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Sentenza 13 maggio 2024
Sentenza 13 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/05/2024, n. 2362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2362 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2024 |
Testo completo
R.g. 9178/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
3) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9178 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione con provvedimento ex art 127 ter c.p.c. del 15 gennaio 2024 con concessione del termine di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale, avente ad oggetto: divorzio contenzioso, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso in forza di procura Parte_1 C.F._1 in atti dall'avv. Gaetano Vivo, presso il cui studio sito in Castellammare di Stabia (NA) alla via
Virgilio n. 96, elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (c.f. e Controparte_1 C.F._2
residente in [...]
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli RD;
INTERVENTORE EX LEGE
1 R.g. 9178/2021
CONCLUSIONI
Parte ricorrente, con le note ex art 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni, ha rassegnato le seguenti conclusioni “ pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Nulla disponga per la casa coniugale, sita a Casoria (NA), alla via Tignola Pasquale
n. 44, Parco Bofi, non ricorrendo alcuna motivazione perché sia sottratta alla disponibilità del sig.
, proprietario esclusivo. - nulla disponga a titolo di assegno di mantenimento per Parte_1
i figli della coppia entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficiente. - Nulla a titolo di assegno di divorzio a favore della sig.ra dal momento che la stessa intrattiene già da CP_1
diverso tempo una nuova stabile relazione;
Si chiede riservarsi la causa in decisione con termine per deposito di note ex art 190 cpc”.
Il PM in data 15.2.2024 ha apposto il proprio visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.08.2021, , per le ragioni indicate nell'atto Parte_1
introduttivo, ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 24.07.1997 con e dal quale sono nati due figli – (nato Controparte_1 Persona_1
il 06.05.1998) e (nato il [...]), sulla premessa dell'intervenuta separazione Persona_2
tra i due.
Sulla base di quanto dettagliatamente esposto in ricorso, ha chiesto quindi: di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
nulla disporre per la casa coniugale sita in Casoria
(NA) alla via Tignola Pasquale, n.44; nulla disporre a titolo di mantenimento per i figli, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
nulla disporre a titolo di assegno divorzile in favore della resistente;
con vittoria di spese e compensi.
All'esito della disposta notifica del ricorso introduttivo, all'udienza presidenziale del giorno
15.06.2022, è comparso personalmente il solo ricorrente, in quanto, parte resistente, sebbene regolarmente citata, non si è costituita in giudizio. Il Presidente f.f., rilevato che non vi fossero provvedimenti urgenti e provvisori da assumere, ha rimesso la causa innanzi al Giudice istruttore.
All'udienza del 12.05.2023, parte ricorrente ha evidenziato il deposito in atti la prova della notifica dell'ordinanza presidenziale nei confronti della parte resistente, rimasta contumace, nonché dell'estratto di matrimonio, ed ha chiesto la decisione della causa e, in subordine, la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Pertanto, a scioglimento della riserva assunta all'udienza de qua, con ordinanza depositata in data
10.06.2023, il Giudice istruttore ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.
2 R.g. 9178/2021
Con provvedimento ex art 127 ter c.p.c. del 15.01.2024 la causa è stata rimessa in decisione al
Collegio, con concessione del termine di sessanta giorni richiesto da parte attrice per il deposito della comparsa conclusionale e con trasmissione degli atti al P.M. per le conclusioni.
Il P.M. in sede, in data 15.02.2024, ha apposto il proprio visto, nulla opponendo.
*** ***
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “ sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970, e come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli RD (avvenuta in data 28/09/2017) nel giudizio di separazione consensuale iscritto al R.g. n. 8587/2017 concluso con decreto di omologa n. 3786 del 10.04.2018; inoltre, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Va rilevato che il Collegio non deve emettere alcun provvedimento in ordine alle statuizioni accessorie, atteso che i figli (nato il [...]) e (nato il [...]) sono Per_1 Per_2
entrambi maggiorenni e non sono state avanzate in questa sede richieste economiche.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, tenuto conto della contumacia della resistente, nulla si dispone sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli RD, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato ad GO (NA) il giorno 24.07.1997 tra (nata a [...] il [...]) e Controparte_1
(nato a [...] il [...]) (Atto n. 169, Parte II, S. A, anno Parte_1
1997) senza statuizioni accessorie;
b) che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GO (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 7.05.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
3 dott.ssa Maria Grazia Lamonica
R.g. 9178/2021
dott.ssa Alessandra Tabarro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
3) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9178 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione con provvedimento ex art 127 ter c.p.c. del 15 gennaio 2024 con concessione del termine di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale, avente ad oggetto: divorzio contenzioso, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso in forza di procura Parte_1 C.F._1 in atti dall'avv. Gaetano Vivo, presso il cui studio sito in Castellammare di Stabia (NA) alla via
Virgilio n. 96, elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (c.f. e Controparte_1 C.F._2
residente in [...]
