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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/11/2025, n. 4738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4738 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile - in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Gustavo Nanni, nella causa civile iscritta al n. 5180/2023 R.G. promossa da
(avv. GIUSEPPE GRASSO) Parte_1
APPELLANTE contro
(avv. RAFFAELLA RIZZARDI) Controparte_1
APPELLATA
e contro
per la provincia di Torino (CONTUMACE) Controparte_2
APPELLATA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “In integrale riforma della Sentenza 774/20 R.G. 1418/2020, Cron. 8825/22 emessa dal Giudice di Pace di Brescia Dott.ssa Patrizia Gusmano in data 19 Ottobre 2020 e pubblicata in data 18 Ottobre 2022, accogliere il ricorso oggi formulato e, conseguentemente annullare e/o dichiarare privo di effetto giuridico alcuno la Cartella di pagamento n. 110 2019
0056419627000 emessa dalla agente della riscossione della Controparte_2
Provincia di Torino su richiesta della Nucleo di Parte_2 Pt_3
pagina 1 di 5 Stradale e notificata in data 25 Gennaio 2020; condannare la parte convenuta alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “rigettare l'appello per le ragioni esposte e per l'effetto confermare la sentenza appellata”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 204 bis Codice della Strada formulava avanti al Giudice di Pace di Parte_1
opposizione alla cartella di pagamento n. 110 2019 0056419627000 emessa dalla CP_1 CP_2
di Torino su richiesta della di e notificata il 25/1/2020,
[...] Controparte_1 CP_1 cartella pertinente alla contestazione di un'infrazione consumata il 271/2017 dal conducente del veicolo
FORD EW344LJ. L'opponente lamentava, al riguardo, il difetto/tardività della notificazione del verbale di contestazione inerente all'infrazione e, dunque, l'estinzione della potestà sanzionatoria dell'Amministrazione.
Con sentenza 19/10/2020 il Giudice di Pace, disattendendo l'argomento dell'opponente, rigettava l'opposizione. interponeva, quindi, l'odierno appello, riproponendo e sviluppando l'unico motivo sul Parte_1 quale si articola l'opposizione.
________
A fronte della ritualità della notificazione dell'atto introduttivo, dev'essere preliminarmente dichiara la contumacia dell'appellata , Controparte_3 che non si è costituita.
I fatti incontroversi direttamente desumibili dalla documentazione prodotta sono compendiabili come segue.
In data 3/1/2017 l' di riscontrava sulla scorta di rilevazione Controparte_1 CP_1 fotografica del 2/1/2017 l'infrazione stradale attribuibile al(lo sconosciuto) conducente del veicolo sopra menzionato.
Solamente attraverso la missiva datata 8/2/2017 inviata dalla proprietaria del veicolo, la LA
s.p.a., e pervenuta il 14/2/2017 l'Amministrazione acquisiva notizia che l'automezzo risultava condotto in noleggio dalla con sede in Moncalieri, strada Genova n. 214. Parte_1
pagina 2 di 5 In data 17/4/2017 l'Amministrazione provvedeva, pertanto, a notificare a mezzo posta alla Pt_1 presso la sede legale il verbale di accertamento datato 3/1/2017, ricevendo, tuttavia, in data
[...]
24/4/2017 la restituzione del plico, corredato dalla certificazione dell'ufficiale postale circa l'irreperibilità della “trasferita” in Castiglione delle Stiviere, via Cavour n. 58, presso Parte_1
“Bertani Trasporti”.
In data 31/5/2017 l'Amministrazione procedeva, indi, ex art. 145 c.p.c. alla notificazione del verbale - sempre avvalendosi del servizio postale- al legale rappresentante della tale Parte_1 Per_1
, residente in [...], p.zza Leonardo da Vinci n. 11/5, notifica che si perfezionava per
[...] compiuta giacenza all'esito del deposito del plico presso l'ufficio in data 5/6/2017 e dell'ulteriore deposito in data 6/6/2017 della raccomandata ex art. 8 l. n. 890/82.
________
Alla luce di consolidati principi giurisprudenziali l'impugnazione si rivela infondata.
Si deve premettere che, ai sensi dell'art. 201, comma 1, Codice della Strada, qualora l'infrazione non possa essere immediatamente contestata, il termine decadenziale di 90 giorni entro il quale l'Amministrazione è tenuta a notificare il verbale al trasgressore o agli obbligati decorre “dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione”. Nel caso in esame il termine è decorso, quindi, dal 14/2/2017, data della ricezione da parte dell'Amministrazione della comunicazione della Leaseplant s.p.a., che ha consentito l'individuazione del soggetto al quale poter ascrivere la violazione.
