TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 17823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17823 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38719/2022
Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
All'udienza del 19/12/2025, innanzi al giudice dott.ssa DR OS, chiamata la causa 38719/2022, sono comparsi:
- l'Avv. Paolo Bartoccioni, in sostituzione dell'Avv. DANIEL DEL MONTE per la parte attrice;
Parte_1
- il Procuratore dello Stato , per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Persona_1
È altresì presente ai fini della pratica forense il dott. , per la pratica Persona_2 forense.
Il Giudice invita le parti alla discussione della lite.
I procuratori delle parti discutono la lite riportandosi a tutti i propri scritti, ed alle note depositate, in via telematica, al fascicolo d'ufficio, e chiedono l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi rassegnate, con rifusione delle spese del giudizio.
Il difensore della parte attrice evidenzia, in particolare, che il credito vantato in giudizio non può essere abbattuto o decurtato degli indennizzi indicati dall'Avvocatura, del cui pagamento oltretutto non vi è prova, in quanto elargiti per altra causale;
chiede distrarsi, in proprio favore, la condanna alle spese ex art. 91 c.p.c.
Il Procuratore dello Stato insiste per l'accoglimento delle eccezioni formulate.
Il Giudice
All'esito della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
DR OS
pagina 1 di 24
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione 2^ Civile -
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa DR OS, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 38719 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale”, e vertente tra rappresentato e difeso dall'Avv. Daniel Del Monte, Parte_1 giusta procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositata la citazione introduttiva
Attore
e
Controparte_1
Convenuto contumace nonché
in persona del Presidente Controparte_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché domiciliato ex lege presso gli Uffici dell'Avvocatura, in Roma via dei Portoghesi
n. 12;
Intervenienti
Motivi della Decisione
1. Fatti Controversi
pagina 2 di 24 1.1 Con l'atto introduttivo della lite, assumendo di agire in Parte_1 proprio e nella qualità di erede (figlio) del sig. nato a [...] il Persona_3
29 maggio 1910, deceduto presuntivamente il 6 dicembre 1943 durante la deportazione ad Auschwitz, ha citato la Repubblica Federale tedesca e la
Repubblica Italiana chiedendo di:
«In via principale nel merito, vista la sussistenza della giurisdizione dello Stato
Italiano, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. della Controparte_1
per il danno non patrimoniale inflitto al defunto a causa
[...] Persona_3 del suo arresto, detenzione ed uccisione;
nonché per il danno arrecato al figlio Pt_1
a causa dell'uccisione del padre, delle persecuzioni razziali dallo stesso vissute;
[...] per l'effetto, condannare la ad un equo risarcimento, CP_1 Controparte_1 in favore dell'odierno attore, in proprio ed in qualità di figlio/erede legittimo del deportato
Sig. nella misura che verrà qui determinata in considerazione della Persona_3 gravità dei fatti riportati e di tutte le circostanze documentate in atti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso e sino all'effettivo soddisfo».
Con vittoria di spese, e onorari da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto che benché Persona_3 civile non direttamente coinvolto nel conflitto bellico, subiva i crimini di guerra e contro l'umanità tristemente noti alla Storia, quali la deportazione, la tortura, la riduzione in schiavitù e l'omicidio.
In particolare:
(i) veniva arrestato a Genova il 3 novembre 1943, detenuto nel Persona_3 carcere di Genova, trasferito nel campo di raccolta di Milano, quindi morto presuntivamente il 6 dicembre 1943 durante la deportazione ad Auschwitz;
(ii) a causa della morte del padre, veniva privato «per tutta la Parte_1 vita della figura paterna e che, tutt'oggi, vive il terrore dell'orfanotrofio in cui è cresciuto
e delle persecuzioni razziali personalmente subite» (pag. 2 memoria art. 183, comma 6,
n. 2, c.p.c.).
L'attore ha sostenuto che la prova dei fatti allegati fosse fornita, tra l'altro, dalla documentazione raccolta ai fini di ricerca storica dalla CDEC - Fondazione
Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, nella quale risultavano i dati pagina 3 di 24 di tutti i deportati dal terzo Reich di religione ebraica durante la seconda guerra mondiale.
1.2 La si è costituita tempestivamente in Controparte_2 giudizio chiedendo rigetto della domanda.
In particolare, ha eccepito:
- in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva della Repubblica Contr Federale Tedesca, essendo il l'unico soggetto da evocare in giudizio, quale titolare del Fondo istituito con l'art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, e pertanto successore ex lege (a titolo particolare) della nel Controparte_1 debito risarcitorio maturato nei confronti delle vittime del Terzo Reich;
- sempre in via preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2947 comma 3 c.c.,
l'estinzione per sopravvenuta prescrizione del credito risarcitorio vantato in giudizio, astrattamente derivato da fatti-reato di “omicidio”, soggetto a prescrizione quindicennale (art. 157, comma 1, n. 2, c.p. nella formulazione vigente ratione temporis), ed essendo interamente consumato il termine di quindici anni, decorso dalla data di cessazione della condotta illecita;
sotto tale profilo, l'Avvocatura ha dedotto che il diritto azionato avrebbe potuto esser fatto valere anche prima della pronuncia della Corte Costituzionale n. 238 del 2014 e che non trovasse applicazione il principio, di diritto internazionale consuetudinario, di imprescrittibilità dei crimina iuris gentium, alla luce del principio costituzionale di irretroattività delle norme penali di sfavore, e vertendosi di reati perpetrati in data antecedente all'emersione della norma consuetudinaria;
- in via gradata, che fosse prescritto il credito da risarcimento del danno non patrimoniale, per sopravvenuta estinzione del reato per morte del reo, ex art. 2947 comma 3 c.c.
Nel merito, l'Avvocatura dello Stato ha sostenuto che la controparte avesse genericamente descritto il danno patito, sotto il profilo dell'an e del quantum; nonché il difetto della prova di erede. In subordine, ha chiesto di considerare quanto aliunde perceptum dalle parti attrici o dai di loro danti causa, a titolo indennitario/risarcitorio in conseguenza dei medesimi fatti di causa, ed in forza della L. n. 96/1955, del d.P.R. n. 2043/1963, della L. n. 791/1980, della L. n. 94/1994.
In conclusione, ha chiesto:
pagina 4 di 24 «a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al giacché succeduto a titolo particolare nel Controparte_4 debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per
l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla b) in Controparte_2 ogni caso, dichiarare le domande formulate dalle odierne controparti improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi dei de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa; d) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per
l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma
2, cod. civ.».
La Repubblica Federale Tedesca, alla quale l'atto di citazione è stato ritualmente notificato secondo la consuetudine internazionale per via diplomatica, tramite l' , ha scelto la contumacia. Nella Controparte_5 dichiarazione di restituzione degli atti notificati, la Repubblica Federale di
Germania ha precisato che «il tentativo di notificare all'Ambasciata atti sovrani amministrativi o giudiziari costituisce una violazione dell'art. 22 della Convenzione di
Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18/04/1961. Tali atti sovrani violano peraltro
l'immunità della Repubblica Federale di Germania poiché la circostanza su cui poggiano è di natura sovrana (acta iure imperii). Anche per tale motivo non possono essere notificati».
La causa, non bisognevole d'istruttoria, è pervenuta all'udienza di precisazione, quindi all'odierna udienza del 19 dicembre 2025, fissata per la discussione orale della lite.
2. questioni pregiudiziali
2.1 In punto di giurisdizione, è opportuno richiamare sinteticamente i principali snodi storici e giurisprudenziali in tema di crimini di guerra e contro pagina 5 di 24 l'umanità commessi iure imperii dalla Germania nel secondo conflitto mondiale, con particolare riguardo alle domande di indennizzo/risarcimento del danno da parte dei soggetti che ne furono vittime.
Proprio in occasione delle domande di risarcimento dei danni avanzate dalle vittime del Terzo Reich, la Corte di cassazione a S.U., con sentenza 11 marzo
2004, n. 5044 non ha riconosciuto allo Stato tedesco l'immunità dalla giurisdizione civile italiana;
l'immunità dello Stato estero, espressiva del principio “par in parem non habet iurisdictionem” che declina la regola dell'uguaglianza sovrana tra Stati, impone a ciascuno Stato di garantire agli altri
Stati l'immunità dinanzi alle proprie Corti interne.
In sostanza la Corte ha ritenuto che il principio d'immunità giurisdizionale non sia invocabile – oltre che nel caso di atti iure gestionis, posti in essere dallo
Stato straniero quale soggetto di diritto privato – nell'ipotesi di delicta imperii, ossia di condotte compiute dallo Stato in violazione delle norme internazionali poste a tutela dei diritti fondamentali della persona, collocate al vertice della gerarchia delle fonti di diritto internazionale (ius cogens).
Riconosciuto e affermato, dunque, il principio secondo cui non si sottraggono al sindacato giurisdizionale gli atti compiuti dallo Stato estero nella conduzione delle attività belliche, quando queste integrino crimini lesivi dei diritti fondamentali della persona, a partire dal 2004 i tribunali italiani hanno emesso sentenze di condanna contro lo Stato tedesco per il risarcimento dei danni in favore delle vittime delle stragi naziste, sul presupposto che tali atti dovessero essere qualificati crimini di guerra e contro l'umanità.
La Repubblica Germania, censurando tali sentenze per quanto CP_1 ritenute lesive del principio dell'immunità degli Stati, si è rivolta alla Corte
Internazionale di Giustizia;
quest'ultima, con la sentenza del 3/02/2012
Jurisdictional Immunities of the State;
Germany v. Italy: Greece intervening, in adesione alle tesi dello Stato tedesco ha affermato che i giudici italiani fossero carenti di giurisdizione rispetto a qualsiasi azione risarcitoria eventualmente proposta nei confronti della per danni derivati da acta imperii;
ha CP_1 intimato quindi all'Italia di adottare le misure necessarie affinché le decisioni prese dai suoi tribunali in violazione del principio di immunità cessassero di pagina 6 di 24 produrre effetti.
Per ottemperare alla sentenza della Corte Internazionale di Giustizia, L'Italia ha emanato la legge n. 5 del 2013, ove, all'art. 3 (“esecuzione delle sentenze della
Corte internazionale di giustizia”), comma 1, ha sancito l'obbligo per il giudice di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo
(“quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile”) e al comma 2 ha previsto una nuova ipotesi di revocazione.
Dopo un iniziale adeguamento delle Sezioni Unite alla statuizione della CIG
(Cass. n. 4284 del 21/02/2013; Cass. n. 1136 del 21/01/2014), è però intervenuta la
Corte costituzionale con la sentenza n. 238 del 2014, ove ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 2 e 24 della Costituzione, della norma in questione nonché dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, nella parte in cui prevede l'obbligo per il giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della CIG del 3 febbraio 2012, che gli imponeva di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.
