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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 23/12/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 869/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NT DE IO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 869/2018 promossa da:
, nato a [...], il [...], C.F. , , Parte_1 C.F._1 Parte_2 nata a [...], il [...], C.F. , , in qualità di figli della C.F._2 defunta , nata a [...] il [...] e deceduta in data 15.08.2013, rappresentati e Persona_1 difesi, Avv.ti Accursio Gagliano, ed Epifanio Gugliotta, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio, sito in Menfi, Via Antonino Ognibene n. 183, giusta procura in calce al ricorso ex art. 696 bis c.p.c., depositato il 20.10.2017, R.G. 1199/2017 nonché nato a [...], il Parte_3
01.01.1937, C.F. , nata a [...], il [...], C.F. C.F._3 Parte_4
, nato a [...], il [...], C.F. C.F._4 Parte_5
, nato a [...], il [...], C.F. C.F._5 Parte_6
, rappresentati e difesi, dall'Avv. Epifanio Gugliotta, C.F. C.F._6
, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore, sito in C.F._7
Menfi, Corso dei Mille n. 100,
ATTORI
Contro
in persona del Commissario Controparte_1
Straordinario legale rappresentante pro tempore, (P.iva , con sede in viale P.IVA_1 CP_1 della Vittoria n. 321, in forza della DEiberazione del Commissario Straordinario n. 1797 del
01.10.2018, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Vincenzo Di Giovanna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Sciacca (AG) via f.lli Bellanca n. 6;
CONVENUTA
pagina 1 di 13 nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...], C.F. Controparte_2
, elettivamente domiciliato in Sciacca, presso lo studio degli Avv. Giovanni C.F._8
CA (C.F.: ) e ( ), dai quali è C.F._9 CP_3 C.F._10 rappresentato e difeso, per procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO:
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza, riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi in atti.
La presente sentenza viene redatta senza la parte espositiva dello svolgimento del processo ai sensi dei novellati art.. 132, co.2 n. 4 c.p.c. e 118 Disp. Att. c.p.c.., come modificati dalla L. 18.6.2009 n. 69 immediatamente applicabili a partire dal 4.7.2009 ai giudizi pendenti in primo grado giusta art. 58, co.
2. Disp. Trans.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. le parti sopra indicate rappresentavano: che il 15 agosto 2014, alle ore
13,00 circa, la sig.ra , madre dei sig.ri e , nonché Persona_1 Parte_2 Parte_1 sorella dei sigg. e , si Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 recava, unitamente al figlio , presso la guardia medica di Menfi, poiché accusava un Parte_1 forte dolore al torace e all'addome, nonché sensazioni di vomito.
Che il sanitario presente in guardia medica, dott. , dopo aver raccolto una prima anamnesi, Per_2 accompagnava la sig.ra presso il PTE di Menfi - ASP di Agrigento AG 1, ove il Persona_1 medico di turno dr. ha eseguito di un elettrocardiogramma, delle misurazioni della Controparte_2 pressione e un esame glicemico, diagnosticando dolori intercostali e prescrivendo all'infermiera, di somministrare un farmaco a mezzo di un'iniezione. Che quindi, senza ulteriori esami, dimetteva la paziente senza rilasciare copia del referto medico.
Che la sig.ra , nel pomeriggio, accusava nuovamente vomito con fortissimi dolori al Persona_1 torace e che, nonostante la chiamata dei soccorsi sanitari (guardia medica e ambulanza 118), alle ore
20:00 circa, ne veniva constatato dai medici del 118 il presunto decesso per infarto del miocardio.
Che, per detti fatti, il dr. veniva rinviato a giudizio Controparte_4
Che, all'esito del giudizio, il GUP emetteva sentenza ai sensi dell'art. 444 c.p.p. a sette mesi di reclusione.
Che, ad avviso dei consulenti della Procura, dr. , specialista in cardiologia e dr. Persona_3 pagina 2 di 13 , specialista in medicina-legale, nonché dal consulente di parte, l'evento che ha Persona_4 posto fine alla vita della congiunta dei ricorrenti, poteva essere evitato da una diversa e più diligente condotta da parte dei sanitari che la ebbero in cura presso la struttura convenuta. Che in particolare i consulenti ravvisavano una ipotesi di negligenza consistente nel non aver correttamente interpretato i sintomi accusati dalla paziente, consistenti in dolore toracico con irradiazione al braccio sinistro associato a sudorazione profusa in soggetto con anamnesi positiva per diabete mellito tipo II ed ipertensione arteriosa;
che l'esame strumentale (elettrocardiogramma) metteva in luce la presenza di manifestazione elettrocardiografiche tipiche delle fasi iniziali di una ischemia miocardica anteriore infarto acuto (tratto ST con una tendenza al sovraslivellamento con scarsa progressione della onda R, come se mancasse il tratto ST alla isoelettrica, nelle derivazioni V3-V6), mentre, la paziente, è stata dimessa con una diagnosi di toracalgia. Che, quindi, dalla ricostruzione dei fatti, emergono evidenti profili di responsabilità in capo al dr. con conseguente obbligo in capo all'azienda Controparte_2 sanitaria di provvedere al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nonché del danno da agonia catastrofale, tenuto conto dell'agonia provata dalla sig.ra prima del decesso. Persona_1
Che veniva esperito il procedimento di cui all'art. 696 bis c.p.c., ancora pendente alla data del deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
Hanno concluso chiedendo: “ritenere e dichiarare, ex art. 1228 c.c., la responsabilità dell
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e se il Controparte_5
Giudice lo riterrà di giustizia anche in via solidale, ex art. 2055 c.c., con il dott. il Controparte_2 tutto ai sensi dell'art. 1176 c.c. e dell'art. 1218 c.c., in ordine al danno subito dagli odierni ricorrenti, a causa della colpa professionale consistente nella mancata e/o errata diagnosi del 15.08.2014, eseguita dal sanitario dott. presso la struttura sanitaria ASP n. 1 di , PTE di Menfi, Controparte_2 CP_1 per i motivi e le ragioni di cui in narrativa;
- condannare, conseguentemente, l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, se del caso e di Controparte_5
Giustizia anche in solido con il dott. a risarcire agli odierni ricorrenti, ex art. 1223 Controparte_2
c.c. e 2059 c.c., il danno nella misura di euro 263.340,00 (diconsi euro duecentosessantatremilatrecentoquaranta/00) in favore della sig.ra ; euro 282.150,00 Parte_2
(diconsi euro duecentoottantaduemilacentocinquanta/00) in favore del sig. ; euro Parte_1
131.670,00 (diconsi euro centotrentunomilaseicentosettanta/00) in favore di ognuno dei sigg. Parte_3
, e - (osservatorio sulla Giustizia
[...] Parte_5 Parte_4 Parte_6
Civile di Milano - Tabelle di Milano 2018) - o di quella diversa maggiore o minor somma che sarà determinata in corso di causa, ovvero da liquidarsi secondo quanto il Giudice riterrà di giustizia o, se del caso, in via equitativa, ex art. 1226 c.c. e 2056 c.c.; - fatta ulteriormente salva, comunque, la pagina 3 di 13 facoltà del Giudice di procedere, con l'applicazione di qualunque altro schema di responsabilità ravvisabile a fronte dei fatti per cui è causa, a risarcire alla parte ricorrente i danni da questa patiti;
- il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Si è costituita, con memoria difensiva depositata il 12.10.2018, l' che contestava Controparte_6 quanto dedotto dai ricorrenti evidenziando come non vi siano stati inadempimenti né alle obbligazioni inerenti alle prestazioni di natura diagnostico e terapeutica, essendo il dr. un Controparte_2 professionista di comprovata esperienza, né carenze sotto il profilo dell'assistenza sotto il profilo organizzativo, strumentale ed “alberghiero” della struttura.
Che, in particolare, dal referto redatto dal dr. l'attività cardiaca della sig.ra CP_2 Persona_5 risultava ritmica e buona, l'attività toracica non presentava anomalie e che, considerato che la signora presentava un lieve dolore di natura intercostale alla digitopressione del 4°, 5° e 6° spazio intercostale sinistro, il medico invitava l'infermiera a praticare una fiala i.m. di Dicloreum. Che, all'atto della dimissione, il medico invitava espressamente la signora a ripresentarsi presso il locale PTE o Per_1
a recarsi presso il P.O. di Sciacca qualora il dolore non fosse receduto entro un'ora, ciò al fine di essere rivalutata.
Che, inoltre, dagli atti emerge che la chiamata al 118 venne effettuata alle ore 18:53:26 circa sei ore dopo la dimissione. Che il 118, inviava un'ambulanza non medicalizzata. Che pertanto si è verificata un'interruzione del nesso causale tra la prestazione resa dal medico ed il decesso.
