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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 4053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4053 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca _____________Presidente
2) dott. Eliana Romeo ________________Consigliere est.
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza, celebrata nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc, il giorno 2 dicembre 2025 ha deliberato, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 2112/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 2049/2023 emessa in data 27 febbraio 2023 dal Tribunale-
GL di Roma e vertente
TRA
(c.f. , nella sua qualità di Parte_1 C.F._1 procuratrice generale della signora (c.f. Parte_2
), giusta procura generale Rep. 2914 Racc. 2595, C.F._2 rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avv. Francesco ELIA e dall'Avv.
LA De RE PEC: nonché Email_1
Controparte_1 [...]
[...]
(C.F. , in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, per atto del notaio di Roma n° Persona_1
37835/7313 del 22.03.2024, dall'Avv. Maria Pia Teti PEC
; -APPELLATO - Email_2 Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 2049/2023 emessa in data 27 febbraio 2023, il Tribunale di
Roma rigettava il ricorso di avente ad oggetto l'accertamento Parte_2 dell'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito pari ad euro 12.128,48 richiesto dall' con nota del 20 ottobre 2021 in relazione alla mancata CP_3 comunicazione dei redditi percepiti nell'anno 2017 con conseguente ricalcolo delle somme dovutesulla pensione numero 29330571 categoria SO per l'anno
2018, ed applicazione della trattenuta ex art. 1, comma 41 della legge 335/1995 nella misura del 50 % (pari ad euro 932,96 mensili) sulla pensione di reversibilità, rimodulando l'importo del rateo pensionistico che passava da euro 1.865,91 ad euro 932,95.
Con appello depositato il giorno 8 agosto 2023 ha impugnato la Parte_2 sentenza in epigrafe chiedendone l'integrale riforma per i motivi appresso illustrati.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'appello. CP_3
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 2 dicembre 2025 per essere celebrata nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc, preso atto del deposito delle note scritte di trattazione, è definita dal Collegio, all'esito della Camera di Consiglio, con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza del Tribunale per aver erroneamente ritenuto la ripetibilità dell'indebito previdenziale determinato da motivi reddituali. Assume l'appellante che la disciplina dell'indebito previdenziale rivestirebbe natura speciale e derogatoria del regime generale previsto dall'art. 2033 c.c., ed escluderebbe la ripetizione in
Pag. 2 di 13 presenta di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
In particolare, l'appellante sarebbe stata titolare, dal primo gennaio 2003, della pensione Cat. SO n. 29330571 nonché, con decorrenza dal gennaio 2005, della pensione di vecchiata Cat. VOART n. 33193281, erogata anch'essa dall' CP_3
A seguito dell'inadempimento dell'obbligo di comunicazione dei redditi percepiti nel 2017, l' procedeva al ricalcolo delle somme dovute sulla pensione CP_3 numero 29330571 categoria SO per l'anno 2018, con conseguente richiesta di restituzione.
Afferma l'appellante che l'unica circostanza capace di far venir meno l'irripetibilità dell'indebito previdenziale sarebbe il dolo del percipiente, che, nel caso di specie, non sarebbe stato sussistente poiché nell'anno 2018 la ricorrente Co avrebbe percepito solamente le prestazioni previdenziali di e VOART.
Pertanto, l' sarebbe stato in possesso di tutti i dati per una Controparte_5 corretta liquidazione del trattamento SO e sarebbe incorso in errore imputabile le cui conseguenze non avrebbero potuto ricadere in danno della nella Parte_2 cui condotta per converso non sarebbe ravvisabile alcun profilo di dolo o omissione.
Il dolo avrebbe dovuto essere provato dal creditore e l'anno da prendersi a riferimento per le somme percepite nel 2018 sarebbe stato lo stesso anno come si sarebbe dovuto ricavare dalla decisione della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.5271/2017.
Inoltre per l'anno 2018 la avrebbe percepito solamente le prestazioni Parte_2 di VO ART e SO e ciò non sarebbe stato contestato dall' Le circolari CP_3 CP_3 avrebbero escluso l'obbligo di comunicazione in relazione alle ipotesi in cui non vi siano redditi ulteriori rispetto a quelli erogati dall' che sarebbero stati CP_3 irrilevanti inquanto l'importo mensile di euro 640,00 a titolo di VO ART non
Pag. 3 di 13 avrebbe potuto determinale l'incumulabilità. I rati di pensione sarebbero statti irripetibili in quanto anteriori alle lettere di accertamento del debito.
