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Sentenza 30 dicembre 2024
Sentenza 30 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 30/12/2024, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 1340/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LODI
Sezione prima civile
Il Tribunale di Lodi, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Elena Giuppi Presidente
dott. Giulia Isadora Loi Giudice dott. Carla Venditti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1340/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Stefania Moretti e Parte_1 C.F._1
Roberta Mangiarotti
RICORRENTE
contro
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti Livia Esposito e Controparte_1 C.F._2
Fabio Esposito
RESISTENTE
E con l'intervento del PM
Conclusioni:
Conclusioni per Parte_1
“Che l'Ill.mo Tribunale adito, ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c, previa fissazione udienza di comparizione parti, di voler così giudicare:
NEL MERITO:
1) Accertare e dichiarare che sussistono i presupposti per una revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, le modalità di frequentazione paterne ed il di loro mantenimento, contenute nel Decreto n. 6647/2023 del Tribunale di Lodi:
E conseguentemente
2) DISPORRE CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare volta alla verifica delle Persona_1 idoneità genitoriali e dello stato psico-fisico dei minori e ed all'esito della stessa, Per_2 Per_3 laddove emerga l'inidoneità genitoriale della madre, sig.ra così disporre: CP_1
1 in via principale:
3) Affidare in modo esclusivo i figli e al padre con collocazione prevalente presso Per_2 Per_3 lo stesso a causa delle carenze manifestate dalla madre nei compiti di cura, assistenza ed educazione rispetto ai figli;
4) Assegnare la casa familiare al padre, unico proprietario della stessa, affinché la abiti con i figli;
5) Disporre che la madre possa vedere e frequentare i figli con le modalità che la Ctu riterrà più opportune;
6) Disporre che la madre, Signora contribuisca al mantenimento ordinario dei figli con la somma CP_1 ritenuta di giustizia, da versarsi al padre a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie necessarie per i figli e , da Per_3 Per_2 concordarsi preventivamente, e da rimborsarsi entro 15 giorni dalla richiesta come da Linee Guida della Corte d'Appello di Milano;
7) Disporre che l'assegno unico venga percepito al 50% tra i genitori;
In via subordinata: Laddove dalla CTU psicodiagnostica dovesse invece emergere l'idoneità genitoriale di entrambi i genitori, alla luce comunque del malessere manifestato dai minori, così disporre:
8) Affidare in modo condiviso paritario i figli e , con collocamento alternato Per_3 Persona_4 degli stessi a settimane alterne presso i genitori;
9) Assegnare la casa familiare al padre, unico proprietario della stessa, affinché la abiti con i figli;
10) Disporre il mantenimento dei minori a carico di ciascun genitore, per il tempo di permanenza dei figli presso il medesimo con suddivisione al 50 % delle spese straordinarie necessarie per i figli Per_3
e , da concordarsi preventivamente, e da rimborsarsi al genitore anticipatario entro 15 giorni Per_2 dalla richiesta come da Linee Guida della Corte d'Appello di Milano;
11) Disporre che l'assegno unico per i figli venga percepito interamente dalla madre;
In via ulteriormente subordinata: Laddove dalla CTU psicodiagnostica dovesse invece emergere l'idoneità genitoriale di entrambi i genitori, alla luce comunque del malessere manifestato dai minori, così disporre:
12) Affidare in modo condiviso paritario i figli e , con collocamento Per_3 Persona_4 alternato degli stessi a settimane alterne presso i genitori;
13) Assegnare la casa familiare alla madre affinché la abiti con i figli;
14) Disporre il mantenimento dei minori a carico di ciascun genitore, per il tempo di permanenza dei figli presso il medesimo con suddivisione al 50 % delle spese straordinarie necessarie per i figli Per_3
e , da concordarsi preventivamente, e da rimborsarsi al genitore anticipatario entro 15 giorni Per_2 dalla richiesta come da Linee Guida della Corte d'Appello di Milano;
15) Disporre che l'assegno unico venga percepito al 50% tra i genitori;
In ogni caso:
16) Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”
Conclusioni per Controparte_1
“VOGLIA IL TRIBUNALE
1. Disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio psicodiagnostica sull'intero nucleo familiare, al fine di verificare e valutare l'idoneità genitoriale e lo stato psico-fisico dei minori e ed Per_2 Per_3 all'esito della stessa, laddove emerga l'inidoneità genitoriale del padre, disporre come richiesto nel merito.
IN VIA PROVVISORIA E NELLE MORE DEGLI ACCERTAMENTI PERITALI
2. Affidare in modo condiviso, confermando le condizioni di cui al Decreto n. 6647/2023 del Tribunale di Lodi, i figli minori e a entrambi i genitori, con collocamento prevalente dei figli Per_2 Per_3 alla madre signora anche ai fini della residenza anagrafica;
CP_1
3. Assegnare la casa familiare di San Zenone al Lambro (MI), Piazza Cattaneo n. 5, alla madre signora che ci vivrà con i figli e;
CP_1 Per_2 Per_3
4. Disporre che il padre signor possa vedere e tenere con sé i figli e secondo Per_4 Per_2 Per_3 il medesimo calendario di frequentazione padre/figli stabilito nel Decreto n. 6647/2023 del Tribunale di
2 Lodi, da intendersi qui integralmente trascritto, senza alcuna modifica per tutte le valide e fondate ragioni esposte, e per l'effetto, rigettare fin da ora la richiesta avversaria di tempi paritari e collocamento alternato dei figli tra genitori non rappresentando affatto l'interesse primario dei due minori, in quanto controproducente e non tutelante per loro;
5. Disporre che il padre signor contribuisca al mantenimento ordinario dei figli versando Per_4 l'importo attuale ossia la somma rivalutata pari a € 201,60 o quella ritenuta di giustizia, da versarsi alla madre a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli e , da concordarsi preventivamente, e Per_3 Per_2 da rimborsarsi entro 15 giorni dalla richiesta come da Linee Guida della Corte d'Appello di Milano;
6. Disporre che l'assegno unico venga percepito interamente al 100% dalla signora CP_1 NEL MERITO E ALL'ESITO DEGLI ACCERTAMENTI PERITALI In via principale
7. Affidare in modo esclusivo i figli minori figli e alla madre signora con Per_2 Per_3 CP_1 collocazione prevalente dei figli e presso la madre a causa delle carenze manifestate Per_2 Per_3 dal padre nei compiti di cura, assistenza ed educazione rispetto ai figli;
8. Assegnare la casa familiare di San Zenone al Lambro (MI), Piazza Cattaneo n. 5, alla madre, signora
che ci vivrà con i figli e;
CP_1 Per_2 Per_3
9. Disporre che il padre signor possa vedere e tenere con sé i figli e con le Per_4 Per_2 Per_3 modalità e tempistiche che la CTU riterrà più opportune ovvero secondo il medesimo calendario di frequentazione padre/figli stabilito nel Decreto n. 6647/2023 del Tribunale di Lodi senza alcuna modifica;
10. Disporre che il padre signor contribuisca al mantenimento ordinario dei figli versando Per_4 l'importo attuale rivalutato ovvero quella ritenuta di giustizia, da versarsi alla madre signora a CP_1 mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli e , da concordarsi preventivamente, e da Per_3 Per_2 rimborsarsi entro 15 giorni dalla richiesta come da Linee Guida della Corte d'Appello di Milano;
11. Disporre che l'assegno unico venga percepito interamente al 100% dalla signora CP_1
In via subordinata Laddove dalla CTU psicodiagnostica dovesse invece emergere l'idoneità genitoriale di entrambi i genitori:
12. Affidare in modo condiviso, confermando le condizioni di cui al Decreto n. 6647/2023 del Tribunale di Lodi, i figli minori e a entrambi i genitori, con collocamento prevalente dei figli Per_2 Per_3 alla madre signora anche ai fini della residenza anagrafica;
CP_1
13. Assegnare la casa familiare di San Zenone al Lambro (MI), Piazza Cattaneo n. 5, alla madre signora che ci vivrà con i figli e;
CP_1 Per_2 Per_3
14. Disporre che il padre signor possa vedere e tenere con sé i figli e Per_4 Per_2 Per_3 secondo il medesimo calendario di frequentazione padre/figli stabilito nel Decreto n. 6647/2023 del
Tribunale di Lodi, da intendersi qui integralmente trascritto, senza alcuna modifica per tutte le valide e fondate ragioni esposte, e per l'effetto, per tutte le più che valide e fondate ragioni evidenziate in narrativa, rigettare fin da ora la richiesta avversaria di tempi paritari e collocamento alternato dei figli tra genitori non rappresentando affatto l'interesse primario dei due minori, in quanto controproducente e non tutelante per loro;
15. Disporre che il padre signor contribuisca al mantenimento ordinario dei figli versando Per_4 l'importo attuale ossia la somma rivalutata di € 201,60 o quella ritenuta di giustizia, da versarsi alla madre a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli e , da concordarsi preventivamente, e Per_3 Per_2 da rimborsarsi entro 15 giorni dalla richiesta come da Linee Guida della Corte d'Appello di Milano;
16. Disporre che l'assegno unico venga percepito interamente al 100% dalla signora CP_1
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
3 1. Con ricorso ex artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis.29 c.p.c., depositato in data 03/07/2024, Parte_1
ha adito l'intestato Tribunale domandando, a modifica del decreto n. 6647/2023 del 16.05.2023
[...]
