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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Emilia, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO NELL'EMILIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
IOFFREDI ANTONELLA, Presidente e Relatore
MANFREDINI ROMANO, Giudice
ROMITELLI BRUNO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 366/2025 depositato il 18/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia
elettivamente domiciliato presso dp.reggioemilia@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS07AM00145 2025 IRES-ALTRO 2019
- sul ricorso n. 369/2025 depositato il 19/11/2025 proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia
elettivamente domiciliato presso dp.reggioemilia@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS03AM01458 2024 IRES-ALTRO 2020
- sul ricorso n. 370/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia
elettivamente domiciliato presso dp.reggioemilia@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS03AM01569 2024 IRES-ALTRO 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta alle conclusioni in atti e chiede l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: si riporta alle conclusioni in atti e chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. ha proposto tre ricorsi avverso altrettanti avvisi di accertamento che sono stati riunti (n. 366/2025, n. 369/2025 e n. 370/2025).
Con il primo avviso impugnato, l'Agenzia delle Entrate ha contestato alla Ricorrente_1 ritenute per
€ 104.000,00, calcolate nella misura del 26% su un utile di € 400.000,00, contestato in altro atto di accertamento relativo al 2019, oltre a sanzioni per € 161.300,00.
Con il proprio ricorso (n. 366/2025), Ricorrente_1 ha eccepito la nullità dell'atto per violazione dell'art. 41 bis D.P.R. n. 600/1973, nonché degli artt. 6 bis e 9 bis l. 212/2000, trattandosi di avviso di accertamento che si fonda sulle violazioni contestate in altro avviso di accertamento autonomamente impugnato.
Nel merito, la ricorrente ha contestato integralmente l'assunto dell'Ufficio, chiedendo l'annullamento dell'atto.
L'Ufficio si è costituito contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con successiva memoria, parte ricorrente ha contestato la legittimità dell'atto impugnato per intervenuto annullamento dell'atto presupposto, pronunciato dalla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Emilia.
Con il secondo ricorso (n. 369/2025), Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2020, con il quale l'Agenzia delle Entrate le ha contestato IVA per € 41.028,00, IRES per € 49.600,00,
IRAP per € 8.060,00, oltre a sanzioni per € 155.979,12.
I rilievi fiscali per tale annualità, conseguenti alla verifica espletata dalla G.d.F., riguardano
1) l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti: emesse dai fornitori Società_1 s.r.l. ed Società_2 s.r.l., per l'utilizzo di spazi pubblicitari;
emessa dal fornitore Società_1 , per la vendita dell'autovettura Porsche 99 T3 (fattura n. 4 del 31/01/2018), ed utilizzata per la quota di ammortamento;
2) costi non documentati e/o non inerenti per complessivi € 145.665,00, oltre IVA, così composti: costi contabilizzati sul conto “spese di viaggio”, privi di fatture;
spese per alberghi e ristoranti documentati da fattura, prive degli elementi identificativi degli avventori;
fatture per spese di riparazione di autovetture (“ Società_3”), prive di dati identificativi;
irregolarità nel libro cespiti, con conseguente rideterminazione delle quote di ammortamento da € 233.496,93 ad € 19.800,00;
3) omessa regolarizzazione di operazioni passive (Autofattura) per complessivi € 37.869,69.
In proposito, la contribuente sostiene:
che, quanto ai servizi di marketing e di spazi pubblicitari, si tratta di servizi acquistati e poi anche rivenduti da Ricorrente_1 a terzi (ad esempio il cliente Cliente_1, che ha apposto il proprio marchio sulle moto che hanno partecipato alle competizioni motoristiche oggetto di cessione di spazi pubblicitari), per le gare di moto cui non partecipava direttamente e che la partecipazione alle gare motoristiche è stata, dalle parti, ulteriormente ampliata, rispetto a quella inizialmente pattuita;
che, con riguardo all'autovettura Porsche, essa è stata effettivamente acquistata nel 2018; che Società_1
aveva acquistato la vettura nel corso dell'anno 2014 e tale acquisto non è stato contestato al suddetto fornitore;
che è stata prodotta la documentazione che attesta che, fin dal 2018, ossia dell'acquisto dell'autovettura, dopo il ripristino, la stessa è stata utilizzata per partecipare alle gare e agli eventi motoristici;
che il corrispettivo della cessione ha tenuto conto dello stato in cui si trovava il bene al momento della compravendita;
che le spese per alberghi e ristoranti riguardano le spese sostenute dalla squadra della Ricorrente_1 in occasione delle partecipazioni, documentate e certificate anche da importanti vittorie, della propria squadra alle singole gare e competizioni nell'ambito dei campionati motoristici di categoria;
che i servizi di riparazione meccanica e di carrozzeria riguardano le riparazioni delle autovetture dopo gli incidenti e sono indicati i telai delle autovetture su cui sono stati fatti gli interventi negli allegati alle fatture trasmessi allo SDI.
Con riguardo alla contestazione della deducibilità di quote di ammortamento relative a due autovetture acquistate da privati, la ricorrente ha dedotto che i suddetti cespiti sono stati utilizzati per le gare motoristiche e sono stati oggetto anche di copertura assicurativa.
