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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 30/04/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 319/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORABITO Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE
appellante – appellato incidentale e
GIUSEPPE Avv. MANTICA (C.F. , in giudizio personalmente C.F._1
e con il patrocinio dell'avv. FASCÌ LORENZO ( ) C.F._2
appellato – appellante incidentale
CONCLUSIONI
per parte appellante: in via principale, preliminare e pregiudiziale, dichiarare e statuire l'assoluta mancanza dei requisiti posti a fondamento del monitorio e, comunque, non dovuta la somma ingiunta con le relative somme per interessi, spese di procedura ed accessori, come portate nel decreto, per difetto di ogni presupposto e, per tale effetto, revocare, in ogni caso, lo stesso decreto, dichiarandolo improponibile, improcedibile, inammissibile od illegittimo, ovvero nullo e/o infondato e, comunque, privo di qualsivoglia effetto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi che il collegio ritenga dovuta la somma di €
7.000,00 alla sig.ra , dichiarare che alla stessa, su detta somma, spettano Pt_2
esclusivamente gli interessi legali secondo quanto stabilito dal DPR n. 327/2001;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
per parte appellata: IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE:
DICHIARARE inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. l'atto di citazione in appello del 09.06.2020 proposto dalla società per violazione della specificità Parte_1
dei motivi di appello;
DICHIARARE inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. l'atto di citazione in appello del 09.06.2020 proposto dalla società per mancata impugnazione della Parte_1
parte del provvedimento recante la condanna alle spese del giudizio;
DICHIARARE inammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c. l'atto di citazione in appello poiché contenente una nuova domanda in punto di interessi moratori;
NEL MERITO E IN PRINCIPALITA':
CONFERMARE LA SENTENZA n. 175/2020 del 04.02.2020 emessa dal Tribunale di
Reggio Calabria, dott.ssa Pirrottina, nell'ambito del procedimento civile RG. 1575/2017
e, disattesa e rigetta ogni domanda e deduzione proposta ex adverso in quanto infondata e in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa del presente atto, per l'effetto
CONFERMARE il decreto ingiuntivo 112/2017 – RG 465/2017 munendolo di efficacia esecutiva;
nonché RIGETTARE la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione della sentenza impugnata;
IN PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA 175/2020 del 04.02.2020 emessa dal
Tribunale di Reggio Calabria, riconoscere la temerarietà dell'opposizione proposta da controparte e CONDANNARE la società in persona del legale Parte_1
rappresentante e amministratore, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come domandato in primo grado, al risarcimento dei danni da “lite temeraria” per aver agito in giudizio con mala fede e/o colpa grave di fatto resistendo ad una pretesa fondata in fatto e in diritto. riconoscere la temerarietà dell'appello avanzato da controparte e CONDANNARE la società in persona del legale rappresentante e amministratore, ai sensi Parte_1
pag. 2/7 dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” per aver mosso la presente impugnazione con mala fede e/o colpa grave nella piena consapevolezza, trattandosi di
P.A., del proprio comportamento negligente prima e dilatorio dopo, con la resistenza in giudizio, opponendosi al decreto ingiuntivo ed alla sentenza di primo grado, adducendo elementi di fatto e di diritto infondati.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, notificato il 7.04.2017,
si opponeva al DI n. 112/2017 con il quale le veniva ingiunto di pagare la Parte_1 somma di € 7.000,00 oltre interessi e spese, in attuazione dell'accordo di cessione volontaria del bene del 17.2.2006, contestando la titolarità del diritto al pagamento in favore della . Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Pt_2 CP_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con sentenza n. 175/2020 il Tribunale di Reggio Calabria rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto.
Con atto di citazione notificato il 9.6.2020, la impugnava la sentenza Parte_1 lamentando l'errata ricostruzione in fatto operata dal giudice id primo grado, nonché
l'errata interpretazione della normativa relativa alla cessione volontaria dei beni, insistendo nella revoca del DI opposto.
Si costituiva in giudizio erede di che eccepiva Controparte_2 CP_1
l'inammissibilità e, nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello. Spiegava inoltre appello incidentale, insistendo nell'accoglimento della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., sulla quale il giudice di primo grado non si era pronunciato, articolando altresì richieste istruttorie.