Contestava, inoltre, la richiesta di risarcimento del danno effettuata dai ricorrenti rappresentando che, quanto ai danni iure hereditatis derivanti dal danno biologico terminale o dal danno catastrofale non vi
è la prova della consapevolezza della sig.ra dell'ineluttabilità dell'evento morte. Persona_1
Quanto alla richiesta di danno patrimoniale e non patrimoniale iure proprio, sub specie di danno biologico, morale e da perdita della relazione parentale, non vi sono elementi attestanti la sussistenza del rapporto affettivo con la de cuius. Ha concluso chiedendo: “In linea principale: ritenere e dichiarare che l' non ha alcuna responsabilità per i fatti di Controparte_5 cui e processo e, in conseguenza, rigettare le domande in quanto infondate in fatto ed in diritto. In linea subordinata: ritenere e dichiarare insussistenti e comunque non provati i danni lamentati dai ricorrenti e, in conseguenza, rigettare le domande in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Si è costituito, con memoria difensiva depositata il 15.10.2018, che ha in primo luogo Controparte_2 eccepito l'irritualità della proposizione del giudizio, essendo pendente il ricorso 696 bis c.p.c.; ha pagina 4 di 13 eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto coinvolto, erroneamente, sia nel procedimento 696 bis c.p.c., che nel presente giudizio, essendo l'unico soggetto legittimato, l'
[...]
. Nel merito ha contestato quanto dedotto dai ricorrenti, Controparte_7 premettendo come la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. non abbia gli stessi effetti di una sentenza di condanna, non avendo efficacia di giudicato nel giudizio civile rispetto ai fatti nella stessa accertati, con conseguente accertamento autonomo dei fatti in sede civile.
Ha evidenziato quindi come la condotta dallo stesso tenuta sia stata improntata alla diligenza, essendosi conformato alle linee guida e alle buone pratiche in materia.
Che infatti lo stesso rilevava i valori di pressione arteriosa della paziente, che segnavano 160-80 mmHg
e la glicemia, moderatamente alta;
che riscontrava che l'attività cardiaca era ritmica e con una buona frequenza (80 b.m.p.) e che l'obiettività toracica non evidenziava anomalie;
che procedeva quindi ad eseguire un elettrocardiogramma, da cui normale risultava la conduzione elettrica atrio-ventricolare e normale la ripolarizzazione ventricolare e che non evidenziava segni conclamati di infarto e non indirizzava verso una patologia coronarica acuta, anche in base all'interpretazione automatica dell'elettrocardiografo (modesta progressione dell'onda R in sede precordiale V2 V3 V4).
Che quindi, sulla scorta di tali evidenze ed anche in base agli ulteriori dati obiettivi significativi, ossia la dolenzia esplicitata dalla paziente dalla digitopressione del 4°, 5° e 6° spazio intercostale sinistro, in assenza di altri mezzi diagnostici quali l'ecocardiografia o la sierologia per gli enzimi cardio specifici, praticava una terapia antinfiammatoria ed antidolorifica con Dicloreum i.m., consigliando alla una rivalutazione a distanza molto ravvicinata per cogliere altri eventuali dati clinici per Per_1 meglio orientare la diagnosi definitiva e la terapia, raccomandandole espressamente di tornare subito presso quel PTE o meglio al Ps di Sciacca nel caso in cui il dolore non si fosse attenuato o si fosse ripresentato entro la successiva ora o nelle successive o in caso di ulteriore sintomatologia.
Evidenziava il convenuto di non essere un cardiologo e di non aver ricevuto alcuna preparazione per la medicina di urgenza;
repparesentava quindi di aver fatto tutto il possibile in relazione alle proprie capacità. Evidenziava inoltre come i sintomi della paziente non conducessero univocamente a ritenere sussistente un infarto o ad una patologia grave.
Contestava inoltre sia la qualificazione che la quantificazione dei danni effettuata dai ricorrenti.
Concludeva chiedendo. “- Ritenere e dichiarare inammissibile il ricorso, perché incompatibile con il giudizio ex art. 696 bis c.p.c., non ancora definito;
- Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Dott. e conseguentemente estrometterlo dal giudizio;
- Ritenere e Controparte_2 dichiarare che il Dott. non ha alcuna responsabilità per i fatti per cui è causa;
- Controparte_2
Rigettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto;
- Rigettare ogni altra domanda formulata dai pagina 5 di 13 ricorrenti”.
All'udienza del 25.10.2018, veniva disposta la rimessione del fascicolo al Presidente del Tribunale, pendendo ancora ricorso 696 bis c.p.c.
Successivamente, con provvedimento del 22.11.2019 veniva mutato il rito da sommario a cognizione piena e fissata successiva udienza per gli adempimenti di cui all'art. 183 cpc. All'esito dell'udienza del
5.3.2020 venivano assegnati i termini 183 co. 6 c.p.c.
Con memoria 183 co. 6 n. 1 c.p.c. i ricorrenti contestavano quanto dedotto dai convenuti.
La causa veniva istruita documentalmente e con CTU collegiale, quindi veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con termini 190 c.p.c. all'udienza del 27.9.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va in primo luogo analizzata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, eccezione ribadita in sede di precisazione delle conclusioni dal convenuto dr. (note 127 ter c.p.c. del 23.9.2024), Controparte_2 per essere il ricorso 702 bis c.p.c. incompatibile con il ricorso 696 bis c.p.c. al tempo non ancora definito.
Quanto ai profili sostanziali relativi alla responsabilità professionale del sanitario, in relazione ai fatti accaduti prima dell'entrata in vigore della L. 24 del 2017 (c.d. legge Gelli ) si continua ad Per_6 applicare la disciplina antecedente che nel caso di specie è quella dettata dal c.d. decreto ZI;
quanto ai profili di ordine processuale invece vige il principio del tempus regit actum
L'art. 8 della predetta legge ha previsto l'obbligatorietà, pena l'improcedibilità, prima di introdurre il giudizio di merito, di esperire il procedimento di cui all'art. 696 bis c.p.c. o in alternativa di promuovere domanda di mediazione.
Il comma 3 stabilisce inoltre che: “Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma
1, il ricorso di cui all'articolo 281-undecies del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa
l'udienza di comparizione delle parti e procede con le forme del rito semplificato di cognizione a norma degli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile”.
Nel caso di specie la procedura 696 bis c.p.c. è stata espletata e pertanto la condizione di procedibilità è stata assolta con conseguente possibilità di valutare nel merito la domanda.
2. Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla parte la Controparte_4 stessa è infondata.
L'esercente la professione sanitaria può essere convenuto in giudizio da chi sostenga di essere stato pagina 6 di 13 danneggiato da una condotta dolosa o colposa (con il limite consistente nel fatto che il sanitario risponde solo a titolo di colpa grave) del sanitario e, in questo caso, risponderà in solido con la struttura ove condannato in base agli artt. 1228, 2055 c.c.
3. Passando al merito va evidenziato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, in ipotesi di danni riportati a causa di errato trattamento sanitario, la responsabilità della struttura sanitaria
è di natura contrattuale “c.d. contratto di spedalità”.
Le obbligazioni principali consistono in prestazioni quali la messa a disposizione di personale medico e della strumentazione necessaria ad intervenire mentre, quelle accessorie, attengono alla prestazione di vitto e alloggio in caso di ricovero (cfr. Cass. sez. Un. n. 9556 del 2002).
Sotto il profilo normativo la responsabilità della struttura ospedaliera si inquadra nell'art. 1218 c.c. e quella relativa alla responsabilità derivante da dipendenti o da personale esterno che opera al suo interno, nell'ambito dell'art. 1228 c.c.; non è necessario quindi che l'operatore sanitario sia inquadrato all'interno della struttura organizzativa dell'ente, essendo sufficiente che ivi si trovi ad operare in base ad un nesso di occasionalità necessaria, rispondendo quindi dei danni causati da soggetti che all'interno della stessa abbiano operato.
Nel caso di specie non ricorre un'ipotesi di responsabilità per danni conseguenti a violazioni del contratto di spedalità, non essendo state lamentate carenze organizzative della struttura ospedaliera, bensì per attività dei sanitari operanti nella struttura e, quindi, ricollegata all'art. 1228 c.c.
Quanto alla responsabilità del sanitario occorre rilevare che la L. n. 24 del 2017 c.d. , Parte_7 all'art. 7 espressamente stabilisce: “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde ai sensi degli articoli 1218 e 1228 c.c. delle loro condotte dolose o colpose”; il comma 2 poi estende l'applicabilità del regime di responsabilità di cui al richiamato comma 1 ai casi elencati nella stessa.