L'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile - ha osservato il Giudice delle leggi - esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art. 10 Cost;
ma la stessa Costituzione impone di verificare se attraverso tale meccanismo di adattamento automatico risultino avere ingresso norme, quale appunto quella formata dall'interpretazione datane dalla CIG, che entrino in conflitto con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, tra cui il diritto al giudice (art. 24
Cost.) e, assieme, la garanzia del rispetto dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.).
Per questo, nei rapporti con gli Stati stranieri, il diritto alla tutela giudiziale può essere limitato fino al punto in cui vi sia un interesse pubblico riconoscibile come preminente, ciò che non potrebbe mai dirsi in presenza di atti che non esprimono la funzione sovrana dello Stato straniero, bensì integrano crimini pagina 7 di 24 contro l'umanità, come la deportazione, i lavori forzati, gli eccidi. Il carattere palesemente criminale di tali fatti impedisce che a essi possa giovare lo scudo protettivo dell'immunità, operando i predetti
contro
-limiti.
Pertanto, con la pronuncia interpretativa di rigetto sopra richiamata, la Corte
Costituzionale ha affermato che, per la parte che concerne i delicta imperii, quella norma di diritto internazionale non è entrata nell'ordinamento, non operando il rinvio ex art. 10 Cost. Con la medesima sentenza n. 238, conseguentemente, la
Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità della legge di adattamento speciale
(art. 3, legge n. 5/2013) e della legge di esecuzione dello Statuto dell'ONU (art. 1 della legge n. 848/1957), per la parte in cui tali disposizioni imponevano, con vincolo di adeguamento alla pronuncia della Corte internazionale dell'Aja, di declinare la giurisdizione nazionale in presenza di atti di uno Stato straniero costitutivi di crimini di guerra o contro l'umanità, lesivi dei diritti inviolabili della persona (per la riaffermazione di tali principi quanto al giudizio di esecuzione, si veda da ultimo anche Corte Costituzionale n. 159/2023).
La successiva giurisprudenza di legittimità, in attuazione di quanto affermato dalla Consulta, ha perciò riconosciuto la prevalenza del principio del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens tali da determinare la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale, con la conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una
"prerogativa" dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della
"sovrana uguaglianza" degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale (Cass., sez. un., 28/10/2015, n. 21946; Cass., sez. un., 29/07/2016,
n. 15812; Cass., sez. un., 13/01/2017, n. 762; Cass., sez. un.,28/09/2020 n. 20442).
2.2 La premessa che precede rende ragione della sussistenza del potere di iuris-dicere nei riguardi della Repubblica Federale Tedesca, per i fatti che Le sono contestati in giudizio;
come enunciato, meglio di chi scrive, dalla Corte regolatrice in procedimento analogo al presente giudizio, «l'immunità dalla
pagina 8 di 24 giurisdizione civile degli Stati esteri per atti "iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 238 del
2014, per i "delicta imperii", per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di "ius cogens", in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali» (Cass. Sez. Un., 28/09/2020, n. 20442; conf. da ultimo Cass. Sez. Un., 11/06/2024, n.16136: «il principio del rispetto dei diritti inviolabili prevale sulla regola dell'immunità degli Stati esteri a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens. Siffatte violazioni determinano la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale, con la conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una prerogativa dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della sovrana uguaglianza degli
Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale», sempre riferita a causa analoga a quella ora in decisione).
Nel caso di specie, giacché vengono in esame condotte che certamente configurano crimine di guerra e contro l'umanità, avendo parte attrice dedotto che il proprio padre veniva illegalmente arrestato e moriva durante la deportazione al campo di concentramento di Auschwitz, dopo avere subito condizioni di restrizione di totale spregio della dignità umana, si deve affermare la giurisdizione del tribunale adìto, ed il potere-dovere di pronunciare sulla domanda di risarcimento danni.
2.3 Anche la questione di “legittimazione passiva” sollevata dall'Avvocatura dello Stato è infondata e va quindi respinta, per quanto di seguito considerato.
L'eccezione trae motivo dalla norma veicolata dall'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022
(convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79), con la quale il legislatore italiano, al fine di dare continuità all'Accordo di Bonn del 2 giugno del
19611 e per superare l'impasse generatasi, all'esito della sentenza della CIG, nei rapporti con la Repubblica Federale Tedesca, ha realizzato una particolare ipotesi pagina 9 di 24 di «meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria», come affermato dalla Corte costituzionale con la recente pronuncia n. 159 del
2023.
Il citato art. 43 del d.l. 36/2022, rubricato «Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945» prevede testualmente (nelle parti d'interesse):
«
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la reso esecutivo con decreto del Presidente della Controparte_1
Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno
2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità previste dal CP_6 presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al CP_6 primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello
Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al
Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto
l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la
pagina 10 di 24 condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo
Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio
1994, n. 94.
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.
6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice.
Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente».
In sede di verifica della compatibilità della norma con la Costituzione, ai fini della sua applicazione in seno ad una procedura di esecuzione forzata, la Corte costituzionale (sentenza n. 159 del 21/07/2023) ha chiarito:
«.. l'art. 43 prevede che al credito risarcitorio nei confronti della è sostituito CP_1 un diritto di analogo contenuto sul Fondo, apprestando così una adeguata tutela alternativa a quella conseguibile con l'esecuzione forzata nei confronti della
[...]
. Ciò è tanto più vero se si considera che la procedura esecutiva delle Controparte_1 sentenze definitive, o comunque provvisoriamente esecutive, di condanna al risarcimento
pagina 11 di 24 dei danni, pronunciate nei confronti della Repubblica federale di Germania, soffrirebbe comunque la limitazione dell'immunità ristretta degli Stati, come sopra già affermato (al punto 3.2.), talché non sarebbe facile per il creditore procedente rinvenire beni privi di destinazione pubblicistica, e quindi pignorabili, oppure somme di danaro su conti correnti bancari o postali, di rappresentanze diplomatiche e consolari della privi della CP_1 rituale dichiarazione che il conto contiene esclusivamente somme destinate all'espletamento delle funzioni di quello Stato. 17.- Il decreto interministeriale del 28 giugno 2023 - che ha introdotto una normativa subprimaria autorizzata direttamente dalla legge (l'art. 43) - ha poi ulteriormente chiarito la portata della tutela approntata dal
Fondo “ristori”. Infatti, in particolare, il comma 2 dell'art. 2 del decreto interministeriale prevede che è «a carico del nel rispetto della normativa vigente e secondo le CP_6 procedure di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto, il pagamento dei danni liquidati nella sentenza [...] e delle spese processuali eventualmente liquidate dalla sentenza medesima, detratte le somme ricevute dall'avente diritto dalla Repubblica Italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963 n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n.
791, della legge 29 gennaio 1994, n. 94». L'accesso al Fondo “ristori” è, quindi, configurato come un diritto soggettivo, riveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di Germania, senza che vengano in rilievo i limiti dell'immunità ristretta. [..] Sussiste, quindi, un diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno già liquidato dalla sentenza passata in giudicato con liberazione dell'originario debitore (la
con la sola detrazione di somme già ricevute e riconducibili alla condizione di CP_1 vittima di siffatti crimini di guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici).
Si tratta di una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la e non sarebbe più proponibile una CP_1 nuova».
Se, dunque, l'art. 43, d.l. n. 36/2003, realizza una espromissione ex lege in sede esecutiva, tale per cui il credito risarcitorio maturato nei confronti della
Repubblica Federale tedesca viene sostituito da un credito di natura parimenti Contr risarcitoria, esercitabile nei confronti del e mediante accesso al è CP_6
pagina 12 di 24 evidente che il giudizio di cognizione si debba svolgere anche (e prioritariamente) nei confronti del legittimo contraddittore della parte dedotta danneggiata, quindi di colui che sia indicato danneggiante e perciò dell'originario debitore, ossia della Repubblica Federale tedesca, non potendosi altrimenti configurare, neppure in astratto, alcuna sostituzione mediante espromissione nell'obbligazione altrui. In altri termini, si dubita che una sentenza non pronunciata nei confronti della Repubblica Federale tedesca possa costituire valido titolo di accesso al Fondo istituito ex art. 43, d.l. n. 36/2022.
Inoltre, valorizzandosi l'inciso «In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile», contenuto all'art. 43, comma 3, d.l. n. 36/2022, deve concludersi che la pronuncia demandata al giudice della cognizione possa (se non debba) essere di condanna, ché altrimenti, se si trattasse di sentenza di mero accertamento, essa sarebbe ipso iure sprovvista di efficacia esecutiva fino al passaggio in giudicato
(v. ex plurimis Cass. Sez. 3, 15/11/2013, n. 25743) sì da risultare del tutto immotivata e giuridicamente inutile la clausola di eccezione sopra riportata.
D'altronde, è stato affermato dalla Corte di legittimità (Cass. sez. 3, 19/03/2025,
n. 7371) che anche il può essere evocato Controparte_4 in giudizio e può intervenire motu proprio nel giudizio intentato in vista del successivo accesso al in quanto soggetto giuridico destinato a subire gli CP_6 effetti della condanna emessa a carico della ma la possibilità che sia CP_1 instaurato un litisconsorzio per l'appunto facoltativo non elide la legittimazione della Repubblica Federale tedesca a contraddire sulla domanda (v. anche Cass. sez. 3, 21/08/2025, n. 23669).
Conclusivamente, essendo presenti in giudizio sia la Repubblica Federale tedesca, che la (in quanto citata dalla parte attrice), non Controparte_2 ricorrono le questioni di contraddittorio sollevate dall'Avvocatura dello Stato.
2.4 Anche l'eccezione di prescrizione risulta infondata, ad avviso del
Tribunale.
Il diritto internazionale, sia di natura consuetudinaria che pattizia, reca la regola della imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro
l'umanità e della retroattività della norma internazionale consuetudinaria che ne prevede la repressione: si può far riferimento, tra le altre, alla Convenzione ONU
pagina 13 di 24 del 1968, alla Convenzione Europea del 1974 (il cui art. 7, secondo comma, in deroga al principio nulla poena sine lege, afferma: “il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”), nonché la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (che all'art. 49, secondo comma, prevede “il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costitutiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni”).
Tali norme non sono contrarie al principio di legalità, proprio per la intrinseca caratteristica di universalità dei diritti fondamentali dell'uomo e della necessità di repressione delle loro violazioni, in qualunque tempo commesse, configuranti regole cogenti di diritto internazionale.
