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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 17/04/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 880/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 880/2022 promossa da:
(p. iva ) e (CF Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. PATRIZIA TURATI C.F._1
ATTORI contro
(CF ), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO CP C.F._2
FIORAVANTI e dell'avv. GABRIELE BONAFEDE
p. iva ), con il patrocinio dell'avv. ROBERTO PIEROZZI Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTO
p. iva )), con il Controparte_3 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. GIANCARLO LOMBARDI
TERZO CHIAMATO sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 01/10/2024:
Il procuratore di e ha insistito per Parte_1 Parte_2
l'ammissione di CTU contabile e ha concluso, nel merito, come da foglio di PC depositato il 27.9.24, chiedendo, pertanto: «In via principale: 1) accertare e dichiarare che nel 2000 e fino al 2020 in persona del suo legale rappresentante, sig. , conferiva Parte_1 Parte_2 alla dottoressa il mandato professionale per l'assistenza fiscale, la predisposizione e CP
l'invio dei bilanci della società, delle liquidazioni mensili dell'IVA, delle dichiarazioni IVA annuali e delle dichiarazioni dei redditi personali del sig. e che il mandato professionale Parte_2
pagina 1 di 21 comprendeva anche la tenuta della contabilità della società tra cui la Parte_1 registrazione dei documenti contabili (fatture di acquisto e di vendita, delle operazioni di cassa e di banca, dei pagamenti effettuati ai fornitori e di quelli ricevuti dai clienti); 2) accertare e dichiarare che dal 2012, data di costituzione della società la dottoressa e Controparte_2 CP [...] svolgevano la loro attività professionale (di consulenza fiscale, contabile e amministrativa) CP_2 nello stesso studio e in modo promiscuo e indistinto;
3) accertare e dichiarare che svolgeva Parte_3
a favore di la sua attività professionale in nome e per conto della sorella Parte_1 commercialista, dottoressa in qualità di collaboratrice di quest'ultima; 4) accertare e CP dichiarare che la dottoressa e svolgevano la loro attività CP Controparte_2 nell'interesse degli attori, senza la diligenza richiesta ai professionisti dall'art. 1176 comma 2, c.c., commettendo i gravi errori e omissioni risultanti dall'istruttoria esperita ed accertate dall'Agenzia delle
Entrate di Prato e dal dott. 5) accertati i danni patrimoniali, subiti da Controparte_4 [...] per l'esclusiva responsabilità professionale della dott.ssa e di Parte_1 CP [...]
per i motivi indicati negli atti difensivi attorei condannare le convenute e CP_2 CP
in solido, al risarcimento dei danni conseguenti, da liquidarsi nella misura di € Controparte_2
53.266,33 o, nella maggior o minor somma, risultante dall'istruttoria o, in subordine, che il giudice riterrà equa e di giustizia;
6) accertati i compensi pagati da alla dott.ssa Parte_1
e a per le attività dalle stesse non svolte o svolte con negligenza e CP Controparte_2 colpa, condannarle, ognuna per la sua quota, alla restituzione degli importi incassati per le suddette prestazioni ma non dovuti nella misura risultante dall'istruttoria o, in subordine, che il giudice riterrà equa e di giustizia;
7) accertato e dichiarato che gli errori e le omissioni commesse dalla dott.ssa CP
e da nel corso del mandato ricevuto da causavano
[...] Controparte_2 Parte_1 al sig. un danno non patrimoniale di natura psicologica e fisica, consistente in uno Parte_2 stato di ansia e stress conseguenti ai danni patrimoniali causati a dalla Parte_1 dott.ssa e da condannare queste ultime, in solido, al risarcimento CP Controparte_2 dei danni non patrimoniali a favore del sig. , da liquidarsi nella misura accertata in Parte_2 causa, o, in subordine, in via equitativa ex art. 1226 c.c.; 8) accertato che pagava Parte_1 al nuovo commercialista, dott. l'importo di € 6.240,00, per la verifica della Controparte_4 contabilità e degli adempimenti fiscali eseguiti dalla dott.ssa e da CP Controparte_2 per la correzione degli errori contabili e per la predisposizione e presentazione dei ravvedimenti operosi
e dell'istanza di rateizzazione, risultanti dall'istruttoria, all'Agenzia delle Entrate di Prato, condannare la dott.ssa e al pagamento, in solido, a favore di CP Controparte_2 [...] dell'importo di € 6.240,00, o della maggiore o minor somma, accertata nel presente Parte_1 giudizio o, in subordine, che il giudice riterrà equa e di giustizia;
9) respingere le domande riconvenzionali delle convenute perché infondate per i motivi esposti negli atti della presente difesa e accertati in corso di causa;
Spese, competenze e onorari di causa rifusi. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non si ravvisasse la sussistenza della responsabilità solidale delle convenute, dott.ssa e 1) accertare e dichiarare che le convenute dott.ssa CP Controparte_2 CP dal 2000 al 2020 e dal 2012 al 2020 svolgevano, l'attività professionale di
[...] Controparte_2 consulenza fiscale, contabile e amministrativa in favore di senza la diligenza Parte_1 richiesta ai professionisti dall'art. 1176 comma 2, c.c., commettendo i gravi errori ed omissioni descritte nel presente atto ed accertate dall'Agenzia delle Entrate di Prato e dal dott. 2) Controparte_4 accertati i danni patrimoniali nella misura di € 53.266,33 o in quella che risulterà all'esito del presente pagina 2 di 21 giudizio, subiti da per colpa della dott.ssa e Parte_1 CP CP_2
condannare le convenute, ognuna di esse in proporzione al proprio apporto causale ai danni
[...] causati all'attrice, al risarcimento pro-quota dei danni conseguenti, da liquidarsi nella misura complessiva di € 53.266,33 o, nella maggior o minor somma, accertata nel corso del presente giudizio
o, in subordine, che il giudice riterrà equa e di giustizia;
3) accertati i compensi pagati da
[...] alla dott.ssa e a per le attività dalle stesse non svolte Parte_1 CP Controparte_2
o svolte con negligenza e colpa, condannarle, ognuna per la somma percepita, alla restituzione dei compensi;
incassati per le suddette prestazioni non eseguite o eseguite commettendo gravi errori, nella misura, risultante dall'istruttoria del presente giudizio o, in subordine, che il giudice riterrà equa e di giustizia;
4) accertato e dichiarato che gli errori e le omissioni commesse dalla dott.ssa CP
e da nel corso del mandato ricevuto da causavano al Controparte_2 Parte_1 sig. un danno non patrimoniale di natura psicologica e fisica, consistente in uno stato Parte_2 di ansia e stress conseguenti ai danni patrimoniali causati dalle convenute, condannare queste ultime, ognuna di esse in proporzione al proprio apporto causale ai fatti descritti nel presente atto, al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore del sig. , da liquidarsi nella misura Parte_2 accertata nel presente giudizio o, in subordine, in via equitativa ex art. 1226 c.c.; 5) accertato che pagava al dott. l'importo di € 6.240,00 per la verifica della Parte_1 Controparte_4 contabilità e adempimenti fiscali eseguiti dalla dott.ssa e da per le CP Controparte_2 relative correzioni e per la predisposizione e presentazione dei ravvedimenti operosi e dell'istanza di rateizzazione, accertati in via istruttoria, all'Agenzia delle Entrate di Prato, condannare la dott.ssa
e ognuna di esse in proporzione al proprio apporto causale ai fatti CP Controparte_2 descritti nel presente atto al pagamento, a favore di dell'importo di € Parte_1
6.240,00, o nella maggior o minor somma, accertata nel corso del presente giudizio o, in subordine, che il giudice riterrà equa e di giustizia;
6) respingere le domande riconvenzionali delle convenute perché infondate per i motivi esposti negli atti della presente difesa e accertati in corso di causa;
Spese, competenze e onorari di causa rifusi. In estremo subordine: 1) nel caso in cui all'esito dell'istruttoria le domande riconvenzionali risultassero in tutto o in parte fondate compensare l'importo a favore delle convenute con il maggior danno subito ed accertato in favore dagli attori. Spese, competenze e onorari di causa rifusi. In via istruttoria [come da foglio di PC]».
Il procuratore di a concluso, nel merito, come da foglio di PC depositato il 27.9.24,
CP chiedendo, pertanto: «IN TESI, premessa ogni declaratoria di ragione e del caso, anche in punto di esclusione della solidarietà passiva tra la dott.ssa e la respingere,
CP Controparte_2 in via principale, siccome infondate, tutte le domande formulate in atto di citazione contro la dott.ssa sia dalla società che, in proprio, dal sig. ;
CP Parte_1 Parte_2 condannare la in accoglimento della dispiegata domanda riconvenzionale Parte_1 nei suoi confronti e per le causali enunciate nella narrativa della comparsa di costituzione, al pagamento, in favore della dott.ssa della somma lorda di € 13.645,39, oltre interessi
CP legali ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo, previo accertamento dell'esistenza del relativo credito per prestazioni professionali;
condannare il sig. , in accoglimento della dispiegata Parte_2 domanda riconvenzionale nei suoi confronti e per le causali enunciate nella narrativa della comparsa di costituzione, al pagamento, in favore della dott.ssa della somma lorda di € 11.299,93,
CP oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo, previo accertamento dell'esistenza del
pagina 3 di 21 relativo credito per prestazioni professionali;
condannare la e il sig. Parte_1 [...]
al pagamento delle spese e degli onorari di causa;
IN IPOTESI: ridurre il quantum Parte_2 reclamato in aderenza alle risultanze istruttorie o comunque secondo giustizia e dichiarare l'eventuale compensazione tra la somma dovuta alla e quella che, invece, la predetta Parte_1 società deve corrispondere alla dott.ssa a titolo di corrispettivi non saldati di prestazioni
CP professionali, con estinzione dei reciproci debiti per le quantità corrispondenti;
in ogni caso, condannare la compagnia in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro tempore: - a tenere indenne la dott.ssa da ogni avversa pretesa, di
CP qualsiasi genere, ponendo pertanto a carico della medesima compagnia assicuratrice – nei limiti delle condizioni di polizza - il risarcimento di tutti i danni e il pagamento di tutte le spese che venissero riconosciuti agli attori per le causali dedotte in giudizio, con pagamento diretto ex art. 1917, secondo comma, c.c. e con rimborso alla dott.ssa di un importo pari ai suoi crediti eventualmente
CP compensati;
- a rimborsare alla dott.ssa le spese e gli onorari di causa».
CP
Il procuratore di a concluso, nel merito, come da foglio di PC depositato il Controparte_2
30.9.24, chiedendo, pertanto: «respingere, in quanto infondate, tutte le domande formulate in atto di citazione contro la sia dalla società che, in proprio, dal Controparte_2 Parte_1 sig. ; condannare la in accoglimento della dispiegata Parte_2 Parte_1 domanda riconvenzionale, al pagamento, in favore della della somma di € 9.516,00, Controparte_2 oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo, a titolo di corrispettivo dell'attività di tenuta della sua contabilità dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020; condannare la
[...]
e il sig. al pagamento delle spese e degli onorari di causa;
in ipotesi: Parte_1 Parte_2 ridurre il quantum reclamato in aderenza alle risultanze istruttorie o comunque secondo giustizia e dichiarare l'eventuale compensazione tra la somma dovuta alla e quella che, Parte_1 invece, la predetta società deve corrispondere alla a titolo di corrispettivo
Controparte_2 contrattuale per il 2020, con estinzione dei reciproci debiti per le quantità corrispondenti;
condannare la compagnia in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro tempore: - a tenere indenne la da ogni avversa pretesa, di
Controparte_2 qualsiasi genere, ponendo pertanto a carico della medesima compagnia assicuratrice, nei limiti delle condizioni di polizza,il risarcimento di tutti i danni e il pagamento di tutte le spese che venissero riconosciuti agli attori per le causali dedotte in giudizio, con pagamento diretto ex art. 1917, secondo comma, c.c. e con rimborso alla di un importo pari al suo credito eventualmente
Controparte_2 compensato;
- a rimborsare alla le spese e gli onorari di causa»
Controparte_2
Il procuratore di a concluso, nel Controparte_3 merito, come da foglio di PC depositato il 27.9.24, chiedendo, pertanto: «in via preliminare rigettare la domanda di manleva e di garanzia svolta dalla dott.ssa e da nei CP Controparte_2 confronti della terza chiamata . in quanto non Parte_4 sussistono le condizioni di operatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza “Helvetia
Professionista” nr. 45578861 per tutti i motivi dedotti;
nel merito: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dalla dott.ssa e da nei confronti di CP Controparte_2 [...]
, previo rigetto delle domande svolte nei loro confronti nel Parte_4 presente giudizio in quanto infondate in fatto e in diritto, non sussistendo profili di responsabilità professionale allo stesso riferibili in relazione ai fatti dedotti nel presente giudizio;
in via subordinata:
pagina 4 di 21 in caso di accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dalla dott.ssa e da CP nei confronti della terza chiamata , Controparte_2 Controparte_3 Parte_4 limitare l'eventuale condanna di quest'ultima nei limiti delle condizioni di operatività del contratto di assicurazione prodotto in atti, compresi franchigie e massimali. Spese e compensi professionali rifusi».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 [...]
hanno convenuto in giudizio e per Parte_2 CP Controparte_2 sentirli condannare, previ gli opportuni accertamenti, a la risarcimento del danno patrimoniale nella misura di euro 125.092,04 partito da , oltre al rimborso dai compensi, e al risarcimento Parte_1 del danno non patrimoniale subito da . Parte_2
A fondamento della propria pretesa ha allegato e dedotto:
- che la aveva conferito a incarico professionale per Parte_1 CP assistenza fiscale, predisposizione, compilazione e invio dei bilanci della società, delle liquidazioni mensili dell'IVA e delle dichiarazioni IVA annuali nonché delle dichiarazioni dei redditi personali di e della tenuta della contabilità; Parte_2
- che la dott.ssa aveva, senza preventivo consenso, delegato dal 2012 la registrazione della CP contabilità alla , di cui era socia al 60% e con cui condivideva lo studio;
CP_2
- che nel corso del rapporto erano state regolarmente saldate fatture sia alla dott.ssa sia alla CP
, mentre erano contestate la notula del 31 maggio 2021 della dott.ssa per CP_2 CP
€13.645,39 e la notula della per €9.516 per conteggio dei servizi da riscuotere al 31 CP_2 dicembre 2020;
- di aver ricevuto per PEC dall'Agenzia Entrate Riscossione il 26 febbraio 2020 cartella di pagamento per l'importo di €69.115,58, consegnata alla dott.ssa CP
- che il 24 settembre 2020 la dott.ssa aveva convocato lo aveva informato che non CP Pt_2 era più stata versata l'IVA dal 2015 al 2019;
- di essere all'oscuro dei suoi debiti IVA e di non essere nelle condizioni di saperli perché era stato delegato al commercialista l'accesso al cassetto fiscale, e dui non poter controllare controllare gli estratti conto bancari che venivano mandati alla sede legale della società presso lo studio della dott.ssa CP
- di aver scoperto che era stata presentata un'istanza di rateizzazione per l'IVA non versata per l'anno di imposta 2015 e che la dott.ssa aveva dichiarato di averlo fatto autonomamente e CP di aver poi interrotto i pagamenti delle rate successive alla quarta, con decadenza del beneficio della rateizzazione;
- che il rapporto fiduciario si era deteriorato nell'ottobre 2020 e si era interrotto a partire dal 2021 quando il nuovo commercialista aveva verificato gli inadempimenti professionali;
- che falsamente nelle dichiarazioni IVA era indicato che il soggetto che aveva predisposto la dichiarazione era il contribuente, invece che il professionista;
pagina 5 di 21 - che erano stati rilevati numerosi errori nella contabilità, tanto con riferimento ai crediti verso i clienti quanto con riferimento ai debiti verso i fornitori, ai debiti per IVA e ai crediti diversi;
che era stata presentata istanza di rateizzazione dell'IVA relativa al 2015 non versata, nonché ravvedimento operoso per l'IVA relativa al 2017, 2018, 2019 e modelli F24, nonché ravvedimento operoso per l'omesso versamento di ritenute d'acconto;
- che le sanzioni, gli interessi e gli aggi di riscossione per il mancato versamento dell'IVA debito ammontavano a €105.150,54;
- che vi era stato un grave inadempimento da parte della commercialista della agli CP_2 obblighi assunti;
- che erano state sostenute spese per compensi del dott. che aveva eseguito le verifiche CP_4 della pregressa contabilità, per €6.250;
- che era stato verificato che anche in alcuni mesi del 2011 e del 2012 non erano stati eseguiti i versamenti IVA, ed era stato proceduto al ravvedimento operoso con sanzioni e interessi per
€424,76;
- che la situazione venutasi a creare aveva generato uno stato di tensione e agitazione nel signor affetto da una patologia denominata Flail Arms – SLA, con aggravamento della patologia Pt_2
e ansia, nervosismo, agitazione generalizzata, insonnia;
- che il danno patito era pari a €111.892,04 oltre a €13.200 per tasse versate in eccesso e oltre al compenso incassato dalle convenute per l'attività non svolta o svolta commettendo gravi errori, mentre aveva diritto al risarcimento per danni morali alla salute;
Parte_2
- che la “promiscuità nello svolgimento dell'incarico professionale” determinava l'insorgere di una responsabilità solidale.
