Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/02/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Francesco Aragona, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1673/2024 R.G. promossa da
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), difesa dall'avv. Tiziana Talarico;
C.F._1
ricorrente e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Silvia Parisi;
CP_1
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente, premesso di avere presentato istanza, ex art. 445 bis c.p.c., per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti quanto richiesto in via amministrativa, ha dedotto che il relativo procedimento si concludeva con la relazione del CTU medico-legale che la riconosceva soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti gravi a svolgere funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88, 124/98) – 100%; tanto premesso, ha proposto
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Si è costituito l' argomentando per l'inammissibilità e l'infondatezza nel CP_1
merito delle pretese di parte opponente.
E' anzitutto infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall' CP_1
per mancanza della dichiarazione di dissenso.
L'opposizione è infatti tempestiva, ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., atteso che la dichiarazione di dissenso è intervenuta nel termine di trenta giorni assegnato dal giudice ed il successivo ricorso giudiziale è stato depositato nei successivi trenta giorni.
Nel merito, l'assunto attoreo è infondato.
Parte ricorrente deduce che l'ausiliario avrebbe sottovalutato l'incidenza delle patologie da cui è affetta sul compimento degli atti quotidiani della vita e sulla capacità di deambulare autonomamente.
Sennonché, tali censure non ostano alla valutazione, corretta per come subito si vedrà, eseguita dal consulente tecnico di ufficio il quale ha ritenuto insussistenti le condizioni di legge per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento.
Il consulente nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, dott.
[...]
, ha ritenuto la paziente, sulla base della visita medica eseguita e della Per_1 documentazione clinica agli atti, affetta da: “Disturbo distimico in soggetto con pregresso K mammario, in follow-up; ipertensione arteriosa, poliartrosi a lieve impegno funzionale”, riscontrando all'esame obiettivo: “… deambulazione autonoma con normotonotrofia dei tessuti muscolari e passaggi posturali espletabili;
limitazione funzionale lieve nelle grosse e medie articolazioni;
lucida, orientata temporo-spazialmente, risponde a tono alle domande rivoltele, manifestando tuttavia deflessione del tono dell'umore, giusta partecipazione ed eloquio congruo per forma
e contenuto, con comportamento adeguato al momento;
sistema neurologico integro;
organi di senso: vista ed udito in rapporto all'età: nella norma all'esame clinico”.
2 Nelle considerazioni medico-legali, ha illustrato che: “… le patologie preminenti riscontrate nella stessa, sono costituite dalla patologia psichiatrica, classificata dalla struttura specialistica cennata nel preambolo, quale: “distimia” e caratterizzata da alternanze di periodi di eccitabilità ad altre di chiusura verso terzi
e l'ambiente, dalla poliartrosi con limitazione funzionale lieve e dagli esiti del ca. mammario in follow-up, essendo stato trattato nel 2014 senza manifestazioni di proseguimento della malattia neoplastica. La valutazione geriatrica multidimensionale, peraltro, non rileva nella persona perdite importanti delle abilità nel rapportarsi con se stessa, con gli altri o con l'ambiente, mantenendole quasi in toto: 6/6, 6/8. La condizione globale di salute della persona non si è modificata dalla
CP_ data di rilievo da parte della Commissione del CML 25/5/23, né sono sopraggiunte nuove patologie atte ad aggravare lo stato e, conseguentemente, le capacità. Pertanto, si giudica equa la valutazione perpetrata dalla Commissione cennata nel giudizio clinico e nel risvolto medicolegale. Non si ravvisano nella persona elementi sufficienti a stabilire che la stessa non sia in grado di attendere alle proprie mansioni giornaliere o di non deambulare autonomamente in quanto le funzioni psichiche, sensoriali, deambulative e degli apparati sono sufficienti onde poterle permettere di svolgere ancora le ordinarie proprie occupazioni, di poter attendere alle stesse, essendo ancora nelle condizioni sufficienti a potersi relazionare ancora con se stessa e con gli altri e di deambulare autonomamente”.
Rispetto ai puntuali apprezzamenti riportati in perizia, l'istante esprime dunque una generica doglianza, senza muovere alcuno specifico rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dal consulente.
In ragione di ciò, le affermazioni di parte ricorrente circa la propria incapacità ad attendere alle esigenze di vita quotidiana senza una continua assistenza non trovano specifico e sufficiente supporto;
come tali, si palesano quali mere deduzioni di parte che, se sono sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale rivendicata, tuttavia non bastano a integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
3 La semplice affermazione, infatti, che il consulente abbia sottovalutato il complesso invalidante che affligge il soggetto interessato, o che abbia errato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla propria condizione personale non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
La censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Occorre, dunque, concludere che le risultanze dell'accertamento censurato devono essere confermate, senza bisogno di rinnovare la consulenza medico legale espletata e, conseguentemente, deve essere rigettata la richiesta di parte ricorrente di accedere alla provvidenza economica oggetto di causa.
In ordine alle spese di lite, ricorrono motivi per disporne la compensazione tra le parti.
Le spese della consulenza tecnica espletata nella fase di A.T.P. vanno invece poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
4 - compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della C.T.U. espletata nel CP_1
procedimento per A.T.P..
Catanzaro, 20.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona
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