Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/04/2025, n. 1927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1927 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 771/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
c.f. ) Parte_2 C.F._2
c.f. ) Parte_3 C.F._3
Tutti con il patrocinio dell'avv. BRISCHETTO SANTE e , elettivamente domiciliato in VIALE
PRINCIPE AMEDEO 21 95024 ACIREALE, presso il difensore avv. BRISCHETTO SANTE
ATTORI
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CARDONE MARIA GRAZIA e elettivamente domiciliato in VIA EPICARMO 3 90133 PALERMO presso lo studio dell'avv. CARDONE MARIA GRAZIA
CONVENUTO
Posta in decisione all'udienza del 4 novembre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 1 di 7
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio innanzi questo Tribunale e, premesso di essere titolari di tre Controparte_2
Buoni Fruttiferi Postale del valore complessivo di tre milioni di Lire, emessi il 25.08.1999, deducevano che l'Ufficio Postale al quale si erano rivolti – agli inizi del 2022 - per riscuoterli, si rifiutava di procedere alla liquidazione degli stessi, eccependo che i Buoni fruttiferi Postali risultavano prescritti.
Chiedevano, quindi, al Giudice adito di : “ A. Dichiarare dovuto agli istanti, previo accertamento della tempestività della relativa richiesta, il controvalore AGGIORNATO dei titoli – CB n°11.473.947 12 di
£. 1.000.000,00 del 25.08.1999, CB n°11.473.946 12 di £.
1.000.000 del 25.08.1999; CB n°11.473.948
12 di £.
1.000.000 del 25.08.1999; B. condannare in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, a corrispondere agli istanti, ciascuno secondo quanto di sua competenza
e spettanza, le somme maturate alla scadenza dei titoli, oltre interessi successivi e accessori sino al giorno di effettiva liquidazione, SPECIFICATAMENTE, a favore dei sigg.ri e Parte_1 Pt_2
i buoni postali fruttifieri - CB n°11.473.947 12 di £. 1.000.000,00 del 25.08.1999, CB
[...]
n°11.473.946 12 di £.
1.000.000 del 25.08.1999, ed a FAVORE della sig.ra del Parte_3
buono postale fruttifero CB n°11.473.948 12 di £.
1.000.000 del 25.08.1999; C. condannare parte convenuta al pagamento a favore dei sigg.ri e , degli Parte_1 Parte_2 Parte_3 onorari di difesa, 15% art.14 T.P., IVA e CPA per legge.”
Si costituiva in giudizio contestando le domande attoree, ritenute infondate in fatto Controparte_2
e in diritto e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 3 maggio 2023 il G.I., su richiesta delle parti, assegnava loro i termini di cui all'art.183 comma 6 cpc.
All'udienza del 13.11.2023, il G.I. rinviava per la precisazione delle conclusioni alla data del
04.11.2024.
Indi in tale data, sulle conclusioni precisate come in atti, il G.I. poneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui al'art.190 cpc per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Il caso che ci occupa concerne dei buoni postali a termine, appartenenti in ragione della data di emissione alla Serie “CB” (istituita con il D.M. del 16 dicembre 1999 poi pubblicato sulla G.U. n. 297 del 21 dicembre 1999): per tali buoni era prevista la restituzione del capitale + 25% dopo 7 anni e capitale + 50% dopo 11 anni (gli interessi sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 12,50%); alla scadenza del 11° anno i titoli diventavano infruttiferi e si prescrivevano decorso il successivo decennio.
pagina 2 di 7 È pacifico e documentato che i titoli acquistati dagli attori riportavano chiaramente stampigliata la sigla
A TERMINE, come si evince dalla copia dei BFP opportunamente versati in atti.
Il termine prescrizionale relativo al diritto di rimborso dei Buoni Fruttiferi Postali a termine inizia a decorre dal primo giorno successivo a quello in cui i medesimi cessano di essere fruttiferi (produrre interessi) e cioè dalla data di scadenza puntuale.
Giova rilevare che il termine era originariamente di cinque anni, ma l'art. 8, comma 1, del Decreto del
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19 dicembre 2000
(pubblicato G.U. 27 dicembre 2000, n. 300) ha stabilito che: “…i diritti dei titolari dei Buoni Fruttiferi
Postali si prescrivono a favore dell'emittente, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo” (la previsione si applica a tutti i BFP emessi e non prescritti alla data di entrata in vigore del sopra richiamato Decreto Ministeriale).
Si è modificato così il termine prescrizionale, da 5 a 10 anni, garantendo quindi ulteriori cinque anni ai titolari dei buoni per esercitare il proprio diritto al rimborso.
Nella specie, i buoni fruttiferi emessi il 25.08.1999 sono scaduti il 25.08.2010 e il termine ultimo per il rimborso era il 25.08.2020.