Con riguardo al rilievo relativo ad omessa regolarizzazione di operazioni passive, la contribuente ha eccepito:
che il pagamento è avvenuto con mezzi tracciati e documentati, l'IVA è stata assolta ed il costo è deducibile;
che, come attestato nel PVC e nell'allegato 48, si tratta di spese per mense e per alloggi e quindi per trasferte anche all'estero per i quali sono stati emessi degli scontrini, o dei documenti fiscali equivalenti, e i relativi pagamenti sono avvenuti tutti con mezzi tracciati;
che la norma non può applicarsi, in ogni caso, in ipotesi di costi sostenuti all'estero in quanto le regole di emissione o di esenzione dall'emissione di fattura, di scontrini o della documentazione fiscali sono quelle previste dalla normativa nazionale di riferimento.
Ancora, la contribuente ha eccepito l'illegittimità dell'atto per violazione dell'art. 8, comma 2 D.L. 16/2012.
Con il terzo ricorso (n. 370/2025), Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2022, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha contestato:
1) l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti per un ammontare complessivo di € 16.500,00 per la quota di ammortamento relativa alla fattura n. 4 del 31/01/2018 già oggetto di esame a proposito dell'anno 2020;
2) costi non documentati e/o non inerenti per complessivi € 237.263,22, oltre IVA, così composti: costi contabilizzati sul conto “spese di viaggio”, privi di fatture;
spese per alberghi e ristoranti documentati da fatture prive degli elementi identificativi degli avventori;
fatture per spese di riparazione di autovetture (“ Società_3”) generiche;
costi contabilizzati sul conto “ricambi auto da competizione” relativi a interessi dovuti per un finanziamento erogato dalla società Società_4, riconducibile a Nominativo_2, in quanto non realmente maturati, perché connessi ad un contratto giuridicamente improduttivo di effetti giuridici, nonché impropriamente imputati in conto di reddito non espressivo dell'onere finanziario contabilizzato ma che alimenta i costi della produzione;
3) omessa contabilizzazione di componenti positivi per € 500.000,00, per la sopravvenienza attiva pari alla somma ricevuta dalla società Società_4, in assenza di un contratto di mutuo.
La contribuente, oltre a impunare l'avviso per ragioni analoghe a quelle esposte nel secondo ricorso, lo ha impugnato nella parte in cui viene contestata la deducibilità dell'importo di € 19.200,00, corrisposto a
Nominativo_2 a titolo di interessi passivi sul finanziamento stipulato con la società “Società_4”, e viene riqualificato l'importo ricevuto di € 500.000,00, come atto di liberalità e sopravvenienza attiva, in quanto trasferimento di denaro non giustificato da un valido contratto di finanziamento.
Ricorrente_1, in proposito, ha allegato:
che il trasferimento della somma di € 500.000,00 è avvenuto per effetto di un reale finanziamento fruttifero, ricevuto, originariamente, in data 3.2.2022, da RP Holding, che è in corso di restituzione, essendo già state rimborsate, in linea capitale, la somma di € 50.000,00, nell'anno 2023, e la somma di € 185.000,00, nell'anno
2024;
che, a seguito della cessione del finanziamento a Nominativo_2, socio della Società_4, gli interessi sono stati rimborsati direttamente a quest'ultimo.
Nei ricorsi, in via subordinata, la contribuente ha eccepito la violazione della normativa sul cumulo giuridico.
Infine, in via ulteriormente subordinata, la stessa ha chiesto l'applicazione della sanzione in misura ridotta alla metà del minimo edittale, per sussistenza dei presupposti di cui all'art. 7, comma 4, D.Lgs. 472/97.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto al primo ricorso (n. 366/2025), a parere di questa Corte, contenendo l'avviso in oggetto la contestazione di ritenute calcolate sul maggior utile contestato nell'avviso di accertamento che è stato parzialmente annullato dalla C.G.T. di I gradi di Reggio Emilia (v. dispositivo 198/2025, doc. n. 20 di parte ricorrente), l'atto qui impugnato deve essere, a propria volta, annullato.
Si ritiene, infatti che l'illegittimità dell'atto presupposto determini l'illegittimità di quello conseguente, trattandosi di atti concatenati.
In merito al secondo ricorso (n. 369/2025), la Corte osserva quanto segue.
L'avviso di accertamento impugnato, relativo all'anno d'imposta 2020, richiama, per l'integrazione della motivazione, il PVC del 18/12/2023 (all. 3-4).
Con riguardo alle fatture emesse per l'utilizzo di spazi pubblicitari, la G.d.F. ha evidenziato:
che il “Contratto di sfruttamento di Spazi Pubblicitari del 14/03/2019” (doc. 7 di parte ricorrente), concluso dalla contribuente con Società_1, ha previsto la pubblicizzazione del marchio Ricorrente_1 da apporre sulla carena di n. 2 moto, “affidata ai piloti del team Team_1 – Pilota: Pilota_1 - Pilota: Pilota_2” nel corso delle gare calendarizzate nella stagione 2019 del Campionato mondiale di Moto 2;
che, al contrario, le fatture contengono un generico riferimento alla diversa “cessione spazi pubblicitari su autovetture per gare Campionati 2019 come da contratto del 14.3.2019” (v. doc. 4, pg. 1 e doc. 3, pg. 143), in contraddizione con l'oggetto del contratto medesimo;
che le parti, inoltre, nel contratto, hanno pattuito un corrispettivo pari ad €. 150.000,00 oltre I.V.A., mentre, dal dettaglio dei rilevamenti contabili, risulta il superiore importo di euro 500.000,00, con una differenza pari ad €. 350.000,00 non giustificata (al cui ammontare concorre la fattura n. 77/2020).
