Art. 46.
Il presente decreto ha vigore, in quanto non sia diversamente disposto nei singoli articoli, dal 1° luglio 1937-XV, e sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge.
I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 21 agosto 1937 - Anno XV
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Di Revel
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 settembre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro: 389, foglio 57. - Mancini.
Il presente decreto ha vigore, in quanto non sia diversamente disposto nei singoli articoli, dal 1° luglio 1937-XV, e sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge.
I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 21 agosto 1937 - Anno XV
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Di Revel
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 settembre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro: 389, foglio 57. - Mancini.