Articolo 29 della Legge 1 agosto 2002, n. 166
Articolo 28Articolo 30
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18 agosto 2002
Art. 29. (Modifiche all'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179) 1. All' articolo 18, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: "60 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "50 per cento" e le parole da: "a maggioranza" fino a: "dei soci iscritti" sono sostituite dalle seguenti: "dal consiglio di amministrazione e approvata nei successivi centoventi giorni con una doppia votazione, a maggioranza dei due terzi, dell'assemblea ordinaria regolarmente costituita da tenere a distanza di almeno sessanta giorni l'una dall'altra";
b) alla lettera g), le parole da: "per le cooperative a proprieta' indivisa" fino a: "di presentazione del piano" sono soppresse.
Note all'art. 29:
- Il testo vigente dell' art. 18, comma 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 , e successive modificazioni, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"2. La regione puo' concedere l'autorizzazione a cedere gli alloggi a condizione che:
a) siano modificati lo statuto e l'atto costitutivo della societa', qualora non prevedano la possibilita' di realizzare alloggi da assegnare anche in proprieta' individuale;
b) la richiesta di autorizzazione alla cessione in proprieta' individuale, di cui al comma 1, riguardi almeno il 50 per cento degli alloggi facenti parte dell'insediamento oggetto della richiesta di autorizzazione ed essa sia deliberata dal consiglio di amministrazione e approvata nei successivi centoventi giorni con una doppia votazione, a maggioranza dei due terzi, dell'assemblea ordinaria regolarmente costituita da tenere a distanza di almeno sessanta giorni l'una dall'altra. Qualora la richiesta di autorizzazione non riguardi la totalita' degli alloggi la cooperativa deve assumere contestualmente l'impegno a provvedere alla diretta gestione degli alloggi che non verranno ceduti in proprieta' individuale ovvero deve indicare alla regione la cooperativa o l'ente che si sono dichiarati disponibili ad acquistare gli stessi alloggi alle condizioni previste dal comma 2 dell'art. 19, documentando tale disponibilita';
c) sia modificata la convenzione comunale di cessione o di concessione dell'area, qualora non preveda l'assegnazione in proprieta' individuale delle abitazioni realizzate, ovvero, ove non esista, sia stipulata specifica convenzione comunale, per la determinazione del prezzo di cessione delle abitazioni, di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , e successive modificazioni. I comuni nell'ambito di tale convenzione provvedono a determinare il prezzo di cessione ai soci sulla base dei seguenti criteri:
1) qualora l'autorizzazione alla cessione di cui al comma 1 riguardi l'intero patrimonio immobiliare della cooperativa, il prezzo di cessione ai soci gia' assegnatari in godimento e' costituito dal valore delle singole unita' immobiliari risultante dall'ultimo bilancio approvato;
2) qualora l'autorizzazione di cui al numero 1) riguardi solo una quota del patrimonio immobiliare della cooperativa, il prezzo massimo di cessione e' determinato, per la parte di valore del bilancio finanziata con risorse della medesima cooperativa, mediante l'applicazione dei criteri di cui all'art. 19, comma 2, della presente legge e, per la parte restante, in misura pari al valore stesso, fermo restando il prezzo minimo delle singole unita' immobiliari da determinare secondo quanto previsto al numero 1); le fonti di finanziamento dell'intervento devono risultare dal programma finanziario approvato dal consiglio di amministrazione della cooperativa;
d) siano approvati da parte degli enti erogatori, per i mutui in corso di ammortamento, l'entita' del contributo, nonche' il piano di riparto del mutuo e del contributo per il conseguente accollo individuale;
e) la stessa regione e gli altri enti locali, erogatori di eventuali provvidenze integrative alle agevolazioni di cui al comma 1, si esprimano sul mantenimento o meno o sulla riduzione di dette provvidenze ovvero sul rimborso di quelle gia' erogate;
f) sia acquisita l'adesione degli istituti mutuanti alla eventuale riduzione del capitale mutuato in relazione al maggior importo ammesso originariamente al finanziamento sulla base della previsione legislativa per la realizzazione di alloggi da parte delle cooperative a proprieta' indivisa;
g) Le cessioni effettuate devono riguardare alloggi per i quali al momento dell'assegnazione in proprieta' siano trascorsi almeno cinque anni dall'entrata in ammortamento del mutuo. Le plusvalenze realizzate con l'attuazione del piano di cessione dovranno essere impiegate dalle cooperative per incrementare il proprio patrimonio di alloggi in godimento".
Entrata in vigore il 18 agosto 2002