Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 27/01/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00688/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03606/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3606 del 2019, proposto da
RE RD in proprio e n.q. di l.r. di F.lli RE s.r.l., RE FR, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Cinque, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli al Corso Umberto I n. 75;
contro
Città Metropolitana di Napoli, in persona del Sindaco Metropolitano, rappresentata e difesa dall'avvocato FR Perillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli alla Piazza Matteotti, n.1 presso la sede dell’ente;
Comune S. Antonio Abate, in persona Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Perillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 10.04.2019, avente ad oggetto l'approvazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) e del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC), pubblicata sul BURC Campania n. 27 del 20.05.2019, nella parte in cui esclude l'area di proprietà dei ricorrenti dalla zona territoriale omogenea D 2.1- insediamenti produttivi di interesse locale esistenti;
di ogni altro atto preordinato, connesso o conseguenziale, se ed in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti, ivi inclusa la Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 07.05.2019 di presa d'atto degli elaborati modificati a seguito dell'approvazione di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n.19/2019 di approvazione del PUC e del RUEC.
e per la condanna
del Comune di Sant'Antonio Abate al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti, derivanti dai provvedimenti adottati ed approvati, impugnati in questa sede;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune S. Antonio Abate e della Città Metropolitana di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2024 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - I ricorrenti in epigrafe indicati espongono di essere proprietari di un’area su cui è stato realizzato un capannone industriale, sito in Sant’Antonio Abate alla via Casarielli, identificato in catasto al foglio 3, particelle 1957-1958.
L’area in oggetto ricade in zona “D2 Industriale” e, da ultimo, è stata adibita a centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso, giusta autorizzazione unica emessa con decreto regionale n. 54/2019, previo parere favorevole anche dell’Amministrazione comunale.
I ricorrenti hanno adito l’intestato Tribunale al fine di conseguire l’annullamento della d.C.C. n. 19/2019 limitatamente alla disposizione che ha collocato l’area di loro proprietà in zona E 3 - “aree agricole ad insediamenti edilizi radi”, escludendola dalla ZTO D.2.1. – insediamenti produttivi di interesse locale esistenti.
1.1 - A sostegno del gravame, i ricorrenti hanno dedotto:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE REGIONALE CAMPANIA 22.12.2004 N.16 - VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 04.08.2011 N.5 - ECCESSO DI POTERE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ILLOGICITA’ – IRRAGIONEVOLEZZA - CONTRADDITTORIETÀ - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO: la scelta urbanistica di annullare la destinazione D2 che l’area ha da oltre 40 anni è illogica e contraddittoria e frutto di un errato recepimento del parere espresso dalla Città Metropolitana; la soppressione della zona D 2.3 non poteva comportare anche la soppressione della destinazione urbanistica laddove vi fossero attività industriali già impiantate (originaria zona D2); opifici industriali situati in aree limitrofe hanno visto salvaguardata la destinazione giusta collocazione in zona D 2.1 - insediamenti produttivi di interesse locale.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.LGS. 18.08.2000 n. 267 - VIOLAZIONE E FALSA LEGGE REGIONALE CAMPANIA 22.12.2004 N.16 - VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 04.08.2011 N.5 - ECCESSO DI POTERE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - INCOMPETENZA - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO: una volta recepite le prescrizioni della Città Metropolitana, il PUC avrebbe dovuto essere nuovamente sottoposto al vaglio del Consiglio Comunale.
1.2 - In aggiunta alla domanda principale, i ricorrenti hanno formulato istanza di risarcimento dei danni, stante il pregiudizio per l’attività imprenditoriale arrecato dal mutamento della destinazione urbanistica.
2 - Ha resistito al gravame il Comune di S. Antonio Abate, chiedendone il rigetto.
3 - Si è costituita la Città Metropolitana di Napoli, chiedendo di essere estromessa dal giudizio.
4- All’udienza di smaltimento dell’arretrato dell’11/12/2024 il ricorso è transitato in decisione.
5 - In limine litis , va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Città Metropolitana di Napoli, il cui parere non figura tra gli atti espressamente impugnati.
