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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/01/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 9574 del 2023 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. SALADINO FRANCESCO ricorrente
CONTRO
CP_1
Con l'avv. MARINELLI MASSIMILIANO resistente
Avente ad oggetto: Licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 27/01/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del proposto ricorso, annulla il licenziamento intimato al ricorrente e condanna la società resistente alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione oltre versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nei limiti di cui al quarto comma dell'art. 18 legge n. 300/1970; condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €
3.500,00 per onorari, oltre € 259,00 per contributo unificato, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge se dovute.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 26/07/2023 il ricorrente in epigrafe deduceva: di essere stato assunto in data 08/02/2005 dalla “Hermes Security
Express S.r.l.” con mansioni di impiegato, addetto ai servizi di gestione amministrativa;
che, con contratto del 23/09/2019, la Hermes Security Express s.r.l. aveva ceduto alla il ramo d'azienda costituito dal “servizio di gestione CP_1 amministrativa, costituito dal complesso organizzato di rapporti contrattuali e personale dipendente” del quale faceva parte anche il ricorrente;
che la aveva CP_1
sottoscritto in data 24/09/2019 un contratto di appalto di servizi con la Hermes
S.r.l., avente ad oggetto attività di supporto amministrativo e logistico;
di essere stato trasferito, nel maggio del 2022, in società con la quale la Controparte_2
aveva stipulato un contratto di fornitura di servizi aziendali;
che presso CP_1 la era stato adibito all'attività di fatturazione fino al Controparte_2
licenziamento per giustificato motivo oggettivo avvenuto in data 08/02/2023.
Deduceva il ricorrente di avere sempre prestato la propria attività nell'ambito della commessa “ , così che il venir meno della commessa CP_2
“Hermes” doveva ritenersi irrilevante ed inidonea a giustificare il licenziamento.
Concludeva pertanto chiedendo dichiararsi la nullità e/o illegittimità del licenziamento impugnato con conseguente reintegra del ricorrente nel posto di lavoro e condanna della resistente al pagamento di un'indennità CP_3 risarcitoria nella misura delle retribuzioni ad egli spettanti dalla data di licenziamento a quella dell'effettiva reintegra, oltre interessi e rivalutazione monetaria da ogni singola decorrenza all'effettivo soddisfo;
chiedeva, in subordine, la condanna di parte resistente al risarcimento dei danni derivanti dal licenziamento;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, parte resistente si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso in opposizione del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria con l'escussione dei testi ammessi, all'udienza di trattazione scritta ex art 127 ter cpc del 27/01/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che occorre in primo luogo chiarire che oggetto del presente giudizio è la verifica della sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento addotto da parte datoriale;
- rilevato che in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è onere
2 del datore di lavoro dimostrare la sussistenza del giustificato motivo oggettivo e quindi, innanzitutto, provare che la ragione economica addotta sia effettiva e causalmente connessa col licenziamento del singolo lavoratore (cfr. per esempio
Cass n. 2234/2020). Inoltre, il datore di lavoro ha l'onere di verificare se all'interno della sua azienda vi sia la possibilità di riutilizzare (c.d. repêchage) il lavoratore, seppur adibendolo a mansioni diverse, se del caso anche inferiori rispetto a quelle svolte fino a quel momento, attuando un vero e proprio demansionamento del lavoratore (cfr. per esempio Cass. n. 2739/2024);
- rilevato che, nel caso di specie, parte resistente ha così motivato il licenziamento del ricorrente: “l'attività lavorativa del sig. è stata prevalentemente svolta, Per_1
unitamente ad altri tre dipendenti, per la gestione della commessa “Hermes” cessata
l'1/01/2023 per disdetta da parte di detto cliente;
che in esito a tale cessazione del contratto di appalto di servizi con la Hermes Security Express S.r.l. non vi è l'obbiettiva possibilità di potere utilizzare il sopra menzionato dipendente in un'altra attività lavorativa e la società istante si trova, di conseguenza, con un surplus di dipendenti e con la ovvia necessità di dovere procedere ad una riorganizzazione e riduzione del personale per la corretta gestione operativa ed economica dell'Azienda”;
- rilevato che il ricorrente ha invece affermato di avere espletato in via prioritaria, attività nell'ambito della commessa “ , con la conseguenza della CP_2
infondatezza del motivo addotto;
- rilevato che, all'esito dell'escussione dei testi ammessi, deve ritenersi provato che dal giugno 2022 (cfr. memoria resistente) il ricorrente fosse addetto – e non soltanto per poche ore, come affermato dalla società resistente – alla commessa
CP_2
- rilevato, in particolare, che il teste dichiarato: “Il ricorrente Testimone_1
lavorava per una altra società del gruppo, lo vedevo nella sede della non so CP_2 di che cosa si occupasse”; il teste ha dichiarato: “conosco il ricorrente, Testimone_2 siamo stati colleghi. Abbiamo lavorato per un determinato periodo insieme nella sede della credo nel 2022 sicuramente per tutto l'anno. Ci occupavamo di cose CP_2 completamente diverse quindi non ricordo con esattezza. Nel periodo che ho indicato era nell'ufficio fatturazione, ma non so dire con esattezza di cosa si occupasse. Io mi occupo della contabilità e le fatture passano in automatico e quindi non so dire di cosa si occupasse il ricorrente.”.