In proposito, la contribuente ha dedotto di aver rivenduto a terzi gli spazi pubblicitari dopo averli acquistati, senza, tuttavia fornire prova al riguardo.
In particolare, il contratto di compravendita di spazi pubblicitari con il cliente “Nominativo_1”, prodotto per la prima volta in questa sede (doc. 6), non si concilia con il contenuto del contratto del 14/03/2019 in esame, rispetto al quale, oltretutto, risulta essere stato stipulato anteriormente (in data 01/03/2019).
Né la documentazione fotografica prodotta dalla ricorrente (doc. 9) è idonea a superare le presunzioni gravi, precise e concordanti su cui si fonda l'accertamento dell'Ufficio, posto che, da nessuna delle fotografie allegate, è possibile evincere che si tratta di competizioni motoristiche relative all'anno 2019.
Quanto al fornitore Società_2 s.r.l., non è stato rinvenuto il contratto, a supporto dell'operazione economica, descritto nella fattura e la documentazione prodotta dalla ricorrente (e-mail, v. doc. 8 di parte ricorrente) ha contenuto generico.
Il rilievo dell'Ufficio, pertanto, è corretto.
Quanto alla contestata deducibilità di una quota di ammortamento relativa ad autovettura Porsche, acquistata da Società_1 nel 2018, si osserva quanto segue.
L'Ufficio ha ritenuto l'operazione inesistente per mancata dimostrazione del trasferimento e del possesso del mezzo.
La G.d.F., in sede di verifica per l'anno 2018, ha riscontrato la mancanza di qualsiasi documento di trasporto (DDT) a dimostrazione della consegna del bene a Ricorrente_1 e, dunque, la reale disponibilità del mezzo da parte della contribuente (v. doc. 3, pag. 130-131). E in effetti, al momento dell'accesso dei militari, il veicolo non è stato rinvenuto presso la sede della società (v. doc. 3, pag. 126).
Si ritiene, pertanto, che anche questo rilievo sia corretto.
Quanto al rilievo relativo ai costi, si osserva che, ai fini della loro deducibilità, l'onere di provare la loro esistenza ed inerenza spetta al contribuente (Cass., ord. n. 13300/2017). Infatti, ai fini della detrazione di un costo, la prova dell'inerenza del medesimo quale atto d'impresa, ossia dell'esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente in quanto soggetto gravato dell'onere di dimostrare l'imponibile maturato (Cass. n. 35925/2021; n. 18904/2018).
Al fine di poter beneficiare sia della detrazione dell'Iva che della deducibilità delle spese alberghiere e di ristorazione occorre che le spese siano inerenti all'attività svolta dall'impresa. Nell'ipotesi in cui la prestazione alberghiera o di ristorazione è fruita da un soggetto diverso dal committente del servizio, occorre al fine di giustificare l'inerenza, l'indicazione nel documento contabile (o in nota allegata) dei soggetti che hanno beneficiato della prestazione di vitto e alloggio e delle motivazioni della fruizione (Cass. n. 35925/2021 cit.).
Nel caso di specie, dunque, correttamente l'Ufficio ha contestato i costi privi di fattura o ricevuta fiscale oppure con fatture non contenenti indicazione del nominativo degli avventori (per complessivi € 72.637,23), per violazione dell'art. 21 del Dpr 633/72 e del D.M. 19/11/2008, e conseguente impossibilità di stabilire alcuna correlazione con l'attività da cui derivano i ricavi (v. pgg. 22-24 del PVC prodotto come doc. 4). Diversamente da quanto accertato dall'Ufficio, si ritiene, invece, che debbano essere riconosciuti i costi di riparazioni autovetture (“Società_3”).
Si ritiene, infatti, che la contribuente abbia assolto all'onere probatorio posto a suo carico attraverso la produzione delle fatture di cortesia contenenti l'indicazione dei veicoli riparati e la distinta dei costi di manodopera e dei materiali, in quanto documenti provenienti dalla stessa G.V.R. (doc. 23).
Con riguardo al rilievo afferente alla deducibilità di quote di ammortamento relative a due autovetture acquistate da privati (cespiti 2020.88 e 2021.22), si ritiene corretto l'operato dell'Ufficio, mentre la documentazione prodotta dalla ricorrente non fornisce prova circa la fondatezza del proprio assunto, dal momento che:
in relazione al cespite n. 2020.88 è stata esibita una ricevuta di acquisto emessa da soggetto (Fornitore_1) non esercente attività d'impresa, per la cessione di una Porsche 99 T3, per un corrispettivo di € 148.000,00, ma, nel registro dei beni ammortizzabili non è stato indicato il numero di telaio, quindi, non è possibile collegare la ricevuta esibita al cespite iscritto;
in relazione al cespite n. 2020.121, è stata esibita una ricevuta di acquisto emessa il 28.01.2021 dal soggetto (Fornitore_2) non esercente attività d'impresa (doc. 26 di parte ricorrente), per la cessione di una Porsche, mentre il cespite è stato ammortizzato nell'anno 2020.