Al comma 3 invece è previsto che l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c. salvo che abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
Quanto ai criteri per valutare la condotta del sanitario la disposizione fa rinvio a quanto previsto dall'art. 5 della legge che, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie, prescrive che i sanitari si attengano alle raccomandazioni di cui alle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti, istituzioni, società scientifiche ed associazioni tecnico scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito con decreto del Ministero della Salute. In assenza di tali raccomandazioni, i medici devono attenersi alle buone pratiche clinico assistenziali. pagina 7 di 13 Tale disciplina è innovativa rispetto alla precedente prevista dal Decreto ZI che riconduceva la responsabilità del medico operante in una struttura sanitaria, in assenza di un contratto con il paziente, alla responsabilità da contatto sociale, nell'alveo quindi dell'art. 1218 c.c.
La legge Gelli Bianco invece ha espressamente escluso che, in assenza di contratto con il paziente il medico risponda ai sensi del 1218 c.c., riconducendo la relativa responsabilità all'ipotesi di cui al 2043
c.c.
Detta normativa, tuttavia, essendo entrata in vigore in data successiva al verificarsi del fatto per cui è causa, in virtù del disposto di cui all'art. 11 preleggi c.c., non è applicabile retroattivamente ai profili di ordine sostanziale, dovendo al fatto in questione essere applicata la disciplina prevista dalla L. n. 189 del 2012 c.d. decreto ZI (Cass. civ. 28994 del 2019).
A tal riguardo va rilevato che, come chiarito dalla Corte di Cassazione, il c.d. decreto ZI, nel prevedere che “l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve”, fermo restando, in tali casi, “l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile”, non ha inteso ricondurre la responsabilità del sanitario che operi all'interno della struttura sanitaria nell'ambito dell'art. 2043 c.c., bensì escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve (Cass., sez.
VI-III, ord. 17 aprile 2014, n. 8940; in senso conforme, Cass., sez. VI-III, ord. 24 dicembre 2013, n.
4030).
Posto quindi che, nel caso di specie si applica, quanto ai profili sostanziali, la disciplina prevista dal decreto ZI, vigente all'epoca in cui si è verificato il sinistro per cui è causa, quanto al riparto dell'onere della prova, il paziente che agisce in giudizio deve provare il contratto (nel caso di specie il contatto sociale) ed allegare, non anche provare, l'inadempimento del medico, mentre il medico deve provare l'esatto adempimento o che il danno si è prodotto per causa a lui non imputabile (Cassazione
Sezioni Unite n. 13533 del 2001). L'inadempimento allegato dalla parte non è un qualunque inadempimento bensì un inadempimento qualificato, tale cioè da costituire causa efficiente del danno.
Solo ove l'attore dimostri la sussistenza di un contratto o contatto sociale qualificato e di un inadempimento qualificato, il debitore (convenuto) dovrà provare di aver tenuto un comportamento conforme alle linee guida e buone pratiche clinico assistenziali o che comunque, anche se la condotta non è stata diligente, il danno si è prodotto per causa a lui non imputabile (Cass. civ. sez. un. 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. civ. 26 febbraio 2013, n. 4792; Cass. civ. 21 luglio 2011, n. 1593; 12 dicembre 2013 n. 27875) ed indicare quale sia stata l'altra e diversa causa, imprevista ed imprevedibile, né superabile con l'adeguata diligenza qualificata, che l'ha determinato (Cass. 21.4.2016 n. 8035;
6.5.2015 n. 8989; 21.7.2011 n. 15993; 7.6.2011 n. 12274). pagina 8 di 13 L'accertamento del nesso causale (causalità materiale) tra la condotta attiva oppure omissiva e l'evento segue i principi previsti in sede penale dagli artt. 40 e 41 c.p. applicabili in via analogica;
quanto all'imputazione dell'elemento soggettivo andrà ricercata la sussistenza del dolo o della colpa;
tuttavia,
a differenza che in sede penale, dovendo in sede civile risarcirsi il danno, una volta accertato il nesso di causalità tra condotta ed evento e la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa, dovrà essere accertato se il danno (patrimoniale e/o non patrimoniale) sia conseguenza ai sensi dell'art. 1223
c.c. secondo un criterio di causalità adeguata, dell'evento. A tal riguardo, sebbene l'art. 1223 c.c.. si esprima in termini di danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, la giurisprudenza ha interpretato la norma in questione con il criterio della c.d. regolarità causale, delimitando l'area del risarcibile a quei danni che siano effetto normale del fatto (inadempimento).
Quanto poi, sotto il profilo processuale, allo standard probatorio richiesto in sede civile, si applica il criterio del “più probabile che non” diversamente dallo standard più rigoroso penalistico dell'oltre ogni ragionevole dubbio (Cass. Civ. S.U. 11.1.08 n. 576; 29.2.2016 n. 3893; 22.2.2016 n. 3428).
4. Passando al caso di specie va evidenziato che la sentenza resa in sede penale ai sensi dell'art. 444
c.p.p. non è vincolante nell'accertamento del fatto in sede civile, valendo quale mero indizio (Cass. civ.
16838 del 2022).
Il GUP tenuto conto degli elementi desumibili dagli atti e in particolare, dalla CNR dei Carabinieri della stazione di Menfi del 6.10.2014, delle querele, della documentazione sanitaria e della consulenza del P.M. ha ravvisato l'insussistenza dei presupposti per addivenire ad una sentenza di proscioglimento.
Nel corso del presente giudizio è stata disposta CTU medico legale all'esito della quale i consulenti hanno così concluso: “1. L'approccio diagnostico terapeutico alla condizione clinica della sig.ra
da parte del sanitario che ha visitato la paziente non si ritiene essere stato corretto Persona_1 ed in particolar modo con riferimento alla condotta del Dott. questa risulta censurabile. CP_2
Tale valutazione trova una sua motivazione poiché il sanitario, eseguito esame elettrocardiografico risultato negativo per alterazioni ischemiche acute, avrebbe dovuto prudentemente consigliare un accesso presso il più vicino nosocomio dotato di UTIC. La pertanto sarebbe stata sottoposta, Pt_8 nell'ipotesi di Sindrome Coronarica Acuta, a prosieguo dell'iter diagnostico (ecocardiogramma, dosaggi seriati della troponina, ECG seriati ed eventuale TAC torace) volto ad escludere o confermare la genesi cardiogena o non cardiogena della sintomatologia dolorosa toracica. 2. Da quanto riportato in atti, l'operato del Dott. che non aveva a disposizione adeguati strumentali diagnostici, CP_2 risulta censurabile per imprudenza: il sanitario, infatti, era consapevole delle limitazioni intrinseche al
PTE di Menfi in termini di possibilità diagnostiche e terapeutiche e pertanto avrebbe dovuto inviare nel più breve tempo possibile la presso il Nosocomio di Sciacca (per permettere di Pt_8
pagina 9 di 13 completare l'iter diagnostico) e non invero dimetterla presso il proprio domicilio, in assenza di una diagnosi certa.Nel caso di specie occorre evidenziare che la storia clinica della paziente come emerso dall'esame della documentazione sanitaria esaminata non permettono di poter esprimere una risposta perita e sufficientemente motivata circa la causa di morte della IG.ra . Tale Persona_1 affermazione e motivata dalla circostanza che il dolore toracico in oggetto e un sintomo riconducibile ad una pluralità di cause (cardiogene e non). Pertanto non essendo nota la causa che ha prodotto
l'evento morte, non e possibile esprimere una valutazione circa il nesso causale e/o concausale tra la condotta del sanitario e l'exitus della paziente. Alla stregua di quanto già sopra evidenziato non è possibile altresì esprimere un giudizio circa la prevedibilità e/o la prevenibilità dell'evento fatale non essendo in concreto noto”.