del Tribunale di Lodi emesso nel procedimento n. RG 937/23, l'affidamento esclusivo dei due figli minori e con collocazione prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa Per_2 Persona_5 familiare, la regolamentazione del diritto di visita alle minori da parte della madre delle stesse secondo le modalità ritenute più opportune dal Ctu, l'obbligo in capo alla madre di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento, la somma ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie, la percezione dell'assegno unico al 50% tra i genitori e, in via subordinata, l'affidamento condiviso con collocamento alternato dei minori presso i genitori, l'assegnazione della casa familiare al padre, l'obbligo di mantenimento dei minori a carico di ciascun genitore per il tempo di permanenza dei figli presso ciascuno oltre al 50% delle spese straordinarie, la percezione dell'assegno unico interamente dalla madre e, in via ulteriormente subordinata, l'affidamento condiviso con collocamento alternato dei minori presso i genitori, l'assegnazione della casa familiare alla madre, l'obbligo di mantenimento dei minori a carico di ciascun genitore per il tempo di permanenza dei figli presso ciascuno oltre al 50% delle spese straordinarie, la percezione dell'assegno al 50% tra i genitori.
A fondamento delle proprie domande parte ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze:
- il sig. intratteneva con la sig.ra una relazione dalla quale nel 2016 nasceva il Per_4 Controparte_1 figlio e nel 2020 nasceva la figlia , oggi rispettivamente di anni otto e anni quattro, Per_2 Per_3 riconosciuti da entrambi i genitori;
- la convivenza si interrompeva nell'agosto 2022, e il ricorrente si trasferiva, temporaneamente, in
Mairano (LO) presso un immobile condotto in locazione;
- nell'impossibilità di pervenire ad un accordo, la sig.ra instaurava un procedimento giudiziario CP_1
innanzi al Tribunale di Lodi per la regolamentazione delle condizioni inerenti i figli della coppia, rubricato con RG n. 937/2023;
- sin dall'interruzione della convivenza il sig. lamentava il comportamento ostativo tenuto dalla Per_4 madre dei minori nei suoi confronti nonché le condotte materne volte a screditare la figura paterna;
- anche dopo l'emissione del decreto n. 6647/2023 del Tribunale di Lodi, nascevano quasi quotidianamente tra i genitori questioni determinate dalla totale mancanza di collaborazione della madre e dal suo continuo screditare il padre agli occhi dei figli;
- il sig. si determinava quindi a chiedere un supporto alla genitorialità ai Servizi sociali, i quali, Per_4 previa accettazione anche della sig.ra attivavano un percorso di sostegno alla genitorialità di tipo CP_1 volontario, durato qualche mese e al termine del quale i Servizi inviavano i genitori in mediazione familiare;
4 - tutti i tentativi posti in essere dai professionisti sopra citati non ottenevano risultati poiché la sig.ra CP_1
perseverava nel coinvolgere i figli nelle condotte rancorose da lei tenute nei confronti del ricorrente e continuando la stessa ad usare comportamenti svilenti sia nei confronti della figura paterna,
- in particolare: in occasione dei turni di frequentazione paterna la madre si rifiutava di fornire ai bambini i loro effetti personali facendoli recare dal padre con indosso vestiti rotti o di taglie più piccole,
costringendo il padre a comprare un intero guardaroba per entrambi;
nel corso delle vacanze estive 2023
la sig.ra rifiutava di consegnare al padre i giochi della spiaggia da sempre utilizzati dai bambini, CP_1
asserendo per le vacanze estive 2024 di averli buttati;
in occasione di recite, o eventi scolastici particolari, la madre è solita avvisare all'ultimo il padre, creando allo stesso gravi problemi lavorativi e rendendogli difficile partecipare;
per le visite mediche dei figli la sig.ra ha sempre posto in essere un CP_1
atteggiamento ostacolante, non permettendo al padre di prenotarle (anche se prescritte dal pediatra e necessarie) o impedendogli di partecipare, avvisandolo all'ultimo o pretendendo di spostare gli appuntamenti a suo piacimento;
la sig.ra non manca di screditare anche la nuova compagna del CP_1
ricorrente, anche dinnanzi ai bambini, ingenerando in loro profondo imbarazzo;
anche per la scelta e la frequentazione degli sport praticati dai figli sorgono innumerevoli questioni, perché la sig.ra nei CP_1 giorni di propria spettanza, rifiuta di accompagnare i figli a ginnastica e rugby;
quando giocava Per_2
a calcio, la madre rifiutava di accompagnarlo a partite ed allenamenti o di lavargli l'abbigliamento sportivo e pagare la retta;
la sig.ra è solita screditare, anche la nonna paterna, mettendo i bambini CP_1
in difficoltà; spesso ed arrivano tardi a scuola, strattonati dalla madre che urla e sbraita Per_3 Per_2
nei loro confronti e quando rientrano dalla mamma dopo i tempi di permanenza col padre la sig.ra CP_1 non perde occasione di sfogare contro gli stessi tutta la rabbia che prova nei confronti del Signor Per_4 inveendo nei loro confronti, come accaduto il 05/05/2024; , spesso, mente, raccontando di aver Per_2 trascorso il weekend a casa con la mamma, mentre descrive il weekend in maniera completamente Per_3
diversa, narrando al padre di averlo trascorso con la nonna o affidata alla baby-sitter; in diverse occasioni il sig. si è proposto di stare più tempo coi propri bambini, trovando un netto rifiuto da parte della Per_4
madre dei minori che preferisce affidare i bambini alla cura di diverse persone piuttosto che affidarli al padre;
- quanto alla situazione patrimoniale, il ricorrente ha rilevato di avere, dal febbraio 2022, un'entrata mensile di circa 3.200 euro, di essere intestatario della casa familiare assegnata alla sig.ra per la CP_1
quale paga interamente la rata del mutuo di 1.200 euro, di versare 200,00 euro per il mantenimento ordinario dei figli, di sostenere le ulteriori spese di 360,00 euro per finanziamento dell'automobile, 650,00 euro per il canone di locazione dell'immobile in cui risiede, 200,00 euro per le utenze, 180,00 euro circa per la manutenzione dell'auto, bollo e assicurazione e 350,00 euro per spesa alimentare.
Con memoria depositata il 06/09/2024 si è costituita la quale ha chiesto l'affidamento Controparte_1 esclusivo dei figli minori a favore della madre, con collocamento prevalente dei figli presso la stessa,
l'assegnazione della casa familiare a sé, la regolamentazione delle visite paterne ai figli secondo quanto 5 ritenuto opportuno dal Ctu ovvero secondo il medesimo calendario di frequentazione padre/figli stabilito nel Decreto n. 6647/2023 del Tribunale di Lodi senza alcuna modifica, l'obbligo di mantenimento in capo al padre mediante versamento dell'attuale importo rivalutato ovvero quello ritenuto di giustizia, oltre al
50% delle spese straordinarie, la previsione che l'assegno unico venga percepito interamente al 100% dalla madre e, i subordine, la conferma delle condizioni di cui al decreto n. 6647/2023 del Tribunale di
Lodi, con percezione dell'assegno unico interamente dalla madre.