Con riguardo all' omessa regolarizzazione di operazioni passive (Autofatturazione) per complessivi
€ 37.869,69, l'Ufficio ha giustificato il rilievo in relazione ai costi imputati al conto 63.01.13, denominato
“Spese di viaggio”, richiamando gli artt. 6, commi 8, lett.a) e 9 del D. Lgs. n. 471/1997 e gli artt. 38 e 46 D.
L. n. 331/1993 (avviso di accertamento, pg. 11).
La ricorrente, in proposito, ha eccepito:
che si tratta di spese per mense e per alloggi e quindi per trasferte anche all'estero per i quali sono stati emessi degli scontrini, o dei documenti fiscali equivalenti, e i relativi pagamenti sono avvenuti tutti con mezzi tracciati;
che la norma non può applicarsi in ipotesi di costi sostenuti all'estero in quanto le regole di emissione o di esenzione dall'emissione di fattura, di scontrini o della documentazione fiscali sono quelle previste dalla normativa nazionale di riferimento.
Tuttavia, si osserva che, per l'acquisto di beni e servizi effettuati all'estero, soccorre il combinato disposto degli artt. 38 e 46 D.L. n. 331/1993, che legalizza la condotta del cessionario, a fronte dei precedenti inadempimenti del cedente/prestatore, a condizione che il primo emetta la fattura entro e non oltre il termine dei quindici giorni del terzo mese successivo all'effettuazione dell'operazione.
Il rilievo esaminato, pertanto, è corretto.
Quanto al terzo ricorso (n. 370/2025), con il quale è stato impugnato l'avviso di accertamento, anno 2022, si osserva quanto segue.
Con riguardo ai rilievi riguardanti la quota di ammortamento relativa alla fattura n. 4/2018, valgono le motivazioni già esposte in relazione all'anno 2020.
Altrettanto deve dirsi con riguardo ai rilievi riguardanti i costi privi di fatture, quelli esposti in fatture prive dell'indicazione degli avventori ed all'omessa regolarizzazione di operazioni passive (Autofatturazione). Quanto al rilievo afferente ai costi di riparazione (Società_3), anche con riferimento all'annualità in esame, la ricorrente ha prodotto documentazione proveniente dal fornitore, contenenti l'indicazione dei veicoli riparati e la distinta dei costi di manodopera e dei materiali (doc. 21) oltre ad una dichiarazione con la quale lo stesso fornitore ha confermato di avere eseguito le riparazioni (doc. 22).
Il relativo rilievo, pertanto, è illegittimo.
Con riguardo ai rilievi relativi al finanziamento, si osserva quanto segue.
La ricorrente sostiene che il finanziamento, in data 3.2.2022, è stato erogato dalla società Società_4, ma successivamente ceduto al socio di quest'ultima, Nominativo_2.
Quale prova del proprio assunto, Ricorrente_1 ha prodotto la contabile del versamento di euro 500.000,00 da parte di Società_4, che, peraltro, non è in contestazione.
La stessa, poi, ha fornito prova del fatto che il Nominativo_2 era socio della Società_4 (doc. 7).
La stessa, tuttavia, non ha provato la stipulazione sia del contratto originario con Società_4 sia della sua cessione al Cessionario_1.
L'unico contratto reperito nei locali della società dalla G.d.F., intitolato “Contratto di Finanziamento Fruttifero”, vede già come contraente originario il Nominativo_2, inoltre un importo finanziato ben superiore (€ 1.160.000,00), garantito da pegno sulle quote del socio di minoranza, Rappresentante_1 (che non risulta essere stato costituito). Esso, inoltre, reca la data del 31.12.2022 (successiva addirittura alla data del suo rinvenimento nei locali della società) e la firma, per la mutuante, di persona (lo stesso Rappresentante_1) priva di poteri di rappresentanza. Infine, è lo stesso legale rappresentante della Ricorrente_1 a riferire, nel corso della verifica fiscale, che la scrittura privata in oggetto, non ha mai avuto esecuzione (v. doc. 4).
Alla luce di quanto sopra, sotto il profilo esaminato, il ricorso riunito deve essere rigettato.
Corretti, infine, appaiono, sia per il secondo che per il terzo avviso di accertamento, i criteri adottati dall'Ufficio per l'applicazione delle sanzioni (art. 12 D.lgs. 472/1997).
La parziale soccombenza e la complessità delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Reggio Emilia, in accoglimento del primo ricorso (n.
366/2025), annulla l'avviso di accertamento n. THS07AM00145/2025, anno di imposta 2019; in parziale accoglimento del secondo ricorso (n. 369/2025), annulla l'avviso di accertamento n.
THS03AM01458/2024, anno di imposta 2020, limitatamente al rilievo relativo alle fatture emesse da G.V. Società_3, respingendo nel resto;
in parziale accoglimento del terzo ricorso (n. 370/2025), annulla l'avviso di accertamento n. THS03AM01569/2024, anno di imposta 2022, limitatamente al rilievo relativo alle fatture emesse da Società_3, respingendo nel resto. Dichiara le spese processuali integralmente compensate tra le parti.