In tal senso merita citare la chiarissima motivazione della sentenza Cassazione penale sez. VI - 30/06/2022, n. 29951, pronunciata in materia di estradizione per il delitto di tortura consumato in Argentina, negli anni '70, in danno di un detenuto oppositore del regime, ove si legge: «l'esigenza di rendere "effettiva" la repressione di tali atroci delitti ha portato già in epoca risalente la comunità internazionale a stabilire che non sono soggetti a prescrizione i crimini contro l'umanità al fine di non ostacolare
l'azione penale e l'esecuzione delle pene: tale regola è stata codificata nelle Convenzioni sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro
l'umanità, adottate dalle Nazioni Unite il 26 novembre 1968 e dal Consiglio d'Europa il
25 gennaio 1974. È significativo che nel dibattito per l'approvazione della Convenzione delle Nazioni Unite del 1968 molte delegazioni si erano espresse per la "riaffermazione" di un principio già esistente nel diritto internazionale generale. La stessa Convenzione dà atto che "che in nessuna delle dichiarazioni solenni, atti e convenzioni volte a perseguire
e a reprimere i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità sono stati previsti limiti di tempo" e che con essa si sia voluto affermare in diritto internazionale "il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità, e di assicurarne l'applicazione universale". Tale atto delle Nazioni Unite rappresenta quindi il punto d'arrivo di un lento, ma costante processo internazionalistico (il cui inizio è fatto addirittura risalire al Manuale adottato dall'Istituto di diritto internazionale il 9
pagina 14 di 24 settembre 1880 nella sessione di Oxford, cosiddetto Manuale di Oxford) teso a reprimere in modo sempre più efficace le violazioni delle leggi e degli usi della guerra ed in tale quadro il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro
l'umanità assume oggettivamente carattere di "jus cogens", in quanto posto a tutela di interessi generali della società internazionale (così, la sentenza del Tribunale militare di Roma nei confronti di e del 22 luglio 1997). Nei lavori CP_7 CP_8 preparatori per la Convenzione delle Nazioni Unite del 2006 sulla protezione delle persone dalle sparizioni forzate si è dato atto che i crimini contro l'umanità non sono soggetti ad alcuna forma di prescrizione (Report, 4/2004/59, p. 43-46). Un rilievo particolare va dato allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, sottoscritto e ratificato anche dall'Italia e dall'Argentina, che ha ribadito, codificandola,
l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità (art. 29), coerentemente all'impegno primario assunto dagli Stati parte di perseguirli e di cooperare efficacemente per la loro repressione. Si è autorevolmente osservato come lo Statuto abbia rispecchiato e chiarito norme consuetudinarie esistenti, cristallizzandole, e comunque rappresenti l'oipinio iuris di un grande numero di Stati (così, Tribunale penale per
l'ex Jugoslavia, sentenza, caso 10 novembre 1998, p. 227). Nello stesso senso Per_4 sono da segnalare le leggi istitutive delle Camere/ Straordinarie per i crimini dei Khmer rossi, del Tribunale per Timor Est e della Corte Suprema penale irachena, competenti per giudicare crimini contro l'umanità. Va segnalato altresì che moltissimi Stati prevedono nei loro ordinamenti l'imprescrittibilità dei reati contro l'umanità o le loro autorità giudiziarie hanno ritenuto la loro imprescrittibilità imposta dallo jus cogens (Argentina,
Cile, Stati Uniti d'America), mentre nessuno Stato che ha introdotto una legge sui crimini contro l'umanità ne ha previsto lo sbarramento della punizione derivante dalla prescrizione (Nazioni Unite, Report della International Law C:ommission, 71nna sessione, 20 agosto 2019, A/74/10). La eliminazione della prescrizione per i crimini contro l'umanità è misura inoltre indicata dagli organismi più autorevoli in materia (cfr. da ultimo il Rapporto del 2017 del Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite nei confronti dell'Italia in tema di tortura;
Rapporto 2007-2008 del Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite, v. I, pag. 56). Sul piano internazionale sono da richiamare le significative pronunce delle istanze giudiziarie sovranazionali: la sentenza del 1998 nel caso del Tribunale penale per l'ex Jugoslavia (p. 157) e quelle della Corte Per_4
pagina 15 di 24 interamericana per i diritti umani sin dal 2001, con le quali è stata sostenuta la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità quale norma dello jus cogens alla quale gli
Stati sono tenuti inderogabilmente a conformarsi. La Corte EDU ha più volte affermato la "inammissibilità" persino di una misura nazionale che stabilisca la prescrizione dei crimini contro l'umanità (Corte EDU, 29/03/2011, caso c. Italia, p.p. 99, 108), Per_5 indicando ai giudici nazionali la strada, in assenza di disposizioni nazionali, di adeguarsi al diritto internazionale (in tema di crimini di guerra, Corte EDU, 17/05/2010, caso
c. Lettonia, p. 208). Proprio con riferimento all'Italia, la Corte EDU di recente Per_6 ha stigmatizzato la giurisprudenza nazionale che aveva opposto alla regola dell'imprescrittibilità di tali reati il principio costituzionale di legalità (Corte EDU,
7/04/2015, AR c. Italia, p. 225)».
Ancora, giova citare la pronuncia della Corte europea diritti dell'uomo Sez.
Grande Chambre - 17/05/2010, n. 36376, secondo cui «in assenza di espliciti termini di prescrizione in materia di crimini di guerra nella normativa internazionale del '44
e nel suo silenzio successivo al riguardo, non può ritenersi in alcun modo prescritta
l'azione penale interna. Pertanto, la questione se in un qualche momento antecedente all'azione penale nei confronti del ricorrente tale azione fosse caduta in prescrizione ai sensi del diritto internazionale non può che trovare risposta negativa» (nello stesso senso, Corte europea diritti dell'uomo sez. II - 23/03/2010, n. 36586).
Tanto detto quanto alla imprescrittibilità dello stesso fatto reato configurante un crimine contro l'umanità, a maggior ragione deve ritenersi predicabile
l'imprescrittibilità del credito per risarcimento del danno conseguito a tale crimine, in ossequio alla regola cogente di diritto internazionale (consuetudinario e quindi pattizio) sopra enunciata, non essendo oltretutto mutuabile, nel settore civile della responsabilità aquiliana (anche se da fatto-reato), il principio di prevalenza della lex mitior, valido (con i limiti sopra indicati) nel settore penale
(«qualora, ai fini dell'art. 2947, comma 3, c.c., occorra fare riferimento al termine di prescrizione stabilito per il reato e questo sia stato modificato dal legislatore rispetto al termine previsto al momento della consumazione dell'illecito, si deve applicare il termine di prescrizione del momento di consumazione del reato, in forza del principio di irretroattività della norma e non rilevando, agli effetti civilistici, il principio della norma più favorevole»; in tali termini Cass. Sez. 3, 06/12/2024, n. 31378).
pagina 16 di 24 2.5 Qualche ulteriore notazione va spesa per meglio definire l'ambito del tema controverso e l'oggetto della presente decisione.
La parte attrice, vantandosi erede (figlio) di ha svolto in Persona_3 citazione domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali sofferto dal proprio ascendente, a causa dell'arresto e della morte subita durante la deportazione ad Auschwitz, nonché una domanda di risarcimento del danno non patrimoniale subito, iure proprio, per la drammatica perdita del genitore e per le sofferenze patite durante le persecuzioni razziali.
Tali asserzioni non sono state ulteriormente precisate in corso di causa, entro il maturarsi delle preclusioni assertive, sicché è escluso che il tribunale possa avere riguardo a danni diversi da quelli descritti in citazione, ovvero a danni eventualmente patiti da persone diverse da quelle sopra indicate.
3. Merito della lite
3.1. Nel merito, le contestazioni dell'Avvocatura dello Stato hanno investito, in primo luogo, la prova della qualità di erede del sig. sia sotto il Parte_1 profilo della prova (in tesi assente) della delazione ereditaria che della prova
(parimenti in tesi assente) dell'accettazione dell'eredità devoluta dal soggetto indicato dante causa dell'attore.
In tema, occorre ricordare - con Cass. Sez. 2, 18/04/2024, n. 10519 - che «colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione
- è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.».
Quanto all'accettazione dell'eredità, la Corte di nomofilachia enuncia, con argomenti che questo tribunale condivide: «la parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato
pagina 17 di 24 l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere
l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede» (così Cass. Sez.
2, 08/01/2025, n. 390).
Ciò premesso in diritto, in fatto è dimostrato che l'odierna parte attrice sia erede del sig. grazie alla documentazione esibita in atti. Persona_3
Infatti è documentato che l'attore sia nato a [...] il [...] da e da (all. 2 all'atto di citazione), e che il padre sia Persona_3 Persona_7 deceduto il 3 novembre 1943 (v. all. 9 attestazione di morte presunta a corredo della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., dell'Avvocatura).
Ragion per cui, è documentato che l'odierna parte attrice sia discendente in linea retta (figlio) del sig. dimostrato il rapporto di parentela Persona_3
(filiazione), e sussistendo un titolo legale di acquisto dell'eredità (art. 566 c.c.), è così provata la qualità di erede ab intestato in capo all'odierna parte attrice.
È il caso di aggiungere che, ove mai necessario, la domanda avanzata nel presente giudizio, volta alla reintegrazione del patrimonio ereditario, è equipollente ad una accettazione tacita.
3.2 È inoltre raggiunta la prova del danno non patrimoniale sofferto dal genitore dell'odierna parte attrice, a causa dei crimini di guerra consumati, dalle forze del Terzo Reich, nel periodo compreso tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
1945.
Dalla documentazione in atti (v. in particolare elenco pubblicato dalla
Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, all. 6 all'atto di citazione) emerge infatti che (nato a [...] il [...]), Persona_3 componente della Comunità ebraica di Genova, veniva arrestato a Genova in data 3 novembre 1943, all'età di 33 anni per essere deportato ad Auschwitz, dove non sarebbe mai giunto, in quanto deceduto durante la deportazione (v. all. 5).
Alla luce della documentazione in atti, è altresì dimostrato che parte attrice abbia subìto, ad opera delle forze del Terzo Reich, la perdita della figura
pagina 18 di 24 paterna, a causa dell'illecito arresto, dell'illecita deportazione e della morte del padre, durante la deportazione presso il campo di concentramento di Auschwitz.
Né può dubitarsi che i fatti storici come sopra accertati costituiscano un crimine di guerra e contro l'umanità; la deportazione e la riduzione in schiavitù della popolazione civile costituiscono crimine di guerra e contro l'umanità ai sensi dell'art. 6 comma 2 dello Statuto Militare Internazionale dell'08.08.1945; anche l'art. 147 della Convenzione di Ginevra del 12.08.1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, qualifica come grave violazione
“l'omicidio intenzionale, la tortura…. la deportazione o il trasferimento illegali”;
l'eccidio della popolazione civile costituisce crimine di guerra e contro l'umanità anche ai sensi degli artt. 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale firmato nel 1998 ed entrato in vigore del 2002.
Si tratta di principi di diritto naturale e comune a tutte le nazioni civili e che pertanto sono pacificamente applicabili a prescindere dalla data di consumazione del crimine, in virtù dell'art. 10 Cost. e anche alla luce dell'art. 7, comma 2, CEDU
(secondo cui il principio “Nulla poena sine lege”, “non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”).
Il danno non patrimoniale sofferto dal dante causa dell'odierna parte attrice consiste dunque nella sofferenza fisica e psichica, nonché nel pretium doloris patiti per effetto delle privazioni e vessazioni inflitte dalla data della cattura fino alla morte;
consiste altresì nel patimento sofferto per essere testimone delle massime espressioni di sistematico sprezzo per l'umana dignità che la Storia abbia mai conosciuto;
non è diversamente risarcibile iure hereditario il danno da perdita della vita di per sé considerata, in quanto non suscettibile di trasmissione mortis causa, per difetto di attitudine ad entrare nel patrimonio del de cuius (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza 17/12/2024, n.
33009).
Il credito risarcitorio maturato a causa del danno non patrimoniale sopra descritto può essere liquidato facendo ricorso alla liquidazione equitativa pura ex artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 5948 del 28/02/2023 «Il danno da
pagina 19 di 24 perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul
"sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, ferma restando la possibilità che la valutazione equitativa si traduca nell'utilizzo di un sistema di liquidazione diverso (…) purché sorretto da un'adeguata motivazione che dia conto delle circostanze prese in considerazione dal giudice per la quantificazione del danno risarcibile nel caso concreto»).
Il credito risarcitorio maturato a causa del danno non patrimoniale sopra descritto può essere liquidato facendo ricorso alla liquidazione equitativa pura ex artt. 1226 e 2056 c.c.; tuttavia, al fine di individuare un criterio di liquidazione che sia il più possibile oggettivo (anche per evitare disparità di trattamento in relazione a fattispecie analoghe) e che tenga conto al contempo della particolarità del caso concreto e della durata della deportazione, si stima equo prendere a termine di riferimento gli importi previsti dalle tabelle del Tribunale di Roma
(anno 2025) per la liquidazione del danno alla persona, che prevendono di riconoscere, per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta al 100%, l'importo di € 130,25.
Tale importo deve essere opportunamente incrementato fino ad € 500,00 giornaliere considerando le peculiarità del caso e l'entità del danno morale strettamente inteso, e plausibilmente sofferto per il violento allontanamento dall'abitazione e dal proprio ambiente di vita, per la separazione dagli altri affetti, per le condizioni in cui operata la deportazione e per le privazioni, per la degradazione e la vessazione sofferta fino alla morte.
Pertanto, si stima equo liquidare l'importo di € 500,00 (€ 500,00 x 1 giorni di illegale detenzione e deportazione sofferta tra la data dell'arresto illecito ad opera delle truppe tedesche e la data di morte presunta, coincidente con lo stesso giorno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60, n. 2 c.c., comb. Disp. Art. 61 c.c.), già al valore attuale, a compensazione del credito maturato dall'ascendente della parte attrice, e pervenuto iure successionis al patrimonio di quest'ultima.
3.4 La documentazione in atti comprova anche i fatti costitutivi del credito pagina 20 di 24 risarcitorio vantato iure proprio dall'odierno attore, per la prematura e drammatica perdita del padre.
Tale danno va liquidato, considerata l'assoluta peculiarità del caso, e secondo i precedenti del Tribunale, riconoscendo a il complessivo credito di Parte_1
€ 150.000,00.
La va quindi condannata al pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 150.500,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, che si ritengono dovuti - nonostante l'inesigibilità del credito fino al passaggio in giudicato della presente pronuncia - per la natura fruttifera del denaro (art. 1499 c.c.).
3.4 Diversamente, non può invece trovare accoglimento la richiesta di risarcimento dei danni patiti da per il periodo passato in Parte_1 orfanotrofio, al fine di sfuggire alle persecuzioni inflitte agli italiani di religione ebraica, dal governo fascista.
Sul punto, parte attrice ha rappresentato di essere cresciuto in orfanotrofio, sottolineando come si sia «vista privare – per tutta la vita- della figura paterna e che, tutt'oggi, vive il terrore dell'orfanotrofio in cui è cresciuto e delle persecuzioni razziali personalmente subite» (pag. 2 memoria ex art. 183, co. 6, n. 2).
Sennonché, tale danno potrebbe imputarsi alla responsabilità della Repubblica
Federale Tedesca avendo la prova (anche presuntiva) che sia stato cagionato da delicta imperii del Governo del Terzo Reich, e che nello specifico sia derivato dalla necessità di “sfuggire alla furia nazista” (pag. 6 seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.).
In sintesi, spettava alla parte attrice di dimostrare che lo specifico danno lamentato in giudizio sia la conseguenza di «crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945», così come recita l'art. 43, comma 1, d.l. n.
36/2022.
Nel caso di specie, l'attore non deposita alcun documento idoneo a provare il periodo passato nell'orfanotrofio di cui, tra l'altro, non indica nemmeno il nome
o l'ubicazione.
pagina 21 di 24 Ad ogni modo, giova osservare come la necessità di rifugiarsi e di celare la propria identità in quanto membro della comunità ebraica, trova plausibile ragione, anche per la tempistica tratteggiata dallo stesso attore, nelle leggi razziali le quali, pur esprimendo una deprecabile forma di crimine contro
l'umanità,sono di matrice fascista, e sono quindi imputabili al regime fascista.
Vale ricordare, in particolare: il Regio Decreto Legge 5 settembre 1938, n.
1390 (Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista), che escludeva gli ebrei dalle scuole pubbliche e private;
il Regio Decreto Legge 7 settembre 1938,
n. 1381 (Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri), con il quale si decretava l'espulsione degli ebrei stranieri dal territorio italiano;
il Regio Decreto Legge 17 novembre 1938, n. 1728 (Provvedimenti per la difesa della razza italiana), introduttivo di una serie di drastiche limitazioni delle libertà e dei diritti fondamentali, quali il divieto di matrimonio tra italiani e persone di “altra razza”, il divieto di impiego di domestici “ariani” da parte delle famiglie ebree, una serie di divieti imposti agli ebrei, preclusivi dell'accesso alle proprietà immobiliari o a determinate professioni.
Trattasi di leggi adottate dal regime fascista costituenti l'ultimo esito della campagna propagandistica antiebraica avviata nel 1937, quindi in epoca antecedente alla stipula, con la Germania nazista, del patto d'acciaio, sopravvenuta in data 22 maggio 1939; vero che esse si inserivano in un contesto europeo in cui varie nazioni ( Romania, Ungheria e Polonia) avevano CP_1 avviato un processo di segregazione ed emarginazione civile degli ebrei, ma ai fini del presente giudizio occorreva dimostrare che il danno lamentato in giudizio (sostanzialmente, l'esilio dalla propria famiglia, dal proprio ambiente e dagli affetti) fosse causato da crimini imputabili alle forze del Terzo Reich, non già genericamente alle condizioni di persecuzione per motivi religiosi (c.d. di razza) dovute alle leggi fasciste.
A tal fine, giacché è noto (art. 115 c.p.c.) che il primo rastrellamento degli ebrei in Italia, ai fini della deportazione, aveva luogo dopo l'armistizio del 8 settembre
1943, e nello specifico in data 16 ottobre 1943 presso il Ghetto di Roma, un valido indizio (art. 2727 c.c.) a sostegno della domanda avrebbe potuto essere fornito dalla precisa datazione del momento in cui l'attore era costretto a rifugiarsi pagina 22 di 24 nell'orfanotrofio: laddove dimostrato che il giovane fosse stato collocato Per_3 in orfanotrofio dopo l'armistizio, avrebbe potuto ravvisarsi, secondo il criterio del più probabile che non, il nesso di causalità tra l'evento di danno e il fatto criminale imputato alla Germania nazista.
Poiché, diversamente, dalla citazione emerge che la necessità di dare un rifugio sicuro al proprio figlio sia stata avvertita dalla madre del giovane, sin dall'adozione delle leggi razziali, la domanda non può trovare accoglimento, non risultando soddisfatto l'onere di prova comunque gravante sulla parte danneggiata, ai sensi dell'art. 2043 c.c. (sotto il profilo della mancata dimostrazione del nesso di causalità tra l'evento di danno e il fatto illecito imputato al danneggiante).
3.4 Quanto all'eccezione (in senso lato) di compensatio lucri cum damno, va preliminarmente osservato che, ai sensi dell'art. 43, comma 4 lett. b) d.l. n. 36 del
2022, si è inteso rimettere alla fase di presentazione della domanda di accesso al
“Fondo ristori” la detrazione o il diffalco che dir si voglia, dal credito accertato nei confronti della Repubblica Federale tedesca con sentenza passata in giudicato, delle somme eventualmente percepite dall'avente diritto (in proprio o nella qualità di erede), secondo le disposizioni tassativamente indicate nella norma.
Ragione per cui, non spetta al tribunale di procedere all'attualizzazione di quanto percepito dal danneggiato (o dai suoi aventi causa) ai sensi delle norme indicate dal citato art. 43, e alla sua detrazione dal credito risarcitorio accertato e liquidato in giudizio, trattandosi di operazione rimessa all'Autorità amministrativa cui affidata la gestione del fondo, ai sensi del decreto ministeriale del 28 giugno 2023.
È solo per completezza, pertanto, che il Tribunale osserva, alla luce della documentazione esibita in giudizio dall'Avvocatura dello Stato (v. allegati nn. 3-
8 alla costituzione) che abbia ottenuto, con decreto del Ministero Persona_3 del Tesoro del 22 maggio 1954, un indennizzo di lire 83.496.
Pertanto, ai sensi dell'art. 43, d.l. n. 36/2022, il credito come accertato all'esito del presente giudizio dovrà subire, in sede di accesso al Fondo, la decurtazione delle somme sopra indicate (chiaramente, da attualizzare), e percepite a titoli di beneficio o indennizzo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6
pagina 23 di 24 ottobre 1963, n. 2043, nonché ai sensi e per gli effetti della legge n. 96/1955, sì come previsto dalla stessa norma primaria e dal decreto ministeriale del 28 giugno 2023 (art. 3).
4. Si provvede quindi come in dispositivo e le spese del giudizio vengono regolate secondo soccombenza.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, pronunciando nella causa civile di primo grado, in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e richiesta disattesa e respinta, così provvede:
- condanna la al pagamento, in favore di Controparte_1 in qualità di erede del sig. della somma di € Parte_1 Persona_3
150.500,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo, per le ragioni e i titoli indicati in narrativa;
- accerta che sussistono i presupposti per il diffalco (sia in sede amministrativa che in sede esecutiva), dagli importi sopra indicati, delle somme già liquidate (al valore attualizzato) in favore del sig. ai Parte_1 sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica
6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791 e della legge 29 gennaio 1994, n. 94, di cui al par.
3.3 della presente sentenza;
- condanna la Repubblica Federale Tedesca, in solido con la
[...]
alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € 518,00 Controparte_2 per esborsi, € 7.052,00 per compensi tariffari, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Daniel Del Monte, dichiaratosi antistatario.