Con ordinanza del 1.03.2021, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e le richieste istruttorie dell'appellante incidentale.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello principale è infondato e deve essere rigettato.
pag. 3/7 Il giudice di primo grado ha ritenuto che il contratto di vendita dell'immobile in favore di stipulato con atto pubblico del 12.10.2006, avesse ad oggetto solo Persona_1
il fabbricato e non la porzione della corte oggetto di esproprio, facendo leva sulla descrizione contenuta nell'atto pubblico ““casa sita in Reggio Calabria, Strada statale
106 Jonica, numero civico 278, a piano terra (primo piano fuori terra, con annessa cantina al piano interrato composta di complessivi cinque vani)”.
In difetto di decreto di esproprio, di frazionamento del terreno e di menzione della porzione dell'immobile oggetto dell'occupazione nell'atto di vendita, l'immobile trasferito alla apparentemente comprendeva anche la pozione di terreno oggetto Per_1
della cessione volontaria a mero livello catastale poiché il bene trasferito è quello riportato in catasto al foglio 28 particella 69, sul quale doveva essere costituita ipoteca in favore della BNL a garanzia del mutuo concesso alla acquirente per il pagamento del saldo, differito proprio alla erogazione del finanziamento.
All'epoca della stipula del contratto di compravendita la parte della corte occupata da
, pertinenza dell'immobile, era stata già trasformata – circostanza pacifica – Parte_1
e non sarebbe stata oggetto di trasferimento, poiché nell'atto di vendita l'immobile è trasferito nella sua interezza “nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessorio, pertinenza, dipendenza, diritti inerenti”, ed i confini sono indicati nei seguenti termini “strada statale 106 Jonica, proprietà Ferrovie dello Stato e sottopassaggio comunale”.
La menzione del sottopassaggio comunale quale confine del bene trasferito alla Per_1 implica l'esclusione della porzione immobiliare oggetto del preliminare per la cessione volontaria, in quanto corrisponde alla parte della corte oggetto di esproprio e trasformazione.
Sebbene l'occupazione fosse avvenuta anticipatamente, nel verbale di accordo del
17.2.2006 la signora aveva concordato di accettare la misura dell'indennità Pt_2
provvisoria e convenire in seguito la cessione volontaria dei beni di sua proprietà, ed all'art. 6 le parti prevedevano che “eseguite le altre pratiche legali e procedurali Le
Ferrovie, a secondo dei provvedimenti che saranno adottati al riguardo dalle competenti autorità, pagheranno direttamente alla Ditta la somma di € 35000 (…). La Ditta da atto che il pagamento avverrà nei modi e nei tempi in uso presso le Ferrovie” ed all'art. 7
pag. 4/7 convenivano che l'indennità veniva accettata anche per successori ed aventi causa, e che le eventuali variazioni delle quantità espropriate potevano intervenire nella predisposizione del tipo di Frazionamento a cura delle Ferrovie, e di cui si sarebbe tenuto conto nell'apposito verbale di Liquidazione dei Conti, con il quale si determinava in via definitiva l'indennità di espropriazione. Infine, all'art. 8 la signora si Pt_2
impegnava a non procedere a trascrizioni pregiudizievoli in pendenza della trascrizione dell'emanando Decreto di Espropriazione. Nella dichiarazione sostitutiva di notorietà dichiarava, al punto 5, di essere consapevole di dover cedere in favore di chiunque vantasse diritti la quota di indennità di espropriazione dovuta, sollevando ed esonerando da responsabilità al riguardo. A fronte di tutte queste specificazioni incluse Parte_1
negli accordi preliminari, e nella consapevolezza della mancata emanazione del decreto di esproprio, che doveva esserle notificato quale proprietaria, procedeva CP_1 alla vendita dell'immobile non ancora frazionato, ma indicando chiaramente quale fosse l'oggetto della vendita, che escludeva la parte della corte pertinenziale oggetto di esproprio, sebbene catastalmente identificata con la medesima particella del fabbricato.