Reggio Emilia, 2 febbraio 2026
Il Presidente est.
dott. Antonella Ioffredi
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO NELL'EMILIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
IOFFREDI ANTONELLA, Presidente e Relatore
MANFREDINI ROMANO, Giudice
ROMITELLI BRUNO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 366/2025 depositato il 18/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia
elettivamente domiciliato presso dp.reggioemilia@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS07AM00145 2025 IRES-ALTRO 2019
- sul ricorso n. 369/2025 depositato il 19/11/2025 proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia
elettivamente domiciliato presso dp.reggioemilia@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS03AM01458 2024 IRES-ALTRO 2020
- sul ricorso n. 370/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia
elettivamente domiciliato presso dp.reggioemilia@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS03AM01569 2024 IRES-ALTRO 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta alle conclusioni in atti e chiede l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: si riporta alle conclusioni in atti e chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. ha proposto tre ricorsi avverso altrettanti avvisi di accertamento che sono stati riunti (n. 366/2025, n. 369/2025 e n. 370/2025).
Con il primo avviso impugnato, l'Agenzia delle Entrate ha contestato alla Ricorrente_1 ritenute per
€ 104.000,00, calcolate nella misura del 26% su un utile di € 400.000,00, contestato in altro atto di accertamento relativo al 2019, oltre a sanzioni per € 161.300,00.
Con il proprio ricorso (n. 366/2025), Ricorrente_1 ha eccepito la nullità dell'atto per violazione dell'art. 41 bis D.P.R. n. 600/1973, nonché degli artt. 6 bis e 9 bis l. 212/2000, trattandosi di avviso di accertamento che si fonda sulle violazioni contestate in altro avviso di accertamento autonomamente impugnato.
Nel merito, la ricorrente ha contestato integralmente l'assunto dell'Ufficio, chiedendo l'annullamento dell'atto.
L'Ufficio si è costituito contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con successiva memoria, parte ricorrente ha contestato la legittimità dell'atto impugnato per intervenuto annullamento dell'atto presupposto, pronunciato dalla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Emilia.
Con il secondo ricorso (n. 369/2025), Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2020, con il quale l'Agenzia delle Entrate le ha contestato IVA per € 41.028,00, IRES per € 49.600,00,
IRAP per € 8.060,00, oltre a sanzioni per € 155.979,12.
I rilievi fiscali per tale annualità, conseguenti alla verifica espletata dalla G.d.F., riguardano
1) l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti: emesse dai fornitori Società_1 s.r.l. ed Società_2 s.r.l., per l'utilizzo di spazi pubblicitari;
emessa dal fornitore Società_1 , per la vendita dell'autovettura Porsche 99 T3 (fattura n. 4 del 31/01/2018), ed utilizzata per la quota di ammortamento;
2) costi non documentati e/o non inerenti per complessivi € 145.665,00, oltre IVA, così composti: costi contabilizzati sul conto “spese di viaggio”, privi di fatture;
spese per alberghi e ristoranti documentati da fattura, prive degli elementi identificativi degli avventori;
fatture per spese di riparazione di autovetture (“ Società_3”), prive di dati identificativi;
irregolarità nel libro cespiti, con conseguente rideterminazione delle quote di ammortamento da € 233.496,93 ad € 19.800,00;
3) omessa regolarizzazione di operazioni passive (Autofattura) per complessivi € 37.869,69.
In proposito, la contribuente sostiene:
che, quanto ai servizi di marketing e di spazi pubblicitari, si tratta di servizi acquistati e poi anche rivenduti da Ricorrente_1 a terzi (ad esempio il cliente Cliente_1, che ha apposto il proprio marchio sulle moto che hanno partecipato alle competizioni motoristiche oggetto di cessione di spazi pubblicitari), per le gare di moto cui non partecipava direttamente e che la partecipazione alle gare motoristiche è stata, dalle parti, ulteriormente ampliata, rispetto a quella inizialmente pattuita;
che, con riguardo all'autovettura Porsche, essa è stata effettivamente acquistata nel 2018; che Società_1
aveva acquistato la vettura nel corso dell'anno 2014 e tale acquisto non è stato contestato al suddetto fornitore;
che è stata prodotta la documentazione che attesta che, fin dal 2018, ossia dell'acquisto dell'autovettura, dopo il ripristino, la stessa è stata utilizzata per partecipare alle gare e agli eventi motoristici;
che il corrispettivo della cessione ha tenuto conto dello stato in cui si trovava il bene al momento della compravendita;
che le spese per alberghi e ristoranti riguardano le spese sostenute dalla squadra della Ricorrente_1 in occasione delle partecipazioni, documentate e certificate anche da importanti vittorie, della propria squadra alle singole gare e competizioni nell'ambito dei campionati motoristici di categoria;
che i servizi di riparazione meccanica e di carrozzeria riguardano le riparazioni delle autovetture dopo gli incidenti e sono indicati i telai delle autovetture su cui sono stati fatti gli interventi negli allegati alle fatture trasmessi allo SDI.
Con riguardo alla contestazione della deducibilità di quote di ammortamento relative a due autovetture acquistate da privati, la ricorrente ha dedotto che i suddetti cespiti sono stati utilizzati per le gare motoristiche e sono stati oggetto anche di copertura assicurativa.
