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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 26/07/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 644/2023 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. DALLA CHIESA MAURO Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale Controparte_1
rappresentante della società sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. TESTA ROBERTO CP_2
RESISTENTE
e
contro
:
HD GLOBAL SE – Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del Procuratore speciale Avv.
, rappresentata e difesa dall'Avv. DE CAROLIS CLAUDIA DORANNA CP_3
TE AT
CONCLUSIONI: come in atti
CP_ Il ricorrente ha convenuto in giudizio , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare la responsabilità della società resistente, ex artt. 2087 e 2050 c.c., nonché in base alla normativa speciale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro richiamata in atti ovvero in base a quella che dovesse essere comunque ritenuta applicabile al caso di specie, nella causazione dell'infortunio sul lavoro in data 18.7.2016 in danno del signor , accertare e dichiarare che, Parte_1 a seguito dell'infortunio sul lavoro de quo, il signor a subito sofferenze soggettive, temporanee Pt_1
e permanenti, da ricavarsi anche in via di semplice presunzione;
per l'effetto di tutto quanto sopra, condannare la società resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire integralmente in favore del signor il danno non patrimoniale subito, nelle sue componenti di Pt_1
biologico permanente e temporaneo, di sofferenza soggettiva e morale permanente e temporanea, con adeguata personalizzazione dello stesso, che, allo stato, si quantifica in complessivi €.
129.375,50 al netto dell'aliunde perceptum (rendita per danno biologico), oltre rivalutazione, CP_4
interessi legali e compensativi come per legge, ovvero quella diversa maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia. Condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario ex art. 93
c.p.c., i compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA, CPA ed accessori come per legge”.
Si costituiva in giudizio la società convenuta chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande di parte ricorrente e l'autorizzazione a chiamare in causa la compagnia assicuratrice per essere dalla medesima manlevata in caso di condanna al pagamento di somme al ricorrente. In via subordinata chiedeva di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva in relazione al risarcimento del danno biologico con riferimento a percentuali di danno superiori al 18%, e l'accertamento del concorso di colpa del sig. nella causazione dell'infortunio. Parte_1
HD AL SE – Rappresentanza Generale per l'Italia si costituiva, dichiarando di aderire ad CP_ iuvandum alle difese svolte da .
Nel corso dell'istruttoria venivano assunti testimoni indicati dalle parti ed effettuata una consulenza medico legale sulla persona del ricorrente al fine di quantificare il danno biologico subito a causa dell'infortunio.
All'udienza di comparizione delle parti del 21.5.2025, durante la quale veniva ripetuto vanamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno concordato sulla quantificazione dell'invalidità temporanea.
Le domande di parte ricorrente sono meritevoli di accoglimento per le ragioni e nella misura che di seguito si espone.
Il ricorrente, ex dipendente di assunto il 3.5.2004, con contratto a tempo Controparte_1
indeterminato, categoria di operaio, inquadrato nel livello II del CCNL Imprese Metalmeccaniche Private Confindustria, ha esposto di aver subito in data 18.7.2016 infortunio sul lavoro, con conseguenti gravi lesioni fisiche.
Ha sostenuto che all'epoca del sinistro svolgeva le funzioni di addetto al reparto magazzino e lavorava sul macchinario magnetoscopio, datato e in pessime condizioni di manutenzione, con il compito di controllare i difetti dei fusi a snodo. Suo compito era quello di posizionare sul magnetoscopio a bancale il fuso a snodo, bagnando il pezzo con liquido fluorescente, che avrebbe poi magnetizzato gli eventuali difetti. Il sig. ha specificato, poi, che il macchinario, dotato di Pt_1
cassoni con i pezzi da controllare, aveva un ribaltatore che sovente si bloccava per problemi ai sensori. Secondo quanto riferito in ricorso, il giorno del sinistro, dei fusi scivolavano fuori dal cassone, mentre prelevava un pezzo, e lo colpivano sulla mano destra.
In conseguenza dell'infortunio il lavoratore riportava un “trauma da schiacciamento polso e mano destra”, con successivo manifestarsi di un ingravescente quadro algo-disfunzionale al polso destro e sottoposizione a due interventi chirurgici, con disagi derivanti dalla lunghezza e complessità dell'iter terapeutico e riabilitativo.
Il lavoratore ha riferito di essere successivamente stato adibito a mansioni di pulizie e poi “messo alla porta” in seguito all'esternalizzazione del servizio nel gennaio 2020 (doc. n. 1).
Ha fatto presente di essere rimasto assente dal lavoro sotto tutela (dal momento che l'evento CP_4
era stato accolto come infortunio lavorativo) dal 18.7.2016 al 6.8.2016, dall'8.9.2016 al 15.4.2018 e dal 28.2.2019 al 4.8.2019. (doc. n. 36).
Con comunicazione del 26.2.2021, la sede di Gallarate gli ha riconosciuto la sussistenza di CP_4
postumi permanenti invalidanti pari al 18% con riferimento ai parametri propri dell'infortunistica lavorativa, secondo la “Nuova Tabella , di cui al D. Lgs. n. 38 del 23.2.2000 (doc. n. 37). CP_4
Il lavoratore ha allegato al ricorso una relazione del Dott. che valutava la sussistenza di Per_1
un danno biologico permanente quantificato, con criterio differenziale, nella misura del 21%, oltre alle componenti esistenziali e morali (doc. n. 38).
Secondo la tesi di parte ricorrente, l'infortunio è addebitabile alla condotta illecita del datore di lavoro per violazione delle prescrizioni degli artt. 2087 e 2050 c.c. nonché dell'art. 71 del D. Lgs. n.
81/2008. La ricostruzione degli avvenimenti si fonda sulla testimonianza dal teste di parte ricorrente Tes_1
dipendente della resistente dal 2003, che lavorava a stretto contatto con il sig.
[...] Pt_1
(“…lavoravamo insieme: io molavo fuori i pezzi che lavorava lui”), e che era nelle immediate vicinanze del macchinario ove il sinistro si è verificato. Il teste ha riferito: “ero fuori e non ho visto, ho sentito un forte botto e il ricorrente che si lamentava, è uscito tenendosi il polso che aveva un taglio e mi ha detto di essersi fatto malissimo, è andato dal caporeparto e poi a credo poi al P.S”.
Il sig. ha confermato il capitolo 7 del ricorso (in cui si affermava che il ribaltatore aveva dei Tes_1
malfunzionamenti, bloccandosi spesso per problemi ai sensori): “a volte capitava che la fotocellula si impallava e la benna continuava a salire, infatti ora e hanno tolto tutti quei ribaltatori, a me è accaduto pochissime volte, bisognava chiamare l'elettricista interno all'azienda che doveva mettere
a posto la fotocellula”. Rispondendo al capitolo 10 ha dichiarato: “confermo che poteva capitare che
i pezzi cadessero tutti fuori e finivano sulla pedana o in terra”.
Il teste ha confermato anche il cap. 21 del ricorso, secondo il quale successivamente all'infortunio l'azienda ha cambiato il sistema di lavoro, non usando più il ribaltatore per il rischio di caduta dei pezzi, ma appoggiando questi ultimi sul bancale fisso con un muletto in modo che l'operatore non corresse il rischio di essere attinto dalla loro caduta. Ha inoltre specificato: “C'è ancora un ribaltatore ma ha una griglia di protezione così i pezzi non possono cadere”.
Parte resistente ha sostenuto che, al fine di evitare infortuni, chi operava su quel macchinario doveva usare un rampino per avvicinare i pezzi. Circostanza confermata da che ha però Tes_1
precisato: “confermo, l'operazione col rampino era pericolosa”.
Può considerarsi provato, pertanto, che il macchinario, quantomeno occasionalmente, presentava delle problematiche in punto sicurezza, e che alcuni pezzi di tanto in tanto cadevano fuori dal piano di appoggio durante lo svolgimento delle operazioni. Del pari, è stato appurato che una griglia di protezione è stata apposta successivamente al verificarsi dell'infortunio (si consideri in merito anche CP_ quanto dichiarato dalla difesa di all'udienza del 10.11.2023, ossia che il ribaltatore su cui è avvenuto il sinistro non è più presente in azienda).
Deve configurarsi, in altre parole, una responsabilità datoriale nella mancata corretta manutenzione dei macchinari e nella mancata predisposizione di tutte le cautele in concreto praticabili (e poi successivamente all'infortunio adottate) atte a evitare il verificarsi di sinistri. Il ricorrente ha dunque dimostrato la condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro e nelle modalità di esecuzione della prestazione, nonché il nesso causale tra il verificarsi di quel pericolo ed il danno psicofisico sofferto. L'onere di allegazione del lavoratore non comprende anche l'individuazione delle specifiche “norme di cautela violate” (Cassazione civile, Sezione lavoro, ordinanza 5 aprile 2024, n. 9120 ).
L'art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro l'obbligo di sicurezza ovvero di adottare tutte le misure e le cautele dirette a preservare l'integrità psicofisica dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche concrete dei luoghi di lavoro e della realtà aziendale. Secondo tale norma, l'obbligo di protezione è correlato alle situazioni di rischio a cui il lavoratore può trovarsi esposto ed impone al datore di lavoro l'adozione non solo delle misure cd. nominate ma anche di quelle richieste dalle conoscenze tecniche e dall'esperienza, riferite ad un determinato momento storico.
Parte resistente ha fermamente sostenuto, oltre alla assenza di inadempimenti agli obblighi di sicurezza, che l'infortunio si è verificato per esclusiva colpa del dipendente, che era un lavoratore esperto, assunto dall'azienda fin dal maggio 2004 e con assegnazione alla mansione specifica dal
2005, al quale era stata impartita adeguata formazione, come risultante dalla documentazione in atti prodotta dalla convenuta.
Era onere della società datrice di lavoro fornire la prova che il lavoratore ha tenuto, in occasione dell'infortunio, una condotta del tutto abnorme rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute o che abbia tenuto un comportamento imprudente o negligente, tale da fondare un suo concorso di colpa nella causazione dell'evento dannoso. Tale onere non è stato soddisfatto.
Per quanto riguarda la quantificazione del danno non patrimoniale, il consulente tecnico, dr. Per_2
ha concluso: “Dalla documentazione prodotta e da quanto riferito dal ricorrente, il Sig. Parte_1
ebbe a patire, in data 18.07.2016, un traumatismo complesso della mano destra con traumatismo del polso e della mano destra a cui fede seguito un'artrosi radioulnare distale e neuropatia compressiva cubitale del nervo ulnare arto superiore destro. Ad oggi, è riscontrabile un arto superiore destro tendenzialmente normoatteggiato con preferenza al mantenimento della posizione anatomica. esiti di cicatriziali al gomito e alla regione radiocarpica, un'iperalgesia al gomito in corrispondenza del solco cubitale con una limitazione articolare, una disfunzionalità di polso ed un impaccio alla mobilizzazione del pollice e, in minor entità, del II° dito. Si ritiene che non debbano sussistere dubbi sull'effettiva presenza di una compromissione dell'integrità psico-fisica (cioè danno biologico) del soggetto”. Il consulente tecnico ha riferito di aver ravvisato elementi di concordanza tra le parti quantomeno sugli aspetti tecnici della vicenda, avvicinando le stesse a una valutazione condivisa, pur non pienamente raggiunta. “In ogni caso, lo scrivente ritiene che il grado di percentuale secondo il D. Lgs.
38/2000, avuto riguardo del complesso trauma alla mano, è stimabile nell'ordine del 18% (diciotto per cento). Si ritiene che la data di consolidamento dei postumi possa coincidere, stante il periodo di malattia e la valutazione dei postumi permanenti, con la stabilizzazione rilevata in sede vale CP_4
a dire il 05.08.2019”.