Erroneamente il Tribunale avrebbe accertato dolo del pensionato per il solo fatto del rispetto da parte dell' del termine annuale ex art. 13 L. n. 412/1991 per la CP_3 contestazione del debito previdenziale, omettendo di rilevare: - che la regola giuridica della ripetibilità dell'indebito previdenziale richiede la condotta dolosa del pensionato, elemento costitutivo del diritto alla ripetizione del debito, che prescinde totalmente dal requisito temporale di decadenza del potere recuperatorio dell' CP_3
Sostiene, ancora, che :
-nessun obbligo di comunicazione gravava sulla pensionata per i redditi percetti nel 2018 perché consistenti solo nei trattamenti di pensione erogati dall' CP_3 stessa;
- che controparte non avrebbe allegato la sussistenza di redditi diversi da pensione conseguiti dalla ricorrente nell'anno 2017, quando aveva già 73 anni, avendo il collegamento telematico con l'Agenzia delle Entrate, che avrebbero determinato l'obbligo comunicativo;
- che, come spiegato dalla Cass nella sent.n. 5271/2017, per le prestazioni scritte al Casellario dal 1968 per le previdenziali e dal 2010 per le assistenziali, CP_3 rilevano solamente i redditi conseguiti nell'anno in corso, ossia, nel caso, nel 2018
e non 2017.
- che, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, con l'ordinanza n.
13223/2020 la Suprema Corte avrebbe ritenuto che “nel settore della previdenza
e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenta di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come
Pag. 4 di 13 minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento...”.
Il motivo è infondato.
Va premesso che, nel caso si fa questione di indebito previdenziale scaturito dalla considerazione dei redditi percepiti nell'anno 2017 e che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, sin dal primo grado l' ha allegato la CP_3 percezione da parte della di redditi ulteriori rispetto alla prestazione Parte_2 di vecchiaia in godimento (ed ovviamente della pensione di reversibilità su cui era operata la ripetizione) e diversi da quelli conoscibili tramite le banche dati a sua disposizione., trattandosi di redditi da “possesso e locazione di fabbricati”.
Si legge a pagina 5 della memoria di costituzione in primo grado dell'ente previdenziale, come pure a pagina 4 della memoria in appello: “Si chiarisce ed evidenzia altresì che, trattasi di redditi da possesso e locazione di fabbricati e quindi di dati non in possesso dell' . La nota di ricalcolo ha natura CP_2 automatica e valuta, confrontandoli, i redditi conosciuti dall'Istituto e registrati nel Casellario Pensioni con quelli dichiarati dallo stesso pensionato tramite dichiarazione fiscale o modello RED”.
Dunque, era preciso onere della che agiva in accertamento negativo, Parte_2 soprattutto in presenza di tale contestazione specifica, di fornire adeguata prova del possesso, nell'anno di riferimento, di redditi unicamente da pensione, prova cui non poteva sopperire con la produzione avvenuta in primo grado del CU redatto dall' come sostituto d'imposta dei trattamenti pensionistici erogati, CP_3 ma producendo, qualora non avesse presentato per quell'anno dichiarazione dei redditi, almeno un'attestazione dell'Agenzia delle Entrate che consentisse di risalire a tutti i redditi percepiti nell'anno di riferimento.
Infatti, in tema di indebito previdenziale, il pensionato che chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto
Pag. 5 di 13 corrispostogli (v., fra le tante, Cass. n. 18615/2021, 31832/2019, 28771/2018, n.
1228 /2011; Cass. n.2739 /2016).
Nel caso di specie, tale onere probatorio non risulta adempiuto, poiché nel primo grado la ricorrente si è limitata a produrre i CU (certificazione unica ai sensi dell'art.4 commi 6 ter e 6 quater del DPR 322/1998) rilasciati dall' di vari CP_3 anni (2017, 2018, 2019) ma nessun documento utile a conoscere la complessiva situazione reddituale/patrimoniale né per il 2017, né per il 2018.
Fra l'altro, la mancata comunicazione dei modelli RED, unita alla sussistenza dei redditi ulteriori (e la ricorrente ha sempre sostenuto che non possedeva redditi ulteriori unicamente nel 2018 senza neppure dimostrarlo), determina la piena operatività del disposto dell'art. 13, c. 1, della l. n. 412 del 1991, a mente del quale
“l'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
Con riferimento agli approdi giurisprudenziali costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Cassazione che l'indebito previdenziale è irripetibile al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato;
c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) l' insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" l' omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (sent.
n. 10337/2023 e altre pronunce ivi richiamate, v. n.17417 del 2016 e, in continuità, fra Trattasi dunque di una ipotesi di omessa segnalazione di fatti incidenti sul diritto, in base alla quale ha ritenuto l'indebito. In tal modo CP_3 viene meno il quarto requisito dianzi citato per la irripetibilità dell'indebito (fra le tante, Cass. nn. 5984/2022, 10627/2021, 14517/2020).