Ciò detto, si rammenta in linea di diritto che: 1) allorquando si delinei l'intervento di un intermediario nel procedimento notificatorio, deve ricevere applicazione -in virtù di una lettura costituzionalmente orientata del sistema normativo- il noto principio generale della c.d. scissione (tra momento della consegna e momento della ricezione del plico) degli effetti della notificazione anche con riguardo agli atti della P.A., di per sé estranei allo stretto ambito processuale (C. Cost. n. 477/02; Cass. SS.UU.
n.19854/2004 Cass. SS.UU. n. 40543/21; da ultima: Cass ord. n. 17722/24); 2) la rinnovazione di una iniziale notificazione che non si sia perfezionata per fatto non imputabile al notificante sortisce, comunque, effetti “retroattivamente” tempestivi quando il notificante imprima diligentemente nuovo impulso al procedimento notificatorio nell'immediatezza della notizia dell'esito negativo del precedente tentativo, immediatezza ragionevolmente riconoscibile allorchè l'iniziativa si mantenga entro la metà del termine decadenziale originario (Cass. SS.UU. n. 13394/22, alla quale è allineata la giurisprudenza pagina 3 di 5 sia anteriore, sia successiva: Cass. ord. n. 34272/23; Cass. n. 31346/22; Cass. n. 1784/22; Cass. ord. n.
4663/21; v., segnatamente, in riferimento alla notificazione di atti non processuali: Cass. n. 184226/21).
Orbene, nel caso in esame, si può constatare che il primitivo tentativo di notificazione alla Parte_1 presso la sede, risalente al 17/4/2017, è stato esperito tempestivamente, entro il novantesimo giorno successivo all'identificazione -grazie alla missiva della Leaseplant s.p.a.- del soggetto responsabile. Si tratta di un tentativo incolpevolmente fallito, in quanto l'ufficiale postale -come spiegato- ha dato atto dell'irreperibilità della società1. Quantunque, infatti, l'art. 145 c.p.c., novellato dalla l. n. 283/05, consenta sin da subito -in via alternativa- la notificazione al legale rappresentante dell'ente e non solamente subordinatamente all'impossibilità di eseguirla presso la sede, non si può certo concludere che -al cospetto dell'esigenza di rispettare un termine di decadenza- sul soggetto notificante gravi l'onere di una doppia, cautelativa notificazione alla stregua di entrambe le modalità, dovendosi, invece, ritenere del tutto corretto dirigere il primo tentativo alla sede dell'ente al quale l'atto è rivolto. Non si può, pertanto, ascrivere all'Amministrazione appellata alcuna negligenza per aver atteso l'esito della notificazione alla società presso la sede prima di curare, in seconda battuta, la notificazione al legale rappresentante.
Infruttuoso il primo esperimento, l'Amministrazione ha avviato il nuovo procedimento di notificazione al legale rappresentante della ex art. 145 c.p.c. in data 31/5/2017 e, dunque, nel rispetto Parte_1 delle tempistiche imposte dai principi sopra richiamati sia sub 1), sia sub 2), consegnando il plico all'ufficiale postale entro quarantacinque giorni (pari alla metà del termine originario di novanta giorni) dalla ricezione in data 24/4/2017 della notizia del fallimento del tentativo di notificazione presso la società. La notificazione al si è, poi, ritualmente perfezionata per compiuta (doppia) giacenza. Per_1
Si può, dunque, concludere che il verbale di accertamento sia stato notificato alla nel Parte_1 rispetto del termine di legge.
In definitiva l'appello dev'essere rigettato.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Quanto alle spese del primo grado, la compensazione pronunciata dal Giudice di Pace non può essere riformata in assenza di 1 Sul punto si deve sottolineare che la certificazione fa fede sino a querela di falso e, sotto questo profilo, resta del tutto irrilevante che dalla lettura del Registro delle Imprese si apprenda del formale trasferimento della sede della in Parte_1 quel di Castiglione delle Stiviere solamente a decorrere dal 2019 (fermo restando, in ogni caso, che il trasferimento in linea di fatto ben può aver di molto preceduto la formale delibera del trasferimento e/o la relativa comunicazione alla Camera di Commercio: non a caso l'ufficiale postale ha recepito nella propria relata un nuovo indirizzo coincidente con quello, per l'appunto, trascritto nel Registro due anni dopo). pagina 4 di 5 uno specifico motivo di impugnazione dell'Amministrazione appellata Cass. n. 4052/90; Cass. n.
15483/08).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese processuali, liquidate in euro 780,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Brescia, 05/11/2025
Il giudice dott. Gustavo Nanni
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile - in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Gustavo Nanni, nella causa civile iscritta al n. 5180/2023 R.G. promossa da
(avv. GIUSEPPE GRASSO) Parte_1
APPELLANTE contro
(avv. RAFFAELLA RIZZARDI) Controparte_1
APPELLATA
e contro
per la provincia di Torino (CONTUMACE) Controparte_2
APPELLATA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “In integrale riforma della Sentenza 774/20 R.G. 1418/2020, Cron. 8825/22 emessa dal Giudice di Pace di Brescia Dott.ssa Patrizia Gusmano in data 19 Ottobre 2020 e pubblicata in data 18 Ottobre 2022, accogliere il ricorso oggi formulato e, conseguentemente annullare e/o dichiarare privo di effetto giuridico alcuno la Cartella di pagamento n. 110 2019
0056419627000 emessa dalla agente della riscossione della Controparte_2
Provincia di Torino su richiesta della Nucleo di Parte_2 Pt_3
pagina 1 di 5 Stradale e notificata in data 25 Gennaio 2020; condannare la parte convenuta alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “rigettare l'appello per le ragioni esposte e per l'effetto confermare la sentenza appellata”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 204 bis Codice della Strada formulava avanti al Giudice di Pace di Parte_1
opposizione alla cartella di pagamento n. 110 2019 0056419627000 emessa dalla CP_1 CP_2
di Torino su richiesta della di e notificata il 25/1/2020,
[...] Controparte_1 CP_1 cartella pertinente alla contestazione di un'infrazione consumata il 271/2017 dal conducente del veicolo
FORD EW344LJ. L'opponente lamentava, al riguardo, il difetto/tardività della notificazione del verbale di contestazione inerente all'infrazione e, dunque, l'estinzione della potestà sanzionatoria dell'Amministrazione.
Con sentenza 19/10/2020 il Giudice di Pace, disattendendo l'argomento dell'opponente, rigettava l'opposizione. interponeva, quindi, l'odierno appello, riproponendo e sviluppando l'unico motivo sul Parte_1 quale si articola l'opposizione.
________
A fronte della ritualità della notificazione dell'atto introduttivo, dev'essere preliminarmente dichiara la contumacia dell'appellata , Controparte_3 che non si è costituita.
I fatti incontroversi direttamente desumibili dalla documentazione prodotta sono compendiabili come segue.
In data 3/1/2017 l' di riscontrava sulla scorta di rilevazione Controparte_1 CP_1 fotografica del 2/1/2017 l'infrazione stradale attribuibile al(lo sconosciuto) conducente del veicolo sopra menzionato.
Solamente attraverso la missiva datata 8/2/2017 inviata dalla proprietaria del veicolo, la LA
s.p.a., e pervenuta il 14/2/2017 l'Amministrazione acquisiva notizia che l'automezzo risultava condotto in noleggio dalla con sede in Moncalieri, strada Genova n. 214. Parte_1
pagina 2 di 5 In data 17/4/2017 l'Amministrazione provvedeva, pertanto, a notificare a mezzo posta alla Pt_1 presso la sede legale il verbale di accertamento datato 3/1/2017, ricevendo, tuttavia, in data
[...]
24/4/2017 la restituzione del plico, corredato dalla certificazione dell'ufficiale postale circa l'irreperibilità della “trasferita” in Castiglione delle Stiviere, via Cavour n. 58, presso Parte_1
“Bertani Trasporti”.
In data 31/5/2017 l'Amministrazione procedeva, indi, ex art. 145 c.p.c. alla notificazione del verbale - sempre avvalendosi del servizio postale- al legale rappresentante della tale Parte_1 Per_1
, residente in [...], p.zza Leonardo da Vinci n. 11/5, notifica che si perfezionava per
[...] compiuta giacenza all'esito del deposito del plico presso l'ufficio in data 5/6/2017 e dell'ulteriore deposito in data 6/6/2017 della raccomandata ex art. 8 l. n. 890/82.
________
Alla luce di consolidati principi giurisprudenziali l'impugnazione si rivela infondata.
Si deve premettere che, ai sensi dell'art. 201, comma 1, Codice della Strada, qualora l'infrazione non possa essere immediatamente contestata, il termine decadenziale di 90 giorni entro il quale l'Amministrazione è tenuta a notificare il verbale al trasgressore o agli obbligati decorre “dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione”. Nel caso in esame il termine è decorso, quindi, dal 14/2/2017, data della ricezione da parte dell'Amministrazione della comunicazione della Leaseplant s.p.a., che ha consentito l'individuazione del soggetto al quale poter ascrivere la violazione.
Ciò detto, si rammenta in linea di diritto che: 1) allorquando si delinei l'intervento di un intermediario nel procedimento notificatorio, deve ricevere applicazione -in virtù di una lettura costituzionalmente orientata del sistema normativo- il noto principio generale della c.d. scissione (tra momento della consegna e momento della ricezione del plico) degli effetti della notificazione anche con riguardo agli atti della P.A., di per sé estranei allo stretto ambito processuale (C. Cost. n. 477/02; Cass. SS.UU.
n.19854/2004 Cass. SS.UU. n. 40543/21; da ultima: Cass ord. n. 17722/24); 2) la rinnovazione di una iniziale notificazione che non si sia perfezionata per fatto non imputabile al notificante sortisce, comunque, effetti “retroattivamente” tempestivi quando il notificante imprima diligentemente nuovo impulso al procedimento notificatorio nell'immediatezza della notizia dell'esito negativo del precedente tentativo, immediatezza ragionevolmente riconoscibile allorchè l'iniziativa si mantenga entro la metà del termine decadenziale originario (Cass. SS.UU. n. 13394/22, alla quale è allineata la giurisprudenza pagina 3 di 5 sia anteriore, sia successiva: Cass. ord. n. 34272/23; Cass. n. 31346/22; Cass. n. 1784/22; Cass. ord. n.
4663/21; v., segnatamente, in riferimento alla notificazione di atti non processuali: Cass. n. 184226/21).
Orbene, nel caso in esame, si può constatare che il primitivo tentativo di notificazione alla Parte_1 presso la sede, risalente al 17/4/2017, è stato esperito tempestivamente, entro il novantesimo giorno successivo all'identificazione -grazie alla missiva della Leaseplant s.p.a.- del soggetto responsabile. Si tratta di un tentativo incolpevolmente fallito, in quanto l'ufficiale postale -come spiegato- ha dato atto dell'irreperibilità della società1. Quantunque, infatti, l'art. 145 c.p.c., novellato dalla l. n. 283/05, consenta sin da subito -in via alternativa- la notificazione al legale rappresentante dell'ente e non solamente subordinatamente all'impossibilità di eseguirla presso la sede, non si può certo concludere che -al cospetto dell'esigenza di rispettare un termine di decadenza- sul soggetto notificante gravi l'onere di una doppia, cautelativa notificazione alla stregua di entrambe le modalità, dovendosi, invece, ritenere del tutto corretto dirigere il primo tentativo alla sede dell'ente al quale l'atto è rivolto. Non si può, pertanto, ascrivere all'Amministrazione appellata alcuna negligenza per aver atteso l'esito della notificazione alla società presso la sede prima di curare, in seconda battuta, la notificazione al legale rappresentante.
Infruttuoso il primo esperimento, l'Amministrazione ha avviato il nuovo procedimento di notificazione al legale rappresentante della ex art. 145 c.p.c. in data 31/5/2017 e, dunque, nel rispetto Parte_1 delle tempistiche imposte dai principi sopra richiamati sia sub 1), sia sub 2), consegnando il plico all'ufficiale postale entro quarantacinque giorni (pari alla metà del termine originario di novanta giorni) dalla ricezione in data 24/4/2017 della notizia del fallimento del tentativo di notificazione presso la società. La notificazione al si è, poi, ritualmente perfezionata per compiuta (doppia) giacenza. Per_1
Si può, dunque, concludere che il verbale di accertamento sia stato notificato alla nel Parte_1 rispetto del termine di legge.
In definitiva l'appello dev'essere rigettato.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Quanto alle spese del primo grado, la compensazione pronunciata dal Giudice di Pace non può essere riformata in assenza di 1 Sul punto si deve sottolineare che la certificazione fa fede sino a querela di falso e, sotto questo profilo, resta del tutto irrilevante che dalla lettura del Registro delle Imprese si apprenda del formale trasferimento della sede della in Parte_1 quel di Castiglione delle Stiviere solamente a decorrere dal 2019 (fermo restando, in ogni caso, che il trasferimento in linea di fatto ben può aver di molto preceduto la formale delibera del trasferimento e/o la relativa comunicazione alla Camera di Commercio: non a caso l'ufficiale postale ha recepito nella propria relata un nuovo indirizzo coincidente con quello, per l'appunto, trascritto nel Registro due anni dopo). pagina 4 di 5 uno specifico motivo di impugnazione dell'Amministrazione appellata Cass. n. 4052/90; Cass. n.
15483/08).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese processuali, liquidate in euro 780,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Brescia, 05/11/2025
Il giudice dott. Gustavo Nanni
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