Roma, 19 dicembre 2025 il giudice
DR OS
pagina 24 di 24
Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
All'udienza del 19/12/2025, innanzi al giudice dott.ssa DR OS, chiamata la causa 38719/2022, sono comparsi:
- l'Avv. Paolo Bartoccioni, in sostituzione dell'Avv. DANIEL DEL MONTE per la parte attrice;
Parte_1
- il Procuratore dello Stato , per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Persona_1
È altresì presente ai fini della pratica forense il dott. , per la pratica Persona_2 forense.
Il Giudice invita le parti alla discussione della lite.
I procuratori delle parti discutono la lite riportandosi a tutti i propri scritti, ed alle note depositate, in via telematica, al fascicolo d'ufficio, e chiedono l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi rassegnate, con rifusione delle spese del giudizio.
Il difensore della parte attrice evidenzia, in particolare, che il credito vantato in giudizio non può essere abbattuto o decurtato degli indennizzi indicati dall'Avvocatura, del cui pagamento oltretutto non vi è prova, in quanto elargiti per altra causale;
chiede distrarsi, in proprio favore, la condanna alle spese ex art. 91 c.p.c.
Il Procuratore dello Stato insiste per l'accoglimento delle eccezioni formulate.
Il Giudice
All'esito della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
DR OS
pagina 1 di 24
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione 2^ Civile -
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa DR OS, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 38719 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale”, e vertente tra rappresentato e difeso dall'Avv. Daniel Del Monte, Parte_1 giusta procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositata la citazione introduttiva
Attore
e
Controparte_1
Convenuto contumace nonché
in persona del Presidente Controparte_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché domiciliato ex lege presso gli Uffici dell'Avvocatura, in Roma via dei Portoghesi
n. 12;
Intervenienti
Motivi della Decisione
1. Fatti Controversi
pagina 2 di 24 1.1 Con l'atto introduttivo della lite, assumendo di agire in Parte_1 proprio e nella qualità di erede (figlio) del sig. nato a [...] il Persona_3
29 maggio 1910, deceduto presuntivamente il 6 dicembre 1943 durante la deportazione ad Auschwitz, ha citato la Repubblica Federale tedesca e la
Repubblica Italiana chiedendo di:
«In via principale nel merito, vista la sussistenza della giurisdizione dello Stato
Italiano, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. della Controparte_1
per il danno non patrimoniale inflitto al defunto a causa
[...] Persona_3 del suo arresto, detenzione ed uccisione;
nonché per il danno arrecato al figlio Pt_1
a causa dell'uccisione del padre, delle persecuzioni razziali dallo stesso vissute;
[...] per l'effetto, condannare la ad un equo risarcimento, CP_1 Controparte_1 in favore dell'odierno attore, in proprio ed in qualità di figlio/erede legittimo del deportato
Sig. nella misura che verrà qui determinata in considerazione della Persona_3 gravità dei fatti riportati e di tutte le circostanze documentate in atti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso e sino all'effettivo soddisfo».
Con vittoria di spese, e onorari da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto che benché Persona_3 civile non direttamente coinvolto nel conflitto bellico, subiva i crimini di guerra e contro l'umanità tristemente noti alla Storia, quali la deportazione, la tortura, la riduzione in schiavitù e l'omicidio.
In particolare:
(i) veniva arrestato a Genova il 3 novembre 1943, detenuto nel Persona_3 carcere di Genova, trasferito nel campo di raccolta di Milano, quindi morto presuntivamente il 6 dicembre 1943 durante la deportazione ad Auschwitz;
(ii) a causa della morte del padre, veniva privato «per tutta la Parte_1 vita della figura paterna e che, tutt'oggi, vive il terrore dell'orfanotrofio in cui è cresciuto
e delle persecuzioni razziali personalmente subite» (pag. 2 memoria art. 183, comma 6,
n. 2, c.p.c.).
L'attore ha sostenuto che la prova dei fatti allegati fosse fornita, tra l'altro, dalla documentazione raccolta ai fini di ricerca storica dalla CDEC - Fondazione
Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, nella quale risultavano i dati pagina 3 di 24 di tutti i deportati dal terzo Reich di religione ebraica durante la seconda guerra mondiale.
1.2 La si è costituita tempestivamente in Controparte_2 giudizio chiedendo rigetto della domanda.
In particolare, ha eccepito:
- in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva della Repubblica Contr Federale Tedesca, essendo il l'unico soggetto da evocare in giudizio, quale titolare del Fondo istituito con l'art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, e pertanto successore ex lege (a titolo particolare) della nel Controparte_1 debito risarcitorio maturato nei confronti delle vittime del Terzo Reich;
- sempre in via preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2947 comma 3 c.c.,
l'estinzione per sopravvenuta prescrizione del credito risarcitorio vantato in giudizio, astrattamente derivato da fatti-reato di “omicidio”, soggetto a prescrizione quindicennale (art. 157, comma 1, n. 2, c.p. nella formulazione vigente ratione temporis), ed essendo interamente consumato il termine di quindici anni, decorso dalla data di cessazione della condotta illecita;
sotto tale profilo, l'Avvocatura ha dedotto che il diritto azionato avrebbe potuto esser fatto valere anche prima della pronuncia della Corte Costituzionale n. 238 del 2014 e che non trovasse applicazione il principio, di diritto internazionale consuetudinario, di imprescrittibilità dei crimina iuris gentium, alla luce del principio costituzionale di irretroattività delle norme penali di sfavore, e vertendosi di reati perpetrati in data antecedente all'emersione della norma consuetudinaria;
- in via gradata, che fosse prescritto il credito da risarcimento del danno non patrimoniale, per sopravvenuta estinzione del reato per morte del reo, ex art. 2947 comma 3 c.c.
Nel merito, l'Avvocatura dello Stato ha sostenuto che la controparte avesse genericamente descritto il danno patito, sotto il profilo dell'an e del quantum; nonché il difetto della prova di erede. In subordine, ha chiesto di considerare quanto aliunde perceptum dalle parti attrici o dai di loro danti causa, a titolo indennitario/risarcitorio in conseguenza dei medesimi fatti di causa, ed in forza della L. n. 96/1955, del d.P.R. n. 2043/1963, della L. n. 791/1980, della L. n. 94/1994.
In conclusione, ha chiesto:
pagina 4 di 24 «a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al giacché succeduto a titolo particolare nel Controparte_4 debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per
l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla b) in Controparte_2 ogni caso, dichiarare le domande formulate dalle odierne controparti improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi dei de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa; d) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per
l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma
2, cod. civ.».
La Repubblica Federale Tedesca, alla quale l'atto di citazione è stato ritualmente notificato secondo la consuetudine internazionale per via diplomatica, tramite l' , ha scelto la contumacia. Nella Controparte_5 dichiarazione di restituzione degli atti notificati, la Repubblica Federale di
Germania ha precisato che «il tentativo di notificare all'Ambasciata atti sovrani amministrativi o giudiziari costituisce una violazione dell'art. 22 della Convenzione di
Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18/04/1961. Tali atti sovrani violano peraltro
l'immunità della Repubblica Federale di Germania poiché la circostanza su cui poggiano è di natura sovrana (acta iure imperii). Anche per tale motivo non possono essere notificati».
La causa, non bisognevole d'istruttoria, è pervenuta all'udienza di precisazione, quindi all'odierna udienza del 19 dicembre 2025, fissata per la discussione orale della lite.
2. questioni pregiudiziali
2.1 In punto di giurisdizione, è opportuno richiamare sinteticamente i principali snodi storici e giurisprudenziali in tema di crimini di guerra e contro pagina 5 di 24 l'umanità commessi iure imperii dalla Germania nel secondo conflitto mondiale, con particolare riguardo alle domande di indennizzo/risarcimento del danno da parte dei soggetti che ne furono vittime.
Proprio in occasione delle domande di risarcimento dei danni avanzate dalle vittime del Terzo Reich, la Corte di cassazione a S.U., con sentenza 11 marzo
2004, n. 5044 non ha riconosciuto allo Stato tedesco l'immunità dalla giurisdizione civile italiana;
l'immunità dello Stato estero, espressiva del principio “par in parem non habet iurisdictionem” che declina la regola dell'uguaglianza sovrana tra Stati, impone a ciascuno Stato di garantire agli altri
Stati l'immunità dinanzi alle proprie Corti interne.
In sostanza la Corte ha ritenuto che il principio d'immunità giurisdizionale non sia invocabile – oltre che nel caso di atti iure gestionis, posti in essere dallo
Stato straniero quale soggetto di diritto privato – nell'ipotesi di delicta imperii, ossia di condotte compiute dallo Stato in violazione delle norme internazionali poste a tutela dei diritti fondamentali della persona, collocate al vertice della gerarchia delle fonti di diritto internazionale (ius cogens).
Riconosciuto e affermato, dunque, il principio secondo cui non si sottraggono al sindacato giurisdizionale gli atti compiuti dallo Stato estero nella conduzione delle attività belliche, quando queste integrino crimini lesivi dei diritti fondamentali della persona, a partire dal 2004 i tribunali italiani hanno emesso sentenze di condanna contro lo Stato tedesco per il risarcimento dei danni in favore delle vittime delle stragi naziste, sul presupposto che tali atti dovessero essere qualificati crimini di guerra e contro l'umanità.
La Repubblica Germania, censurando tali sentenze per quanto CP_1 ritenute lesive del principio dell'immunità degli Stati, si è rivolta alla Corte
Internazionale di Giustizia;
quest'ultima, con la sentenza del 3/02/2012
Jurisdictional Immunities of the State;
Germany v. Italy: Greece intervening, in adesione alle tesi dello Stato tedesco ha affermato che i giudici italiani fossero carenti di giurisdizione rispetto a qualsiasi azione risarcitoria eventualmente proposta nei confronti della per danni derivati da acta imperii;
ha CP_1 intimato quindi all'Italia di adottare le misure necessarie affinché le decisioni prese dai suoi tribunali in violazione del principio di immunità cessassero di pagina 6 di 24 produrre effetti.
Per ottemperare alla sentenza della Corte Internazionale di Giustizia, L'Italia ha emanato la legge n. 5 del 2013, ove, all'art. 3 (“esecuzione delle sentenze della
Corte internazionale di giustizia”), comma 1, ha sancito l'obbligo per il giudice di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo
(“quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile”) e al comma 2 ha previsto una nuova ipotesi di revocazione.
Dopo un iniziale adeguamento delle Sezioni Unite alla statuizione della CIG
(Cass. n. 4284 del 21/02/2013; Cass. n. 1136 del 21/01/2014), è però intervenuta la
Corte costituzionale con la sentenza n. 238 del 2014, ove ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 2 e 24 della Costituzione, della norma in questione nonché dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, nella parte in cui prevede l'obbligo per il giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della CIG del 3 febbraio 2012, che gli imponeva di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.
