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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/10/2025, n. 13451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13451 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 21829/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE XVI (già III) CIVILE -
All'udienza del 1.10.2025, aperto il verbale alle ore 10,56, è presente per l'opponente, l'Avvocato
Roberto Savarese il quale si riporta agli scritti di parte e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
E' altresì presente, ai fini della pratica forense, il Dottor . Persona_1
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 17,19.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 21829/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Roma
- Sezione XVI (già III) civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
21829/2023, tra la in persona del legale rappresentante pro-tempore (Avvocato Roberto Parte_1
Savarese);
- opponente -
e la in persona del legale rappresentante pro-tempore; Controparte_1
- opposta contumace - ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 1.10.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente
SENTENZA
1. Va, anzitutto, dato atto della regolare instaurazione del contraddittorio, avendo l'opponente documentato in atti l'avvenuto perfezionamento della notifica dalla citazione in opposizione.
Deve, pertanto, dichiararsi la contumacia della .. Controparte_1
2. Ciò posto, come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale, secondo i principi generali in tema di prova, l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa incombe su chi chiede in giudizio il riconoscimento del proprio diritto (cfr. Cass. civ., ord. 12.7.2023, n.19944; Cass. civ., ord. 11.3.2011, n.5915;
Cass. civ., 3.3.2009, n.5071; Cass. civ., 17.11.2003, n.17371).
1a. In sede di opposizione all'ingiunzione, spetta, dunque, a parte opposta fornire la dimostrazione del fatto costitutivo del diritto monitoriamente azionato.
2. Sulla base di tali premesse, la mancata costituzione in giudizio di parte opposta e la sua conseguente inattività non possono che condurre che all'accoglimento dell'opposizione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore dell'opponente.
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta dalla , in persona del legale rappresentante Parte_1
pro-tempore;
- per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.1114/2023, reso dal Tribunale di Roma il 16 –
17.1.2023; - condanna, infine, la in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
al pagamento, in favore della in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, delle spese del giudizio di opposizione, che si liquidano in euro 145,50.= per esborsi ed euro 3.200,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 1 ottobre 2025
Il G.O.P. Simone Tablò
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE XVI (già III) CIVILE -
All'udienza del 1.10.2025, aperto il verbale alle ore 10,56, è presente per l'opponente, l'Avvocato
Roberto Savarese il quale si riporta agli scritti di parte e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
E' altresì presente, ai fini della pratica forense, il Dottor . Persona_1
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 17,19.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 21829/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Roma
- Sezione XVI (già III) civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
21829/2023, tra la in persona del legale rappresentante pro-tempore (Avvocato Roberto Parte_1
Savarese);
- opponente -
e la in persona del legale rappresentante pro-tempore; Controparte_1
- opposta contumace - ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 1.10.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente
SENTENZA
1. Va, anzitutto, dato atto della regolare instaurazione del contraddittorio, avendo l'opponente documentato in atti l'avvenuto perfezionamento della notifica dalla citazione in opposizione.
Deve, pertanto, dichiararsi la contumacia della .. Controparte_1
2. Ciò posto, come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale, secondo i principi generali in tema di prova, l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa incombe su chi chiede in giudizio il riconoscimento del proprio diritto (cfr. Cass. civ., ord. 12.7.2023, n.19944; Cass. civ., ord. 11.3.2011, n.5915;
Cass. civ., 3.3.2009, n.5071; Cass. civ., 17.11.2003, n.17371).
1a. In sede di opposizione all'ingiunzione, spetta, dunque, a parte opposta fornire la dimostrazione del fatto costitutivo del diritto monitoriamente azionato.
2. Sulla base di tali premesse, la mancata costituzione in giudizio di parte opposta e la sua conseguente inattività non possono che condurre che all'accoglimento dell'opposizione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore dell'opponente.
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta dalla , in persona del legale rappresentante Parte_1
pro-tempore;
- per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.1114/2023, reso dal Tribunale di Roma il 16 –
17.1.2023; - condanna, infine, la in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
al pagamento, in favore della in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, delle spese del giudizio di opposizione, che si liquidano in euro 145,50.= per esborsi ed euro 3.200,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 1 ottobre 2025
Il G.O.P. Simone Tablò