Pag. 6 di 13 Sicché correttamente il Tribunale aveva fatto riferimento in motivazione a quella giurisprudenza secondo cui “In tema di indebito previdenziale, il dolo dell'assicurato, idoneo ad escludere l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute, in deroga alla regola generale di cui all'art.
2033 c.c., pur non potendo presumersi sulla base del semplice silenzio, che di per sé stesso, non ha valore di causa determinante in tutti i casi in cui l'erogazione indebita non sia imputabile al percipiente, è configurabile nelle ipotesi di omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente” (ord. n. 8731/2019) intendendo che in tal caso era stata contestata la percezione di redditi ulteriori rispetto a quelli da pensione erogati dall'ente previdenziale.
Va anche ricordato che (Cass. n. 27096/2018) in tema di indebito previdenziale, il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata, non noto all'ente debitore, titolare passivo di un numero assai rilevante di rapporti, il quale non può ragionevolmente attivarsi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori, senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi (l'ipotesi esaminata in quella sede riguardava un caso di chi avendo l'obbligo di dichiarare di non svolgere altra attività lavorativa onde ottenere il beneficio della pensione di anzianità, omette di comunicare la circostanza dello svolgimento di tale attività); ivi è stato ritenuto integrato il dolo anche il mero silenzio idoneo a determinare l' a corrispondere una CP_3 prestazione non dovuta, non essendo necessario un positivo e fraudolento comportamento dell'assicurato ed essendo invece sufficiente la consapevolezza dell'insussistenza del diritto in ragione delle disposizioni anticumulo.
Sotto altro ma concorrente profilo, si è precisato che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate circostanze rilevanti ai fini CP_3
Pag. 7 di 13 della sussistenza e della misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. nn. 18615/2021, 4849/1986, 11498/1996, cui ha dato seguito Cass. n. 1919 del
2018).
Discende da ciò che, nel caso, la proprio perché in possesso di redditi Parte_2 ulteriori, avesse l'obbligo di effettuare la comunicazione ed infatti, analogamente al caso esaminato da Cass. 18615/2021 l'indebito si è verificato sulla pensione di reversibilità per la quale la coniuge superstite, avrebbe dovuto Parte_2 indicare la propria posizione reddituale dichiarando l'eventuale titolarità di redditi ulteriori;
in presenza della dichiarazione degli anni precedenti di non possedere altri redditi ed in assenza di successive comunicazioni annuali, il trattamento ai superstiti è stato erogato tenuto conto della posizione iniziale, di non titolarità di altri redditi, al pari dei beneficiari del trattamento ai superstiti sprovvisti di altri redditi.
Né possono ritenersi conoscibili, da parte dell'ente previdenziale, redditi del tutto estranei all'ente previdenziale, quali i redditi da casa di abitazione, da terreni e fabbricati.
Quanto al reddito rilevante nel caso di accertamento del diritto ad una prestazione si precisa quanto segue.
La sentenza n. 5271/2017, richiamata dal primo giudice, si è pronunciata in relazione ad una prestazione assistenziale affermando che per essa occorra avere riguardo al reddito dell'anno in corso.
In ogni caso, la disciplina normativa anche per le prestazioni previdenziali si trae dall'art.35 del DL n 207/2008 conv. in L n 14/2009 che stabilisce che: "Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente il 10 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo”.
Pag. 8 di 13 Il successivo comma prevede, inoltre, che “In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva".
Tale norma risulta modificata dall'art 13, comma 6, lettere a) e b) del DL n
78/2010 conv. in L. n 122/2010 il quale stabilisce: “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente".
La norma ha inoltre aggiunto che «Per le prestazioni collegate al reddito rilevano
i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste
l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n 1338 e successive modificazioni e integrazioni».
Fra le prestazioni annoverate dal citato DPR n.1338/1971 per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione da parte degli enti erogatori vi rientrano anche le prestazioni erogate ai titolari di trattamenti pensionistici a carico:
a) dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, sicché per esse occorre avere riguardo ai redditi conseguiti nello stesso anno.
