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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/06/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme - sezione unica civile - in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Marino Reda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 177 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 e promossa
DA
, C.F.: , con l'Avv. Salvatore Carnevale;
Parte_1 C.F._1
Attore
CONTRO
, in p.lrp.t., P.I.: , con l'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Simona Riga;
Convenuta
Oggetto: responsabilità per danni;
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 14.03.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 rappresentando che, in data 02.04.2017 alle ore 21.00 circa, percorreva a bordo della propria BMW targata CZ503GV, la strada provinciale SP 164, con direzione di marcia Falerna-Paola. Giunto all'altezza del sottopasso in prossimità dell'Hotel “Eurolido”, il veicolo è rimasto bloccato a causa dell'allagamento della sede stradale ed è stato necessario l'intervento dei Carabinieri del Comando di Lamezia Terme e dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di , che hanno redatto un CP_1 rapporto di intervento. La macchina è stata trasportata dal carroattrezzi della Pronto Assistance Servizi presso il Deposito F.lli Talarico della concessionaria BMW ove i meccanici hanno prospettato un preventivo di CP_2 euro 8.102,31 al fine di riparare i danni. Il sig. ha precisato di aver effettuato esclusivamente gli interventi essenziali per il celere utilizzo Pt_1 della vettura, sostenendo una spesa di euro 4.631,12 oltre ulteriori euro 223,87 per il noleggio di un'altra automobile. Ha, inoltre, precisato che in prossimità del sottopassaggio, nella direzione di marcia da lui percorsa, l non aveva provveduto a fare installare la segnaletica di divieto di transito Controparte_1 per pericolo di allagamento. A seguito della richiesta di risarcimento danni avanzata nei confronti dell'Ente mediante lettera raccomandata di messa in mora del 22.05.2017, alla quale è seguita una risposta negativa nonché del fallimento del tentativo di negoziazione assistita, parte attrice ha adito il Tribunale di Lamezia Terme affinché accerti e dichiari la responsabilità esclusiva dell' , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, nella causazione del danno e, per l'effetto, la condanni al risarcimento di euro 8.326,18, di cui: euro 4.631,12 per le riparazioni già effettuate alla vettura;
euro 223,87 per il noleggio dell'automobile sostitutiva;
euro 3.471,19 per le riparazioni ancora da effettuare indicate nel preventivo di spesa, oltre interessi legali dal giorno del sinistro al soddisfo e condanna della convenuta alla refusione delle spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del costituito procuratore antistatario. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio l' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, deducendo che la bomba d'acqua che
[...] colpito i luoghi di causa nella giornata in cui si è verificato il sinistro integra un'ipotesi di caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità dell'Ente. Ha, inoltre, sconfessato la deduzione di parte attrice circa la cattiva manutenzione della strada, deducendo che, all'imbocco del sottopasso, sono stati posti in entrambi i sensi di marcia il segnale di avviso di pericolo per possibilità di allagamento ed il segnale di divieto di transito in caso di acqua sul piano viabile. CP_ L' convenuto ha, altresì, sottolineato l'esistenza di un cunettone per la raccolta delle acque sito a ridosso della spalla del sottopasso ferroviario e che le acque provenienti dal cunettone e dalla sede stradale refluiscono in una vasca appositamente costruita. Ha, poi, dedotto la negligenza ed imprudenza della condotta dell'attore, il quale, nonostante le avverse condizioni atmosferiche sin dalla mattina della giornata del 02.04.2017 e la presenza della segnaletica di pericolo, ha comunque deciso di imboccare il sottopassaggio. Pertanto, ha concluso chiedendo che il Tribunale di Lamezia Terme: in via preliminare accerti e dichiari la sussistenza del caso fortuito escludendo la responsabilità dell'Ente convenuto;
in via ulteriormente preliminare accerti e dichiari il concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento lesivo;
accerti e dichiari la nullità della citazione ex art. 163, terzo comma, n. 3 e 4 c.p.c. nonché ex art. 164 c.p.c. per mancato assolvimento dell'onere probatorio;
nel merito accerti e dichiari l'infondatezza della pretesa attorea con rigetto della domanda e condanna al pagamento delle spese del giudizio. Il processo è stato istruito mediante prova testimoniale e successivamente il Giudice ha trattenuto la causa in decisione senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia deve essere ricondotta nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., stante il rapporto di custodia intercorrente tra la strada SP 164, luogo dell'occorso, e l' Controparte_1
di .
[...] CP_1
Per consolidato orientamento giurisprudenziale la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo: al fine della sua configurazione è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, a prescindere dall'imputabilità di qualsivoglia profilo di colpa in capo al custode, essendo la funzione perseguita dalla norma quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa. Con riguardo al riparto dell'onere probatorio, il danneggiante è tenuto a fornire la prova del danno patito nonché del nesso eziologico tra il danno e la cosa in custodia. Dall'altro lato, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare il “caso fortuito” ovvero un evento esterno, imprevedibile ed incontrollabile, idoneo a recidere il nesso causale e porsi come causa dell'evento dannoso, potendo il fortuito essere integrato dal fatto del terzo o dal fatto del danneggiato (cfr. ex multis Cassazione n. 26142 del 2023). Esaminando la documentazione probatoria in atti alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, è possibile pervenire ad una ricostruzione della dinamica del sinistro e degli eventi immediatamente successivi compatibile con quella prospettata da parte attrice. Dall'analisi del rapporto redatto dai Vigili del Fuoco, emerge in modo incontrovertibile il concreto verificarsi dell'evento, avendo gli agenti intervenuti accertato che l'autovettura di proprietà del sig.
“era rimasta in panne causa allagamento sede stradale” all'altezza del sottopassaggio sulla Pt_1 strada sp 164, nel comune di Falerna, e che “con l'ausilio del verricello del nostro automezzo si rimuoveva la macchina unitamente al componente all'interno degli abitacoli, portandolo al sicuro” (cfr. pag. 2, relazione dei Vigili del Fuoco, in atti). Posto il concreto verificarsi del danno evento, deve considerarsi altresì provato il danno conseguenza. Parte attrice ha prodotto in giudizio un preventivo di spesa pari ad 8.102,31 euro, datato 11.04.2017, di per sé privo di valore probatorio, con il quale sono state prospettate tutte le riparazioni da effettuare, nonché una fattura datata 21.04.2017, nella quale sono state indicate le sole riparazioni necessarie ed urgenti per consentire al più presto la ripresa dell'utilizzo del veicolo. Orbene, deve ritenersi che l' abbia dimostrato di aver sostenuto le spese indicate in fattura, Pt_1 ammontanti ad euro 4.631,00, mediante la produzione dei seguenti documenti: copia pagamento a mezzo bancomat di euro 1.000 datato 21.04.2025; copia assegno bancario n.1212051829-01, emesso in data 22.05.2017 dalla BCC Mediocrati, Filiale di Paola, per la somma di euro 1.131,00; copia assegno circolare n. 4054436164-12, emesso in data 21.04.2017 dalla BCC Mediocrati, Filiale di Paola, per euro 2.500,00. Non può invece essere oggetto di liquidazione ai fini risarcitori, accogliendo sul punto l'eccezione proposta dalla convenuta, la restante somma di euro 3.471.19 indicata nel preventivo, poiché relativa a riparazioni prospettate ma non concretamente eseguite, come specificato, tra l'altro, dallo stesso attore (cfr. sul punto pag. 2, atto di citazione). Con riguardo invece alla richiesta di risarcimento della somma di euro 223,87 per il noleggio della vettura sostitutiva si precisa che, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, il danneggiato non è tenuto a dimostrarne la necessità (cfr. Cass. 27389/2022) fermo l'onere di provare i costi sostenuti. Nel caso di specie, la produzione della mera fattura non costituisce sufficiente prova degli esborsi, condividendo questo Giudice l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la sola produzione in giudizio della fattura relativa al noleggio di un'auto sostitutiva per il tempo necessario alle riparazioni dell'automobile, non ha valore di prova nel caso in cui non sia corroborata da altri elementi probatori utili ad esprimere un giudizio di veridicità (cfr. Cass. 237887/2014). Pertanto, si ritiene di accogliere l'eccezione, sollevata da parte convenuta, di mancata prova delle spese del noleggio le quali, conseguentemente, non potranno costituire oggetto di risarcimento. Fermo il danno patito deve ora indagarsi sul raggiungimento della prova del nesso di causalità tra il pregiudizio e la cosa in custodia. Non merita condivisione la circostanza dedotta dalla convenuta secondo cui la “bomba d'acqua” abbattutasi presso i luoghi di causa nella giornata del 02.04.2017 integri un'ipotesi di caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità dell'Ente custode. Occorre innanzitutto sottolineare che la “bomba d'acqua”, per orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, non è configurabile quale caso fortuito caratterizzato dall'elemento dell'imprevedibilità, avendo la Suprema Corte ha dichiarato non più possibile considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici ormai sempre più