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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/04/2025, n. 1553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1553 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Monica Stocco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12770 dell'anno 2017 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanna Rotolo e C.F._1
Serena Mercadante;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, nato a [...] il [...], Controparte_1
C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio C.F._2
Albano.
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 26.3.2025 le parti concludevano come da note di trattazione scritta, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione del 3.7.2017, ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio il proprio fratello germano, per Controparte_1
ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria instauratasi in seguito alla morte dei comuni genitori, morta ab intestato in SA Persona_1
Giuseppe AT il 25.9.1990 e , morto ab intestato in SA Persona_2
Cipirrello l'11.7.2008.
L'attrice – premesso di essere sempre stata esclusa dal proprio fratello, dal godimento e dalla gestione dei beni ereditari - ha chiesto, altresì, la corresponsione dei frutti civili maturati a far data dal decennio anteriore alla proposizione della domanda giudiziale.
Costituitosi con comparsa di costituzione e risposta del 10.10.2018, CP_1
– premesso di trovarsi nel possesso dei beni ereditari da più di un
[...]
ventennio in modo ininterrotto, pubblico e pacifico - ha chiesto, in via riconvenzionale, accertarsi l'intervenuta usucapione dei predetti beni in suo favore, eccependo, in ogni caso, in capo a , l'intervenuta Parte_1
prescrizione del diritto ad accettare entrambe le eredità, e in via subordinata,
– nell'ipotesi di accoglimento della domanda proposta in via principale dall'attrice - ha chiesto il rimborso delle spese sostenute e del lavoro, anche manuale, impiegato, per il miglioramento e la gestione dei beni ereditari.
Tenuto conto delle formulate domande, il Tribunale ha invitato le parti a precisare le proprie conclusioni, al fine di procedere, in via pregiudiziale, all'individuazione degli eredi di e e alla Persona_1 Persona_2
decisione sulla domanda di usucapione formulata dal convenuto. Il Tribunale, decidendo sulle questioni pregiudiziali, ha ritenuto infondata la domanda riconvenzionale di usucapione spiegata da parte convenuta.
Mentre, per quanto all'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto circa il diritto dell'attrice ad accettare l'eredità, il Tribunale ha ritenuto che non avesse provato l'intervenuta accettazione Parte_1
dell'eredità materna entro il termine di cui all'art. 480 c.c.
Per quanto all'eredità di , il Tribunale, invece, ha ritenuto Persona_2
che la volontà dell'attrice di accettarne l'eredità dovesse ritenersi implicita con la proposizione dell'odierno giudizio, avvenuta entro il termine di prescrizione di cui all'art. 480 c.c., con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto.
Pertanto, il Tribunale, con sentenza parziale n. 1264/2021:
- Ha dichiarato aperta la successione di nata a [...] Persona_1
Giuseppe AT (PA), il 22.3.1920 e ivi deceduta ab intestato il 25.9.1990;
- Ha accertato e dichiarato che l'eredità della stessa si è devoluta, in pari quota, al coniuge, , e al figlio, ; Persona_2 Controparte_1
- Ha dichiarato aperta la successione ereditaria di , nato a Persona_2
SA Cipirrello (PA) il giorno 1.10.1923 e ivi deceduto ab intestato l'11.7.2008;
- Ha accertato e dichiarato che l'eredità dello stesso si è devoluta, in pari quota, ai due figli, e;
Parte_1 Controparte_1
- Ha rigettato la domanda di usucapione proposta da in Controparte_1
relazione ai beni relitti dell'eredità materna e paterna.
Proseguita l'istruzione della causa per le ulteriori domande proposte dalle parti e terminati gli accertamenti peritali, a cura dell'arch. , Persona_3 all'udienza di trattazione scritta del 26.3.2025 le parti hanno discusso con le rispettive note, sicché la causa viene decisa.
*****
Occorre premettere, ai fini della decisione, che al Tribunale è preclusa – in forza del vincolo creato dal precedente decisum – ogni rivalutazione sulle questioni già affrontate e decise nella sentenza parziale emessa inter partes, ed in particolare sull'intervenuta prescrizione del diritto dell'attrice di accettare l'eredità della madre e sul rigetto della domanda di Persona_1
usucapione formulata dal convenuto.
La materia del contendere residua, pertanto, sulla domanda di divisione, sulla domanda di rendiconto spiegata da parte attrice e su quella di rimborso delle spese e di miglioramento della cosa comune formulata da parte convenuta.
****
Posti i fatti di causa, va ritenuto che la domanda di divisione della massa relitta da vada accolta. Persona_2
All'esito dell'istruzione della causa, risulta provato che la massa ereditaria di
è costituita dai seguenti immobili: Persona_2
1 Terreno, sito nel Comune di SA CI (PA), Distinto al NCT: fg. 5, part.lla 113;
2. Terreno, sito nel Comune di SA CI (PA), Distinto al NCT: fg. 5, part.lla 114;
3. Terreno, sito nel Comune di SA CI (PA), Distinto al NCT: fg. 7, part.lla 157; 4. Terreno, sito nel Comune di SA CI (PA), Distinto al NCT: fg. 7, part. 452;
5. Terreno, sito nel Comune di SA CI (PA) Distinto al NCT: fg. 7, part. 650;
6. Unità immobiliare, sita nel Comune di SA CI (PA), Distinta al
NCEU: fg.7, part.lle 451 sub 1, sub 2, sub 3;
7. Unità immobiliare (C/2), sita nel Comune di SA CI (PA), Distinta al
NCEU: fg.7, part. 555, sub 2;
8. Terreno, sito nel Comune di SA Giuseppe AT (PA) Distinto al NCT: fg.
12, part. 37;
9. Fondo agricolo sito nel Comune di RE (PA) Distinto al NCT: foglio
109, p.lla 420.
Sul punto, deve rilevarsi che, ai fini dell'accoglimento della domanda di divisione non risulta ostativa la presenza delle irregolarità riscontrate dal consulente tecnico d'ufficio nei terreni in comunione.
In particolare, presso la condotta agraria del Comune di SA CI, il CTU ha accertato che: “soltanto le superfici vitate presenti nei terreni ricadenti nel comune di SA CI: Fg. 5 p.lle 113 -114 (unità agricola1) e Fg 7 p.lle 157-
452 (unità agricola2), sono presenti nello schedario vitivinicolo della regione siciliana come da Regolamento CE 1308/2013.
Per ciò che riguarda invece gli impianti vinicoli delle altre unità agricole, gli espianti dei vecchi vigneti e gli impianti di quelli nuovi realizzati nel marzo del
2024, risultano privi delle dovute autorizzazioni di legge prescritte dalle norme comunitarie secondo i criteri del D.M. n. 649010 del 19.12.2022, come da dichiarazione resa in sede di sopralluogo dal Sig. e dal CTP dott. Per_2
e trascritta nel relativo verbale. Per_4
Pertanto sono da considerarsi irregolari i seguenti impianti a vigneto: U.A. 1 -
SA CI (PA) Fg 5 p.lle 113-114 di Ha 1.47.19, impiantato nel 2024; U.A.
