Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 27/06/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N490/2022 RG.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai Magistrati
Dott. Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliere
Dott. Doriana Meloni Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 490 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022, promossa da:
, sito in Olbia alla Via S. Petta n.40/42 (c.f. , in Parte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore, elettivamente domiciliato in Olbia presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Carlo
Satta che lo rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce all'atto di appello
- appellante - contro
Rag. (c.f. , in proprio e quale legale rappresentante p.t. della CP_1 C.F._1
società (c.f. ), elettivamente domiciliati in Olbia Controparte_2 P.IVA_2
presso lo studio dell'Avv. Carlo Selis dal quale sono rappresentati e difesi in forza di procura apposta a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
- appellato -
Oggetto: pagamento somme. tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
1
Giudice e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 247/2022 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2387/2013, pubblicata il 27/06/2022, notificata in data 28/11/2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “in via decisoria: a) rigettare integralmente la domanda di parte ricorrente;
b) in via subordinata verificare se sia dovuta alcuna somma a qualunque titolo da parte del epurata di ogni somma indebitamente indicata Parte_1
e/ prescritta. c) il tutto con vittoria di spese, anche forfettarie, competenze ed onorari come per legge vigente tempo”. In via istruttoria […]
Nell'interesse degli appellati:
“Per l'ordine di ragioni esposto, voglia l'adita Corte d'Appello: - Respingere il gravame;
- Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.702 bis cpc depositato in data 19.9.2013 il rag. , in proprio e quale legale CP_1
rapp.te della società di ha esposto che 1) a partire dall'11.7.2000 era stato CP_2 CP_1
incaricato dell'amministrazione del condominio , sito in Olbia;
2) nell'anno 2012 il Parte_1
rapporto era cessato a seguito di dimissioni e rinuncia all'incarico; 3) “per l'intera durata dell'incarico aveva gestito in maniera ottimale le spese del condominio, provvedendo alla rendicontazione annuale delle stesse, pur trovandosi materialmente impossibilitato ad una corretta gestione formale dovuta al complesso disinteresse dei condomini, per il quale era persino impossibile la regolare convocazione e celebrazione delle assemblee”; 4) negli anni, aveva inoltrato i solleciti di pagamento ai condomini morosi e tutelato le esigenze del condominio provvedendo al pagamento delle fatture ed alla gestione delle forniture;
5) proprio per non paralizzare l'attività dell'ente di gestione aveva provveduto personalmente al pagamento di quanto indispensabile, mediante accredito sul c.c. del condominio delle somme necessarie ovvero pagando personalmente le fatture di spesa sino ad arrivare ad un esborso di € 21.367,95 e di cui aveva ricevuto
Con rimborsi per € 9521,88; la stessa soc. IM. aveva anticipato la somma di € 968,50 senza ricevere alcunché;
6) egli, pertanto, era creditore della somma di € 11.846,07 e la IM.OL di € 968,50; 7) a titolo di compensi per l'attività svolta avrebbe dovuto ricevere la somma di € 17.199,27 ma gli era stato versato unicamente l'importo di € 13.668,12 di tal che era rimasto creditore della somma di € 3531,15; 8) neppure a seguito della trasmissione dei giustificativi di spesa al nuovo amministratore, il condominio aveva inteso regolarizzare la sua situazione debitoria.
Ha chiesto condannarsi il al pagamento degli importi di cui sopra, vinte le spese. Parte_1
2 All'atto della sua costituzione in giudizio il resistente ha replicato che 1) “a fronte delle asserite anticipazioni di parte ricorrente, non risultava essere presente alcun debito nei vari bilanci (preventivi e consuntivi) negli anni dallo stesso disposti e fatti approvarei2; 2) l'esistenza di tali debiti era stata resa nota solo successivamente al 2012 con un i2promemoria consegnato al nuovo amministratore dallo stesso CP_1
ove erano state indicate le asserite somme dovute anno per anno di amministrazione sia a titolo di sovvenzioni da rimborsare, sia a titolo di compensi da percepire”; 3) in detto documento era stata indicata in € 1859,59 la somma da percepire a titolo di compensi e in € 10.531,92 le sovvenzioni per cui era richiesto il rimborso;
4) detti importi erano diversi da quelli azionati in giudizio dal ricorrente cosicché “tali pretesi errori facevano venir meno la debenza di alcun compenso quando non la richiesta di quanto precedentemente versato per compensi pregressi (ove non prescritti) per palese mala gestio”; 5) infine, doveva anche ritenersi la parziale prescrizione sia degli anticipi sia di quanto richiesto per compenso.
Previa richiesta di mutamento del rito, ha concluso per il rigetto della domanda;
in subordine perché fosse verificata l'eventuale debenza di somme, queste epurate di ogni somma indebitamente indicata e/o prescritta, vinte le spese.
Accordati taluni rinvii in pendenza di trattative, con ordinanza 13.11.2015 il Tribunale ha disposto il mutamento del rito e in proseguo assegnati i termini di cui all'art.183, VI co, cpc.
Con la memoria ex art.183, VI co, cpc n.1 il convenuto ha ribadito la assoluta incertezza, in punto di quantum, della pretesa azionata dallo . CP_1
In punto di an ha poi esposto che le pretese di corresponsione dei compensi per le attività svolte erano subordinate “alla corretta prestazione professionale di amministratore ”: per contro, la CP_4
condotta dello era stata connotata da comportamenti omissivi (non venivano regolarmente indette le CP_1
assemblee e questi neppure si era attivato per recuperare coattivamente i crediti dai condomini morosi;
non aveva proceduto alla redazione di una anagrafe corretta e/o completa); inoltre questi aveva anche trasferito fondi propri del condominio esponente verso un condominio terzo, senza alcuna autorizzazione preventiva e/o ratifica da parte dell'assemblea.
Altresì, quanto al rimborso invocato per asserite anticipazioni, “queste dovevano ben fare i conti con gli autopagamenti effettuati dallo nel corso del mandato”. CP_1
La causa è stata istruita con produzioni documentali, escussione testi e CT.
Con sentenza n.247/2022, pubblicata il 27.6.2022, il Tribunale di Tempio Pausania ha accolto la domanda di parte attrice e condannato il condominio al pagamento in favore della stessa (in ossequio alle risultanze della CT) della somma di € 1859,59 a titolo di compensi e di € 10531,93 a titolo di rimborso delle anticipazioni, spese rifuse (ivi compresi i costi della CT).
3 Il Giudice di primo grado ha in primis rigettato l'eccezione di prescrizione siccome tardiva.
Nel merito ha osservato che 1) agli atti risultavano prodotti i verbali assembleari di ogni anno di gestione ove erano indicati i compensi dovuti all'amministratore: su tale compenso nessuna specifica contestazione era stata svolta, né era stato dimostrato il pagamento, neppure prospettato;
2) anche quanto alle somme anticipate dallo , non vi era stata specifica e tempestiva contestazione, da parte del Condominio, della CP_1
documentazione prodotta ed attestante gli esborsi effettuati dall'attore, personalmente e/o nella sua qualità di amministratore della dovendo apprezzarsi irrilevanti e tardive le deduzioni e le contestazioni CP_2
svolte solo in fase decisionale;
3) l'attore aveva dimostrato, mediante prova documentale, la provenienza delle anticipazioni godute dall'ente di gestione, mediante somme tratte dal proprio patrimonio e/o da quello della società amministrata.
Ha, indi, rilevato che A) il , nella comparsa di costituzione, si era limitato ad eccepire la mala Parte_1
gestio dell'amministratore per non avere indicato il debito nei vari bilanci e richiesto, con un promemoria, al nuovo amministratore una somma diversa da quella azionata in giudizio, ponendo dubbi sulla correttezza delle somme pretese;
B) “le attività contestate dal all'amministratore, per la prima volta nella Parte_1
memoria 183 (VI co), cpc n.1, inerenti “alla regolare gestione, anche contabile quanto meno dell'ordinaria amministrazione;
alla scorretta gestione del recupero dei crediti;
alla irregolare redazione bilanci e relativi riparti;
all'irregolare indizione di assemblee” attenevano a situazioni giuridiche non prospettate prima, su fatti radicalmente differenti, comunque rimasti sforniti di prova”; C) il convenuto non aveva contestato le prestazioni effettuate, né la loro quantificazione, ma aveva eccepito l'inadempimento agli obblighi derivanti dal mandato, consistiti nel non avere indicato la posta di debito in bilancio, così rifiutando il proprio adempimento;
D) valutata la proporzionalità tra gli asseriti rispettivi inadempimenti – anche alla luce del criterio della buona fede di cui all'art.1375 c.c. - “solo il mancato svolgimento dell'attività propria dell'amministratore o la mancata ottemperanza a gran parte degli obblighi di legge avrebbe potuto giustificare il comportamento del mandante che non corrispondesse il compenso, rendendosi tuttavia gravemente inadempiente alla propria fondamentale obbligazione quando avesse continuato ad avvalersi dell'operato dell'amministratore”; E) per contro, nella specie alcun inadempimento poteva ravvisarsi nella condotta dell'attore, il quale aveva gestito il condominio nonostante il comportamento negligente dei condomini, anticipando personalmente somme di denaro.
