Articolo 8 della Legge 8 maggio 1971, n. 329
Articolo 7Articolo 9
Versione
26 giugno 1971
Art. 8.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1969, risultano stabiliti, dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:


Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1969 (articolo 3) . . . . L. 3.215.427.751.655
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ". 3.754.677.287.814
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Residui passivi al 31 dicembre 1969 . . . . L. 6.970.105.039.469
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Entrata in vigore il 26 giugno 1971