Purtuttavia l'argomento risulta scarsamente conferente nel caso in esame, in quanto utilizzato, sin dal primo grado, per sostenere che il recupero per la mancata dichiarazione dei redditi percepiti nel 2017 dovesse avvenire sui ratei erogati nel 2017 e non nel 2018.
Invero, l'ente aveva contestato in sede amministrativa l'omessa comunicazione dei redditi percepiti nel 2017 che doveva evidentemente avvenire con il modello red 2018 e, fra l'altro, il Tribunale ha affermato, senza che l'appellante lo abbia contestato in sede di appello, che la non ha mai neppure presentato Parte_2 all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione ( 740 o dichiarazione equipollente
2018) per i redditi percepiti nel 2017.
Pag. 9 di 13 Erra l'appellante nel ritenere che l'omesso adempimento dell'obbligo di dichiarazione all'ente previdenziale per i redditi percepiti nel 2017 con il cd “Red” legittimasse l'ente al recupero della sola prestazione per lo stesso anno 2017 e non per il 2018, come avvenuto.
Invero, l'art.13 comma 6 del Dl 78/2010 ha previsto che “ In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. ....”
La revoca definitiva delle prestazioni ed il recupero delle somme hanno ad oggetto, perciò, quelle erogate “nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”, ossia, posto che in via amministrativa la dichiarazione dei redditi percepiti nel 2017, doveva essere resa nel 2018, l' ha CP_3 correttamente recuperato la prestazione erogata nel 2018.
Senza contare che l'argomento risulta sostanzialmente privo di rilievo posto che non solo in relazione al 2017, ma neppure in relazione al 2018 la pensionata ha prodotto la documentazione fiscale idonea ad escludere il possesso di redditi ulteriori rispetto a quelli pensionistici, sicché l'indebito permane.
Del tutto infondata è, ancora, l'argomentazione, secondo cui i ratei di pensione di reversibilità sarebbero in ogni caso irripetibili perché anteriori alle lettere di accertamento del debito, in quanto mutuata dalle pronunce relative all'indebito assistenziale (e non previdenziale) che sorga per effetto del superamento dei limiti reddituali.
Infine, ulteriormente, non è conferente il richiamo all'ordinanza n.13223/2020 espressasi in tema di indebito assistenziale e con la quale la Suprema Corte ha inteso sottrarre alla regola generale del 2033 cc e della piena ripetibilità,
Pag. 10 di 13 l'indebito nelle prestazioni assistenziali in virtu' di una lettura costituzionalmente orientata della disciplina del settore.
Con ulteriore motivo, si deduce l'erroneità della sentenza per violazione dell'art. 1 comma 41 L. 335/95 e dell'allegata Tabella F, avendo il Tribunale riconosciuto la legittimità della decurtazione del 50% effettuata dall' come specificato CP_3 nella comunicazione del 20 ottobre 2021. Sostiene l'appellante che ai fini del reddito non rileva il reddito del trattamento ai superstiti né la casa di abitazione e che conteggiando i soli trattamenti pensionistici di vecchiaia e SO, pari ad euro
31.590,39 per l'anno 2018 e decurtano la quota del trattamento SO pari ad euro
24.256,83 (ossia euro 1.865,91 x 13 mensilità), residuerebbe un reddito rilevante ai fini della determinazione della eventuale quota di incumulabilità di euro
7.333,56, attestandosi al di sotto della soglia limite per il 2018 pari ad euro
19.789,38.
Anche questo motivo è infondato.
La doglianza sollevata dall'appellante muove dall'assunto che la verifica relativa al rispetto della “clausola di salvaguardia” entro la quale non sono operabili riduzioni dei trattamenti percepiti avrebbe dovuto essere condotta dall' con CP_3 riferimento ai redditi dell'anno 2018 e non del 2017, nonché assumendo che la avesse percepito unicamente redditi da pensione. Parte_2
È perciò evidente che tale argomentazione sia destinata a cadere una volta che si affermi, come già fatto nell'esaminare il precedente motivo di impugnazione, che entrambi gli assunti sono infondati.
L'appello deve, pertanto, essere integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Pag. 11 di 13
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso Parte_2 depositato in data 8 agosto 2023 nei confronti di in persona del legale CP_3 rappresentante pro tempore, con riferimento alla sentenza n. 2049/2023 emessa in data 27 febbraio 2023 dal Tribunale di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in euro 2000,00, oltre IVA, CPA e spese generali.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ove dovuto.
Roma, 2 dicembre 2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
( dott. Eliana Romeo) (dott Donatella Casablanca)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Donatella Squillace, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
Pag. 12 di 13 Pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca _____________Presidente
2) dott. Eliana Romeo ________________Consigliere est.
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza, celebrata nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc, il giorno 2 dicembre 2025 ha deliberato, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 2112/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 2049/2023 emessa in data 27 febbraio 2023 dal Tribunale-
GL di Roma e vertente
TRA
(c.f. , nella sua qualità di Parte_1 C.F._1 procuratrice generale della signora (c.f. Parte_2
), giusta procura generale Rep. 2914 Racc. 2595, C.F._2 rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avv. Francesco ELIA e dall'Avv.
LA De RE PEC: nonché Email_1
Controparte_1 [...]
[...]
(C.F. , in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, per atto del notaio di Roma n° Persona_1
37835/7313 del 22.03.2024, dall'Avv. Maria Pia Teti PEC
; -APPELLATO - Email_2 Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 2049/2023 emessa in data 27 febbraio 2023, il Tribunale di
Roma rigettava il ricorso di avente ad oggetto l'accertamento Parte_2 dell'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito pari ad euro 12.128,48 richiesto dall' con nota del 20 ottobre 2021 in relazione alla mancata CP_3 comunicazione dei redditi percepiti nell'anno 2017 con conseguente ricalcolo delle somme dovutesulla pensione numero 29330571 categoria SO per l'anno
2018, ed applicazione della trattenuta ex art. 1, comma 41 della legge 335/1995 nella misura del 50 % (pari ad euro 932,96 mensili) sulla pensione di reversibilità, rimodulando l'importo del rateo pensionistico che passava da euro 1.865,91 ad euro 932,95.
Con appello depositato il giorno 8 agosto 2023 ha impugnato la Parte_2 sentenza in epigrafe chiedendone l'integrale riforma per i motivi appresso illustrati.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'appello. CP_3
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 2 dicembre 2025 per essere celebrata nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc, preso atto del deposito delle note scritte di trattazione, è definita dal Collegio, all'esito della Camera di Consiglio, con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza del Tribunale per aver erroneamente ritenuto la ripetibilità dell'indebito previdenziale determinato da motivi reddituali. Assume l'appellante che la disciplina dell'indebito previdenziale rivestirebbe natura speciale e derogatoria del regime generale previsto dall'art. 2033 c.c., ed escluderebbe la ripetizione in
Pag. 2 di 13 presenta di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
In particolare, l'appellante sarebbe stata titolare, dal primo gennaio 2003, della pensione Cat. SO n. 29330571 nonché, con decorrenza dal gennaio 2005, della pensione di vecchiata Cat. VOART n. 33193281, erogata anch'essa dall' CP_3
A seguito dell'inadempimento dell'obbligo di comunicazione dei redditi percepiti nel 2017, l' procedeva al ricalcolo delle somme dovute sulla pensione CP_3 numero 29330571 categoria SO per l'anno 2018, con conseguente richiesta di restituzione.
Afferma l'appellante che l'unica circostanza capace di far venir meno l'irripetibilità dell'indebito previdenziale sarebbe il dolo del percipiente, che, nel caso di specie, non sarebbe stato sussistente poiché nell'anno 2018 la ricorrente Co avrebbe percepito solamente le prestazioni previdenziali di e VOART.
Pertanto, l' sarebbe stato in possesso di tutti i dati per una Controparte_5 corretta liquidazione del trattamento SO e sarebbe incorso in errore imputabile le cui conseguenze non avrebbero potuto ricadere in danno della nella Parte_2 cui condotta per converso non sarebbe ravvisabile alcun profilo di dolo o omissione.
Il dolo avrebbe dovuto essere provato dal creditore e l'anno da prendersi a riferimento per le somme percepite nel 2018 sarebbe stato lo stesso anno come si sarebbe dovuto ricavare dalla decisione della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.5271/2017.
Inoltre per l'anno 2018 la avrebbe percepito solamente le prestazioni Parte_2 di VO ART e SO e ciò non sarebbe stato contestato dall' Le circolari CP_3 CP_3 avrebbero escluso l'obbligo di comunicazione in relazione alle ipotesi in cui non vi siano redditi ulteriori rispetto a quelli erogati dall' che sarebbero stati CP_3 irrilevanti inquanto l'importo mensile di euro 640,00 a titolo di VO ART non
Pag. 3 di 13 avrebbe potuto determinale l'incumulabilità. I rati di pensione sarebbero statti irripetibili in quanto anteriori alle lettere di accertamento del debito.