Sono stati sul punto chiesti i seguenti chiarimenti: a) Se sia possibile, - alla luce del quadro clinico che la signora presentava il 15.8.2014 all'accesso al PTE (sudorazione profusa, qualità, Persona_1 durata e localizzazione dolore toracico al braccio sinistro) all'età della signora, ai fattori di rischio che la stessa presentava e sulla base delle risultanze dell'ECG effettuata dal dr. nonché di CP_2 quanto ebbero a constatare gli operatori del 118 intervenuti successivamente al domicilio della signora
, anche avuto riguardo alle tempistiche del decesso della paziente, - stabilire con Persona_1 maggiore probabilità che la causa della morte della stessa sia da individuare in un'ischemia del miocardio o se, invece, sia più probabilmente ricollegabile ad altra causa, specificando, alla luce di tutte le evidenze del caso concreto e della sintomatologia presentata dalla sig.ra , quale possa Per_1 essere l'altra e più probabile causa del decesso oppure indichino quali siano gli elementi che, nel caso concreto, non consentono di stabilire, con lo standard probabilistico indicato, la causa della morte della stessa;
b) se, ove il dr. avesse posto in essere la condotta perita descritta in CTU e se quindi CP_2 avesse richiesto la visione di ECG precedente, se avesse eseguito ECG seriati per valutare eventuali possibili modifiche elettrocardiografiche e se avesse inviato la paziente presso il pronto soccorso del più vicino nosocomio per effettuare le adeguate indagini cliniche e strumentali, l'evento morte si sarebbe, con più alta probabilità che non, potuto evitare, diminuito nelle sue conseguenze o ritardato” all'esito dei quali i consulenti hanno così risposto: “A) La sintomatologia presentata dalla signora
era del tutto aspecifica (vedi dolore toracico), pur essendo affetta da plurimi fattori di Per_1 rischio per malattia cardiovascolare (Diabete, ipertensione). I dati strumentali disponibili e rappresentati dal solo ECG non evidenziano eventi ischemici in atto sia per quel che riguarda la scarsa progressione dell'onda "r" nelle precordiali dx (concordante e progressiva riduzione del voltaggio dell'onda "S") e la presenza di sopraslivellamento del tratto STda V3 a V6. Ad una attenta lettura ed analisi del tracciato non si evidenzia tale sopralivellamento in rapporto con il punto "J" pagina 10 di 13 dell'ECG. Non è possibile stabilire la causa del decesso e se, in particolare, sia stato secondario ad un evento coronarico in quanto in presenza di sintomatologia atipica (dolore toracico evocabile alla digitopressione, PA nei limiti) ed ECG non caratteristico per ischemia. Non è escluso che il decesso sia stato secondario alla rottura di un aneurisma aortico o altra causa non evidenziabile. B) L'eventuale confronto con ECG precedenti o il trasferimento della paziente in altro reparto, ed in particolare cardiologico, e l'effettuazione di ECG seriati con la possibilità di dosare i livelli di troponina e
l'effettuazione di esame ecocardiografico, avrebbero certamente permesso di escludere un evento coronarico con il risultato di avere maggiori probabilità salvifiche”.
5. All'esito della consulenza tecnica è emerso un profilo di colpa professionale in capo al sanitario del pronto soccorso di Menfi consistente: nel mancato confronto dell'ECG con ECG precedenti e nel mancato invio della paziente presso il più vicino nosocomio dotato di UTIC;
in particolare non avendo a disposizione la strumentazione necessaria presso il pronto soccorso, il medico avrebbe dovuto inviare la paziente presso una struttura attrezzata per il completamento dell'iter diagnostico e non dimetterla.
I consulenti hanno concluso per l'impossibilità di stabilire la causa del decesso e, in particolare, se secondario ad un evento coronarico in quanto la sintomatologia era atipica. Emerge infatti che le possibilità salvifiche in capo alla stessa erano collegate alla natura della patologia in corso in quanto, i consulenti, hanno rilevato che ove la diagnosi avesse escluso un evento coronarico le possibilità salvifiche sarebbero state maggiori.
Sul punto la consulenza si discosta da quella resa in sede di ATP.
In particolare, nell'elaborato in questione i medici, in diversa composizione per uno dei due membri, essendo in sede di merito stato nominato altro medico specialista cardiologo in conseguenza del decesso di quello nominato in sede di ATP, hanno concluso per la riconoscibilità, nel tracciato dell'elettrocardiogramma (ECG), che evidenziava una mancata progressione dell'onda R nelle derivazioni precordiali e un sopraslivellamento del tratto St da V3 a V6, dei sintomi di una ischemia anteriore in fase iniziale, sfociata nell'evento ischemico miocardico acuto.
Anche i consulenti nominati dalla procura hanno affermato che le manifestazioni ecografiche erano indicative della fase iniziale di una ischemia miocardica anteriore ed hanno concluso per la riconducibilità dell'evento morte ad un arresto cardiaco irreversibile da infarto miocardico acuto ECG accertato.
Emerge dai documenti in atti che la prima a visitare la sig.ra fu la dr.ssa la quale, Per_1 Per_2 sulla base della sola sintomatologia riferita dalla paziente, ha ritenuto sussistente una compatibilità con il dolore toracico da cardiopatia ischemica, accompagnando la paziente presso il Presidio Territoriale di
Emergenza di Menfi, per effettuare un'ECG. pagina 11 di 13 In questa sede il dr. effettuava ECG interpretandone gli esiti come non patologici, CP_2 dimettendo la paziente con la diagnosi “toracalgia”.
I consulenti nominati nel giudizio di merito individuano un profilo di colpa medica nell'aver dimesso la paziente in assenza di una diagnosi certa dovuta anche ai limiti diagnostici del PTE di Menfi. Infatti il sanitario, in assenza di una diagnosi certa, avrebbe dovuto inviare la paziente presso l'ospedale di
Sciacca per completare l'iter diagnostico terapeutico. Il CTU specialista in cardiologia nominato per la fase di merito ha tuttavia rilevato come l'ECG non evidenziasse eventi ischemici in atto.
Il dato sulla lettura dell'ECG come indicativo di una ischemia in corso è quindi non univoco, elemento di cui occorre tener conto sotto il profilo della natura della colpa imputabile al sanitario posto che il dr. non è uno specialista cardiologo. CP_2
In materia la Cassazione ha riconosciuto come sussista la responsabilità del medico per omessa diagnosi “differenziale” che si ha quando alla diagnosi si giunga per esclusione di tutte quelle alternative, esclusione possibile con approfondimenti diagnostici (Cass. 12968 del 2021).
Nel caso di specie è stato inserito nella scheda della paziente redatta il 15.8.2014 è scritto che la stessa era diabetica e ipertesa e veniva per dolore toracico presente da alcune ore. Presentava dolore all'emitorace sinistro che si accentuava alla digito pressione. Dopo ECG il medico è giunto alla diagnosi di “toracalgia”.
Acclarato che quindi vi sia stato un contegno imprudente sotto l'aspetto diagnostico, i consulenti tecnici nominati nel presente giudizio hanno evidenziato come non sia stata accertata la causa della morte potendo la stessa essere stata determinata da aneurisma aortico o ad altra causa non evidenziabile. Hanno inoltre rappresentato come solo un'indagine più approfondita avrebbe potuto escludere che si era in presenza di un evento coronarico con conseguenti maggiori possibilità salvifiche.
Il decesso della paziente è avvenuto circa cinque ore dopo la dimissione dal PTE quindi in un ristretto arco temporale.
L'invio della paziente presso l'ospedale più vicino avrebbe consentito l'approfondimento della diagnosi in quanto, avendo il medico escluso in base all'ECG un infarto acuto in atto, ulteriori accertamenti (livelli di troponina, ulteriori ECG, RX torace) avrebbero potuto condurre o ad una diagnosi di infarto, che magari all'accesso della paziente era in fase iniziale, o ad altra patologia compatibile con i sintomi riferiti della paziente, quale l'aneurisma aortico.
Tuttavia, conoscere la causa del decesso della paziente è essenziale anche ai fini della valutazione dell'efficienza causale della condotta imprudente sulla possibilità per la paziente di salvarsi soprattutto avuto riguardo al brevissimo lasso di tempo intercorso tra il rientro a casa e il decesso della stessa. pagina 12 di 13 Infatti, il comportamento, ancorché imprudente sotto detto aspetto, deve risultare anche causalmente rilevante in relazione all'evento materiale consistito nel decesso della sig.ra . Deve in Per_1 particolare dimostrarsi che, in caso di invio della sig.ra presso il presidio ospedaliero la stessa Per_1 avrebbe avuto apprezzabili possibilità di salvarsi o che l'evento morte si sarebbe verificato in un momento diverso, con conseguente maggiore durata della vita. Infatti, l'evento morte non può essere imputato al medico per il solo comportamento imprudente versandosi altrimenti in una ipotesi di responsabilità oggettiva dovendo individuarsi una condotta “qualificata” che abbia influito sull'esito per come verificatosi.
Risultando non certa la causa del decesso, non è possibile nemmeno esprimere una valutazione probabilistica sulla concreta possibilità per la stessa di salvarsi.
6. Inoltre la censura del contegno del medico ha le caratteristiche dell'imprudenza avuto riguardo: 1) al fatto che il medico non era specialista in cardiologia ma prestava servizio quale medico di turno in guardia medica;
2) al fatto che lo stesso non aveva tutti i mezzi, data la natura di primo soccorso del luogo in cui operava, per addivenire ad una compiuta diagnosi. Il suo contegno, quindi, non ricade in una ipotesi di negligenza o imperizia, censurabili a titolo di colpa grave, bensì di imprudenza, ricadente nelle ipotesi di colpa lieve non risarcibile.
In definitiva la domanda deve essere rigettata.
7. Le spese stante la peculiarità delle questioni trattate vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Sciacca 23 dicembre 2025
Il Giudice
NT DE IO
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NT DE IO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 869/2018 promossa da:
, nato a [...], il [...], C.F. , , Parte_1 C.F._1 Parte_2 nata a [...], il [...], C.F. , , in qualità di figli della C.F._2 defunta , nata a [...] il [...] e deceduta in data 15.08.2013, rappresentati e Persona_1 difesi, Avv.ti Accursio Gagliano, ed Epifanio Gugliotta, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio, sito in Menfi, Via Antonino Ognibene n. 183, giusta procura in calce al ricorso ex art. 696 bis c.p.c., depositato il 20.10.2017, R.G. 1199/2017 nonché nato a [...], il Parte_3
01.01.1937, C.F. , nata a [...], il [...], C.F. C.F._3 Parte_4
, nato a [...], il [...], C.F. C.F._4 Parte_5
, nato a [...], il [...], C.F. C.F._5 Parte_6
, rappresentati e difesi, dall'Avv. Epifanio Gugliotta, C.F. C.F._6
, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore, sito in C.F._7
Menfi, Corso dei Mille n. 100,
ATTORI
Contro
in persona del Commissario Controparte_1
Straordinario legale rappresentante pro tempore, (P.iva , con sede in viale P.IVA_1 CP_1 della Vittoria n. 321, in forza della DEiberazione del Commissario Straordinario n. 1797 del
01.10.2018, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Vincenzo Di Giovanna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Sciacca (AG) via f.lli Bellanca n. 6;
CONVENUTA
pagina 1 di 13 nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...], C.F. Controparte_2
, elettivamente domiciliato in Sciacca, presso lo studio degli Avv. Giovanni C.F._8
CA (C.F.: ) e ( ), dai quali è C.F._9 CP_3 C.F._10 rappresentato e difeso, per procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO:
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza, riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi in atti.
La presente sentenza viene redatta senza la parte espositiva dello svolgimento del processo ai sensi dei novellati art.. 132, co.2 n. 4 c.p.c. e 118 Disp. Att. c.p.c.., come modificati dalla L. 18.6.2009 n. 69 immediatamente applicabili a partire dal 4.7.2009 ai giudizi pendenti in primo grado giusta art. 58, co.
2. Disp. Trans.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. le parti sopra indicate rappresentavano: che il 15 agosto 2014, alle ore
13,00 circa, la sig.ra , madre dei sig.ri e , nonché Persona_1 Parte_2 Parte_1 sorella dei sigg. e , si Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 recava, unitamente al figlio , presso la guardia medica di Menfi, poiché accusava un Parte_1 forte dolore al torace e all'addome, nonché sensazioni di vomito.
Che il sanitario presente in guardia medica, dott. , dopo aver raccolto una prima anamnesi, Per_2 accompagnava la sig.ra presso il PTE di Menfi - ASP di Agrigento AG 1, ove il Persona_1 medico di turno dr. ha eseguito di un elettrocardiogramma, delle misurazioni della Controparte_2 pressione e un esame glicemico, diagnosticando dolori intercostali e prescrivendo all'infermiera, di somministrare un farmaco a mezzo di un'iniezione. Che quindi, senza ulteriori esami, dimetteva la paziente senza rilasciare copia del referto medico.
Che la sig.ra , nel pomeriggio, accusava nuovamente vomito con fortissimi dolori al Persona_1 torace e che, nonostante la chiamata dei soccorsi sanitari (guardia medica e ambulanza 118), alle ore
20:00 circa, ne veniva constatato dai medici del 118 il presunto decesso per infarto del miocardio.
Che, per detti fatti, il dr. veniva rinviato a giudizio Controparte_4
Che, all'esito del giudizio, il GUP emetteva sentenza ai sensi dell'art. 444 c.p.p. a sette mesi di reclusione.
Che, ad avviso dei consulenti della Procura, dr. , specialista in cardiologia e dr. Persona_3 pagina 2 di 13 , specialista in medicina-legale, nonché dal consulente di parte, l'evento che ha Persona_4 posto fine alla vita della congiunta dei ricorrenti, poteva essere evitato da una diversa e più diligente condotta da parte dei sanitari che la ebbero in cura presso la struttura convenuta. Che in particolare i consulenti ravvisavano una ipotesi di negligenza consistente nel non aver correttamente interpretato i sintomi accusati dalla paziente, consistenti in dolore toracico con irradiazione al braccio sinistro associato a sudorazione profusa in soggetto con anamnesi positiva per diabete mellito tipo II ed ipertensione arteriosa;
che l'esame strumentale (elettrocardiogramma) metteva in luce la presenza di manifestazione elettrocardiografiche tipiche delle fasi iniziali di una ischemia miocardica anteriore infarto acuto (tratto ST con una tendenza al sovraslivellamento con scarsa progressione della onda R, come se mancasse il tratto ST alla isoelettrica, nelle derivazioni V3-V6), mentre, la paziente, è stata dimessa con una diagnosi di toracalgia. Che, quindi, dalla ricostruzione dei fatti, emergono evidenti profili di responsabilità in capo al dr. con conseguente obbligo in capo all'azienda Controparte_2 sanitaria di provvedere al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nonché del danno da agonia catastrofale, tenuto conto dell'agonia provata dalla sig.ra prima del decesso. Persona_1
Che veniva esperito il procedimento di cui all'art. 696 bis c.p.c., ancora pendente alla data del deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
Hanno concluso chiedendo: “ritenere e dichiarare, ex art. 1228 c.c., la responsabilità dell
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e se il Controparte_5
Giudice lo riterrà di giustizia anche in via solidale, ex art. 2055 c.c., con il dott. il Controparte_2 tutto ai sensi dell'art. 1176 c.c. e dell'art. 1218 c.c., in ordine al danno subito dagli odierni ricorrenti, a causa della colpa professionale consistente nella mancata e/o errata diagnosi del 15.08.2014, eseguita dal sanitario dott. presso la struttura sanitaria ASP n. 1 di , PTE di Menfi, Controparte_2 CP_1 per i motivi e le ragioni di cui in narrativa;
- condannare, conseguentemente, l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, se del caso e di Controparte_5
Giustizia anche in solido con il dott. a risarcire agli odierni ricorrenti, ex art. 1223 Controparte_2
c.c. e 2059 c.c., il danno nella misura di euro 263.340,00 (diconsi euro duecentosessantatremilatrecentoquaranta/00) in favore della sig.ra ; euro 282.150,00 Parte_2
(diconsi euro duecentoottantaduemilacentocinquanta/00) in favore del sig. ; euro Parte_1
131.670,00 (diconsi euro centotrentunomilaseicentosettanta/00) in favore di ognuno dei sigg. Parte_3
, e - (osservatorio sulla Giustizia
[...] Parte_5 Parte_4 Parte_6
Civile di Milano - Tabelle di Milano 2018) - o di quella diversa maggiore o minor somma che sarà determinata in corso di causa, ovvero da liquidarsi secondo quanto il Giudice riterrà di giustizia o, se del caso, in via equitativa, ex art. 1226 c.c. e 2056 c.c.; - fatta ulteriormente salva, comunque, la pagina 3 di 13 facoltà del Giudice di procedere, con l'applicazione di qualunque altro schema di responsabilità ravvisabile a fronte dei fatti per cui è causa, a risarcire alla parte ricorrente i danni da questa patiti;
- il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Si è costituita, con memoria difensiva depositata il 12.10.2018, l' che contestava Controparte_6 quanto dedotto dai ricorrenti evidenziando come non vi siano stati inadempimenti né alle obbligazioni inerenti alle prestazioni di natura diagnostico e terapeutica, essendo il dr. un Controparte_2 professionista di comprovata esperienza, né carenze sotto il profilo dell'assistenza sotto il profilo organizzativo, strumentale ed “alberghiero” della struttura.
Che, in particolare, dal referto redatto dal dr. l'attività cardiaca della sig.ra CP_2 Persona_5 risultava ritmica e buona, l'attività toracica non presentava anomalie e che, considerato che la signora presentava un lieve dolore di natura intercostale alla digitopressione del 4°, 5° e 6° spazio intercostale sinistro, il medico invitava l'infermiera a praticare una fiala i.m. di Dicloreum. Che, all'atto della dimissione, il medico invitava espressamente la signora a ripresentarsi presso il locale PTE o Per_1
a recarsi presso il P.O. di Sciacca qualora il dolore non fosse receduto entro un'ora, ciò al fine di essere rivalutata.
Che, inoltre, dagli atti emerge che la chiamata al 118 venne effettuata alle ore 18:53:26 circa sei ore dopo la dimissione. Che il 118, inviava un'ambulanza non medicalizzata. Che pertanto si è verificata un'interruzione del nesso causale tra la prestazione resa dal medico ed il decesso.