2 -SA CI (PA) Fg 7 p.lle 157-452-650 di Ha 0.29.70, impiantato nel
2024; U.A. 3 SA Giuseppe AT (PA) Fg 12 p.lla 37 di Ha 0.26.23,impiantato nel 2024; U.A. 4 RE (PA) Fg 109 p.lla 420 di Ha 0.63.73, impiantato nel
2016.
I suddetti impianti di vigneti non rientrano anche nei casi di cui all'art. 3 del citato decreto e pertanto sono passibili di sanzioni da parte dell'Amministrazione regionale di competenza a cui è demandata la vigilanza da parte del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste.”
A ben vedere tali difformità non integrano violazioni tali da incidere sulla commerciabilità dei beni.
Posto ciò, risulta accertato che, in ragione della statuizione della sentenza parziale resa dal Tribunale e dalle risultanze del CTU, i beni oggetto di causa appartengano in ragione della quota di 3/8 a e della quota Parte_1
di 5/8 a . Controparte_1
Ai fini della divisibilità del compendio immobiliare, con la relazione integrativa del 10.12.2024, il CTU ha provveduto ad una suddivisione dei fondi oggetto di causa in quattro unità fondiarie agricole, ed in particolare:
l'Unità agricola 1 comprendente i fondi agricoli tra loro adiacenti non recintati, distinti al C.T. del Comune di SA CI, Fg. 5, p.lle 113e 114. L'Unità agricola 2 comprendente i fondi agricoli tra loro adiacenti non recintati, distinti al C.T. del Comune di SA CI, Fg. 7, p.lla 157, p.lla 452
e p.lla 650; il fabbricato adibito a magazzino distinto al NCEU del Comune di SA CI al Fg. 7, p.lla 451, sub. 1, 2 e 3; il fabbricato rurale adibito a magazzino distinto al NCEU del Comune di SA CI al Fg. 7, p.lla 555, sub.
2. Sono compresi nella presente unità agricola 2, anche i seguenti fabbricati che sono stati trattati nei fascicoli n. 6 e n. 7 della precedente consulenza tecnica depositata in data 15.05.2024 e alla quale si rimanda: -
Capannone adibito a magazzino, deposito attrezzi e mezzi agricoli, distinto al
NCEU del Comune di SA CI al Fg. 7, p.lla 451, sub. 1, 2 e 3; -
Fabbricato rurale adibito a magazzino, deposito attrezzi e mezzi agricoli, distinto al NCEU del Comune di SA CI al Fg. 7, p.lla 555, sub. 2.
L'Unità agricola 3 comprendente il fondo agricolo non recintato, distinto al
C.T. del Comune di SA Giuseppe AT, Fg. 12, p.lla 37, che ha accesso dalla strada provinciale 138.
L'unità agricola 4 comprendente il fondo agricolo non recintato, distinto al
C.T. del Comune di RE fg. 109, p.lla 420. Ha accesso diretto dalla strada provinciale 4, che lambisce il confine sud-ovest dell'appezzamento.
Orbene, ai fini della valutazione dei beni oggetto di causa, vanno integralmente recepite le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la relazione del 10.12.2024, che ha valutato il valore complessivo dei beni da dividere in € 162.414,84.
Ai fini della valutazione, il CTU ha osservato che le unità agricole oggetto del giudizio non fanno parte di un complesso aziendale valutabile nel suo insieme e, pertanto, ha proceduto ad effettuare una rivalutazione sintetico comparativa analizzando la compravendita di fondi agricoli con simili caratteristiche della zona.
Per la determinazione del più probabile valore dell'immobile ha adottato il metodo “sintetico-comparativo” basato sulla comparazione con fondi agricoli, aventi caratteristiche intrinseche ed estrinseche similari a quello in oggetto e dei quali sono noti i prezzi di mercato.
Pertanto, il CTU ha ritenuto congruo fissare i seguenti prezzi unitari per ciascuna unità agricola, considerando la media dei valori dei singoli ordinamenti colturali:
- Per L'Unità Agraria 1: €/Ha 40.108,30(€/mq. 4,01);
- Per L'Unità Agraria 2: €/Ha 27.380,83(€/mq. 2,74);
- Per L'Unità Agraria 3: €/Ha 34.711,68(€/mq. 3,47);
- Per L'Unità Agraria 4: €/Ha 35.966,15(€/mq. 3,60).
E così:
Il valore complessivo dell'Unità Agricola 1 è stato accertato pari ad €
63.700,00;
Il valore complessivo dell'Unità Agricola 2 è stato accertato pari ad €
64.630,00;
Il valore complessivo dell' è stato accertato pari ad € Parte_2
9.150,00;
Il valore complessivo dell' è stato accertato pari ad € Parte_3
25.520,00 In ragione del valore dell'intero compendio immobiliare pari ad € 164.833,06,
a parte attrice spetta una quota parte dello stesso pari ad € 57.478,49, mentre al convenuto una quota parte pari ad € 107.354,57.
Detti valori devono ritenersi congrui.
Riguardo alle modalità di divisione, con provvedimento del 15.5.2024, il consulente tecnico d'ufficio è stato incaricato di verificare la fattibilità di un'ipotesi di divisione degli immobili in comunione in natura e senza alterare in modo significativo il valore delle porzioni e la vocazione produttiva dei beni oggetto di causa.
I criteri adottati per la divisione dell'intero fondo agricolo oggetto di causa sono stati quindi improntati all'esigenza prioritaria di evitare l'ulteriore frammentazione della proprietà, formando n. 4 unità agricole funzionalmente autonome che conservino ognuna una propria entità produttiva ed economica. Il CTU, infatti, nella formazione delle quattro unità, ha tenuto in debito conto l'adiacenza dei fondi agricoli, la loro omogeneità colturale e la presenza delle servitù di accesso di fatto già costituite al fine di facilitare l'esercizio dell'attività agricola.
In osservanza del quesito richiesto, Il CTU ha, pertanto, predisposto una possibile ipotesi che prevede il frazionamento della p.lla 650 del Fg. 7 del
Comune di SA CI, componente l'Unità Agricola 2, accorpando a essa il fabbricato rurale contraddistinto catastalmente dalla P.lla 555.
L'ipotesi proposta prevede lo sdoppiamento dell'Unità Agricola 2, in due differenti Unità denominate: “Unità Agricola 2 -Porzione A” e “Unità
Agricola 2 -Porzione B”. L'Unità Agricola 2 –Porzione A comprende le seguenti unità immobiliari:
- La “Porzione A” di mq. 2.660,00, dell'appezzamento di terreno distinto al
N.C.T.del Comune di SA CI Fg. 7, p.lla 650;
- Il fabbricato agricolo distinto al NCEU del Comune di SA CI Fg. 7,
p.lla 555, Sub.2.