Avuto riguardo a quanto esposto e richiesto da parte ricorrente nelle note conclusive depositate il
31.1.2025, si ritiene che non debba essere disposta un'integrazione del quesito peritale, con conseguente supplemento istruttorio. Ciò in considerazione del fatto che, come sopra esposto, nel corso dell'ultima udienza del 21.5.2025 le parti hanno concordato sulla seguente quantificazione dell'invalidità temporanea: 2 gg al 100%, 120 al 75%, 180 al 50%, 450 al 25%.
Il danno non patrimoniale, rapportato alla percentuale di invalidità permanente del 18%, va quantificato nell'importo di euro 103.190,50 (euro 69.323 a titolo di danno non patrimoniale risarcibile + euro 33.867,50 a titolo di danno biologico temporaneo), risultante dall'applicazione delle tabelle di Milano 2024, secondo il seguente schema:
Età del danneggiato alla data del sinistro 40 anni
Percentuale di invalidità permanente 18%
Punto danno biologico € 3.570,28
Incremento per sofferenza soggettiva (+34%) € 1.213,90
Punto danno non patrimoniale € 4.784,18
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 2
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 120
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 180
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 450
Danno biologico risarcibile € 51.733,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 69.323,00 Invalidità temporanea totale € 230,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 10.350,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 10.350,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 12.937,50
Totale danno biologico temporaneo € 33.867,50
Totale generale € 103.190,50
Non può concedersi, invece, la personalizzazione del danno, non avendo il ricorrente fornito elementi volti a provare il diritto a tale maggiorazione.
In materia di personalizzazione del danno non patrimoniale, infatti, grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali da superare le conseguenze “comuni” del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Dalla somma sopra indicata deve detrarsi quanto riconosciuto dall' a titolo di indennizzo per CP_4
infortunio sul lavoro. Si richiama, al riguardo, l'importo indicato dal ricorrente di euro 44.989,50 (cfr.
p. 23 del ricorso e il doc. n. 39 allegato). Pertanto, sottratta detta somma, dev'essere complessivamente riconosciuto al lavoratore un risarcimento pari a euro 58.201,00. Dal suddetto importo dovrà detrarsi, altresì, quanto già percepito dal ricorrente a titolo di rendita alla data CP_4
di pubblicazione della presente sentenza.
CP_
ha espressamente formulato domanda di manleva in caso di ritenuta responsabilità con riferimento all'infortunio nei confronti di HD AL SE (allora denominata HD RL – cfr. doc. CP_ nn. 16 e 17 fasc. ), con la quale era già assicurata all'epoca dell'infortunio.
Al punto 1 sez. B della polizza è disciplinato l'obbligo della compagnia di tenere indenne l'assicurato di quanto questo possa essere chiamato a corrispondere (capitale, interessi e spese) al soggetto CP_ danneggiato per gli infortuni sofferti. ha denunziato tempestivamente il sinistro (doc. n. 18), che è stato preso in carico dalla società di assicurazione. La domanda di manleva va dunque accolta. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo.
Sono definitivamente poste a carico della società convenuta le spese della CTU, liquidate con separato decreto del 2.1.2025.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così decide:
dichiara la responsabilità di nella causazione dell'infortunio sul lavoro del Controparte_1
18.7.2016 in danno del signor;
Parte_1
dichiara che, a seguito dell'infortunio sul lavoro de quo, il signor ha subito sofferenze Pt_1
soggettive, temporanee e permanenti, e, per l'effetto, condanna a Controparte_1
risarcire integralmente in favore del signor il danno non patrimoniale subito, nelle sue Pt_1
componenti di biologico permanente e temporaneo, nella misura di euro 58.201,00 al netto dell'aliunde perceptum (rendita per danno biologico), oltre rivalutazione, interessi legali e CP_4
compensativi come per legge;
condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 6.700,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cpa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario e al pagamento delle spese della CTU liquidate con separato decreto;
condanna la terza chiamata HD AL SE a tenere indenne la società convenuta assicurata di ogni esborso, anche per spese di lite, nei limiti di eventuali franchigie, posto a carico di
[...]
con la presente sentenza. Controparte_1
Busto Arsizio, 25/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Franca Molinari
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 644/2023 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. DALLA CHIESA MAURO Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale Controparte_1
rappresentante della società sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. TESTA ROBERTO CP_2
RESISTENTE
e
contro
:
HD GLOBAL SE – Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del Procuratore speciale Avv.
