Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/05/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 4264 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da nata a [...] il [...], residente in [...]
Piagentina n. 77, c.f.
,Codice Fiscale 1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Simona Arcuri (cf. Codice Fiscale 2 ) presso il cui studio legale sito in Rende (CS),
Via F. Brunelleschi n. 29 ex n. 71, elettivamente domicilia
Ricorrente
Nei confronti di
Controparte 1 (C.F. P.IVA 1 - P. IVA P.IVA 2 ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Gilda Avena e Umberto Ferrato, giusta procura generale alle liti per notar Persona 1 di Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta
n.7313 ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell' CP_1,
Resistente
Con ricorso depositato in data 6.11.2024 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'CP_1 per ottenere il riconoscimento del suo diritto alla pensione di reversibilità, in qualità di convivente more uxorio del titolare del trattamento pensionistico diretto (prof. Persona 2
deceduto in data 10.6.2023. A fondamento della domanda esponeva di aver presentato in data
20.7.2023 istanza amministrativa volta al riconoscimento della pensione indiretta, respinta dall'istituto siccome ella istante risultava coniugata con altra persona;
assumeva l'infondatezza della motivazione di rigetto addotta dall' CP 1 essendo ella divorziata dal 2017 ed essendo stata unita da vincolo affettivo con il prof. Per 2 sin dal 2006, dopo la separazione dall'ex marito omologata dal Tribunale di
Cosenza in data 18.9.2006; rappresentava, inoltre, di aver instaurato una stabile convivenza con il prof.
Per 2 dal 2009 sino al suo decesso.
In diritto, sosteneva di aver diritto alla pensione indiretta ai sensi della Legge 20 maggio 2016 n. 76
(c.d. Legge Cirinnà), con la quale sono disciplinati i rapporti dei conviventi di fatto e riconosciute le cc.dd. Unioni Civili, e del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1989 n. 223 Art. 4 e art. 13 comma 1 Lett. B.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: condannare l'CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, a liquidare e corrispondere la pensione indiretta alla ricorrente dalla data del decesso del de cuius Ordine Diamante, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme arretrate. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite-
Si costituiva in giudizio l'CP_1 eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del GO in favore della Corte dei Conti, in quanto la ricorrente chiede il riconoscimento del diritto alla fruizione della pensione indiretta, sul presupposto della sua qualità di convivente con il defunto ex dipendente pubblico (docente di ruolo) iscritto alla Gestione previdenziale pubblica - Fondo CP 2 Docenti. Nel merito, rilevata la legittimità del proprio operato, evidenziando che dalla consultazione dell'Anagrafe
Nazionale della popolazione residente, alla data del decesso del 10.6.2023 infatti la ricorrente risultava ancora coniugata con Persona 3 (cfr. all.2 estratto anagrafe al 10.6.23). Lo stato civile del de cuius invece era celibe (all.3 estratto stato civile al 10.6.2023) e non risultavano coabitanti (all.4 estratto coabitanti al 10.6.2023). Pertanto, eventuale convivenza ex adverso declinata non era formalizzata in quanto non registrata all'A nagrafe. Diversamente a partire dall'entrata in vigore della
Legge, 20/05/2016 n° 76, G.U. 21/05/2016 era necessario formalizzare davanti alla legge una convivenza di fatto effettuando una dichiarazione all'anagrafe del Comune di residenza che aggiornava l'archivio dello stato civile. I due conviventi dovevano dichiarare all'Ufficio Anagrafe di costituire una coppia di fatto e di coabitare nella stessa casa. In assenza i conviventi non godono dei diritti propri delle convivenze di fatto formalmente registrate. In ogni caso, contestava la convivenza, anche di fatto, tra la ricorrente e il de cuius. Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso e la vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione offerta in produzione dalle parti, la causa, ritenuta matura per la decisione sulla base degli atti, è stata decisa mediante la presente sentenza depositata nel fascicolo telematico all'esito della scadenza del termine per note assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in accoglimento dell'eccezione sollevata dall' CP_1.
Come noto, la giurisdizione va determinata in base all'oggetto della domanda nel senso che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il criterio in base al quale sono regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del "petitum sostanziale", ossia dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche, e soprattutto, in funzione della "causa petendi", costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione della parte (cfr. ex plurimis, Cass. ss.uu n. 10973/2001).
