Articolo 14 della Legge 20 dicembre 1961, n. 1345
Articolo 13Articolo 15
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17 gennaio 1962
Art. 14. Sezioni del Consiglio di Presidenza

Per gli adempimenti previsti dal precedente articolo 13 sono istituite due sezioni in seno al Consiglio di presidenza della Corte dei conti.
La prima sezione e' composta:
a) del presidente della Corte, che la presiede;
b) del procuratore generale;
c) dei primi nove presidenti di sezione secondo lo ordine del ruolo.
Le funzioni di segretario della prima sezione sono espletate dal segretario generale della Corte.
La seconda sezione e' composta:
a) del presidente della Corte, che la presiede;
b) dei quattro presidenti di sezione che seguono nell'ordine di ruolo quelli chiamati a comporre la prima sezione;
c) dei primi due consiglieri secondo l'ordine del ruolo, componenti le sezioni dei controllo;
d) dei primi due consiglieri secondo l'ordine del ruolo, componenti le sezioni giurisdizionali;
e) del primo vice procuratore generale secondo lo ordine del ruolo;
f) del segretario generale, con funzioni di relatore.
Le funzioni di segretario della seconda sezione sono espletate dal primo referendario che preceda nell'ordine di ruolo tra quelli addetti al segretariato generale.
Entrata in vigore il 17 gennaio 1962
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