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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 6948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6948 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.41714/2024 RG
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata al Parte_1 ricorso dall'Avv. Flavio Nicolosi e dall'Avv. Ilaria De Angelis ed elettivamente domiciliato presso il di loro studio in Roma, alla Via Crescenzio, n. 58
RICORRENTE E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, sedente in Tortona (AL) Frazione Rivalta Scrivia, Strada Savonesa n. 13, rappresentata e difesa, giusta delega allegata alla comparsa di costituzione dall' Avv. Giuseppe Grosso del Foro di Alessandria presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Alessandria, Piazza Giuseppe Garibaldi n.
5. L
RESISTENTE
all'udienza del 12.6.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Rigetta il ricorso . Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente che si liquidano in €5.359,00 per compensi , oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA.
Roma, 12.6.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
1.Con ricorso depositato in data 15.11.2024 e ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio CP_1
avanzando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di
[...]
Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, Accertato l'orario straordinario osservato continuativamente dal lavoratore, condannare la resistente al pagamento della somma lorda di € 42.991,17, per lavoro straordinario fino alla 48esima ora e della somma lorda di € 33.645,33, per lavoro straordinario oltre la 48esima ora e quindi complessivamente la somma lorda di € 76.636,50; Condannare, in ogni caso, la resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente procedimento “
Deduceva al riguardo il ricorrente:
- che con sentenza n.10924/2022 il Tribunale di Roma in accoglimento del ricorso presentato dal ricorrente nei confronti della convenuta aveva statuito ““dichiara la natura subordinata ed a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso tra le parti a decorrere dal 9/05/11 al 19/05/18 nonché il diritto di parte ricorrente all'inquadramento nel livello 1° previsto dal CCNL di settore applicabile;
condanna la società convenuta al pagamento della somma di euro 25.990,67 a titolo di differenze maturate per i titoli indicati nella CTU espletata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
condanna la società convenuta a CP_ corrispondere all' la contribuzione dovuta omessa “;
- che solo con detta sentenza era stata riconosciuta la natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti;
- che nella motivazione della sentenza era stato altresì ritenuto. ““dalle risultanze probatorie rassegnate, complessivamente considerate, è possibile evincere la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato continuativo nel periodo dedotto in ricorso, essendo state provate le mansioni di responsabilità continuativamente svolte dal ricorrente presso l'orario di lavoro osservato dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 19,00 “. Deduceva che solo con la sentenza era stato accertato l'effettivo orario di lavoro del ricorrente e quindi di un orario straordinario per 14 ore settimanali.
Deduceva di avere pertanto diritto alle differenze conteggiate dal CTU nel procedimento definito con sentenza n.10924/2022 e avanzava le conclusioni sopra richiamate. 2.Si costituiva la resistente contestando il ricorso e chiedendone il rigetto Deduceva che nella sentenza richiamata da parte ricorrente era stata accertata solo la natura subordinata del rapporto con l'obbligo di rispettare un orario di lavoro ma che non era stato accertato lo svolgimento di orario straordinario. Precisava altresì che il ricorrente nel ricorso n.7979/2019 RG, definito con sentenza n.10924/2022 non aveva mai chiesto il pagamento di somme a titolo di lavoro straordinario, né nel corso del giudizio era stata espletata alcuna istruttoria in merito allo straordinario lavorato. Contestava che la CTU contabile espletata nel corso di detto giudizio potesse fondare la domanda di straordinario avendo il CTU nella relazione esplicitamente dichiarato che gli straordinari non erano stati oggetto di domanda in detto ricorso. In via subordinata deduceva che il lavoro straordinario era incompatibile con le funzioni direttive accertate in capo al ricorrente con la sentenza allegata Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
3.Alla udienza del 12.6.2025 le parti discutevano la causa e all'esito della camera di consiglio è stata pronunciata sentenza. DIRITTO
