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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 23/05/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 899/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data
19.06.2024 da:
(C.F.: ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
Benedetto del Tronto e residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vittorio Taffoni e Antonella Liberati del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) nata il [...] a Controparte_1 C.F._2
Wolfsburg (GERMANIA) e residente in [...], in Vicolo De Gasperi
n. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Annalisa Marchegiani del Foro di Ascoli Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 01.07.2024 esprimeva parere favorevole
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno chiesto congiuntamente “ferme le altre condizioni come stabilite nella sentenza n. 111/2020 pubblicata il 07 febbraio
2020 pronunciata da Codesto Intestato Tribunale di Ascoli Piceno all'esito del procedimento ivi svoltosi ed intercorso tra -ricorrente- e Parte_1 [...]
-convenuta-, procedimento contraddistinto con il n. 1317/2016 r.g., si CP_1
chiede che, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sopra citata sentenza, venga disposto che a partire dal mese immediatamente successivo alla Parte_1
data del provvedimento che con riferimento al presente procedimento verrà pronunciato da Codesto Intestato Tribunale di Ascoli Piceno, non versi più nulla a titolo di assegno di mantenimento per i figli maggiorenni ed oggi economicamente indipendenti e così come non versi più nulla in favore dei figli Per_1 Per_2
stessi per il 50% delle spese straordinarie. Si ribadisce la richiesta già formulata e cioè che il ricorrente a partire da marzo 2025 non versi più Parte_1
l'assegno di mantenimento e le spese straordinarie in favore dei figli.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.06.2024 sulla premessa che: Parte_1
- il Tribunale di Ascoli Piceno, all'esito del procedimento contraddistinto con il n.
1317/2016 r.g., avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio contratto tra e dopo aver pronunciato la sentenza non Parte_1 Controparte_1
definitiva n. 278 del 24 marzo 2017 di intervenuto scioglimento del matrimonio, pronunciava la successiva sentenza definitiva n. 111/2020 pubblicata il 07 febbraio 2020 determinando nel seguente modo le condizioni: “Il Tribunale, vista la sentenza non definitiva n. 278 del 24.3.2017; definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: - dispone che il versi alla per CP_1 Pt_1 CP_1
il mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti, la complessiva somma di euro 400,00 mensili, di cui 300,00 per e 100,00 Per_2
per , somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat oltre al Per_1
50% per le spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo adottato da questo Tribunale con il COA di Ascoli Piceno;
- conferma l'assegnazione della casa coniugale in capo alla fin che la stessa continui ad essere abitata dai CP_1
figli e fino al raggiungimento della loro indipendenza economica;
- dichiara inammissibile le domande di divisione e restituzione;
- dichiara integralmente compensate le spese tra le parti.”;
- il ricorrente stava ancora attualmente corrispondendo in favore dei figli e Per_1
, maggiorenni e divenuti indipendenti economicamente, un assegno di Per_2
mantenimento; tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di Ascoli Piceno di modificare la sentenza di divorzio di cui sopra alle condizioni indicate nel ricorso.
Con decreto del 24.06.2024 il Presidente del Tribunale designava il giudice relatore cui delegava la trattazione del procedimento fissando, per la prima comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato, l'udienza del 06.02.2025.
In data 03.01.2025 si costituiva in giudizio parte resistente impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto.
In data 06.02.2025 il G.I., preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti, disponeva il rinvio dell'udienza al 20.02.2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c., stante la risoluzione consensuale della controversia. Osserva il Collegio che le condizioni concordate tra le parti appaiono idonee a tutelare i rispettivi interessi delle medesime e che, tenuto conto dell'intervenuta conciliazione, vi sono giusti motivi per compensare integralmente, tra le stesse, le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, pronunciando nella causa R.G. N. 899/2024 come sopra promossa, così provvede:
1. Revoca, a partire da marzo 2025, l'obbligo per di corrispondere Parte_1
l'assegno di mantenimento dei figli maggiorenni ed oggi economicamente indipendenti e e dispone, altresì, che non Per_1 Per_2 Parte_1
versi più nulla in favore dei figli stessi per il 50% delle spese straordinarie;
2. dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese processuali.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 22.05.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 899/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data
19.06.2024 da:
(C.F.: ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
Benedetto del Tronto e residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vittorio Taffoni e Antonella Liberati del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) nata il [...] a Controparte_1 C.F._2
Wolfsburg (GERMANIA) e residente in [...], in Vicolo De Gasperi
n. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Annalisa Marchegiani del Foro di Ascoli Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 01.07.2024 esprimeva parere favorevole
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno chiesto congiuntamente “ferme le altre condizioni come stabilite nella sentenza n. 111/2020 pubblicata il 07 febbraio
2020 pronunciata da Codesto Intestato Tribunale di Ascoli Piceno all'esito del procedimento ivi svoltosi ed intercorso tra -ricorrente- e Parte_1 [...]
-convenuta-, procedimento contraddistinto con il n. 1317/2016 r.g., si CP_1
chiede che, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sopra citata sentenza, venga disposto che a partire dal mese immediatamente successivo alla Parte_1
data del provvedimento che con riferimento al presente procedimento verrà pronunciato da Codesto Intestato Tribunale di Ascoli Piceno, non versi più nulla a titolo di assegno di mantenimento per i figli maggiorenni ed oggi economicamente indipendenti e così come non versi più nulla in favore dei figli Per_1 Per_2
stessi per il 50% delle spese straordinarie. Si ribadisce la richiesta già formulata e cioè che il ricorrente a partire da marzo 2025 non versi più Parte_1
l'assegno di mantenimento e le spese straordinarie in favore dei figli.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.06.2024 sulla premessa che: Parte_1
- il Tribunale di Ascoli Piceno, all'esito del procedimento contraddistinto con il n.
1317/2016 r.g., avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio contratto tra e dopo aver pronunciato la sentenza non Parte_1 Controparte_1
definitiva n. 278 del 24 marzo 2017 di intervenuto scioglimento del matrimonio, pronunciava la successiva sentenza definitiva n. 111/2020 pubblicata il 07 febbraio 2020 determinando nel seguente modo le condizioni: “Il Tribunale, vista la sentenza non definitiva n. 278 del 24.3.2017; definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: - dispone che il versi alla per CP_1 Pt_1 CP_1
il mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti, la complessiva somma di euro 400,00 mensili, di cui 300,00 per e 100,00 Per_2
per , somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat oltre al Per_1
50% per le spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo adottato da questo Tribunale con il COA di Ascoli Piceno;
- conferma l'assegnazione della casa coniugale in capo alla fin che la stessa continui ad essere abitata dai CP_1
figli e fino al raggiungimento della loro indipendenza economica;
- dichiara inammissibile le domande di divisione e restituzione;
- dichiara integralmente compensate le spese tra le parti.”;
- il ricorrente stava ancora attualmente corrispondendo in favore dei figli e Per_1
, maggiorenni e divenuti indipendenti economicamente, un assegno di Per_2
mantenimento; tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di Ascoli Piceno di modificare la sentenza di divorzio di cui sopra alle condizioni indicate nel ricorso.
Con decreto del 24.06.2024 il Presidente del Tribunale designava il giudice relatore cui delegava la trattazione del procedimento fissando, per la prima comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato, l'udienza del 06.02.2025.
In data 03.01.2025 si costituiva in giudizio parte resistente impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto.
In data 06.02.2025 il G.I., preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti, disponeva il rinvio dell'udienza al 20.02.2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c., stante la risoluzione consensuale della controversia. Osserva il Collegio che le condizioni concordate tra le parti appaiono idonee a tutelare i rispettivi interessi delle medesime e che, tenuto conto dell'intervenuta conciliazione, vi sono giusti motivi per compensare integralmente, tra le stesse, le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, pronunciando nella causa R.G. N. 899/2024 come sopra promossa, così provvede:
1. Revoca, a partire da marzo 2025, l'obbligo per di corrispondere Parte_1
l'assegno di mantenimento dei figli maggiorenni ed oggi economicamente indipendenti e e dispone, altresì, che non Per_1 Per_2 Parte_1
versi più nulla in favore dei figli stessi per il 50% delle spese straordinarie;
2. dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese processuali.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 22.05.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi