Trib. Sciacca, sentenza 23/12/2025, n. 396
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Responsabilità della struttura sanitaria

    La responsabilità della struttura sanitaria è di natura contrattuale (contratto di spedalità). Le obbligazioni principali consistono nella messa a disposizione di personale medico e strumentazione necessaria, mentre quelle accessorie attengono alla prestazione di vitto e alloggio. La responsabilità della struttura ospedaliera si inquadra nell'art. 1218 c.c. e quella relativa alla responsabilità derivante da dipendenti o da personale esterno che opera al suo interno, nell'ambito dell'art. 1228 c.c.

  • Rigettato
    Responsabilità del sanitario

    La responsabilità del sanitario opera ai sensi dell'art. 2043 c.c. La L. n. 24 del 2017, art. 7, stabilisce che l'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente. In assenza di contratto con il paziente, il medico risponde ai sensi del 1218 c.c. La normativa applicabile ai fatti antecedenti la L. 24 del 2017 è quella del D.Lgs. 189/2012 (decreto ZI). Il paziente deve provare il contratto (contatto sociale) e allegare l'inadempimento del medico, mentre il medico deve provare l'esatto adempimento o che il danno si è prodotto per causa a lui non imputabile. La sentenza penale ex art. 444 c.p.p. non è vincolante in sede civile. La CTU ha rilevato un profilo di colpa professionale consistente nel mancato confronto dell'ECG con ECG precedenti e nel mancato invio della paziente presso il più vicino nosocomio dotato di UTIC. Tuttavia, non è stata accertata la causa del decesso, potendo la stessa essere stata determinata da aneurisma aortico o altra causa non evidenziabile. Il comportamento del medico, pur imprudente, non è stato causalmente rilevante sull'evento materiale del decesso. La censura del contegno del medico ha le caratteristiche dell'imprudenza, ricadente nelle ipotesi di colpa lieve non risarcibile.

  • Rigettato
    Danno biologico terminale o danno catastrofale

    La domanda è stata rigettata in quanto non è stata accertata la causa del decesso e, di conseguenza, non è stato possibile valutare la sussistenza del nesso causale tra la condotta del sanitario e l'evento morte.

  • Rigettato
    Danno biologico, morale e da perdita della relazione parentale

    La domanda è stata rigettata in quanto non è stata accertata la causa del decesso e, di conseguenza, non è stato possibile valutare la sussistenza del nesso causale tra la condotta del sanitario e l'evento morte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Sciacca, sentenza 23/12/2025, n. 396
    Giurisdizione : Trib. Sciacca
    Numero : 396
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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