In tema di compravendita immobiliare, ai fini dell'individuazione dell'immobile oggetto del contratto, i dati catastali non hanno valore determinante rispetto al contenuto descrittivo del titolo ed ai confini indicati nell'atto, ad eccezione solamente del caso in cui le parti ad essi abbiano fatto esclusivo riferimento per individuare l'immobile, e manchi un qualsiasi contrasto tra gli stessi ed i confini del bene. (Cass. Sez. 2,
15/02/2017, n. 3996, Rv. 643043 - 01). La verifica della proprietà del bene oggetto di esproprio non doveva essere effettuata sulla scorta dell'esame dei dati catastali, ma analizzando l'immobile effettivamente trasferito con l'atto di compravendita.
Il versamento della somma di € 7.000,00 alla cassa depositi e prestiti a nome dell'acquirente non appare quindi liberatorio, in quanto incoerente con la proprietà del terreno al momento della emanazione del decreto di esproprio (emesso nel 2014).
Il secondo motivo di appello, ossia la violazione del DPR 327 del 2001, è infondato. La documentazione prodotta dalla stessa dimostra che la signora aveva Parte_1 Pt_2
inviato già prima della vendita la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui attestava la sua qualità di proprietaria, e non vi è prova che le richieste di fornire ulteriore documentazione fossero state effettivamente notificate all'opposta.
pag. 5/7 Inoltre, il rifiuto di versamento del saldo alla signora non è giustificato dal Pt_2
mancato invio di documentazione relativa alla proprietà del bene – posto che detta sanzione non è prevista nel citato articolo 20 del DPR 327/2001 – ma è legato alla verifica della intestazione catastale del bene, frutto di un errore determinato dal tardivo frazionamento della proprietà. L'immissione in possesso era già avvenuta al momento della stipula dell'accordo sulla misura della indennità, per cui gli interessi erano disciplinati dalle disposizioni del comma 6 del medesimo articolo, e non poteva applicarsi il comma 8. Il motivo, sotto questo profilo, appare nuovo e quindi inammissibile, poiché implica la valutazione di circostanze di fatto non menzionate nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di primo grado. La mera menzione dell'art. 20 del DPR 327/2001 nell'atto di opposizione, senza la indicazione della necessità di applicare il comma 8 alla misura degli interessi, non equivale alla proposizione di uno specifico motivo di opposizione.
3. L'appello incidentale è infondato e deve essere rigettato.
L'opposizione della non appare pretestuosa né caratterizzata da colpa grave, Parte_1
visto che a livello catastale la particella oggetto di esproprio risultava trasferita alla acquirente. Non si può ritenere che la dovesse indagare anche sulla esatta Parte_1
individuazione del bene oggetto di compravendita, vista la particolare genericità della descrizione dell'immobile nell'ambito del contratto, in cui le parti non hanno mai pensato di menzionare la porzione oggetto di esproprio ed hanno reso particolarmente difficoltosa la identificazione della parte di proprietà trasferita.
Non si tratta di una azione pretestuosa, visto che le motivazioni giuridiche non erano del tutto inconsistenti, secondo una valutazione operata con l'uso della ordinaria diligenza ed ex ante, né poteva essere intesa come espressione di uno scopo abusivo o strumentale ed eccedente alla normale funzione dello strumento processuale.
4. Le spese di lite possono essere parzialmente compensate, visto il rigetto dell'appello incidentale relativo alla domanda di condanna per lite temeraria. Lo specifico motivo di appello costituisce una precisa censura, il cui rigetto genera soccombenza e può giustificare la compensazione, sia parziale sia integrale, dei costi del giudizio ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 3, 31/05/2021, n. 15102, Rv. 661561 - 01).
pag. 6/7 Le spese di lite vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi di giudizio precedenti, in € 2.540,00 (€ 460,00 per la fase di studio, €389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase di trattazione, €
851,00 per la fase decisionale).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza
[...] Controparte_2
del Tribunale di Reggio Calabria n. 175/2020, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2. rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_2
3. compensa per metà le spese di lite e condanna al pagamento, in favore di Parte_1
della restante metà delle spese del presente grado del giudizio, che Controparte_2 liquida in € 1.270,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 29/04/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 319/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORABITO Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE
appellante – appellato incidentale e
GIUSEPPE Avv. MANTICA (C.F. , in giudizio personalmente C.F._1
e con il patrocinio dell'avv. FASCÌ LORENZO ( ) C.F._2
appellato – appellante incidentale
CONCLUSIONI
per parte appellante: in via principale, preliminare e pregiudiziale, dichiarare e statuire l'assoluta mancanza dei requisiti posti a fondamento del monitorio e, comunque, non dovuta la somma ingiunta con le relative somme per interessi, spese di procedura ed accessori, come portate nel decreto, per difetto di ogni presupposto e, per tale effetto, revocare, in ogni caso, lo stesso decreto, dichiarandolo improponibile, improcedibile, inammissibile od illegittimo, ovvero nullo e/o infondato e, comunque, privo di qualsivoglia effetto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi che il collegio ritenga dovuta la somma di €
7.000,00 alla sig.ra , dichiarare che alla stessa, su detta somma, spettano Pt_2
esclusivamente gli interessi legali secondo quanto stabilito dal DPR n. 327/2001;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
per parte appellata: IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE:
DICHIARARE inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. l'atto di citazione in appello del 09.06.2020 proposto dalla società per violazione della specificità Parte_1
dei motivi di appello;
DICHIARARE inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. l'atto di citazione in appello del 09.06.2020 proposto dalla società per mancata impugnazione della Parte_1
parte del provvedimento recante la condanna alle spese del giudizio;
DICHIARARE inammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c. l'atto di citazione in appello poiché contenente una nuova domanda in punto di interessi moratori;
NEL MERITO E IN PRINCIPALITA':
CONFERMARE LA SENTENZA n. 175/2020 del 04.02.2020 emessa dal Tribunale di
Reggio Calabria, dott.ssa Pirrottina, nell'ambito del procedimento civile RG. 1575/2017
e, disattesa e rigetta ogni domanda e deduzione proposta ex adverso in quanto infondata e in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa del presente atto, per l'effetto
CONFERMARE il decreto ingiuntivo 112/2017 – RG 465/2017 munendolo di efficacia esecutiva;
nonché RIGETTARE la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione della sentenza impugnata;
IN PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA 175/2020 del 04.02.2020 emessa dal
Tribunale di Reggio Calabria, riconoscere la temerarietà dell'opposizione proposta da controparte e CONDANNARE la società in persona del legale Parte_1
rappresentante e amministratore, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come domandato in primo grado, al risarcimento dei danni da “lite temeraria” per aver agito in giudizio con mala fede e/o colpa grave di fatto resistendo ad una pretesa fondata in fatto e in diritto. riconoscere la temerarietà dell'appello avanzato da controparte e CONDANNARE la società in persona del legale rappresentante e amministratore, ai sensi Parte_1
pag. 2/7 dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” per aver mosso la presente impugnazione con mala fede e/o colpa grave nella piena consapevolezza, trattandosi di
P.A., del proprio comportamento negligente prima e dilatorio dopo, con la resistenza in giudizio, opponendosi al decreto ingiuntivo ed alla sentenza di primo grado, adducendo elementi di fatto e di diritto infondati.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, notificato il 7.04.2017,
si opponeva al DI n. 112/2017 con il quale le veniva ingiunto di pagare la Parte_1 somma di € 7.000,00 oltre interessi e spese, in attuazione dell'accordo di cessione volontaria del bene del 17.2.2006, contestando la titolarità del diritto al pagamento in favore della . Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Pt_2 CP_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con sentenza n. 175/2020 il Tribunale di Reggio Calabria rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto.
Con atto di citazione notificato il 9.6.2020, la impugnava la sentenza Parte_1 lamentando l'errata ricostruzione in fatto operata dal giudice id primo grado, nonché
l'errata interpretazione della normativa relativa alla cessione volontaria dei beni, insistendo nella revoca del DI opposto.
Si costituiva in giudizio erede di che eccepiva Controparte_2 CP_1
l'inammissibilità e, nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello. Spiegava inoltre appello incidentale, insistendo nell'accoglimento della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., sulla quale il giudice di primo grado non si era pronunciato, articolando altresì richieste istruttorie.
Con ordinanza del 1.03.2021, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e le richieste istruttorie dell'appellante incidentale.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello principale è infondato e deve essere rigettato.
pag. 3/7 Il giudice di primo grado ha ritenuto che il contratto di vendita dell'immobile in favore di stipulato con atto pubblico del 12.10.2006, avesse ad oggetto solo Persona_1
il fabbricato e non la porzione della corte oggetto di esproprio, facendo leva sulla descrizione contenuta nell'atto pubblico ““casa sita in Reggio Calabria, Strada statale
106 Jonica, numero civico 278, a piano terra (primo piano fuori terra, con annessa cantina al piano interrato composta di complessivi cinque vani)”.
In difetto di decreto di esproprio, di frazionamento del terreno e di menzione della porzione dell'immobile oggetto dell'occupazione nell'atto di vendita, l'immobile trasferito alla apparentemente comprendeva anche la pozione di terreno oggetto Per_1
della cessione volontaria a mero livello catastale poiché il bene trasferito è quello riportato in catasto al foglio 28 particella 69, sul quale doveva essere costituita ipoteca in favore della BNL a garanzia del mutuo concesso alla acquirente per il pagamento del saldo, differito proprio alla erogazione del finanziamento.
All'epoca della stipula del contratto di compravendita la parte della corte occupata da
, pertinenza dell'immobile, era stata già trasformata – circostanza pacifica – Parte_1
e non sarebbe stata oggetto di trasferimento, poiché nell'atto di vendita l'immobile è trasferito nella sua interezza “nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessorio, pertinenza, dipendenza, diritti inerenti”, ed i confini sono indicati nei seguenti termini “strada statale 106 Jonica, proprietà Ferrovie dello Stato e sottopassaggio comunale”.
La menzione del sottopassaggio comunale quale confine del bene trasferito alla Per_1 implica l'esclusione della porzione immobiliare oggetto del preliminare per la cessione volontaria, in quanto corrisponde alla parte della corte oggetto di esproprio e trasformazione.
Sebbene l'occupazione fosse avvenuta anticipatamente, nel verbale di accordo del
17.2.2006 la signora aveva concordato di accettare la misura dell'indennità Pt_2
provvisoria e convenire in seguito la cessione volontaria dei beni di sua proprietà, ed all'art. 6 le parti prevedevano che “eseguite le altre pratiche legali e procedurali Le
Ferrovie, a secondo dei provvedimenti che saranno adottati al riguardo dalle competenti autorità, pagheranno direttamente alla Ditta la somma di € 35000 (…). La Ditta da atto che il pagamento avverrà nei modi e nei tempi in uso presso le Ferrovie” ed all'art. 7
pag. 4/7 convenivano che l'indennità veniva accettata anche per successori ed aventi causa, e che le eventuali variazioni delle quantità espropriate potevano intervenire nella predisposizione del tipo di Frazionamento a cura delle Ferrovie, e di cui si sarebbe tenuto conto nell'apposito verbale di Liquidazione dei Conti, con il quale si determinava in via definitiva l'indennità di espropriazione. Infine, all'art. 8 la signora si Pt_2
impegnava a non procedere a trascrizioni pregiudizievoli in pendenza della trascrizione dell'emanando Decreto di Espropriazione. Nella dichiarazione sostitutiva di notorietà dichiarava, al punto 5, di essere consapevole di dover cedere in favore di chiunque vantasse diritti la quota di indennità di espropriazione dovuta, sollevando ed esonerando da responsabilità al riguardo. A fronte di tutte queste specificazioni incluse Parte_1
negli accordi preliminari, e nella consapevolezza della mancata emanazione del decreto di esproprio, che doveva esserle notificato quale proprietaria, procedeva CP_1 alla vendita dell'immobile non ancora frazionato, ma indicando chiaramente quale fosse l'oggetto della vendita, che escludeva la parte della corte pertinenziale oggetto di esproprio, sebbene catastalmente identificata con la medesima particella del fabbricato.
In tema di compravendita immobiliare, ai fini dell'individuazione dell'immobile oggetto del contratto, i dati catastali non hanno valore determinante rispetto al contenuto descrittivo del titolo ed ai confini indicati nell'atto, ad eccezione solamente del caso in cui le parti ad essi abbiano fatto esclusivo riferimento per individuare l'immobile, e manchi un qualsiasi contrasto tra gli stessi ed i confini del bene. (Cass. Sez. 2,
15/02/2017, n. 3996, Rv. 643043 - 01). La verifica della proprietà del bene oggetto di esproprio non doveva essere effettuata sulla scorta dell'esame dei dati catastali, ma analizzando l'immobile effettivamente trasferito con l'atto di compravendita.
Il versamento della somma di € 7.000,00 alla cassa depositi e prestiti a nome dell'acquirente non appare quindi liberatorio, in quanto incoerente con la proprietà del terreno al momento della emanazione del decreto di esproprio (emesso nel 2014).
Il secondo motivo di appello, ossia la violazione del DPR 327 del 2001, è infondato. La documentazione prodotta dalla stessa dimostra che la signora aveva Parte_1 Pt_2
inviato già prima della vendita la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui attestava la sua qualità di proprietaria, e non vi è prova che le richieste di fornire ulteriore documentazione fossero state effettivamente notificate all'opposta.
pag. 5/7 Inoltre, il rifiuto di versamento del saldo alla signora non è giustificato dal Pt_2
mancato invio di documentazione relativa alla proprietà del bene – posto che detta sanzione non è prevista nel citato articolo 20 del DPR 327/2001 – ma è legato alla verifica della intestazione catastale del bene, frutto di un errore determinato dal tardivo frazionamento della proprietà. L'immissione in possesso era già avvenuta al momento della stipula dell'accordo sulla misura della indennità, per cui gli interessi erano disciplinati dalle disposizioni del comma 6 del medesimo articolo, e non poteva applicarsi il comma 8. Il motivo, sotto questo profilo, appare nuovo e quindi inammissibile, poiché implica la valutazione di circostanze di fatto non menzionate nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di primo grado. La mera menzione dell'art. 20 del DPR 327/2001 nell'atto di opposizione, senza la indicazione della necessità di applicare il comma 8 alla misura degli interessi, non equivale alla proposizione di uno specifico motivo di opposizione.
3. L'appello incidentale è infondato e deve essere rigettato.
L'opposizione della non appare pretestuosa né caratterizzata da colpa grave, Parte_1
visto che a livello catastale la particella oggetto di esproprio risultava trasferita alla acquirente. Non si può ritenere che la dovesse indagare anche sulla esatta Parte_1
individuazione del bene oggetto di compravendita, vista la particolare genericità della descrizione dell'immobile nell'ambito del contratto, in cui le parti non hanno mai pensato di menzionare la porzione oggetto di esproprio ed hanno reso particolarmente difficoltosa la identificazione della parte di proprietà trasferita.
Non si tratta di una azione pretestuosa, visto che le motivazioni giuridiche non erano del tutto inconsistenti, secondo una valutazione operata con l'uso della ordinaria diligenza ed ex ante, né poteva essere intesa come espressione di uno scopo abusivo o strumentale ed eccedente alla normale funzione dello strumento processuale.
4. Le spese di lite possono essere parzialmente compensate, visto il rigetto dell'appello incidentale relativo alla domanda di condanna per lite temeraria. Lo specifico motivo di appello costituisce una precisa censura, il cui rigetto genera soccombenza e può giustificare la compensazione, sia parziale sia integrale, dei costi del giudizio ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 3, 31/05/2021, n. 15102, Rv. 661561 - 01).
pag. 6/7 Le spese di lite vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi di giudizio precedenti, in € 2.540,00 (€ 460,00 per la fase di studio, €389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase di trattazione, €
851,00 per la fase decisionale).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza
[...] Controparte_2
del Tribunale di Reggio Calabria n. 175/2020, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2. rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_2
3. compensa per metà le spese di lite e condanna al pagamento, in favore di Parte_1
della restante metà delle spese del presente grado del giudizio, che Controparte_2 liquida in € 1.270,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 29/04/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
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