, rappresentata e difesa dall'Avv. DE CAROLIS CLAUDIA DORANNA CP_3
TE AT
CONCLUSIONI: come in atti
CP_ Il ricorrente ha convenuto in giudizio , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare la responsabilità della società resistente, ex artt. 2087 e 2050 c.c., nonché in base alla normativa speciale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro richiamata in atti ovvero in base a quella che dovesse essere comunque ritenuta applicabile al caso di specie, nella causazione dell'infortunio sul lavoro in data 18.7.2016 in danno del signor , accertare e dichiarare che, Parte_1 a seguito dell'infortunio sul lavoro de quo, il signor a subito sofferenze soggettive, temporanee Pt_1
e permanenti, da ricavarsi anche in via di semplice presunzione;
per l'effetto di tutto quanto sopra, condannare la società resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire integralmente in favore del signor il danno non patrimoniale subito, nelle sue componenti di Pt_1
biologico permanente e temporaneo, di sofferenza soggettiva e morale permanente e temporanea, con adeguata personalizzazione dello stesso, che, allo stato, si quantifica in complessivi €.
129.375,50 al netto dell'aliunde perceptum (rendita per danno biologico), oltre rivalutazione, CP_4
interessi legali e compensativi come per legge, ovvero quella diversa maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia. Condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario ex art. 93
c.p.c., i compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA, CPA ed accessori come per legge”.
Si costituiva in giudizio la società convenuta chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande di parte ricorrente e l'autorizzazione a chiamare in causa la compagnia assicuratrice per essere dalla medesima manlevata in caso di condanna al pagamento di somme al ricorrente. In via subordinata chiedeva di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva in relazione al risarcimento del danno biologico con riferimento a percentuali di danno superiori al 18%, e l'accertamento del concorso di colpa del sig. nella causazione dell'infortunio. Parte_1
HD AL SE – Rappresentanza Generale per l'Italia si costituiva, dichiarando di aderire ad CP_ iuvandum alle difese svolte da .
Nel corso dell'istruttoria venivano assunti testimoni indicati dalle parti ed effettuata una consulenza medico legale sulla persona del ricorrente al fine di quantificare il danno biologico subito a causa dell'infortunio.
All'udienza di comparizione delle parti del 21.5.2025, durante la quale veniva ripetuto vanamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno concordato sulla quantificazione dell'invalidità temporanea.
Le domande di parte ricorrente sono meritevoli di accoglimento per le ragioni e nella misura che di seguito si espone.
Il ricorrente, ex dipendente di assunto il 3.5.2004, con contratto a tempo Controparte_1
indeterminato, categoria di operaio, inquadrato nel livello II del CCNL Imprese Metalmeccaniche Private Confindustria, ha esposto di aver subito in data 18.7.2016 infortunio sul lavoro, con conseguenti gravi lesioni fisiche.
Ha sostenuto che all'epoca del sinistro svolgeva le funzioni di addetto al reparto magazzino e lavorava sul macchinario magnetoscopio, datato e in pessime condizioni di manutenzione, con il compito di controllare i difetti dei fusi a snodo. Suo compito era quello di posizionare sul magnetoscopio a bancale il fuso a snodo, bagnando il pezzo con liquido fluorescente, che avrebbe poi magnetizzato gli eventuali difetti. Il sig. ha specificato, poi, che il macchinario, dotato di Pt_1
cassoni con i pezzi da controllare, aveva un ribaltatore che sovente si bloccava per problemi ai sensori. Secondo quanto riferito in ricorso, il giorno del sinistro, dei fusi scivolavano fuori dal cassone, mentre prelevava un pezzo, e lo colpivano sulla mano destra.
