Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/05/2025, n. 1663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1663 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. 8749/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 19.5.25 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 19.5.25 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile, in composizio- ne monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8749/2023 R.G., avente ad oggetto: scioglimento
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tra
(C.F.: ), rapp.to e difeso dall'Avv. Vin- Parte_1 C.F._1
cenzo Quintigliano, presso lo studio del quale elett.te domicilia in Sessa Aurunca alla Via XXI Luglio 1° Rampa Via Ospedale snc, in virtù di procura in atti
- ATTORE –
CONTRO
(C.F.: , rapp.to e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Renato Migliore, presso lo studio del quale elett.te domicilia in Napoli al Centro
Direzionale Isola A/3 in virtù di procura in atti,
- CONVENUTO -
CONCLUSIONI
Per l'attore: come da atto introduttivo e note relative all'odierna udienza trattata con modalità cartolare
Per il convenuto: come da comparsa di costituzione e note relative all'odierna udienza trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Sotto il profilo dello svolgimento del processo, per completezza espositiva, si evidenzia che parte attrice, nell'atto introduttivo del giudizio, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Dichiari lo scioglimento della comu- nione ereditaria di cui fanno parte i beni descritti in premessa dal n.1 al n.9, pre- via determinazione della loro consistenza attuale, attribuendo ad ognuno dei ger- mani la parte corrispondente alla propria quota ideale, secondo un progetto divi- sionale predisposto con l'ausilio di un Consulente Tecnico d'Ufficio da nominar- si;
II. In via gradata, laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità del patrimonio ereditario e non dovesse essere richiesta dai condividenti l'attribuzione di uno o più cespiti, ordini la vendita degli stessi ai sensi dell'art. 788 c.p.c. (a mezzo di
Notaio, all'uopo delegato) e provveda alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote, tenuto conto dei frutti percepiti e percepiendi dai possessori materiali;
Accerti l'obbligo del convenuto Controparte_1
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in quanto occupante esclusivo dell'immobile di cui al punto 7) di rendicontare ai sensi dell'art. 723 c.c. IV. Accerti l'obbligo di corrispondere l'indennità di occu- pazione all'attore quantificata in €. 14.100 (quattordicimilacento/00 euro) fino a ottobre 2023 oltre canoni maturati e maturandi, interessi e rivalutazione fino al soddisfo;
V. Accerti l'obbligo del convenuto per il trasfe- Controparte_1 rimento della proprietà ” all'istante , assunto con il Parte_2 Parte_1
contratto preliminare di cui al punto i) e conseguentemente lo condanni al trasfe- rimento con tutte le conseguenze di legge”.
Parte convenuta si è costituita in giudizio e ha rassegnato le seguenti richieste conclusive “dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria di cui fanno parte i beni descritti nella premessa in fatto dell'atto di citazione dal n. 1 al n. 9, previa determinazione del loro attuale valore e progetto di divisione da deman- darsi ad Consulenza Tecnica d'Ufficio ovvero, in subordine, accertare la non di- visibilità del patrimonio ereditario, ordinando la vendita dei cespiti e provveden- do alla ripartizione delle somme fra i dividenti;
2) rigettare la domanda del sig. di accertamento dell'obbligo al versamento in suo favore di Parte_1 un'indennità di occupazione – quantificata in € 14.100,00 - per l'immobile sito alla fraz. Fontanaradina ed, in relazione alla stessa, condannare l'attore ai sensi dell'art. 96 co. 1 e 3 c.p.c. per aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave;
3) rigettare la domanda del sig. di accertamento dell'obbligo al Parte_1 trasferimento in suo favore del fondo “ ” poiché il contratto preliminare Parte_2
allegato da controparte come doc. 8 risulta nulla ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418, 1346 e 1325 c.c., ed, in ogni caso, il relativo diritto prescritto per lo spirare del termine decennale;
4) rigettare la domanda di accertamento dell'obbligo di rendiconto ex art. 723 c.c.”.
Nel corso del giudizio, le parti sono state invitate dal a dichiarare se i beni ogget- to della massa siano o meno conformi rispetto ai dati catastali.
A fronte di ciò, non risulta effettuata dichiarazione in merito alla sussistenza della conformità catastale dei beni di cui si chiede la divisione e comunque, dalla rela- zione peritale depositata dalla parte attrice, emerge la difformità sotto il profilo catastale dei beni da dividere.
La domanda di scioglimento della comunione e di esecuzione del contratto pre- liminare
In primo luogo, va evidenziato che la presente decisione è stata adottata appli-
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cando il principio della “ragione più liquida”.
Si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio processuale della "ra- gione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consen- tito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la defini- zione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936).