Erroneamente il Tribunale avrebbe accertato dolo del pensionato per il solo fatto del rispetto da parte dell' del termine annuale ex art. 13 L. n. 412/1991 per la CP_3 contestazione del debito previdenziale, omettendo di rilevare: - che la regola giuridica della ripetibilità dell'indebito previdenziale richiede la condotta dolosa del pensionato, elemento costitutivo del diritto alla ripetizione del debito, che prescinde totalmente dal requisito temporale di decadenza del potere recuperatorio dell' CP_3
Sostiene, ancora, che :
-nessun obbligo di comunicazione gravava sulla pensionata per i redditi percetti nel 2018 perché consistenti solo nei trattamenti di pensione erogati dall' CP_3 stessa;
- che controparte non avrebbe allegato la sussistenza di redditi diversi da pensione conseguiti dalla ricorrente nell'anno 2017, quando aveva già 73 anni, avendo il collegamento telematico con l'Agenzia delle Entrate, che avrebbero determinato l'obbligo comunicativo;
- che, come spiegato dalla Cass nella sent.n. 5271/2017, per le prestazioni scritte al Casellario dal 1968 per le previdenziali e dal 2010 per le assistenziali, CP_3 rilevano solamente i redditi conseguiti nell'anno in corso, ossia, nel caso, nel 2018
e non 2017.
- che, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, con l'ordinanza n.
13223/2020 la Suprema Corte avrebbe ritenuto che “nel settore della previdenza
e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenta di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come
Pag. 4 di 13 minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento...”.
Il motivo è infondato.
Va premesso che, nel caso si fa questione di indebito previdenziale scaturito dalla considerazione dei redditi percepiti nell'anno 2017 e che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, sin dal primo grado l' ha allegato la CP_3 percezione da parte della di redditi ulteriori rispetto alla prestazione Parte_2 di vecchiaia in godimento (ed ovviamente della pensione di reversibilità su cui era operata la ripetizione) e diversi da quelli conoscibili tramite le banche dati a sua disposizione., trattandosi di redditi da “possesso e locazione di fabbricati”.
Si legge a pagina 5 della memoria di costituzione in primo grado dell'ente previdenziale, come pure a pagina 4 della memoria in appello: “Si chiarisce ed evidenzia altresì che, trattasi di redditi da possesso e locazione di fabbricati e quindi di dati non in possesso dell' . La nota di ricalcolo ha natura CP_2 automatica e valuta, confrontandoli, i redditi conosciuti dall'Istituto e registrati nel Casellario Pensioni con quelli dichiarati dallo stesso pensionato tramite dichiarazione fiscale o modello RED”.
Dunque, era preciso onere della che agiva in accertamento negativo, Parte_2 soprattutto in presenza di tale contestazione specifica, di fornire adeguata prova del possesso, nell'anno di riferimento, di redditi unicamente da pensione, prova cui non poteva sopperire con la produzione avvenuta in primo grado del CU redatto dall' come sostituto d'imposta dei trattamenti pensionistici erogati, CP_3 ma producendo, qualora non avesse presentato per quell'anno dichiarazione dei redditi, almeno un'attestazione dell'Agenzia delle Entrate che consentisse di risalire a tutti i redditi percepiti nell'anno di riferimento.
Infatti, in tema di indebito previdenziale, il pensionato che chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto
Pag. 5 di 13 corrispostogli (v., fra le tante, Cass. n. 18615/2021, 31832/2019, 28771/2018, n.
1228 /2011; Cass. n.2739 /2016).
Nel caso di specie, tale onere probatorio non risulta adempiuto, poiché nel primo grado la ricorrente si è limitata a produrre i CU (certificazione unica ai sensi dell'art.4 commi 6 ter e 6 quater del DPR 322/1998) rilasciati dall' di vari CP_3 anni (2017, 2018, 2019) ma nessun documento utile a conoscere la complessiva situazione reddituale/patrimoniale né per il 2017, né per il 2018.
Fra l'altro, la mancata comunicazione dei modelli RED, unita alla sussistenza dei redditi ulteriori (e la ricorrente ha sempre sostenuto che non possedeva redditi ulteriori unicamente nel 2018 senza neppure dimostrarlo), determina la piena operatività del disposto dell'art. 13, c. 1, della l. n. 412 del 1991, a mente del quale
“l'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
Con riferimento agli approdi giurisprudenziali costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Cassazione che l'indebito previdenziale è irripetibile al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato;
c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) l' insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" l' omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (sent.
n. 10337/2023 e altre pronunce ivi richiamate, v. n.17417 del 2016 e, in continuità, fra Trattasi dunque di una ipotesi di omessa segnalazione di fatti incidenti sul diritto, in base alla quale ha ritenuto l'indebito. In tal modo CP_3 viene meno il quarto requisito dianzi citato per la irripetibilità dell'indebito (fra le tante, Cass. nn. 5984/2022, 10627/2021, 14517/2020).