In conseguenza dell'infortunio il lavoratore riportava un “trauma da schiacciamento polso e mano destra”, con successivo manifestarsi di un ingravescente quadro algo-disfunzionale al polso destro e sottoposizione a due interventi chirurgici, con disagi derivanti dalla lunghezza e complessità dell'iter terapeutico e riabilitativo.
Il lavoratore ha riferito di essere successivamente stato adibito a mansioni di pulizie e poi “messo alla porta” in seguito all'esternalizzazione del servizio nel gennaio 2020 (doc. n. 1).
Ha fatto presente di essere rimasto assente dal lavoro sotto tutela (dal momento che l'evento CP_4
era stato accolto come infortunio lavorativo) dal 18.7.2016 al 6.8.2016, dall'8.9.2016 al 15.4.2018 e dal 28.2.2019 al 4.8.2019. (doc. n. 36).
Con comunicazione del 26.2.2021, la sede di Gallarate gli ha riconosciuto la sussistenza di CP_4
postumi permanenti invalidanti pari al 18% con riferimento ai parametri propri dell'infortunistica lavorativa, secondo la “Nuova Tabella , di cui al D. Lgs. n. 38 del 23.2.2000 (doc. n. 37). CP_4
Il lavoratore ha allegato al ricorso una relazione del Dott. che valutava la sussistenza di Per_1
un danno biologico permanente quantificato, con criterio differenziale, nella misura del 21%, oltre alle componenti esistenziali e morali (doc. n. 38).
Secondo la tesi di parte ricorrente, l'infortunio è addebitabile alla condotta illecita del datore di lavoro per violazione delle prescrizioni degli artt. 2087 e 2050 c.c. nonché dell'art. 71 del D. Lgs. n.
81/2008. La ricostruzione degli avvenimenti si fonda sulla testimonianza dal teste di parte ricorrente Tes_1
dipendente della resistente dal 2003, che lavorava a stretto contatto con il sig.
[...] Pt_1
(“…lavoravamo insieme: io molavo fuori i pezzi che lavorava lui”), e che era nelle immediate vicinanze del macchinario ove il sinistro si è verificato. Il teste ha riferito: “ero fuori e non ho visto, ho sentito un forte botto e il ricorrente che si lamentava, è uscito tenendosi il polso che aveva un taglio e mi ha detto di essersi fatto malissimo, è andato dal caporeparto e poi a credo poi al P.S”.
Il sig. ha confermato il capitolo 7 del ricorso (in cui si affermava che il ribaltatore aveva dei Tes_1
malfunzionamenti, bloccandosi spesso per problemi ai sensori): “a volte capitava che la fotocellula si impallava e la benna continuava a salire, infatti ora e hanno tolto tutti quei ribaltatori, a me è accaduto pochissime volte, bisognava chiamare l'elettricista interno all'azienda che doveva mettere
a posto la fotocellula”. Rispondendo al capitolo 10 ha dichiarato: “confermo che poteva capitare che
i pezzi cadessero tutti fuori e finivano sulla pedana o in terra”.
Il teste ha confermato anche il cap. 21 del ricorso, secondo il quale successivamente all'infortunio l'azienda ha cambiato il sistema di lavoro, non usando più il ribaltatore per il rischio di caduta dei pezzi, ma appoggiando questi ultimi sul bancale fisso con un muletto in modo che l'operatore non corresse il rischio di essere attinto dalla loro caduta. Ha inoltre specificato: “C'è ancora un ribaltatore ma ha una griglia di protezione così i pezzi non possono cadere”.
Parte resistente ha sostenuto che, al fine di evitare infortuni, chi operava su quel macchinario doveva usare un rampino per avvicinare i pezzi. Circostanza confermata da che ha però Tes_1
precisato: “confermo, l'operazione col rampino era pericolosa”.
Può considerarsi provato, pertanto, che il macchinario, quantomeno occasionalmente, presentava delle problematiche in punto sicurezza, e che alcuni pezzi di tanto in tanto cadevano fuori dal piano di appoggio durante lo svolgimento delle operazioni. Del pari, è stato appurato che una griglia di protezione è stata apposta successivamente al verificarsi dell'infortunio (si consideri in merito anche CP_ quanto dichiarato dalla difesa di all'udienza del 10.11.2023, ossia che il ribaltatore su cui è avvenuto il sinistro non è più presente in azienda).
Deve configurarsi, in altre parole, una responsabilità datoriale nella mancata corretta manutenzione dei macchinari e nella mancata predisposizione di tutte le cautele in concreto praticabili (e poi successivamente all'infortunio adottate) atte a evitare il verificarsi di sinistri. Il ricorrente ha dunque dimostrato la condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro e nelle modalità di esecuzione della prestazione, nonché il nesso causale tra il verificarsi di quel pericolo ed il danno psicofisico sofferto. L'onere di allegazione del lavoratore non comprende anche l'individuazione delle specifiche “norme di cautela violate” (Cassazione civile, Sezione lavoro, ordinanza 5 aprile 2024, n. 9120 ).
L'art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro l'obbligo di sicurezza ovvero di adottare tutte le misure e le cautele dirette a preservare l'integrità psicofisica dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche concrete dei luoghi di lavoro e della realtà aziendale. Secondo tale norma, l'obbligo di protezione è correlato alle situazioni di rischio a cui il lavoratore può trovarsi esposto ed impone al datore di lavoro l'adozione non solo delle misure cd. nominate ma anche di quelle richieste dalle conoscenze tecniche e dall'esperienza, riferite ad un determinato momento storico.
Parte resistente ha fermamente sostenuto, oltre alla assenza di inadempimenti agli obblighi di sicurezza, che l'infortunio si è verificato per esclusiva colpa del dipendente, che era un lavoratore esperto, assunto dall'azienda fin dal maggio 2004 e con assegnazione alla mansione specifica dal
2005, al quale era stata impartita adeguata formazione, come risultante dalla documentazione in atti prodotta dalla convenuta.
Era onere della società datrice di lavoro fornire la prova che il lavoratore ha tenuto, in occasione dell'infortunio, una condotta del tutto abnorme rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute o che abbia tenuto un comportamento imprudente o negligente, tale da fondare un suo concorso di colpa nella causazione dell'evento dannoso. Tale onere non è stato soddisfatto.
Per quanto riguarda la quantificazione del danno non patrimoniale, il consulente tecnico, dr. Per_2
ha concluso: “Dalla documentazione prodotta e da quanto riferito dal ricorrente, il Sig. Parte_1
ebbe a patire, in data 18.07.2016, un traumatismo complesso della mano destra con traumatismo del polso e della mano destra a cui fede seguito un'artrosi radioulnare distale e neuropatia compressiva cubitale del nervo ulnare arto superiore destro. Ad oggi, è riscontrabile un arto superiore destro tendenzialmente normoatteggiato con preferenza al mantenimento della posizione anatomica. esiti di cicatriziali al gomito e alla regione radiocarpica, un'iperalgesia al gomito in corrispondenza del solco cubitale con una limitazione articolare, una disfunzionalità di polso ed un impaccio alla mobilizzazione del pollice e, in minor entità, del II° dito. Si ritiene che non debbano sussistere dubbi sull'effettiva presenza di una compromissione dell'integrità psico-fisica (cioè danno biologico) del soggetto”. Il consulente tecnico ha riferito di aver ravvisato elementi di concordanza tra le parti quantomeno sugli aspetti tecnici della vicenda, avvicinando le stesse a una valutazione condivisa, pur non pienamente raggiunta. “In ogni caso, lo scrivente ritiene che il grado di percentuale secondo il D. Lgs.
38/2000, avuto riguardo del complesso trauma alla mano, è stimabile nell'ordine del 18% (diciotto per cento). Si ritiene che la data di consolidamento dei postumi possa coincidere, stante il periodo di malattia e la valutazione dei postumi permanenti, con la stabilizzazione rilevata in sede vale CP_4
a dire il 05.08.2019”.