Ed ancora “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio in- terpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piut- tosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.
276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia pro- cessuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia neces- sario esaminare previamente le altre. (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014
n. 12002).
Ciò posto, la domanda di scioglimento della comunione deve essere dichiarata inammissibile, non essendo emersa la conformità catastale oggettiva dei beni og- getto della massa.
Sul punto va evidenziato che il giudice, con ordinanza emessa nel corso del giu- dizio, ha invitato espressamente le parti a dichiarare se i beni oggetto della massa risultino o meno conformi sotto il punto di vista catastale.
A fronte di ciò nessuna delle parti ha provveduto a fare la dichiarazione in que- stione o comunque a dare prova di detta conformità.
Sul punto va osservato che, alla luce della relazione peritale depositata da parte attrice, i beni da dividere non risultano conformi sotto il profilo catastale.
Orbene, il comma 1 bis dell'art. 29 della legge n. 52/1985 contiene due distinte disposizioni. La prima riguarda la conformità catastale oggettiva ed è quella che rileva nell'ipotesi in esame.
La conformità catastale oggettiva è infatti la corrispondenza tra lo stato materiale effettivo dell'immobile e la rappresentazione catastale del medesimo.
Occorre, in base al contenuto della richiamata disposizione, che il contratto con- tenga, oltre all'identificazione catastale ed al riferimento alle planimetrie deposi-
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tate in catasto, una specifica dichiarazione degli intestatari (sostituibile con una attestazione di un tecnico) di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto;
essa impone, quindi, un contenuto necessario del contratto (identi- ficazione catastale, riferimento alle planimetrie depositate in catasto, dichiarazio- ne degli intestatari o attestazione di un tecnico aventi ad oggetto la conformità al- lo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie) e attiene alla sfera della vali- dità del medesimo (cfr. sentenza Cassazione n. 20526/20).
La violazione di quanto disposto dalla predetta disposizione comporta la nullità dell'atto.
Con la sentenza n. 12654/20 è stato affermato che il disposto dell'articolo 29, comma 1 bis, I. 52/1985 trova applicazione anche al trasferimento giudiziale del- la proprietà degli immobili con sentenza emessa ai sensi dell' articolo 2932 c.c., precisando che la presenza delle menzioni catastali (l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione o attestazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto) costituisce condizione dell'azione di adempimento del contratto in forma specifica ex art. 2932 c.c. e, pertanto, deve sussistere al momento della decisione, aggiungendo che la produzione delle suddette menzioni catastale - ove esse non risultino già dal contratto preliminare dedotto in giudizio - può intervenire anche in corso di causa;
che il mancato riscontro, da parte del giudice investito di una domanda di adempimento del contratto in forma specifica ex art. 2932 c.c., della sussistenza della condizione dell'azione costituita dalla presenza in atti delle suddette men- zioni catastali costituisce un error in judicando censurabile in cassazione ai sensi dell'articolo 360 n. 3 c.p.c. e non un vizio di contenuto-forma produttivo di nullità della sentenza. Deve quindi, conclusivamente, affermarsi che, nel giudizio di ese- cuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di trasferimen- to immobiliare di un fabbricato già esistente la conformità catastale oggettiva co- stituisce condizione dell'azione e, pertanto, deve formare oggetto di accertamento da parte del giudice (cfr. contenuto della sentenza della Suprema Corte di Cassa- zione II Sezione civile n. 20526/20).
“Deve pertanto ritenersi, in definitiva, che anche la "conformità catastale ogget- tiva" rappresenti, al pari della "conformità edilizia ed urbanistica", una condi- zione dell'azione; con la conseguenza che essa soggiace al principio generale che, ai fini dell'accertamento della sussistenza delle condizioni dell'azione, rileva
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non il momento della domanda, bensì quello decisione (Suprema Corte di Cassa- zione II Sezione civile n. 20526/20).
La pronuncia citata si occupa altresì dell'ambito di applicabilità del principio af- fermato sotto il profilo temporale, affermando quanto segue “ D'altra parte, pro- prio la riconosciuta specularità tra la sentenza ex art. 2932 c.c. ed il contratto di cui essa è destinata a produrre gli effetti impone di ritenere che, come i contratti ad effetti reali conclusi sotto la vigenza dell'articolo 29, comma 1 bis, I. n.