Con riguardo al rilievo relativo ad omessa regolarizzazione di operazioni passive, la contribuente ha eccepito:
che il pagamento è avvenuto con mezzi tracciati e documentati, l'IVA è stata assolta ed il costo è deducibile;
che, come attestato nel PVC e nell'allegato 48, si tratta di spese per mense e per alloggi e quindi per trasferte anche all'estero per i quali sono stati emessi degli scontrini, o dei documenti fiscali equivalenti, e i relativi pagamenti sono avvenuti tutti con mezzi tracciati;
che la norma non può applicarsi, in ogni caso, in ipotesi di costi sostenuti all'estero in quanto le regole di emissione o di esenzione dall'emissione di fattura, di scontrini o della documentazione fiscali sono quelle previste dalla normativa nazionale di riferimento.
Ancora, la contribuente ha eccepito l'illegittimità dell'atto per violazione dell'art. 8, comma 2 D.L. 16/2012.
Con il terzo ricorso (n. 370/2025), Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2022, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha contestato:
1) l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti per un ammontare complessivo di € 16.500,00 per la quota di ammortamento relativa alla fattura n. 4 del 31/01/2018 già oggetto di esame a proposito dell'anno 2020;
2) costi non documentati e/o non inerenti per complessivi € 237.263,22, oltre IVA, così composti: costi contabilizzati sul conto “spese di viaggio”, privi di fatture;
spese per alberghi e ristoranti documentati da fatture prive degli elementi identificativi degli avventori;
fatture per spese di riparazione di autovetture (“ Società_3”) generiche;
costi contabilizzati sul conto “ricambi auto da competizione” relativi a interessi dovuti per un finanziamento erogato dalla società Società_4, riconducibile a Nominativo_2, in quanto non realmente maturati, perché connessi ad un contratto giuridicamente improduttivo di effetti giuridici, nonché impropriamente imputati in conto di reddito non espressivo dell'onere finanziario contabilizzato ma che alimenta i costi della produzione;
3) omessa contabilizzazione di componenti positivi per € 500.000,00, per la sopravvenienza attiva pari alla somma ricevuta dalla società Società_4, in assenza di un contratto di mutuo.
La contribuente, oltre a impunare l'avviso per ragioni analoghe a quelle esposte nel secondo ricorso, lo ha impugnato nella parte in cui viene contestata la deducibilità dell'importo di € 19.200,00, corrisposto a
Nominativo_2 a titolo di interessi passivi sul finanziamento stipulato con la società “Società_4”, e viene riqualificato l'importo ricevuto di € 500.000,00, come atto di liberalità e sopravvenienza attiva, in quanto trasferimento di denaro non giustificato da un valido contratto di finanziamento.
Ricorrente_1, in proposito, ha allegato:
che il trasferimento della somma di € 500.000,00 è avvenuto per effetto di un reale finanziamento fruttifero, ricevuto, originariamente, in data 3.2.2022, da RP Holding, che è in corso di restituzione, essendo già state rimborsate, in linea capitale, la somma di € 50.000,00, nell'anno 2023, e la somma di € 185.000,00, nell'anno
2024;
che, a seguito della cessione del finanziamento a Nominativo_2, socio della Società_4, gli interessi sono stati rimborsati direttamente a quest'ultimo.
Nei ricorsi, in via subordinata, la contribuente ha eccepito la violazione della normativa sul cumulo giuridico.
Infine, in via ulteriormente subordinata, la stessa ha chiesto l'applicazione della sanzione in misura ridotta alla metà del minimo edittale, per sussistenza dei presupposti di cui all'art. 7, comma 4, D.Lgs. 472/97.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto al primo ricorso (n. 366/2025), a parere di questa Corte, contenendo l'avviso in oggetto la contestazione di ritenute calcolate sul maggior utile contestato nell'avviso di accertamento che è stato parzialmente annullato dalla C.G.T. di I gradi di Reggio Emilia (v. dispositivo 198/2025, doc. n. 20 di parte ricorrente), l'atto qui impugnato deve essere, a propria volta, annullato.
Si ritiene, infatti che l'illegittimità dell'atto presupposto determini l'illegittimità di quello conseguente, trattandosi di atti concatenati.
In merito al secondo ricorso (n. 369/2025), la Corte osserva quanto segue.
L'avviso di accertamento impugnato, relativo all'anno d'imposta 2020, richiama, per l'integrazione della motivazione, il PVC del 18/12/2023 (all. 3-4).
Con riguardo alle fatture emesse per l'utilizzo di spazi pubblicitari, la G.d.F. ha evidenziato:
che il “Contratto di sfruttamento di Spazi Pubblicitari del 14/03/2019” (doc. 7 di parte ricorrente), concluso dalla contribuente con Società_1, ha previsto la pubblicizzazione del marchio Ricorrente_1 da apporre sulla carena di n. 2 moto, “affidata ai piloti del team Team_1 – Pilota: Pilota_1 - Pilota: Pilota_2” nel corso delle gare calendarizzate nella stagione 2019 del Campionato mondiale di Moto 2;
che, al contrario, le fatture contengono un generico riferimento alla diversa “cessione spazi pubblicitari su autovetture per gare Campionati 2019 come da contratto del 14.3.2019” (v. doc. 4, pg. 1 e doc. 3, pg. 143), in contraddizione con l'oggetto del contratto medesimo;
che le parti, inoltre, nel contratto, hanno pattuito un corrispettivo pari ad €. 150.000,00 oltre I.V.A., mentre, dal dettaglio dei rilevamenti contabili, risulta il superiore importo di euro 500.000,00, con una differenza pari ad €. 350.000,00 non giustificata (al cui ammontare concorre la fattura n. 77/2020).