Pag. 6 di 13 Sicché correttamente il Tribunale aveva fatto riferimento in motivazione a quella giurisprudenza secondo cui “In tema di indebito previdenziale, il dolo dell'assicurato, idoneo ad escludere l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute, in deroga alla regola generale di cui all'art.
2033 c.c., pur non potendo presumersi sulla base del semplice silenzio, che di per sé stesso, non ha valore di causa determinante in tutti i casi in cui l'erogazione indebita non sia imputabile al percipiente, è configurabile nelle ipotesi di omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente” (ord. n. 8731/2019) intendendo che in tal caso era stata contestata la percezione di redditi ulteriori rispetto a quelli da pensione erogati dall'ente previdenziale.
Va anche ricordato che (Cass. n. 27096/2018) in tema di indebito previdenziale, il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata, non noto all'ente debitore, titolare passivo di un numero assai rilevante di rapporti, il quale non può ragionevolmente attivarsi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori, senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi (l'ipotesi esaminata in quella sede riguardava un caso di chi avendo l'obbligo di dichiarare di non svolgere altra attività lavorativa onde ottenere il beneficio della pensione di anzianità, omette di comunicare la circostanza dello svolgimento di tale attività); ivi è stato ritenuto integrato il dolo anche il mero silenzio idoneo a determinare l' a corrispondere una CP_3 prestazione non dovuta, non essendo necessario un positivo e fraudolento comportamento dell'assicurato ed essendo invece sufficiente la consapevolezza dell'insussistenza del diritto in ragione delle disposizioni anticumulo.
Sotto altro ma concorrente profilo, si è precisato che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate circostanze rilevanti ai fini CP_3
Pag. 7 di 13 della sussistenza e della misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. nn. 18615/2021, 4849/1986, 11498/1996, cui ha dato seguito Cass. n. 1919 del
2018).
Discende da ciò che, nel caso, la proprio perché in possesso di redditi Parte_2 ulteriori, avesse l'obbligo di effettuare la comunicazione ed infatti, analogamente al caso esaminato da Cass. 18615/2021 l'indebito si è verificato sulla pensione di reversibilità per la quale la coniuge superstite, avrebbe dovuto Parte_2 indicare la propria posizione reddituale dichiarando l'eventuale titolarità di redditi ulteriori;
in presenza della dichiarazione degli anni precedenti di non possedere altri redditi ed in assenza di successive comunicazioni annuali, il trattamento ai superstiti è stato erogato tenuto conto della posizione iniziale, di non titolarità di altri redditi, al pari dei beneficiari del trattamento ai superstiti sprovvisti di altri redditi.
Né possono ritenersi conoscibili, da parte dell'ente previdenziale, redditi del tutto estranei all'ente previdenziale, quali i redditi da casa di abitazione, da terreni e fabbricati.
Quanto al reddito rilevante nel caso di accertamento del diritto ad una prestazione si precisa quanto segue.
La sentenza n. 5271/2017, richiamata dal primo giudice, si è pronunciata in relazione ad una prestazione assistenziale affermando che per essa occorra avere riguardo al reddito dell'anno in corso.
In ogni caso, la disciplina normativa anche per le prestazioni previdenziali si trae dall'art.35 del DL n 207/2008 conv. in L n 14/2009 che stabilisce che: "Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente il 10 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo”.
Pag. 8 di 13 Il successivo comma prevede, inoltre, che “In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva".
Tale norma risulta modificata dall'art 13, comma 6, lettere a) e b) del DL n
78/2010 conv. in L. n 122/2010 il quale stabilisce: “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente".
La norma ha inoltre aggiunto che «Per le prestazioni collegate al reddito rilevano
i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste
l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n 1338 e successive modificazioni e integrazioni».
Fra le prestazioni annoverate dal citato DPR n.1338/1971 per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione da parte degli enti erogatori vi rientrano anche le prestazioni erogate ai titolari di trattamenti pensionistici a carico:
a) dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, sicché per esse occorre avere riguardo ai redditi conseguiti nello stesso anno.