La resistente ha allegato che:
- il sig. non accetta che la casa familiare, di cui è proprietario, sia stata assegnata alla sig.ra Per_4 CP_1 come emerge anche dalle comunicazioni email dei Servizi sociali allegate, dalle quali emerge il comportamento oppositivo e ingerente del ricorrente;
- la signora fin dal giorno della nascita dei figli si è sempre dedicata da sola al loro accudimento, CP_1
crescita, bisogni e cura, provvedendo a tutte le loro necessità, mentre il ricorrente si dimostrava del tutto disinteressato ai figli e oltre a non sostenere la compagna nel loro accudimento, crescita ed educazione delegandole ogni incombenza, era sempre nervoso e svalutante della signora sia come donna che CP_1 come madre, e spesso anche aggressivo verbalmente e fisicamente;
- anche dopo l'emissione del decreto n. 6647/2023 del Tribunale di Lodi, il ricorrente ha continuato a tenere comportamenti controllanti, prepotenti, aggressivi, minacciosi e rabbiosi, mettendo in discussione le condizioni stabilite dal Tribunale di Lodi e contenendo a stento la frustrazione anche davanti agli operatori dei servizi sociali;
- il ricorrente è inoltre sempre aggressivo nelle comunicazioni scritte e orali e svalutativo nei confronti della signora provocandola appositamente e innescando il conflitto e coinvolge i figli nel conflitto CP_1 genitoriale, manipolandoli;
- il signor non ha mai rappresentato positivamente la figura materna ai figli, nonostante le Per_4
raccomandazioni e le indicazioni dei Servizi Sociali e dei mediatori familiari e ha introdotto immediatamente in casa la nuova compagna, , unitamente al figlio di quest'ultima, da lui Parte_2
conosciuta e frequentata già in costanza di convivenza, senza considerare in alcun modo le conseguenze di tale decisione sui figli e Per_2 Per_3
- la sig.ra non ha invece mai insultato o denigrato il ricorrente con i figli né ha mai rifiutato di CP_1 consegnare i vestiti dei figli e dichiarando di aver buttato via i giochi della spiaggia perché rotti e inutilizzabili;
- il sig. fa parte dei gruppi whatsapp per le comunicazioni scuola/genitori che vengono inviate Per_4 anche tramite email e solo nell'ultimo anno egli ha iniziato a presentarsi alle recite e feste scolastiche;
- il ricorrente è sempre a conoscenza delle visite mediche dei figli alcune delle quali prenota lui stesso;
- l'ultimo sport frequentato da - il rugby - è stato imposto dal padre in quanto anche il figlio Per_2 della compagna frequentava questo sport e per comodità di gestione dei due bambini, (che Per_2
prima giocava a calcio e vorrebbe ricominciare) è stato convinto ad andarci;
6 - quanto alla situazione reddituale ha allegato che il sig. corrisponde la somma stabilita dal Per_4
Tribunale di Lodi per il mantenimento dei figli;
che la signora è esclusiva beneficiaria dell'assegno CP_1 unico familiare a favore dei figli pari oggi a circa € 398,00; che ha percepito redditi pari a circa € 703,00 mensili netti nel 2021, circa € 1.119,00 mensili netti nel 2022 e di circa € 1.300,00 mensili netti nel 2023;
che è passata da un contratto part-time (del febbraio 2023) ad un contratto full time in data 14/6/2023 di
40 ore settimanali suddivise in 4 giornate lavorative di 10 ore e possiede una quota del 10% della società
della propria madre, che si occupa di Parte_3 Parte_3
consulenza del lavoro, di elaborazione e registrazione elettronica dei dati, società attualmente ridimensionata e che ha registrato nel 2023 una perdita di circa € 14.000,00; che gli immobili confluiti nel trust del 2012 sono nella esclusiva disponibilità della madre quale beneficiaria;
che non si Parte_3
è tenuto conto dell'apporto economico della compagna del signor che vive stabilmente con lui e Per_4
lavora e certamente contribuisce alle spese abitative e familiari.
2. Con decreto n. 6647/2023 del 16/05/2023 il Tribunale di Lodi ha così disposto:
“1) affida i figli minori, e , in via congiunta ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2 Per_3 prevalente, anche ai fini anagrafici, presso la madre;
2) assegna l'immobile sito in San Zenone al Lambro, Piazza Fratelli Cattaneo n. 5 alla madre;
3) dispone in merito alle visite paterne nei seguenti termini:
- il papà potrà vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità:
Settimana A: il martedì pomeriggio dall'uscita di scuola sino alle ore 21,00 ed il venerdì pomeriggio, dall'uscita di scuola sino alla domenica sera ad ore 21;
Settimana B: il martedì e il giovedì pomeriggio dall'uscita di scuole sino alle ore 21,00;
- per le vacanze natalizie, ciascun genitore trascorrerà ad anni alterni con i figli il periodo dal 23 al 30
dicembre ed il periodo dal 31 dicembre alla ripresa scolastica. Con alternanza dei giorni 24 e 25
dicembre;
- per le vacanze pasquali, ciascun genitore trascorrerà ad anni alterni il periodo dalla fine della scuola
al giorno di Pasqua compreso sino alle ore 18, ed il periodo dalla sera di Pasqua alla ripresa scolastica;
- il padre potrà trascorrere con i figli tre settimane durante le vacanze estive (di cui solo due consecutive),
in periodo da concordarsi tra i genitori entro la fine del mese di aprile;
4) pone a carico del sig. , con decorrenza dalla data della domanda e a titolo di Parte_1
concorso alle spese per il mantenimento ordinario di ciascuno dei due figli, la somma di € 100,00
(complessivi € 200,00) per ogni figlio da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici
ISTAT e da corrispondere in unica soluzione mediante bonifico ordinario su c/c bancario intestato alla
sig.ra entro e non oltre il 15 di ogni mese;
Controparte_1
5) pone a carico di ciascun genitore le spese straordinarie ripartite nella misura del 50% tra le parti,
come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano, secondo il seguente schema:
7 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche
prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets
sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci
prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche
e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati
privatamente; d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico
di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante
nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa
richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento: h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di
recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato,
pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuola
pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b)
corsi di musica e strumenti musicali, c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro,
boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo
10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8 6) dispone che l'assegno unico sia percepito interamente dalla madre.
7) spese compensate.”
3. Entrambe le parti sono state sentite dal Collegio all'udienza del 08/10/2024, nel corso della quale il ricorrente ha dichiarato:
“Sono un operaio edile. Non ho una sede di lavoro fissa perché dipende dove sono situati i cantieri ma comunque sono cantieri siti in . Anche gli orari di lavoro cambiano a seconda del cantiere. Parte_3
Convivo con la mia compagna, che è una docente di scuola elementare precaria. Non ho figli con la mia
attuale compagna. Viviamo a San Zenone in affitto, pago per il canone di locazione 650 Euro al mese, oltre alla rata del mutuo dell'abitazione dove vivono i miei figli con la sig.ra Vorrei stare più CP_1 tempo con i miei figli e vorrei essere più presente, invece vengo escluso in tantissime occasioni. Poiché
dalla sig.ra vengono dette anche delle cose non vere oppure non vengono rispettati gli accordi, CP_1
l'unico modo per tutelarmi è registrare le nostre telefonate. Negli audio prodotti si evidenzia che ci accordiamo in un modo e poi l'accordo viene disatteso in modo che la mia organizzazione salta.
Vorrei vedere i miei figli a settimane alternate o quantomeno che la mamma dei bambini fosse più disponibile nei miei confronti permettendomi di vederli anche al di fuori dei giorni e orari previsti dal
provvedimento del Tribunale. Vorrei che nei giorni di mia spettanza li potessi tenere anche a dormire
oppure fare colazione con loro e accompagnarli a scuola anche nei giorni non di mia spettanza. In estate
li tengo con me due settimane consecutive e una ulteriore settimana. Vorrei tenerli qualche notte in più e
preferirei che i bambini stessero una settimana con me e una con la mamma.
L'assegno unico è percepito interamente dalla sig.ra ed è di circa 400 Euro. CP_1
Io ho una paga base di 1.700 euro e prendo lavori anche più distanti per poter arrivare a guadagnare di
più e a pagare tutto. Verso 200 euro per il mantenimento, pago il mutuo e tutte le spese extra come il
dentista, inoltre pago le spese dei bambini quando sono con me. Ho chiesto alla sig.ra se possiamo CP_1
vendere la casa familiare in modo da evitare la rata del mutuo e con i soldi risparmiati pagare due affitti.
In tante occasioni ho sentito la sig.ra avere comportamenti particolari con i bambini. Il 5 maggio CP_1
u.s. , rientrato a casa, ha chiesto alla mamma di portarlo alla partita il sabato successivo e Per_2 ho sentito la sig.ra gridare in modo non congruo con i minori e apostrofarli in modo non congruo, CP_1 dicendo ad di non ripetere quello che dice il papà. Quando ho fatto presente la cosa, sono Per_2 stato completamente escluso”.
A domanda, ha precisato che nel corso del primo giudizio abitava a Mairano (LO) e che ora abita a San
Zenone al Lambro in un appartamento in locazione che condivide con la compagna, la quale, essendo precaria, non contribuisce al pagamento del canone di locazione. Ad ulteriore domanda, ha aggiunto di continuare a lavorare per il medesimo datore di lavoro e che il contratto prevede una retribuzione di 1.700 euro netti al mese ma di guadagnare di più grazie alle trasferte.
La resistente ha dichiarato: “Lavoro come parrucchiera 4 giorni a settimana per 10 ore dalle 9,00 alle
20,00, di solito quando i bambini sono con il padre e cioè il martedì e il giovedì, oltre al venerdì e al
9 sabato. Solo il sabato (due sabati al mese) e il venerdì pomeriggio della settimana di mia spettanza ricorro
alla babysitter o alla nonna materna quando non sono con il padre. Non chiedo aiuto al padre perché il venerdì pomeriggio il sig. non c'è e quindi i bambini dovrebbero stare con la compagna oppure Per_4 con la nonna paterna che non abita vicino perché abita a Vimercate. Inoltre, non c'è un rapporto di
collaborazione tale da consentirmi di chiedere aiuto al sig. perché questa richiesta di aiuto mi Per_4
si ritorcerebbe contro. Per me va bene se i bambini stanno una o due settimane ulteriori in estate con il padre. Non sono invece d'accordo che i bambini cambino casa ogni settimana. Le due abitazioni distano circa 5 o 6 Km. Sono nello stesso Comune e nella stessa via”.