Ad ogni buon conto, in punto di diritto, va osservato che “ La Città Metropolitana, in base alla vigente normativa urbanistica (Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio n. 5/2011) non svolge più alcun controllo di legittimità formale sulla procedura di formazione degli atti urbanistici comunali così come prevedeva la L.R. 16/04 che attribuiva all'Ente Provinciale la competenza in materia di approvazione degli stessi; le attribuzioni dell’Ente Provinciale, oggi Città Metropolitana, in materia di pianificazione territoriale risultano sostanzialmente modificate in quanto l’attività di pianificazione urbanistica viene delegata interamente al Comune così come la verifica di legittimità sulla stessa.
Si richiama in tal senso l’evoluzione che ha riguardato la disciplina regionale applicabile alla fattispecie in esame che, con l’entrata in vigore della novella del 2011 e in un’ottica di snellimento del relativo procedimento, ha attribuito il potere decisionale in materia di adozione e approvazione del PUC esclusivamente in capo all’amministrazione comunale, avendo espressamente abrogato l’art. 24 della legge 16/2004 che era ispirato invece al modello dell’atto complesso, sulla falsariga del piano regolatore generale di cui all’art. 8 e ss. della legge 17 agosto 1942 n. 1150 .. ” – Tar Campania, Napoli, sez. VI, sent. n. 156/2024 e, in termini, sez. VII, sent. n. 5278/23.
In altri termini, in alcun modo l’oggetto dell’odierna impugnativa è imputabile a tale ente.
6 - Passando al merito dell’impugnativa, la stessa non è meritevole di favorevole considerazione.
6.1 - Ragioni di ordine logico consigliano di muovere dalla delibazione del motivo sub II, incentrato su una presunta violazione di ordine procedimentale.
Nello specifico, i ricorrenti censurano l’operato dell’Amministrazione per non avere l’organo consiliare approvato gli elaborati grafici e tecnico-descrittivi del PUC così come emendati a seguito del recepimento delle osservazioni e prescrizioni degli enti ed organi sovracomunali.
La censura non è condivisibile.
Ed invero, “ la configurazione di una vera e propria rinnovazione di un piano urbanistico – persino nella fase più avanzata intercorrente tra adozione ed approvazione - il cui procedimento è fisiologicamente articolato ad un sempre maggiore livello di dettaglio, anche sulla base del contraddittorio con le parti interessate, è riscontrabile, secondo la giurisprudenza, entro limiti molto ristretti; deve infatti “escludersi che si possa parlare di rielaborazione complessiva del piano, quando, in sede di approvazione, vengano introdotte modifiche che riguardano la disciplina di singole aree o singoli gruppi di aree (Cons. Stato, sez. IV, 19 novembre 2018, n. 6484)”; così come deve escludersi che si tratti di una rielaborazione ex novo, “nel caso in cui le modifiche consistano in variazioni di dettaglio che comunque ne lascino inalterato l'impianto originario, quand'anche queste siano numerose sul piano quantitativo ovvero incidano in modo intenso sulla destinazione di singole aree o gruppi di aree (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 8 maggio 2017, n. 614; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 8 maggio 2017, n. 880)"; Cons. Stato, Sez. IV, 13 novembre 2020, n. 7027; cfr. anche, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 17 febbraio 2020, n. 728) ” - Tar Campania, sez. VI, cit.
6.2 - Quanto al contenuto della scelta amministrativa, si osserva in termini generali che secondo il consolidato e risalente indirizzo della giurisprudenza amministrativa “ le scelte effettuate dall'Amministrazione nell'adozione degli strumenti urbanistici costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o abnormi illogicità: “le scelte di pianificazione urbanistica sono espressione di un'amplissima valutazione discrezionale, insindacabile nel merito; esse non sono condizionate dalla pregressa indicazione, nel precedente piano regolatore, di destinazioni d'uso edificatorie diverse e più favorevoli, essendo sfornita di tutela la generica aspettativa alla reformatio in melius delle destinazioni impresse da un previgente piano regolatore generale" (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 02/02/2023, n. 1171); "le scelte di pianificazione urbanistica sono caratterizzate da ampia discrezionalità e costituiscono apprezzamento nel merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità, con la conseguenza che non devono essere congruamente motivate" (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 19 dicembre 2022, n. 7928).
