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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. IV, sentenza 13/01/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MANZIONE DOMENICO, Presidente
IN AN, TO
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 93/2024 depositato il 29/01/2024
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Toscana 2 - Sede Livorno - Piazza Dell'Arsenale, 10 57123 Livorno, Li,
Italia li elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 320/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LIVORNO sez.
2 e pubblicata il 27/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 27312 DOGANE DAZI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 597/2025 depositato il
12/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 320/2023 del 23.2/27.6.2023 la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Livorno accoglieva il ricorso di Società_1 srl avverso avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Dogane di Livorno e notificato il 4.7.2019, in relazione ad un recupero a tassazione ai fini doganali e dell'IVA.
Nel dettaglio trattavasi di un'importazione di macchine tessili, risalente all'anno 2014, effettuata dalla ditta
Società_2, presso la Dogana di Livorno, posta in essere con l'assistenza della ricorrente, in relazione alla quale, a seguito di parallele indagini penali effettuate su La Spezia, emergevano elementi di prova circa l'esistenza di un'ipotesi di sottofatturazione.
Il primo Giudice riteneva di accogliere il ricorso limitando la propria osservazione alla circostanza della mancata notifica al Res_1 della comunicazione di notizia di reato inviata dall'Ufficio Dogane di La Spezia alla Procura della Repubblica in sede, che aveva innescato il procedimento penale. La sola notifica all'importatore, ad avviso dei giudicanti, comportava un'insanabile lesione dei diritti di difesa anche in sede tributaria e comunque era destinata a riverberarsi sull'atto impugnato, che risultava tardivamente notificato alla ricorrente.
Si appella l'Ufficio ed eccepisce in primo luogo la violazione di legge, per avere la sentenza inopinatamente ritenuto la compressione dei diritti di difesa, laddove già attraverso i contenuti del verbale di revisione e la sua successiva integrazione, tutti gli elementi fiscalmente rilevanti della cnr, notificata all'importatore, sono stati tempestivamente messi a disposizione della parte, così da consentirle adeguata difesa. Inoltre, a seguito della conseguente emissione, in particolare, del secondo avviso di rettifica, quello poi sottoposto alla cognizione del Giudice di prime cure, il contraddittorio preventivo si è compiutamente dispiegato, tanto che la parte ha potuto presentare, già in questa fase, osservazioni difensive.
Ne consegue che, secondo parte appellante, a prescindere alla mancata notifica a Res_1, soggetto non coinvolto nel processo penale, della cnr, tutti gli elementi che consentono di ritenere fondata, nei suoi confronti, la pretesa tributaria oggetto di accertamento, sono stati ad esso debitamente e compiutamente comunicati;
talché il relativo atto deve ritenersi motivato in modo più che adeguato. In sostanza, già in sede di verbale di revisione, ad opera del Servizio Antifrode della Dogana di La Spezia, poi ripreso da parte appellante in fase di accertamento, è emersa, ed è stata contestata, un'attività fraudolenta di sottofatturazione, di cui Res_1 deve rispondere in ambito tributario, quale rappresentante indiretto, in dogana, dell'importatore, in base alla normativa di riferimento.
Inoltre, osserva ancora l'appellante, nessuna decadenza può ritenersi maturata, poiché l'accertamento deriva da una contestazione di reato, per cui l'ordinario termine triennale viene ad essere raddoppiato, a prescindere dall'esito della vertenza penale.
Parte appellata, nelle controdeduzioni, si richiama anzitutto all'impugnata sentenza, ribadendone la fondatezza, in punto di necessità che la cnr fosse portata a sua conoscenza, quale soggetto estraneo al procedimento penale;
derivandosi tra l'altro, da quest'ultima condizione, che per essa non è affatto consentito il raddoppio dei termini dell'accertamento, con conseguente intervenuta decadenza. Inoltre si osserva, quanto al procedimento posto in essere dall'Ufficio, che l'annullamento del primo avviso di rettifica, a seguito dei rilievi del contribuente, con emissione di un secondo e definitivo avviso di rettifica, deve ritenersi un illegittimo utilizzo del potere di autotutela sostitutiva che, pur ammissibile in via di principio, appare non correttamente fruito nella fattispecie, in quanto riferito a vizi sostanziali e non meramente formali.
Ancora si eccepisce che, nel caso di cui si tratta, la particolare genesi del debito tributario non permette di ritenere sussistente, a carico di Res_1, il vincolo solidale, rispetto all'obbligazione fiscale, previsto ordinariamente dalla legge. Laddove dagli atti risulta che parte appellata ha operato, nel proprio ruolo di mandataria, con la necessaria diligenza. In sostanza, si osserva, la vertenza penale viene a determinare un'interruzione del nesso causale che deve comunque esser presente tra detto comportamento e le conseguenze di esso suscettibili di rilievo tributario;
pena il profilarsi, a carico dell'appellato, di una inammissibile condizione di responsabilità oggettiva. In via di subordine si ritiene, peraltro, che, in ragione della particolarità del contesto, sussistano le condizioni per poter riconoscere lo sgravio dell'obbligazione eventualmente ascrivibile a Res_1, ai sensi dell'art. 116 c.d.u.