Con orientamento risalente e consolidato, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio secondo cui: "Il diritto alla pensione di reversibilità, riconosciuto al coniuge divorziato in caso di morte dell'ex coniuge ed in assenza del coniuge superstite di questi avente i requisiti per l'ottenimento di essa, dall'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall'art. 2 della legge 1 agosto 1978 n. 436 e quindi dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987 n. 74, è di natura previdenziale, non assimilabile all'assegno divorzile, e pertanto la controversia per l'accertamento del predetto diritto appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti se il trattamento pensionistico è a carico dello Stato, e del giudice ordinario in caso diverso, ed in particolare rientra nella competenza per materia del Pretore in qualità di giudice del lavoro, come nel caso di controversia instaurata per ottenere la pensione di riversibilità nei confronti della CP_3 Nazionale di previdenza degli Ingegneri e
Architetti" (S.U. n. 2593/1999).
La Suprema Corte, con orientamento costante, afferma che “Ai sensi degli artt. 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, in materia di trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti appartengono alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti le controversie che attengono ai suddetti trattamenti sia sotto il profilo dell""an" che sotto quello del "quantum"". (cfr. Cass. S.U. n. 8682/1996 conf. a Cass.
S.U. 152/1999 secondo cui: "La giurisdizione della Corte dei Conti in tema di pensioni ha carattere esclusivo, essendo affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, sicché in essa ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del "petitum" sostanziale, secondo una relazione di compenetrazione necessaria e non occasionale, non esclusa dall'eventualità che, ad invocare la sussistenza del rapporto stesso, con le relative situazioni giuridiche soggettive in cui esso si articola, ivi comprese quelle che concernono l'esatta quantificazione del trattamento ed i limiti di ripetibilità dell'indebito, non sia l'originario titolare, ma un suo avente causa".
Più di recente, la Suprema Corte ha chiarito che “la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del "petitum" sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto, come le controversie riguardanti l'accertamento delle somme necessarie, quali contributi volontari, per ottenere la pensione e quelle relative alla consequenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto, in quanto afferenti anche alla corretta quantificazione della pensione e non solo alla fondatezza dell'azione di ripetizione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26252 del 18/10/2018).
In termini conformi (SU n. 12722/2005), richiamando i propri precedenti, ha affermato che “Più volte questa Corte ha osservato che la giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni (artt. 13 e 62
r.d. 12 luglio 1934 n. 1214) ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale (Cass. 18 marzo 1999 n. 152, 16 gennaio
2003 n. 573), come quando sia in questione la legittimità dell'atto di recupero di ratei già erogati (Cass.
21 luglio 2001 n. 9968) o comunque la misura della prestazione previdenziale (Cass. 27 giugno 2002 n.
9343). Orbene, nel caso di specie la controversia ha ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente alla reversibilità della pensione del convivente, ex dipendente pubblico (quale docente di ruolo) iscritto alla
Gestione previdenziale pubblica - Fondo CTPS Docenti.
Pertanto, la presente controversia, poiché avente ad oggetto la reversibilità della pensione del convivente della ricorrente, titolare di pensione quale ex dipendente pubblico - insegnante di ruolo- a carico di gestione previdenziale pubblica, per come comprovato oltre che pacifico, rientra ai sensi degli artt. 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214 nella giurisdizione esclusiva della Corte del Conti.
La dichiarazione di giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti produce gli effetti di translatio iudicii precisati da Cass. S.u. 22 febbraio 2007, n. 4109, nel rispetto del principio generale, affermato da C. cost. 12 marzo 2007 n. 77, secondo cui gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservano, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione, atteso che l'opposto principio per cui la declinatoria della giurisdizione comporta l'esigenza di instaurare ex novo il giudizio senza che gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda originariamente proposta si conservino nel nuovo giudizio, "deve essere espunto, come tale, dall'ordinamento" (cfr., an-che, Cass., S.U., nn.
18623/08 e 10454/08) - principio istituzionalizzato dall'art. 59 della legge 18 giugno 2009 n. 69-.
La definizione in rito della controversia e la qualità delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
2. fissa alle parti il termine di mesi tre per la riassunzione del giudizio dinanzi alla Corte dei Conti;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Cosenza, 29 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Fedora Cavalcanti