Ancora, si è recentemente affermato che "in linea di principio, il disegno urbanistico, espresso da uno strumento di pianificazione generale o da una sua variante, costituisce estrinsecazione di un potere programmatorio, connotato da ampia discrezionalità che rispecchia non soltanto scelte strettamente inerenti all'organizzazione edilizia del territorio, bensì afferenti anche al più vasto e comprensivo quadro delle possibili opzioni inerenti al suo sviluppo socio - economico; tali scelte non sono, peraltro, nemmeno condizionate dalla pregressa indicazione, nel precedente Piano Regolatore, di destinazioni d'uso edificatorie diverse e più favorevoli rispetto a quelle impresse con il nuovo strumento urbanistico o una sua variante" sicché "in assenza di macroscopici indizi di arbitrarietà, illogicità o travisamento fattuale, la censura si sostanzia nella prospettazione di valutazioni che non possono essere accreditate dall'adito giudice amministrativo in alternativa a quelle svolte dall'Amministrazione, senza che ne derivi un indebito sconfinamento nel merito discrezionale, giurisdizionalmente insindacabile, delle scelte pianificatorie" (T.A.R. Campania, Salerno, sez. III, 27 ottobre 2022, n. 2865) ” – così, ex multis, Tar Campania, Napoli, sez. VIII, sent. n. 4008/2024.
Nel caso di specie, non si apprezza alcuna censura formulata negli ammissibili limitati termini innanzi specificati.
Il Comune ha congruamente motivato la delibera, recependo le prescrizioni cui la Città Metropolitana ha subordinato la propria valutazione di coerenza del PUC con il PUT e con la normativa regionale ex l.r. n. 16/04 e reg. reg. n. 5/11.
Nello specifico, l’ente sovracomunale ha osservato preliminarmente che “ il PUC propone una quantità di aree da destinare ad attività produttive che appare sovradimensionata per le effettive esigenze del territorio, determinando un ingiustificato consumo di suolo agronaturale ”.
Ha quindi concluso affermando che “ l'area in prossimità del canale Marna sulla quale è stata individuata la zona D2.3 per gli insediamenti produttivi di interesse locale di progetto, risulta avere spiccata caratteristica agronaturale, così come si evince sia dalla carta dell'uso agricolo dei suoli, sia nella proposta di PTC che include l'area in parola in un ambito individuato come aree agricole ordinarie (artr.49 Nta), caratterizzata da ordinari vincoli di tutela ambientale e valutata essere particolarmente idonea allo svolgimento di attività produttive di tipo agrario-alimentari ” ed ancora ritenendo che: “ l'individuazione dell'ambito produttivo D2.3 in prossimità del canale Marna non risulta in linea con le indicazioni della proposta di PTC che, al fine coordinare la pianificazione comunale, ha individuato sul territorio comunale di Sant’Antonio Abate il polo produttivo in prossimità al realizzando svincolo di collegamento autostrada A3 ed ex SS 268 idoneo sotto il profilo logistico ed ambientale ”.
Solo per completezza va poi osservato che non è dedotto in ricorso che il Comune abbia vietato la prosecuzione delle attività in atto ovvero inibita l’utilizzazione dei beni secondo la loro attuale destinazione, cosicché non si apprezza, all’attualità, quella riduzione delle facoltà proprietarie preesistenti determinata dalla nuova pianificazione comunale che sarebbe necessaria ad integrare l’interesse all’impugnativa.
7 - Per le suesposte ragioni, la domanda caducatoria va respinta e con questa anche la conseguenziale domanda risarcitoria, non ravvisandosi - per quanto innanzi detto – né il presupposto dell’illegittimità dell’azione amministrativa, né quello del danno.
8 – Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
dichiara il difetto di legittimazione passiva della Città Metropolitana;
respinge il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Paolo Severini, Consigliere
Viviana Lenzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Viviana Lenzi | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO