Versione
31 agosto 1978
31 agosto 1978
Art. 2.
L' articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 , e' sostituito con il seguente:
"Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, su istanza di parte, puo' disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura ed alle modalita' dei contributi da corrispondersi ai sensi degli articoli 5 e 6.
Se l'obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico di cui all'articolo 5 muore senza lasciare un coniuge superstite, la pensione e gli altri assegni che spetterebbero a questo possono essere attribuiti dal tribunale, in tutto o in parte, al coniuge rispetto al quale e' stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La parte della pensione e degli altri assegni non attribuita ai sensi del comma precedente spetta, nei limiti stabili dalla legislazione vigente, ai figli, genitori o collaterali aventi diritto al trattamento di reversibilita'.
Se l'obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico di cui all'articolo 5 muore lasciando un coniuge superstite, una quota della pensione e degli altri assegni a questo spettanti puo' essere attribuita dal tribunale al coniuge rispetto al quale e' stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se in tale condizione si trovano piu' persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonche' a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentite le parti indicate nei commi terzo e quarto e, nel caso indicato nel secondo comma, l'ente tenuto all'erogazione della pensione e degli altri assegni".
L' articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 , e' sostituito con il seguente:
"Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, su istanza di parte, puo' disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura ed alle modalita' dei contributi da corrispondersi ai sensi degli articoli 5 e 6.
Se l'obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico di cui all'articolo 5 muore senza lasciare un coniuge superstite, la pensione e gli altri assegni che spetterebbero a questo possono essere attribuiti dal tribunale, in tutto o in parte, al coniuge rispetto al quale e' stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La parte della pensione e degli altri assegni non attribuita ai sensi del comma precedente spetta, nei limiti stabili dalla legislazione vigente, ai figli, genitori o collaterali aventi diritto al trattamento di reversibilita'.
Se l'obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico di cui all'articolo 5 muore lasciando un coniuge superstite, una quota della pensione e degli altri assegni a questo spettanti puo' essere attribuita dal tribunale al coniuge rispetto al quale e' stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se in tale condizione si trovano piu' persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonche' a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentite le parti indicate nei commi terzo e quarto e, nel caso indicato nel secondo comma, l'ente tenuto all'erogazione della pensione e degli altri assegni".
Commentari • 8
- 1. Ex moglie convive con un altro: ha diritto al mantenimento?Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 8 settembre 2020 · 7.556197
[…] Tale assunto è confermato da questa Corte che ha chiarito come « ai sensi dell'art. 9 legge n. 898 del 1970 (così come modificato dall'art. 2 legge n. 436 del 1978 e dall'art. 13 legge n. 74 del 1987 ), le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata “rebus sic stantibus”, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane viceversa esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile. […]
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Giurisprudenza • 337
- 1. Trib. Massa, sentenza 11/01/2023, n. 1Provvedimento: […] 898, come sostituito prima dall'art. 2 della legge 436/1978 e successivamente dall'art. 13 della legge 74/1987 e dalla legge 263/2005 stabilisce che “in caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare dell'assegno ai sensi dell'art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza”.Leggi di più...
- assegno divorzile·
- pensione di reversibilità·
- titolarità assegno divorzile·
- art. 9 legge 898/1970·
- esenzione spese processuali·
- interpretazione analogica·
- divorzio congiunto·
- autosufficienza economica