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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 04/06/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3209/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est dott.ssa Alberto Angelo BALZANI Giudice
sentito il relatore all'esito dell'udienza celebrata da ultimo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3209/2024 R.G. anno 2024 avente ad
OGGETTO: Interdizione
PROMOSSA DAI RICORRENTI
nato a [...], il [...], c.f. Controparte_1 [...]
in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale C.F._1
sulla figlia minorenne nata a [...], il [...], c.f. Persona_1 [...]
C.F._2
e nato a [...], il [...], c.f. , Controparte_2 CodiceFiscale_3
tutti residenti in [...], rappresentati e difesi,
unitamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Tiziana Zambello e Giuliana Olivetti,
giusta procura alle liti in atti;
nei confronti di nata a [...], il [...], c.f. Controparte_3 C.F._4
, residente in [...] e attualmente ricoverata
[...]
pagina 1 di 4 presso la Residenza Anni Azzurri, in 10088 – AN, via Giacomino Gabriele Michele -
Via M. Bertetti, 22
e con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI IVREA, in persona del Procuratore della
Repubblica
CONCLUSIONI
per parte RICORRENTE” Piaccia al Tribunale Ill.mo,
- pronunciare l'interdizione di nata a [...], il Controparte_3
08/01/1969, c.f. , in quanto totalmente incapace di provvedere ai propri CodiceFiscale_4
interessi, con ogni consequenziale provvedimento di rito e di legge, nominando tutore il marito,
signor . Controparte_1
Per la PROCURA: “V°, il Pubblico Ministero.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 9.12.2024, i ricorrenti marito e figlio dell'interdicenda, hanno chiesto che fosse pronunciata l'interdizione della loro congiunta, ricoverata in stato vegetativo a seguito di arresto cardiocircolatorio in data 3 marzo 2024, dimessa dal reparto di Neurologia dall'Ospedale di RI in data 23 aprile con diagnosi di “stato
vegetativo in arresto cardiocircolatorio in STEMI anteriore” (doc. 6).
Adottati i provvedimenti di cui all'art. 713 c.p.c., all'udienza del giorno 29 gennaio 2025,
si procedeva all'esame dell'interdicenda al domicilio della stessa, ossia presso la RSA
“Anni Azzurri” di AN (essendo stato allegato certificato di assoluta intrasportabilità); all'esito, evidenziato che non sussistevano motivi d'urgenza per la nomina di un tutore provvisorio, la difesa dei ricorrenti rinunciava ai termini ex art. 473
bis.28 c.p.c. e chiedeva fissarsi udienza per la rimessione in decisione.
Occorre preliminarmente considerare le questioni afferenti la giurisdizione, la competenza e la legge applicabile, essendo l'interdicenda cittadina rumena. La normativa di riferimento è la Convenzione Aja del 13/01/2000 sulla protezione internazionale degli adulti firmata dall'Italia il 31/10/2008, che intende rafforzare, nelle situazioni di carattere pagina 2 di 4 internazionale, la protezione degli adulti incapaci, al fine di evitare conflitti tra i sistemi giuridici degli Stati contraenti in materia di competenza, legge applicabile,
riconoscimento ed esecuzione delle misure di protezione degli adulti. Essa, inoltre,
introduce un meccanismo di cooperazione tra le autorità degli Stati contraenti, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (New
York, 13 dicembre 2006). Ora, in forza della Convenzione citata, giurisdizione e competenza spettano allo Stato di dimora abituale dell'interdicenda (Italia) e deve essere applicata la legge italiana (art. 5 e 13 della Convenzione).
Sussiste la competenza giurisdizionale principale delle autorità dello Stato contraente di residenza abituale dell'adulto, ai sensi dell'art. 5; nel caso di specie tale competenza non ha dato luogo ad alcuna difficoltà ed è stata accettata all'unanimità.
Tanto premesso, le circostanze esposte in ricorso hanno trovato riscontro nella documentazione allegata al medesimo e, in particolare nel doc. 6, riportante il quadro clinico generale dell'interdicenda, e così:
- nella lettera di dimissioni dell'Ospedale di RI del 23 aprile 2024 con diagnosi di “stato
vegetativo in arresto cardiocircolatorio in STEMI anteriore” (doc. 6).
- nella lettera infermieristica e sintesi del decorso clinico laddove si riporta trattarsi di paziente “in coma vigile, apallico, mantiene gli occhi aperti ma non è contattabile”, riportandosi altresì quadro di coma vigile.
La sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di interdizione è emersa altresì
dagli esiti dell'esame dell'interdicenda, che all'esame da parte del giudice presso la RSA
ove si trova tuttora ricoverata, si è presentata accompagnata in sedia a rotelle “e non
risponde a nessuna domanda: appare totalmente assente, non in grado di comunicare neppure con
semplici gesti.
Il marito fa presente che l'interdicenda è sempre allettata, in stato vegetativo.” (cfr. verbale di udienza del 29.1.2025).
pagina 3 di 4 Il quadro probatorio sopra riportato rende evidente che la beneficianda non è in grado di intendere e volere, di determinarsi in modo autonomo ed è apparsa per nulla collocata nel tempo e nello spazio.
Il deficit cognitivo da cui è affetta l'interdicenda è sicuramente abituale e permanente e,
per la sua gravità, esclude del tutto la capacità della medesima di provvedere alla cura della sua persona, della salute e dei propri interessi;
la gravità ed entità dell'indicato deficit, inoltre, rende sicuramente non adeguata qualsiasi altra misura di protezione.
Nulla va disposto in relazione ala domanda di nomina del marito ricorrente a tutore,
trattandosi di competenza del giudice tutelare ex art. 346 c.c..
Va disposta la trasmissione di copia della presente sentenza alla cancelleria del Giudice
Tutelare dell'intestato Tribunale, anche al fine di consentire l'acquisizione di elementi utili di valutazione per la nomina del tutore.
In considerazione della natura del giudizio e dei rapporti tra le parti, sussistono gravi motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Ivrea, definitivamente pronunciando, trasmessi gli atti al P.M.,
rigettata ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) DICHIARA l'interdizione di nata a [...], il Controparte_3
08/01/1969, c.f. , residente in [...]
Miglietti 33 e attualmente ricoverata presso la Residenza Anni Azzurri, in 10088 –
AN, via Giacomino Gabriele Michele - Via M. Bertetti, 22
2) COMPENSA le spese di giudizio tra le parti;
3) DISPONE la trasmissione alla cancelleria del Giudice Tutelare presso l'intestato
Tribunale di copia della presente sentenza, per le determinazioni di competenza.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Ivrea, in data 28 maggio 2025
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott. Alessandro Scialabba)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est dott.ssa Alberto Angelo BALZANI Giudice
sentito il relatore all'esito dell'udienza celebrata da ultimo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3209/2024 R.G. anno 2024 avente ad
OGGETTO: Interdizione
PROMOSSA DAI RICORRENTI
nato a [...], il [...], c.f. Controparte_1 [...]
in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale C.F._1
sulla figlia minorenne nata a [...], il [...], c.f. Persona_1 [...]
C.F._2
e nato a [...], il [...], c.f. , Controparte_2 CodiceFiscale_3
tutti residenti in [...], rappresentati e difesi,
unitamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Tiziana Zambello e Giuliana Olivetti,
giusta procura alle liti in atti;
nei confronti di nata a [...], il [...], c.f. Controparte_3 C.F._4
, residente in [...] e attualmente ricoverata
[...]
pagina 1 di 4 presso la Residenza Anni Azzurri, in 10088 – AN, via Giacomino Gabriele Michele -
Via M. Bertetti, 22
e con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI IVREA, in persona del Procuratore della
Repubblica
CONCLUSIONI
per parte RICORRENTE” Piaccia al Tribunale Ill.mo,
- pronunciare l'interdizione di nata a [...], il Controparte_3
08/01/1969, c.f. , in quanto totalmente incapace di provvedere ai propri CodiceFiscale_4
interessi, con ogni consequenziale provvedimento di rito e di legge, nominando tutore il marito,
signor . Controparte_1
Per la PROCURA: “V°, il Pubblico Ministero.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 9.12.2024, i ricorrenti marito e figlio dell'interdicenda, hanno chiesto che fosse pronunciata l'interdizione della loro congiunta, ricoverata in stato vegetativo a seguito di arresto cardiocircolatorio in data 3 marzo 2024, dimessa dal reparto di Neurologia dall'Ospedale di RI in data 23 aprile con diagnosi di “stato
vegetativo in arresto cardiocircolatorio in STEMI anteriore” (doc. 6).