In proposito, la contribuente ha dedotto di aver rivenduto a terzi gli spazi pubblicitari dopo averli acquistati, senza, tuttavia fornire prova al riguardo.
In particolare, il contratto di compravendita di spazi pubblicitari con il cliente “Nominativo_1”, prodotto per la prima volta in questa sede (doc. 6), non si concilia con il contenuto del contratto del 14/03/2019 in esame, rispetto al quale, oltretutto, risulta essere stato stipulato anteriormente (in data 01/03/2019).
Né la documentazione fotografica prodotta dalla ricorrente (doc. 9) è idonea a superare le presunzioni gravi, precise e concordanti su cui si fonda l'accertamento dell'Ufficio, posto che, da nessuna delle fotografie allegate, è possibile evincere che si tratta di competizioni motoristiche relative all'anno 2019.
Quanto al fornitore Società_2 s.r.l., non è stato rinvenuto il contratto, a supporto dell'operazione economica, descritto nella fattura e la documentazione prodotta dalla ricorrente (e-mail, v. doc. 8 di parte ricorrente) ha contenuto generico.
Il rilievo dell'Ufficio, pertanto, è corretto.
Quanto alla contestata deducibilità di una quota di ammortamento relativa ad autovettura Porsche, acquistata da Società_1 nel 2018, si osserva quanto segue.
L'Ufficio ha ritenuto l'operazione inesistente per mancata dimostrazione del trasferimento e del possesso del mezzo.
La G.d.F., in sede di verifica per l'anno 2018, ha riscontrato la mancanza di qualsiasi documento di trasporto (DDT) a dimostrazione della consegna del bene a Ricorrente_1 e, dunque, la reale disponibilità del mezzo da parte della contribuente (v. doc. 3, pag. 130-131). E in effetti, al momento dell'accesso dei militari, il veicolo non è stato rinvenuto presso la sede della società (v. doc. 3, pag. 126).
Si ritiene, pertanto, che anche questo rilievo sia corretto.
Quanto al rilievo relativo ai costi, si osserva che, ai fini della loro deducibilità, l'onere di provare la loro esistenza ed inerenza spetta al contribuente (Cass., ord. n. 13300/2017). Infatti, ai fini della detrazione di un costo, la prova dell'inerenza del medesimo quale atto d'impresa, ossia dell'esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente in quanto soggetto gravato dell'onere di dimostrare l'imponibile maturato (Cass. n. 35925/2021; n. 18904/2018).
Al fine di poter beneficiare sia della detrazione dell'Iva che della deducibilità delle spese alberghiere e di ristorazione occorre che le spese siano inerenti all'attività svolta dall'impresa. Nell'ipotesi in cui la prestazione alberghiera o di ristorazione è fruita da un soggetto diverso dal committente del servizio, occorre al fine di giustificare l'inerenza, l'indicazione nel documento contabile (o in nota allegata) dei soggetti che hanno beneficiato della prestazione di vitto e alloggio e delle motivazioni della fruizione (Cass. n. 35925/2021 cit.).
Nel caso di specie, dunque, correttamente l'Ufficio ha contestato i costi privi di fattura o ricevuta fiscale oppure con fatture non contenenti indicazione del nominativo degli avventori (per complessivi € 72.637,23), per violazione dell'art. 21 del Dpr 633/72 e del D.M. 19/11/2008, e conseguente impossibilità di stabilire alcuna correlazione con l'attività da cui derivano i ricavi (v. pgg. 22-24 del PVC prodotto come doc. 4). Diversamente da quanto accertato dall'Ufficio, si ritiene, invece, che debbano essere riconosciuti i costi di riparazioni autovetture (“Società_3”).
Si ritiene, infatti, che la contribuente abbia assolto all'onere probatorio posto a suo carico attraverso la produzione delle fatture di cortesia contenenti l'indicazione dei veicoli riparati e la distinta dei costi di manodopera e dei materiali, in quanto documenti provenienti dalla stessa G.V.R. (doc. 23).
Con riguardo al rilievo afferente alla deducibilità di quote di ammortamento relative a due autovetture acquistate da privati (cespiti 2020.88 e 2021.22), si ritiene corretto l'operato dell'Ufficio, mentre la documentazione prodotta dalla ricorrente non fornisce prova circa la fondatezza del proprio assunto, dal momento che:
in relazione al cespite n. 2020.88 è stata esibita una ricevuta di acquisto emessa da soggetto (Fornitore_1) non esercente attività d'impresa, per la cessione di una Porsche 99 T3, per un corrispettivo di € 148.000,00, ma, nel registro dei beni ammortizzabili non è stato indicato il numero di telaio, quindi, non è possibile collegare la ricevuta esibita al cespite iscritto;
in relazione al cespite n. 2020.121, è stata esibita una ricevuta di acquisto emessa il 28.01.2021 dal soggetto (Fornitore_2) non esercente attività d'impresa (doc. 26 di parte ricorrente), per la cessione di una Porsche, mentre il cespite è stato ammortizzato nell'anno 2020.