Contestava, inoltre, la richiesta di risarcimento del danno effettuata dai ricorrenti rappresentando che, quanto ai danni iure hereditatis derivanti dal danno biologico terminale o dal danno catastrofale non vi
è la prova della consapevolezza della sig.ra dell'ineluttabilità dell'evento morte. Persona_1
Quanto alla richiesta di danno patrimoniale e non patrimoniale iure proprio, sub specie di danno biologico, morale e da perdita della relazione parentale, non vi sono elementi attestanti la sussistenza del rapporto affettivo con la de cuius. Ha concluso chiedendo: “In linea principale: ritenere e dichiarare che l' non ha alcuna responsabilità per i fatti di Controparte_5 cui e processo e, in conseguenza, rigettare le domande in quanto infondate in fatto ed in diritto. In linea subordinata: ritenere e dichiarare insussistenti e comunque non provati i danni lamentati dai ricorrenti e, in conseguenza, rigettare le domande in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Si è costituito, con memoria difensiva depositata il 15.10.2018, che ha in primo luogo Controparte_2 eccepito l'irritualità della proposizione del giudizio, essendo pendente il ricorso 696 bis c.p.c.; ha pagina 4 di 13 eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto coinvolto, erroneamente, sia nel procedimento 696 bis c.p.c., che nel presente giudizio, essendo l'unico soggetto legittimato, l'
[...]
. Nel merito ha contestato quanto dedotto dai ricorrenti, Controparte_7 premettendo come la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. non abbia gli stessi effetti di una sentenza di condanna, non avendo efficacia di giudicato nel giudizio civile rispetto ai fatti nella stessa accertati, con conseguente accertamento autonomo dei fatti in sede civile.
Ha evidenziato quindi come la condotta dallo stesso tenuta sia stata improntata alla diligenza, essendosi conformato alle linee guida e alle buone pratiche in materia.
Che infatti lo stesso rilevava i valori di pressione arteriosa della paziente, che segnavano 160-80 mmHg
e la glicemia, moderatamente alta;
che riscontrava che l'attività cardiaca era ritmica e con una buona frequenza (80 b.m.p.) e che l'obiettività toracica non evidenziava anomalie;
che procedeva quindi ad eseguire un elettrocardiogramma, da cui normale risultava la conduzione elettrica atrio-ventricolare e normale la ripolarizzazione ventricolare e che non evidenziava segni conclamati di infarto e non indirizzava verso una patologia coronarica acuta, anche in base all'interpretazione automatica dell'elettrocardiografo (modesta progressione dell'onda R in sede precordiale V2 V3 V4).
Che quindi, sulla scorta di tali evidenze ed anche in base agli ulteriori dati obiettivi significativi, ossia la dolenzia esplicitata dalla paziente dalla digitopressione del 4°, 5° e 6° spazio intercostale sinistro, in assenza di altri mezzi diagnostici quali l'ecocardiografia o la sierologia per gli enzimi cardio specifici, praticava una terapia antinfiammatoria ed antidolorifica con Dicloreum i.m., consigliando alla una rivalutazione a distanza molto ravvicinata per cogliere altri eventuali dati clinici per Per_1 meglio orientare la diagnosi definitiva e la terapia, raccomandandole espressamente di tornare subito presso quel PTE o meglio al Ps di Sciacca nel caso in cui il dolore non si fosse attenuato o si fosse ripresentato entro la successiva ora o nelle successive o in caso di ulteriore sintomatologia.
Evidenziava il convenuto di non essere un cardiologo e di non aver ricevuto alcuna preparazione per la medicina di urgenza;
repparesentava quindi di aver fatto tutto il possibile in relazione alle proprie capacità. Evidenziava inoltre come i sintomi della paziente non conducessero univocamente a ritenere sussistente un infarto o ad una patologia grave.
Contestava inoltre sia la qualificazione che la quantificazione dei danni effettuata dai ricorrenti.
Concludeva chiedendo. “- Ritenere e dichiarare inammissibile il ricorso, perché incompatibile con il giudizio ex art. 696 bis c.p.c., non ancora definito;
- Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Dott. e conseguentemente estrometterlo dal giudizio;
- Ritenere e Controparte_2 dichiarare che il Dott. non ha alcuna responsabilità per i fatti per cui è causa;
- Controparte_2
Rigettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto;
- Rigettare ogni altra domanda formulata dai pagina 5 di 13 ricorrenti”.
All'udienza del 25.10.2018, veniva disposta la rimessione del fascicolo al Presidente del Tribunale, pendendo ancora ricorso 696 bis c.p.c.
Successivamente, con provvedimento del 22.11.2019 veniva mutato il rito da sommario a cognizione piena e fissata successiva udienza per gli adempimenti di cui all'art. 183 cpc. All'esito dell'udienza del
5.3.2020 venivano assegnati i termini 183 co. 6 c.p.c.
Con memoria 183 co. 6 n. 1 c.p.c. i ricorrenti contestavano quanto dedotto dai convenuti.
La causa veniva istruita documentalmente e con CTU collegiale, quindi veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con termini 190 c.p.c. all'udienza del 27.9.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va in primo luogo analizzata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, eccezione ribadita in sede di precisazione delle conclusioni dal convenuto dr. (note 127 ter c.p.c. del 23.9.2024), Controparte_2 per essere il ricorso 702 bis c.p.c. incompatibile con il ricorso 696 bis c.p.c. al tempo non ancora definito.
Quanto ai profili sostanziali relativi alla responsabilità professionale del sanitario, in relazione ai fatti accaduti prima dell'entrata in vigore della L. 24 del 2017 (c.d. legge Gelli ) si continua ad Per_6 applicare la disciplina antecedente che nel caso di specie è quella dettata dal c.d. decreto ZI;
quanto ai profili di ordine processuale invece vige il principio del tempus regit actum
L'art. 8 della predetta legge ha previsto l'obbligatorietà, pena l'improcedibilità, prima di introdurre il giudizio di merito, di esperire il procedimento di cui all'art. 696 bis c.p.c. o in alternativa di promuovere domanda di mediazione.
Il comma 3 stabilisce inoltre che: “Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma
1, il ricorso di cui all'articolo 281-undecies del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa
l'udienza di comparizione delle parti e procede con le forme del rito semplificato di cognizione a norma degli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile”.
Nel caso di specie la procedura 696 bis c.p.c. è stata espletata e pertanto la condizione di procedibilità è stata assolta con conseguente possibilità di valutare nel merito la domanda.
2. Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla parte la Controparte_4 stessa è infondata.
L'esercente la professione sanitaria può essere convenuto in giudizio da chi sostenga di essere stato pagina 6 di 13 danneggiato da una condotta dolosa o colposa (con il limite consistente nel fatto che il sanitario risponde solo a titolo di colpa grave) del sanitario e, in questo caso, risponderà in solido con la struttura ove condannato in base agli artt. 1228, 2055 c.c.
3. Passando al merito va evidenziato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, in ipotesi di danni riportati a causa di errato trattamento sanitario, la responsabilità della struttura sanitaria
è di natura contrattuale “c.d. contratto di spedalità”.
Le obbligazioni principali consistono in prestazioni quali la messa a disposizione di personale medico e della strumentazione necessaria ad intervenire mentre, quelle accessorie, attengono alla prestazione di vitto e alloggio in caso di ricovero (cfr. Cass. sez. Un. n. 9556 del 2002).
Sotto il profilo normativo la responsabilità della struttura ospedaliera si inquadra nell'art. 1218 c.c. e quella relativa alla responsabilità derivante da dipendenti o da personale esterno che opera al suo interno, nell'ambito dell'art. 1228 c.c.; non è necessario quindi che l'operatore sanitario sia inquadrato all'interno della struttura organizzativa dell'ente, essendo sufficiente che ivi si trovi ad operare in base ad un nesso di occasionalità necessaria, rispondendo quindi dei danni causati da soggetti che all'interno della stessa abbiano operato.
Nel caso di specie non ricorre un'ipotesi di responsabilità per danni conseguenti a violazioni del contratto di spedalità, non essendo state lamentate carenze organizzative della struttura ospedaliera, bensì per attività dei sanitari operanti nella struttura e, quindi, ricollegata all'art. 1228 c.c.
Quanto alla responsabilità del sanitario occorre rilevare che la L. n. 24 del 2017 c.d. , Parte_7 all'art. 7 espressamente stabilisce: “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde ai sensi degli articoli 1218 e 1228 c.c. delle loro condotte dolose o colpose”; il comma 2 poi estende l'applicabilità del regime di responsabilità di cui al richiamato comma 1 ai casi elencati nella stessa.