L'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile - ha osservato il Giudice delle leggi - esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art. 10 Cost;
ma la stessa Costituzione impone di verificare se attraverso tale meccanismo di adattamento automatico risultino avere ingresso norme, quale appunto quella formata dall'interpretazione datane dalla CIG, che entrino in conflitto con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, tra cui il diritto al giudice (art. 24
Cost.) e, assieme, la garanzia del rispetto dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.).
Per questo, nei rapporti con gli Stati stranieri, il diritto alla tutela giudiziale può essere limitato fino al punto in cui vi sia un interesse pubblico riconoscibile come preminente, ciò che non potrebbe mai dirsi in presenza di atti che non esprimono la funzione sovrana dello Stato straniero, bensì integrano crimini pagina 7 di 24 contro l'umanità, come la deportazione, i lavori forzati, gli eccidi. Il carattere palesemente criminale di tali fatti impedisce che a essi possa giovare lo scudo protettivo dell'immunità, operando i predetti
contro
-limiti.
Pertanto, con la pronuncia interpretativa di rigetto sopra richiamata, la Corte
Costituzionale ha affermato che, per la parte che concerne i delicta imperii, quella norma di diritto internazionale non è entrata nell'ordinamento, non operando il rinvio ex art. 10 Cost. Con la medesima sentenza n. 238, conseguentemente, la
Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità della legge di adattamento speciale
(art. 3, legge n. 5/2013) e della legge di esecuzione dello Statuto dell'ONU (art. 1 della legge n. 848/1957), per la parte in cui tali disposizioni imponevano, con vincolo di adeguamento alla pronuncia della Corte internazionale dell'Aja, di declinare la giurisdizione nazionale in presenza di atti di uno Stato straniero costitutivi di crimini di guerra o contro l'umanità, lesivi dei diritti inviolabili della persona (per la riaffermazione di tali principi quanto al giudizio di esecuzione, si veda da ultimo anche Corte Costituzionale n. 159/2023).
La successiva giurisprudenza di legittimità, in attuazione di quanto affermato dalla Consulta, ha perciò riconosciuto la prevalenza del principio del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens tali da determinare la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale, con la conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una
"prerogativa" dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della
"sovrana uguaglianza" degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale (Cass., sez. un., 28/10/2015, n. 21946; Cass., sez. un., 29/07/2016,
n. 15812; Cass., sez. un., 13/01/2017, n. 762; Cass., sez. un.,28/09/2020 n. 20442).
2.2 La premessa che precede rende ragione della sussistenza del potere di iuris-dicere nei riguardi della Repubblica Federale Tedesca, per i fatti che Le sono contestati in giudizio;
come enunciato, meglio di chi scrive, dalla Corte regolatrice in procedimento analogo al presente giudizio, «l'immunità dalla
pagina 8 di 24 giurisdizione civile degli Stati esteri per atti "iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 238 del
2014, per i "delicta imperii", per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di "ius cogens", in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali» (Cass. Sez. Un., 28/09/2020, n. 20442; conf. da ultimo Cass. Sez. Un., 11/06/2024, n.16136: «il principio del rispetto dei diritti inviolabili prevale sulla regola dell'immunità degli Stati esteri a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens. Siffatte violazioni determinano la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale, con la conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una prerogativa dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della sovrana uguaglianza degli
Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale», sempre riferita a causa analoga a quella ora in decisione).
Nel caso di specie, giacché vengono in esame condotte che certamente configurano crimine di guerra e contro l'umanità, avendo parte attrice dedotto che il proprio padre veniva illegalmente arrestato e moriva durante la deportazione al campo di concentramento di Auschwitz, dopo avere subito condizioni di restrizione di totale spregio della dignità umana, si deve affermare la giurisdizione del tribunale adìto, ed il potere-dovere di pronunciare sulla domanda di risarcimento danni.
2.3 Anche la questione di “legittimazione passiva” sollevata dall'Avvocatura dello Stato è infondata e va quindi respinta, per quanto di seguito considerato.
L'eccezione trae motivo dalla norma veicolata dall'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022
(convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79), con la quale il legislatore italiano, al fine di dare continuità all'Accordo di Bonn del 2 giugno del
19611 e per superare l'impasse generatasi, all'esito della sentenza della CIG, nei rapporti con la Repubblica Federale Tedesca, ha realizzato una particolare ipotesi pagina 9 di 24 di «meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria», come affermato dalla Corte costituzionale con la recente pronuncia n. 159 del
2023.
Il citato art. 43 del d.l. 36/2022, rubricato «Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945» prevede testualmente (nelle parti d'interesse):
«
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la reso esecutivo con decreto del Presidente della Controparte_1
Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno
2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità previste dal CP_6 presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al CP_6 primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello
Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al
Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto
l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la
pagina 10 di 24 condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo
Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio
1994, n. 94.
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.
6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice.
Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente».
In sede di verifica della compatibilità della norma con la Costituzione, ai fini della sua applicazione in seno ad una procedura di esecuzione forzata, la Corte costituzionale (sentenza n. 159 del 21/07/2023) ha chiarito:
«.. l'art. 43 prevede che al credito risarcitorio nei confronti della è sostituito CP_1 un diritto di analogo contenuto sul Fondo, apprestando così una adeguata tutela alternativa a quella conseguibile con l'esecuzione forzata nei confronti della
[...]
. Ciò è tanto più vero se si considera che la procedura esecutiva delle Controparte_1 sentenze definitive, o comunque provvisoriamente esecutive, di condanna al risarcimento
pagina 11 di 24 dei danni, pronunciate nei confronti della Repubblica federale di Germania, soffrirebbe comunque la limitazione dell'immunità ristretta degli Stati, come sopra già affermato (al punto 3.2.), talché non sarebbe facile per il creditore procedente rinvenire beni privi di destinazione pubblicistica, e quindi pignorabili, oppure somme di danaro su conti correnti bancari o postali, di rappresentanze diplomatiche e consolari della privi della CP_1 rituale dichiarazione che il conto contiene esclusivamente somme destinate all'espletamento delle funzioni di quello Stato. 17.- Il decreto interministeriale del 28 giugno 2023 - che ha introdotto una normativa subprimaria autorizzata direttamente dalla legge (l'art. 43) - ha poi ulteriormente chiarito la portata della tutela approntata dal
Fondo “ristori”. Infatti, in particolare, il comma 2 dell'art. 2 del decreto interministeriale prevede che è «a carico del nel rispetto della normativa vigente e secondo le CP_6 procedure di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto, il pagamento dei danni liquidati nella sentenza [...] e delle spese processuali eventualmente liquidate dalla sentenza medesima, detratte le somme ricevute dall'avente diritto dalla Repubblica Italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963 n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n.
791, della legge 29 gennaio 1994, n. 94». L'accesso al Fondo “ristori” è, quindi, configurato come un diritto soggettivo, riveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di Germania, senza che vengano in rilievo i limiti dell'immunità ristretta. [..] Sussiste, quindi, un diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno già liquidato dalla sentenza passata in giudicato con liberazione dell'originario debitore (la
con la sola detrazione di somme già ricevute e riconducibili alla condizione di CP_1 vittima di siffatti crimini di guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici).
Si tratta di una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la e non sarebbe più proponibile una CP_1 nuova».
Se, dunque, l'art. 43, d.l. n. 36/2003, realizza una espromissione ex lege in sede esecutiva, tale per cui il credito risarcitorio maturato nei confronti della
Repubblica Federale tedesca viene sostituito da un credito di natura parimenti Contr risarcitoria, esercitabile nei confronti del e mediante accesso al è CP_6
pagina 12 di 24 evidente che il giudizio di cognizione si debba svolgere anche (e prioritariamente) nei confronti del legittimo contraddittore della parte dedotta danneggiata, quindi di colui che sia indicato danneggiante e perciò dell'originario debitore, ossia della Repubblica Federale tedesca, non potendosi altrimenti configurare, neppure in astratto, alcuna sostituzione mediante espromissione nell'obbligazione altrui. In altri termini, si dubita che una sentenza non pronunciata nei confronti della Repubblica Federale tedesca possa costituire valido titolo di accesso al Fondo istituito ex art. 43, d.l. n. 36/2022.
Inoltre, valorizzandosi l'inciso «In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile», contenuto all'art. 43, comma 3, d.l. n. 36/2022, deve concludersi che la pronuncia demandata al giudice della cognizione possa (se non debba) essere di condanna, ché altrimenti, se si trattasse di sentenza di mero accertamento, essa sarebbe ipso iure sprovvista di efficacia esecutiva fino al passaggio in giudicato
(v. ex plurimis Cass. Sez. 3, 15/11/2013, n. 25743) sì da risultare del tutto immotivata e giuridicamente inutile la clausola di eccezione sopra riportata.
D'altronde, è stato affermato dalla Corte di legittimità (Cass. sez. 3, 19/03/2025,
n. 7371) che anche il può essere evocato Controparte_4 in giudizio e può intervenire motu proprio nel giudizio intentato in vista del successivo accesso al in quanto soggetto giuridico destinato a subire gli CP_6 effetti della condanna emessa a carico della ma la possibilità che sia CP_1 instaurato un litisconsorzio per l'appunto facoltativo non elide la legittimazione della Repubblica Federale tedesca a contraddire sulla domanda (v. anche Cass. sez. 3, 21/08/2025, n. 23669).
Conclusivamente, essendo presenti in giudizio sia la Repubblica Federale tedesca, che la (in quanto citata dalla parte attrice), non Controparte_2 ricorrono le questioni di contraddittorio sollevate dall'Avvocatura dello Stato.
2.4 Anche l'eccezione di prescrizione risulta infondata, ad avviso del
Tribunale.
Il diritto internazionale, sia di natura consuetudinaria che pattizia, reca la regola della imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro
l'umanità e della retroattività della norma internazionale consuetudinaria che ne prevede la repressione: si può far riferimento, tra le altre, alla Convenzione ONU
pagina 13 di 24 del 1968, alla Convenzione Europea del 1974 (il cui art. 7, secondo comma, in deroga al principio nulla poena sine lege, afferma: “il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”), nonché la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (che all'art. 49, secondo comma, prevede “il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costitutiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni”).
Tali norme non sono contrarie al principio di legalità, proprio per la intrinseca caratteristica di universalità dei diritti fondamentali dell'uomo e della necessità di repressione delle loro violazioni, in qualunque tempo commesse, configuranti regole cogenti di diritto internazionale.