Al di là delle locuzioni utilizzate dai testi, dall'esame complessivo delle dichiarazioni (cui si può aggiungere quanto affermato dal teste ) emerge Tes_3 sicuramente che il ricorrente, quantomeno per tutto il 2022, ha prestato la propria
3 attività nell'ambito della sola commessa “ ; CP_2
- rilevato che detta circostanza, indipendentemente dalla questione del “repêchage”,
e tenuto conto del fatto che è la stessa società resistente ad affermare che l'individuazione dei lavoratori è stata fatta scegliendo esclusivamente tra quelli asseritamente addetti alla commessa “Hermes”, rende il licenziamento ingiustificato per assenza del motivo addotto;
- rilevato che, per quanto concerne le conseguenze, occorre innanzi tutto evidenziare che non è contestato, ed emerge dalla documentazione in atti, che il ricorrente è transitato alle dipendenze della odierna resistente in data 23.09.2019 a seguito di cessione di ramo d'azienda, con conseguente continuità del rapporto di lavoro iniziato in data 08.02.2005. Dunque, al fine di individuare la tutela applicabile, non può che farsi riferimento alla consistenza numerica dei dipendenti della odierna resistente alla data del licenziamento (22 lavoratori alla data del febbraio 2023, come da LUL prodotto sub doc. 11 parte resistente);
- rilevato altresì che “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, all'esito della sentenza della Corte cost. n. 125 del 2022 l'accertamento del giudice che prelude all'applicazione della tutela reintegratoria attenuata prevista dall' art. 18, comma 4, st.lav. ha ad oggetto la semplice insussistenza del fatto posto a base del recesso datoriale, non essendo più richiesta la verifica di manifesta inesistenza dei presupposti di legittimità dello stesso.” (così Cass. n. 1807501/2024), e che “Va sempre applicata la sanzione reintegratoria, senza che assuma rilevanza la valutazione sulla non eccessiva onerosità del rimedio.” (Cass. n. 16975/2022);
- rilevato, dunque, che in accoglimento del proposto ricorso, il licenziamento intimato al ricorrente deve essere annullato e la società resistente deve essere condannata alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione ed in misura non superiore a dodici mensilità, oltre versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nei termini di cui al quarto comma dell'art. 18 legge n.
300/1970;
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 27/01/2025.
La Giudice Cinzia Soffientini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 9574 del 2023 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. SALADINO FRANCESCO ricorrente
CONTRO
CP_1
Con l'avv. MARINELLI MASSIMILIANO resistente
Avente ad oggetto: Licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 27/01/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del proposto ricorso, annulla il licenziamento intimato al ricorrente e condanna la società resistente alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione oltre versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nei limiti di cui al quarto comma dell'art. 18 legge n. 300/1970; condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €
3.500,00 per onorari, oltre € 259,00 per contributo unificato, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge se dovute.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 26/07/2023 il ricorrente in epigrafe deduceva: di essere stato assunto in data 08/02/2005 dalla “Hermes Security
Express S.r.l.” con mansioni di impiegato, addetto ai servizi di gestione amministrativa;
che, con contratto del 23/09/2019, la Hermes Security Express s.r.l. aveva ceduto alla il ramo d'azienda costituito dal “servizio di gestione CP_1 amministrativa, costituito dal complesso organizzato di rapporti contrattuali e personale dipendente” del quale faceva parte anche il ricorrente;
che la aveva CP_1
sottoscritto in data 24/09/2019 un contratto di appalto di servizi con la Hermes
S.r.l., avente ad oggetto attività di supporto amministrativo e logistico;
di essere stato trasferito, nel maggio del 2022, in società con la quale la Controparte_2
aveva stipulato un contratto di fornitura di servizi aziendali;
che presso CP_1 la era stato adibito all'attività di fatturazione fino al Controparte_2
licenziamento per giustificato motivo oggettivo avvenuto in data 08/02/2023.
Deduceva il ricorrente di avere sempre prestato la propria attività nell'ambito della commessa “ , così che il venir meno della commessa CP_2
“Hermes” doveva ritenersi irrilevante ed inidonea a giustificare il licenziamento.