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli RD;
INTERVENTORE EX LEGE
1 R.g. 9178/2021
CONCLUSIONI
Parte ricorrente, con le note ex art 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni, ha rassegnato le seguenti conclusioni “ pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Nulla disponga per la casa coniugale, sita a Casoria (NA), alla via Tignola Pasquale
n. 44, Parco Bofi, non ricorrendo alcuna motivazione perché sia sottratta alla disponibilità del sig.
, proprietario esclusivo. - nulla disponga a titolo di assegno di mantenimento per Parte_1
i figli della coppia entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficiente. - Nulla a titolo di assegno di divorzio a favore della sig.ra dal momento che la stessa intrattiene già da CP_1
diverso tempo una nuova stabile relazione;
Si chiede riservarsi la causa in decisione con termine per deposito di note ex art 190 cpc”.
Il PM in data 15.2.2024 ha apposto il proprio visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.08.2021, , per le ragioni indicate nell'atto Parte_1
introduttivo, ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 24.07.1997 con e dal quale sono nati due figli – (nato Controparte_1 Persona_1
il 06.05.1998) e (nato il [...]), sulla premessa dell'intervenuta separazione Persona_2
tra i due.
Sulla base di quanto dettagliatamente esposto in ricorso, ha chiesto quindi: di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
nulla disporre per la casa coniugale sita in Casoria
(NA) alla via Tignola Pasquale, n.44; nulla disporre a titolo di mantenimento per i figli, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
nulla disporre a titolo di assegno divorzile in favore della resistente;
con vittoria di spese e compensi.
All'esito della disposta notifica del ricorso introduttivo, all'udienza presidenziale del giorno
15.06.2022, è comparso personalmente il solo ricorrente, in quanto, parte resistente, sebbene regolarmente citata, non si è costituita in giudizio. Il Presidente f.f., rilevato che non vi fossero provvedimenti urgenti e provvisori da assumere, ha rimesso la causa innanzi al Giudice istruttore.
All'udienza del 12.05.2023, parte ricorrente ha evidenziato il deposito in atti la prova della notifica dell'ordinanza presidenziale nei confronti della parte resistente, rimasta contumace, nonché dell'estratto di matrimonio, ed ha chiesto la decisione della causa e, in subordine, la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Pertanto, a scioglimento della riserva assunta all'udienza de qua, con ordinanza depositata in data
10.06.2023, il Giudice istruttore ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.
2 R.g. 9178/2021
Con provvedimento ex art 127 ter c.p.c. del 15.01.2024 la causa è stata rimessa in decisione al
Collegio, con concessione del termine di sessanta giorni richiesto da parte attrice per il deposito della comparsa conclusionale e con trasmissione degli atti al P.M. per le conclusioni.
Il P.M. in sede, in data 15.02.2024, ha apposto il proprio visto, nulla opponendo.
*** ***
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “ sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970, e come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli RD (avvenuta in data 28/09/2017) nel giudizio di separazione consensuale iscritto al R.g. n. 8587/2017 concluso con decreto di omologa n. 3786 del 10.04.2018; inoltre, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Va rilevato che il Collegio non deve emettere alcun provvedimento in ordine alle statuizioni accessorie, atteso che i figli (nato il [...]) e (nato il [...]) sono Per_1 Per_2
entrambi maggiorenni e non sono state avanzate in questa sede richieste economiche.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, tenuto conto della contumacia della resistente, nulla si dispone sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli RD, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato ad GO (NA) il giorno 24.07.1997 tra (nata a [...] il [...]) e Controparte_1
(nato a [...] il [...]) (Atto n. 169, Parte II, S. A, anno Parte_1
1997) senza statuizioni accessorie;
b) che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GO (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 7.05.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
3 dott.ssa Maria Grazia Lamonica
R.g. 9178/2021
dott.ssa Alessandra Tabarro
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