Avverso tale decisione, di cui ha invocato la integrale riforma, ha proposto appello il il quale Parte_1
ha lamentato:
I) la illogicità ed erroneità (della sentenza) in ordine alle motivazioni addotte a fondamento della decisione.
4 Ha premesso che il Giudice di primo grado aveva accolto la domanda argomentando che “ex art. 1129 co.14 c.c., il compenso dell'amministratore condominiale veniva deliberato primariamente al momento della nomina e successivamente deliberato nelle assemblee in cui veniva rinnovato”, del pari osservando che “dai verbali delle assemblee non emerge(va) alcuna contestazione circa il compenso”.
Il Tribunale aveva anche riconosciuto il diritto dello di “percepire anche gli importi asseritamente CP_1
anticipati al nel corso della sua attività di amministratore”. Parte_1
Senonché il ha replicato che “non vi era prova del fatto che l'amministratore avesse anticipato Parte_1
alcuna somma al , mentre i compensi non erano stati versati a ragione del fatto che il mandato Parte_1
veniva eseguito senza la necessaria diligenza”.
Ed infatti, nel corso delle assemblee condominiali nelle quali venivano approvati i bilanci le asserite anticipazioni non erano state né riconosciute né tanto meno autorizzate dalle assemblee.
Anche in riferimento alla invocata corresponsione dei compensi, l'appellante “non contesta(va) l'avvenuta maturazione dei compensi laddove giustificata da una esecuzione diligente del mandato di amministratore, fatto quivi non avvenuto sicché la controparte non avrebbe avuto diritto a percepire il compenso in quanto inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dal mandato” e ciò in ossequio al disposto dell'art.1460 c.c.
II) la erroneità della decisione nella parte in cui aveva affermato che il Condominio, al fine di non corrispondere il compenso, avrebbe solo invocato l'inadempimento dell'amministratore: circostanza non vera apparendo palese che l'amministratore non aveva agito diligentemente non avendo adempiuto a quelli che erano i suoi obblighi.
III) la erroneità della decisione siccome anche fondata su una prova per testi incompleta e dovendo comunque ribadirsi che le somme indicate nel “riepilogo dei crediti” neppure corrispondevano agli importi azionati con la domanda introduttiva del giudizio.
La stessa CT appariva generica, non contenendo alcun elemento atto a evidenziare il ragionamento e/o metodo posto e conseguentemente il risultato cui si era pervenuti, e neppure forniva i chiarimenti richiesti, risultando la stessa del tutto inattendibile.
Ha concluso come in epigrafe.
Regolarmente costituito in giudizio, l'appellato ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto con vittoria di spese, come da conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va disatteso (qui premettendosi che i motivi di gravame possono essere valutati congiuntamente e secondo il loro ordine logico siccome tutti sostanzialmente diretti a censurare i passaggi
5 motivazionali della sentenza impugnata laddove ha ritenuto il diritto dell'appellato A) alla corresponsione dei compensi professionali nonché B) al rimborso delle anticipazioni).
Il ha dedotto di “non contestare l'avvenuta maturazione dei compensi laddove giustificata da Parte_1
una esecuzione diligente del mandato di amministratore, fatto quivi non avvenuto sicché la controparte non aveva diritto a percepire il compenso in quanto inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dal mandato” e ciò in ossequio al disposto dell'art.1460 c.c.