Adottati i provvedimenti di cui all'art. 713 c.p.c., all'udienza del giorno 29 gennaio 2025,
si procedeva all'esame dell'interdicenda al domicilio della stessa, ossia presso la RSA
“Anni Azzurri” di AN (essendo stato allegato certificato di assoluta intrasportabilità); all'esito, evidenziato che non sussistevano motivi d'urgenza per la nomina di un tutore provvisorio, la difesa dei ricorrenti rinunciava ai termini ex art. 473
bis.28 c.p.c. e chiedeva fissarsi udienza per la rimessione in decisione.
Occorre preliminarmente considerare le questioni afferenti la giurisdizione, la competenza e la legge applicabile, essendo l'interdicenda cittadina rumena. La normativa di riferimento è la Convenzione Aja del 13/01/2000 sulla protezione internazionale degli adulti firmata dall'Italia il 31/10/2008, che intende rafforzare, nelle situazioni di carattere pagina 2 di 4 internazionale, la protezione degli adulti incapaci, al fine di evitare conflitti tra i sistemi giuridici degli Stati contraenti in materia di competenza, legge applicabile,
riconoscimento ed esecuzione delle misure di protezione degli adulti. Essa, inoltre,
introduce un meccanismo di cooperazione tra le autorità degli Stati contraenti, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (New
York, 13 dicembre 2006). Ora, in forza della Convenzione citata, giurisdizione e competenza spettano allo Stato di dimora abituale dell'interdicenda (Italia) e deve essere applicata la legge italiana (art. 5 e 13 della Convenzione).
Sussiste la competenza giurisdizionale principale delle autorità dello Stato contraente di residenza abituale dell'adulto, ai sensi dell'art. 5; nel caso di specie tale competenza non ha dato luogo ad alcuna difficoltà ed è stata accettata all'unanimità.
Tanto premesso, le circostanze esposte in ricorso hanno trovato riscontro nella documentazione allegata al medesimo e, in particolare nel doc. 6, riportante il quadro clinico generale dell'interdicenda, e così:
- nella lettera di dimissioni dell'Ospedale di RI del 23 aprile 2024 con diagnosi di “stato
vegetativo in arresto cardiocircolatorio in STEMI anteriore” (doc. 6).
- nella lettera infermieristica e sintesi del decorso clinico laddove si riporta trattarsi di paziente “in coma vigile, apallico, mantiene gli occhi aperti ma non è contattabile”, riportandosi altresì quadro di coma vigile.
La sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di interdizione è emersa altresì
dagli esiti dell'esame dell'interdicenda, che all'esame da parte del giudice presso la RSA
ove si trova tuttora ricoverata, si è presentata accompagnata in sedia a rotelle “e non
risponde a nessuna domanda: appare totalmente assente, non in grado di comunicare neppure con
semplici gesti.
Il marito fa presente che l'interdicenda è sempre allettata, in stato vegetativo.” (cfr. verbale di udienza del 29.1.2025).
pagina 3 di 4 Il quadro probatorio sopra riportato rende evidente che la beneficianda non è in grado di intendere e volere, di determinarsi in modo autonomo ed è apparsa per nulla collocata nel tempo e nello spazio.
Il deficit cognitivo da cui è affetta l'interdicenda è sicuramente abituale e permanente e,
per la sua gravità, esclude del tutto la capacità della medesima di provvedere alla cura della sua persona, della salute e dei propri interessi;
la gravità ed entità dell'indicato deficit, inoltre, rende sicuramente non adeguata qualsiasi altra misura di protezione.
Nulla va disposto in relazione ala domanda di nomina del marito ricorrente a tutore,
trattandosi di competenza del giudice tutelare ex art. 346 c.c..
Va disposta la trasmissione di copia della presente sentenza alla cancelleria del Giudice
Tutelare dell'intestato Tribunale, anche al fine di consentire l'acquisizione di elementi utili di valutazione per la nomina del tutore.
In considerazione della natura del giudizio e dei rapporti tra le parti, sussistono gravi motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Ivrea, definitivamente pronunciando, trasmessi gli atti al P.M.,
rigettata ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) DICHIARA l'interdizione di nata a [...], il Controparte_3
08/01/1969, c.f. , residente in [...]
Miglietti 33 e attualmente ricoverata presso la Residenza Anni Azzurri, in 10088 –
AN, via Giacomino Gabriele Michele - Via M. Bertetti, 22
2) COMPENSA le spese di giudizio tra le parti;
3) DISPONE la trasmissione alla cancelleria del Giudice Tutelare presso l'intestato
Tribunale di copia della presente sentenza, per le determinazioni di competenza.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Ivrea, in data 28 maggio 2025
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott. Alessandro Scialabba)
pagina 4 di 4