Infine, con plurime osservazioni, si espone l'illegittimità della prospettazione di solidarietà passiva di Res_1, ai soli fini IVA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va respinto.
L'effetto devolutivo dell'appello impone, in questa sede, una complessiva riconsiderazione della vertenza, sia pure nel perimetro fissato da parte appellante e puntualizzato nelle controdeduzioni.
Giustamente l'Ufficio sostiene di aver fornito adeguata informazione della debenza tributaria a carico di
Res_1, per il tramite della notificazione, al Centro, di un dettagliato avviso di rettifica, nella sua seconda versione;
che appare adeguatamente motivato ai fini che rilevano in questa sede, tanto da aver consentito a controparte ampia difesa. Né può ritenersi, come sostiene parte appellata, che detto potere di autotutela sostitutiva sia stato utilizzato in un caso non consentito, dal momento che la stessa può consistere, secondo la condivisa giurisprudenza di legittimità, anche in un mero riesame delle condizioni a cui l'Ufficio era originariamente pervenuto, sia dal punto di vista della legittimità dell'atto da caducare che della sua fondatezza (Cass. SS. UU. 30051/24, Cass. Ord. 2046/25).
Né appare sostenibile che, nella fattispecie, sia maturata la decadenza, per lo spirare del prescritto termine triennale, laddove la presenza del reato, quale scaturigine dell'accertamento, determina una generalizzata estensione di detto termine, in vista della contestazione della debenza, come può ben trarsi anche dalla giurisprudenza citata da parte appellante, rispetto a tutti i soggetti coinvolti nell'accertamento medesimo. E ciò in quanto l'esistenza di un reato, almeno ipotizzabile, è da ritenersi, di per sé, un elemento di grave turbativa, pluridirezionale, rispetto alla normale capacità di dispiegarsi della verifica fiscale, tale da giustificare, comunque, il raddoppio del termine. Il punto che, invece, mette conto considerare, ai fini della decisione della causa, è quello relativo alla permanenza, nella specie, del vincolo solidale, rispetto all'obbligazione tributaria, tra l'importatore obbligato principale e il Centro mandatario, che lo assiste in Dogana, così come ordinariamente previsto dalla legge.
Detto vincolo solidale, infatti, trova senz'altro il proprio fondamento nella legge, ma scaturisce, anzitutto, dal vincolo negoziale che si perfeziona tra le due parti contraenti. Per cui è da ritenere che una responsabilità concorrente del Res_1, in forma solidale, si possa configurare, correttamente, solo laddove lo stesso risulti, positivamente, non aver adempiuto ai prescritti canoni di diligenza a cui deve essere informata la propria attività; in relazione a quanto previsto dalla legge e, per conseguenza, agli impegni contrattuali assunti.
Appare in questo senso del tutto condivisibile la giurisprudenza citata da parte appellata (Cass. 16225/20) ove si paventa, in caso contrario, il configurarsi di un'indebita situazione di responsabilità oggettiva.
D'altra parte è significativo che, sempre da parte della giurisprudenza di legittimità, si parli di responsabilità solidale del responsabile indiretto, nello specifico caso di errori materiali che hanno impedito il regolare assolvimento dell'obbligazione tributaria (Cass. Ord. 34644/19). Così prospettando una condizione, quella dell'errore, che appare tipicamente rientrante nel novero delle responsabilità del soggetto adiuvante.
Nella fattispecie, invece, è proprio la genesi da reato dell'obbligazione fiscale, conseguenza, come correttamente osserva anche l'Ufficio, di un atto fraudolento, a convincere che, in assenza di qualsivoglia prova di un coinvolgimento del Res_1 nella macchinazione delittuosa, non possa essere posto a carico di quest'ultimo l'addebito fiscale derivato dal comportamento dell'importatore; di cui, per contro, lo stesso è, in via di principio, personalmente ed esclusivamente responsabile.
Detta conclusione assorbe anche il conclusivo rilievo in tema di IVA, svolto nelle controdeduzioni;
in relazione al quale, peraltro, è da ritenere che la responsabilità del rappresentante indiretto non risulta potersi estendere all'IVA, trattandosi di debenza estranea all'obbligazione doganale (CGUE 12.5.22, causa C-714/20).
Respinto l'appello, sussistono tuttavia valide ragioni per disporre la compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, Sez. IV, conferma la decisione impugnata e compensa le spese
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MANZIONE DOMENICO, Presidente
IN AN, TO
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 93/2024 depositato il 29/01/2024
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Toscana 2 - Sede Livorno - Piazza Dell'Arsenale, 10 57123 Livorno, Li,
Italia li elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 320/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LIVORNO sez.
2 e pubblicata il 27/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 27312 DOGANE DAZI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 597/2025 depositato il
12/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 320/2023 del 23.2/27.6.2023 la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Livorno accoglieva il ricorso di Società_1 srl avverso avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Dogane di Livorno e notificato il 4.7.2019, in relazione ad un recupero a tassazione ai fini doganali e dell'IVA.
Nel dettaglio trattavasi di un'importazione di macchine tessili, risalente all'anno 2014, effettuata dalla ditta
Società_2, presso la Dogana di Livorno, posta in essere con l'assistenza della ricorrente, in relazione alla quale, a seguito di parallele indagini penali effettuate su La Spezia, emergevano elementi di prova circa l'esistenza di un'ipotesi di sottofatturazione.
Il primo Giudice riteneva di accogliere il ricorso limitando la propria osservazione alla circostanza della mancata notifica al Res_1 della comunicazione di notizia di reato inviata dall'Ufficio Dogane di La Spezia alla Procura della Repubblica in sede, che aveva innescato il procedimento penale. La sola notifica all'importatore, ad avviso dei giudicanti, comportava un'insanabile lesione dei diritti di difesa anche in sede tributaria e comunque era destinata a riverberarsi sull'atto impugnato, che risultava tardivamente notificato alla ricorrente.
Si appella l'Ufficio ed eccepisce in primo luogo la violazione di legge, per avere la sentenza inopinatamente ritenuto la compressione dei diritti di difesa, laddove già attraverso i contenuti del verbale di revisione e la sua successiva integrazione, tutti gli elementi fiscalmente rilevanti della cnr, notificata all'importatore, sono stati tempestivamente messi a disposizione della parte, così da consentirle adeguata difesa. Inoltre, a seguito della conseguente emissione, in particolare, del secondo avviso di rettifica, quello poi sottoposto alla cognizione del Giudice di prime cure, il contraddittorio preventivo si è compiutamente dispiegato, tanto che la parte ha potuto presentare, già in questa fase, osservazioni difensive.
Ne consegue che, secondo parte appellante, a prescindere alla mancata notifica a Res_1, soggetto non coinvolto nel processo penale, della cnr, tutti gli elementi che consentono di ritenere fondata, nei suoi confronti, la pretesa tributaria oggetto di accertamento, sono stati ad esso debitamente e compiutamente comunicati;
talché il relativo atto deve ritenersi motivato in modo più che adeguato. In sostanza, già in sede di verbale di revisione, ad opera del Servizio Antifrode della Dogana di La Spezia, poi ripreso da parte appellante in fase di accertamento, è emersa, ed è stata contestata, un'attività fraudolenta di sottofatturazione, di cui Res_1 deve rispondere in ambito tributario, quale rappresentante indiretto, in dogana, dell'importatore, in base alla normativa di riferimento.
Inoltre, osserva ancora l'appellante, nessuna decadenza può ritenersi maturata, poiché l'accertamento deriva da una contestazione di reato, per cui l'ordinario termine triennale viene ad essere raddoppiato, a prescindere dall'esito della vertenza penale.
Parte appellata, nelle controdeduzioni, si richiama anzitutto all'impugnata sentenza, ribadendone la fondatezza, in punto di necessità che la cnr fosse portata a sua conoscenza, quale soggetto estraneo al procedimento penale;
derivandosi tra l'altro, da quest'ultima condizione, che per essa non è affatto consentito il raddoppio dei termini dell'accertamento, con conseguente intervenuta decadenza. Inoltre si osserva, quanto al procedimento posto in essere dall'Ufficio, che l'annullamento del primo avviso di rettifica, a seguito dei rilievi del contribuente, con emissione di un secondo e definitivo avviso di rettifica, deve ritenersi un illegittimo utilizzo del potere di autotutela sostitutiva che, pur ammissibile in via di principio, appare non correttamente fruito nella fattispecie, in quanto riferito a vizi sostanziali e non meramente formali.
Ancora si eccepisce che, nel caso di cui si tratta, la particolare genesi del debito tributario non permette di ritenere sussistente, a carico di Res_1, il vincolo solidale, rispetto all'obbligazione fiscale, previsto ordinariamente dalla legge. Laddove dagli atti risulta che parte appellata ha operato, nel proprio ruolo di mandataria, con la necessaria diligenza. In sostanza, si osserva, la vertenza penale viene a determinare un'interruzione del nesso causale che deve comunque esser presente tra detto comportamento e le conseguenze di esso suscettibili di rilievo tributario;
pena il profilarsi, a carico dell'appellato, di una inammissibile condizione di responsabilità oggettiva. In via di subordine si ritiene, peraltro, che, in ragione della particolarità del contesto, sussistano le condizioni per poter riconoscere lo sgravio dell'obbligazione eventualmente ascrivibile a Res_1, ai sensi dell'art. 116 c.d.u.
