TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/04/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2846/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.g. 2846/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
All'udienza cartolare del 12.03.2025, innanzi alla dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, ha depositato note scritte per l'avv. Parte_1 Parte_1
Il Giudice Lette le note scritte sostitutive del verbale di udienza e della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., procedendo al deposito telematico.
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 2846/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1 elettivamente domiciliato in P.zza PADRE PIO 68 71122 FOGGIA presso il difensore avv.
[...]
Pt_1
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO contumace
CONCLUSIONI
L'attore ha concluso come da note scritte allegate al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente procedimento, avente ad oggetto la liquidazione di compenso per prestazioni professionali di avvocato rese in processo civile, è stato instaurato con ricorso depositato in epoca successiva al 28 febbraio 2023.
Conseguentemente, rispetto ad esso trova applicazione l'art. 14 del Dlgs n° 150 del 2011 che, nella attuale formulazione, come modificata dal Dlgs n° 149 del 2022, convertito con legge n°197 del 2022, con effetto a decorrere dalla data indicata (ex art.35 del Dlgs cit., come sostituito in sede di conversione dall'art.380 co1° della legge), prevede che il relativo procedimento sia regolato dal rito semplificato di cognizione (“ove non diversamente disposto dal presente articolo”), e deciso dal tribunale in composizione monocratica, con sentenza inappellabile. Il rito semplificato, introdotto dalla medesima riforma (in sostituzione del precedente rito sommario previsto dagli artt.702 bis ss cpc) con gli artt.281 undecies ss cpc, prevede (all'art.281 terdecies cpc) che la decisione sia resa ex art.281 sexies cpc, e quindi con sentenza contestuale ovvero -come nella specie- soggetta a deposito entro trenta giorni dall'udienza di discussione (art. 281 sexies co.3° cpc, nell'attuale formulazione, frutto della medesima riforma).
Tanto premesso, la domanda merita accoglimento.
ha pienamente dimostrato la propria pretesa creditoria, fondata sulla prestazione Parte_1 professionale eseguita in favore di dinanzi al Giudice del Lavoro di Foggia. La copia Controparte_1
pagina 2 di 3 degli atti del giudizio Rg 3021/2020 provano l'attività istruttoria svolta dopo l'introduzione del ricorso e che la definizione del giudizio ha avuto esito favorevole per l'odierno convenuto.
La determinazione del compenso per l'attività professionale svolta dall'Avvocato è regolata dall'art. 2233 c.c., dall'art. 9 della legge n. 27/2012 (legge di conversione del D.L. n. 1/2012), dall'art. 13 della legge professionale n. 247/2012 e dai decreti ministeriali previsti dal comma 6 dello stesso articolo, nonché dall'art. 13 bis della stessa legge professionale n. 247/2012 (introdotto dalla legge n. 205/2017).
L'art. 2233 c.c. indica i seguenti criteri per la determinazione del compenso, in via gerarchica: accordo tra le parti, in mancanza di accordo le tariffe o gli usi, determinazione giudiziale. Non è però più possibile ricorrere all'applicazione delle tariffe in mancanza dell'accordo in quanto l'art 9 della legge n. 27/2012, ha definitivamente abrogato il sistema tariffario già previsto per le professioni regolamentate, quale è quella forense. La determinazione del compenso deve così avvenire, in via preferenziale, con un accordo tra il professionista ed il cliente con la stipula di un contratto d'opera professionale;
in mancanza è rimessa alla valutazione dell'organo giudicante e conseguentemente vincolata all'applicazione dei parametri ministeriali in vigore.
Il cliente è inoltre tenuto al pagamento indipendentemente dalla decisione del giudice sulle spese giudiziali. L'onorario che l'avvocato può chiedere al cliente è infatti svincolato dalla cifra liquidata dal giudice con la condanna alle spese perché il procedimento è regolato da criteri legali diversi e può essere proposto esclusivamente nei confronti del proprio assistito (Cass., ord. n. 25992/18, 17 ottobre
2018).
Per la liquidazione dell'attività difensiva svolta deve pertanto farsi applicazione della tabella 4 (cause di previdenza) di cui al D.M. 55/2014 con scaglione di riferimento compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, valori medi, detratta la somma di € 1.800,00 per spese di lite a cui era stata condannata l , per un importo totale di € 3.591,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA. CP_2
Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione del D.M. 55/2014 con scaglione di riferimento compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, valori minimi, attesa la contumacia del resistente, fasi di studio, introduttiva e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
• Accoglie la domanda, per l'effetto, condannando il resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 3.591,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA;
• Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano per compenso professionale in € 1.865,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
Foggia, 11 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.g. 2846/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
All'udienza cartolare del 12.03.2025, innanzi alla dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, ha depositato note scritte per l'avv. Parte_1 Parte_1
Il Giudice Lette le note scritte sostitutive del verbale di udienza e della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., procedendo al deposito telematico.