frequenti, come, nel caso in esame, la cosiddetta “bomba d'acqua” (cfr. Cass. n. 18856/2017). Inoltre, sebbene le precipitazioni costituiscano un agente esterno e non un vizio intrinseco della res si profila ugualmente la responsabilità del custode laddove risulti che “l'intrusione è stata agevolata dalla peculiare conformazione del bene oppure dal difetto di manutenzione o di vigilanza sullo stesso e, in questi ultimi casi, che vi è stato colpevole ritardo nell'accertare la sopraggiunta situazione di pericolo e/o nell'intervenire per rimuoverla” (così Cass. n. 33136/2024). Orbene, nel caso de quo, parte attrice ha provato il difetto di manutenzione e vigilanza della strada teatro CP_ dell'occorso nonché il ritardo nell'intervenire da parte dell' custode. Innanzitutto, si evidenzia che entrambe le parti in causa hanno riferito il perdurare delle precipitazioni dalle prime ore della giornata sino alla sera del 2 aprile. Ciò vale ad escludere l'imprevedibilità ed incontrollabilità dell'evento da parte dell'Ente, che ha avuto tutto il tempo necessario per attivarsi al fine di mettere in sicurezza il sottopassaggio e rimuovere la situazione di pericolo, essendo l'occorso verificatosi alle ore 21.00 di sera. Inoltre, come correttamente evidenziato dall'Esposito, l' non ha provveduto Controparte_1
a fare installare, in prossimità del sottopassaggio con direzione di marcia Falerna – Paola, la segnaletica di divieto di transito in presenza di acqua sul piano viabile. Ciò appare palese dal confronto tra i reperti fotografici n. 2 e n. 10 della relazione tecnica depositata in allegato alla comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta. Dall'analisi del doc. fotografico n. 2, che immortala il tratto di strada percorso dall'attore in direzione di marcia Falerna-Paola, risulta evidente l'assenza del segnale di divieto di transito che, invece, compare sul medesimo tratto stradale per come visibile nel doc. fotografico n. 10. Tale discrepanza consente di ritenere non raggiunta la prova della presenza di idonea segnaletica stradale al momento del verificarsi dell'evento ed unitamente al riscontro del fatto che il reperto fotografico n. 10 reca la data del 13.04.2017, ovvero una data successiva all'occorso del 2 aprile, porta a condividere la deduzione di parte attrice secondo cui l' ha provveduto all'installazione del Controparte_1 segnale di divieto di transito in presenza di acqua sul piano viabile solo in un momento successivo al verificarsi dell'evento. Il difetto di idonea manutenzione e vigilanza dei luoghi di causa è poi ulteriormente provato dalla deduzione del geometra in riferimento al “cunettone” ed alla vasca collocati in prossimità del CP_4 sottopassaggio, affermando, nella relazione tecnica, che: “solo eccezionalmente ed in occasione di particolari condizioni di eventi atmosferici (bomba d'acqua), si può verificare l'intasamento della succitata vasca e del fosso di scolo, con conseguente ristagno d'acqua sulla sede stradale in prossimità di detto sottopasso ferroviario” ( cfr. pag. 2, relazione tecnica in allegato al fascicolo di parte convenuta). Ciò consente di affermare che nel caso, come quello in esame, del verificarsi di una bomba d'acqua la quale, si ripete, non costituisce evento eccezionale ed imprevedibile per le ragioni precedentemente esposte, il sistema di raccolta e deflusso delle acque approntato dall'Ente provinciale non era adatto a mantenere la sede stradale libera dalla presenza di acqua e, pertanto, l'Amministrazione avrebbe dovuto provvedere con altre diverse modalità idonee allo scopo. Alla luce di tutte le esposte considerazioni deve ritenersi provato il nesso eziologico intercorrente tra il danno e la cosa in custodia e, pertanto, deve concludersi per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022 (scaglione di riferimento da 5.201,00 euro a 26.000 euro, applicazione dei parametri medi con riduzione del 50% in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate per le fasi di: studio della controversia, introduttiva, istruttoria/di trattazione, decisionale), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciandosi sulla causa n. 177 iscritta al Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020, così provvede:
-Accoglie la domanda di risarcimento del danno proposta da;
Parte_1
-Condanna, per l'effetto, l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento di euro 4.631,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dell'evento al soddisfo;
-Condanna l' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, alla refusione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte attrice, avv. Salvatore Carnevale, delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.438,5, oltre spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Lamezia Terme il 30 aprile 2025 Il Giudice Dott. Marino Reda