4.Il ricorso deve essere rigettato. La sentenza n.10924/2022 emessa tra le parti (RG 7979/2019) allegata da parte ricorrente e ormai passata in giudicato infatti aveva ad oggetto il medesimo rapporto di lavoro oggetto del presente giudizio, e ha accolto la domanda del ricorrente volta alla condanna del resistente al pagamento di differenze per: retribuzione mensile, tredicesima, quattordicesima mensilità, indennità per ferie e permessi non usufruiti, indennità di preavviso e TFR. Al riguardo si sottolinea che nel giudizio definito con sentenza n.10924/2024 la parte ricorrente non aveva richiesto l'accertamento del lavoro straordinario svolto, né la condanna al pagamento di somme a titolo di straordinario ed infatti nulla ha statuito sul punto la sentenza n.10924/2022 del Tribunale di Roma. allegato 1 parte ricorrente). La stessa relazione di CTU allegata specifica in risposta alle osservazioni della parte ricorrente che la domanda di indennità a titolo di straordinario non era stata avanzata in detto giudizio (allegato 2 parte ricorrente). Appare evidente che il presente giudizio, che ha ad oggetto la richiesta di condanna al pagamento delle somme collegate al lavoro straordinario che il ricorrente deduce di aver prestato durante il medesimo rapporto lavorativo oggetto della sentenza n. 10924/2022 La domanda avanzata nel presente giudizio poteva e doveva essere avanzata nel giudizio definito con la citata sentenza n.10924/2022 in virtù del principio del dedotto e del deducibile. Non avendo la parte avanzato tale domanda in quel giudizio, la domanda avanzata nel presente giudizio deve essere rigettata per intervenuto giudicato. Sul punto si richiama quanto ritenuto dalla Corte di cassazione Sez. L, con sentenza n. 15343 del 30/06/2009 “In relazione al principio per cui l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, e cioè non solo le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito) ma anche tutte le altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (giudicato implicito), qualora si sia formato il giudicato sull'insussistenza di un diritto di credito (nella specie relativo ai compensi dovuti dall ad un medico a titolo di rimborso spese e di Pt_2 indennità forfettaria a copertura del rischio per avviamento professionale), deve ritenersi preclusa una seconda pronuncia relativa a tale diritto, sia pure in relazione a diversa voce di credito (nella specie spese a titolo di produzione del reddito), determinata in base a circostanze e criteri diversi da quelli posti a base dell'anteriore statuizione;
né detta voce può essere riconosciuta a titolo di arricchimento senza causa, posto che anche la relativa azione deve ritenersi coperta dal giudicato formatosi sull'azione sostanziale relativa al medesimo oggetto, anche richiesto ad un diverso titolo”. Sul punto anche Cass. Cass. 15093 del 26.6.2009 e Cass. N.15508 del
14.7.2011) La domanda è da rigettare e anche per il divieto di parcellizzazione della domanda sancito dalla Cassazione che ha statuito “In tema di trattamento di fine rapporto, qualora si sia formato il giudicato sull'inserimento, nella base di calcolo, delle indennità contrattuali erogate in maniera fissa e continuativa, resta preclusa una nuova domanda di riliquidazione della prestazione medesima ancorché fondata su profili differenti quali il riconoscimento dei compensi per lavoro straordinario, trattandosi di ragioni che, pur se non dedotte, erano deducibili nel precedente giudizio, dovendosi ritenere non consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell'obbligazione, traducendosi in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte per la corretta tutela del suo interesse sostanziale, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, sia con il principio costituzionale del giusto processo, nella cui prospettiva occorre considerare lo stesso concetto di "deducibile". ( Corte di cassazione . Sentenza n. 28719 del 03/12/2008). Al riguardo l'accertamento del giudicato è rilevabile d'ufficio secondo i principi enunciati dalla Cassazione in quanto : “Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione.” ( Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26041 del 23/12/2010). Ancora la Corte di cassazione ha precisato “Il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicchè il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti;
pertanto il giudice al quale ne risulti l'esistenza non è vincolato dalla posizione assunta da queste ultime in giudizio, potendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo” ( Cassazione sentenza n.8607/2017) La domanda oggetto del presente giudizio, deve pertanto essere rigettata perché coperta da giudicato. 5.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della causa .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso . Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente che si liquidano in €5.359,00 per compensi , oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA.
Roma, 12.6.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.41714/2024 RG
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata al Parte_1 ricorso dall'Avv. Flavio Nicolosi e dall'Avv. Ilaria De Angelis ed elettivamente domiciliato presso il di loro studio in Roma, alla Via Crescenzio, n. 58
RICORRENTE E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, sedente in Tortona (AL) Frazione Rivalta Scrivia, Strada Savonesa n. 13, rappresentata e difesa, giusta delega allegata alla comparsa di costituzione dall' Avv. Giuseppe Grosso del Foro di Alessandria presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Alessandria, Piazza Giuseppe Garibaldi n.
5. L
RESISTENTE
all'udienza del 12.6.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Rigetta il ricorso . Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente che si liquidano in €5.359,00 per compensi , oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA.
Roma, 12.6.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
1.Con ricorso depositato in data 15.11.2024 e ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio CP_1
avanzando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di
[...]
Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, Accertato l'orario straordinario osservato continuativamente dal lavoratore, condannare la resistente al pagamento della somma lorda di € 42.991,17, per lavoro straordinario fino alla 48esima ora e della somma lorda di € 33.645,33, per lavoro straordinario oltre la 48esima ora e quindi complessivamente la somma lorda di € 76.636,50; Condannare, in ogni caso, la resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente procedimento “
Deduceva al riguardo il ricorrente:
- che con sentenza n.10924/2022 il Tribunale di Roma in accoglimento del ricorso presentato dal ricorrente nei confronti della convenuta aveva statuito ““dichiara la natura subordinata ed a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso tra le parti a decorrere dal 9/05/11 al 19/05/18 nonché il diritto di parte ricorrente all'inquadramento nel livello 1° previsto dal CCNL di settore applicabile;
condanna la società convenuta al pagamento della somma di euro 25.990,67 a titolo di differenze maturate per i titoli indicati nella CTU espletata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
condanna la società convenuta a CP_ corrispondere all' la contribuzione dovuta omessa “;
- che solo con detta sentenza era stata riconosciuta la natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti;
- che nella motivazione della sentenza era stato altresì ritenuto. ““dalle risultanze probatorie rassegnate, complessivamente considerate, è possibile evincere la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato continuativo nel periodo dedotto in ricorso, essendo state provate le mansioni di responsabilità continuativamente svolte dal ricorrente presso l'orario di lavoro osservato dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 19,00 “. Deduceva che solo con la sentenza era stato accertato l'effettivo orario di lavoro del ricorrente e quindi di un orario straordinario per 14 ore settimanali.
Deduceva di avere pertanto diritto alle differenze conteggiate dal CTU nel procedimento definito con sentenza n.10924/2022 e avanzava le conclusioni sopra richiamate. 2.Si costituiva la resistente contestando il ricorso e chiedendone il rigetto Deduceva che nella sentenza richiamata da parte ricorrente era stata accertata solo la natura subordinata del rapporto con l'obbligo di rispettare un orario di lavoro ma che non era stato accertato lo svolgimento di orario straordinario. Precisava altresì che il ricorrente nel ricorso n.7979/2019 RG, definito con sentenza n.10924/2022 non aveva mai chiesto il pagamento di somme a titolo di lavoro straordinario, né nel corso del giudizio era stata espletata alcuna istruttoria in merito allo straordinario lavorato. Contestava che la CTU contabile espletata nel corso di detto giudizio potesse fondare la domanda di straordinario avendo il CTU nella relazione esplicitamente dichiarato che gli straordinari non erano stati oggetto di domanda in detto ricorso. In via subordinata deduceva che il lavoro straordinario era incompatibile con le funzioni direttive accertate in capo al ricorrente con la sentenza allegata Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
3.Alla udienza del 12.6.2025 le parti discutevano la causa e all'esito della camera di consiglio è stata pronunciata sentenza. DIRITTO