Si è costituita in giudizio la convenuta , chiedendo la chiamata in causa di CP [...] proponendo domanda riconvenzionale, ed Controparte_3 eccependo e deducendo che:
- il rapporto professionale era sorto nel 2002;
- che dal 2012 la aveva affidato alla la tenuta della contabilità, “con Parte_1 CP_2 retribuzione separata e diretta di tale servizio” (tanto che poi la avrebbe Parte_1 separatamente revocato tale incarico alla ), onde la dott.ssa dal 2012, si era CP_2 CP limitata alla redazione dei bilanci e delle dichiarazioni dei redditi, invio telematico dei dichiarativi predisposti dalla , invio degli F24 predisposti dalla per CP_2 CP_2 ritenute d'acconto, ritenute su buste paga e pagamenti IVA, invio degli F24 predisposti da lei stessa per le dichiarazioni dei redditi;
- di non essere stata più depositaria dal 10.3.09 delle scritture contabili, e di non avere la delega per l'accesso al cassetto fiscale;
- di aver scoperto dell'anomalia nel versamento dell'iva al momento della redazione del bilancio per il 2019, avendo verificato che la non aveva fatto il conteggio IVA, che era di sua CP_2 competenza, per alcune mensilità, e non aveva quindi predisposto gli F24;
pagina 6 di 21 - che “doveva essere perfettamente al corrente” della rateizzazione e dei pagamenti, Pt_2 ricevendo gli estratti conto presso la sede operativa, così come poteva rendersi conto del mancato versamento dell'IVA;
- che la dichiarazione IVA, compilata dalla , era corretta;
CP_2
- di non aver presentato alcuna istanza di rateizzazione;
- che correttamente era stato indicato che le dichiarazioni non erano state predisposte dal professionista, avendole predisposte la;
CP_2
- che le contestazioni in merito alla tenuta della contabilità, comunque affidata alla , CP_2 erano infondate, e in ogni caso non si ravvisavano profili di danno;
- che il danno lamentato per € 105.150,54 era comunque eccessivo, in quanto, rispetto alla somma di € 20.056,85, gli interessi non sarebbero integralmente riconoscibili, beneficiando la comunque di una posticipazione dei pagamenti, la somma di € 50.000 per IVA Parte_1
2016 era meramente stimata, la somma di € 6.250,00 per compensi del nuovo commercialista non era dovuta, non essendovi prova dei pagamenti, e comunque non era una verifica necessaria;
quanto alla somma di € 424,76 per i ravvedimenti operosi si tratterebbe di un credito prescritto;
- che un eventuale aggravamento della patologia di FAGGI non era in alcun modo causalmente legato alle questioni di cui trattavasi;
- che non v'era alcun vincolo di solidarietà;
- che priva di fondamento era la domanda di restituzione dei compensi, non essendo stata richiesta la risoluzione del contratto, che comunque non poteva avere efficacia retroattiva;
- che vi era il diritto al pagamento del compenso nella misura lorda di € 13.645,39 nei confronti della , e di € 11.299,93 nei confronti di Parte_1 Pt_2
- di essere assicurata con di Controparte_3 volere essere da questa garantita.
ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto delle domande attoree, la condanna di CP
al pagamento di € 13.645,39 a titolo di compenso, e di al pagamento di Parte_1 Pt_2
€ 11.299,93 a titolo di compenso, e, comunque, la condanna del garante
[...]
tenerla indenne e a rimborsare le spese e gli onorari di causa. Controparte_3
Si è costituta in giudizio la convenuta he ha chiamato in causa Controparte_2 [...]
e ha dedotto ed eccepito: Controparte_3
- di svolgere servizio di elaborazione dati e servizi connessi;
- che dal 2012 le aveva affidato la tenuta della contabilità per un compenso di Parte_1
€ 650,00 mensili;
- che l'attività era distinta rispetto a quella affidata a CP
- che l'incarico era proseguito senza interruzioni fino alla revoca comunicata da
[...] il 30 dicembre 2020; Parte_1
pagina 7 di 21 - che la revoca è stata motivata da disguidi nella tenuta della contabilità, inclusi omessi versamenti
IVA per vari periodi tra il 2015 e il 2019;
- che era consapevole degli omessi versamenti IVA (con contestati), Parte_1 avendo ricevuto notifiche dall'Agenzia delle Entrate e avvisi bonari;
- che era stata la a chiedere le rateizzazioni, a seguito dell'invio degli avvisi Parte_1 bonari;
- che, in ogni caso, dal mancato versamento dell'iva non conseguiva il danno lamentato, dovendosi escludere gli interessi (per aver beneficiato di una dilazione di pagamento), e, Parte_1 comunque risultando la richiesta concernente l'IVA 2016 frutto di una mera stima;
- che la società attrice aveva firmato i bilanci annuali e rilasciato dichiarazioni liberatorie confermando la correttezza del lavoro svolto;
- che la aveva collaborato per il passaggio di consegne al nuovo Controparte_2 commercialista, dott. Controparte_4
- che le contestazioni di errori formali nelle dichiarazioni IVA e altre presunte irregolarità contabili, erano del tutte infondate;
- che non v'era prova dei ravvedimenti operosi per le notule dei professionisti;
- che il credito di € 424,76 era prescritto;
- che la somma di € 6.250,00 per compensi del nuovo commercialista non era dovuta, non essendovi prova dei pagamenti, e comunque non essendo una verifica necessaria;
- che era infondata la domanda restitutoria formulata dalla attrice nei suoi confronti, essendo stato adempiuto il contratto, e non essendo stata domandata la risoluzione del contratto;
- che la domanda risarcitoria di ra infondata, on essendovi prova del pregiudizio nonché Pt_2 del nesso causale;
- di essere creditrice della somma di € 9.516,00 per la tenuta della contabilità nel 2020, non ancora saldato da Parte_1
- di essere assicurata con che copriva danni Controparte_3 arrecati nell'esercizio della professione.
La a, quindi, concluso, chiedendo il rigetto delle domande nei suo confronti Controparte_2
e, in via riconvenzionale, il pagamento da parte della della somma di € 9.516,00 a Parte_1 titolo di compenso e la condanna del garante a tenerla indenne e a rimborsare gli onorari di causa.
Si è costituita in giudizio che ha Controparte_3 dedotto ed eccepito:
- in via preliminare l'inoperatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza di Responsabilità
Civile Professionale ” nr. 45578861, sottoscritta dalla dott.ssa con Controparte_5 CP decorrenza dal 28.03.2016 al 28.03.2017 e soggetta a tacito rinnovo;
pagina 8 di 21 - che le garanzie assicurative della suddetta polizza operavano in regime di “claims made”:
- che formulava numerose contestazioni sull'operato professionale della Parte_1 dott.ssa e di tra cui la più rilevante era quella relativa all'omesso CP Controparte_2 versamento dell'IVA dichiarata;
- che sin dal momento in cui la dott.ssa e/o avevano compilato e CP Controparte_2 trasmesso in data 29.02.2016 la dichiarazione relativa all'anno di imposta 2015, dovevano essere consapevoli del fatto che l'Agenzia delle Entrate avrebbe rilevato l'omesso versamento e inviato dapprima l'avviso bonario, successivamente la cartella esattoriale;
- che la dott.ssa e/o dovevano avere maturato la chiara percezione di CP Controparte_2 poter essere destinatarie, in futuro, di contestazioni sul loro operato professionale e delle relative richieste risarcitorie, come in effetti è poi avvenuto;
- che le convenute, prima della stipulazione in data 28.03.2016 della polizza in esame, erano a conoscenza di una “circostanza”, da intendersi come “qualsiasi atto o fatto di cui l' sia Parte_5
a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una Richiesta di Risarcimento nei suoi confronti”;
- che alla data di stipulazione della polizza (28.03.2016) sussistevano dunque quelle “Circostanze” che, ai sensi delle disposizioni contrattuali, erano idonee, se a conoscenza dell'assicurato, ad escludere l'operatività della garanzia assicurativa;
- che ciò rendeva applicabili le norme contrattuali e codicistiche che determinano l'esclusione dell'operatività della polizza, quantomeno in relazione ai sinistri che originano dalle
“Circostanze” non comunicate alla Compagnia;
- che le garanzie assicurative della polizza sottoscritta dalla dott.ssa non erano, quindi, CP operanti con riferimento alle eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla dichiarazione relativa all'anno di imposta 2015;
- che l'art. 19 delle CGA prevedeva inoltre che “l'assicurazione non opera” per: “fatti dolosi e fraudolenti: per le richieste di risarcimento causate da, connesse o conseguenti a frode, atto doloso posto in essere dall'assicurato”;
- che la problematica relativa ai versamenti IVA dichiarati, ma non versati, non era relativa esclusivamente alla dichiarazione riferita all'anno di imposta 2015, ma anche a quelle riferite agli anni di imposta 2016, 2017, 2018 e 2019 onde vera un vero e proprio “modus operandi”;
- che anche le ulteriori condotte imputate da alla dott.ssa e/o a Parte_1 CP
tra le quali l'omessa, sistematica segnalazione dei debiti della società con Controparte_2
l'erario in sede di predisposizione del bilancio annuale, l'omessa comunicazione al cliente del ricevimento degli avvisi bonari notificati presso lo studio, l'omessa comunicazione al cliente della richiesta di rateizzazione esattoriale e di addebito dal conto corrente del cliente delle relative rate, così come l'interruzione dei pagamenti con la conseguente decadenza di dal Parte_1 beneficio del termine, non potevano ritenersi coperte dalla garanzia;
- che in considerazione di tali aspetti, le garanzie assicurative della polizza in esame non erano operanti e, quindi, anche per questo motivo le domande di manleva e garanzia formulate dalla pagina 9 di 21 dott.ssa e da nei confronti di non potevano trovare CP Controparte_2 CP_3 accoglimento;
- che la confessione dell'assicurato rispetto agli omessi versamenti IVA non aveva CP_2 valore di piena prova, nemmeno nei confronti dello stesso, ma è era liberamente valutabile, e, peraltro, l'ammissione di colpa si sostanziava in un'aperta violazione di un'obbligazione contrattuale volontariamente assunta in quanto l'art. 12, lettera d) delle condizioni Generali di
Assicurazione – rubricato “obblighi delle parti in caso di richiesta di risarcimento”, prevedeva espressamente che «L'Assicurato non deve ammettere responsabilità in relazione a Richiesta di
Risarcimento o concordarne l'entità oppure sostenerne i costi gli oneri o le spese senza il consenso scritto della Società. In caso di richiesta di risarcimento l' si impegna a non Parte_5 pregiudicare la posizione della società o i diritti di rivalsa dei medesimi»;
- che tra le varie domande formulate nei confronti dei convenuti, aveva Parte_1 anche chiesto la loro condanna alla restituzione dei compensi pagati rispetto alle quali le garanzie assicurative non potevano ritenersi operanti;
- di associarsi, comunque, alle difese svolte dalla dott.ssa e da insistendo CP Controparte_2 per il rigetto delle domande formulate nei loro confronti da Parte_1
- che la polizza in forza della quale era stata convenuta in giudizio prevedeva una CP_3 franchigia di € 1.000,00 da applicarsi per ciascuno degli “atti illeciti” accertati.
ha quindi, chiesto, il rigetto delle domande di manleva, per inoperatività della polizza, il CP_3 rigetto delle domande di molestia e, in subordine, la limitazione della propria condanna alle condizioni di polizza.
In prima udienza è stato disposto lo svolgimento di un tentativo di mediazione demandata, non andata a buon fine. Indi, concessi i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la parte attrice, in prima memoria, ha precisato di aver ricevuto una cartella dell'importo di € 146.071,74 relativa all'IVA per l'anno 2016, di cui € 52.369,55 a titolo di sanzioni e interessi e ha dedotto di aver presentato richiesta di adesione alla c.d. “rottamazione quater” onde «l'importo della cartella 13620200000723133000 di euro 57.008,56, relativa all'IVA non versata 2015, iscritto a ruolo, si [era ridotto] a euro 34.455,96; l'importo della cartella 13620210007555477000 di euro 122.074,34 relativa all'IVA non versata 2016, iscritto a ruolo, si [era ridotto] a euro 64.631,07» nonché di aver ricevuto una cartella esattoriale il
23.6.22 per € 9.556,56, comprensiva di sanzioni e interessi pari a € 1398,56, con riferimento al modello
IRAP 2020, e di aver rilevato ulteriori errori ed omissioni da parte di CP
La causa è stata istruita mediante prova per testi e, rinviata per la precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 01/10/2024, previo scambio degli scritti conclusivi.
* * *
1. Giova, anzitutto, delineare i termini della presente causa:
a. agisce nei confronti di e Parte_1 CP CP_2 per sentirle condannare, in solido, al risarcimento dei danni che afferma patiti in
[...] conseguenza dell'inadempimento del contratto stipulato con CP
pagina 10 di 21 b. domanda nei confronti di la restituzione dei Parte_1 CP compensi percepiti;
c. domanda nei confronti di la Parte_1 Controparte_2 restituzione dei compensi percepiti;
agisce, in proprio, nei confronti di e Parte_6 CP [...] erché sia siano chiamate a risarcire, in solido, il pregiudizio non patrimoniale da CP_2 lui patito;
e. domanda, in via riconvenzionale, il pagamento del residuo compenso a CP
Parte_1
f. domanda, in via riconvenzionale, il pagamento del residuo compenso a CP
Parte_2
omanda, in via riconvenzionale, il pagamento del residuo compenso Controparte_6
a Parte_1
h. agisce in garanzia contro CP Controparte_3
[...]
i. agisce in garanzia contro Controparte_2 Controparte_3
[...]
Tanto premesso, occorre procedere al partito esame delle domande.
2. La domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 CP er sentirle condannare, in solido, al risarcimento dei danni è parzialmente Controparte_2 fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento, per quanto di ragione.
2.1. Occorre, anzitutto, determinare il perimetro della domanda offerta alla cognizione di questo giudice: dal raffronto tra le conclusioni rassegnate in sede introduttiva e quelle da ultimo precisate, emerge che la aveva, inizialmente quantificato il risarcimento del danno nella misura di Parte_1
€ 118.852,04, per poi, successivamente (in conseguenza dell'adesione ad una definizione agevolata dei debiti fiscali) rideterminarlo in € 53.266,33, il tutto oltre al “rimborso” della somma di € 6.240,00 quale compenso per il nuovo commercialista per la “verifica e correzione” della contabilità e degli adempimenti fiscali.