52/1985 vanno soggetti alle disposizioni ivi dettate, parimenti a tali disposizioni vanno soggette le sentenza traslative ex art. 2932 c.c. emessa dopo l'entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010. Deve quindi darsi continuità al principi già recentemente enunciati da questa Corte con la sentenza n. 12654/20, secondo cui: - il disposto comma 1 bis dell'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, aggiunto dall'articolo 19, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con la legge 30 luglio 2010, n. 122 trova applica- zione anche in ordine al trasferimento giudiziale 7 della proprietà degli immobili con sentenza emessa ai sensi dell' articolo 2932 c.c.; - il suddetto disposto si ap- plica anche nei giudizi aventi ad oggetto l'adempimento in forma specifica di un contratto preliminare ex articolo 2932 c.c. instaurati prima dell' entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010. Donde l'infondatezza della tesi che pretende di escludere l'applicabilità delle disposizioni introdotte dal comma 14 dell'articolo
19 della legge n. 78/2010 nei processi già pendenti alla data di entrata in vigore di detto decreto”.
Orbene, la natura di atto inter vivos della divisione di beni, concordemente rico- nosciuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione alla quale aderisce questo
Tribunale, induce a ritenere applicabile il principio appena richiamato al caso di specie.
Infatti, non solo le parti non hanno provveduto a dichiarare la conformità catasta- le oggettiva dei beni (pur avendo il giudice sollevato la questione d'ufficio) e tra l'altro, dalla relazione peritale depositata in atti, emerge la difformità catastale dei beni da dividere.
Orbene, in assenza di una condizione dell'azione, la domanda di scioglimento della comunione va dichiarata inammissibile.
La domanda ex art. 2932 c.c. non può essere accolta per le seguenti ragioni.
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Il preliminare oggetto di causa risulta stipulato nell'anno 2006, a fronte della do- manda introdotta nell'anno 2023. Tra l'altro non risultano depositati atti interrut- tivi del termine prescrizionale decennale, oltre la domanda di mediazione che, comunque, risale all'anno, 2021. Va osservato che parte convenuta ha formulato specifica e tempestiva eccezione di prescrizione.
Sul punto, va richiamato il seguente principio giurisprudenziale condiviso dalla scrivente “Il contratto preliminare è fonte di obbligazione e il suo particolare oggetto non esclude che, ove non sia fissato un termine per la stipula del contrat- to definitivo, possa trovare applicazione la regola dell'immediato adempimento, con la conseguenza che l'inattività delle parti protrattasi per oltre dieci anni da quando il diritto alla stipulazione del contratto definitivo poteva essere fatto va- lere, comporta l'estinzione del diritto per prescrizione. In sostanza se non è fissa- to - in sede convenzionale o giudiziale - un termine per la stipula del contratto definitivo, vale la regola "quod debetur statim debetur", con la conseguenza che, in caso d'inerzia del promissario acquirente, il diritto alla conclusione del con- tratto definitivo si estingue per prescrizione in assenza di tempestivi atti interrut- tivi “ (Corte appello Napoli sez. III, 29/09/2023, n.4113).
Dunque il diritto sotteso alla domanda in esame deve ritenersi prescritto e la do- manda ex art. 2932 c.c va pertanto rigettata.
Ogni altra domanda deve ritenersi assorbita nella presente decisione, in quanto presuppone lo scioglimento dei beni caduti in successione.
In particolare, va evidenziato, con riferimento alla domanda di rendiconto, che il procedimento di rendiconto si fonda sull'esistenza di un obbligo legale o negozia- le di una delle parti di rendere il conto all'altra, facendo conoscere il risultato del- la propria attività in quanto incidente nella sfera patrimoniale altrui e come tale si ricollega ad un rapporto di natura sostanziale, che deve essere allegato e provato
(cfr. Cass. n. 17283 del 2010).
Nel caso di specie, la domanda di rendiconto si ricollega alla domanda di divisio- ne e trova il proprio fondamento nell'art. 723 c.c. nonché sul presupposto della gestione di affari altrui condotta da uno dei comunisti nell'interesse degli altri
(cfr. Cass. n. 30552 del 2011).
Per completezza, va osservato che nessuna delle parti ha chiesto che si proceda alla divisione parziale dei beni oggetto di causa.
Le spese
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Una complessiva valutazione dei fatti di causa, la parziale reciproca soccombenza
(valutata con riferimento alla domanda di scioglimento della comunione a cui parte convenuta ha aderito), la difformità catastale emersa riconducibile ad en- trambi i comproprietari e l'obbligo di entrambi di effettuare la dichiarazione og- getto della questione sollevata d'ufficio da giudice, nonché i rapporti di parentela sussistenti tra le parti inducono a ritenere sussistenti giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione di- sattesa, così provvede:
• dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione;
• rigetta la domanda ex art. 2932 c.c.;
• ogni altra domanda assorbita;
• dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 19.05.2024
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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