Al comma 3 invece è previsto che l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c. salvo che abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
Quanto ai criteri per valutare la condotta del sanitario la disposizione fa rinvio a quanto previsto dall'art. 5 della legge che, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie, prescrive che i sanitari si attengano alle raccomandazioni di cui alle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti, istituzioni, società scientifiche ed associazioni tecnico scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito con decreto del Ministero della Salute. In assenza di tali raccomandazioni, i medici devono attenersi alle buone pratiche clinico assistenziali. pagina 7 di 13 Tale disciplina è innovativa rispetto alla precedente prevista dal Decreto ZI che riconduceva la responsabilità del medico operante in una struttura sanitaria, in assenza di un contratto con il paziente, alla responsabilità da contatto sociale, nell'alveo quindi dell'art. 1218 c.c.
La legge Gelli Bianco invece ha espressamente escluso che, in assenza di contratto con il paziente il medico risponda ai sensi del 1218 c.c., riconducendo la relativa responsabilità all'ipotesi di cui al 2043
c.c.
Detta normativa, tuttavia, essendo entrata in vigore in data successiva al verificarsi del fatto per cui è causa, in virtù del disposto di cui all'art. 11 preleggi c.c., non è applicabile retroattivamente ai profili di ordine sostanziale, dovendo al fatto in questione essere applicata la disciplina prevista dalla L. n. 189 del 2012 c.d. decreto ZI (Cass. civ. 28994 del 2019).
A tal riguardo va rilevato che, come chiarito dalla Corte di Cassazione, il c.d. decreto ZI, nel prevedere che “l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve”, fermo restando, in tali casi, “l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile”, non ha inteso ricondurre la responsabilità del sanitario che operi all'interno della struttura sanitaria nell'ambito dell'art. 2043 c.c., bensì escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve (Cass., sez.
VI-III, ord. 17 aprile 2014, n. 8940; in senso conforme, Cass., sez. VI-III, ord. 24 dicembre 2013, n.
4030).
Posto quindi che, nel caso di specie si applica, quanto ai profili sostanziali, la disciplina prevista dal decreto ZI, vigente all'epoca in cui si è verificato il sinistro per cui è causa, quanto al riparto dell'onere della prova, il paziente che agisce in giudizio deve provare il contratto (nel caso di specie il contatto sociale) ed allegare, non anche provare, l'inadempimento del medico, mentre il medico deve provare l'esatto adempimento o che il danno si è prodotto per causa a lui non imputabile (Cassazione
Sezioni Unite n. 13533 del 2001). L'inadempimento allegato dalla parte non è un qualunque inadempimento bensì un inadempimento qualificato, tale cioè da costituire causa efficiente del danno.
Solo ove l'attore dimostri la sussistenza di un contratto o contatto sociale qualificato e di un inadempimento qualificato, il debitore (convenuto) dovrà provare di aver tenuto un comportamento conforme alle linee guida e buone pratiche clinico assistenziali o che comunque, anche se la condotta non è stata diligente, il danno si è prodotto per causa a lui non imputabile (Cass. civ. sez. un. 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. civ. 26 febbraio 2013, n. 4792; Cass. civ. 21 luglio 2011, n. 1593; 12 dicembre 2013 n. 27875) ed indicare quale sia stata l'altra e diversa causa, imprevista ed imprevedibile, né superabile con l'adeguata diligenza qualificata, che l'ha determinato (Cass. 21.4.2016 n. 8035;
6.5.2015 n. 8989; 21.7.2011 n. 15993; 7.6.2011 n. 12274). pagina 8 di 13 L'accertamento del nesso causale (causalità materiale) tra la condotta attiva oppure omissiva e l'evento segue i principi previsti in sede penale dagli artt. 40 e 41 c.p. applicabili in via analogica;
quanto all'imputazione dell'elemento soggettivo andrà ricercata la sussistenza del dolo o della colpa;
tuttavia,
a differenza che in sede penale, dovendo in sede civile risarcirsi il danno, una volta accertato il nesso di causalità tra condotta ed evento e la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa, dovrà essere accertato se il danno (patrimoniale e/o non patrimoniale) sia conseguenza ai sensi dell'art. 1223
c.c. secondo un criterio di causalità adeguata, dell'evento. A tal riguardo, sebbene l'art. 1223 c.c.. si esprima in termini di danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, la giurisprudenza ha interpretato la norma in questione con il criterio della c.d. regolarità causale, delimitando l'area del risarcibile a quei danni che siano effetto normale del fatto (inadempimento).
Quanto poi, sotto il profilo processuale, allo standard probatorio richiesto in sede civile, si applica il criterio del “più probabile che non” diversamente dallo standard più rigoroso penalistico dell'oltre ogni ragionevole dubbio (Cass. Civ. S.U. 11.1.08 n. 576; 29.2.2016 n. 3893; 22.2.2016 n. 3428).
4. Passando al caso di specie va evidenziato che la sentenza resa in sede penale ai sensi dell'art. 444
c.p.p. non è vincolante nell'accertamento del fatto in sede civile, valendo quale mero indizio (Cass. civ.
16838 del 2022).
Il GUP tenuto conto degli elementi desumibili dagli atti e in particolare, dalla CNR dei Carabinieri della stazione di Menfi del 6.10.2014, delle querele, della documentazione sanitaria e della consulenza del P.M. ha ravvisato l'insussistenza dei presupposti per addivenire ad una sentenza di proscioglimento.
Nel corso del presente giudizio è stata disposta CTU medico legale all'esito della quale i consulenti hanno così concluso: “1. L'approccio diagnostico terapeutico alla condizione clinica della sig.ra
da parte del sanitario che ha visitato la paziente non si ritiene essere stato corretto Persona_1 ed in particolar modo con riferimento alla condotta del Dott. questa risulta censurabile. CP_2
Tale valutazione trova una sua motivazione poiché il sanitario, eseguito esame elettrocardiografico risultato negativo per alterazioni ischemiche acute, avrebbe dovuto prudentemente consigliare un accesso presso il più vicino nosocomio dotato di UTIC. La pertanto sarebbe stata sottoposta, Pt_8 nell'ipotesi di Sindrome Coronarica Acuta, a prosieguo dell'iter diagnostico (ecocardiogramma, dosaggi seriati della troponina, ECG seriati ed eventuale TAC torace) volto ad escludere o confermare la genesi cardiogena o non cardiogena della sintomatologia dolorosa toracica. 2. Da quanto riportato in atti, l'operato del Dott. che non aveva a disposizione adeguati strumentali diagnostici, CP_2 risulta censurabile per imprudenza: il sanitario, infatti, era consapevole delle limitazioni intrinseche al
PTE di Menfi in termini di possibilità diagnostiche e terapeutiche e pertanto avrebbe dovuto inviare nel più breve tempo possibile la presso il Nosocomio di Sciacca (per permettere di Pt_8
pagina 9 di 13 completare l'iter diagnostico) e non invero dimetterla presso il proprio domicilio, in assenza di una diagnosi certa.Nel caso di specie occorre evidenziare che la storia clinica della paziente come emerso dall'esame della documentazione sanitaria esaminata non permettono di poter esprimere una risposta perita e sufficientemente motivata circa la causa di morte della IG.ra . Tale Persona_1 affermazione e motivata dalla circostanza che il dolore toracico in oggetto e un sintomo riconducibile ad una pluralità di cause (cardiogene e non). Pertanto non essendo nota la causa che ha prodotto
l'evento morte, non e possibile esprimere una valutazione circa il nesso causale e/o concausale tra la condotta del sanitario e l'exitus della paziente. Alla stregua di quanto già sopra evidenziato non è possibile altresì esprimere un giudizio circa la prevedibilità e/o la prevenibilità dell'evento fatale non essendo in concreto noto”.