Avuto riguardo a quanto esposto e richiesto da parte ricorrente nelle note conclusive depositate il
31.1.2025, si ritiene che non debba essere disposta un'integrazione del quesito peritale, con conseguente supplemento istruttorio. Ciò in considerazione del fatto che, come sopra esposto, nel corso dell'ultima udienza del 21.5.2025 le parti hanno concordato sulla seguente quantificazione dell'invalidità temporanea: 2 gg al 100%, 120 al 75%, 180 al 50%, 450 al 25%.
Il danno non patrimoniale, rapportato alla percentuale di invalidità permanente del 18%, va quantificato nell'importo di euro 103.190,50 (euro 69.323 a titolo di danno non patrimoniale risarcibile + euro 33.867,50 a titolo di danno biologico temporaneo), risultante dall'applicazione delle tabelle di Milano 2024, secondo il seguente schema:
Età del danneggiato alla data del sinistro 40 anni
Percentuale di invalidità permanente 18%
Punto danno biologico € 3.570,28
Incremento per sofferenza soggettiva (+34%) € 1.213,90
Punto danno non patrimoniale € 4.784,18
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 2
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 120
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 180
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 450
Danno biologico risarcibile € 51.733,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 69.323,00 Invalidità temporanea totale € 230,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 10.350,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 10.350,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 12.937,50
Totale danno biologico temporaneo € 33.867,50
Totale generale € 103.190,50
Non può concedersi, invece, la personalizzazione del danno, non avendo il ricorrente fornito elementi volti a provare il diritto a tale maggiorazione.
In materia di personalizzazione del danno non patrimoniale, infatti, grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali da superare le conseguenze “comuni” del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Dalla somma sopra indicata deve detrarsi quanto riconosciuto dall' a titolo di indennizzo per CP_4
infortunio sul lavoro. Si richiama, al riguardo, l'importo indicato dal ricorrente di euro 44.989,50 (cfr.
p. 23 del ricorso e il doc. n. 39 allegato). Pertanto, sottratta detta somma, dev'essere complessivamente riconosciuto al lavoratore un risarcimento pari a euro 58.201,00. Dal suddetto importo dovrà detrarsi, altresì, quanto già percepito dal ricorrente a titolo di rendita alla data CP_4
di pubblicazione della presente sentenza.
CP_
ha espressamente formulato domanda di manleva in caso di ritenuta responsabilità con riferimento all'infortunio nei confronti di HD AL SE (allora denominata HD RL – cfr. doc. CP_ nn. 16 e 17 fasc. ), con la quale era già assicurata all'epoca dell'infortunio.
Al punto 1 sez. B della polizza è disciplinato l'obbligo della compagnia di tenere indenne l'assicurato di quanto questo possa essere chiamato a corrispondere (capitale, interessi e spese) al soggetto CP_ danneggiato per gli infortuni sofferti. ha denunziato tempestivamente il sinistro (doc. n. 18), che è stato preso in carico dalla società di assicurazione. La domanda di manleva va dunque accolta. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo.
Sono definitivamente poste a carico della società convenuta le spese della CTU, liquidate con separato decreto del 2.1.2025.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così decide:
dichiara la responsabilità di nella causazione dell'infortunio sul lavoro del Controparte_1
18.7.2016 in danno del signor;
Parte_1
dichiara che, a seguito dell'infortunio sul lavoro de quo, il signor ha subito sofferenze Pt_1
soggettive, temporanee e permanenti, e, per l'effetto, condanna a Controparte_1
risarcire integralmente in favore del signor il danno non patrimoniale subito, nelle sue Pt_1
componenti di biologico permanente e temporaneo, nella misura di euro 58.201,00 al netto dell'aliunde perceptum (rendita per danno biologico), oltre rivalutazione, interessi legali e CP_4
compensativi come per legge;
condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 6.700,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cpa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario e al pagamento delle spese della CTU liquidate con separato decreto;
condanna la terza chiamata HD AL SE a tenere indenne la società convenuta assicurata di ogni esborso, anche per spese di lite, nei limiti di eventuali franchigie, posto a carico di
[...]
con la presente sentenza. Controparte_1
Busto Arsizio, 25/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Franca Molinari