Concludeva pertanto chiedendo dichiararsi la nullità e/o illegittimità del licenziamento impugnato con conseguente reintegra del ricorrente nel posto di lavoro e condanna della resistente al pagamento di un'indennità CP_3 risarcitoria nella misura delle retribuzioni ad egli spettanti dalla data di licenziamento a quella dell'effettiva reintegra, oltre interessi e rivalutazione monetaria da ogni singola decorrenza all'effettivo soddisfo;
chiedeva, in subordine, la condanna di parte resistente al risarcimento dei danni derivanti dal licenziamento;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, parte resistente si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso in opposizione del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria con l'escussione dei testi ammessi, all'udienza di trattazione scritta ex art 127 ter cpc del 27/01/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che occorre in primo luogo chiarire che oggetto del presente giudizio è la verifica della sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento addotto da parte datoriale;
- rilevato che in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è onere
2 del datore di lavoro dimostrare la sussistenza del giustificato motivo oggettivo e quindi, innanzitutto, provare che la ragione economica addotta sia effettiva e causalmente connessa col licenziamento del singolo lavoratore (cfr. per esempio
Cass n. 2234/2020). Inoltre, il datore di lavoro ha l'onere di verificare se all'interno della sua azienda vi sia la possibilità di riutilizzare (c.d. repêchage) il lavoratore, seppur adibendolo a mansioni diverse, se del caso anche inferiori rispetto a quelle svolte fino a quel momento, attuando un vero e proprio demansionamento del lavoratore (cfr. per esempio Cass. n. 2739/2024);
- rilevato che, nel caso di specie, parte resistente ha così motivato il licenziamento del ricorrente: “l'attività lavorativa del sig. è stata prevalentemente svolta, Per_1
unitamente ad altri tre dipendenti, per la gestione della commessa “Hermes” cessata
l'1/01/2023 per disdetta da parte di detto cliente;
che in esito a tale cessazione del contratto di appalto di servizi con la Hermes Security Express S.r.l. non vi è l'obbiettiva possibilità di potere utilizzare il sopra menzionato dipendente in un'altra attività lavorativa e la società istante si trova, di conseguenza, con un surplus di dipendenti e con la ovvia necessità di dovere procedere ad una riorganizzazione e riduzione del personale per la corretta gestione operativa ed economica dell'Azienda”;
- rilevato che il ricorrente ha invece affermato di avere espletato in via prioritaria, attività nell'ambito della commessa “ , con la conseguenza della CP_2
infondatezza del motivo addotto;
- rilevato che, all'esito dell'escussione dei testi ammessi, deve ritenersi provato che dal giugno 2022 (cfr. memoria resistente) il ricorrente fosse addetto – e non soltanto per poche ore, come affermato dalla società resistente – alla commessa
CP_2
- rilevato, in particolare, che il teste dichiarato: “Il ricorrente Testimone_1
lavorava per una altra società del gruppo, lo vedevo nella sede della non so CP_2 di che cosa si occupasse”; il teste ha dichiarato: “conosco il ricorrente, Testimone_2 siamo stati colleghi. Abbiamo lavorato per un determinato periodo insieme nella sede della credo nel 2022 sicuramente per tutto l'anno. Ci occupavamo di cose CP_2 completamente diverse quindi non ricordo con esattezza. Nel periodo che ho indicato era nell'ufficio fatturazione, ma non so dire con esattezza di cosa si occupasse. Io mi occupo della contabilità e le fatture passano in automatico e quindi non so dire di cosa si occupasse il ricorrente.”.
Al di là delle locuzioni utilizzate dai testi, dall'esame complessivo delle dichiarazioni (cui si può aggiungere quanto affermato dal teste ) emerge Tes_3 sicuramente che il ricorrente, quantomeno per tutto il 2022, ha prestato la propria
3 attività nell'ambito della sola commessa “ ; CP_2
- rilevato che detta circostanza, indipendentemente dalla questione del “repêchage”,
e tenuto conto del fatto che è la stessa società resistente ad affermare che l'individuazione dei lavoratori è stata fatta scegliendo esclusivamente tra quelli asseritamente addetti alla commessa “Hermes”, rende il licenziamento ingiustificato per assenza del motivo addotto;
- rilevato che, per quanto concerne le conseguenze, occorre innanzi tutto evidenziare che non è contestato, ed emerge dalla documentazione in atti, che il ricorrente è transitato alle dipendenze della odierna resistente in data 23.09.2019 a seguito di cessione di ramo d'azienda, con conseguente continuità del rapporto di lavoro iniziato in data 08.02.2005. Dunque, al fine di individuare la tutela applicabile, non può che farsi riferimento alla consistenza numerica dei dipendenti della odierna resistente alla data del licenziamento (22 lavoratori alla data del febbraio 2023, come da LUL prodotto sub doc. 11 parte resistente);
- rilevato altresì che “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, all'esito della sentenza della Corte cost. n. 125 del 2022 l'accertamento del giudice che prelude all'applicazione della tutela reintegratoria attenuata prevista dall' art. 18, comma 4, st.lav. ha ad oggetto la semplice insussistenza del fatto posto a base del recesso datoriale, non essendo più richiesta la verifica di manifesta inesistenza dei presupposti di legittimità dello stesso.” (così Cass. n. 1807501/2024), e che “Va sempre applicata la sanzione reintegratoria, senza che assuma rilevanza la valutazione sulla non eccessiva onerosità del rimedio.” (Cass. n. 16975/2022);
- rilevato, dunque, che in accoglimento del proposto ricorso, il licenziamento intimato al ricorrente deve essere annullato e la società resistente deve essere condannata alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione ed in misura non superiore a dodici mensilità, oltre versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nei termini di cui al quarto comma dell'art. 18 legge n.
300/1970;
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 27/01/2025.
La Giudice Cinzia Soffientini
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