Sono stati sul punto chiesti i seguenti chiarimenti: a) Se sia possibile, - alla luce del quadro clinico che la signora presentava il 15.8.2014 all'accesso al PTE (sudorazione profusa, qualità, Persona_1 durata e localizzazione dolore toracico al braccio sinistro) all'età della signora, ai fattori di rischio che la stessa presentava e sulla base delle risultanze dell'ECG effettuata dal dr. nonché di CP_2 quanto ebbero a constatare gli operatori del 118 intervenuti successivamente al domicilio della signora
, anche avuto riguardo alle tempistiche del decesso della paziente, - stabilire con Persona_1 maggiore probabilità che la causa della morte della stessa sia da individuare in un'ischemia del miocardio o se, invece, sia più probabilmente ricollegabile ad altra causa, specificando, alla luce di tutte le evidenze del caso concreto e della sintomatologia presentata dalla sig.ra , quale possa Per_1 essere l'altra e più probabile causa del decesso oppure indichino quali siano gli elementi che, nel caso concreto, non consentono di stabilire, con lo standard probabilistico indicato, la causa della morte della stessa;
b) se, ove il dr. avesse posto in essere la condotta perita descritta in CTU e se quindi CP_2 avesse richiesto la visione di ECG precedente, se avesse eseguito ECG seriati per valutare eventuali possibili modifiche elettrocardiografiche e se avesse inviato la paziente presso il pronto soccorso del più vicino nosocomio per effettuare le adeguate indagini cliniche e strumentali, l'evento morte si sarebbe, con più alta probabilità che non, potuto evitare, diminuito nelle sue conseguenze o ritardato” all'esito dei quali i consulenti hanno così risposto: “A) La sintomatologia presentata dalla signora
era del tutto aspecifica (vedi dolore toracico), pur essendo affetta da plurimi fattori di Per_1 rischio per malattia cardiovascolare (Diabete, ipertensione). I dati strumentali disponibili e rappresentati dal solo ECG non evidenziano eventi ischemici in atto sia per quel che riguarda la scarsa progressione dell'onda "r" nelle precordiali dx (concordante e progressiva riduzione del voltaggio dell'onda "S") e la presenza di sopraslivellamento del tratto STda V3 a V6. Ad una attenta lettura ed analisi del tracciato non si evidenzia tale sopralivellamento in rapporto con il punto "J" pagina 10 di 13 dell'ECG. Non è possibile stabilire la causa del decesso e se, in particolare, sia stato secondario ad un evento coronarico in quanto in presenza di sintomatologia atipica (dolore toracico evocabile alla digitopressione, PA nei limiti) ed ECG non caratteristico per ischemia. Non è escluso che il decesso sia stato secondario alla rottura di un aneurisma aortico o altra causa non evidenziabile. B) L'eventuale confronto con ECG precedenti o il trasferimento della paziente in altro reparto, ed in particolare cardiologico, e l'effettuazione di ECG seriati con la possibilità di dosare i livelli di troponina e
l'effettuazione di esame ecocardiografico, avrebbero certamente permesso di escludere un evento coronarico con il risultato di avere maggiori probabilità salvifiche”.
5. All'esito della consulenza tecnica è emerso un profilo di colpa professionale in capo al sanitario del pronto soccorso di Menfi consistente: nel mancato confronto dell'ECG con ECG precedenti e nel mancato invio della paziente presso il più vicino nosocomio dotato di UTIC;
in particolare non avendo a disposizione la strumentazione necessaria presso il pronto soccorso, il medico avrebbe dovuto inviare la paziente presso una struttura attrezzata per il completamento dell'iter diagnostico e non dimetterla.
I consulenti hanno concluso per l'impossibilità di stabilire la causa del decesso e, in particolare, se secondario ad un evento coronarico in quanto la sintomatologia era atipica. Emerge infatti che le possibilità salvifiche in capo alla stessa erano collegate alla natura della patologia in corso in quanto, i consulenti, hanno rilevato che ove la diagnosi avesse escluso un evento coronarico le possibilità salvifiche sarebbero state maggiori.
Sul punto la consulenza si discosta da quella resa in sede di ATP.
In particolare, nell'elaborato in questione i medici, in diversa composizione per uno dei due membri, essendo in sede di merito stato nominato altro medico specialista cardiologo in conseguenza del decesso di quello nominato in sede di ATP, hanno concluso per la riconoscibilità, nel tracciato dell'elettrocardiogramma (ECG), che evidenziava una mancata progressione dell'onda R nelle derivazioni precordiali e un sopraslivellamento del tratto St da V3 a V6, dei sintomi di una ischemia anteriore in fase iniziale, sfociata nell'evento ischemico miocardico acuto.
Anche i consulenti nominati dalla procura hanno affermato che le manifestazioni ecografiche erano indicative della fase iniziale di una ischemia miocardica anteriore ed hanno concluso per la riconducibilità dell'evento morte ad un arresto cardiaco irreversibile da infarto miocardico acuto ECG accertato.
Emerge dai documenti in atti che la prima a visitare la sig.ra fu la dr.ssa la quale, Per_1 Per_2 sulla base della sola sintomatologia riferita dalla paziente, ha ritenuto sussistente una compatibilità con il dolore toracico da cardiopatia ischemica, accompagnando la paziente presso il Presidio Territoriale di
Emergenza di Menfi, per effettuare un'ECG. pagina 11 di 13 In questa sede il dr. effettuava ECG interpretandone gli esiti come non patologici, CP_2 dimettendo la paziente con la diagnosi “toracalgia”.
I consulenti nominati nel giudizio di merito individuano un profilo di colpa medica nell'aver dimesso la paziente in assenza di una diagnosi certa dovuta anche ai limiti diagnostici del PTE di Menfi. Infatti il sanitario, in assenza di una diagnosi certa, avrebbe dovuto inviare la paziente presso l'ospedale di
Sciacca per completare l'iter diagnostico terapeutico. Il CTU specialista in cardiologia nominato per la fase di merito ha tuttavia rilevato come l'ECG non evidenziasse eventi ischemici in atto.
Il dato sulla lettura dell'ECG come indicativo di una ischemia in corso è quindi non univoco, elemento di cui occorre tener conto sotto il profilo della natura della colpa imputabile al sanitario posto che il dr. non è uno specialista cardiologo. CP_2
In materia la Cassazione ha riconosciuto come sussista la responsabilità del medico per omessa diagnosi “differenziale” che si ha quando alla diagnosi si giunga per esclusione di tutte quelle alternative, esclusione possibile con approfondimenti diagnostici (Cass. 12968 del 2021).
Nel caso di specie è stato inserito nella scheda della paziente redatta il 15.8.2014 è scritto che la stessa era diabetica e ipertesa e veniva per dolore toracico presente da alcune ore. Presentava dolore all'emitorace sinistro che si accentuava alla digito pressione. Dopo ECG il medico è giunto alla diagnosi di “toracalgia”.
Acclarato che quindi vi sia stato un contegno imprudente sotto l'aspetto diagnostico, i consulenti tecnici nominati nel presente giudizio hanno evidenziato come non sia stata accertata la causa della morte potendo la stessa essere stata determinata da aneurisma aortico o ad altra causa non evidenziabile. Hanno inoltre rappresentato come solo un'indagine più approfondita avrebbe potuto escludere che si era in presenza di un evento coronarico con conseguenti maggiori possibilità salvifiche.
Il decesso della paziente è avvenuto circa cinque ore dopo la dimissione dal PTE quindi in un ristretto arco temporale.
L'invio della paziente presso l'ospedale più vicino avrebbe consentito l'approfondimento della diagnosi in quanto, avendo il medico escluso in base all'ECG un infarto acuto in atto, ulteriori accertamenti (livelli di troponina, ulteriori ECG, RX torace) avrebbero potuto condurre o ad una diagnosi di infarto, che magari all'accesso della paziente era in fase iniziale, o ad altra patologia compatibile con i sintomi riferiti della paziente, quale l'aneurisma aortico.
Tuttavia, conoscere la causa del decesso della paziente è essenziale anche ai fini della valutazione dell'efficienza causale della condotta imprudente sulla possibilità per la paziente di salvarsi soprattutto avuto riguardo al brevissimo lasso di tempo intercorso tra il rientro a casa e il decesso della stessa. pagina 12 di 13 Infatti, il comportamento, ancorché imprudente sotto detto aspetto, deve risultare anche causalmente rilevante in relazione all'evento materiale consistito nel decesso della sig.ra . Deve in Per_1 particolare dimostrarsi che, in caso di invio della sig.ra presso il presidio ospedaliero la stessa Per_1 avrebbe avuto apprezzabili possibilità di salvarsi o che l'evento morte si sarebbe verificato in un momento diverso, con conseguente maggiore durata della vita. Infatti, l'evento morte non può essere imputato al medico per il solo comportamento imprudente versandosi altrimenti in una ipotesi di responsabilità oggettiva dovendo individuarsi una condotta “qualificata” che abbia influito sull'esito per come verificatosi.
Risultando non certa la causa del decesso, non è possibile nemmeno esprimere una valutazione probabilistica sulla concreta possibilità per la stessa di salvarsi.
6. Inoltre la censura del contegno del medico ha le caratteristiche dell'imprudenza avuto riguardo: 1) al fatto che il medico non era specialista in cardiologia ma prestava servizio quale medico di turno in guardia medica;
2) al fatto che lo stesso non aveva tutti i mezzi, data la natura di primo soccorso del luogo in cui operava, per addivenire ad una compiuta diagnosi. Il suo contegno, quindi, non ricade in una ipotesi di negligenza o imperizia, censurabili a titolo di colpa grave, bensì di imprudenza, ricadente nelle ipotesi di colpa lieve non risarcibile.
In definitiva la domanda deve essere rigettata.
7. Le spese stante la peculiarità delle questioni trattate vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Sciacca 23 dicembre 2025
Il Giudice
NT DE IO
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