4.Il ricorso deve essere rigettato. La sentenza n.10924/2022 emessa tra le parti (RG 7979/2019) allegata da parte ricorrente e ormai passata in giudicato infatti aveva ad oggetto il medesimo rapporto di lavoro oggetto del presente giudizio, e ha accolto la domanda del ricorrente volta alla condanna del resistente al pagamento di differenze per: retribuzione mensile, tredicesima, quattordicesima mensilità, indennità per ferie e permessi non usufruiti, indennità di preavviso e TFR. Al riguardo si sottolinea che nel giudizio definito con sentenza n.10924/2024 la parte ricorrente non aveva richiesto l'accertamento del lavoro straordinario svolto, né la condanna al pagamento di somme a titolo di straordinario ed infatti nulla ha statuito sul punto la sentenza n.10924/2022 del Tribunale di Roma. allegato 1 parte ricorrente). La stessa relazione di CTU allegata specifica in risposta alle osservazioni della parte ricorrente che la domanda di indennità a titolo di straordinario non era stata avanzata in detto giudizio (allegato 2 parte ricorrente). Appare evidente che il presente giudizio, che ha ad oggetto la richiesta di condanna al pagamento delle somme collegate al lavoro straordinario che il ricorrente deduce di aver prestato durante il medesimo rapporto lavorativo oggetto della sentenza n. 10924/2022 La domanda avanzata nel presente giudizio poteva e doveva essere avanzata nel giudizio definito con la citata sentenza n.10924/2022 in virtù del principio del dedotto e del deducibile. Non avendo la parte avanzato tale domanda in quel giudizio, la domanda avanzata nel presente giudizio deve essere rigettata per intervenuto giudicato. Sul punto si richiama quanto ritenuto dalla Corte di cassazione Sez. L, con sentenza n. 15343 del 30/06/2009 “In relazione al principio per cui l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, e cioè non solo le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito) ma anche tutte le altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (giudicato implicito), qualora si sia formato il giudicato sull'insussistenza di un diritto di credito (nella specie relativo ai compensi dovuti dall ad un medico a titolo di rimborso spese e di Pt_2 indennità forfettaria a copertura del rischio per avviamento professionale), deve ritenersi preclusa una seconda pronuncia relativa a tale diritto, sia pure in relazione a diversa voce di credito (nella specie spese a titolo di produzione del reddito), determinata in base a circostanze e criteri diversi da quelli posti a base dell'anteriore statuizione;
né detta voce può essere riconosciuta a titolo di arricchimento senza causa, posto che anche la relativa azione deve ritenersi coperta dal giudicato formatosi sull'azione sostanziale relativa al medesimo oggetto, anche richiesto ad un diverso titolo”. Sul punto anche Cass. Cass. 15093 del 26.6.2009 e Cass. N.15508 del
14.7.2011) La domanda è da rigettare e anche per il divieto di parcellizzazione della domanda sancito dalla Cassazione che ha statuito “In tema di trattamento di fine rapporto, qualora si sia formato il giudicato sull'inserimento, nella base di calcolo, delle indennità contrattuali erogate in maniera fissa e continuativa, resta preclusa una nuova domanda di riliquidazione della prestazione medesima ancorché fondata su profili differenti quali il riconoscimento dei compensi per lavoro straordinario, trattandosi di ragioni che, pur se non dedotte, erano deducibili nel precedente giudizio, dovendosi ritenere non consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell'obbligazione, traducendosi in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte per la corretta tutela del suo interesse sostanziale, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, sia con il principio costituzionale del giusto processo, nella cui prospettiva occorre considerare lo stesso concetto di "deducibile". ( Corte di cassazione . Sentenza n. 28719 del 03/12/2008). Al riguardo l'accertamento del giudicato è rilevabile d'ufficio secondo i principi enunciati dalla Cassazione in quanto : “Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione.” ( Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26041 del 23/12/2010). Ancora la Corte di cassazione ha precisato “Il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicchè il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti;
pertanto il giudice al quale ne risulti l'esistenza non è vincolato dalla posizione assunta da queste ultime in giudizio, potendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo” ( Cassazione sentenza n.8607/2017) La domanda oggetto del presente giudizio, deve pertanto essere rigettata perché coperta da giudicato. 5.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della causa .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso . Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente che si liquidano in €5.359,00 per compensi , oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA.
Roma, 12.6.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso