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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 16/12/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente relatore
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2567 /2025 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1 avv.ti MASSIMO ADRIATICI e GAVONI ELEONORA e con domicilio eletto presso il suo studio in Voghera (PV) Via Mazzini nr. 33
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
NN NA e con domicilio eletto presso il suo studio in UO (MO),
Via Radici in Piano nr. 46/B
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in UO , in data 13/06/1987, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di UO alla
Parte II, Serie A n. 60, dell'anno 1987; separati consensualmente con verbale in data 12.11.2014 e relativo decreto di omologa del 19.11.2014;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“❖ Il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra a Parte_1 Parte_2
titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo di euro 10.000,00 (euro diecimila/00), entro e non oltre il termine di 15 giorni dal deposito del presente ricorso;
❖ Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione, vita natural durante ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970 o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
❖ Le parti dichiarano di avere definito tombalmente tutte le ulteriori questioni e, pertanto, di non avere più nulla da pretendere l'una nei confronti dell'altra, per qualsivoglia titolo, ragione o causa dipendente dall'intercorso rapporto di coniugio, se non in relazione all'adempimento dell'obbligazione di versamento della somma indicata, quale una tantum, a favore della Sig.ra ” Pt_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data17.07.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del Tribunale di Piacenza del 19.11.2014 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 12.11.2014. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del
Pag. 2 di 3 matrimonio.
Il Tribunale, ritenuto che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in UO il giorno Parte_1 Parte_2
13/06/1987 (Parte II, Serie A n. 60, dell'anno 1987);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 25.11.2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente relatore
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2567 /2025 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1 avv.ti MASSIMO ADRIATICI e GAVONI ELEONORA e con domicilio eletto presso il suo studio in Voghera (PV) Via Mazzini nr. 33
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
NN NA e con domicilio eletto presso il suo studio in UO (MO),
Via Radici in Piano nr. 46/B
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in UO , in data 13/06/1987, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di UO alla
Parte II, Serie A n. 60, dell'anno 1987; separati consensualmente con verbale in data 12.11.2014 e relativo decreto di omologa del 19.11.2014;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“❖ Il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra a Parte_1 Parte_2
titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo di euro 10.000,00 (euro diecimila/00), entro e non oltre il termine di 15 giorni dal deposito del presente ricorso;
❖ Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione, vita natural durante ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970 o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
❖ Le parti dichiarano di avere definito tombalmente tutte le ulteriori questioni e, pertanto, di non avere più nulla da pretendere l'una nei confronti dell'altra, per qualsivoglia titolo, ragione o causa dipendente dall'intercorso rapporto di coniugio, se non in relazione all'adempimento dell'obbligazione di versamento della somma indicata, quale una tantum, a favore della Sig.ra ” Pt_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data17.07.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del Tribunale di Piacenza del 19.11.2014 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 12.11.2014. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del
Pag. 2 di 3 matrimonio.
Il Tribunale, ritenuto che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in UO il giorno Parte_1 Parte_2
13/06/1987 (Parte II, Serie A n. 60, dell'anno 1987);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 25.11.2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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