A domanda, ha precisato che durante il primo giudizio guadagnava 850 euro mensili lavorando part time mentre attualmente guadagna 1300 euro netti mensili comprensivi della tredicesima corrisposta in busta paga. Ha dichiarato inoltre di lavorare a San Giuliano Milanese a circa 10 km dall'abitazione (7 o 8 minuti in auto) e di rendersi disponibile a far trascorre ai minori un giorno di pernotto settimanale ulteriore dal padre.
All'esito le parti hanno concluso come in atti e il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
4. Tutto ciò considerato, deve essere confermato l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente, anche ai fini anagrafici, presso la madre, cui deve rimanere assegnata la casa familiare.
Ai sensi dell'art. 337 quinquies c.c. “i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo”.
Analogamente a quanto previsto per le modifiche delle condizioni di separazione e di divorzio, la revisione delle statuizioni che riguardano figli nati fuori dal matrimonio presuppone necessariamente che siano intervenute circostanze nuove rispetto a quelle esistenti alla data in cui sono state assunte quelle di cui si chiede la modifica.
Non è dunque possibile chiedere la revisione in virtù di un mero ripensamento oppure in ragione della asserita incompatibilità tra la propria situazione personale/economica dell'epoca e quanto allora stabilito, poiché le statuizioni relative ai figli si intendono sempre assunte rebus sic stantibus.
Ne consegue che solo il modificarsi delle condizioni personali/economiche dei genitori o della prole può
giustificare la revisione delle statuizioni pregresse e a patto che tale modificazione di fatto incida in maniera significativa sul pregresso assetto concordato o stabilito dal Tribunale. È infatti necessario per il
Giudice, prima di modificare le previgenti regole, verificare che il fatto nuovo abbia concretamente inciso sul precedente equilibrio, rendendone necessaria la modifica (così Cass. civ. Sez. VI, 30 ottobre 2013, n.
24515).
Ciò premesso, occorre rilevare che nel caso che ci riguarda la domanda di affido esclusivo formulata da parte ricorrente, va ritenuta infondata per le ragioni di seguito esposte.
10 Come noto, in materia di affidamento dei figli minori in situazioni di crisi familiare, il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità è quello dell'affido condiviso che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 co. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice
è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
Le circostanze che legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente, non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori,
essendo, invece, necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte di uno di essi, tale per cui appare preferibile, nell'interesse del minore, concentrare l'affidamento in capo ad uno solo dei genitori (sul punto cfr. Cass civ. 29 marzo 2012, n. 5108).
Orbene nel caso di specie non solo non vi è alcun elemento nuovo o diverso rispetto a quelli già in precedenza valutati dal Tribunale sotto il profilo della capacità genitoriale delle parti ma quanto dedotto dalle stesse esprime una situazione di alta conflittualità tra i genitori che, in ogni caso, non può di per sé
ritenersi sufficiente per giustificare un affido esclusivo, non risultando alcuna carenza o inidoneità educativa da parte di alcuno.
4.1 Anche la domanda subordinata di parte ricorrente di disporre, fermo l'affidamento congiunto dei minori, il collocamento paritario degli stessi presso entrambi i genitori, con conseguente revoca dell'assegno mensile di mantenimento, deve essere rigettata.
In relazione a siffatta domanda occorre, in primo luogo, rilevare che la domanda di collocazione paritaria di un figlio non può trovare la propria giustificazione in ragioni di ordine economico, bensì esclusivamente nell'allegazione e prova di elementi di fatto che rendano tale soluzione maggiormente rispondente agli interessi dei figli nell'estrinsecazione della bigenitorialità.
Nel caso che ci riguarda la domanda formulata dal ricorrente risulta sprovvista di qualsivoglia concreta ragione per cui dovrebbe ritenersi maggiormente rispondente agli interessi dei minori la previsione del collocamento alternato presso ciascun genitore.
Al contrario, emergono plurimi elementi che conducono a ritenere tale soluzione contraria all'interesse dei minori.
In primo luogo, occorre, infatti, porre l'attenzione sulla tenera età di e , di 8 e 4 anni, Per_2 Per_3 nonché sull'ormai radicata regolamentazione delle frequentazioni con il padre a week end alternati e con uno/due giorni infrasettimanali di visita. Entrambe le circostanze conducono a ritenere preferibile che ai minori venga garantito un accesso più ravvicinato nel tempo ad entrambe le figure genitoriali.
In secondo luogo, poi, occorre altresì rilevare che parte ricorrente non ha riferito la sussistenza di ragioni logistiche e di stabilità per i minori per cui debba preferirsi la regolamentazione di periodi continuativi più lunghi con entrambi i genitori. Anzi, emerge dagli atti la vicinanza spaziale tra le abitazioni dei genitori, poste ad appena 5/6 Km di distanza.
Ciò basta, ad avviso del Tribunale per ritenere non accoglibile la domanda di collocazione paritaria dei
11 minori presso ciascun genitore.
4.2 A parziale modifica di quanto disposto dal Tribunale con il decreto del 18/04/2023, può peraltro disporsi, stante il desiderio espresso dal ricorrente di passare più tempo con i minori e la disponibilità
manifestata dalla resistente, quanto al regime di visita del padre, che questi possa tenere con sé i figli a settimane alterne, la prima settimana il martedì fino alle ore 21,00 e dal venerdì al lunedì fino alle ore
21,00 e la seconda settimana il martedì fino alle ore 21,00 e il giovedì dall'uscita di scuola sino al venerdì alle ore 21,00.
4.3 Anche con riferimento all'obbligo in capo al padre di corrispondere la somma di 100,00 euro mensili per figlio a titolo di mantenimento, occorre rilevare che parte ricorrente non ha allegato né provato il mutamento della propria condizioni reddituale ed economica in generale.
Per quanto attiene, in particolare, alle spese dedotte da parte ricorrente, occorre segnalare che trattasi di tutta evidenza di spese preesistenti alla regolamentazione dell'affidamento e mantenimento dei minori e già valutate nel precedente giudizio.
L'unica modifica emersa in sede istruttoria riguarda invero la posizione reddituale della resistente che, a far data dal 14/6/2023, ha un contratto lavorativo a tempo pieno con retribuzione mensile netta pari a
1.300 euro.
Già nelle condizioni stabili dal Tribunale nel 2023 si dava atto delle ingenti spese che il ricorrente sostiene soprattutto con riguardo al mutuo della casa familiare e, sebbene non possano ritenersi sopraggiunti elementi significativi di novità in senso peggiorativo per il ricorrente, deve considerarsi la seppur parziale modifica migliorativa delle condizioni della resistente. Il Collegio ritiene quindi che possa prevedersi che l'assegno unico venga percepito al 50% da entrambi i genitori come per legge.
5. Le spese di lite, tenuto conto della natura del contenzioso e del sostanziale rigetto delle conclusioni rassegnate dal ricorrente, vengono integralmente poste in capo a parte ricorrente e liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile complessità bassa, nella versione ratione temporis applicabile.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Lodi, a modifica delle condizioni pronunciate dal Tribunale
di Lodi con decreto n. 6647/2023 del 16/05/2023, confermate nel resto le restanti statuizioni, così
provvede:
1- dispone in merito alle visite paterne nei seguenti termini: - il papà potrà vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità: Settimana A: il martedì pomeriggio dall'uscita di scuola sino alle ore 21,00 ed il venerdì pomeriggio, dall'uscita di scuola sino al lunedì sera ad ore 21; - Settimana B: il martedì pomeriggio dall'uscita di scuole sino alle ore 21,00 e il giovedì dall'uscita di scuola sino al venerdì alle ore 21,00;- per le vacanze natalizie, ciascun genitore trascorrerà ad anni alterni con i figli il periodo dal
23 al 30 dicembre ed il periodo dal 31 dicembre alla ripresa scolastica. Con alternanza dei giorni 24 e 25
12 dicembre;
- per le vacanze pasquali, ciascun genitore trascorrerà ad anni alterni il periodo dalla fine della scuola al giorno di Pasqua compreso sino alle ore 18, ed il periodo dalla sera di Pasqua alla ripresa scolastica;
- il padre potrà trascorrere con i figli tre settimane durante le vacanze estive (di cui solo due consecutive), in periodo da concordarsi tra i genitori entro la fine del mese di aprile;
2- dispone che l'assegno unico sia percepito come per legge al 50% da ciascun genitore.