Ha denunziato che l'ex amministratore non aveva 1) regolarmente convocato le assemblee;
2) agito CP_1
nei confronti dei condomini morosi svolgendo attività di recupero dei crediti;
3) proceduto a stilare una anagrafica condominiale corretta e completa.
Ha evidenziato che altro grave comportamento lesivo tenuto dall'amministratore nei confronti del condominio era ravvisabile nello spostamento, senza alcuna autorizzazione, delle somme contenute nel conto corrente del (e dunque appartenenti allo stesso) verso il conto corrente Parte_1
di un altro condominio, sempre da lui amministrato.
Trattasi di argomentazioni inammissibili siccome tardive.
Come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado dette “attività (sono state) contestate dal
all'amministratore, per la prima volta nella memoria 183 (VI co), cpc n.1: (infatti le lagnanze Parte_1
circa) la irregolare gestione, anche contabile;
la scorretta gestione del recupero dei crediti;
la irregolare redazione dei bilanci e dei relativi riparti;
la irregolare indizione di assemblee” attengono “a situazioni giuridiche non prospettate prima e sono basate su fatti radicalmente differenti” (v. sentenza oggetto di gravame).
È opportuno evidenziare rilevare che con la comparsa di costituzione – per quanto qui espressamente rileva
– il ha (esclusivamente) lamentato che la diversità tra gli importi di cui al “promemoria Parte_1
consegnato al nuovo amministratore, nel 2012, dallo (ove erano state indicate le asserite somme CP_1
dovute anno per anno di amministrazione sia a titolo di sovvenzioni da rimborsare, sia a titolo di compensi da percepire)” e quelli azionati in giudizio “faceva venir meno la debenza di alcun compenso quando non la richiesta di quanto precedentemente versato per compensi pregressi (ove non prescritti) per palese mala gestio”.
Solo con la prima memoria ex art.183, VI co, cpc il ha contestato all'ex amministratore le Parte_1
condotte e/o le omissioni di cui sopra si è detto.
Ora, in diritto, se è vero che, in tema di inadempimento, la deduzione di un fatto diverso da quello originariamente posto a fondamento della pretesa non si traduce in una mera emendatio libelli, ma - comportando l'introduzione di un nuovo tema di indagine - si configura come un vero e proprio mutamento
6 della causa petendi inammissibile in corso di causa, indipendentemente dal fatto che il comportamento successivamente dedotto costituisca, a sua volta, violazione degli obblighi contrattuali, (v. già Cass.
n.1611/2015) a maggior ragione, deve affermarsi che non è dato introdurre per la prima volta ragioni di inadempimento nella memoria ex art.183, VI co, cpc.
La parte che intenda dolersi dell'inadempimento della controparte ha l'onere di tempestivamente allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione: trattandosi, infatti, di diritti eterodeterminati, la parte interessata deve indicare espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, indicando l'insieme delle circostanze di fatto che pone a base della propria richiesta
(per una applicazione del principio v. ex multis Cass. 32952/2024).
Nulla di quanto descritto ricorre nella specie ove, si ripete, a fronte della deduzione di una generica mala gestio (come ancorata alla semplice difformità tra quanto indicato nel promemoria e quanto azionato in sede giudiziale), solo nella memoria ex art.183, VI co, cpc la difesa del ha allegato per la prima Parte_1
volta le ragioni di inadempimento di cui si è detto.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ne ha rilevato la inammissibilità trattandosi di vero e proprio mutamento della causa petendi, inammissibile in corso di causa.
Analogamente deve ritenersi con riferimento alla prospettata eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c. posto che, anche in parte qua, il ne ha indicato le ragioni solo con la memoria ex art.183, VI Parte_1
co, cpc n.1.
In ogni caso, merita osservare (come già effettuato dal Tribunale di Tempio Pausania) che l'istituto previsto dall'art. 1460 c.c. è soggetto alla condizione che il rifiuto di adempiere, opposto da chi solleva l'eccezione di inadempimento, non sia contrario a buona fede "avuto riguardo alle circostanze".
Per stabilire in concreto se l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede oppure no, il giudice deve verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico -sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte: anche in riferimento a detta eccezione deve essere accertata la proporzionalità tra i rispettivi (dedotti) inadempimenti, da valutare in rapporto (non alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione) alla situazione oggettiva.
Portato di quanto esposto è l'insegnamento della Suprema Corte per cui non può ritenersi legittimamente sollevata l'eccezione di inadempimento da parte di chi, a fronte di un inadempimento parziale, rifiuti per intero di adempiere la propria obbligazione, nonostante abbia goduto della prestazione (così Cass.
7 n.8760/2019).
Del pari, quanto alla buona fede intesa in senso oggettivo, è principio di diritto quello per cui la valutazione va effettuata con riferimento al momento in cui l'eccezione è stata sollevata cosicché nell'indagine volta ad accertare la sussistenza del requisito della buona fede assume importanza non secondaria che la giustificazione del rifiuto ad adempiere sia stata resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio da quest'ultima instaurato e non durante lo svolgimento del rapporto (v. Cass. 22353/2010; in tempi più recenti nello stesso senso v. Cass. 8760 cit.).
Facendo applicazione dei principi di cui si è detto sopra alla vicenda in disamina deve rilevarsi (rectius, ribadirsi) che il 1) ha allegato tardivamente le ragioni poste a fondamento dell'eccezione ex Parte_1
art.1460 c.c.; 2) ha comunque beneficiato della prestazione per la quale ha preteso di non provvedere al pagamento dei compensi;
3) ha reso noto allo la giustificazione del rifiuto ad adempiere (v. sopra) CP_1
solo in occasione del giudizio da quest'ultimo instaurato (per contro, nulla avendo neppure replicato in esito alla racc. in data 11.6.2012, come ricevuta il 27.6.2012).
Deve, pertanto, escludersi che l'exceptio inadimpleti contractus prospettata dall'appellato risponda ai dettami di cui all'art.1460 c.c. dovendo ritenersi in conformità.
Quanto, poi, alla pretesa di rimborso delle asserite anticipazioni, merita osservare che nella comparsa di costituzione resa nel giudizio di primo grado, il ha unicamente dedotto che “a fronte delle Parte_1
asserite anticipazioni di parte ricorrente, non risultava essere presente alcun debito nei vari bilanci
(preventivi e consuntivi) negli anni dallo stesso disposto e fatto approvare”.
Nella memoria ex art.183, VI co, cpc n.1 ha, poi, affermato che “queste dovevano ben fare i conti con gli autopagamenti effettuati dallo nel corso del mandato”. CP_1
Le difese non meritano di essere condivise.
In primis, l'annotazione nei bilanci non può essere ritenuta elemento costitutivo del credito.
In secundis (e in disparte il merito della questione) deve rilevarsi che non è stata tempestivamente introdotta la doglianza avuto riguardo alla specifica mancata approvazione (preventiva ovvero a successiva ratifica) dell'assemblea.
Quanto poi alle contestazioni mosse alla CT (“la perizia appare generica e non contiene alcun elemento atto a evidenziare il ragionamento e/o metodo posto e conseguentemente il risultato cui si è pervenuti, e non fornisce i chiarimenti richiesti, risultando la stessa ad oggi del tutto inattendibile”) deve rilevarsene la inammissibilità per difetto di specificità dovendo osservandosi che l'impugnazione deve necessariamente contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze.
8 La descritta situazione non ricorre in alcun modo nella specie.
Irrilevanti devono essere anche ritenute le ulteriori ragioni poste a fondamento dell'appello posto che la affermata (e confermata) tardività delle difese del (di cui si è detto sopra) rendono all'evidenza Parte_1
comunque ininfluenti ai fini della decisione ogni questione circa la mancata escussione a prova contraria del teste (pure riconducibile a inattività della difesa del e il mancato accoglimento della Tes_1 Parte_1
(in verità in toto generica e, per l'effetto, inammissibile) istanza ex art.210 cpc.
All'esito di tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato dovendo pronunciarsi di conseguenza.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei parametri minimi del D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa attesa la sostanziale reiterazione degli assunti difensivi già resi nel giudizio di primo grado).
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto integrale dell'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellato che liquida in € 2906,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Sassari in data 22.5.2025
Il Presidente
Dott. Cinzia Caleffi
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
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