In tal senso merita citare la chiarissima motivazione della sentenza Cassazione penale sez. VI - 30/06/2022, n. 29951, pronunciata in materia di estradizione per il delitto di tortura consumato in Argentina, negli anni '70, in danno di un detenuto oppositore del regime, ove si legge: «l'esigenza di rendere "effettiva" la repressione di tali atroci delitti ha portato già in epoca risalente la comunità internazionale a stabilire che non sono soggetti a prescrizione i crimini contro l'umanità al fine di non ostacolare
l'azione penale e l'esecuzione delle pene: tale regola è stata codificata nelle Convenzioni sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro
l'umanità, adottate dalle Nazioni Unite il 26 novembre 1968 e dal Consiglio d'Europa il
25 gennaio 1974. È significativo che nel dibattito per l'approvazione della Convenzione delle Nazioni Unite del 1968 molte delegazioni si erano espresse per la "riaffermazione" di un principio già esistente nel diritto internazionale generale. La stessa Convenzione dà atto che "che in nessuna delle dichiarazioni solenni, atti e convenzioni volte a perseguire
e a reprimere i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità sono stati previsti limiti di tempo" e che con essa si sia voluto affermare in diritto internazionale "il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità, e di assicurarne l'applicazione universale". Tale atto delle Nazioni Unite rappresenta quindi il punto d'arrivo di un lento, ma costante processo internazionalistico (il cui inizio è fatto addirittura risalire al Manuale adottato dall'Istituto di diritto internazionale il 9
pagina 14 di 24 settembre 1880 nella sessione di Oxford, cosiddetto Manuale di Oxford) teso a reprimere in modo sempre più efficace le violazioni delle leggi e degli usi della guerra ed in tale quadro il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro
l'umanità assume oggettivamente carattere di "jus cogens", in quanto posto a tutela di interessi generali della società internazionale (così, la sentenza del Tribunale militare di Roma nei confronti di e del 22 luglio 1997). Nei lavori CP_7 CP_8 preparatori per la Convenzione delle Nazioni Unite del 2006 sulla protezione delle persone dalle sparizioni forzate si è dato atto che i crimini contro l'umanità non sono soggetti ad alcuna forma di prescrizione (Report, 4/2004/59, p. 43-46). Un rilievo particolare va dato allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, sottoscritto e ratificato anche dall'Italia e dall'Argentina, che ha ribadito, codificandola,
l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità (art. 29), coerentemente all'impegno primario assunto dagli Stati parte di perseguirli e di cooperare efficacemente per la loro repressione. Si è autorevolmente osservato come lo Statuto abbia rispecchiato e chiarito norme consuetudinarie esistenti, cristallizzandole, e comunque rappresenti l'oipinio iuris di un grande numero di Stati (così, Tribunale penale per
l'ex Jugoslavia, sentenza, caso 10 novembre 1998, p. 227). Nello stesso senso Per_4 sono da segnalare le leggi istitutive delle Camere/ Straordinarie per i crimini dei Khmer rossi, del Tribunale per Timor Est e della Corte Suprema penale irachena, competenti per giudicare crimini contro l'umanità. Va segnalato altresì che moltissimi Stati prevedono nei loro ordinamenti l'imprescrittibilità dei reati contro l'umanità o le loro autorità giudiziarie hanno ritenuto la loro imprescrittibilità imposta dallo jus cogens (Argentina,
Cile, Stati Uniti d'America), mentre nessuno Stato che ha introdotto una legge sui crimini contro l'umanità ne ha previsto lo sbarramento della punizione derivante dalla prescrizione (Nazioni Unite, Report della International Law C:ommission, 71nna sessione, 20 agosto 2019, A/74/10). La eliminazione della prescrizione per i crimini contro l'umanità è misura inoltre indicata dagli organismi più autorevoli in materia (cfr. da ultimo il Rapporto del 2017 del Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite nei confronti dell'Italia in tema di tortura;
Rapporto 2007-2008 del Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite, v. I, pag. 56). Sul piano internazionale sono da richiamare le significative pronunce delle istanze giudiziarie sovranazionali: la sentenza del 1998 nel caso del Tribunale penale per l'ex Jugoslavia (p. 157) e quelle della Corte Per_4
pagina 15 di 24 interamericana per i diritti umani sin dal 2001, con le quali è stata sostenuta la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità quale norma dello jus cogens alla quale gli
Stati sono tenuti inderogabilmente a conformarsi. La Corte EDU ha più volte affermato la "inammissibilità" persino di una misura nazionale che stabilisca la prescrizione dei crimini contro l'umanità (Corte EDU, 29/03/2011, caso c. Italia, p.p. 99, 108), Per_5 indicando ai giudici nazionali la strada, in assenza di disposizioni nazionali, di adeguarsi al diritto internazionale (in tema di crimini di guerra, Corte EDU, 17/05/2010, caso
c. Lettonia, p. 208). Proprio con riferimento all'Italia, la Corte EDU di recente Per_6 ha stigmatizzato la giurisprudenza nazionale che aveva opposto alla regola dell'imprescrittibilità di tali reati il principio costituzionale di legalità (Corte EDU,
7/04/2015, AR c. Italia, p. 225)».
Ancora, giova citare la pronuncia della Corte europea diritti dell'uomo Sez.
Grande Chambre - 17/05/2010, n. 36376, secondo cui «in assenza di espliciti termini di prescrizione in materia di crimini di guerra nella normativa internazionale del '44
e nel suo silenzio successivo al riguardo, non può ritenersi in alcun modo prescritta
l'azione penale interna. Pertanto, la questione se in un qualche momento antecedente all'azione penale nei confronti del ricorrente tale azione fosse caduta in prescrizione ai sensi del diritto internazionale non può che trovare risposta negativa» (nello stesso senso, Corte europea diritti dell'uomo sez. II - 23/03/2010, n. 36586).
Tanto detto quanto alla imprescrittibilità dello stesso fatto reato configurante un crimine contro l'umanità, a maggior ragione deve ritenersi predicabile
l'imprescrittibilità del credito per risarcimento del danno conseguito a tale crimine, in ossequio alla regola cogente di diritto internazionale (consuetudinario e quindi pattizio) sopra enunciata, non essendo oltretutto mutuabile, nel settore civile della responsabilità aquiliana (anche se da fatto-reato), il principio di prevalenza della lex mitior, valido (con i limiti sopra indicati) nel settore penale
(«qualora, ai fini dell'art. 2947, comma 3, c.c., occorra fare riferimento al termine di prescrizione stabilito per il reato e questo sia stato modificato dal legislatore rispetto al termine previsto al momento della consumazione dell'illecito, si deve applicare il termine di prescrizione del momento di consumazione del reato, in forza del principio di irretroattività della norma e non rilevando, agli effetti civilistici, il principio della norma più favorevole»; in tali termini Cass. Sez. 3, 06/12/2024, n. 31378).
pagina 16 di 24 2.5 Qualche ulteriore notazione va spesa per meglio definire l'ambito del tema controverso e l'oggetto della presente decisione.
La parte attrice, vantandosi erede (figlio) di ha svolto in Persona_3 citazione domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali sofferto dal proprio ascendente, a causa dell'arresto e della morte subita durante la deportazione ad Auschwitz, nonché una domanda di risarcimento del danno non patrimoniale subito, iure proprio, per la drammatica perdita del genitore e per le sofferenze patite durante le persecuzioni razziali.
Tali asserzioni non sono state ulteriormente precisate in corso di causa, entro il maturarsi delle preclusioni assertive, sicché è escluso che il tribunale possa avere riguardo a danni diversi da quelli descritti in citazione, ovvero a danni eventualmente patiti da persone diverse da quelle sopra indicate.
3. Merito della lite
3.1. Nel merito, le contestazioni dell'Avvocatura dello Stato hanno investito, in primo luogo, la prova della qualità di erede del sig. sia sotto il Parte_1 profilo della prova (in tesi assente) della delazione ereditaria che della prova
(parimenti in tesi assente) dell'accettazione dell'eredità devoluta dal soggetto indicato dante causa dell'attore.
In tema, occorre ricordare - con Cass. Sez. 2, 18/04/2024, n. 10519 - che «colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione
- è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.».
Quanto all'accettazione dell'eredità, la Corte di nomofilachia enuncia, con argomenti che questo tribunale condivide: «la parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato
pagina 17 di 24 l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere
l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede» (così Cass. Sez.
2, 08/01/2025, n. 390).
Ciò premesso in diritto, in fatto è dimostrato che l'odierna parte attrice sia erede del sig. grazie alla documentazione esibita in atti. Persona_3
Infatti è documentato che l'attore sia nato a [...] il [...] da e da (all. 2 all'atto di citazione), e che il padre sia Persona_3 Persona_7 deceduto il 3 novembre 1943 (v. all. 9 attestazione di morte presunta a corredo della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., dell'Avvocatura).
Ragion per cui, è documentato che l'odierna parte attrice sia discendente in linea retta (figlio) del sig. dimostrato il rapporto di parentela Persona_3
(filiazione), e sussistendo un titolo legale di acquisto dell'eredità (art. 566 c.c.), è così provata la qualità di erede ab intestato in capo all'odierna parte attrice.
È il caso di aggiungere che, ove mai necessario, la domanda avanzata nel presente giudizio, volta alla reintegrazione del patrimonio ereditario, è equipollente ad una accettazione tacita.
3.2 È inoltre raggiunta la prova del danno non patrimoniale sofferto dal genitore dell'odierna parte attrice, a causa dei crimini di guerra consumati, dalle forze del Terzo Reich, nel periodo compreso tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
1945.
Dalla documentazione in atti (v. in particolare elenco pubblicato dalla
Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, all. 6 all'atto di citazione) emerge infatti che (nato a [...] il [...]), Persona_3 componente della Comunità ebraica di Genova, veniva arrestato a Genova in data 3 novembre 1943, all'età di 33 anni per essere deportato ad Auschwitz, dove non sarebbe mai giunto, in quanto deceduto durante la deportazione (v. all. 5).
Alla luce della documentazione in atti, è altresì dimostrato che parte attrice abbia subìto, ad opera delle forze del Terzo Reich, la perdita della figura
pagina 18 di 24 paterna, a causa dell'illecito arresto, dell'illecita deportazione e della morte del padre, durante la deportazione presso il campo di concentramento di Auschwitz.
Né può dubitarsi che i fatti storici come sopra accertati costituiscano un crimine di guerra e contro l'umanità; la deportazione e la riduzione in schiavitù della popolazione civile costituiscono crimine di guerra e contro l'umanità ai sensi dell'art. 6 comma 2 dello Statuto Militare Internazionale dell'08.08.1945; anche l'art. 147 della Convenzione di Ginevra del 12.08.1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, qualifica come grave violazione
“l'omicidio intenzionale, la tortura…. la deportazione o il trasferimento illegali”;
l'eccidio della popolazione civile costituisce crimine di guerra e contro l'umanità anche ai sensi degli artt. 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale firmato nel 1998 ed entrato in vigore del 2002.
Si tratta di principi di diritto naturale e comune a tutte le nazioni civili e che pertanto sono pacificamente applicabili a prescindere dalla data di consumazione del crimine, in virtù dell'art. 10 Cost. e anche alla luce dell'art. 7, comma 2, CEDU
(secondo cui il principio “Nulla poena sine lege”, “non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”).