Purtuttavia l'argomento risulta scarsamente conferente nel caso in esame, in quanto utilizzato, sin dal primo grado, per sostenere che il recupero per la mancata dichiarazione dei redditi percepiti nel 2017 dovesse avvenire sui ratei erogati nel 2017 e non nel 2018.
Invero, l'ente aveva contestato in sede amministrativa l'omessa comunicazione dei redditi percepiti nel 2017 che doveva evidentemente avvenire con il modello red 2018 e, fra l'altro, il Tribunale ha affermato, senza che l'appellante lo abbia contestato in sede di appello, che la non ha mai neppure presentato Parte_2 all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione ( 740 o dichiarazione equipollente
2018) per i redditi percepiti nel 2017.
Pag. 9 di 13 Erra l'appellante nel ritenere che l'omesso adempimento dell'obbligo di dichiarazione all'ente previdenziale per i redditi percepiti nel 2017 con il cd “Red” legittimasse l'ente al recupero della sola prestazione per lo stesso anno 2017 e non per il 2018, come avvenuto.
Invero, l'art.13 comma 6 del Dl 78/2010 ha previsto che “ In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. ....”
La revoca definitiva delle prestazioni ed il recupero delle somme hanno ad oggetto, perciò, quelle erogate “nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”, ossia, posto che in via amministrativa la dichiarazione dei redditi percepiti nel 2017, doveva essere resa nel 2018, l' ha CP_3 correttamente recuperato la prestazione erogata nel 2018.
Senza contare che l'argomento risulta sostanzialmente privo di rilievo posto che non solo in relazione al 2017, ma neppure in relazione al 2018 la pensionata ha prodotto la documentazione fiscale idonea ad escludere il possesso di redditi ulteriori rispetto a quelli pensionistici, sicché l'indebito permane.
Del tutto infondata è, ancora, l'argomentazione, secondo cui i ratei di pensione di reversibilità sarebbero in ogni caso irripetibili perché anteriori alle lettere di accertamento del debito, in quanto mutuata dalle pronunce relative all'indebito assistenziale (e non previdenziale) che sorga per effetto del superamento dei limiti reddituali.
Infine, ulteriormente, non è conferente il richiamo all'ordinanza n.13223/2020 espressasi in tema di indebito assistenziale e con la quale la Suprema Corte ha inteso sottrarre alla regola generale del 2033 cc e della piena ripetibilità,
Pag. 10 di 13 l'indebito nelle prestazioni assistenziali in virtu' di una lettura costituzionalmente orientata della disciplina del settore.
Con ulteriore motivo, si deduce l'erroneità della sentenza per violazione dell'art. 1 comma 41 L. 335/95 e dell'allegata Tabella F, avendo il Tribunale riconosciuto la legittimità della decurtazione del 50% effettuata dall' come specificato CP_3 nella comunicazione del 20 ottobre 2021. Sostiene l'appellante che ai fini del reddito non rileva il reddito del trattamento ai superstiti né la casa di abitazione e che conteggiando i soli trattamenti pensionistici di vecchiaia e SO, pari ad euro
31.590,39 per l'anno 2018 e decurtano la quota del trattamento SO pari ad euro
24.256,83 (ossia euro 1.865,91 x 13 mensilità), residuerebbe un reddito rilevante ai fini della determinazione della eventuale quota di incumulabilità di euro
7.333,56, attestandosi al di sotto della soglia limite per il 2018 pari ad euro
19.789,38.
Anche questo motivo è infondato.
La doglianza sollevata dall'appellante muove dall'assunto che la verifica relativa al rispetto della “clausola di salvaguardia” entro la quale non sono operabili riduzioni dei trattamenti percepiti avrebbe dovuto essere condotta dall' con CP_3 riferimento ai redditi dell'anno 2018 e non del 2017, nonché assumendo che la avesse percepito unicamente redditi da pensione. Parte_2
È perciò evidente che tale argomentazione sia destinata a cadere una volta che si affermi, come già fatto nell'esaminare il precedente motivo di impugnazione, che entrambi gli assunti sono infondati.
L'appello deve, pertanto, essere integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso Parte_2 depositato in data 8 agosto 2023 nei confronti di in persona del legale CP_3 rappresentante pro tempore, con riferimento alla sentenza n. 2049/2023 emessa in data 27 febbraio 2023 dal Tribunale di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in euro 2000,00, oltre IVA, CPA e spese generali.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ove dovuto.
Roma, 2 dicembre 2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
( dott. Eliana Romeo) (dott Donatella Casablanca)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Donatella Squillace, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
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