravata Sentenza, accertare e dichiarare che ai sensi dell'art. 149 co. 3 “la notifica si perfeziona, per il notificante, al momento della conse- gna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto”; che, come tra l'altro stabilito dalle SS.UU della SC di
Cassazione “nella notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la tempestiva consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario perfeziona la notifica per l'opponente, evitando al me- desimo anche l'effetto di decadenza, dal rimedio oppositorio, nell'ipotesi di non tempe-
3 stivo o mancato perfezionamento della procedura notificatoria per la fase sottratta al suo potere d'impulso; che l'opposizione è stata portata alla notifica in data 30.7.2013, nel rispetto del termine di 40 gg. di cui all'art. 641 CPC. così come documentato dalla ricevuta di accettazione dell'atto giudiziario rilasciata in data 30.7.2013 da CP_4
e depositata in atti;
che pertanto essendo stata fatta l'opposizione al decreto in-
[...] giuntivo n. 3069/2013 entro i termini di legge, il decreto ingiuntivo opposto non è an- cora divenuto definitivamente esecutivo.
7) Accertare e dichiarare l'illegittima conduzione, da parte della banca, del rapporto bancario intercorso e per cui è causa, in ragione delle fondate, circostanziate e docu- mentali eccezioni sopra esposte, individuare l'esatto rapporto di dare – avere tra le parti, scaturente dalla corretta applicazione degli istituti giuridici regolanti subiecta materia (artt. 1284 CC. e 117 e segg. del D. Lgs. n. 385/93 – TUB - cd. legge sulla tra- sparenza bancaria) depurando il rapporto de quo dalle voci di debito effettivamente non dovute per interessi ultra legali e usurari e dagli effetti dell'anatocismo illegitti- mamente praticato e di quant'altro già evidenziato nel presente atto, procedendo alla compensazione, anche impropria, delle somme indebitamente addebitate con quelle ancora eventualmente ancora dovute, ad ogni titolo, nessuno escluso, alla banca con- venuta, da determinarsi nel corso della espletanda istruttoria mediante apposita CTU contabile che sin da ora si richiede, revocando, in ogni caso, l'opposto decreto ingiunti- vo con tutte le conseguenze di legge;
8) Conseguentemente, in relazione al rapporto di accessorietà che lega l'obbligazione principale a quella fideiussoria, ritenere e dichiarare che nulla è dovuto da Parte_1
, e per le causali esposte nell'avversa
[...] Parte_5 Parte_3 richiesta, revocando in DI. opposto con tutte le conseguenze di legge;
9) Per l'effetto, accertare e dichiarare che il credito reclamato dalla banca con l'opposto decreto ingiuntivo è infondato, non dovuto e non provato e, per l'effetto revocare l'opposto decreto;
4 10) Accertare e dichiarare, sulla base delle esposte causali, parzialmente nulle ed im- produttive di effetti giuridici vincolanti per gli ingiunti le fideiussioni escusse, con tutte le conseguenze di legge;
11) Accertare e dichiarare, per le esposte causali, l'intervenuta decadenza della
[...]
o di chi per essa, dal diritto di escutere le Controparte_5 fideiussioni azionate, per la violazione dell'art. 1957 cc, non avendo la banca ingiun- gente agito, nel termine semestrale dalla scadenza dell'obbligazione principale, nei confronti della debitrice principale garantita;
12) Condannare controparte al pagamento, in favore degli attori in riassunzione, delle spese e competenze di lite per i tre giudizi di merito e per quello di legittimità, oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favo- re del difensore antistatario.
In via istruttoria rinnova la richiesta di CTU tecnico contabile per la ricostruzione dei rapporti di conto corrente per cui è causa secondo i parametri di conteggio di seguito indicati: - attesa la nullità del mutuo nonché l'usurarietà ab origine e illegittimità dei tassi ultralegali e anatocistici ivi applicati ricostruisca l'esatto rapporto di dare-avere ai sensi dell'art. 1815 co. 2 CC. e, in ogni caso, secondo legge, e ridetermini quanto even- tualmente ancora dovuto, imputando a sorta capitale tutto quanto fino ad ora corri- sposto per il finanziamento de quo.”