L'Unità Agricola 2 –Porzione B comprende le seguenti unità immobiliari:
- L'appezzamento di terreno distinto al N.C.T. del Comune di SA CI
Fg. 7, p.lla 157;
- L'appezzamento di terreno distinto al N.C.T. del Comune di SA CI
Fg. 7, p.lla 452;
- La “Porzione B” di mq. 1.590,00, dell'appezzamento di terreno distinto al
N.C.T. del Comune di SA CI Fg. 7, p.lla 650;
- Il Capannone agricolo distinto al N.C.E.U.del Comune di SA CI Fg.
7, p.lla 451, Sub.1, 2, 3.
Poste le quote di spettanza ai condividenti, il CTU ha proposto un progetto di divisione che preveda alla parte attrice l'assegnazione dell'unità agricola 2 -
Porzione A (valore € 22.546,00), dell'unità agricola 3 (€ 9.150,00) e dell'unità agricola 4 (€ 25.521,27), per un totale di € 57.217,27, e alla parte convenuta l'assegnazione dell'unità agricola 2 -Porzione B (€ 43.915,79), e dell'unità
Agricola 1 (€ 63.700,00), per un totale di € 107.615,79.
Tale progetto di divisione va ritenuto condivisibile, atteso che esso appare conforme al disposto dell'art. 718 c.c. - che esprime il principio di natura preferenziale della divisione in natura- e dell'art. 729 c.c. che prevede l'assegnazione mediante attribuzione in caso di quote diseguali. I lotti indicati nel progetto di divisione vanno, pertanto, attribuiti ai condividenti in conformità a quanto previsto dal CTU nella relazione integrativa del 10.12.2024 che deve intendersi integralmente richiamata in questa sede.
****
Posto ciò, occorre esaminare la domanda di corresponsione della quota parte di frutti derivanti dal godimento solitario di immobili in comunione formulata da parte attrice.
In punto di diritto va evidenziato che l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso ( cfr. Cass., n. 2423 del
09/02/2015).
La Suprema Corte, inoltre, ha chiarito che se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale ( cfr. n.
1738 del 20/01/2022).
Orbene, applicando tali principi al caso di specie, occorre considerare che, prima della diffida del 22.12.2016 (cfr. all.to 3 fascicolo di parte attrice), non vi è prova che parte attrice abbia formulato richiesta di corresponsione dei frutti derivanti dal godimento degli immobili in comunione o abbia avanzato la pretesa di un godimento diretto degli stessi.
Da ciò deriva che occorre valutare la fondatezza delle domande solo a far data dalla diffida stragiudiziale del dicembre 2016.
Ciò posto, alla luce della domanda riconvenzionale di usucapione formulata in comparsa di risposta, deve ritenersi incontestato che il convenuto, abbia posseduto solitariamente le unità immobiliari in comunione, nonostante l'opposizione formulata dall'attrice con la detta diffida stragiudiziale.
Da ciò discende che il convenuto deve essere condannato a corrispondere all'attrice la quota parte dei frutti relativi al godimento dei beni dal dicembre
2016 fino alla data di pronuncia della presente sentenza.
In punto di quantificazione di tale obbligo deve osservarsi che il CTU, nella propria relazione, ha calcolato il valore locativo complessivo dei beni in comunione a far data dal 22.12.2016 sino al 29.2.2024 pari ad € 13.309,72 (cfr. pag. 21-23 della relazione del 14.5.2024), in ragione di un canone d'affitto annuo dal 2016 al 2018 pari ad € 892,97, dal 2019 al 2020 pari ad € 859,07, e dal 2021 al 2023 pari ad € 937,81. La stessa base di calcolo è stata usata dal ctu per quantificare i frutti prodotti fino al mese di febbraio 2024.
Da tale data fino alla fine del mese di marzo 2025, i frutti prodotti dal compendio in comunione goduto solitariamente dal convenuto ammontano ad ulteriori € 1015,95 ( € 78,15x13mensilità).
Da ciò deriva che la quota parte di frutti spettante a parte attrice da porre a carico di parte convenuta va quantificata in complessivi € 5.117,28 per il periodo fino alla data odierna.
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Va, in ultimo, esaminata la domanda formulata dal convenuto nei confronti della sorella e volta ad ottenere il pagamento dell'importo di euro 50.000,00 a titolo di rimborso delle spese relative alla conservazione e al godimento degli immobili in comunione.
La domanda è infondata.
In punto di diritto, occorre rilevare che il passivo ereditario, che è composto sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell'eredità, grava sugli eredi, ex art. 752
c.c., sicchè il coerede che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso dagli eredi, sempre che non si tratti di spese eccessive sostenute contro la volontà espressa dai medesimi (cfr. Cass. civ. Sez. II, 03/01/2002,
n. 28; Cass. civ. Sez. II Ord., 27/08/2020, n. 17938).
In tema di spese di conservazione della cosa comune, l'art. 1110 cod. civ., escludendo ogni rilievo dell'urgenza o meno dei lavori, stabilisce che il partecipante alla comunione, il quale, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso, a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l'amministratore, sicché solo in caso di inattività di questi ultimi egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombendo comunque su di lui l'onere della prova sia della suddetta inerzia che della necessità dei lavori” (cfr. Cass. n. 5465 del 2022; Cass., n.20283 del
2017).
Inoltre, il coerede il quale abbia migliorato i beni comuni da lui posseduti, pur non potendo invocare l'applicazione dell'art. 1150 c.c., che riconosce il diritto ad una indennità pari all'aumento di valore della cosa determinato dai miglioramenti, tuttavia, in quanto mandatario o utile gestore degli altri compartecipi alla comunione ereditaria, può pretendere il rimborso delle spese eseguite per la cosa comune, le quali si ripartiscono al momento della attribuzione delle quote, secondo il principio nominalistico, dato che lo stato di indivisione riconduce all'intera massa i miglioramenti stessi (Cassazione civile, sez. II, 18 novembre 1991, n. 12345, Cass., . n. 5135 del 21/02/2019).
La Suprema Corte, inoltre, ha precisato, in tema di esborsi erogati per un bene in comunione, che le spese per il godimento debbono essere sostenute solamente da chi concretamente gode della cosa comune e non anche dagli altri partecipanti alla comunione (Corte di Cassazione, n. 11747 del
01/08/2003).
Orbene, nel caso di specie, in merito alla verifica dell'effettiva esistenza delle opere di miglioria sul capannone realizzato sul lotto di terreno comprendente porzioni di terreni originariamente distinti al NCT: fg.7: p.lla 156 (attuale p.lla
453); p.lla 216 (attuale p.lla 452); p.lla 130 (attuale p.lla 650) deve rilevarsi che dalle prove raccolte nel corso del giudizio non è emerso con certezza che l'edificazione e la regolarizzazione del fabbricato siano riconducibili al convenuto.
Occorre, infatti, sottolineare che il CTU ha dato conto del fatto che il capannone sia stato realizzato ampliando la superficie di un vecchio fabbricato insistente sul fondo da epoca antecedente al primo settembre 1967
(cfr. pag. 21 e ss della relazione depositata il 15.5.2024).
La documentazione prodotta dalla stessa parte convenuta e attestante il procedimento instaurato per ottenere il rilascio della concessione in sanatoria
, n.10 rilasciata in data 08.04.99 ai sensi dell'art.13 L.47/85 e la Concessione
Edilizia n.21 rilasciata in data 17.11.1999 dimostrano che gli adempimenti amministrativi siano stati posti in essere congiuntamente dal de cuius
, mentre costui era ancora in vita, e dal convenuto Persona_2
Controparte_1
Non sussiste, pertanto, prova adeguata del fatto che l'esecuzione dei dedotti miglioramenti sia stata realizzata dal solo e soprattutto Controparte_1
che costui abbia agito quale gestore d'affari nell'interesse degli altri condividenti.
Il CTU, in merito alle spese affrontate dalla parte convenuta per la conduzione del fondo agricolo, ha ritenuto che le stesse debbano essere ritenute compensate dal reddito ottenuto con la produzione lorda vendibile.
In merito ai miglioramenti fondiari relativi alla realizzazione degli impianti dei vigneti, il CTU ha ritenuto di non dovere riconoscerli, “in quanto gli stessi di fatto risultano tutti irregolari, poiché realizzati in assenza della prescritta autorizzazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e delle disposizione nazionali di attuazione DM 12272 del 15/12/2015, DM 257 del
30.01.2017 e del DM 935 del 13.02.2018, concernenti il sistema di autorizzazione degli impianti vitivinicoli. Ulteriore motivo per cui non si è ritenuto di dover procedere alla valutazione delle “migliorie” apportate ai fondi dall'attuale conduttore dei vigneti, è lo stato di irregolarità in cui attualmente versano i fondi, non consente la commercializzazione dei frutti pendenti (uva da vino)”.
“In merito ai costi evidenziati per la realizzazione di recinzioni e cancelli d'ingresso ai fondi, da quanto accertato in sede di sopralluogo non è stata ravvisata la loro presenza”.
Da ciò deriva il rigetto della domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta.
***
Con riferimento alle spese di lite, va osservato che nel procedimento di divisione le spese di causa vanno poste a carico della massa per gli atti che servono a condurre, nel comune interesse, il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali della soccombenza per le controversie verificatesi tra i condividenti (Cassazione civile, sez. II, 24 febbraio 1986 n.
1111).
Orbene, alla luce delle domande reciprocamente formulate dalle parti, in considerazione dell'esito della lite e della parziale soccombenza reciproca, sussistono i presupposti, previsti dall'art. 92 c.p.c., per disporre la compensazione in ragione del 60 % delle spese di lite e per porre a carico del convenuto prevalentemente soccombente la residua parte, che si liquida, ai sensi del dm 55 del 2014, in euro 3.046,00 per onorari di difesa, (valore entro € 52.000,00, parametri medi, fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), oltre euro 218,00 per spese vive, iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%.
Le spese di ctu, come liquidate in atti, quali spese connesse alle operazioni divisionali vanno poste a carico dei condividenti in proporzione delle rispettive quote.
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Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza e deduzione così provvede:
- DISPONE procedersi allo scioglimento della comunione avente ad oggetto:
1 Terreno, sito nel Comune di SA CI (PA), Distinto al NCT: fg. 5, part.lla 113.
2. Terreno, sito nel Comune di SA CI (PA), Distinto al NCT: fg. 5, part.lla 114.
3. Terreno, sito nel Comune di SA CI (PA), Distinto al NCT: fg. 7, part.lla 157.
4. Terreno, sito nel Comune di SA CI (PA), Distinto al NCT: fg. 7, part. 452.
5. Terreno, sito nel Comune di SA CI (PA) Distinto al NCT: fg. 7, part. 650.
6. Unità immobiliare, sita nel Comune di SA CI (PA), Distinta al
NCEU: fg.7, part.lle 451 sub 1, sub 2, sub 3;
7. Unità immobiliare (C/2), sita nel Comune di SA CI (PA), Distinta al
NCEU: fg.7, part. 555, sub 2; 8. Terreno, sito nel Comune di SA Giuseppe AT (PA) Distinto al NCT: fg.
12, part. 37.
9. Fondo agricolo sito nel Comune di RE (PA) Distinto al NCT: foglio
109, p.lla 420; descritti nella relazione del CTU del 10.12.2024, che si richiama integralmente in questa sede, secondo le individuazioni delle quote per come in parte motiva, e in base al progetto divisionale previsto nella relazione, e per l'effetto
- DISPONE l'attribuzione:
- a dell'unità agricola 2 -Porzione A (comprendenti Parte_1
le seguenti unità immobiliari: La “Porzione A” di mq. 2.660,00, dell'appezzamento di terreno distinto al N.C.T. del Comune di SA CI
Fg. 7, p.lla 650; e il fabbricato agricolo distinto al NCEU del Comune di SA
CI Fg. 7, p.lla 555, Sub.2), dell'unità agricola 3 (comprendente il fondo agricolo distinto al C.T. del Comune di SA Giuseppe AT al fg. 12, p.lla 37) e dell'unità agricola 4 (comprendente il fondo agricolo distinto al CT del
Comune di RE, fg 109, plla 420),
- a dell'unità agricola 2 B (comprendente Controparte_1
l'appezzamento di terreno distinto al N.C.T. del Comune di SA CI Fg.
7, p.lla 157; - L'appezzamento di terreno distinto al N.C.T. del Comune di
SA CI Fg. 7, p.lla 452; - La “Porzione B” di mq. 1.590,00, dell'appezzamento di terreno distinto al N.C.T. del Comune di SA CI
Fg. 7, p.lla 650, porzione B;
- Il Capannone agricolo distinto al N.C.E.U.del
Comune di SA CI Fg. 7, p.lla 451, Sub.1, 2, 3), e dell'unità agricola 1
(comprendente i fondi agricoli distinti al c.t. del Comune di SA Cipirrello, fg.
5, p.lle 113 e 114). - CONDANNA a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 5117.28
- RIGETTA la domanda riconvenzionale formulata da Controparte_1
- DISPONE la compensazione in ragione del 60% delle spese di lite e pone la parte residua, che si liquida, ai sensi del dm 55 del 2014, in euro 3.046,00 per onorari di difesa, oltre euro 218,00 per spese vive, iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15% a carico di Controparte_1
- PONE le spese di ctu, come liquidate in atti, a carico dei condividenti in proporzione delle rispettive quote.
Così deciso in Palermo il 7.4.2025 .
Il Giudice
Monica Stocco
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Monica Stocco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12770 dell'anno 2017 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanna Rotolo e C.F._1
Serena Mercadante;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, nato a [...] il [...], Controparte_1
C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio C.F._2
Albano.
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 26.3.2025 le parti concludevano come da note di trattazione scritta, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione del 3.7.2017, ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio il proprio fratello germano, per Controparte_1
ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria instauratasi in seguito alla morte dei comuni genitori, morta ab intestato in SA Persona_1
Giuseppe AT il 25.9.1990 e , morto ab intestato in SA Persona_2
Cipirrello l'11.7.2008.
L'attrice – premesso di essere sempre stata esclusa dal proprio fratello, dal godimento e dalla gestione dei beni ereditari - ha chiesto, altresì, la corresponsione dei frutti civili maturati a far data dal decennio anteriore alla proposizione della domanda giudiziale.
Costituitosi con comparsa di costituzione e risposta del 10.10.2018, CP_1
– premesso di trovarsi nel possesso dei beni ereditari da più di un
[...]
ventennio in modo ininterrotto, pubblico e pacifico - ha chiesto, in via riconvenzionale, accertarsi l'intervenuta usucapione dei predetti beni in suo favore, eccependo, in ogni caso, in capo a , l'intervenuta Parte_1
prescrizione del diritto ad accettare entrambe le eredità, e in via subordinata,
– nell'ipotesi di accoglimento della domanda proposta in via principale dall'attrice - ha chiesto il rimborso delle spese sostenute e del lavoro, anche manuale, impiegato, per il miglioramento e la gestione dei beni ereditari.
Tenuto conto delle formulate domande, il Tribunale ha invitato le parti a precisare le proprie conclusioni, al fine di procedere, in via pregiudiziale, all'individuazione degli eredi di e e alla Persona_1 Persona_2
decisione sulla domanda di usucapione formulata dal convenuto. Il Tribunale, decidendo sulle questioni pregiudiziali, ha ritenuto infondata la domanda riconvenzionale di usucapione spiegata da parte convenuta.
Mentre, per quanto all'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto circa il diritto dell'attrice ad accettare l'eredità, il Tribunale ha ritenuto che non avesse provato l'intervenuta accettazione Parte_1
dell'eredità materna entro il termine di cui all'art. 480 c.c.
Per quanto all'eredità di , il Tribunale, invece, ha ritenuto Persona_2
che la volontà dell'attrice di accettarne l'eredità dovesse ritenersi implicita con la proposizione dell'odierno giudizio, avvenuta entro il termine di prescrizione di cui all'art. 480 c.c., con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto.
Pertanto, il Tribunale, con sentenza parziale n. 1264/2021:
- Ha dichiarato aperta la successione di nata a [...] Persona_1
Giuseppe AT (PA), il 22.3.1920 e ivi deceduta ab intestato il 25.9.1990;
- Ha accertato e dichiarato che l'eredità della stessa si è devoluta, in pari quota, al coniuge, , e al figlio, ; Persona_2 Controparte_1
- Ha dichiarato aperta la successione ereditaria di , nato a Persona_2
SA Cipirrello (PA) il giorno 1.10.1923 e ivi deceduto ab intestato l'11.7.2008;
- Ha accertato e dichiarato che l'eredità dello stesso si è devoluta, in pari quota, ai due figli, e;
Parte_1 Controparte_1
- Ha rigettato la domanda di usucapione proposta da in Controparte_1
relazione ai beni relitti dell'eredità materna e paterna.
Proseguita l'istruzione della causa per le ulteriori domande proposte dalle parti e terminati gli accertamenti peritali, a cura dell'arch. , Persona_3 all'udienza di trattazione scritta del 26.3.2025 le parti hanno discusso con le rispettive note, sicché la causa viene decisa.
*****
Occorre premettere, ai fini della decisione, che al Tribunale è preclusa – in forza del vincolo creato dal precedente decisum – ogni rivalutazione sulle questioni già affrontate e decise nella sentenza parziale emessa inter partes, ed in particolare sull'intervenuta prescrizione del diritto dell'attrice di accettare l'eredità della madre e sul rigetto della domanda di Persona_1
usucapione formulata dal convenuto.
La materia del contendere residua, pertanto, sulla domanda di divisione, sulla domanda di rendiconto spiegata da parte attrice e su quella di rimborso delle spese e di miglioramento della cosa comune formulata da parte convenuta.
****
Posti i fatti di causa, va ritenuto che la domanda di divisione della massa relitta da vada accolta. Persona_2
All'esito dell'istruzione della causa, risulta provato che la massa ereditaria di
è costituita dai seguenti immobili: Persona_2
1 Terreno, sito nel Comune di SA CI (PA), Distinto al NCT: fg. 5, part.lla 113;
2. Terreno, sito nel Comune di SA CI (PA), Distinto al NCT: fg. 5, part.lla 114;
3. Terreno, sito nel Comune di SA CI (PA), Distinto al NCT: fg. 7, part.lla 157; 4. Terreno, sito nel Comune di SA CI (PA), Distinto al NCT: fg. 7, part. 452;
5. Terreno, sito nel Comune di SA CI (PA) Distinto al NCT: fg. 7, part. 650;
6. Unità immobiliare, sita nel Comune di SA CI (PA), Distinta al
NCEU: fg.7, part.lle 451 sub 1, sub 2, sub 3;
7. Unità immobiliare (C/2), sita nel Comune di SA CI (PA), Distinta al
NCEU: fg.7, part. 555, sub 2;
8. Terreno, sito nel Comune di SA Giuseppe AT (PA) Distinto al NCT: fg.
12, part. 37;
9. Fondo agricolo sito nel Comune di RE (PA) Distinto al NCT: foglio
109, p.lla 420.
Sul punto, deve rilevarsi che, ai fini dell'accoglimento della domanda di divisione non risulta ostativa la presenza delle irregolarità riscontrate dal consulente tecnico d'ufficio nei terreni in comunione.
In particolare, presso la condotta agraria del Comune di SA CI, il CTU ha accertato che: “soltanto le superfici vitate presenti nei terreni ricadenti nel comune di SA CI: Fg. 5 p.lle 113 -114 (unità agricola1) e Fg 7 p.lle 157-
452 (unità agricola2), sono presenti nello schedario vitivinicolo della regione siciliana come da Regolamento CE 1308/2013.
Per ciò che riguarda invece gli impianti vinicoli delle altre unità agricole, gli espianti dei vecchi vigneti e gli impianti di quelli nuovi realizzati nel marzo del
2024, risultano privi delle dovute autorizzazioni di legge prescritte dalle norme comunitarie secondo i criteri del D.M. n. 649010 del 19.12.2022, come da dichiarazione resa in sede di sopralluogo dal Sig. e dal CTP dott. Per_2
e trascritta nel relativo verbale. Per_4
Pertanto sono da considerarsi irregolari i seguenti impianti a vigneto: U.A. 1 -
SA CI (PA) Fg 5 p.lle 113-114 di Ha 1.47.19, impiantato nel 2024; U.A.
2 -SA CI (PA) Fg 7 p.lle 157-452-650 di Ha 0.29.70, impiantato nel
2024; U.A. 3 SA Giuseppe AT (PA) Fg 12 p.lla 37 di Ha 0.26.23,impiantato nel 2024; U.A. 4 RE (PA) Fg 109 p.lla 420 di Ha 0.63.73, impiantato nel
2016.
I suddetti impianti di vigneti non rientrano anche nei casi di cui all'art. 3 del citato decreto e pertanto sono passibili di sanzioni da parte dell'Amministrazione regionale di competenza a cui è demandata la vigilanza da parte del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste.”
A ben vedere tali difformità non integrano violazioni tali da incidere sulla commerciabilità dei beni.
Posto ciò, risulta accertato che, in ragione della statuizione della sentenza parziale resa dal Tribunale e dalle risultanze del CTU, i beni oggetto di causa appartengano in ragione della quota di 3/8 a e della quota Parte_1
di 5/8 a . Controparte_1
Ai fini della divisibilità del compendio immobiliare, con la relazione integrativa del 10.12.2024, il CTU ha provveduto ad una suddivisione dei fondi oggetto di causa in quattro unità fondiarie agricole, ed in particolare:
l'Unità agricola 1 comprendente i fondi agricoli tra loro adiacenti non recintati, distinti al C.T. del Comune di SA CI, Fg. 5, p.lle 113e 114. L'Unità agricola 2 comprendente i fondi agricoli tra loro adiacenti non recintati, distinti al C.T. del Comune di SA CI, Fg. 7, p.lla 157, p.lla 452
e p.lla 650; il fabbricato adibito a magazzino distinto al NCEU del Comune di SA CI al Fg. 7, p.lla 451, sub. 1, 2 e 3; il fabbricato rurale adibito a magazzino distinto al NCEU del Comune di SA CI al Fg. 7, p.lla 555, sub.
2. Sono compresi nella presente unità agricola 2, anche i seguenti fabbricati che sono stati trattati nei fascicoli n. 6 e n. 7 della precedente consulenza tecnica depositata in data 15.05.2024 e alla quale si rimanda: -
Capannone adibito a magazzino, deposito attrezzi e mezzi agricoli, distinto al
NCEU del Comune di SA CI al Fg. 7, p.lla 451, sub. 1, 2 e 3; -
Fabbricato rurale adibito a magazzino, deposito attrezzi e mezzi agricoli, distinto al NCEU del Comune di SA CI al Fg. 7, p.lla 555, sub. 2.
L'Unità agricola 3 comprendente il fondo agricolo non recintato, distinto al
C.T. del Comune di SA Giuseppe AT, Fg. 12, p.lla 37, che ha accesso dalla strada provinciale 138.
L'unità agricola 4 comprendente il fondo agricolo non recintato, distinto al
C.T. del Comune di RE fg. 109, p.lla 420. Ha accesso diretto dalla strada provinciale 4, che lambisce il confine sud-ovest dell'appezzamento.
Orbene, ai fini della valutazione dei beni oggetto di causa, vanno integralmente recepite le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la relazione del 10.12.2024, che ha valutato il valore complessivo dei beni da dividere in € 162.414,84.
Ai fini della valutazione, il CTU ha osservato che le unità agricole oggetto del giudizio non fanno parte di un complesso aziendale valutabile nel suo insieme e, pertanto, ha proceduto ad effettuare una rivalutazione sintetico comparativa analizzando la compravendita di fondi agricoli con simili caratteristiche della zona.
Per la determinazione del più probabile valore dell'immobile ha adottato il metodo “sintetico-comparativo” basato sulla comparazione con fondi agricoli, aventi caratteristiche intrinseche ed estrinseche similari a quello in oggetto e dei quali sono noti i prezzi di mercato.
Pertanto, il CTU ha ritenuto congruo fissare i seguenti prezzi unitari per ciascuna unità agricola, considerando la media dei valori dei singoli ordinamenti colturali:
- Per L'Unità Agraria 1: €/Ha 40.108,30(€/mq. 4,01);
- Per L'Unità Agraria 2: €/Ha 27.380,83(€/mq. 2,74);
- Per L'Unità Agraria 3: €/Ha 34.711,68(€/mq. 3,47);
- Per L'Unità Agraria 4: €/Ha 35.966,15(€/mq. 3,60).
E così:
Il valore complessivo dell'Unità Agricola 1 è stato accertato pari ad €
63.700,00;
Il valore complessivo dell'Unità Agricola 2 è stato accertato pari ad €
64.630,00;
Il valore complessivo dell' è stato accertato pari ad € Parte_2
9.150,00;
Il valore complessivo dell' è stato accertato pari ad € Parte_3
25.520,00 In ragione del valore dell'intero compendio immobiliare pari ad € 164.833,06,
a parte attrice spetta una quota parte dello stesso pari ad € 57.478,49, mentre al convenuto una quota parte pari ad € 107.354,57.
Detti valori devono ritenersi congrui.
Riguardo alle modalità di divisione, con provvedimento del 15.5.2024, il consulente tecnico d'ufficio è stato incaricato di verificare la fattibilità di un'ipotesi di divisione degli immobili in comunione in natura e senza alterare in modo significativo il valore delle porzioni e la vocazione produttiva dei beni oggetto di causa.
I criteri adottati per la divisione dell'intero fondo agricolo oggetto di causa sono stati quindi improntati all'esigenza prioritaria di evitare l'ulteriore frammentazione della proprietà, formando n. 4 unità agricole funzionalmente autonome che conservino ognuna una propria entità produttiva ed economica. Il CTU, infatti, nella formazione delle quattro unità, ha tenuto in debito conto l'adiacenza dei fondi agricoli, la loro omogeneità colturale e la presenza delle servitù di accesso di fatto già costituite al fine di facilitare l'esercizio dell'attività agricola.
In osservanza del quesito richiesto, Il CTU ha, pertanto, predisposto una possibile ipotesi che prevede il frazionamento della p.lla 650 del Fg. 7 del
Comune di SA CI, componente l'Unità Agricola 2, accorpando a essa il fabbricato rurale contraddistinto catastalmente dalla P.lla 555.
L'ipotesi proposta prevede lo sdoppiamento dell'Unità Agricola 2, in due differenti Unità denominate: “Unità Agricola 2 -Porzione A” e “Unità
Agricola 2 -Porzione B”. L'Unità Agricola 2 –Porzione A comprende le seguenti unità immobiliari:
- La “Porzione A” di mq. 2.660,00, dell'appezzamento di terreno distinto al
N.C.T.del Comune di SA CI Fg. 7, p.lla 650;
- Il fabbricato agricolo distinto al NCEU del Comune di SA CI Fg. 7,
p.lla 555, Sub.2.
L'Unità Agricola 2 –Porzione B comprende le seguenti unità immobiliari:
- L'appezzamento di terreno distinto al N.C.T. del Comune di SA CI
Fg. 7, p.lla 157;
- L'appezzamento di terreno distinto al N.C.T. del Comune di SA CI
Fg. 7, p.lla 452;
- La “Porzione B” di mq. 1.590,00, dell'appezzamento di terreno distinto al
N.C.T. del Comune di SA CI Fg. 7, p.lla 650;
- Il Capannone agricolo distinto al N.C.E.U.del Comune di SA CI Fg.
7, p.lla 451, Sub.1, 2, 3.
Poste le quote di spettanza ai condividenti, il CTU ha proposto un progetto di divisione che preveda alla parte attrice l'assegnazione dell'unità agricola 2 -
Porzione A (valore € 22.546,00), dell'unità agricola 3 (€ 9.150,00) e dell'unità agricola 4 (€ 25.521,27), per un totale di € 57.217,27, e alla parte convenuta l'assegnazione dell'unità agricola 2 -Porzione B (€ 43.915,79), e dell'unità
Agricola 1 (€ 63.700,00), per un totale di € 107.615,79.
Tale progetto di divisione va ritenuto condivisibile, atteso che esso appare conforme al disposto dell'art. 718 c.c. - che esprime il principio di natura preferenziale della divisione in natura- e dell'art. 729 c.c. che prevede l'assegnazione mediante attribuzione in caso di quote diseguali. I lotti indicati nel progetto di divisione vanno, pertanto, attribuiti ai condividenti in conformità a quanto previsto dal CTU nella relazione integrativa del 10.12.2024 che deve intendersi integralmente richiamata in questa sede.
****
Posto ciò, occorre esaminare la domanda di corresponsione della quota parte di frutti derivanti dal godimento solitario di immobili in comunione formulata da parte attrice.
In punto di diritto va evidenziato che l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso ( cfr. Cass., n. 2423 del
09/02/2015).
La Suprema Corte, inoltre, ha chiarito che se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale ( cfr. n.
1738 del 20/01/2022).
Orbene, applicando tali principi al caso di specie, occorre considerare che, prima della diffida del 22.12.2016 (cfr. all.to 3 fascicolo di parte attrice), non vi è prova che parte attrice abbia formulato richiesta di corresponsione dei frutti derivanti dal godimento degli immobili in comunione o abbia avanzato la pretesa di un godimento diretto degli stessi.
Da ciò deriva che occorre valutare la fondatezza delle domande solo a far data dalla diffida stragiudiziale del dicembre 2016.
Ciò posto, alla luce della domanda riconvenzionale di usucapione formulata in comparsa di risposta, deve ritenersi incontestato che il convenuto, abbia posseduto solitariamente le unità immobiliari in comunione, nonostante l'opposizione formulata dall'attrice con la detta diffida stragiudiziale.
Da ciò discende che il convenuto deve essere condannato a corrispondere all'attrice la quota parte dei frutti relativi al godimento dei beni dal dicembre
2016 fino alla data di pronuncia della presente sentenza.
In punto di quantificazione di tale obbligo deve osservarsi che il CTU, nella propria relazione, ha calcolato il valore locativo complessivo dei beni in comunione a far data dal 22.12.2016 sino al 29.2.2024 pari ad € 13.309,72 (cfr. pag. 21-23 della relazione del 14.5.2024), in ragione di un canone d'affitto annuo dal 2016 al 2018 pari ad € 892,97, dal 2019 al 2020 pari ad € 859,07, e dal 2021 al 2023 pari ad € 937,81. La stessa base di calcolo è stata usata dal ctu per quantificare i frutti prodotti fino al mese di febbraio 2024.
Da tale data fino alla fine del mese di marzo 2025, i frutti prodotti dal compendio in comunione goduto solitariamente dal convenuto ammontano ad ulteriori € 1015,95 ( € 78,15x13mensilità).
Da ciò deriva che la quota parte di frutti spettante a parte attrice da porre a carico di parte convenuta va quantificata in complessivi € 5.117,28 per il periodo fino alla data odierna.
*****
Va, in ultimo, esaminata la domanda formulata dal convenuto nei confronti della sorella e volta ad ottenere il pagamento dell'importo di euro 50.000,00 a titolo di rimborso delle spese relative alla conservazione e al godimento degli immobili in comunione.
La domanda è infondata.
In punto di diritto, occorre rilevare che il passivo ereditario, che è composto sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell'eredità, grava sugli eredi, ex art. 752
c.c., sicchè il coerede che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso dagli eredi, sempre che non si tratti di spese eccessive sostenute contro la volontà espressa dai medesimi (cfr. Cass. civ. Sez. II, 03/01/2002,
n. 28; Cass. civ. Sez. II Ord., 27/08/2020, n. 17938).
In tema di spese di conservazione della cosa comune, l'art. 1110 cod. civ., escludendo ogni rilievo dell'urgenza o meno dei lavori, stabilisce che il partecipante alla comunione, il quale, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso, a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l'amministratore, sicché solo in caso di inattività di questi ultimi egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombendo comunque su di lui l'onere della prova sia della suddetta inerzia che della necessità dei lavori” (cfr. Cass. n. 5465 del 2022; Cass., n.20283 del
2017).
Inoltre, il coerede il quale abbia migliorato i beni comuni da lui posseduti, pur non potendo invocare l'applicazione dell'art. 1150 c.c., che riconosce il diritto ad una indennità pari all'aumento di valore della cosa determinato dai miglioramenti, tuttavia, in quanto mandatario o utile gestore degli altri compartecipi alla comunione ereditaria, può pretendere il rimborso delle spese eseguite per la cosa comune, le quali si ripartiscono al momento della attribuzione delle quote, secondo il principio nominalistico, dato che lo stato di indivisione riconduce all'intera massa i miglioramenti stessi (Cassazione civile, sez. II, 18 novembre 1991, n. 12345, Cass., . n. 5135 del 21/02/2019).
La Suprema Corte, inoltre, ha precisato, in tema di esborsi erogati per un bene in comunione, che le spese per il godimento debbono essere sostenute solamente da chi concretamente gode della cosa comune e non anche dagli altri partecipanti alla comunione (Corte di Cassazione, n. 11747 del
01/08/2003).
Orbene, nel caso di specie, in merito alla verifica dell'effettiva esistenza delle opere di miglioria sul capannone realizzato sul lotto di terreno comprendente porzioni di terreni originariamente distinti al NCT: fg.7: p.lla 156 (attuale p.lla
453); p.lla 216 (attuale p.lla 452); p.lla 130 (attuale p.lla 650) deve rilevarsi che dalle prove raccolte nel corso del giudizio non è emerso con certezza che l'edificazione e la regolarizzazione del fabbricato siano riconducibili al convenuto.
