Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/02/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 6891/2024.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Rosella Nocera Presidente
- Tiziana Di Gioia Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento per la modifica delle condizioni della separazione tra coniugi, iscritto al n. 6891/2024 R.G. e pendente tra
( ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa da Avv. Emanuele Cippone,
-parte attrice-
e
( ), rappresentato e difeso da CP_1 C.F._2
Avv. Carmine Aldo Catacchio,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.1.- Con ricorso del 19.06.2024 Parte_1 coniuge separato del resistente ha domandato la CP_1 modifica delle condizioni di separazione1 con particolare riferimento al quantum dell'obbligo paterno di contribuzione al mantenimento del figlio (01.07.2011). Per_1 1 Breviter, con decreto di omologazione n. 8879/2021 del 14.04.2021 i coniugi hanno stabilito l'affidamento condiviso con collocamento del figlio presso la madre e conseguente godimento della casa coniugale in capo alla moglie;
un calendario di incontri padre-figlio; l'obbligo del mantenimento del minore a carico del padre nella misura di € 350,00 mensili oltre al 70% s.s.
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La ha dedotto la necessità di una revisione in Parte_1 aumento del contributo al mantenimento del figlio nella misura di € 550,00 in ragione delle accresciute esigenze dello stesso, aumentate rispetto all'epoca dell'omologa della separazione.
Ha inoltre allegato un accrescimento dei redditi del marito
(brigadiere dell'Arma dei Carabinieri), sostenendo che lo stesso percepirebbe una retribuzione di € 3.500,00 mensili.
Infine, per quel che concerne la propria situazione economica, ha dedotto di non possedere alcuna proprietà immobiliare e di svolgere un lavoro part-time come addetta alle vendite presso un negozio di abbigliamento.
I.2.- Con comparsa di costituzione del 18.11.2024
[...]
si è costituito in giudizio concludendo per il rigetto CP_1 del ricorso.
Ha dedotto di sostenere personalmente una serie di spese connesse alla formazione di come la scuola di inglese, Per_1
l'assicurazione scolastica e la scuola calcio.
I.3.- Il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni.
I.4.- La causa è stata istruita con le sole produzioni documentali delle parti. Il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.12.2024, si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
II.- La domanda non può trovare accoglimento.
II.1.- Preliminarmente è utile precisare che la modifica delle condizioni della separazione può essere disposta solo a fronte della sopravvenienza di circostanze di fatto idonee a giustificare un riequilibrio dell'assetto degli interessi familiari così come già definito in sede di separazione.
II.2.- Nel caso di specie l'attrice non ha fornito dimostrazione della variazione in aumento del reddito del marito rispetto all'epoca dell'omologazione e, in ogni caso,
ha allegato le proprie dichiarazioni reddituali a CP_1 confutazione della tesi sostenuta dalla . Parte_1
Infatti, dalla documentazione in atti, emerge che il convenuto percepisce uno stipendio medio ammontante ad €
2.500,00 netti al mese che, per sua stessa dichiarazione resa all'udienza di comparizione personale, rappresenta all'incirca la medesima situazione economica risalente all'epoca della separazione. Né la ricorrente, pur gravata dal relativo onere
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probatorio, ha fornito prova del reddito inferiore esistente all'epoca della separazione.
Si aggiunga che le esigenze del minore, oggi tredicenne, non si possono ritenere sensibilmente accresciute sicché la contribuzione paterna ammontante a € 350,00 risulta ad oggi del tutto congrua.
Pertanto, la domanda di modifica non può trovare accoglimento.
III.- Spese e compensi di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte attrice che è tenuta alla rifusione nella misura indicata in dispositivo in conformità al D.M. 55/2014 e ss.mm. avendo riguardo ai parametri previsti per i procedimenti ordinari del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00
(così individuato trattandosi di procedimento dal valore indeterminato ma a bassa complessità); e con le riduzioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, pronunciando nel giudizio R.G. 6891/2024 proposto con ricorso del
19.06.2024 da nei confronti di Parte_1 [...]
con l'intervento del P.M., disattesa ogni altra CP_1 questione, a conferma delle condizioni di separazione pronunciate con decreto di omologazione di questo Tribunale n.
8879/2021 del 14.04.2021 nell'ambito del giudizio R.G.
15596/2020, così provvede:
1) RIGETTA il ricorso;
2) CONDANNA alla rifusione, in favore di Parte_1
di spese e compensi di giudizio che si CP_1 liquidano in € 1.698,50 oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A.
e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 04 febbraio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Rosella Nocera
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