L'originario complessivo credito risarcitorio vantato parrebbe così determinato, sulla base del contenuto della citazione (non risultando in un'unica sede l'indicazione del calcolo compiuto):
- € 105.150,54, di cui:
o € 20.056,85 per sanzioni ed interessi versati da in base alla Parte_1 predisposizione dei modelli F24 da parte della dott.ssa per IVA degli anni CP dal 2015 al 2019;
o € 10.974,08 per sanzioni e interessi relativi all'IVA anni 2017, 2018 e 2019 calcolati dal dott. e versati da in data 26.10.2020 ; Controparte_4 Parte_1
o € 24.119,61 per sanzioni, interessi e aggi per IVA anno 2015;
pagina 11 di 21 o € 50.000 per sanzioni e interessi per l'IVA 2016 determinati in via prudenziale;
- € 424,76 per interessi per mancati versamenti IVA a debito dei mesi di gennaio, settembre, ottobre e novembre 2011 e dicembre 2012;
- € 13.200,00 per le tasse “versate in più” da in conseguenza di Parte_1
«sopravvenienze passive indeducibili per € 55.266,89».
Il nuovo importo risulta, invece, dalla prima memoria integrativa, così testualmente determinato: «euro
59.516,33, importo così composto: euro 20.056,85 per sanzioni e interessi versati da
[...] sulla base di modelli F24 predisposti dalla dottoressa per gli anni dal 2015 Parte_1 CP al 2019; euro 10.974,08 per sanzioni e interessi relativi agli anni, 2017, 2018 e 2019 versati da il 26.10.2020 (cft. doc. n. 67, 68 e 69); euro 24.119,61 per sanzioni, interessi Parte_1
e agi per l'anno 2015 in corso di rateizzo (cft. doc. n. 46); euro 7.817,55 relativi a sanzioni e interessi per IVA anno 2018; euro 52.375,43 relativi a sanzioni e interessi per IVA 2016; euro 424,76 sanzioni e interessi pagati da su ravvedimenti operosi del 22.2.2012 (cft. doc. dal n. 82 al n. Parte_1
85); euro 13.200 per tasse versate in più da relativi a perdite su crediti Parte_1 deducibili non contabilizzati dalle convenute (cft. doc. 58); euro 1.398,56 per sanzioni e interessi su
IRAP 2020; euro 1.295,85 per sanzioni e euro 200,95 per interessi, con riferimento al ravvedimento operoso relativo all'imposta IRES 2019 non versata;
euro 1.398,56 tra sanzioni e interessi con riferimento al preavviso telematico dell'IRAP 2019; euro 6.250,00 per compensi versati al dott.
[...]
(cft. doc. 79 e 80). a detrarre per effetto della rottamazione quater: euro 22.552,60 per CP_4 sanzioni e interessi relative all'IVA 2015; euro 57.443,27 per sanzioni e interessi relative all'IVA 2016»
e, pertanto (ad esclusione dei compensi del dott. separatamente considerati): CP_4
- € 20.056,85 per sanzioni e interessi versati da sulla base di modelli Parte_1
F24 predisposti dalla dottoressa per gli anni dal 2015 al 2019; CP
- € 10.974,08 per sanzioni e interessi relativi agli anni, 2017, 2018 e 2019 versati da
[...] il 26.10.2020 (cft. doc. n. 67, 68 e 69); Parte_1
- € 1.567,01 (€ 24.119,61 - 22.552,60) per sanzioni, interessi e aggi per l'anno 2015;
- € 7.817,55 relativi a sanzioni e interessi per IVA anno 2018;
- nulla per quanto riguarda relativi a sanzioni e interessi per IVA 2016;
- € 424,76 sanzioni e interessi pagati da su ravvedimenti operosi del Parte_1
22.2.2012 (cft. doc. dal n. 82 al n. 85);
- € 13.200 per tasse versate in più da relativi a perdite su crediti Parte_1 deducibili non contabilizzati
- € 1.398,56 per sanzioni e interessi su IRAP 2020;
- € 1.295,85 per sanzioni e euro 200,95 per interessi, con riferimento al ravvedimento operoso relativo all'imposta IRES 2019 non versata;
- € 1.398,56 tra sanzioni e interessi con riferimento al preavviso telematico dell'IRAP 2019.
pagina 12 di 21 Senonché, debbono ritenersi inammissibili, in quanto rappresentano domande nuove, aventi diverso Cont petitum e diversa causa petendi, tutte le voci non già comprese nel primo elenco, cosicché prendersi in considerazione, nel presente giudizio, unicamente quanto segue, per un totale di € 46.222,70;
- € 20.056,85 per sanzioni e interessi versati da sulla base di modelli Parte_1
F24 predisposti dalla dottoressa per IVA relativa gli anni dal 2015 al 2019; CP
- € 10.974,08 per sanzioni e interessi per IVA relativa agli anni, 2017, 2018 e 2019 versati da il 26.10.2020; Parte_1
- sanzioni, interessi e aggi per IVA l'anno 2015;
- € 424,76 sanzioni e interessi pagati da su ravvedimenti operosi del Parte_1
22.2.2012;
- € 13.200 “per tasse versate in più” da relativi a perdite su crediti Parte_1 deducibili non contabilizzati.
2.2. Tanto premesso, al fine di vagliare la fondatezza della domanda svolta nei confronti delle due convenute, in via solidale tra di loro, occorre determinare l'assetto contrattuale tra le parti. La parte attrice, in sede introduttiva, ha dedotto come il contratto fosse stato stipulato con la sola CP la quale aveva delegato «dal 2012, di sua iniziativa, e senza il preventivo consenso di
[...]
la neo costituita società di elaborazione dati a eseguire Parte_1 Controparte_2 la registrazione della contabilità». Pure rappresentando un quadro che parrebbe riconducibile all'istituto dell'ausiliario ex art. 1228 c.c., di poi, e contraddittoriamente, l'attrice ritiene di agire Parte_1 anche nei confronti della non solo per il risarcimento del danno, ma anche per la restituzione CP_2 dei compensi che afferma corrisposti a detta società, inferendo peraltro dalla condivisione di un unico studio professionale l'esistenza di “un unico centro di interessi”, come risulterebbe comprovato dall'impiego della carta intestata della per la restituzione dei documenti contabili. CP_2
L'argomento non convince: è pacifico che la abbia corrisposto alla , con Parte_1 CP_2 regolarità, compensi per la tenuta della contabilità, regolarmente fatturati (e di cui chiede la restituzione) così come è documentato (doc. 6 fasc. , che, con due diverse pec del 30 dicembre 2020, siano CP stati revocati tanto l'incarico a quanto quello alla . In difetto di un CP CP_2 contratto scritto, deve dunque presumersi che l'incarico professionale svoltOP, rispettivamente, dalle due convenute, corrisponda alle prestazioni indicate nella fatture emesse, accettate dalla , Parte_1
e regolarmente saldate. Ne risulta corroborata la prospettazione delle parti convenute che la avesse affidato alla la tenuta della contabilità, e alla dott.ssa la Parte_1 CP_2 CP redazione dei bilanci e delle dichiarazioni dei redditi, l'invio telematico delle dichiarazioni predisposte dalla , l'invio degli F24 predisposti dalla per ritenute d'acconto, ritenute su buste CP_2 CP_2 paga e pagamenti IVA, l'invio degli F24 predisposti da lei stessa per le dichiarazioni dei redditi. Non depone, d'altronde, in senso contrario, l'esito della prova per testi, avendo iferito Testimone_1 solo genericamente in merito al contenuto dell'incarico (alla cui stipula non era presente), laddove, invece, a confermato che la si occupava della tenuta della contabilità. CP_8 CP_2
2.3. Così definiti i termini del regolamento contrattuale, può procedersi all'esame dei singoli inadempimenti lamentati dall'attrice nei confronti delle convenute. Parte_1
pagina 13 di 21 2.3.1. Il primo e principale inadempimento lamentato è il mancato pagamento dell'IVA a debito dal
2015 al 2019. Al riguardo la parte attrice riferisce di essere venuta al corrente del mancato pagamento una volta ricevuta via pec la cartella di pagamento n. 136 2020 00007231 133000 dell'importo di €
69.115,58 il 26.2.20 e di aver chiesto chiarimenti subito a per poi nulla sapere sino CP al 24.9.20, quando questa l'aveva convocato per comunicargli che «si era accorta che non aveva più versato l'I.V.A. mensile a debito, per conto di a partire dal 2015, e sino al 2019». Parte_1
Ha, poi aggiunto, di «[essere] all'oscuro dei suoi debiti IVA e non [essere] nella condizione di saperlo, poiché aveva delegato la sua commercialista, la dottoressa all'accesso al suo cassetto CP fiscale», non potendo controllare i propri estratti conti, inviati presso lo studio e che era stata CP presentata una istanza di rateizzo a sua insaputa, circostanza confermata da CP al riguardo, ha dichiarato di aver «appreso dell'esistenza della cartella solo in occasione CP_9 della redazione del bilancio per l'anno 2019, dopo essersi accorta, in modo del tutto Parte_1 fortuito, di una anomalia nei versamenti IVA», convocando, quindi, il quale “doveva essere al Pt_2 corrente” tanto della rateizzazione, quanto dei pagamenti, e che era poi emerso, da un confronto con che «per 5 mensilità del 2015 (agosto 2015, settembre 2015, ottobre 2015, novembre 2015, Parte_3 dicembre 2015), per 9 mensilità del 2016 (gennaio, febbraio, marzo, aprile, giugno, luglio, settembre, ottobre, novembre 2016), per 4 mensilità del 2017 (gennaio, febbraio, marzo e aprile 2017), per 3 mensilità del 2018 (aprile, maggio e giugno 2018) e per 3 mensilità del 2019 (settembre, ottobre e novembre 2019) la non aveva fatto il conteggio dell'IVA (mansione di sua esclusiva CP_2 competenza), con la conseguente mancata predisposizione dei corrispondenti F24 per i versamenti». Ha soggiunto che, inviando gli F24 per 80 clienti, non avrebbe potuto rendersi conto che v'era IVA a debito da versare, e che nemmeno dalla dichiarazione IVA annuale, regolarmente compilata dalla , CP_2 risultava che erano stati omessi dei versamenti.
La ha dato atto della mancata liquidazione IVA, con conseguente omissione Controparte_2 della predisposizione dei modelli F24, segnalando, nondimeno, per doveva aver Parte_1 conoscenza degli omessi versamenti, gestendo internamente la fatturazione, ed anzi aveva formulato due istanze di rateizzazione, tanto che la cartella relativa all'IVA 2015 era stata emessa in conseguenza del mancato pagamento di una rata.
Così sunteggiate le posizioni delle parti, ritiene il Tribunale che debba ravvisarsi l'inadempimento delle convenute alle obbligazioni rispettivamente assunte, dal che consegue la responsabilità solidale delle medesime. Deve, in fatti osservarsi, che non è contestato, ed è comunque provato dalla documentazione fiscale, che sia stata mancata la liquidazione dell'IVA a debito, e non siano stati eseguiti i conseguenti pagamenti. In merito, la si è limitata ad osservare che avrebbe dovuto CP_2 Parte_1 accorgersene, il che, semmai, potrebbe rilevare ex art. 1227 c.c., ma non vale certamente ad escludere la responsabilità della debitrice della prestazione per aver mancato di liquidare l'iva a debito, ciò che si sostanzia in una operazione contabile, che la avrebbe dovuto svolgere sulla base dei dati a CP_2 propria disposizione (nulla deducendosi in merito alla mancata disponibilità dei medesimi).
Concorre nella determinazione del danno la condotta di il che ne fonda la CP responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. (v. Cass. civ., Sez. U - , Sentenza n. 13143 del 27/04/2022), da presumersi paritaria ai sensi del terzo comma della medesima disposizione. La Commercialista, invero, incaricata non solo dell'inoltro dei modelli F24, ma anche della predisposizione dei bilanci, avrebbe pagina 14 di 21 dovuto accorgersi, quanto meno in sede di bilancio annuale — come peraltro afferma sia accaduto quanto al bilancio per il 2019 — dell'esistenza di liquidità maggiori rispetto a quelle che avrebbero dovuto riscontrarsi sulla base della contabilità predisposta dalla (che la stessa afferma CP_2 CP essere regolare con riferimento alla dichiarazione IVA annuale). Il controllo della contabilità necessario per la predisposizione dei bilanci avrebbe, quindi, dovuto far emergere il mancato versamento dell'IVA
a debito.
Non consta, invece, che vi sia un concorso del fatto colposo del creditore, ex art. 1227 c.c. Ritiene, invero, il Tribunale che l'affidamento delle attività di gestione fiscale e contabile a soggetti qualificati come alla escluda che la dovesse farsi carico di verificare CP CP_2 Parte_1 la congruità delle prestazioni rese da queste, tenuto conto, peraltro, che è incontroverso come la mancata liquidazione dell'IVA a debito si riferisca solamente ad alcune mensilità dell'anno, onde non appare esigibile che l'odierna attrice svolgesse un controllo puntuale della gestione che si sarebbe risolto in una internalizzazione della stessa, in contrasto con il conferimento degli incarichi professionali.
Venendo alla liquidazione del danno risarcibile, deve rammentarsi che la domanda appare essere, ad oggi, la seguente la seguente: € 20.056,85 per sanzioni e interessi versati da Parte_1 sulla base di modelli F24 predisposti dalla dottoressa per IVA relativa gli anni dal 2015 al CP
2019, € 10.974,08 per sanzioni e interessi per IVA relativa agli anni, 2017, 2018 e 2019 versati da il 26.10.2020 ,€ 1.567,01 (€ 24.119,61 - 22.552,60) per sanzioni, interessi e Parte_1 aggi per IVA l'anno 2015.
Al riguardo deve, anzitutto, segnalarsi che coglie parzialmente nel segno il rilievo che non potrebbero risarcirsi quale danno gli interessi versati, in conseguenza del pagamento tardivo. Deve, invero, operarsi la compensatio lucri cum damno, rappresentando la maggiore liquidità disponibile in conseguenza dell'omesso versamento fiscale un vantaggio per la parte attrice, che tale liquidità ha potuto impiegare.
Tale vantaggio può stimarsi corrispondente al tasso di interessi legali tempo per tempo vigente (in quanto corrispondente al profitto minimo da presumersi ritraibile dalla disponibilità di denaro) onde esso deve detrarsi dalla somme corrisposte al fisco a titolo aggi, interessi e sanzioni.
In dettaglio, quanto alla richiesta di un risarcimento di «€ 20.056,85 per sanzioni ed interessi versati da in base alla predisposizione dei modelli F24 da parte della dott.ssa Parte_1 CP per gli anni dal 2015 al 2019» deve osservarsi che essa non può trovare accoglimento, in quanto
[...] non risultano comprensibili, dall'esame degli atti, i calcoli compiuti dall'attrice (e al riguardo non soccorre il doc. 78, che presenterebbe un prospetto riassuntivo), né v'è lo specifico richiamo della documentazione (tra le copiose produzioni della parte) che fonderebbe la richiesta, non potendosi, peraltro, supplire mediante CTU a siffatte carenze di allegazione e prova. Al riguardo, basti rammentare il principio nemo divinare tenetur, che, nel caso di specie, si declina nel senso che non è consentito al giudice ricercare la prove della fondatezza della domanda della parte tra le (peraltro copiose) produzioni di questa, se non specificamente richiamate, in quanto ciò si sostanzierebbe in una inammissibile supplenza rispetto agli oneri che incombono sulla stessa parte, con lesione, altresì, del contraddittorio, giacché la controparte non sarebbe posta nelle condizioni di svolgere appieno le sue difese.