Il danno non patrimoniale sofferto dal dante causa dell'odierna parte attrice consiste dunque nella sofferenza fisica e psichica, nonché nel pretium doloris patiti per effetto delle privazioni e vessazioni inflitte dalla data della cattura fino alla morte;
consiste altresì nel patimento sofferto per essere testimone delle massime espressioni di sistematico sprezzo per l'umana dignità che la Storia abbia mai conosciuto;
non è diversamente risarcibile iure hereditario il danno da perdita della vita di per sé considerata, in quanto non suscettibile di trasmissione mortis causa, per difetto di attitudine ad entrare nel patrimonio del de cuius (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza 17/12/2024, n.
33009).
Il credito risarcitorio maturato a causa del danno non patrimoniale sopra descritto può essere liquidato facendo ricorso alla liquidazione equitativa pura ex artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 5948 del 28/02/2023 «Il danno da
pagina 19 di 24 perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul
"sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, ferma restando la possibilità che la valutazione equitativa si traduca nell'utilizzo di un sistema di liquidazione diverso (…) purché sorretto da un'adeguata motivazione che dia conto delle circostanze prese in considerazione dal giudice per la quantificazione del danno risarcibile nel caso concreto»).
Il credito risarcitorio maturato a causa del danno non patrimoniale sopra descritto può essere liquidato facendo ricorso alla liquidazione equitativa pura ex artt. 1226 e 2056 c.c.; tuttavia, al fine di individuare un criterio di liquidazione che sia il più possibile oggettivo (anche per evitare disparità di trattamento in relazione a fattispecie analoghe) e che tenga conto al contempo della particolarità del caso concreto e della durata della deportazione, si stima equo prendere a termine di riferimento gli importi previsti dalle tabelle del Tribunale di Roma
(anno 2025) per la liquidazione del danno alla persona, che prevendono di riconoscere, per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta al 100%, l'importo di € 130,25.
Tale importo deve essere opportunamente incrementato fino ad € 500,00 giornaliere considerando le peculiarità del caso e l'entità del danno morale strettamente inteso, e plausibilmente sofferto per il violento allontanamento dall'abitazione e dal proprio ambiente di vita, per la separazione dagli altri affetti, per le condizioni in cui operata la deportazione e per le privazioni, per la degradazione e la vessazione sofferta fino alla morte.
Pertanto, si stima equo liquidare l'importo di € 500,00 (€ 500,00 x 1 giorni di illegale detenzione e deportazione sofferta tra la data dell'arresto illecito ad opera delle truppe tedesche e la data di morte presunta, coincidente con lo stesso giorno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60, n. 2 c.c., comb. Disp. Art. 61 c.c.), già al valore attuale, a compensazione del credito maturato dall'ascendente della parte attrice, e pervenuto iure successionis al patrimonio di quest'ultima.
3.4 La documentazione in atti comprova anche i fatti costitutivi del credito pagina 20 di 24 risarcitorio vantato iure proprio dall'odierno attore, per la prematura e drammatica perdita del padre.
Tale danno va liquidato, considerata l'assoluta peculiarità del caso, e secondo i precedenti del Tribunale, riconoscendo a il complessivo credito di Parte_1
€ 150.000,00.
La va quindi condannata al pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 150.500,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, che si ritengono dovuti - nonostante l'inesigibilità del credito fino al passaggio in giudicato della presente pronuncia - per la natura fruttifera del denaro (art. 1499 c.c.).
3.4 Diversamente, non può invece trovare accoglimento la richiesta di risarcimento dei danni patiti da per il periodo passato in Parte_1 orfanotrofio, al fine di sfuggire alle persecuzioni inflitte agli italiani di religione ebraica, dal governo fascista.
Sul punto, parte attrice ha rappresentato di essere cresciuto in orfanotrofio, sottolineando come si sia «vista privare – per tutta la vita- della figura paterna e che, tutt'oggi, vive il terrore dell'orfanotrofio in cui è cresciuto e delle persecuzioni razziali personalmente subite» (pag. 2 memoria ex art. 183, co. 6, n. 2).
Sennonché, tale danno potrebbe imputarsi alla responsabilità della Repubblica
Federale Tedesca avendo la prova (anche presuntiva) che sia stato cagionato da delicta imperii del Governo del Terzo Reich, e che nello specifico sia derivato dalla necessità di “sfuggire alla furia nazista” (pag. 6 seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.).
In sintesi, spettava alla parte attrice di dimostrare che lo specifico danno lamentato in giudizio sia la conseguenza di «crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945», così come recita l'art. 43, comma 1, d.l. n.
36/2022.
Nel caso di specie, l'attore non deposita alcun documento idoneo a provare il periodo passato nell'orfanotrofio di cui, tra l'altro, non indica nemmeno il nome
o l'ubicazione.
pagina 21 di 24 Ad ogni modo, giova osservare come la necessità di rifugiarsi e di celare la propria identità in quanto membro della comunità ebraica, trova plausibile ragione, anche per la tempistica tratteggiata dallo stesso attore, nelle leggi razziali le quali, pur esprimendo una deprecabile forma di crimine contro
l'umanità,sono di matrice fascista, e sono quindi imputabili al regime fascista.
Vale ricordare, in particolare: il Regio Decreto Legge 5 settembre 1938, n.
1390 (Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista), che escludeva gli ebrei dalle scuole pubbliche e private;
il Regio Decreto Legge 7 settembre 1938,
n. 1381 (Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri), con il quale si decretava l'espulsione degli ebrei stranieri dal territorio italiano;
il Regio Decreto Legge 17 novembre 1938, n. 1728 (Provvedimenti per la difesa della razza italiana), introduttivo di una serie di drastiche limitazioni delle libertà e dei diritti fondamentali, quali il divieto di matrimonio tra italiani e persone di “altra razza”, il divieto di impiego di domestici “ariani” da parte delle famiglie ebree, una serie di divieti imposti agli ebrei, preclusivi dell'accesso alle proprietà immobiliari o a determinate professioni.
Trattasi di leggi adottate dal regime fascista costituenti l'ultimo esito della campagna propagandistica antiebraica avviata nel 1937, quindi in epoca antecedente alla stipula, con la Germania nazista, del patto d'acciaio, sopravvenuta in data 22 maggio 1939; vero che esse si inserivano in un contesto europeo in cui varie nazioni ( Romania, Ungheria e Polonia) avevano CP_1 avviato un processo di segregazione ed emarginazione civile degli ebrei, ma ai fini del presente giudizio occorreva dimostrare che il danno lamentato in giudizio (sostanzialmente, l'esilio dalla propria famiglia, dal proprio ambiente e dagli affetti) fosse causato da crimini imputabili alle forze del Terzo Reich, non già genericamente alle condizioni di persecuzione per motivi religiosi (c.d. di razza) dovute alle leggi fasciste.
A tal fine, giacché è noto (art. 115 c.p.c.) che il primo rastrellamento degli ebrei in Italia, ai fini della deportazione, aveva luogo dopo l'armistizio del 8 settembre
1943, e nello specifico in data 16 ottobre 1943 presso il Ghetto di Roma, un valido indizio (art. 2727 c.c.) a sostegno della domanda avrebbe potuto essere fornito dalla precisa datazione del momento in cui l'attore era costretto a rifugiarsi pagina 22 di 24 nell'orfanotrofio: laddove dimostrato che il giovane fosse stato collocato Per_3 in orfanotrofio dopo l'armistizio, avrebbe potuto ravvisarsi, secondo il criterio del più probabile che non, il nesso di causalità tra l'evento di danno e il fatto criminale imputato alla Germania nazista.
Poiché, diversamente, dalla citazione emerge che la necessità di dare un rifugio sicuro al proprio figlio sia stata avvertita dalla madre del giovane, sin dall'adozione delle leggi razziali, la domanda non può trovare accoglimento, non risultando soddisfatto l'onere di prova comunque gravante sulla parte danneggiata, ai sensi dell'art. 2043 c.c. (sotto il profilo della mancata dimostrazione del nesso di causalità tra l'evento di danno e il fatto illecito imputato al danneggiante).
3.4 Quanto all'eccezione (in senso lato) di compensatio lucri cum damno, va preliminarmente osservato che, ai sensi dell'art. 43, comma 4 lett. b) d.l. n. 36 del
2022, si è inteso rimettere alla fase di presentazione della domanda di accesso al
“Fondo ristori” la detrazione o il diffalco che dir si voglia, dal credito accertato nei confronti della Repubblica Federale tedesca con sentenza passata in giudicato, delle somme eventualmente percepite dall'avente diritto (in proprio o nella qualità di erede), secondo le disposizioni tassativamente indicate nella norma.
Ragione per cui, non spetta al tribunale di procedere all'attualizzazione di quanto percepito dal danneggiato (o dai suoi aventi causa) ai sensi delle norme indicate dal citato art. 43, e alla sua detrazione dal credito risarcitorio accertato e liquidato in giudizio, trattandosi di operazione rimessa all'Autorità amministrativa cui affidata la gestione del fondo, ai sensi del decreto ministeriale del 28 giugno 2023.
È solo per completezza, pertanto, che il Tribunale osserva, alla luce della documentazione esibita in giudizio dall'Avvocatura dello Stato (v. allegati nn. 3-
8 alla costituzione) che abbia ottenuto, con decreto del Ministero Persona_3 del Tesoro del 22 maggio 1954, un indennizzo di lire 83.496.
Pertanto, ai sensi dell'art. 43, d.l. n. 36/2022, il credito come accertato all'esito del presente giudizio dovrà subire, in sede di accesso al Fondo, la decurtazione delle somme sopra indicate (chiaramente, da attualizzare), e percepite a titoli di beneficio o indennizzo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6
pagina 23 di 24 ottobre 1963, n. 2043, nonché ai sensi e per gli effetti della legge n. 96/1955, sì come previsto dalla stessa norma primaria e dal decreto ministeriale del 28 giugno 2023 (art. 3).
4. Si provvede quindi come in dispositivo e le spese del giudizio vengono regolate secondo soccombenza.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, pronunciando nella causa civile di primo grado, in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e richiesta disattesa e respinta, così provvede:
- condanna la al pagamento, in favore di Controparte_1 in qualità di erede del sig. della somma di € Parte_1 Persona_3
150.500,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo, per le ragioni e i titoli indicati in narrativa;
- accerta che sussistono i presupposti per il diffalco (sia in sede amministrativa che in sede esecutiva), dagli importi sopra indicati, delle somme già liquidate (al valore attualizzato) in favore del sig. ai Parte_1 sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica
6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791 e della legge 29 gennaio 1994, n. 94, di cui al par.
3.3 della presente sentenza;
- condanna la Repubblica Federale Tedesca, in solido con la
[...]
alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € 518,00 Controparte_2 per esborsi, € 7.052,00 per compensi tariffari, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Daniel Del Monte, dichiaratosi antistatario.
Roma, 19 dicembre 2025 il giudice
DR OS
pagina 24 di 24