Occorre, infatti, sottolineare che il CTU ha dato conto del fatto che il capannone sia stato realizzato ampliando la superficie di un vecchio fabbricato insistente sul fondo da epoca antecedente al primo settembre 1967
(cfr. pag. 21 e ss della relazione depositata il 15.5.2024).
La documentazione prodotta dalla stessa parte convenuta e attestante il procedimento instaurato per ottenere il rilascio della concessione in sanatoria
, n.10 rilasciata in data 08.04.99 ai sensi dell'art.13 L.47/85 e la Concessione
Edilizia n.21 rilasciata in data 17.11.1999 dimostrano che gli adempimenti amministrativi siano stati posti in essere congiuntamente dal de cuius
, mentre costui era ancora in vita, e dal convenuto Persona_2
Controparte_1
Non sussiste, pertanto, prova adeguata del fatto che l'esecuzione dei dedotti miglioramenti sia stata realizzata dal solo e soprattutto Controparte_1
che costui abbia agito quale gestore d'affari nell'interesse degli altri condividenti.
Il CTU, in merito alle spese affrontate dalla parte convenuta per la conduzione del fondo agricolo, ha ritenuto che le stesse debbano essere ritenute compensate dal reddito ottenuto con la produzione lorda vendibile.
In merito ai miglioramenti fondiari relativi alla realizzazione degli impianti dei vigneti, il CTU ha ritenuto di non dovere riconoscerli, “in quanto gli stessi di fatto risultano tutti irregolari, poiché realizzati in assenza della prescritta autorizzazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e delle disposizione nazionali di attuazione DM 12272 del 15/12/2015, DM 257 del
30.01.2017 e del DM 935 del 13.02.2018, concernenti il sistema di autorizzazione degli impianti vitivinicoli. Ulteriore motivo per cui non si è ritenuto di dover procedere alla valutazione delle “migliorie” apportate ai fondi dall'attuale conduttore dei vigneti, è lo stato di irregolarità in cui attualmente versano i fondi, non consente la commercializzazione dei frutti pendenti (uva da vino)”.
“In merito ai costi evidenziati per la realizzazione di recinzioni e cancelli d'ingresso ai fondi, da quanto accertato in sede di sopralluogo non è stata ravvisata la loro presenza”.
Da ciò deriva il rigetto della domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta.
***
Con riferimento alle spese di lite, va osservato che nel procedimento di divisione le spese di causa vanno poste a carico della massa per gli atti che servono a condurre, nel comune interesse, il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali della soccombenza per le controversie verificatesi tra i condividenti (Cassazione civile, sez. II, 24 febbraio 1986 n.
1111).
Orbene, alla luce delle domande reciprocamente formulate dalle parti, in considerazione dell'esito della lite e della parziale soccombenza reciproca, sussistono i presupposti, previsti dall'art. 92 c.p.c., per disporre la compensazione in ragione del 60 % delle spese di lite e per porre a carico del convenuto prevalentemente soccombente la residua parte, che si liquida, ai sensi del dm 55 del 2014, in euro 3.046,00 per onorari di difesa, (valore entro € 52.000,00, parametri medi, fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), oltre euro 218,00 per spese vive, iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%.
Le spese di ctu, come liquidate in atti, quali spese connesse alle operazioni divisionali vanno poste a carico dei condividenti in proporzione delle rispettive quote.
*****
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza e deduzione così provvede:
- DISPONE procedersi allo scioglimento della comunione avente ad oggetto:
1 Terreno, sito nel Comune di SA CI (PA), Distinto al NCT: fg. 5, part.lla 113.
2. Terreno, sito nel Comune di SA CI (PA), Distinto al NCT: fg. 5, part.lla 114.
3. Terreno, sito nel Comune di SA CI (PA), Distinto al NCT: fg. 7, part.lla 157.
4. Terreno, sito nel Comune di SA CI (PA), Distinto al NCT: fg. 7, part. 452.
5. Terreno, sito nel Comune di SA CI (PA) Distinto al NCT: fg. 7, part. 650.
6. Unità immobiliare, sita nel Comune di SA CI (PA), Distinta al
NCEU: fg.7, part.lle 451 sub 1, sub 2, sub 3;
7. Unità immobiliare (C/2), sita nel Comune di SA CI (PA), Distinta al
NCEU: fg.7, part. 555, sub 2; 8. Terreno, sito nel Comune di SA Giuseppe AT (PA) Distinto al NCT: fg.
12, part. 37.
9. Fondo agricolo sito nel Comune di RE (PA) Distinto al NCT: foglio
109, p.lla 420; descritti nella relazione del CTU del 10.12.2024, che si richiama integralmente in questa sede, secondo le individuazioni delle quote per come in parte motiva, e in base al progetto divisionale previsto nella relazione, e per l'effetto
- DISPONE l'attribuzione:
- a dell'unità agricola 2 -Porzione A (comprendenti Parte_1
le seguenti unità immobiliari: La “Porzione A” di mq. 2.660,00, dell'appezzamento di terreno distinto al N.C.T. del Comune di SA CI
Fg. 7, p.lla 650; e il fabbricato agricolo distinto al NCEU del Comune di SA
CI Fg. 7, p.lla 555, Sub.2), dell'unità agricola 3 (comprendente il fondo agricolo distinto al C.T. del Comune di SA Giuseppe AT al fg. 12, p.lla 37) e dell'unità agricola 4 (comprendente il fondo agricolo distinto al CT del
Comune di RE, fg 109, plla 420),
- a dell'unità agricola 2 B (comprendente Controparte_1
l'appezzamento di terreno distinto al N.C.T. del Comune di SA CI Fg.
7, p.lla 157; - L'appezzamento di terreno distinto al N.C.T. del Comune di
SA CI Fg. 7, p.lla 452; - La “Porzione B” di mq. 1.590,00, dell'appezzamento di terreno distinto al N.C.T. del Comune di SA CI
Fg. 7, p.lla 650, porzione B;
- Il Capannone agricolo distinto al N.C.E.U.del
Comune di SA CI Fg. 7, p.lla 451, Sub.1, 2, 3), e dell'unità agricola 1
(comprendente i fondi agricoli distinti al c.t. del Comune di SA Cipirrello, fg.
5, p.lle 113 e 114). - CONDANNA a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 5117.28
- RIGETTA la domanda riconvenzionale formulata da Controparte_1
- DISPONE la compensazione in ragione del 60% delle spese di lite e pone la parte residua, che si liquida, ai sensi del dm 55 del 2014, in euro 3.046,00 per onorari di difesa, oltre euro 218,00 per spese vive, iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15% a carico di Controparte_1
- PONE le spese di ctu, come liquidate in atti, a carico dei condividenti in proporzione delle rispettive quote.
Così deciso in Palermo il 7.4.2025 .
Il Giudice
Monica Stocco