Quanto, invece, a «euro 10.974,08 per sanzioni e interessi relativi agli anni, 2017, 2018 e 2019 versati da il 26.10.2020 (cft. doc. n. 67, 68 e 69)»,, è stata data prova della relativo Parte_1
pagina 15 di 21 esborso mediante produzione degli F24 per ravvedimento operoso (doc. 67 e 68 fasc. p. attrice), da cui emergono i seguenti versamenti, che la parte incontestatamente allegata eseguiti il 26.10.20:
- interessi su ravvedimento IVA 2017: € 616,54;
- interessi su ravvedimento IVA 2018: € 780,08;
- interessi su ravvedimento IVA 2019: € 99,44;
- sanzioni IVA 2017: € 2.530,06;
- sanzioni IVA 2018: € 3.823,94;
- sanzioni IVA 2019: € 3.124,02;
Poiché, ai sensi dell'art. 13, co. 2, d.lgs. 472/1997 ratione temporis vigente, disciplinante il ravvedimento, «il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno», alla stregua delle considerazioni sopra esposte debbono escludersi gli interessi, risultando, in linea capitale, un danno risarcibile di € 9.478,02.
Trattandosi di credito di natura risarcitoria, che ha, pertanto, per oggetto, una obbligazione di valore — di cui rivalutazione e interessi compensativi costituiscono una componente, onde debbono essere riconosciuti d'ufficio, anche in assenza di domanda di parte (Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 39376 del
10/12/2021) — la somma di € 9.478,02, esborso del 26.10.20, deve essere rivalutata alla data odierna sulla basa degli indici ISTAT-FOI, così pervenendosi ad € 11.278,84. Devono, altresì, riconoscersi gli interessi compensativi al tasso legale sulla somma anno per anno rivalutata sino alla sentenza, per complessivi € 1.028,95. Il credito risarcitorio ammonta, pertanto, alla data della sentenza, ad € 12.907,79.
Con riferimento, invece, al risarcimento per sanzioni, interessi e aggi per IVA l'anno 2015, a seguito dell'adesione alla definizione agevolata (art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022 – c.d.
“rottamazione quater”), deve segnalarsi che la misura prevede l'estinzione con il versamento unicamente delle somma dovute a titoli di capitale e di rimborso spese per le procedure esecutive e diritti di notifica, con esclusione di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio, dall'esame della cartella N.
136 2020 00007231 33 000 (doc. 45 fasc. attrice) si ricava l'assenza di voci non coperte dalla procedura di definizione (v. doc. 117 fasc. attrice), onde, a fronte della sopravvenienze, deve ritenersi cessata la materia del contendere, così come per quanto riguarda l'iva per l'anno 2016.
2.3.2. Con riferimento alle sanzioni e interessi pagati da su ravvedimenti operosi Parte_1 del 22.2.2012, per complessivi € 424,76, entrambe le convenute hanno eccepito la prescrizione del diritto, eccezione meritevole di accoglimento, risultando l'inutile decorso del decennio, e non avendo l'attrice dato prova di atti interruttivi antecedenti alla domanda (atto di citazione notificato il 7.4.22).
2.3.3. Con riferimento alle “tasse versate in più” da relativi a perdite su Parte_1 crediti deducibili non contabilizzati, la parte attrice si è limitata ad allegare che il nuovo commercialista aveva rettificato i crediti verso i clienti, con «sopravvenienze passive indeducibili per € 55.266,89 circa, che hanno comportato un danno per per tasse pagate in più di € 13.200, che Parte_1 presumibilmente non sarebbero state pagate qualora il credito fosse stato portato a perdita nel periodo fiscale di competenza». Sul punto deve, allora, osservarsi, che la parte attrice neppure ha specificamente pagina 16 di 21 dedotto quali fossero specificamente le sopravvenienze passive indeducibili (che tali TESTUALMETNE vengono indicate nel doc. 59), onde non è stato fornito alcun elemento che consenta di apprezzare la congruità della valutazione. In aggiunta, si rileva che non è stato documentata l'entità dell'onere fiscale che la parte asserisce indebitamente sostenuto.
2.4. La domanda è altresì immeritevole di accoglimento con riferimento alla richiesta di “rimborso” della somma di € 6.240,00. L'attrice, a fronte della contestazione delle convenute, non ha, infatti, dato prova di aver sostenuto alcun esborso, limitandosi a produrre (doc. 79 p. attrice) un preavviso di parcella per € 9.774,90 (di cui, peraltro, solo € 1.000,00 per “SESSIONI EXTRA CONTRATTO PER SISTEMAZIONE DEL PREGRESSO”) ma non dando prova di aver eseguito alcun pagamento.
2.5. Pertanto, le convenute devono condannarsi al pagamento a , a titolo di Parte_1 risarcimento del danno, della somma di € € 12.907,79, importo già comprensivo di interessi e rivalutazione.
3. Le domande proposte da nei confronti di e Parte_1 CP
la restituzione dei compensi percepiti, che possono esaminarsi Parte_1 congiuntamente per identità delle questioni giuridiche sottese, sono infondate.
Il diritto alla restituzione del compenso, invero, discenderebbe da una domanda di risoluzione del contratto che, nel caso di specie, non è stata proposta nei confronti di alcuno dei convenuti, e che richiederebbe il vaglio della gravità dell'inadempimento, ex art. 1455 c.c., e non potrebbe, comunque, travolgere le prestazioni (effettivamente) eseguite, ex art. 1458 c.c., nonostante l'ordinario effetto retroattivo della pronuncia risolutoria. Diversamente potrebbe concludersi ove — ma non ricorre l'ipotesi nel caso di specie — fosse stata domandata la restituzione, parziale, di quanto corrisposto in conseguenza della riduzione del corrispettivo in considerazione dei vizi della prestazione. Nelle altre ipotesi, invece, opera l'ordinario rimedio del risarcimento del danno, che ha l'eminente funzione di riportare la sfera patrimoniale del danneggiato nelle condizioni che avrebbe avuto ove non vi fosse stato l'inadempimento dell'obbligazione della controparte contrattuale.
Ne consegue il rigetto delle domande volte alla restituzione del compenso.
4. La domanda risarcitoria proposta da in proprio, nei confronti di Parte_2 CP
infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
[...] Controparte_2
omanda il risarcimento del «danno non patrimoniale di natura psicologica e Parte_2 fisica» risentito in conseguenza del lamentato inadempimento. Al riguardo, egli produce (doc. 86 fasc. attore) un certificato del medico di medicina generale datato 12.10.21 da cui risulta essere «affetto da malattia degenerativa di tipo neurologico con conseguente deficit muscolare degli arti superiori.
Nell'ultimo anno la malattia si è fortemente accentuata anche a causa di comparsa di agitazione psicomotoria (stress)». Al riguardo, deve osservarsi, in primo luogo, che la parte attrice nulla deduce ai fini della determinazione del presunto danno biologico, nonostante siano noti e universalmente applicati i criteri tabellari di liquidazione dello stesso, non indicando neppure in che termini percentualistici la menomazione sarebbe riconducibile alla condotta delle convenute.
Più a monte, tuttavia, il risarcimento della tipologia di danno lamentato nel caso di specie non appare riconoscibili, in applicazione del principio affermato dall'art. 1225 c.c. (significativamente non richiamato in materia di responsabilità extracontrattuale) ai sensi del quale «se l'inadempimento o il pagina 17 di 21 ritardo non dipende da dolo del debitore» — il che eppure deduce — «il risarcimento è limitato Pt_2 al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione». Nel caso in esame, non risulta né che le parti convenute fossero al corrente della condizione di malattia (soprattutto al momento del sorgere dell'obbligazione), né che comunque fosse prevedibile che l'inadempimento contrattuale potesse comportare un danno di natura biologica.
Ne consegue il rigetto delle domande di in proprio, nei confronti di Parte_2 CP
[...] Controparte_2
5. Le domande riconvenzionali, proposte da nei confronti tanto di CP
quanto di e da nei Parte_1 Parte_2 Controparte_2 confronti di che possono esaminarsi congiuntamente, avendo Parte_1 cumulativamente preso posizione al riguardo le parti attrici, sono fondate, e devono, pertanto, essere accolte.
Al riguardo deve segnalarsi che nulla la difesa dei convenuti in riconvenzionale ha eccepito in prima udienza, ed anche in sede di memoria integrativa essi si sono limitatati a «contesta[re] la domanda riconvenzionale avversaria ed i fatti allegati così come i documenti prodotti, in quanto l'attività descritta nelle fatture azionate da controparte non è stata svolta o se svolta in modo non corretto e con errori sia nell'interesse di sia del sig. ». La contestazione, che investe Parte_1 Parte_2 unicamente il profilo dell'adempimento della prestazione avversaria — e non del titolo, specialmente per quanto riguarda la pretesa di ei confronti di per la sua CP Parte_2 genericità deve ritenersi inidonea ad onerare la controparte di dare la prova del proprio esatto adempimento, con conseguente operatività del principio di non contestazione, tanto con riferimento all'an, quanto al quantum. deve dunque ritenersi tenuta e condannarsi al pagamento, nei confronti di Parte_1 ella somma di € 13.645,39 e nei confronti di della somma CP Controparte_2 di € 9.516,00, mentre nei confronti di della somma di € Parte_2 CP
11.299,93, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla domanda giudiziale (i.e. dalla costituzione in giudizio, per entrambe le parti il 5.9.22).
6. Tenuto conto del vincolo di solidarietà ravvisato, quanto al risarcimento del danno, tra le convenute, non può farsi luogo in questa sede alla compensazione delle poste reciprocamente dovute tra
Parte_1 CP Controparte_2
7. Le domande di garanzia proposte da ei confronti CP Controparte_2 di ono fondate, e devono, pertanto, Controparte_3 essere accolte.
7.1. Anzitutto, con coglie nel segno l'eccezione di inoperatività della polizza per aver taciuto, al momento della stipula della polizza (28.03.2016), circostanze che avrebbero potuto dar luogo a richieste di risarcimento, in quanto e la avendo compilato la CP Controparte_2 dichiarazione IVA 2015, sin da quel momento «dovevano essere consapevoli del fatto che l'Agenzia delle Entrate avrebbe rilevato l'omesso versamento e inviato dapprima l'avviso bonario, successivamente la cartella esattoriale», risultando tale circostanza sfornita di prova (e la prova incombe all'eccipiente). Anche l'eccezione che fa riferimento alla sussistenza di “fatti dolosi e fraudolenti” risulta pagina 18 di 21 destituita di fondamento: la mera ripetizione degli inadempimenti non è, di per sé, indice di dolo, che dall'istruttoria non è comunque emerso. Neppure l'eccezione che si appunta sulla “confessione” della trova il favore del diritto: l'ammissione della mancata liquidazione dell'IVA, invero, non è CP_2 certamente risultata dirimente ai fini istruttori, risultando agli atti la documentazione fiscale comprovante gli omessi versamenti. Né coglie nel segno il riferimento all'art. 1460 c.c., avendo l'eccezione di inadempimento funzione dilatoria e non liberatoria. Assorbita, è, infine, l'eccezione di inoperatività con riferimento alle domande di restituzione del compenso, che non hanno trovato accoglimento.
7.2. Ritenuta, pertanto, l'operatività della polizza, deve segnalarsi che essa opera con una franchigia di
€ 1.000,00, da applicarsi un'unica volta, con riferimento all'unico “atto illecito” accertato all'esito del presente giudizio.
8. Occorre, infine, statuire sulle spese di lite, sulla base del principio di soccombenza.
Quanto alle cause tra e e tra Parte_1 CP Parte_1
e sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle
[...] Controparte_2 spese di lite (comprendenti anche le spese per intimazione dei testi, che hanno deposto su questioni attinenti alle domande di ), essendovi soccombenza reciproca. Parte_1
Quanto alle cause tra e e tra e Parte_2 CP Parte_2 in ragione della soccombenza del primo nei confronti delle convenute quanto Controparte_2 alla domanda risarcitoria, e nei confronti di anche con riferimento alla CP riconvenzionale, le spese debbono porsi a carico di Si procede a liquidazione Parte_2 in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del valore indeterminabile della domanda risarcitoria, dei valori medi per lo scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00 per tutte le fasi. Allo stesso regime sono soggette le spese per il procedimento di mediazione, liquidate sulla base dei medesimi criteri, con riferimento alle fasi di attivazione e negoziazione.
Quanto, infine, alle cause di garanzia, in ragione della soccombenza di
[...] nei confronti delle chiamanti in causa, le spese debbono porsi a Controparte_3 carico della terza chiamata. Si procede a liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del decisum, dei valori minimi per lo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 per tutte le fasi, tenuto conto della natura delle difese svolte dal garante nei confronti delle garantite. Allo stesso regime sono soggette le spese per il procedimento di mediazione, liquidate sulla base dei medesimi criteri, con riferimento alle fasi di attivazione e negoziazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara inammissibili le domande svolte da nei confronti di Parte_1
e on riferimento al risarcimento del danno per CP Controparte_2 sanzioni e interessi per IVA anno 2018, per sanzioni e interessi su IRAP 2020, sanzioni e interessi pagina 19 di 21 per ravvedimento operoso relativo IRES 2019, sanzioni e interessi per preavviso telematico dell'IRAP 2019;
2. in parziale accoglimento delle domande proposte da nei confronti Parte_1 di ondanna queste, in solido tra loro, a risarcire CP Controparte_2 il danno patito dalla prima, liquidato, alla data della sentenza, in € 12.907,79, somma comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria;
3. rigetta la domanda di restituzione del compenso proposta da nei Parte_1 confronti di CP
4. rigetta la domanda di restituzione del compenso proposta da nei Parte_1 confronti di Controparte_2
5. rigetta la domanda risarcitoria proposta da ei confronti di Parte_2 CP
di
[...] Parte_1
6. condanna al pagamento nei confronti di a titolo Parte_1 CP di compenso, della somma di € 13.645,39 oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dal 5.9.22 al saldo;
7. condanna al pagamento nei confronti di Parte_1 CP_2
a titolo di compenso, della somma di € 9.516,00 oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dal
[...]
5.9.22 al saldo;
8. condanna l pagamento nei confronti di a titolo di Parte_2 CP compenso, della somma di € 11.299,93, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dal 5.9.22 al saldo;
9. in accoglimento della richiesta di rilevazione formulata da e CP [...] condanna CP_2 Controparte_3 rilevare indenne da al netto della franchigia di CP Controparte_2
€ 1.000,00, da tutto quanto con la presente sentenza le stesse sono condannate a pagare a per capitale, interessi, rivalutazione monetaria e spese;
Parte_1
10. compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1 CP
11. compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1 CP_2
[...]
12. condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_2 CP liquidano in € 7.616,00 per compensi di avvocato del giudizio di merito, € 1.071 per compensi di avvocato del procedimento di mediazione, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
13. condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_2 CP_2 liquidano in € 7.616,00 per compensi di avvocato del giudizio di merito, € 1.071 per compensi di avvocato del procedimento di mediazione, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
14. condanna a rimborsare a Controparte_3
e spese di lite, che si liquidano in € 759,00 per spese, € 2.539 per compensi CP
pagina 20 di 21 di avvocato del giudizio di merito, € 662 per compensi di avvocato del procedimento di mediazione, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
15. condanna a rimborsare a Controparte_3 le spese di lite, che si liquidano in € 759,00 per spese, € 2.539 per compensi CP_2 di avvocato del giudizio di merito, € 662 per compensi di avvocato del procedimento di mediazione, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Prato il giorno 17 aprile 2025.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 880/2022 promossa da:
(p. iva ) e (CF Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. PATRIZIA TURATI C.F._1
ATTORI contro
(CF ), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO CP C.F._2
FIORAVANTI e dell'avv. GABRIELE BONAFEDE
p. iva ), con il patrocinio dell'avv. ROBERTO PIEROZZI Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTO
p. iva )), con il Controparte_3 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. GIANCARLO LOMBARDI
TERZO CHIAMATO sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 01/10/2024:
Il procuratore di e ha insistito per Parte_1 Parte_2
l'ammissione di CTU contabile e ha concluso, nel merito, come da foglio di PC depositato il 27.9.24, chiedendo, pertanto: «In via principale: 1) accertare e dichiarare che nel 2000 e fino al 2020 in persona del suo legale rappresentante, sig. , conferiva Parte_1 Parte_2 alla dottoressa il mandato professionale per l'assistenza fiscale, la predisposizione e CP
l'invio dei bilanci della società, delle liquidazioni mensili dell'IVA, delle dichiarazioni IVA annuali e delle dichiarazioni dei redditi personali del sig. e che il mandato professionale Parte_2
pagina 1 di 21 comprendeva anche la tenuta della contabilità della società tra cui la Parte_1 registrazione dei documenti contabili (fatture di acquisto e di vendita, delle operazioni di cassa e di banca, dei pagamenti effettuati ai fornitori e di quelli ricevuti dai clienti); 2) accertare e dichiarare che dal 2012, data di costituzione della società la dottoressa e Controparte_2 CP [...] svolgevano la loro attività professionale (di consulenza fiscale, contabile e amministrativa) CP_2 nello stesso studio e in modo promiscuo e indistinto;
3) accertare e dichiarare che svolgeva Parte_3
a favore di la sua attività professionale in nome e per conto della sorella Parte_1 commercialista, dottoressa in qualità di collaboratrice di quest'ultima; 4) accertare e CP dichiarare che la dottoressa e svolgevano la loro attività CP Controparte_2 nell'interesse degli attori, senza la diligenza richiesta ai professionisti dall'art. 1176 comma 2, c.c., commettendo i gravi errori e omissioni risultanti dall'istruttoria esperita ed accertate dall'Agenzia delle
Entrate di Prato e dal dott. 5) accertati i danni patrimoniali, subiti da Controparte_4 [...] per l'esclusiva responsabilità professionale della dott.ssa e di Parte_1 CP [...]
per i motivi indicati negli atti difensivi attorei condannare le convenute e CP_2 CP
in solido, al risarcimento dei danni conseguenti, da liquidarsi nella misura di € Controparte_2
53.266,33 o, nella maggior o minor somma, risultante dall'istruttoria o, in subordine, che il giudice riterrà equa e di giustizia;
6) accertati i compensi pagati da alla dott.ssa Parte_1
e a per le attività dalle stesse non svolte o svolte con negligenza e CP Controparte_2 colpa, condannarle, ognuna per la sua quota, alla restituzione degli importi incassati per le suddette prestazioni ma non dovuti nella misura risultante dall'istruttoria o, in subordine, che il giudice riterrà equa e di giustizia;
7) accertato e dichiarato che gli errori e le omissioni commesse dalla dott.ssa CP
e da nel corso del mandato ricevuto da causavano
[...] Controparte_2 Parte_1 al sig. un danno non patrimoniale di natura psicologica e fisica, consistente in uno Parte_2 stato di ansia e stress conseguenti ai danni patrimoniali causati a dalla Parte_1 dott.ssa e da condannare queste ultime, in solido, al risarcimento CP Controparte_2 dei danni non patrimoniali a favore del sig. , da liquidarsi nella misura accertata in Parte_2 causa, o, in subordine, in via equitativa ex art. 1226 c.c.; 8) accertato che pagava Parte_1 al nuovo commercialista, dott. l'importo di € 6.240,00, per la verifica della Controparte_4 contabilità e degli adempimenti fiscali eseguiti dalla dott.ssa e da CP Controparte_2 per la correzione degli errori contabili e per la predisposizione e presentazione dei ravvedimenti operosi
e dell'istanza di rateizzazione, risultanti dall'istruttoria, all'Agenzia delle Entrate di Prato, condannare la dott.ssa e al pagamento, in solido, a favore di CP Controparte_2 [...] dell'importo di € 6.240,00, o della maggiore o minor somma, accertata nel presente Parte_1 giudizio o, in subordine, che il giudice riterrà equa e di giustizia;
9) respingere le domande riconvenzionali delle convenute perché infondate per i motivi esposti negli atti della presente difesa e accertati in corso di causa;
Spese, competenze e onorari di causa rifusi. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non si ravvisasse la sussistenza della responsabilità solidale delle convenute, dott.ssa e 1) accertare e dichiarare che le convenute dott.ssa CP Controparte_2 CP dal 2000 al 2020 e dal 2012 al 2020 svolgevano, l'attività professionale di
[...] Controparte_2 consulenza fiscale, contabile e amministrativa in favore di senza la diligenza Parte_1 richiesta ai professionisti dall'art. 1176 comma 2, c.c., commettendo i gravi errori ed omissioni descritte nel presente atto ed accertate dall'Agenzia delle Entrate di Prato e dal dott. 2) Controparte_4 accertati i danni patrimoniali nella misura di € 53.266,33 o in quella che risulterà all'esito del presente pagina 2 di 21 giudizio, subiti da per colpa della dott.ssa e Parte_1 CP CP_2
condannare le convenute, ognuna di esse in proporzione al proprio apporto causale ai danni
[...] causati all'attrice, al risarcimento pro-quota dei danni conseguenti, da liquidarsi nella misura complessiva di € 53.266,33 o, nella maggior o minor somma, accertata nel corso del presente giudizio
o, in subordine, che il giudice riterrà equa e di giustizia;
3) accertati i compensi pagati da
[...] alla dott.ssa e a per le attività dalle stesse non svolte Parte_1 CP Controparte_2
o svolte con negligenza e colpa, condannarle, ognuna per la somma percepita, alla restituzione dei compensi;
incassati per le suddette prestazioni non eseguite o eseguite commettendo gravi errori, nella misura, risultante dall'istruttoria del presente giudizio o, in subordine, che il giudice riterrà equa e di giustizia;
4) accertato e dichiarato che gli errori e le omissioni commesse dalla dott.ssa CP
e da nel corso del mandato ricevuto da causavano al Controparte_2 Parte_1 sig. un danno non patrimoniale di natura psicologica e fisica, consistente in uno stato Parte_2 di ansia e stress conseguenti ai danni patrimoniali causati dalle convenute, condannare queste ultime, ognuna di esse in proporzione al proprio apporto causale ai fatti descritti nel presente atto, al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore del sig. , da liquidarsi nella misura Parte_2 accertata nel presente giudizio o, in subordine, in via equitativa ex art. 1226 c.c.; 5) accertato che pagava al dott. l'importo di € 6.240,00 per la verifica della Parte_1 Controparte_4 contabilità e adempimenti fiscali eseguiti dalla dott.ssa e da per le CP Controparte_2 relative correzioni e per la predisposizione e presentazione dei ravvedimenti operosi e dell'istanza di rateizzazione, accertati in via istruttoria, all'Agenzia delle Entrate di Prato, condannare la dott.ssa
e ognuna di esse in proporzione al proprio apporto causale ai fatti CP Controparte_2 descritti nel presente atto al pagamento, a favore di dell'importo di € Parte_1
6.240,00, o nella maggior o minor somma, accertata nel corso del presente giudizio o, in subordine, che il giudice riterrà equa e di giustizia;
6) respingere le domande riconvenzionali delle convenute perché infondate per i motivi esposti negli atti della presente difesa e accertati in corso di causa;
Spese, competenze e onorari di causa rifusi. In estremo subordine: 1) nel caso in cui all'esito dell'istruttoria le domande riconvenzionali risultassero in tutto o in parte fondate compensare l'importo a favore delle convenute con il maggior danno subito ed accertato in favore dagli attori. Spese, competenze e onorari di causa rifusi. In via istruttoria [come da foglio di PC]».
Il procuratore di a concluso, nel merito, come da foglio di PC depositato il 27.9.24,
CP chiedendo, pertanto: «IN TESI, premessa ogni declaratoria di ragione e del caso, anche in punto di esclusione della solidarietà passiva tra la dott.ssa e la respingere,
CP Controparte_2 in via principale, siccome infondate, tutte le domande formulate in atto di citazione contro la dott.ssa sia dalla società che, in proprio, dal sig. ;
CP Parte_1 Parte_2 condannare la in accoglimento della dispiegata domanda riconvenzionale Parte_1 nei suoi confronti e per le causali enunciate nella narrativa della comparsa di costituzione, al pagamento, in favore della dott.ssa della somma lorda di € 13.645,39, oltre interessi
CP legali ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo, previo accertamento dell'esistenza del relativo credito per prestazioni professionali;
condannare il sig. , in accoglimento della dispiegata Parte_2 domanda riconvenzionale nei suoi confronti e per le causali enunciate nella narrativa della comparsa di costituzione, al pagamento, in favore della dott.ssa della somma lorda di € 11.299,93,
CP oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo, previo accertamento dell'esistenza del
pagina 3 di 21 relativo credito per prestazioni professionali;
condannare la e il sig. Parte_1 [...]
al pagamento delle spese e degli onorari di causa;
IN IPOTESI: ridurre il quantum Parte_2 reclamato in aderenza alle risultanze istruttorie o comunque secondo giustizia e dichiarare l'eventuale compensazione tra la somma dovuta alla e quella che, invece, la predetta Parte_1 società deve corrispondere alla dott.ssa a titolo di corrispettivi non saldati di prestazioni
CP professionali, con estinzione dei reciproci debiti per le quantità corrispondenti;
in ogni caso, condannare la compagnia in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro tempore: - a tenere indenne la dott.ssa da ogni avversa pretesa, di
CP qualsiasi genere, ponendo pertanto a carico della medesima compagnia assicuratrice – nei limiti delle condizioni di polizza - il risarcimento di tutti i danni e il pagamento di tutte le spese che venissero riconosciuti agli attori per le causali dedotte in giudizio, con pagamento diretto ex art. 1917, secondo comma, c.c. e con rimborso alla dott.ssa di un importo pari ai suoi crediti eventualmente
CP compensati;
- a rimborsare alla dott.ssa le spese e gli onorari di causa».
CP
Il procuratore di a concluso, nel merito, come da foglio di PC depositato il Controparte_2
30.9.24, chiedendo, pertanto: «respingere, in quanto infondate, tutte le domande formulate in atto di citazione contro la sia dalla società che, in proprio, dal Controparte_2 Parte_1 sig. ; condannare la in accoglimento della dispiegata Parte_2 Parte_1 domanda riconvenzionale, al pagamento, in favore della della somma di € 9.516,00, Controparte_2 oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo, a titolo di corrispettivo dell'attività di tenuta della sua contabilità dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020; condannare la
[...]
e il sig. al pagamento delle spese e degli onorari di causa;
in ipotesi: Parte_1 Parte_2 ridurre il quantum reclamato in aderenza alle risultanze istruttorie o comunque secondo giustizia e dichiarare l'eventuale compensazione tra la somma dovuta alla e quella che, Parte_1 invece, la predetta società deve corrispondere alla a titolo di corrispettivo
Controparte_2 contrattuale per il 2020, con estinzione dei reciproci debiti per le quantità corrispondenti;
condannare la compagnia in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro tempore: - a tenere indenne la da ogni avversa pretesa, di
Controparte_2 qualsiasi genere, ponendo pertanto a carico della medesima compagnia assicuratrice, nei limiti delle condizioni di polizza,il risarcimento di tutti i danni e il pagamento di tutte le spese che venissero riconosciuti agli attori per le causali dedotte in giudizio, con pagamento diretto ex art. 1917, secondo comma, c.c. e con rimborso alla di un importo pari al suo credito eventualmente
Controparte_2 compensato;
- a rimborsare alla le spese e gli onorari di causa»
Controparte_2
Il procuratore di a concluso, nel Controparte_3 merito, come da foglio di PC depositato il 27.9.24, chiedendo, pertanto: «in via preliminare rigettare la domanda di manleva e di garanzia svolta dalla dott.ssa e da nei CP Controparte_2 confronti della terza chiamata . in quanto non Parte_4 sussistono le condizioni di operatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza “Helvetia
Professionista” nr. 45578861 per tutti i motivi dedotti;
nel merito: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dalla dott.ssa e da nei confronti di CP Controparte_2 [...]
, previo rigetto delle domande svolte nei loro confronti nel Parte_4 presente giudizio in quanto infondate in fatto e in diritto, non sussistendo profili di responsabilità professionale allo stesso riferibili in relazione ai fatti dedotti nel presente giudizio;
in via subordinata:
pagina 4 di 21 in caso di accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dalla dott.ssa e da CP nei confronti della terza chiamata , Controparte_2 Controparte_3 Parte_4 limitare l'eventuale condanna di quest'ultima nei limiti delle condizioni di operatività del contratto di assicurazione prodotto in atti, compresi franchigie e massimali. Spese e compensi professionali rifusi».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 [...]
hanno convenuto in giudizio e per Parte_2 CP Controparte_2 sentirli condannare, previ gli opportuni accertamenti, a la risarcimento del danno patrimoniale nella misura di euro 125.092,04 partito da , oltre al rimborso dai compensi, e al risarcimento Parte_1 del danno non patrimoniale subito da . Parte_2
A fondamento della propria pretesa ha allegato e dedotto:
- che la aveva conferito a incarico professionale per Parte_1 CP assistenza fiscale, predisposizione, compilazione e invio dei bilanci della società, delle liquidazioni mensili dell'IVA e delle dichiarazioni IVA annuali nonché delle dichiarazioni dei redditi personali di e della tenuta della contabilità; Parte_2
- che la dott.ssa aveva, senza preventivo consenso, delegato dal 2012 la registrazione della CP contabilità alla , di cui era socia al 60% e con cui condivideva lo studio;
CP_2
- che nel corso del rapporto erano state regolarmente saldate fatture sia alla dott.ssa sia alla CP
, mentre erano contestate la notula del 31 maggio 2021 della dott.ssa per CP_2 CP
€13.645,39 e la notula della per €9.516 per conteggio dei servizi da riscuotere al 31 CP_2 dicembre 2020;
- di aver ricevuto per PEC dall'Agenzia Entrate Riscossione il 26 febbraio 2020 cartella di pagamento per l'importo di €69.115,58, consegnata alla dott.ssa CP
- che il 24 settembre 2020 la dott.ssa aveva convocato lo aveva informato che non CP Pt_2 era più stata versata l'IVA dal 2015 al 2019;
- di essere all'oscuro dei suoi debiti IVA e di non essere nelle condizioni di saperli perché era stato delegato al commercialista l'accesso al cassetto fiscale, e dui non poter controllare controllare gli estratti conto bancari che venivano mandati alla sede legale della società presso lo studio della dott.ssa CP
- di aver scoperto che era stata presentata un'istanza di rateizzazione per l'IVA non versata per l'anno di imposta 2015 e che la dott.ssa aveva dichiarato di averlo fatto autonomamente e CP di aver poi interrotto i pagamenti delle rate successive alla quarta, con decadenza del beneficio della rateizzazione;
- che il rapporto fiduciario si era deteriorato nell'ottobre 2020 e si era interrotto a partire dal 2021 quando il nuovo commercialista aveva verificato gli inadempimenti professionali;
- che falsamente nelle dichiarazioni IVA era indicato che il soggetto che aveva predisposto la dichiarazione era il contribuente, invece che il professionista;
pagina 5 di 21 - che erano stati rilevati numerosi errori nella contabilità, tanto con riferimento ai crediti verso i clienti quanto con riferimento ai debiti verso i fornitori, ai debiti per IVA e ai crediti diversi;
che era stata presentata istanza di rateizzazione dell'IVA relativa al 2015 non versata, nonché ravvedimento operoso per l'IVA relativa al 2017, 2018, 2019 e modelli F24, nonché ravvedimento operoso per l'omesso versamento di ritenute d'acconto;
- che le sanzioni, gli interessi e gli aggi di riscossione per il mancato versamento dell'IVA debito ammontavano a €105.150,54;
- che vi era stato un grave inadempimento da parte della commercialista della agli CP_2 obblighi assunti;
- che erano state sostenute spese per compensi del dott. che aveva eseguito le verifiche CP_4 della pregressa contabilità, per €6.250;
- che era stato verificato che anche in alcuni mesi del 2011 e del 2012 non erano stati eseguiti i versamenti IVA, ed era stato proceduto al ravvedimento operoso con sanzioni e interessi per
€424,76;
- che la situazione venutasi a creare aveva generato uno stato di tensione e agitazione nel signor affetto da una patologia denominata Flail Arms – SLA, con aggravamento della patologia Pt_2
e ansia, nervosismo, agitazione generalizzata, insonnia;
- che il danno patito era pari a €111.892,04 oltre a €13.200 per tasse versate in eccesso e oltre al compenso incassato dalle convenute per l'attività non svolta o svolta commettendo gravi errori, mentre aveva diritto al risarcimento per danni morali alla salute;
Parte_2
- che la “promiscuità nello svolgimento dell'incarico professionale” determinava l'insorgere di una responsabilità solidale.
Si è costituita in giudizio la convenuta , chiedendo la chiamata in causa di CP [...] proponendo domanda riconvenzionale, ed Controparte_3 eccependo e deducendo che:
- il rapporto professionale era sorto nel 2002;
- che dal 2012 la aveva affidato alla la tenuta della contabilità, “con Parte_1 CP_2 retribuzione separata e diretta di tale servizio” (tanto che poi la avrebbe Parte_1 separatamente revocato tale incarico alla ), onde la dott.ssa dal 2012, si era CP_2 CP limitata alla redazione dei bilanci e delle dichiarazioni dei redditi, invio telematico dei dichiarativi predisposti dalla , invio degli F24 predisposti dalla per CP_2 CP_2 ritenute d'acconto, ritenute su buste paga e pagamenti IVA, invio degli F24 predisposti da lei stessa per le dichiarazioni dei redditi;
- di non essere stata più depositaria dal 10.3.09 delle scritture contabili, e di non avere la delega per l'accesso al cassetto fiscale;
- di aver scoperto dell'anomalia nel versamento dell'iva al momento della redazione del bilancio per il 2019, avendo verificato che la non aveva fatto il conteggio IVA, che era di sua CP_2 competenza, per alcune mensilità, e non aveva quindi predisposto gli F24;
pagina 6 di 21 - che “doveva essere perfettamente al corrente” della rateizzazione e dei pagamenti, Pt_2 ricevendo gli estratti conto presso la sede operativa, così come poteva rendersi conto del mancato versamento dell'IVA;
- che la dichiarazione IVA, compilata dalla , era corretta;
CP_2
- di non aver presentato alcuna istanza di rateizzazione;
- che correttamente era stato indicato che le dichiarazioni non erano state predisposte dal professionista, avendole predisposte la;
CP_2
- che le contestazioni in merito alla tenuta della contabilità, comunque affidata alla , CP_2 erano infondate, e in ogni caso non si ravvisavano profili di danno;
- che il danno lamentato per € 105.150,54 era comunque eccessivo, in quanto, rispetto alla somma di € 20.056,85, gli interessi non sarebbero integralmente riconoscibili, beneficiando la comunque di una posticipazione dei pagamenti, la somma di € 50.000 per IVA Parte_1
2016 era meramente stimata, la somma di € 6.250,00 per compensi del nuovo commercialista non era dovuta, non essendovi prova dei pagamenti, e comunque non era una verifica necessaria;
quanto alla somma di € 424,76 per i ravvedimenti operosi si tratterebbe di un credito prescritto;
- che un eventuale aggravamento della patologia di FAGGI non era in alcun modo causalmente legato alle questioni di cui trattavasi;
- che non v'era alcun vincolo di solidarietà;
- che priva di fondamento era la domanda di restituzione dei compensi, non essendo stata richiesta la risoluzione del contratto, che comunque non poteva avere efficacia retroattiva;
- che vi era il diritto al pagamento del compenso nella misura lorda di € 13.645,39 nei confronti della , e di € 11.299,93 nei confronti di Parte_1 Pt_2
- di essere assicurata con di Controparte_3 volere essere da questa garantita.
ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto delle domande attoree, la condanna di CP
al pagamento di € 13.645,39 a titolo di compenso, e di al pagamento di Parte_1 Pt_2
€ 11.299,93 a titolo di compenso, e, comunque, la condanna del garante
[...]
tenerla indenne e a rimborsare le spese e gli onorari di causa. Controparte_3
Si è costituta in giudizio la convenuta he ha chiamato in causa Controparte_2 [...]
e ha dedotto ed eccepito: Controparte_3
- di svolgere servizio di elaborazione dati e servizi connessi;
- che dal 2012 le aveva affidato la tenuta della contabilità per un compenso di Parte_1
€ 650,00 mensili;
- che l'attività era distinta rispetto a quella affidata a CP
- che l'incarico era proseguito senza interruzioni fino alla revoca comunicata da
[...] il 30 dicembre 2020; Parte_1
pagina 7 di 21 - che la revoca è stata motivata da disguidi nella tenuta della contabilità, inclusi omessi versamenti
IVA per vari periodi tra il 2015 e il 2019;
- che era consapevole degli omessi versamenti IVA (con contestati), Parte_1 avendo ricevuto notifiche dall'Agenzia delle Entrate e avvisi bonari;
- che era stata la a chiedere le rateizzazioni, a seguito dell'invio degli avvisi Parte_1 bonari;
- che, in ogni caso, dal mancato versamento dell'iva non conseguiva il danno lamentato, dovendosi escludere gli interessi (per aver beneficiato di una dilazione di pagamento), e, Parte_1 comunque risultando la richiesta concernente l'IVA 2016 frutto di una mera stima;
- che la società attrice aveva firmato i bilanci annuali e rilasciato dichiarazioni liberatorie confermando la correttezza del lavoro svolto;
- che la aveva collaborato per il passaggio di consegne al nuovo Controparte_2 commercialista, dott. Controparte_4
- che le contestazioni di errori formali nelle dichiarazioni IVA e altre presunte irregolarità contabili, erano del tutte infondate;
- che non v'era prova dei ravvedimenti operosi per le notule dei professionisti;
- che il credito di € 424,76 era prescritto;
- che la somma di € 6.250,00 per compensi del nuovo commercialista non era dovuta, non essendovi prova dei pagamenti, e comunque non essendo una verifica necessaria;
- che era infondata la domanda restitutoria formulata dalla attrice nei suoi confronti, essendo stato adempiuto il contratto, e non essendo stata domandata la risoluzione del contratto;
- che la domanda risarcitoria di ra infondata, on essendovi prova del pregiudizio nonché Pt_2 del nesso causale;
- di essere creditrice della somma di € 9.516,00 per la tenuta della contabilità nel 2020, non ancora saldato da Parte_1
- di essere assicurata con che copriva danni Controparte_3 arrecati nell'esercizio della professione.
La a, quindi, concluso, chiedendo il rigetto delle domande nei suo confronti Controparte_2
e, in via riconvenzionale, il pagamento da parte della della somma di € 9.516,00 a Parte_1 titolo di compenso e la condanna del garante a tenerla indenne e a rimborsare gli onorari di causa.
Si è costituita in giudizio che ha Controparte_3 dedotto ed eccepito:
- in via preliminare l'inoperatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza di Responsabilità
Civile Professionale ” nr. 45578861, sottoscritta dalla dott.ssa con Controparte_5 CP decorrenza dal 28.03.2016 al 28.03.2017 e soggetta a tacito rinnovo;
pagina 8 di 21 - che le garanzie assicurative della suddetta polizza operavano in regime di “claims made”:
- che formulava numerose contestazioni sull'operato professionale della Parte_1 dott.ssa e di tra cui la più rilevante era quella relativa all'omesso CP Controparte_2 versamento dell'IVA dichiarata;
- che sin dal momento in cui la dott.ssa e/o avevano compilato e CP Controparte_2 trasmesso in data 29.02.2016 la dichiarazione relativa all'anno di imposta 2015, dovevano essere consapevoli del fatto che l'Agenzia delle Entrate avrebbe rilevato l'omesso versamento e inviato dapprima l'avviso bonario, successivamente la cartella esattoriale;
- che la dott.ssa e/o dovevano avere maturato la chiara percezione di CP Controparte_2 poter essere destinatarie, in futuro, di contestazioni sul loro operato professionale e delle relative richieste risarcitorie, come in effetti è poi avvenuto;
- che le convenute, prima della stipulazione in data 28.03.2016 della polizza in esame, erano a conoscenza di una “circostanza”, da intendersi come “qualsiasi atto o fatto di cui l' sia Parte_5
a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una Richiesta di Risarcimento nei suoi confronti”;
- che alla data di stipulazione della polizza (28.03.2016) sussistevano dunque quelle “Circostanze” che, ai sensi delle disposizioni contrattuali, erano idonee, se a conoscenza dell'assicurato, ad escludere l'operatività della garanzia assicurativa;
- che ciò rendeva applicabili le norme contrattuali e codicistiche che determinano l'esclusione dell'operatività della polizza, quantomeno in relazione ai sinistri che originano dalle
“Circostanze” non comunicate alla Compagnia;
- che le garanzie assicurative della polizza sottoscritta dalla dott.ssa non erano, quindi, CP operanti con riferimento alle eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla dichiarazione relativa all'anno di imposta 2015;
- che l'art. 19 delle CGA prevedeva inoltre che “l'assicurazione non opera” per: “fatti dolosi e fraudolenti: per le richieste di risarcimento causate da, connesse o conseguenti a frode, atto doloso posto in essere dall'assicurato”;
- che la problematica relativa ai versamenti IVA dichiarati, ma non versati, non era relativa esclusivamente alla dichiarazione riferita all'anno di imposta 2015, ma anche a quelle riferite agli anni di imposta 2016, 2017, 2018 e 2019 onde vera un vero e proprio “modus operandi”;
- che anche le ulteriori condotte imputate da alla dott.ssa e/o a Parte_1 CP
tra le quali l'omessa, sistematica segnalazione dei debiti della società con Controparte_2
l'erario in sede di predisposizione del bilancio annuale, l'omessa comunicazione al cliente del ricevimento degli avvisi bonari notificati presso lo studio, l'omessa comunicazione al cliente della richiesta di rateizzazione esattoriale e di addebito dal conto corrente del cliente delle relative rate, così come l'interruzione dei pagamenti con la conseguente decadenza di dal Parte_1 beneficio del termine, non potevano ritenersi coperte dalla garanzia;
- che in considerazione di tali aspetti, le garanzie assicurative della polizza in esame non erano operanti e, quindi, anche per questo motivo le domande di manleva e garanzia formulate dalla pagina 9 di 21 dott.ssa e da nei confronti di non potevano trovare CP Controparte_2 CP_3 accoglimento;
- che la confessione dell'assicurato rispetto agli omessi versamenti IVA non aveva CP_2 valore di piena prova, nemmeno nei confronti dello stesso, ma è era liberamente valutabile, e, peraltro, l'ammissione di colpa si sostanziava in un'aperta violazione di un'obbligazione contrattuale volontariamente assunta in quanto l'art. 12, lettera d) delle condizioni Generali di
Assicurazione – rubricato “obblighi delle parti in caso di richiesta di risarcimento”, prevedeva espressamente che «L'Assicurato non deve ammettere responsabilità in relazione a Richiesta di
Risarcimento o concordarne l'entità oppure sostenerne i costi gli oneri o le spese senza il consenso scritto della Società. In caso di richiesta di risarcimento l' si impegna a non Parte_5 pregiudicare la posizione della società o i diritti di rivalsa dei medesimi»;
- che tra le varie domande formulate nei confronti dei convenuti, aveva Parte_1 anche chiesto la loro condanna alla restituzione dei compensi pagati rispetto alle quali le garanzie assicurative non potevano ritenersi operanti;
- di associarsi, comunque, alle difese svolte dalla dott.ssa e da insistendo CP Controparte_2 per il rigetto delle domande formulate nei loro confronti da Parte_1
- che la polizza in forza della quale era stata convenuta in giudizio prevedeva una CP_3 franchigia di € 1.000,00 da applicarsi per ciascuno degli “atti illeciti” accertati.
ha quindi, chiesto, il rigetto delle domande di manleva, per inoperatività della polizza, il CP_3 rigetto delle domande di molestia e, in subordine, la limitazione della propria condanna alle condizioni di polizza.
In prima udienza è stato disposto lo svolgimento di un tentativo di mediazione demandata, non andata a buon fine. Indi, concessi i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la parte attrice, in prima memoria, ha precisato di aver ricevuto una cartella dell'importo di € 146.071,74 relativa all'IVA per l'anno 2016, di cui € 52.369,55 a titolo di sanzioni e interessi e ha dedotto di aver presentato richiesta di adesione alla c.d. “rottamazione quater” onde «l'importo della cartella 13620200000723133000 di euro 57.008,56, relativa all'IVA non versata 2015, iscritto a ruolo, si [era ridotto] a euro 34.455,96; l'importo della cartella 13620210007555477000 di euro 122.074,34 relativa all'IVA non versata 2016, iscritto a ruolo, si [era ridotto] a euro 64.631,07» nonché di aver ricevuto una cartella esattoriale il
23.6.22 per € 9.556,56, comprensiva di sanzioni e interessi pari a € 1398,56, con riferimento al modello
IRAP 2020, e di aver rilevato ulteriori errori ed omissioni da parte di CP
La causa è stata istruita mediante prova per testi e, rinviata per la precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 01/10/2024, previo scambio degli scritti conclusivi.
* * *
1. Giova, anzitutto, delineare i termini della presente causa:
a. agisce nei confronti di e Parte_1 CP CP_2 per sentirle condannare, in solido, al risarcimento dei danni che afferma patiti in
[...] conseguenza dell'inadempimento del contratto stipulato con CP
pagina 10 di 21 b. domanda nei confronti di la restituzione dei Parte_1 CP compensi percepiti;
c. domanda nei confronti di la Parte_1 Controparte_2 restituzione dei compensi percepiti;
agisce, in proprio, nei confronti di e Parte_6 CP [...] erché sia siano chiamate a risarcire, in solido, il pregiudizio non patrimoniale da CP_2 lui patito;
e. domanda, in via riconvenzionale, il pagamento del residuo compenso a CP
Parte_1
f. domanda, in via riconvenzionale, il pagamento del residuo compenso a CP
Parte_2
omanda, in via riconvenzionale, il pagamento del residuo compenso Controparte_6
a Parte_1
h. agisce in garanzia contro CP Controparte_3
[...]
i. agisce in garanzia contro Controparte_2 Controparte_3
[...]
Tanto premesso, occorre procedere al partito esame delle domande.
2. La domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 CP er sentirle condannare, in solido, al risarcimento dei danni è parzialmente Controparte_2 fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento, per quanto di ragione.
2.1. Occorre, anzitutto, determinare il perimetro della domanda offerta alla cognizione di questo giudice: dal raffronto tra le conclusioni rassegnate in sede introduttiva e quelle da ultimo precisate, emerge che la aveva, inizialmente quantificato il risarcimento del danno nella misura di Parte_1
€ 118.852,04, per poi, successivamente (in conseguenza dell'adesione ad una definizione agevolata dei debiti fiscali) rideterminarlo in € 53.266,33, il tutto oltre al “rimborso” della somma di € 6.240,00 quale compenso per il nuovo commercialista per la “verifica e correzione” della contabilità e degli adempimenti fiscali.