Infine, con plurime osservazioni, si espone l'illegittimità della prospettazione di solidarietà passiva di Res_1, ai soli fini IVA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va respinto.
L'effetto devolutivo dell'appello impone, in questa sede, una complessiva riconsiderazione della vertenza, sia pure nel perimetro fissato da parte appellante e puntualizzato nelle controdeduzioni.
Giustamente l'Ufficio sostiene di aver fornito adeguata informazione della debenza tributaria a carico di
Res_1, per il tramite della notificazione, al Centro, di un dettagliato avviso di rettifica, nella sua seconda versione;
che appare adeguatamente motivato ai fini che rilevano in questa sede, tanto da aver consentito a controparte ampia difesa. Né può ritenersi, come sostiene parte appellata, che detto potere di autotutela sostitutiva sia stato utilizzato in un caso non consentito, dal momento che la stessa può consistere, secondo la condivisa giurisprudenza di legittimità, anche in un mero riesame delle condizioni a cui l'Ufficio era originariamente pervenuto, sia dal punto di vista della legittimità dell'atto da caducare che della sua fondatezza (Cass. SS. UU. 30051/24, Cass. Ord. 2046/25).
Né appare sostenibile che, nella fattispecie, sia maturata la decadenza, per lo spirare del prescritto termine triennale, laddove la presenza del reato, quale scaturigine dell'accertamento, determina una generalizzata estensione di detto termine, in vista della contestazione della debenza, come può ben trarsi anche dalla giurisprudenza citata da parte appellante, rispetto a tutti i soggetti coinvolti nell'accertamento medesimo. E ciò in quanto l'esistenza di un reato, almeno ipotizzabile, è da ritenersi, di per sé, un elemento di grave turbativa, pluridirezionale, rispetto alla normale capacità di dispiegarsi della verifica fiscale, tale da giustificare, comunque, il raddoppio del termine. Il punto che, invece, mette conto considerare, ai fini della decisione della causa, è quello relativo alla permanenza, nella specie, del vincolo solidale, rispetto all'obbligazione tributaria, tra l'importatore obbligato principale e il Centro mandatario, che lo assiste in Dogana, così come ordinariamente previsto dalla legge.
Detto vincolo solidale, infatti, trova senz'altro il proprio fondamento nella legge, ma scaturisce, anzitutto, dal vincolo negoziale che si perfeziona tra le due parti contraenti. Per cui è da ritenere che una responsabilità concorrente del Res_1, in forma solidale, si possa configurare, correttamente, solo laddove lo stesso risulti, positivamente, non aver adempiuto ai prescritti canoni di diligenza a cui deve essere informata la propria attività; in relazione a quanto previsto dalla legge e, per conseguenza, agli impegni contrattuali assunti.
Appare in questo senso del tutto condivisibile la giurisprudenza citata da parte appellata (Cass. 16225/20) ove si paventa, in caso contrario, il configurarsi di un'indebita situazione di responsabilità oggettiva.
D'altra parte è significativo che, sempre da parte della giurisprudenza di legittimità, si parli di responsabilità solidale del responsabile indiretto, nello specifico caso di errori materiali che hanno impedito il regolare assolvimento dell'obbligazione tributaria (Cass. Ord. 34644/19). Così prospettando una condizione, quella dell'errore, che appare tipicamente rientrante nel novero delle responsabilità del soggetto adiuvante.
Nella fattispecie, invece, è proprio la genesi da reato dell'obbligazione fiscale, conseguenza, come correttamente osserva anche l'Ufficio, di un atto fraudolento, a convincere che, in assenza di qualsivoglia prova di un coinvolgimento del Res_1 nella macchinazione delittuosa, non possa essere posto a carico di quest'ultimo l'addebito fiscale derivato dal comportamento dell'importatore; di cui, per contro, lo stesso è, in via di principio, personalmente ed esclusivamente responsabile.
Detta conclusione assorbe anche il conclusivo rilievo in tema di IVA, svolto nelle controdeduzioni;
in relazione al quale, peraltro, è da ritenere che la responsabilità del rappresentante indiretto non risulta potersi estendere all'IVA, trattandosi di debenza estranea all'obbligazione doganale (CGUE 12.5.22, causa C-714/20).
Respinto l'appello, sussistono tuttavia valide ragioni per disporre la compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, Sez. IV, conferma la decisione impugnata e compensa le spese