3- condannail ricorrente a rifondere a le spese di lite che liquida Parte_1 Controparte_1
in Euro 3.809,00 per onorario di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre C.P.A. ed I.V.A.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 27/11/2024.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Carla Venditti dott.ssa Elena Giuppi
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LODI
Sezione prima civile
Il Tribunale di Lodi, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Elena Giuppi Presidente
dott. Giulia Isadora Loi Giudice dott. Carla Venditti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1340/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Stefania Moretti e Parte_1 C.F._1
Roberta Mangiarotti
RICORRENTE
contro
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti Livia Esposito e Controparte_1 C.F._2
Fabio Esposito
RESISTENTE
E con l'intervento del PM
Conclusioni:
Conclusioni per Parte_1
“Che l'Ill.mo Tribunale adito, ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c, previa fissazione udienza di comparizione parti, di voler così giudicare:
NEL MERITO:
1) Accertare e dichiarare che sussistono i presupposti per una revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, le modalità di frequentazione paterne ed il di loro mantenimento, contenute nel Decreto n. 6647/2023 del Tribunale di Lodi:
E conseguentemente
2) DISPORRE CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare volta alla verifica delle Persona_1 idoneità genitoriali e dello stato psico-fisico dei minori e ed all'esito della stessa, Per_2 Per_3 laddove emerga l'inidoneità genitoriale della madre, sig.ra così disporre: CP_1
1 in via principale:
3) Affidare in modo esclusivo i figli e al padre con collocazione prevalente presso Per_2 Per_3 lo stesso a causa delle carenze manifestate dalla madre nei compiti di cura, assistenza ed educazione rispetto ai figli;
4) Assegnare la casa familiare al padre, unico proprietario della stessa, affinché la abiti con i figli;
5) Disporre che la madre possa vedere e frequentare i figli con le modalità che la Ctu riterrà più opportune;
6) Disporre che la madre, Signora contribuisca al mantenimento ordinario dei figli con la somma CP_1 ritenuta di giustizia, da versarsi al padre a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie necessarie per i figli e , da Per_3 Per_2 concordarsi preventivamente, e da rimborsarsi entro 15 giorni dalla richiesta come da Linee Guida della Corte d'Appello di Milano;
7) Disporre che l'assegno unico venga percepito al 50% tra i genitori;
In via subordinata: Laddove dalla CTU psicodiagnostica dovesse invece emergere l'idoneità genitoriale di entrambi i genitori, alla luce comunque del malessere manifestato dai minori, così disporre:
8) Affidare in modo condiviso paritario i figli e , con collocamento alternato Per_3 Persona_4 degli stessi a settimane alterne presso i genitori;
9) Assegnare la casa familiare al padre, unico proprietario della stessa, affinché la abiti con i figli;
10) Disporre il mantenimento dei minori a carico di ciascun genitore, per il tempo di permanenza dei figli presso il medesimo con suddivisione al 50 % delle spese straordinarie necessarie per i figli Per_3
e , da concordarsi preventivamente, e da rimborsarsi al genitore anticipatario entro 15 giorni Per_2 dalla richiesta come da Linee Guida della Corte d'Appello di Milano;
11) Disporre che l'assegno unico per i figli venga percepito interamente dalla madre;
In via ulteriormente subordinata: Laddove dalla CTU psicodiagnostica dovesse invece emergere l'idoneità genitoriale di entrambi i genitori, alla luce comunque del malessere manifestato dai minori, così disporre:
12) Affidare in modo condiviso paritario i figli e , con collocamento Per_3 Persona_4 alternato degli stessi a settimane alterne presso i genitori;
13) Assegnare la casa familiare alla madre affinché la abiti con i figli;
14) Disporre il mantenimento dei minori a carico di ciascun genitore, per il tempo di permanenza dei figli presso il medesimo con suddivisione al 50 % delle spese straordinarie necessarie per i figli Per_3
e , da concordarsi preventivamente, e da rimborsarsi al genitore anticipatario entro 15 giorni Per_2 dalla richiesta come da Linee Guida della Corte d'Appello di Milano;
15) Disporre che l'assegno unico venga percepito al 50% tra i genitori;
In ogni caso:
16) Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”
Conclusioni per Controparte_1
“VOGLIA IL TRIBUNALE
1. Disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio psicodiagnostica sull'intero nucleo familiare, al fine di verificare e valutare l'idoneità genitoriale e lo stato psico-fisico dei minori e ed Per_2 Per_3 all'esito della stessa, laddove emerga l'inidoneità genitoriale del padre, disporre come richiesto nel merito.
IN VIA PROVVISORIA E NELLE MORE DEGLI ACCERTAMENTI PERITALI
2. Affidare in modo condiviso, confermando le condizioni di cui al Decreto n. 6647/2023 del Tribunale di Lodi, i figli minori e a entrambi i genitori, con collocamento prevalente dei figli Per_2 Per_3 alla madre signora anche ai fini della residenza anagrafica;
CP_1
3. Assegnare la casa familiare di San Zenone al Lambro (MI), Piazza Cattaneo n. 5, alla madre signora che ci vivrà con i figli e;
CP_1 Per_2 Per_3
4. Disporre che il padre signor possa vedere e tenere con sé i figli e secondo Per_4 Per_2 Per_3 il medesimo calendario di frequentazione padre/figli stabilito nel Decreto n. 6647/2023 del Tribunale di
2 Lodi, da intendersi qui integralmente trascritto, senza alcuna modifica per tutte le valide e fondate ragioni esposte, e per l'effetto, rigettare fin da ora la richiesta avversaria di tempi paritari e collocamento alternato dei figli tra genitori non rappresentando affatto l'interesse primario dei due minori, in quanto controproducente e non tutelante per loro;
5. Disporre che il padre signor contribuisca al mantenimento ordinario dei figli versando Per_4 l'importo attuale ossia la somma rivalutata pari a € 201,60 o quella ritenuta di giustizia, da versarsi alla madre a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli e , da concordarsi preventivamente, e Per_3 Per_2 da rimborsarsi entro 15 giorni dalla richiesta come da Linee Guida della Corte d'Appello di Milano;
6. Disporre che l'assegno unico venga percepito interamente al 100% dalla signora CP_1 NEL MERITO E ALL'ESITO DEGLI ACCERTAMENTI PERITALI In via principale
7. Affidare in modo esclusivo i figli minori figli e alla madre signora con Per_2 Per_3 CP_1 collocazione prevalente dei figli e presso la madre a causa delle carenze manifestate Per_2 Per_3 dal padre nei compiti di cura, assistenza ed educazione rispetto ai figli;
8. Assegnare la casa familiare di San Zenone al Lambro (MI), Piazza Cattaneo n. 5, alla madre, signora
che ci vivrà con i figli e;
CP_1 Per_2 Per_3
9. Disporre che il padre signor possa vedere e tenere con sé i figli e con le Per_4 Per_2 Per_3 modalità e tempistiche che la CTU riterrà più opportune ovvero secondo il medesimo calendario di frequentazione padre/figli stabilito nel Decreto n. 6647/2023 del Tribunale di Lodi senza alcuna modifica;
10. Disporre che il padre signor contribuisca al mantenimento ordinario dei figli versando Per_4 l'importo attuale rivalutato ovvero quella ritenuta di giustizia, da versarsi alla madre signora a CP_1 mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli e , da concordarsi preventivamente, e da Per_3 Per_2 rimborsarsi entro 15 giorni dalla richiesta come da Linee Guida della Corte d'Appello di Milano;
11. Disporre che l'assegno unico venga percepito interamente al 100% dalla signora CP_1
In via subordinata Laddove dalla CTU psicodiagnostica dovesse invece emergere l'idoneità genitoriale di entrambi i genitori:
12. Affidare in modo condiviso, confermando le condizioni di cui al Decreto n. 6647/2023 del Tribunale di Lodi, i figli minori e a entrambi i genitori, con collocamento prevalente dei figli Per_2 Per_3 alla madre signora anche ai fini della residenza anagrafica;
CP_1
13. Assegnare la casa familiare di San Zenone al Lambro (MI), Piazza Cattaneo n. 5, alla madre signora che ci vivrà con i figli e;
CP_1 Per_2 Per_3
14. Disporre che il padre signor possa vedere e tenere con sé i figli e Per_4 Per_2 Per_3 secondo il medesimo calendario di frequentazione padre/figli stabilito nel Decreto n. 6647/2023 del
Tribunale di Lodi, da intendersi qui integralmente trascritto, senza alcuna modifica per tutte le valide e fondate ragioni esposte, e per l'effetto, per tutte le più che valide e fondate ragioni evidenziate in narrativa, rigettare fin da ora la richiesta avversaria di tempi paritari e collocamento alternato dei figli tra genitori non rappresentando affatto l'interesse primario dei due minori, in quanto controproducente e non tutelante per loro;
15. Disporre che il padre signor contribuisca al mantenimento ordinario dei figli versando Per_4 l'importo attuale ossia la somma rivalutata di € 201,60 o quella ritenuta di giustizia, da versarsi alla madre a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli e , da concordarsi preventivamente, e Per_3 Per_2 da rimborsarsi entro 15 giorni dalla richiesta come da Linee Guida della Corte d'Appello di Milano;
16. Disporre che l'assegno unico venga percepito interamente al 100% dalla signora CP_1
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
3 1. Con ricorso ex artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis.29 c.p.c., depositato in data 03/07/2024, Parte_1
ha adito l'intestato Tribunale domandando, a modifica del decreto n. 6647/2023 del 16.05.2023
[...]