L'originario complessivo credito risarcitorio vantato parrebbe così determinato, sulla base del contenuto della citazione (non risultando in un'unica sede l'indicazione del calcolo compiuto):
- € 105.150,54, di cui:
o € 20.056,85 per sanzioni ed interessi versati da in base alla Parte_1 predisposizione dei modelli F24 da parte della dott.ssa per IVA degli anni CP dal 2015 al 2019;
o € 10.974,08 per sanzioni e interessi relativi all'IVA anni 2017, 2018 e 2019 calcolati dal dott. e versati da in data 26.10.2020 ; Controparte_4 Parte_1
o € 24.119,61 per sanzioni, interessi e aggi per IVA anno 2015;
pagina 11 di 21 o € 50.000 per sanzioni e interessi per l'IVA 2016 determinati in via prudenziale;
- € 424,76 per interessi per mancati versamenti IVA a debito dei mesi di gennaio, settembre, ottobre e novembre 2011 e dicembre 2012;
- € 13.200,00 per le tasse “versate in più” da in conseguenza di Parte_1
«sopravvenienze passive indeducibili per € 55.266,89».
Il nuovo importo risulta, invece, dalla prima memoria integrativa, così testualmente determinato: «euro
59.516,33, importo così composto: euro 20.056,85 per sanzioni e interessi versati da
[...] sulla base di modelli F24 predisposti dalla dottoressa per gli anni dal 2015 Parte_1 CP al 2019; euro 10.974,08 per sanzioni e interessi relativi agli anni, 2017, 2018 e 2019 versati da il 26.10.2020 (cft. doc. n. 67, 68 e 69); euro 24.119,61 per sanzioni, interessi Parte_1
e agi per l'anno 2015 in corso di rateizzo (cft. doc. n. 46); euro 7.817,55 relativi a sanzioni e interessi per IVA anno 2018; euro 52.375,43 relativi a sanzioni e interessi per IVA 2016; euro 424,76 sanzioni e interessi pagati da su ravvedimenti operosi del 22.2.2012 (cft. doc. dal n. 82 al n. Parte_1
85); euro 13.200 per tasse versate in più da relativi a perdite su crediti Parte_1 deducibili non contabilizzati dalle convenute (cft. doc. 58); euro 1.398,56 per sanzioni e interessi su
IRAP 2020; euro 1.295,85 per sanzioni e euro 200,95 per interessi, con riferimento al ravvedimento operoso relativo all'imposta IRES 2019 non versata;
euro 1.398,56 tra sanzioni e interessi con riferimento al preavviso telematico dell'IRAP 2019; euro 6.250,00 per compensi versati al dott.
[...]
(cft. doc. 79 e 80). a detrarre per effetto della rottamazione quater: euro 22.552,60 per CP_4 sanzioni e interessi relative all'IVA 2015; euro 57.443,27 per sanzioni e interessi relative all'IVA 2016»
e, pertanto (ad esclusione dei compensi del dott. separatamente considerati): CP_4
- € 20.056,85 per sanzioni e interessi versati da sulla base di modelli Parte_1
F24 predisposti dalla dottoressa per gli anni dal 2015 al 2019; CP
- € 10.974,08 per sanzioni e interessi relativi agli anni, 2017, 2018 e 2019 versati da
[...] il 26.10.2020 (cft. doc. n. 67, 68 e 69); Parte_1
- € 1.567,01 (€ 24.119,61 - 22.552,60) per sanzioni, interessi e aggi per l'anno 2015;
- € 7.817,55 relativi a sanzioni e interessi per IVA anno 2018;
- nulla per quanto riguarda relativi a sanzioni e interessi per IVA 2016;
- € 424,76 sanzioni e interessi pagati da su ravvedimenti operosi del Parte_1
22.2.2012 (cft. doc. dal n. 82 al n. 85);
- € 13.200 per tasse versate in più da relativi a perdite su crediti Parte_1 deducibili non contabilizzati
- € 1.398,56 per sanzioni e interessi su IRAP 2020;
- € 1.295,85 per sanzioni e euro 200,95 per interessi, con riferimento al ravvedimento operoso relativo all'imposta IRES 2019 non versata;
- € 1.398,56 tra sanzioni e interessi con riferimento al preavviso telematico dell'IRAP 2019.
pagina 12 di 21 Senonché, debbono ritenersi inammissibili, in quanto rappresentano domande nuove, aventi diverso Cont petitum e diversa causa petendi, tutte le voci non già comprese nel primo elenco, cosicché prendersi in considerazione, nel presente giudizio, unicamente quanto segue, per un totale di € 46.222,70;
- € 20.056,85 per sanzioni e interessi versati da sulla base di modelli Parte_1
F24 predisposti dalla dottoressa per IVA relativa gli anni dal 2015 al 2019; CP
- € 10.974,08 per sanzioni e interessi per IVA relativa agli anni, 2017, 2018 e 2019 versati da il 26.10.2020; Parte_1
- sanzioni, interessi e aggi per IVA l'anno 2015;
- € 424,76 sanzioni e interessi pagati da su ravvedimenti operosi del Parte_1
22.2.2012;
- € 13.200 “per tasse versate in più” da relativi a perdite su crediti Parte_1 deducibili non contabilizzati.
2.2. Tanto premesso, al fine di vagliare la fondatezza della domanda svolta nei confronti delle due convenute, in via solidale tra di loro, occorre determinare l'assetto contrattuale tra le parti. La parte attrice, in sede introduttiva, ha dedotto come il contratto fosse stato stipulato con la sola CP la quale aveva delegato «dal 2012, di sua iniziativa, e senza il preventivo consenso di
[...]
la neo costituita società di elaborazione dati a eseguire Parte_1 Controparte_2 la registrazione della contabilità». Pure rappresentando un quadro che parrebbe riconducibile all'istituto dell'ausiliario ex art. 1228 c.c., di poi, e contraddittoriamente, l'attrice ritiene di agire Parte_1 anche nei confronti della non solo per il risarcimento del danno, ma anche per la restituzione CP_2 dei compensi che afferma corrisposti a detta società, inferendo peraltro dalla condivisione di un unico studio professionale l'esistenza di “un unico centro di interessi”, come risulterebbe comprovato dall'impiego della carta intestata della per la restituzione dei documenti contabili. CP_2
L'argomento non convince: è pacifico che la abbia corrisposto alla , con Parte_1 CP_2 regolarità, compensi per la tenuta della contabilità, regolarmente fatturati (e di cui chiede la restituzione) così come è documentato (doc. 6 fasc. , che, con due diverse pec del 30 dicembre 2020, siano CP stati revocati tanto l'incarico a quanto quello alla . In difetto di un CP CP_2 contratto scritto, deve dunque presumersi che l'incarico professionale svoltOP, rispettivamente, dalle due convenute, corrisponda alle prestazioni indicate nella fatture emesse, accettate dalla , Parte_1
e regolarmente saldate. Ne risulta corroborata la prospettazione delle parti convenute che la avesse affidato alla la tenuta della contabilità, e alla dott.ssa la Parte_1 CP_2 CP redazione dei bilanci e delle dichiarazioni dei redditi, l'invio telematico delle dichiarazioni predisposte dalla , l'invio degli F24 predisposti dalla per ritenute d'acconto, ritenute su buste CP_2 CP_2 paga e pagamenti IVA, l'invio degli F24 predisposti da lei stessa per le dichiarazioni dei redditi. Non depone, d'altronde, in senso contrario, l'esito della prova per testi, avendo iferito Testimone_1 solo genericamente in merito al contenuto dell'incarico (alla cui stipula non era presente), laddove, invece, a confermato che la si occupava della tenuta della contabilità. CP_8 CP_2
2.3. Così definiti i termini del regolamento contrattuale, può procedersi all'esame dei singoli inadempimenti lamentati dall'attrice nei confronti delle convenute. Parte_1
pagina 13 di 21 2.3.1. Il primo e principale inadempimento lamentato è il mancato pagamento dell'IVA a debito dal
2015 al 2019. Al riguardo la parte attrice riferisce di essere venuta al corrente del mancato pagamento una volta ricevuta via pec la cartella di pagamento n. 136 2020 00007231 133000 dell'importo di €
69.115,58 il 26.2.20 e di aver chiesto chiarimenti subito a per poi nulla sapere sino CP al 24.9.20, quando questa l'aveva convocato per comunicargli che «si era accorta che non aveva più versato l'I.V.A. mensile a debito, per conto di a partire dal 2015, e sino al 2019». Parte_1
Ha, poi aggiunto, di «[essere] all'oscuro dei suoi debiti IVA e non [essere] nella condizione di saperlo, poiché aveva delegato la sua commercialista, la dottoressa all'accesso al suo cassetto CP fiscale», non potendo controllare i propri estratti conti, inviati presso lo studio e che era stata CP presentata una istanza di rateizzo a sua insaputa, circostanza confermata da CP al riguardo, ha dichiarato di aver «appreso dell'esistenza della cartella solo in occasione CP_9 della redazione del bilancio per l'anno 2019, dopo essersi accorta, in modo del tutto Parte_1 fortuito, di una anomalia nei versamenti IVA», convocando, quindi, il quale “doveva essere al Pt_2 corrente” tanto della rateizzazione, quanto dei pagamenti, e che era poi emerso, da un confronto con che «per 5 mensilità del 2015 (agosto 2015, settembre 2015, ottobre 2015, novembre 2015, Parte_3 dicembre 2015), per 9 mensilità del 2016 (gennaio, febbraio, marzo, aprile, giugno, luglio, settembre, ottobre, novembre 2016), per 4 mensilità del 2017 (gennaio, febbraio, marzo e aprile 2017), per 3 mensilità del 2018 (aprile, maggio e giugno 2018) e per 3 mensilità del 2019 (settembre, ottobre e novembre 2019) la non aveva fatto il conteggio dell'IVA (mansione di sua esclusiva CP_2 competenza), con la conseguente mancata predisposizione dei corrispondenti F24 per i versamenti». Ha soggiunto che, inviando gli F24 per 80 clienti, non avrebbe potuto rendersi conto che v'era IVA a debito da versare, e che nemmeno dalla dichiarazione IVA annuale, regolarmente compilata dalla , CP_2 risultava che erano stati omessi dei versamenti.
La ha dato atto della mancata liquidazione IVA, con conseguente omissione Controparte_2 della predisposizione dei modelli F24, segnalando, nondimeno, per doveva aver Parte_1 conoscenza degli omessi versamenti, gestendo internamente la fatturazione, ed anzi aveva formulato due istanze di rateizzazione, tanto che la cartella relativa all'IVA 2015 era stata emessa in conseguenza del mancato pagamento di una rata.
Così sunteggiate le posizioni delle parti, ritiene il Tribunale che debba ravvisarsi l'inadempimento delle convenute alle obbligazioni rispettivamente assunte, dal che consegue la responsabilità solidale delle medesime. Deve, in fatti osservarsi, che non è contestato, ed è comunque provato dalla documentazione fiscale, che sia stata mancata la liquidazione dell'IVA a debito, e non siano stati eseguiti i conseguenti pagamenti. In merito, la si è limitata ad osservare che avrebbe dovuto CP_2 Parte_1 accorgersene, il che, semmai, potrebbe rilevare ex art. 1227 c.c., ma non vale certamente ad escludere la responsabilità della debitrice della prestazione per aver mancato di liquidare l'iva a debito, ciò che si sostanzia in una operazione contabile, che la avrebbe dovuto svolgere sulla base dei dati a CP_2 propria disposizione (nulla deducendosi in merito alla mancata disponibilità dei medesimi).
Concorre nella determinazione del danno la condotta di il che ne fonda la CP responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. (v. Cass. civ., Sez. U - , Sentenza n. 13143 del 27/04/2022), da presumersi paritaria ai sensi del terzo comma della medesima disposizione. La Commercialista, invero, incaricata non solo dell'inoltro dei modelli F24, ma anche della predisposizione dei bilanci, avrebbe pagina 14 di 21 dovuto accorgersi, quanto meno in sede di bilancio annuale — come peraltro afferma sia accaduto quanto al bilancio per il 2019 — dell'esistenza di liquidità maggiori rispetto a quelle che avrebbero dovuto riscontrarsi sulla base della contabilità predisposta dalla (che la stessa afferma CP_2 CP essere regolare con riferimento alla dichiarazione IVA annuale). Il controllo della contabilità necessario per la predisposizione dei bilanci avrebbe, quindi, dovuto far emergere il mancato versamento dell'IVA
a debito.
Non consta, invece, che vi sia un concorso del fatto colposo del creditore, ex art. 1227 c.c. Ritiene, invero, il Tribunale che l'affidamento delle attività di gestione fiscale e contabile a soggetti qualificati come alla escluda che la dovesse farsi carico di verificare CP CP_2 Parte_1 la congruità delle prestazioni rese da queste, tenuto conto, peraltro, che è incontroverso come la mancata liquidazione dell'IVA a debito si riferisca solamente ad alcune mensilità dell'anno, onde non appare esigibile che l'odierna attrice svolgesse un controllo puntuale della gestione che si sarebbe risolto in una internalizzazione della stessa, in contrasto con il conferimento degli incarichi professionali.
Venendo alla liquidazione del danno risarcibile, deve rammentarsi che la domanda appare essere, ad oggi, la seguente la seguente: € 20.056,85 per sanzioni e interessi versati da Parte_1 sulla base di modelli F24 predisposti dalla dottoressa per IVA relativa gli anni dal 2015 al CP
2019, € 10.974,08 per sanzioni e interessi per IVA relativa agli anni, 2017, 2018 e 2019 versati da il 26.10.2020 ,€ 1.567,01 (€ 24.119,61 - 22.552,60) per sanzioni, interessi e Parte_1 aggi per IVA l'anno 2015.
Al riguardo deve, anzitutto, segnalarsi che coglie parzialmente nel segno il rilievo che non potrebbero risarcirsi quale danno gli interessi versati, in conseguenza del pagamento tardivo. Deve, invero, operarsi la compensatio lucri cum damno, rappresentando la maggiore liquidità disponibile in conseguenza dell'omesso versamento fiscale un vantaggio per la parte attrice, che tale liquidità ha potuto impiegare.
Tale vantaggio può stimarsi corrispondente al tasso di interessi legali tempo per tempo vigente (in quanto corrispondente al profitto minimo da presumersi ritraibile dalla disponibilità di denaro) onde esso deve detrarsi dalla somme corrisposte al fisco a titolo aggi, interessi e sanzioni.
In dettaglio, quanto alla richiesta di un risarcimento di «€ 20.056,85 per sanzioni ed interessi versati da in base alla predisposizione dei modelli F24 da parte della dott.ssa Parte_1 CP per gli anni dal 2015 al 2019» deve osservarsi che essa non può trovare accoglimento, in quanto
[...] non risultano comprensibili, dall'esame degli atti, i calcoli compiuti dall'attrice (e al riguardo non soccorre il doc. 78, che presenterebbe un prospetto riassuntivo), né v'è lo specifico richiamo della documentazione (tra le copiose produzioni della parte) che fonderebbe la richiesta, non potendosi, peraltro, supplire mediante CTU a siffatte carenze di allegazione e prova. Al riguardo, basti rammentare il principio nemo divinare tenetur, che, nel caso di specie, si declina nel senso che non è consentito al giudice ricercare la prove della fondatezza della domanda della parte tra le (peraltro copiose) produzioni di questa, se non specificamente richiamate, in quanto ciò si sostanzierebbe in una inammissibile supplenza rispetto agli oneri che incombono sulla stessa parte, con lesione, altresì, del contraddittorio, giacché la controparte non sarebbe posta nelle condizioni di svolgere appieno le sue difese.
Quanto, invece, a «euro 10.974,08 per sanzioni e interessi relativi agli anni, 2017, 2018 e 2019 versati da il 26.10.2020 (cft. doc. n. 67, 68 e 69)»,, è stata data prova della relativo Parte_1
pagina 15 di 21 esborso mediante produzione degli F24 per ravvedimento operoso (doc. 67 e 68 fasc. p. attrice), da cui emergono i seguenti versamenti, che la parte incontestatamente allegata eseguiti il 26.10.20:
- interessi su ravvedimento IVA 2017: € 616,54;
- interessi su ravvedimento IVA 2018: € 780,08;
- interessi su ravvedimento IVA 2019: € 99,44;
- sanzioni IVA 2017: € 2.530,06;
- sanzioni IVA 2018: € 3.823,94;
- sanzioni IVA 2019: € 3.124,02;
Poiché, ai sensi dell'art. 13, co. 2, d.lgs. 472/1997 ratione temporis vigente, disciplinante il ravvedimento, «il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno», alla stregua delle considerazioni sopra esposte debbono escludersi gli interessi, risultando, in linea capitale, un danno risarcibile di € 9.478,02.
Trattandosi di credito di natura risarcitoria, che ha, pertanto, per oggetto, una obbligazione di valore — di cui rivalutazione e interessi compensativi costituiscono una componente, onde debbono essere riconosciuti d'ufficio, anche in assenza di domanda di parte (Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 39376 del
10/12/2021) — la somma di € 9.478,02, esborso del 26.10.20, deve essere rivalutata alla data odierna sulla basa degli indici ISTAT-FOI, così pervenendosi ad € 11.278,84. Devono, altresì, riconoscersi gli interessi compensativi al tasso legale sulla somma anno per anno rivalutata sino alla sentenza, per complessivi € 1.028,95. Il credito risarcitorio ammonta, pertanto, alla data della sentenza, ad € 12.907,79.
Con riferimento, invece, al risarcimento per sanzioni, interessi e aggi per IVA l'anno 2015, a seguito dell'adesione alla definizione agevolata (art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022 – c.d.
“rottamazione quater”), deve segnalarsi che la misura prevede l'estinzione con il versamento unicamente delle somma dovute a titoli di capitale e di rimborso spese per le procedure esecutive e diritti di notifica, con esclusione di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio, dall'esame della cartella N.
136 2020 00007231 33 000 (doc. 45 fasc. attrice) si ricava l'assenza di voci non coperte dalla procedura di definizione (v. doc. 117 fasc. attrice), onde, a fronte della sopravvenienze, deve ritenersi cessata la materia del contendere, così come per quanto riguarda l'iva per l'anno 2016.
2.3.2. Con riferimento alle sanzioni e interessi pagati da su ravvedimenti operosi Parte_1 del 22.2.2012, per complessivi € 424,76, entrambe le convenute hanno eccepito la prescrizione del diritto, eccezione meritevole di accoglimento, risultando l'inutile decorso del decennio, e non avendo l'attrice dato prova di atti interruttivi antecedenti alla domanda (atto di citazione notificato il 7.4.22).
2.3.3. Con riferimento alle “tasse versate in più” da relativi a perdite su Parte_1 crediti deducibili non contabilizzati, la parte attrice si è limitata ad allegare che il nuovo commercialista aveva rettificato i crediti verso i clienti, con «sopravvenienze passive indeducibili per € 55.266,89 circa, che hanno comportato un danno per per tasse pagate in più di € 13.200, che Parte_1 presumibilmente non sarebbero state pagate qualora il credito fosse stato portato a perdita nel periodo fiscale di competenza». Sul punto deve, allora, osservarsi, che la parte attrice neppure ha specificamente pagina 16 di 21 dedotto quali fossero specificamente le sopravvenienze passive indeducibili (che tali TESTUALMETNE vengono indicate nel doc. 59), onde non è stato fornito alcun elemento che consenta di apprezzare la congruità della valutazione. In aggiunta, si rileva che non è stato documentata l'entità dell'onere fiscale che la parte asserisce indebitamente sostenuto.
2.4. La domanda è altresì immeritevole di accoglimento con riferimento alla richiesta di “rimborso” della somma di € 6.240,00. L'attrice, a fronte della contestazione delle convenute, non ha, infatti, dato prova di aver sostenuto alcun esborso, limitandosi a produrre (doc. 79 p. attrice) un preavviso di parcella per € 9.774,90 (di cui, peraltro, solo € 1.000,00 per “SESSIONI EXTRA CONTRATTO PER SISTEMAZIONE DEL PREGRESSO”) ma non dando prova di aver eseguito alcun pagamento.
2.5. Pertanto, le convenute devono condannarsi al pagamento a , a titolo di Parte_1 risarcimento del danno, della somma di € € 12.907,79, importo già comprensivo di interessi e rivalutazione.
3. Le domande proposte da nei confronti di e Parte_1 CP
la restituzione dei compensi percepiti, che possono esaminarsi Parte_1 congiuntamente per identità delle questioni giuridiche sottese, sono infondate.
Il diritto alla restituzione del compenso, invero, discenderebbe da una domanda di risoluzione del contratto che, nel caso di specie, non è stata proposta nei confronti di alcuno dei convenuti, e che richiederebbe il vaglio della gravità dell'inadempimento, ex art. 1455 c.c., e non potrebbe, comunque, travolgere le prestazioni (effettivamente) eseguite, ex art. 1458 c.c., nonostante l'ordinario effetto retroattivo della pronuncia risolutoria. Diversamente potrebbe concludersi ove — ma non ricorre l'ipotesi nel caso di specie — fosse stata domandata la restituzione, parziale, di quanto corrisposto in conseguenza della riduzione del corrispettivo in considerazione dei vizi della prestazione. Nelle altre ipotesi, invece, opera l'ordinario rimedio del risarcimento del danno, che ha l'eminente funzione di riportare la sfera patrimoniale del danneggiato nelle condizioni che avrebbe avuto ove non vi fosse stato l'inadempimento dell'obbligazione della controparte contrattuale.
Ne consegue il rigetto delle domande volte alla restituzione del compenso.
4. La domanda risarcitoria proposta da in proprio, nei confronti di Parte_2 CP
infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
[...] Controparte_2
omanda il risarcimento del «danno non patrimoniale di natura psicologica e Parte_2 fisica» risentito in conseguenza del lamentato inadempimento. Al riguardo, egli produce (doc. 86 fasc. attore) un certificato del medico di medicina generale datato 12.10.21 da cui risulta essere «affetto da malattia degenerativa di tipo neurologico con conseguente deficit muscolare degli arti superiori.
Nell'ultimo anno la malattia si è fortemente accentuata anche a causa di comparsa di agitazione psicomotoria (stress)». Al riguardo, deve osservarsi, in primo luogo, che la parte attrice nulla deduce ai fini della determinazione del presunto danno biologico, nonostante siano noti e universalmente applicati i criteri tabellari di liquidazione dello stesso, non indicando neppure in che termini percentualistici la menomazione sarebbe riconducibile alla condotta delle convenute.
Più a monte, tuttavia, il risarcimento della tipologia di danno lamentato nel caso di specie non appare riconoscibili, in applicazione del principio affermato dall'art. 1225 c.c. (significativamente non richiamato in materia di responsabilità extracontrattuale) ai sensi del quale «se l'inadempimento o il pagina 17 di 21 ritardo non dipende da dolo del debitore» — il che eppure deduce — «il risarcimento è limitato Pt_2 al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione». Nel caso in esame, non risulta né che le parti convenute fossero al corrente della condizione di malattia (soprattutto al momento del sorgere dell'obbligazione), né che comunque fosse prevedibile che l'inadempimento contrattuale potesse comportare un danno di natura biologica.
Ne consegue il rigetto delle domande di in proprio, nei confronti di Parte_2 CP
[...] Controparte_2
5. Le domande riconvenzionali, proposte da nei confronti tanto di CP
quanto di e da nei Parte_1 Parte_2 Controparte_2 confronti di che possono esaminarsi congiuntamente, avendo Parte_1 cumulativamente preso posizione al riguardo le parti attrici, sono fondate, e devono, pertanto, essere accolte.
Al riguardo deve segnalarsi che nulla la difesa dei convenuti in riconvenzionale ha eccepito in prima udienza, ed anche in sede di memoria integrativa essi si sono limitatati a «contesta[re] la domanda riconvenzionale avversaria ed i fatti allegati così come i documenti prodotti, in quanto l'attività descritta nelle fatture azionate da controparte non è stata svolta o se svolta in modo non corretto e con errori sia nell'interesse di sia del sig. ». La contestazione, che investe Parte_1 Parte_2 unicamente il profilo dell'adempimento della prestazione avversaria — e non del titolo, specialmente per quanto riguarda la pretesa di ei confronti di per la sua CP Parte_2 genericità deve ritenersi inidonea ad onerare la controparte di dare la prova del proprio esatto adempimento, con conseguente operatività del principio di non contestazione, tanto con riferimento all'an, quanto al quantum. deve dunque ritenersi tenuta e condannarsi al pagamento, nei confronti di Parte_1 ella somma di € 13.645,39 e nei confronti di della somma CP Controparte_2 di € 9.516,00, mentre nei confronti di della somma di € Parte_2 CP
11.299,93, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla domanda giudiziale (i.e. dalla costituzione in giudizio, per entrambe le parti il 5.9.22).
6. Tenuto conto del vincolo di solidarietà ravvisato, quanto al risarcimento del danno, tra le convenute, non può farsi luogo in questa sede alla compensazione delle poste reciprocamente dovute tra
Parte_1 CP Controparte_2
7. Le domande di garanzia proposte da ei confronti CP Controparte_2 di ono fondate, e devono, pertanto, Controparte_3 essere accolte.
7.1. Anzitutto, con coglie nel segno l'eccezione di inoperatività della polizza per aver taciuto, al momento della stipula della polizza (28.03.2016), circostanze che avrebbero potuto dar luogo a richieste di risarcimento, in quanto e la avendo compilato la CP Controparte_2 dichiarazione IVA 2015, sin da quel momento «dovevano essere consapevoli del fatto che l'Agenzia delle Entrate avrebbe rilevato l'omesso versamento e inviato dapprima l'avviso bonario, successivamente la cartella esattoriale», risultando tale circostanza sfornita di prova (e la prova incombe all'eccipiente). Anche l'eccezione che fa riferimento alla sussistenza di “fatti dolosi e fraudolenti” risulta pagina 18 di 21 destituita di fondamento: la mera ripetizione degli inadempimenti non è, di per sé, indice di dolo, che dall'istruttoria non è comunque emerso. Neppure l'eccezione che si appunta sulla “confessione” della trova il favore del diritto: l'ammissione della mancata liquidazione dell'IVA, invero, non è CP_2 certamente risultata dirimente ai fini istruttori, risultando agli atti la documentazione fiscale comprovante gli omessi versamenti. Né coglie nel segno il riferimento all'art. 1460 c.c., avendo l'eccezione di inadempimento funzione dilatoria e non liberatoria. Assorbita, è, infine, l'eccezione di inoperatività con riferimento alle domande di restituzione del compenso, che non hanno trovato accoglimento.
7.2. Ritenuta, pertanto, l'operatività della polizza, deve segnalarsi che essa opera con una franchigia di
€ 1.000,00, da applicarsi un'unica volta, con riferimento all'unico “atto illecito” accertato all'esito del presente giudizio.
8. Occorre, infine, statuire sulle spese di lite, sulla base del principio di soccombenza.
Quanto alle cause tra e e tra Parte_1 CP Parte_1
e sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle
[...] Controparte_2 spese di lite (comprendenti anche le spese per intimazione dei testi, che hanno deposto su questioni attinenti alle domande di ), essendovi soccombenza reciproca. Parte_1
Quanto alle cause tra e e tra e Parte_2 CP Parte_2 in ragione della soccombenza del primo nei confronti delle convenute quanto Controparte_2 alla domanda risarcitoria, e nei confronti di anche con riferimento alla CP riconvenzionale, le spese debbono porsi a carico di Si procede a liquidazione Parte_2 in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del valore indeterminabile della domanda risarcitoria, dei valori medi per lo scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00 per tutte le fasi. Allo stesso regime sono soggette le spese per il procedimento di mediazione, liquidate sulla base dei medesimi criteri, con riferimento alle fasi di attivazione e negoziazione.
Quanto, infine, alle cause di garanzia, in ragione della soccombenza di
[...] nei confronti delle chiamanti in causa, le spese debbono porsi a Controparte_3 carico della terza chiamata. Si procede a liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del decisum, dei valori minimi per lo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 per tutte le fasi, tenuto conto della natura delle difese svolte dal garante nei confronti delle garantite. Allo stesso regime sono soggette le spese per il procedimento di mediazione, liquidate sulla base dei medesimi criteri, con riferimento alle fasi di attivazione e negoziazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara inammissibili le domande svolte da nei confronti di Parte_1
e on riferimento al risarcimento del danno per CP Controparte_2 sanzioni e interessi per IVA anno 2018, per sanzioni e interessi su IRAP 2020, sanzioni e interessi pagina 19 di 21 per ravvedimento operoso relativo IRES 2019, sanzioni e interessi per preavviso telematico dell'IRAP 2019;
2. in parziale accoglimento delle domande proposte da nei confronti Parte_1 di ondanna queste, in solido tra loro, a risarcire CP Controparte_2 il danno patito dalla prima, liquidato, alla data della sentenza, in € 12.907,79, somma comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria;
3. rigetta la domanda di restituzione del compenso proposta da nei Parte_1 confronti di CP
4. rigetta la domanda di restituzione del compenso proposta da nei Parte_1 confronti di Controparte_2
5. rigetta la domanda risarcitoria proposta da ei confronti di Parte_2 CP
di
[...] Parte_1
6. condanna al pagamento nei confronti di a titolo Parte_1 CP di compenso, della somma di € 13.645,39 oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dal 5.9.22 al saldo;
7. condanna al pagamento nei confronti di Parte_1 CP_2
a titolo di compenso, della somma di € 9.516,00 oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dal
[...]
5.9.22 al saldo;
8. condanna l pagamento nei confronti di a titolo di Parte_2 CP compenso, della somma di € 11.299,93, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dal 5.9.22 al saldo;
9. in accoglimento della richiesta di rilevazione formulata da e CP [...] condanna CP_2 Controparte_3 rilevare indenne da al netto della franchigia di CP Controparte_2
€ 1.000,00, da tutto quanto con la presente sentenza le stesse sono condannate a pagare a per capitale, interessi, rivalutazione monetaria e spese;
Parte_1
10. compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1 CP
11. compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1 CP_2
[...]
12. condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_2 CP liquidano in € 7.616,00 per compensi di avvocato del giudizio di merito, € 1.071 per compensi di avvocato del procedimento di mediazione, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
13. condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_2 CP_2 liquidano in € 7.616,00 per compensi di avvocato del giudizio di merito, € 1.071 per compensi di avvocato del procedimento di mediazione, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
14. condanna a rimborsare a Controparte_3
e spese di lite, che si liquidano in € 759,00 per spese, € 2.539 per compensi CP
pagina 20 di 21 di avvocato del giudizio di merito, € 662 per compensi di avvocato del procedimento di mediazione, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
15. condanna a rimborsare a Controparte_3 le spese di lite, che si liquidano in € 759,00 per spese, € 2.539 per compensi CP_2 di avvocato del giudizio di merito, € 662 per compensi di avvocato del procedimento di mediazione, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Prato il giorno 17 aprile 2025.
Il Giudice dott. Francesco Delù
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