Con riguardo all' omessa regolarizzazione di operazioni passive (Autofatturazione) per complessivi
€ 37.869,69, l'Ufficio ha giustificato il rilievo in relazione ai costi imputati al conto 63.01.13, denominato
“Spese di viaggio”, richiamando gli artt. 6, commi 8, lett.a) e 9 del D. Lgs. n. 471/1997 e gli artt. 38 e 46 D.
L. n. 331/1993 (avviso di accertamento, pg. 11).
La ricorrente, in proposito, ha eccepito:
che si tratta di spese per mense e per alloggi e quindi per trasferte anche all'estero per i quali sono stati emessi degli scontrini, o dei documenti fiscali equivalenti, e i relativi pagamenti sono avvenuti tutti con mezzi tracciati;
che la norma non può applicarsi in ipotesi di costi sostenuti all'estero in quanto le regole di emissione o di esenzione dall'emissione di fattura, di scontrini o della documentazione fiscali sono quelle previste dalla normativa nazionale di riferimento.
Tuttavia, si osserva che, per l'acquisto di beni e servizi effettuati all'estero, soccorre il combinato disposto degli artt. 38 e 46 D.L. n. 331/1993, che legalizza la condotta del cessionario, a fronte dei precedenti inadempimenti del cedente/prestatore, a condizione che il primo emetta la fattura entro e non oltre il termine dei quindici giorni del terzo mese successivo all'effettuazione dell'operazione.
Il rilievo esaminato, pertanto, è corretto.
Quanto al terzo ricorso (n. 370/2025), con il quale è stato impugnato l'avviso di accertamento, anno 2022, si osserva quanto segue.
Con riguardo ai rilievi riguardanti la quota di ammortamento relativa alla fattura n. 4/2018, valgono le motivazioni già esposte in relazione all'anno 2020.
Altrettanto deve dirsi con riguardo ai rilievi riguardanti i costi privi di fatture, quelli esposti in fatture prive dell'indicazione degli avventori ed all'omessa regolarizzazione di operazioni passive (Autofatturazione). Quanto al rilievo afferente ai costi di riparazione (Società_3), anche con riferimento all'annualità in esame, la ricorrente ha prodotto documentazione proveniente dal fornitore, contenenti l'indicazione dei veicoli riparati e la distinta dei costi di manodopera e dei materiali (doc. 21) oltre ad una dichiarazione con la quale lo stesso fornitore ha confermato di avere eseguito le riparazioni (doc. 22).
Il relativo rilievo, pertanto, è illegittimo.
Con riguardo ai rilievi relativi al finanziamento, si osserva quanto segue.
La ricorrente sostiene che il finanziamento, in data 3.2.2022, è stato erogato dalla società Società_4, ma successivamente ceduto al socio di quest'ultima, Nominativo_2.
Quale prova del proprio assunto, Ricorrente_1 ha prodotto la contabile del versamento di euro 500.000,00 da parte di Società_4, che, peraltro, non è in contestazione.
La stessa, poi, ha fornito prova del fatto che il Nominativo_2 era socio della Società_4 (doc. 7).
La stessa, tuttavia, non ha provato la stipulazione sia del contratto originario con Società_4 sia della sua cessione al Cessionario_1.
L'unico contratto reperito nei locali della società dalla G.d.F., intitolato “Contratto di Finanziamento Fruttifero”, vede già come contraente originario il Nominativo_2, inoltre un importo finanziato ben superiore (€ 1.160.000,00), garantito da pegno sulle quote del socio di minoranza, Rappresentante_1 (che non risulta essere stato costituito). Esso, inoltre, reca la data del 31.12.2022 (successiva addirittura alla data del suo rinvenimento nei locali della società) e la firma, per la mutuante, di persona (lo stesso Rappresentante_1) priva di poteri di rappresentanza. Infine, è lo stesso legale rappresentante della Ricorrente_1 a riferire, nel corso della verifica fiscale, che la scrittura privata in oggetto, non ha mai avuto esecuzione (v. doc. 4).
Alla luce di quanto sopra, sotto il profilo esaminato, il ricorso riunito deve essere rigettato.
Corretti, infine, appaiono, sia per il secondo che per il terzo avviso di accertamento, i criteri adottati dall'Ufficio per l'applicazione delle sanzioni (art. 12 D.lgs. 472/1997).
La parziale soccombenza e la complessità delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Reggio Emilia, in accoglimento del primo ricorso (n.
366/2025), annulla l'avviso di accertamento n. THS07AM00145/2025, anno di imposta 2019; in parziale accoglimento del secondo ricorso (n. 369/2025), annulla l'avviso di accertamento n.
THS03AM01458/2024, anno di imposta 2020, limitatamente al rilievo relativo alle fatture emesse da G.V. Società_3, respingendo nel resto;
in parziale accoglimento del terzo ricorso (n. 370/2025), annulla l'avviso di accertamento n. THS03AM01569/2024, anno di imposta 2022, limitatamente al rilievo relativo alle fatture emesse da Società_3, respingendo nel resto. Dichiara le spese processuali integralmente compensate tra le parti.
Reggio Emilia, 2 febbraio 2026
Il Presidente est.
dott. Antonella Ioffredi