La prescrizione è maturata quindi il 26.08.2020, dieci anni dopo la scadenza.
Orbene, nel caso de quo, gli odierni attori, concordi nell'accettare che il termine di prescrizione è maturato il 26.08.2010, eccepiscono che la scadenza di tale termine è caduto inequivocabilmente nella vigenza della “sospensione per lo stato di emergenza COVID19” e pertanto la prescrizione andrebbe spostata in avanti, dopo la cessazione dello stato di emergenza.
Occorre capire, quindi, cosa dispone la legge in merito.
La sospensione dei termini, sino al perdurare dello stato di emergenza, è stata prevista espressamente dall'art. 34, comma 3 del D.L. n°34 del 2020. La norma contenuta nel Decreto Rilancio dispone che: “I buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza”.
La norma prevista per evitare che l'impossibilità, in quel periodo, di accesso agli uffici postali per ragione di salute e/o organizzative degli uffici stessi, riverberasse negativamente sulla raccolta, da un lato, e, dall'altro, sul diritto di riscossione di buoni postali, appare adeguatamente bilanciata, in quanto volta a tutelare gli interessi di entrambe le parti contrattuali: da un lato l'emittente, dall'altro il risparmiatore.
Tale norma (dall'art. 34, comma 3 del D.L. n°34 del 2020), considerato il perdurare della pandemia, è stata oggetto di proroga espressa in coincidenza di ogni prolungamento dello stato di emergenza.
pagina 3 di 7 Difatti prima il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ha disposto (con l'art. 72, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo continuavano ad applicarsi sino al 15 ottobre 2020.
Poi il successivo D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020,
n. 124, come modificato dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dal presente articolo era prorogato al 31 dicembre 2020.
Ed ancora il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n.
21, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che il termine previsto dal presente articolo era nuovamente prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021.
Infine, il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che il termine previsto dal presente articolo era prorogato fino al 31 luglio 2021.
L'ultimo D.L. n°221/2021 che dispone la prosecuzione dello stato di emergenza- dal 31.07.2021 al
31.03.2022- non menziona tuttavia l'art.34 relativo alla liquidazione dei buoni fruttiferi, che pertanto non può intendersi tacitamente prorogato.
L'estensione del termine prescrizionale dei Buoni rimane applicabile solo ai titoli prescritti dal
01.02.2020 al 31.07.2021, con relativa esigibilità sino al 30.09.2021.
Nel caso in esame, i buoni prescritti il 26.08.2020, per effetto della sospensione dei termini COVID19 e successive proroghe sono definitivamente caduti in prescrizione in data 30.09.2021- cioè entro due mesi dalla cessazione dello stato di emergenza disposto dal D.L.52/2021, conv. L. n. 87/2021, che espressamente ne prevedeva la proroga della riscossione.
L'ABF, sul punto, con orientamento costante, ha adottato correttamente un'interpretazione restrittiva ritenendo che la mancata menzione dell'art 34 nel successivo D.L. 221/21 di proroga dell'emergenza, debba essere intesa nel senso di escludere l'applicabilità del comma 3 al periodo successivo al
31/7/2021.
In questi termini si è espressa, in modo particolare, la decisione di Collegio Torino, n.6801/2022. A supporto della soluzione così assunta sul problema in generale, è stato coerentemente ribadito l'argomento letterale della norma, affermando che «gli interventi sullo stato di emergenza da Covid 19 hanno sempre definito il proprio oggetto – quanto meno in materia di buoni fruttiferi – in modo specifico e puntuale», sì che «non paiono ammissibili forzature interpretative».
La stessa soluzione è stata adottata dalle decisioni del Collegio di Napoli, n. 6621/2022; n. 6650/2022;
n. 6422/2022; n. 4292/2022; del Collegio di Torino, n. 6513/2022; del Collegio di Bari, n. 6731/2022.
L'inserimento nei vari decreti Ministeriali, delle varie norme che, di volta in volta, sono state prorogate, ha carattere tassativo e non può desumersi per analogia o tacitamente.
pagina 4 di 7 L'interpretazione giustamente restrittiva, adottata dall' e ripresa anche dalla decisione del CP_3
Collegio di AL ( doc. 8 atto di citazione) in merito al caso in esame, va condivisa.
La mancata menzione dell'art 34 nel D.L. n°221/21 di proroga dello stato di emergenza, deve essere intesa nel senso di escludere l'applicabilità del comma 3 al periodo successivo al 31/07/2021, quindi fino al 31.03.2022, non essendo peraltro intervenuta alcuna pronuncia Costituzionale in merito.
Dalla documentazione in atti, risulta che la liquidazione dei Buoni fruttiferi, sia stata richiesta per la prima volta nell'aprile del 2022 (alleg.
2. citaz.), sicché, essendo maturata definitivamente la prescrizione in data 30.09.2021, e non il 31.03.2022-come sostenuto dagli attori, legittimamente la liquidazione è stata negata dall'ufficio competente.
Ogni eccezione e/o doglianza, sul punto, va quindi rigettata
Ciò posto va evidenziato che, parti attrici lamentano, in seno alle memorie ex art.183 comma 6 n°1 cpc, la violazione degli obblighi informativi e di comunicazione posti a carico di riguardo alla CP_2
normativa emergenziale Covid 19 ed alla interpretazione dell'Ufficio sulla scadenza del termine di sospensione.
Per le suddette ragioni, gli attori sostengono altresì, di avere diritto al risarcimento dei danni subiti a causa della violazione - da parte di - degli obblighi di correttezza e buona fede di Controparte_2
cui agli artt. 1337 e 1375 c.c.
Al riguardo, sono significative le considerazioni svolte dalle S.U. della Corte di Cassazione con sentenza n. 3963 dell'11 febbraio 2019 con riferimento alla pretesa, ivi avanzata, di applicazione ai titolari dei buoni postali della disciplina in materia di tutela dei consumatori, in particolare delle norme concernenti la imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera autodeterminazione.
In tale pronuncia, la Suprema Corte, nel negare la estendibilità a degli obblighi Controparte_2
informativi stabiliti a tutela dei consumatori, ha precisato che la normativa relativa ai buoni postali, intesa a incidere autoritativamente sul contratto, si giustifichi “con la soggettività statuale del soggetto emittente e con le garanzie derivanti da tale profilo soggettivo”.
Infatti, trattandosi di titoli del debito pubblico, emessi dalla Cassa depositi e prestiti con la garanzia dello Stato e collocati da gli obblighi informativi relativi alla emissione, Controparte_2
collocazione e scadenza di tali strumenti sono soddisfatti con la pubblicazione in G.U. dei decreti ministeriali contenenti la loro disciplina.
L'esclusione della applicabilità, ai titolari di buoni fruttiferi postali, delle norme in materia di tutela dei consumatori, preclude - con riguardo alla fase antecedente alla stipulazione del contratto - di pagina 5 di 7 reintrodurre l'esigenza di rispetto da parte di dei medesimi obblighi informativi, Controparte_2
mediante la riconduzione di essi alla nozione generale di buona fede nelle trattative.
Nel caso di specie, non si rinviene alcuna violazione dei principi di correttezza nella condotta tenuta dal soggetto responsabile della collocazione dei buoni postali fruttiferi al momento della sottoscrizione dei buoni stessi da parte degli attori, i quali erano tenuti, in virtù del generale principio di conoscibilità della norma, a conoscere l'integrale disciplina dei buoni postali, legislativamente stabilita e pubblicata in G.U.
ha anche diligentemente curato l'affissione nei locali dei propri Uffici Postali, nonché la CP_2
pubblicizzazione online sui siti istituzionali degli avvisi relativi alla scadenza e liquidazione dei Buoni
Fruttiferi, come attestato dall'avviso depositato in atti.
Alla luce di ciò, qualsivoglia obbligo informativo imputabile alla Società , in materia di CP_2
Buoni Fruttiferi Postali, è stato correttamente assolto dalla pubblicità legale del Decreto Ministeriale, mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, indi, dal generale principio di conoscenza della norma.
Gli attori, quindi, avrebbero dovuto informarsi meglio della scadenza di propri Titoli, attenzionando la normativa sulla sospensione dei termini COVID19 e la relativa prescrizione.
Conseguentemente, l'avvenuta prescrizione del BFP oggetto del presente giudizio, intercorsa in data
30.09.2021, è imputabile unicamente all'inerzia dei sottoscrittori. Poiché per stessa ammissione degli stessi, il pagamento dei titoli è stato richiesto, per la prima volta, solo nella primavera del 2022, quindi oltre la scadenza del termine prescrizionale decennale- tenendo conto della sospensione a causa dello stato di emergenza- ha correttamente negato la liquidazione dei buoni. CP_2
Per le esposte ragioni, la domanda risarcitoria formulata dagli attori non merita di essere accolta e del pari non può trovare accoglimento la richiesta di restituzione della sorte capitale dei Controparte_4
[...]
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico degli attori e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n.147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 771/2023
R.G., ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA le domande proposte da e . Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagina 6 di 7 - CONDANNA Parte_1 Parte_2
favore della società convenuta Controparte_2
oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Catania, 3 aprile 2025
e , al rimborso delle spese di lite in Parte_3
, che liquida in complessivi € 2.000,00 per compensi,
Il Giudice dott. Vera Marletta
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