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 2846/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1 elettivamente domiciliato in P.zza PADRE PIO 68 71122 FOGGIA presso il difensore avv.
[...]
Pt_1
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO contumace
CONCLUSIONI
L'attore ha concluso come da note scritte allegate al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente procedimento, avente ad oggetto la liquidazione di compenso per prestazioni professionali di avvocato rese in processo civile, è stato instaurato con ricorso depositato in epoca successiva al 28 febbraio 2023.
Conseguentemente, rispetto ad esso trova applicazione l'art. 14 del Dlgs n° 150 del 2011 che, nella attuale formulazione, come modificata dal Dlgs n° 149 del 2022, convertito con legge n°197 del 2022, con effetto a decorrere dalla data indicata (ex art.35 del Dlgs cit., come sostituito in sede di conversione dall'art.380 co1° della legge), prevede che il relativo procedimento sia regolato dal rito semplificato di cognizione (“ove non diversamente disposto dal presente articolo”), e deciso dal tribunale in composizione monocratica, con sentenza inappellabile. Il rito semplificato, introdotto dalla medesima riforma (in sostituzione del precedente rito sommario previsto dagli artt.702 bis ss cpc) con gli artt.281 undecies ss cpc, prevede (all'art.281 terdecies cpc) che la decisione sia resa ex art.281 sexies cpc, e quindi con sentenza contestuale ovvero -come nella specie- soggetta a deposito entro trenta giorni dall'udienza di discussione (art. 281 sexies co.3° cpc, nell'attuale formulazione, frutto della medesima riforma).
Tanto premesso, la domanda merita accoglimento.
ha pienamente dimostrato la propria pretesa creditoria, fondata sulla prestazione Parte_1 professionale eseguita in favore di dinanzi al Giudice del Lavoro di Foggia. La copia Controparte_1
pagina 2 di 3 degli atti del giudizio Rg 3021/2020 provano l'attività istruttoria svolta dopo l'introduzione del ricorso e che la definizione del giudizio ha avuto esito favorevole per l'odierno convenuto.
La determinazione del compenso per l'attività professionale svolta dall'Avvocato è regolata dall'art. 2233 c.c., dall'art. 9 della legge n. 27/2012 (legge di conversione del D.L. n. 1/2012), dall'art. 13 della legge professionale n. 247/2012 e dai decreti ministeriali previsti dal comma 6 dello stesso articolo, nonché dall'art. 13 bis della stessa legge professionale n. 247/2012 (introdotto dalla legge n. 205/2017).
L'art. 2233 c.c. indica i seguenti criteri per la determinazione del compenso, in via gerarchica: accordo tra le parti, in mancanza di accordo le tariffe o gli usi, determinazione giudiziale. Non è però più possibile ricorrere all'applicazione delle tariffe in mancanza dell'accordo in quanto l'art 9 della legge n. 27/2012, ha definitivamente abrogato il sistema tariffario già previsto per le professioni regolamentate, quale è quella forense. La determinazione del compenso deve così avvenire, in via preferenziale, con un accordo tra il professionista ed il cliente con la stipula di un contratto d'opera professionale;
in mancanza è rimessa alla valutazione dell'organo giudicante e conseguentemente vincolata all'applicazione dei parametri ministeriali in vigore.
Il cliente è inoltre tenuto al pagamento indipendentemente dalla decisione del giudice sulle spese giudiziali. L'onorario che l'avvocato può chiedere al cliente è infatti svincolato dalla cifra liquidata dal giudice con la condanna alle spese perché il procedimento è regolato da criteri legali diversi e può essere proposto esclusivamente nei confronti del proprio assistito (Cass., ord. n. 25992/18, 17 ottobre
2018).
Per la liquidazione dell'attività difensiva svolta deve pertanto farsi applicazione della tabella 4 (cause di previdenza) di cui al D.M. 55/2014 con scaglione di riferimento compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, valori medi, detratta la somma di € 1.800,00 per spese di lite a cui era stata condannata l , per un importo totale di € 3.591,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA. CP_2
Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione del D.M. 55/2014 con scaglione di riferimento compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, valori minimi, attesa la contumacia del resistente, fasi di studio, introduttiva e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
• Accoglie la domanda, per l'effetto, condannando il resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 3.591,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA;
• Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano per compenso professionale in € 1.865,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
Foggia, 11 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 3 di 3