del Tribunale di Lodi emesso nel procedimento n. RG 937/23, l'affidamento esclusivo dei due figli minori e con collocazione prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa Per_2 Persona_5 familiare, la regolamentazione del diritto di visita alle minori da parte della madre delle stesse secondo le modalità ritenute più opportune dal Ctu, l'obbligo in capo alla madre di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento, la somma ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie, la percezione dell'assegno unico al 50% tra i genitori e, in via subordinata, l'affidamento condiviso con collocamento alternato dei minori presso i genitori, l'assegnazione della casa familiare al padre, l'obbligo di mantenimento dei minori a carico di ciascun genitore per il tempo di permanenza dei figli presso ciascuno oltre al 50% delle spese straordinarie, la percezione dell'assegno unico interamente dalla madre e, in via ulteriormente subordinata, l'affidamento condiviso con collocamento alternato dei minori presso i genitori, l'assegnazione della casa familiare alla madre, l'obbligo di mantenimento dei minori a carico di ciascun genitore per il tempo di permanenza dei figli presso ciascuno oltre al 50% delle spese straordinarie, la percezione dell'assegno al 50% tra i genitori.
A fondamento delle proprie domande parte ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze:
- il sig. intratteneva con la sig.ra una relazione dalla quale nel 2016 nasceva il Per_4 Controparte_1 figlio e nel 2020 nasceva la figlia , oggi rispettivamente di anni otto e anni quattro, Per_2 Per_3 riconosciuti da entrambi i genitori;
- la convivenza si interrompeva nell'agosto 2022, e il ricorrente si trasferiva, temporaneamente, in
Mairano (LO) presso un immobile condotto in locazione;
- nell'impossibilità di pervenire ad un accordo, la sig.ra instaurava un procedimento giudiziario CP_1
innanzi al Tribunale di Lodi per la regolamentazione delle condizioni inerenti i figli della coppia, rubricato con RG n. 937/2023;
- sin dall'interruzione della convivenza il sig. lamentava il comportamento ostativo tenuto dalla Per_4 madre dei minori nei suoi confronti nonché le condotte materne volte a screditare la figura paterna;
- anche dopo l'emissione del decreto n. 6647/2023 del Tribunale di Lodi, nascevano quasi quotidianamente tra i genitori questioni determinate dalla totale mancanza di collaborazione della madre e dal suo continuo screditare il padre agli occhi dei figli;
- il sig. si determinava quindi a chiedere un supporto alla genitorialità ai Servizi sociali, i quali, Per_4 previa accettazione anche della sig.ra attivavano un percorso di sostegno alla genitorialità di tipo CP_1 volontario, durato qualche mese e al termine del quale i Servizi inviavano i genitori in mediazione familiare;
4 - tutti i tentativi posti in essere dai professionisti sopra citati non ottenevano risultati poiché la sig.ra CP_1
perseverava nel coinvolgere i figli nelle condotte rancorose da lei tenute nei confronti del ricorrente e continuando la stessa ad usare comportamenti svilenti sia nei confronti della figura paterna,
- in particolare: in occasione dei turni di frequentazione paterna la madre si rifiutava di fornire ai bambini i loro effetti personali facendoli recare dal padre con indosso vestiti rotti o di taglie più piccole,
costringendo il padre a comprare un intero guardaroba per entrambi;
nel corso delle vacanze estive 2023
la sig.ra rifiutava di consegnare al padre i giochi della spiaggia da sempre utilizzati dai bambini, CP_1
asserendo per le vacanze estive 2024 di averli buttati;
in occasione di recite, o eventi scolastici particolari, la madre è solita avvisare all'ultimo il padre, creando allo stesso gravi problemi lavorativi e rendendogli difficile partecipare;
per le visite mediche dei figli la sig.ra ha sempre posto in essere un CP_1
atteggiamento ostacolante, non permettendo al padre di prenotarle (anche se prescritte dal pediatra e necessarie) o impedendogli di partecipare, avvisandolo all'ultimo o pretendendo di spostare gli appuntamenti a suo piacimento;
la sig.ra non manca di screditare anche la nuova compagna del CP_1
ricorrente, anche dinnanzi ai bambini, ingenerando in loro profondo imbarazzo;
anche per la scelta e la frequentazione degli sport praticati dai figli sorgono innumerevoli questioni, perché la sig.ra nei CP_1 giorni di propria spettanza, rifiuta di accompagnare i figli a ginnastica e rugby;
quando giocava Per_2
a calcio, la madre rifiutava di accompagnarlo a partite ed allenamenti o di lavargli l'abbigliamento sportivo e pagare la retta;
la sig.ra è solita screditare, anche la nonna paterna, mettendo i bambini CP_1
in difficoltà; spesso ed arrivano tardi a scuola, strattonati dalla madre che urla e sbraita Per_3 Per_2
nei loro confronti e quando rientrano dalla mamma dopo i tempi di permanenza col padre la sig.ra CP_1 non perde occasione di sfogare contro gli stessi tutta la rabbia che prova nei confronti del Signor Per_4 inveendo nei loro confronti, come accaduto il 05/05/2024; , spesso, mente, raccontando di aver Per_2 trascorso il weekend a casa con la mamma, mentre descrive il weekend in maniera completamente Per_3
diversa, narrando al padre di averlo trascorso con la nonna o affidata alla baby-sitter; in diverse occasioni il sig. si è proposto di stare più tempo coi propri bambini, trovando un netto rifiuto da parte della Per_4
madre dei minori che preferisce affidare i bambini alla cura di diverse persone piuttosto che affidarli al padre;
- quanto alla situazione patrimoniale, il ricorrente ha rilevato di avere, dal febbraio 2022, un'entrata mensile di circa 3.200 euro, di essere intestatario della casa familiare assegnata alla sig.ra per la CP_1
quale paga interamente la rata del mutuo di 1.200 euro, di versare 200,00 euro per il mantenimento ordinario dei figli, di sostenere le ulteriori spese di 360,00 euro per finanziamento dell'automobile, 650,00 euro per il canone di locazione dell'immobile in cui risiede, 200,00 euro per le utenze, 180,00 euro circa per la manutenzione dell'auto, bollo e assicurazione e 350,00 euro per spesa alimentare.
Con memoria depositata il 06/09/2024 si è costituita la quale ha chiesto l'affidamento Controparte_1 esclusivo dei figli minori a favore della madre, con collocamento prevalente dei figli presso la stessa,
l'assegnazione della casa familiare a sé, la regolamentazione delle visite paterne ai figli secondo quanto 5 ritenuto opportuno dal Ctu ovvero secondo il medesimo calendario di frequentazione padre/figli stabilito nel Decreto n. 6647/2023 del Tribunale di Lodi senza alcuna modifica, l'obbligo di mantenimento in capo al padre mediante versamento dell'attuale importo rivalutato ovvero quello ritenuto di giustizia, oltre al
50% delle spese straordinarie, la previsione che l'assegno unico venga percepito interamente al 100% dalla madre e, i subordine, la conferma delle condizioni di cui al decreto n. 6647/2023 del Tribunale di
Lodi, con percezione dell'assegno unico interamente dalla madre.
La resistente ha allegato che:
- il sig. non accetta che la casa familiare, di cui è proprietario, sia stata assegnata alla sig.ra Per_4 CP_1 come emerge anche dalle comunicazioni email dei Servizi sociali allegate, dalle quali emerge il comportamento oppositivo e ingerente del ricorrente;
- la signora fin dal giorno della nascita dei figli si è sempre dedicata da sola al loro accudimento, CP_1
crescita, bisogni e cura, provvedendo a tutte le loro necessità, mentre il ricorrente si dimostrava del tutto disinteressato ai figli e oltre a non sostenere la compagna nel loro accudimento, crescita ed educazione delegandole ogni incombenza, era sempre nervoso e svalutante della signora sia come donna che CP_1 come madre, e spesso anche aggressivo verbalmente e fisicamente;
- anche dopo l'emissione del decreto n. 6647/2023 del Tribunale di Lodi, il ricorrente ha continuato a tenere comportamenti controllanti, prepotenti, aggressivi, minacciosi e rabbiosi, mettendo in discussione le condizioni stabilite dal Tribunale di Lodi e contenendo a stento la frustrazione anche davanti agli operatori dei servizi sociali;
- il ricorrente è inoltre sempre aggressivo nelle comunicazioni scritte e orali e svalutativo nei confronti della signora provocandola appositamente e innescando il conflitto e coinvolge i figli nel conflitto CP_1 genitoriale, manipolandoli;
- il signor non ha mai rappresentato positivamente la figura materna ai figli, nonostante le Per_4
raccomandazioni e le indicazioni dei Servizi Sociali e dei mediatori familiari e ha introdotto immediatamente in casa la nuova compagna, , unitamente al figlio di quest'ultima, da lui Parte_2
conosciuta e frequentata già in costanza di convivenza, senza considerare in alcun modo le conseguenze di tale decisione sui figli e Per_2 Per_3
- la sig.ra non ha invece mai insultato o denigrato il ricorrente con i figli né ha mai rifiutato di CP_1 consegnare i vestiti dei figli e dichiarando di aver buttato via i giochi della spiaggia perché rotti e inutilizzabili;
- il sig. fa parte dei gruppi whatsapp per le comunicazioni scuola/genitori che vengono inviate Per_4 anche tramite email e solo nell'ultimo anno egli ha iniziato a presentarsi alle recite e feste scolastiche;
- il ricorrente è sempre a conoscenza delle visite mediche dei figli alcune delle quali prenota lui stesso;
- l'ultimo sport frequentato da - il rugby - è stato imposto dal padre in quanto anche il figlio Per_2 della compagna frequentava questo sport e per comodità di gestione dei due bambini, (che Per_2
prima giocava a calcio e vorrebbe ricominciare) è stato convinto ad andarci;
6 - quanto alla situazione reddituale ha allegato che il sig. corrisponde la somma stabilita dal Per_4
Tribunale di Lodi per il mantenimento dei figli;
che la signora è esclusiva beneficiaria dell'assegno CP_1 unico familiare a favore dei figli pari oggi a circa € 398,00; che ha percepito redditi pari a circa € 703,00 mensili netti nel 2021, circa € 1.119,00 mensili netti nel 2022 e di circa € 1.300,00 mensili netti nel 2023;
che è passata da un contratto part-time (del febbraio 2023) ad un contratto full time in data 14/6/2023 di
40 ore settimanali suddivise in 4 giornate lavorative di 10 ore e possiede una quota del 10% della società
della propria madre, che si occupa di Parte_3 Parte_3
consulenza del lavoro, di elaborazione e registrazione elettronica dei dati, società attualmente ridimensionata e che ha registrato nel 2023 una perdita di circa € 14.000,00; che gli immobili confluiti nel trust del 2012 sono nella esclusiva disponibilità della madre quale beneficiaria;
che non si Parte_3
è tenuto conto dell'apporto economico della compagna del signor che vive stabilmente con lui e Per_4
lavora e certamente contribuisce alle spese abitative e familiari.
2. Con decreto n. 6647/2023 del 16/05/2023 il Tribunale di Lodi ha così disposto:
“1) affida i figli minori, e , in via congiunta ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2 Per_3 prevalente, anche ai fini anagrafici, presso la madre;
2) assegna l'immobile sito in San Zenone al Lambro, Piazza Fratelli Cattaneo n. 5 alla madre;
3) dispone in merito alle visite paterne nei seguenti termini:
- il papà potrà vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità:
Settimana A: il martedì pomeriggio dall'uscita di scuola sino alle ore 21,00 ed il venerdì pomeriggio, dall'uscita di scuola sino alla domenica sera ad ore 21;
Settimana B: il martedì e il giovedì pomeriggio dall'uscita di scuole sino alle ore 21,00;
- per le vacanze natalizie, ciascun genitore trascorrerà ad anni alterni con i figli il periodo dal 23 al 30
dicembre ed il periodo dal 31 dicembre alla ripresa scolastica. Con alternanza dei giorni 24 e 25
dicembre;
- per le vacanze pasquali, ciascun genitore trascorrerà ad anni alterni il periodo dalla fine della scuola
al giorno di Pasqua compreso sino alle ore 18, ed il periodo dalla sera di Pasqua alla ripresa scolastica;
- il padre potrà trascorrere con i figli tre settimane durante le vacanze estive (di cui solo due consecutive),
in periodo da concordarsi tra i genitori entro la fine del mese di aprile;
4) pone a carico del sig. , con decorrenza dalla data della domanda e a titolo di Parte_1
concorso alle spese per il mantenimento ordinario di ciascuno dei due figli, la somma di € 100,00
(complessivi € 200,00) per ogni figlio da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici
ISTAT e da corrispondere in unica soluzione mediante bonifico ordinario su c/c bancario intestato alla
sig.ra entro e non oltre il 15 di ogni mese;
Controparte_1
5) pone a carico di ciascun genitore le spese straordinarie ripartite nella misura del 50% tra le parti,
come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano, secondo il seguente schema:
7 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche
prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets
sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci
prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche
e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati
privatamente; d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico
di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante
nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa
richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento: h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di
recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato,
pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuola
pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b)
corsi di musica e strumenti musicali, c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro,
boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo
10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8 6) dispone che l'assegno unico sia percepito interamente dalla madre.
7) spese compensate.”
3. Entrambe le parti sono state sentite dal Collegio all'udienza del 08/10/2024, nel corso della quale il ricorrente ha dichiarato:
“Sono un operaio edile. Non ho una sede di lavoro fissa perché dipende dove sono situati i cantieri ma comunque sono cantieri siti in . Anche gli orari di lavoro cambiano a seconda del cantiere. Parte_3
Convivo con la mia compagna, che è una docente di scuola elementare precaria. Non ho figli con la mia
attuale compagna. Viviamo a San Zenone in affitto, pago per il canone di locazione 650 Euro al mese, oltre alla rata del mutuo dell'abitazione dove vivono i miei figli con la sig.ra Vorrei stare più CP_1 tempo con i miei figli e vorrei essere più presente, invece vengo escluso in tantissime occasioni. Poiché
dalla sig.ra vengono dette anche delle cose non vere oppure non vengono rispettati gli accordi, CP_1
l'unico modo per tutelarmi è registrare le nostre telefonate. Negli audio prodotti si evidenzia che ci accordiamo in un modo e poi l'accordo viene disatteso in modo che la mia organizzazione salta.
Vorrei vedere i miei figli a settimane alternate o quantomeno che la mamma dei bambini fosse più disponibile nei miei confronti permettendomi di vederli anche al di fuori dei giorni e orari previsti dal
provvedimento del Tribunale. Vorrei che nei giorni di mia spettanza li potessi tenere anche a dormire
oppure fare colazione con loro e accompagnarli a scuola anche nei giorni non di mia spettanza. In estate
li tengo con me due settimane consecutive e una ulteriore settimana. Vorrei tenerli qualche notte in più e
preferirei che i bambini stessero una settimana con me e una con la mamma.
L'assegno unico è percepito interamente dalla sig.ra ed è di circa 400 Euro. CP_1
Io ho una paga base di 1.700 euro e prendo lavori anche più distanti per poter arrivare a guadagnare di
più e a pagare tutto. Verso 200 euro per il mantenimento, pago il mutuo e tutte le spese extra come il
dentista, inoltre pago le spese dei bambini quando sono con me. Ho chiesto alla sig.ra se possiamo CP_1
vendere la casa familiare in modo da evitare la rata del mutuo e con i soldi risparmiati pagare due affitti.
In tante occasioni ho sentito la sig.ra avere comportamenti particolari con i bambini. Il 5 maggio CP_1
u.s. , rientrato a casa, ha chiesto alla mamma di portarlo alla partita il sabato successivo e Per_2 ho sentito la sig.ra gridare in modo non congruo con i minori e apostrofarli in modo non congruo, CP_1 dicendo ad di non ripetere quello che dice il papà. Quando ho fatto presente la cosa, sono Per_2 stato completamente escluso”.
A domanda, ha precisato che nel corso del primo giudizio abitava a Mairano (LO) e che ora abita a San
Zenone al Lambro in un appartamento in locazione che condivide con la compagna, la quale, essendo precaria, non contribuisce al pagamento del canone di locazione. Ad ulteriore domanda, ha aggiunto di continuare a lavorare per il medesimo datore di lavoro e che il contratto prevede una retribuzione di 1.700 euro netti al mese ma di guadagnare di più grazie alle trasferte.
La resistente ha dichiarato: “Lavoro come parrucchiera 4 giorni a settimana per 10 ore dalle 9,00 alle
20,00, di solito quando i bambini sono con il padre e cioè il martedì e il giovedì, oltre al venerdì e al
9 sabato. Solo il sabato (due sabati al mese) e il venerdì pomeriggio della settimana di mia spettanza ricorro
alla babysitter o alla nonna materna quando non sono con il padre. Non chiedo aiuto al padre perché il venerdì pomeriggio il sig. non c'è e quindi i bambini dovrebbero stare con la compagna oppure Per_4 con la nonna paterna che non abita vicino perché abita a Vimercate. Inoltre, non c'è un rapporto di
collaborazione tale da consentirmi di chiedere aiuto al sig. perché questa richiesta di aiuto mi Per_4
si ritorcerebbe contro. Per me va bene se i bambini stanno una o due settimane ulteriori in estate con il padre. Non sono invece d'accordo che i bambini cambino casa ogni settimana. Le due abitazioni distano circa 5 o 6 Km. Sono nello stesso Comune e nella stessa via”.