Per : Parte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di RE adita, ogni contraria istanza, deduzione e eccezione respinta, rigettare il ricorso proposto, così come ex adverso formulato e quindi confermare le statuizioni della sentenza n.4425/2015 emessa dal Tribunale di
RE nel procedimento RG .14776/2013
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte di Appello di RE , ritenesse di dover riformare la sentenza n.4425/2015 del Tribunale di RE , voglia rigettare l'opposizione e tutte le domande spiegate perché inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, anche per difetto di legittimazione attiva dei fideiussori opponenti, e comun- que non provate e pertanto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 3069/2013, nel-
5 la denegata e non creduta ipotesi in cui disponesse la revoca del decreto ingiuntivo op- posto, voglia condannare i signori , e Parte_3 Parte_1 [...]
, in solido fra di loro, al pagamento a favore della somma che sarà determi- Parte_2 nata di giustizia all'esito del giudizio oltre interessi convenzionali e con le decorrenze richieste nelle domanda monitoria fino al soddisfo.
Con vittoria di spese e onorari di causa”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. , e pro- Parte_3 Parte_1 Parte_5 ponevano opposizione avverso il decreto n. 3069/2013 del Tribunale di RE con il quale era loro ingiunto in solido il pagamento – nella qualità di fideiussori della IVANA
SRL - a (poi Controparte_5 [...]
di € 3.318.532,22, oltre interessi e spese quale Controparte_1 residuo dovuto per il contratto di mutuo fondiario di originari € 5.939.254,34 in data
28.6.2001, rilevando ed eccependo:
- che la società IVANA SRL aveva successivamente sottoscritto un contratto di inte- rest rate swap collegato al mutuo, per il quale era pendente un giudizio;
- che il contratto di mutuo non si era mai perfezionato per la mancata effettiva tra- ditio del denaro;
- che il contratto di mutuo era comunque nullo per superamento del limite di fi- nanziabilità ex art. 38 TUB;
- che vi era stata violazione dell'art. 1956 c.c.
Si costituiva in giudizio eccependo Controparte_1 in via preliminare l'inammissibilità e tardività dell'opposizione, per non aver mai ricevu- to l'atto di citazione, avendo avuto conoscenza aliunde dell'opposizione.
Il Tribunale di RE con sentenza n. 4425/2015 depositata il 14 dicembre 2015 dichiarava inammissibile l'opposizione, con conferma del decreto opposto, osservando che parte attrice aveva documentato l'invio della raccomandata ex legge n. 53/1994, ma mancava la prova del recapito del plico al destinatario.
6 La Corte di Appello di RE rigettava l'appello.
, e propo- Parte_3 Parte_1 Parte_5 nevano ricorso per Cassazione. La Corte di Cassazione con ordinanza n. 20355/2023 de- positata il 14 luglio 2023 accoglieva il ricorso, osservando, per quanto rileva:
“Con unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.
149, 153, 645, 647 e 650 c.p.c., degli artt. 4, 5, 6 e 7 l. 20 novembre 1982, n. 890 e degli artt. 1, 2, 3 e 6 l. 21 gennaio 1994, n. 53 ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.
Premesso che la sentenza impugnata ha riconosciuto che gli opponenti avevano conse- gnato tempestivamente all'ufficio postale, per la notifica in proprio, l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, i ricorrenti affermano di avere anche dimostrato in giudizio di aver chiesto un duplicato dell'avviso di ricevimento, senza ottenere rispo- sta da la quale tuttavia aveva poi trasmesso il duplicato alla poli- Controparte_6 zia giudiziaria a seguito della denunzia querela da essi presentata alla Procura della
Repubblica di Benevento. Osservano quindi che una nuova notifica dell'atto di citazione in opposizione era superflua, dato che la banca opposta si era costituita in giudizio da- al Tribunale ed avrebbe semmai potuto richiedere soltanto la concessione di un Pt_6 termine a difesa.
1.1 La censura è fondata sotto l'assorbente profilo della non necessità della oppo- sizione tardiva, attesa la avvenuta costituzione dell'opposta nel giudizio di primo gra- do, che la rendeva del tutto superflua essendosi comunque già instaurato il contraddit- torio […].
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di
Appello di RE, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimi- tà”
Il giudizio era riassunto da , e Parte_3 Parte_1 [...]
, si costituiva in giudizio quale cessionaria del Parte_7 Parte_4 credito di che chiedeva rigettarsi le do- Controparte_1 mande.
7 Acquisito il fascicolo di ufficio la causa, senza attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data 24 ottobre 2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epi- grafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
3. In applicazione del principio di diritto enunziato dalla Corte di Cassazione la no- tifica dell'atto di citazione in opposizione deve ritenersi tempestiva, né era necessaria la proposizione di opposizione ex 650 c.p.c. anche in ipotesi di mancato perfezionamento, posto che la convenuta si era già costituita in giudizio, svolgendo le proprie difese e sen- za richiesta di ulteriore termine.
4. Devono quindi esaminarsi le eccezioni ed i rilievi tutti già proposti da parte attri- ce in opposizione in primo grado e qui riproposti;
peraltro è stato chiarito che “la regola per cui le domande non esaminate perché ritenute assorbite, pur non potendo costituire oggetto di motivo d'appello, devono comunque essere riproposte ai sensi dell'articolo
346 Cpc, non trova applicazione in caso di impugnazione della decisione che ha giudi- cato inammissibile il ricorso di primo grado” (vedi Cass. 28/06/2023, n.18505).
5. L'opposizione, nel merito, è infondata.
5.1. Il contratto di mutuo fondiario è stato sottoscritto con atto pubblico in data
28.6.2001 (vedi doc. 1 prodotto con il ricorso monitorio); , Parte_3 [...]
e si sono resi fideiussori della mutuataria Parte_8 Parte_5
IVANA SRL in occasione dell'atto aggiuntivo del 28 gennaio 2010 con il quale è stato ri- determinato il piano di rimborso, con proroga della scadenza dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2031.
La garanzia resa non può qualificarsi, come dedotto dalla convenuta opposta in primo grado, come autonoma, non essendo sufficienti a tal fine la previsione di un obbli- go di pagamento “a semplice richiesta scritta” e la deroga all'art. 1957 c.c., posto che l'elemento dirimente ai fini della autonomia del rapporto di garanzia è l'esclusione della possibilità di opporre eccezioni relative ai vizi del rapporto garantito (cfr. Cass. civ.
15091/2021; 4717/2019); in aderenza al nomen utilizzato dalle parti contraenti trattasi di fideiussione specifica, relativa al contratto di mutuo.
8 5.2. L'eccezione di nullità del mutuo per difetto di traditio delle somme è destituita di fondamento.
E' stato chiarito che “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'a- dempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali” (vedi Cass 22/03/2022,
n.9229); peraltro della effettiva avvenuta erogazione delle somme si dà espressamente atto nell'atto aggiuntivo sottoscritto anche dai fideiussori
5.3. L'eccezione di nullità per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38
TUB è destituita di fondamento.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che “in tema di mutuo fondiario, il limite di finan- ziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento es- senziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di de- terminare la nullità del contratto” (vedi Cass. Sez. Un., 16/11/2022, n.33719).
5.4. L'allegazione relativa a tassi usurari è destituita di fondamento.
Con l'atto di citazione in opposizione è stata prodotta e richiamata una “consulenza tecnica di parte” che, con riferimento al solo contratto di mutuo iniziale (senza quindi prendere in esame l'atto aggiuntivo con fideiussione specifica), dà atto che era convenuto un tasso variabile pari all'Euribor a sei mesi con spread dell'1,40% e quindi, secondo
9 quanto indicato, 5,716% (4,316+1,40=5,716), rispetto ad un tasso soglia del periodo del
10,23%; poi si deduce che il TAEG (tasso di riferimento per le operazioni di credito al consumo, distinto dal TEG rilevante per le verifiche di usurarietà) sarebbe pari al
10,98% , computando tra l'altro anche la penale per estinzione anticipata e “comprensi- vo degli interessi di mora”.
Il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto ad una alle- gazione specifica ed aderente alle prescrizioni relative alla rilevazione dei relativi tassi di riferimento secondo le previsioni di legge e le prescrizioni della Banca di AL (vedi
Cass., 28/09/2023, n. 27545; vedi anche, in parte motiva, Cass. S.U. 18/09/2020,
n.19597); tale onere di allegazione specifica nella fattispecie non è stato assolto: salva la previsione dell'art. 125 bis TUB per il credito al consumo “l'indice sintetico di costo
(ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sinte- tico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nul- lità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993” (vedi
Cass. sez. I, 14/02/2023, n.4597), la commissione di estinzione non è computabile ai fini della verifica di usurarietà del finanziamento (vedi Cass. 14/03/2022, n.8109; vedi anche
Cass. 07/03/2022, n.7352).
Del tutto generica e priva di qualsiasi allegazione probatoria è la deduzione secon- do la quale sarebbero stati applicati “tassi d'interesse effettivi che risultano diversi e su- periori rispetto a quello convenuti dalle parti”.
5.5. Trattandosi (non di fideiussione omnibus ma) di fideiussione specifica relativa al singolo contratto di finanziamento non risulta comprensibile il richiamo nella citazio- ne in opposizione all'art. 1956 c.c. ed è comunque irrilevante il richiamo al provvedimen- to della Banca di AL n. 55 del 2005, con allegazioni e produzioni peraltro del tutto tar- dive, effettuate solo nel presente giudizio di rinvio (vedi tra le più recenti, in motivazio- ne, Cass. sez. I, 25/11/2024, n.30383: “la rilevazione della nullità - sia pure d'ufficio - presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di meri- to, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. da ultimo Cass.
10 n. 16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliis Cass. n.
4867/2024, Cass. n. 34053/2023) […] il provvedimento della Banca d'AL è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare”; per la rilevanza del provvedimento n. 55 del 2005 della Banca di AL solo per le fideiussioni omnibus vedi anche Cass. sez. I, 16/10/2024, n.26847, Cass sez. I,
15/07/2024, n.19401 e, da ultimo, Cass. 17 gennaio 2025 n. 1170).
6. L'opposizione deve quindi essere dichiarata (non inammissibile ma) infondata, con conferma del decreto opposto, che deve essere dichiarato esecutivo (non ex art. 647
c.p.c. ma) ex art. 653 c.p.c.
Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano, per il primo grado, in € 13.232,00 (fase di studio € 3.893,00; fase introduttiva € 2.568,00; fa- se decisionale € 6.771,00) per il giudizio di appello in € 15.643,00 (fase di studio €
4.822,00; fase introduttiva € 2.804,00; fase decisionale € 8.017,00), per il giudizio di
Cassazione in € 11.835,00 (fase di studio € 5.450,00; fase introduttiva € 3.581,00; fase decisionale € 2.804,00) ed per il presente giudizio di rinvio in € 15.643,00 (fase di stu- dio € 4.822,00; fase introduttiva € 2.804,00; fase decisionale € 8.017,00), oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
la Corte di Appello di RE, definitivamente pronunciando, quale giudice rinvio a seguito della ordinanza della Cassazione n. 20355/2023 depositata il 14 luglio 2023 con la quale è stata cassata la sentenza della Corte d'appello di RE n. 2284/2018 deposi- tata il 4 ottobre 2018 di conferma della sentenza del Tribunale di RE n. 4425/2015 depositata il 14 dicembre 2015, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione:
- rigetta l'opposizione proposta da , Parte_3 Parte_1
e avverso il decreto n. 3069/2013 del Tribunale di RE, che Parte_5 dichiara esecutivo ex 653 c.p.c.;
11 - condanna , e Parte_3 Parte_1 Controparte_3
a rimborsare alla controparte le spese del giudizio di opposizione, che liquida per
[...] il primo grado, in € 13.232,00, per il giudizio di appello in € 15.643,00, per il giudizio di
Cassazione in € 11.835,00 e per il presente giudizio di rinvio in € 15.643,00, oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 20 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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