A domanda, ha precisato che durante il primo giudizio guadagnava 850 euro mensili lavorando part time mentre attualmente guadagna 1300 euro netti mensili comprensivi della tredicesima corrisposta in busta paga. Ha dichiarato inoltre di lavorare a San Giuliano Milanese a circa 10 km dall'abitazione (7 o 8 minuti in auto) e di rendersi disponibile a far trascorre ai minori un giorno di pernotto settimanale ulteriore dal padre.
All'esito le parti hanno concluso come in atti e il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
4. Tutto ciò considerato, deve essere confermato l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente, anche ai fini anagrafici, presso la madre, cui deve rimanere assegnata la casa familiare.
Ai sensi dell'art. 337 quinquies c.c. “i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo”.
Analogamente a quanto previsto per le modifiche delle condizioni di separazione e di divorzio, la revisione delle statuizioni che riguardano figli nati fuori dal matrimonio presuppone necessariamente che siano intervenute circostanze nuove rispetto a quelle esistenti alla data in cui sono state assunte quelle di cui si chiede la modifica.
Non è dunque possibile chiedere la revisione in virtù di un mero ripensamento oppure in ragione della asserita incompatibilità tra la propria situazione personale/economica dell'epoca e quanto allora stabilito, poiché le statuizioni relative ai figli si intendono sempre assunte rebus sic stantibus.
Ne consegue che solo il modificarsi delle condizioni personali/economiche dei genitori o della prole può
giustificare la revisione delle statuizioni pregresse e a patto che tale modificazione di fatto incida in maniera significativa sul pregresso assetto concordato o stabilito dal Tribunale. È infatti necessario per il
Giudice, prima di modificare le previgenti regole, verificare che il fatto nuovo abbia concretamente inciso sul precedente equilibrio, rendendone necessaria la modifica (così Cass. civ. Sez. VI, 30 ottobre 2013, n.
24515).
Ciò premesso, occorre rilevare che nel caso che ci riguarda la domanda di affido esclusivo formulata da parte ricorrente, va ritenuta infondata per le ragioni di seguito esposte.
10 Come noto, in materia di affidamento dei figli minori in situazioni di crisi familiare, il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità è quello dell'affido condiviso che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 co. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice
è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
Le circostanze che legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente, non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori,
essendo, invece, necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte di uno di essi, tale per cui appare preferibile, nell'interesse del minore, concentrare l'affidamento in capo ad uno solo dei genitori (sul punto cfr. Cass civ. 29 marzo 2012, n. 5108).
Orbene nel caso di specie non solo non vi è alcun elemento nuovo o diverso rispetto a quelli già in precedenza valutati dal Tribunale sotto il profilo della capacità genitoriale delle parti ma quanto dedotto dalle stesse esprime una situazione di alta conflittualità tra i genitori che, in ogni caso, non può di per sé
ritenersi sufficiente per giustificare un affido esclusivo, non risultando alcuna carenza o inidoneità educativa da parte di alcuno.
4.1 Anche la domanda subordinata di parte ricorrente di disporre, fermo l'affidamento congiunto dei minori, il collocamento paritario degli stessi presso entrambi i genitori, con conseguente revoca dell'assegno mensile di mantenimento, deve essere rigettata.
In relazione a siffatta domanda occorre, in primo luogo, rilevare che la domanda di collocazione paritaria di un figlio non può trovare la propria giustificazione in ragioni di ordine economico, bensì esclusivamente nell'allegazione e prova di elementi di fatto che rendano tale soluzione maggiormente rispondente agli interessi dei figli nell'estrinsecazione della bigenitorialità.
Nel caso che ci riguarda la domanda formulata dal ricorrente risulta sprovvista di qualsivoglia concreta ragione per cui dovrebbe ritenersi maggiormente rispondente agli interessi dei minori la previsione del collocamento alternato presso ciascun genitore.
Al contrario, emergono plurimi elementi che conducono a ritenere tale soluzione contraria all'interesse dei minori.
In primo luogo, occorre, infatti, porre l'attenzione sulla tenera età di e , di 8 e 4 anni, Per_2 Per_3 nonché sull'ormai radicata regolamentazione delle frequentazioni con il padre a week end alternati e con uno/due giorni infrasettimanali di visita. Entrambe le circostanze conducono a ritenere preferibile che ai minori venga garantito un accesso più ravvicinato nel tempo ad entrambe le figure genitoriali.
In secondo luogo, poi, occorre altresì rilevare che parte ricorrente non ha riferito la sussistenza di ragioni logistiche e di stabilità per i minori per cui debba preferirsi la regolamentazione di periodi continuativi più lunghi con entrambi i genitori. Anzi, emerge dagli atti la vicinanza spaziale tra le abitazioni dei genitori, poste ad appena 5/6 Km di distanza.
Ciò basta, ad avviso del Tribunale per ritenere non accoglibile la domanda di collocazione paritaria dei
11 minori presso ciascun genitore.
4.2 A parziale modifica di quanto disposto dal Tribunale con il decreto del 18/04/2023, può peraltro disporsi, stante il desiderio espresso dal ricorrente di passare più tempo con i minori e la disponibilità
manifestata dalla resistente, quanto al regime di visita del padre, che questi possa tenere con sé i figli a settimane alterne, la prima settimana il martedì fino alle ore 21,00 e dal venerdì al lunedì fino alle ore
21,00 e la seconda settimana il martedì fino alle ore 21,00 e il giovedì dall'uscita di scuola sino al venerdì alle ore 21,00.
4.3 Anche con riferimento all'obbligo in capo al padre di corrispondere la somma di 100,00 euro mensili per figlio a titolo di mantenimento, occorre rilevare che parte ricorrente non ha allegato né provato il mutamento della propria condizioni reddituale ed economica in generale.
Per quanto attiene, in particolare, alle spese dedotte da parte ricorrente, occorre segnalare che trattasi di tutta evidenza di spese preesistenti alla regolamentazione dell'affidamento e mantenimento dei minori e già valutate nel precedente giudizio.
L'unica modifica emersa in sede istruttoria riguarda invero la posizione reddituale della resistente che, a far data dal 14/6/2023, ha un contratto lavorativo a tempo pieno con retribuzione mensile netta pari a
1.300 euro.
Già nelle condizioni stabili dal Tribunale nel 2023 si dava atto delle ingenti spese che il ricorrente sostiene soprattutto con riguardo al mutuo della casa familiare e, sebbene non possano ritenersi sopraggiunti elementi significativi di novità in senso peggiorativo per il ricorrente, deve considerarsi la seppur parziale modifica migliorativa delle condizioni della resistente. Il Collegio ritiene quindi che possa prevedersi che l'assegno unico venga percepito al 50% da entrambi i genitori come per legge.
5. Le spese di lite, tenuto conto della natura del contenzioso e del sostanziale rigetto delle conclusioni rassegnate dal ricorrente, vengono integralmente poste in capo a parte ricorrente e liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile complessità bassa, nella versione ratione temporis applicabile.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Lodi, a modifica delle condizioni pronunciate dal Tribunale
di Lodi con decreto n. 6647/2023 del 16/05/2023, confermate nel resto le restanti statuizioni, così
provvede:
1- dispone in merito alle visite paterne nei seguenti termini: - il papà potrà vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità: Settimana A: il martedì pomeriggio dall'uscita di scuola sino alle ore 21,00 ed il venerdì pomeriggio, dall'uscita di scuola sino al lunedì sera ad ore 21; - Settimana B: il martedì pomeriggio dall'uscita di scuole sino alle ore 21,00 e il giovedì dall'uscita di scuola sino al venerdì alle ore 21,00;- per le vacanze natalizie, ciascun genitore trascorrerà ad anni alterni con i figli il periodo dal
23 al 30 dicembre ed il periodo dal 31 dicembre alla ripresa scolastica. Con alternanza dei giorni 24 e 25
12 dicembre;
- per le vacanze pasquali, ciascun genitore trascorrerà ad anni alterni il periodo dalla fine della scuola al giorno di Pasqua compreso sino alle ore 18, ed il periodo dalla sera di Pasqua alla ripresa scolastica;
- il padre potrà trascorrere con i figli tre settimane durante le vacanze estive (di cui solo due consecutive), in periodo da concordarsi tra i genitori entro la fine del mese di aprile;
2- dispone che l'assegno unico sia percepito come per legge al 50% da ciascun genitore.
3- condannail ricorrente a rifondere a le spese di lite che liquida Parte_1 Controparte_1
in Euro 3.809,00 per onorario di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre C.P.A. ed I.V.A.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 27/11/2024.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Carla Venditti dott.ssa Elena Giuppi
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