TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 25/03/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 36 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
CERIO ENNIO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in CAMPOBASSO, CORSO
GIUSEPPE MAZZINI n. 112, giusta procura in atti;
- ATTORE -
e
(C.F. ), e per essa, quale mandataria, la CP_1 P.IVA_1 [...] rappresentata e difesa dagli Avv.ti PERTICARARI Controparte_2
RENATO e ANDREA PERTICARARI, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Fabrizio Lazzaro - – in LARINO, Via F. Jovine n. 30, giusta procura in atti;
Controparte_3
- CONVENUTO –
OGGETTO: mutuo
CONCLUSIONI. Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Larino, in accoglimento del presente atto di citazione, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa così provvedere: In via preliminare: - Sospendere l'efficacia esecutiva del titolo azionato per le ragioni tutte già ampiamente esposte in atti sussistendo i presupposti previsti dalla legge tanto in termini di fumus quanto di periculum da intendere qui integralmente richiamati e trascritti;
- Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo alla pagina 1 di 11 opposta nonché difetto di titolarità del credito in questione in capo alla stessa;
In via Controparte_1 principale: - Dichiarare l'invalidità e/o inefficacia del contratto di mutuo stipulato in data 09.11.2007 quale titolo esecutivo azionato ex art. 474 c.p.c. con conseguente inefficacia di tutti gli atti posti in essere dalla creditrice e/o ad esso consequenziali;
In subordine: - accertare e dichiarare la nullità del metodo di calcolo cd
“ammortamento alla francese” per le ragioni di cui in premessa, nonché la nullità del TAEG indicato in contratto e, per l'effetto, disporre il ricalcolo del capitale finanziato con sviluppo di piano di ammortamento con regime finanziario semplice al tasso determinato ex art. 117 TUB;
- accertare e dichiarare la non debenza delle spese/oneri e commissioni calcolate sino alla naturale scadenza del rapporto e, per l'effetto, alla luce della intervenuta estinzione anticipata per intervenuta risoluzione, epurare le stesse dalle somme che si accerteranno, a seguito di CTU, essere ancora dovute;
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa, oltre RGS nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge da distrarre in favore dello scrivente legale antistatario”; per parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettare domanda avanzata dalla Sig.ra Pt_1
in quanto infondata in fatto e diritto, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite”.
[...]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 all'esecuzione in seno al proc. n. RGE 52/2021, premettendo che con atto di precetto notificato in data 26.07.2021, le veniva intimato di pagare la somma di € 214.675,50 dalla cessionaria del credito originato dal mutuo fondiario per AR (rep. CP_1 Per_1
73021, racc. n. 14833), stipulato in data 09.11.2007 da e con Controparte_4 Parte_1
l'allora Banca che, con successivo atto di pignoramento immobiliare Controparte_5 notificato il 21.10.2021 la società creditrice procedeva al pignoramento e la procedura esecutiva veniva iscritta al n. RGE 52/2021 presso il Tribunale di Larino;
che la Pt_1 proponeva opposizione all'esecuzione e formulava contestuale richiesta di sospensione della relativa esecuzione immobiliare;
che detta istanza veniva respinta dal Giudice dell'Esecuzione, con assegnazione del termine per l'introduzione del giudizio di merito volto a verificare la fondatezza dell'opposizione; che, quindi, con il presente giudizio l'attrice ha insistito per l'accertamento della fondatezza delle proprie doglianze, ovvero: a) difetto di legittimazione attiva in capo alla creditrice procedente, b) improcedibilità dell'azione CP_1 promossa per inesistenza di un valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.; c) “nullità del metodo di calcolo “ammortamento alla francese” per violazione art. 1346 c.c. (indeterminatezza tasso- mancata indicazione del regime finanziario applicato). Applicazione del tasso sostitutivo BOT ex art. 117 TUB. Ricalcolo con epurazione delle spese/oneri/commissioni comprese nelle rate pagina 2 di 11 richieste e da scorporare in ragione della intervenuta estinzione anticipata del rapporto”.
2. Si è costituita la contestando ogni avversa doglianza e chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione, con vittoria di spese di lite.
3. La causa, istruita a mezzo della sola documentazione prodotta dalle parti, è stata rinviata per la decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
******
Il Tribunale osserva quanto segue.
4. La , in limine, si duole dell'insufficienza, quale prova della legittimazione ad agire Pt_1 della creditrice procedente, della produzione in atti dell'estratto della pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della cessione dei crediti in blocco del 22.6.2017, non potendosi ricavare da siffatta produzione l'inclusione del credito per cui si procede nei suoi confronti. Sostiene infatti l'opponente che la cessionaria, al fine di provare la propria legittimazione ad agire, sarebbe onerata della produzione in giudizio del contratto di cessione, onere non assolto nel caso di specie.
4.1. L'eccezione, che va più rettamente intesa come contestazione della titolarità del credito anziché di carenza della condizione dell'azione della legittimazione attiva (si veda, al riguardo,
Cassazione civile sez. un., 16/02/2016, n. 2951), è infondata, alla luce della documentazione versata in atti dalla convenuta.
Osserva il Tribunale che deve essere distinto il piano della notifica della cessione al debitore ceduto da quello della prova della cessione in sé del credito litigioso.
Infatti, come di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, nell'ambito delle cessioni dei crediti in blocco- come quella di cui si discute- “la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia dell'avvenuta cessione da parte della società cessionaria, di cui al comma 2 dell'articolo
58 TUB, rileva quale notificazione della cessione ex art. 1264 c.c. al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito, non costituendo di per sé prova della cessione”; diversamente, infatti, si finirebbe “per confondere il requisito della “notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, dell'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare l'effettiva legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata dal debitore ceduto” (Cass. n. 17944 del 22 pagina 3 di 11 giugno 2023). In questo contesto, se la ratio dell'art. 58 TUB è quella di agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici sul piano della pubblicità e dell'opponibilità dei trasferimenti in quanto interessanti vasti portafogli di crediti, dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (tra le tante Cass., 29/09/2020, n. 20495, Cass., 17/03/2006, n. 5997), nessuna deroga è invece prevista quanto alla prova necessaria per dimostrare l'esistenza del contratto di cessione, che dovrà dunque essere comunque fornita per procedere alla riscossione del credito (da ultimo, cfr. anche Cassazione civile sez. I, 29/02/2024, n. 5478).
Sotto tale profilo, non ignora il Tribunale l'orientamento più rigoroso – a cui sembrerebbe far riferimento l'opponente-, secondo cui la prova della titolarità del credito richiede la produzione del contratto di cessione;
tale orientamento, infatti, parrebbe contrapporsi a quello meno rigoroso – a cui ha fatto riferimento il Giudice dell'Esecuzione nonché la convenuta- secondo il quale in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass., sez. 5, 29/12/2017, n. 31118, Cass., sez. 3, 13/06/2019, n.
15884; Cass., sez. 1, 26/06/2019, n. 17110).
Ciò posto, il Tribunale deve rilevare che, nel caso di specie, l'opponente non ha contestato l'intervenuta cessione, disposta peraltro ex lege, tra l'originaria creditrice e la Controparte_6
né specificatamente quelle intervenute tra quest'ultima e la
[...] CP_7
e, infine, tra la all'odierna convenuta, le ultime due riportate
[...] Controparte_7 nell'avviso della G.U. n. 73 del 22.6.2017 e tutte specificatamente allegate dalla convenuta, ma l'inclusione del credito vantato nell'ambito di dette cessioni.
In casi siffatti, la giurisprudenza di legittimità afferma che “In caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, qualora sia contestata non già l'esistenza dell'operazione, ma la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli pagina 4 di 11 oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n.17944).
Su questa scia, deve anche rammentarsi che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, di talché il cessionario potrà avvalersi di elementi indiziari tra i quali, appunto, lo stesso avviso in Gazzetta dell'avvenuta cessione, la disponibilità della documentazione afferente al credito, la conferma del trasferimento proveniente dal cedente, valorizzando in definitiva tutti gli elementi che facciano effettivamente presumere l'avvenuta conclusione del contratto (cfr. in tal senso Cass. n.
22268/2018 e Cass. n. 4453/2018, nonché Cass. n. 9768/2016). Tra gli elementi documentali utili all'accertamento della titolarità del credito (come contenuto nell'atto di cessione) vi è anche la dichiarazione del cedente che il credito è stato trasferito, dichiarazione che costituisce elemento documentale rilevante potenzialmente decisivo e come tale ammissibile anche in grado di appello (cfr. Cass. ord Cassazione civile, 16/04/2021, n. 10200).
Nel caso in esame, la convenuta ha prodotto due certificazioni notarili attestanti l'inclusione del credito di cui si discorre, in primis, nella cessione tra la Controparte_6
e la e, dipoi, nell'ambito della cessione tra la REV-
[...] Controparte_7
Gestione Crediti e l'odierna convenuta, di talché, a mente di tale produzione in atti, in uno all'estratto della Gazzetta in atti, l'eccezione dell'attrice deve essere senz'altro respinta.
5. Nel merito, l'attrice ha contestato la sussistenza, nel mutuo in esame, dei requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c. e, quindi, il diritto della cessionaria di agire in executivis in forza di detto contratto;
difatti, secondo la , richiamata la giurisprudenza sul mutuo cd. condizionato, Pt_1 le somme mutuate in ragione del contratto intercorso tra le parti, ancorché munito di formula esecutiva, non sarebbero entrate nella disponibilità, né materiale né giuridica, del mutuatario poiché esse venivano immediatamente costituite in deposito cauzionale infruttifero presso la
Banca stessa a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a carico della parte mutuataria e, solo al suo esito, le somme sarebbero state effettivamente e materialmente erogate. Inoltre, tale disposizione non può considerarsi atto del mutuatario, essendo stata imposta dalla banca in sede contrattuale e il cui svincolo è riconducibile solamente ad un atto di disposizione di quest'ultima.
5.1. Osserva il Tribunale che, con riguardo alla sussistenza della traditio, non può nutrirsi dubbio alcuno che la stessa sussista nella fattispecie in esame, come si desume non solo dalla quietanza di cui all'art. 1 del mutuo, ma anche dall'art. 2, in forza del quale le somme venivano pagina 5 di 11 “restituite” alla Banca, la quale veniva autorizzata a versarle in apposito deposito irregolare intestato al mutuatario, operazione che presuppone, quale evidente prius logico, la disponibilità stessa della somma. La realità di un mutuo congegnato in siffatti termini, d'altronde, è riconosciuta espressamente anche dalla recente sentenza citata dall'attrice nei propri scritti conclusivi, ovvero sent. Corte di Cassazione n. 12007 del 03/05/2024, la quale, occupandosi di un mutuo con contestuale costituzione di un deposito irregolare intestato al mutuatario, ha confermato l'orientamento tradizionale per cui la costituzione in sé del deposito irregolare delle somme mutuate è prova della disponibilità, quantomeno giuridica, di quelle somme e, dunque, del perfezionamento del mutuo (cfr. par.
2.2. della pronuncia), di talché, in parte qua, la pronuncia richiamata non è di certo utilmente spendibile dall'attrice a proprio vantaggio, confermando semmai, come visto, l'esatto opposto. Ad ulteriore chiarimento sul punto, giova richiamare la pronuncia a sezioni unite Cassazione n.5968 del 06/03/2025 - che appresso meglio si richiamerà-, a mente della quale, su fattispecie del tutto analoga a quella in esame, è stato definitivamente chiarito che “la messa a disposizione può essere solo ficta o giuridica o figurativa o meramente contabile, corrispondendo pure allo stato attuale dell'evoluzione degli strumenti correnti di pagamento la sostituzione dei trasferimenti di denaro fisico con le operazioni contabili corrispondenti. Come ricorda il Pubblico Ministero, la traditio non deve essere necessariamente fisica, ma può essere pure solo giuridica, con la conseguenza che, al fine della sua realizzazione, occorre che il mutuante crei un titolo autonomo di disponibilità a favore del mutuatario (Cass. 12/10/1992, n. 11116; Cass. 21/02/2001, n.
2483; Cass. 27/08/2015, n. 17194); in sostanza, ai fini della erogazione, è sufficiente che l'istituto mutuante conceda al mutuatario un autonomo titolo di disponibilità giuridica, permettendogli di utilizzare le somme di cui beneficia in piena autonomia e senza la sua intermediazione.
9. Dall'altro lato, la messa a disposizione è resa evidente dal fatto che la disposizione vi è stata davvero, sia pur in unico contesto, tanto che il mutuatario ha appunto disposto di quella per una successiva operazione (non rilevando, per analoghe ragioni, che anch'essa possa essere meramente contabile)”. Anche prima di tale arresto, può citarsi nello stesso senso e in replica a quanto osservato dall'attrice in punto di mancata disponibilità delle somme per disposizione impartita dalla Banca e non dal mutuatario, la pronuncia resa da Corte di
Cassazione civile sez. III, 23/02/2023, n.5654, in cui si è affermato che “non può valere a negare il requisito della realità la costituzione, da parte dei mutuatari, della somma erogata in pegno irregolare in favore dell'istituto di credito, come previsto dall'art. 2 del contratto di mutuo. Infatti, la costituzione in pegno o in deposito cauzionale delle somme erogate costituisce atto di disposizione del mutuatario che, come è evidente, presuppone giuridicamente che la somma appartenga al mutuatario e sia entrata nella sua disponibilità patrimoniale, non potendo diversamente essere concessa all'istituto di credito a garanzia dell'attuazione degli pagina 6 di 11 incombenti assunti dal mutuatario. In altri termini, con tale atto di disposizione il mutuatario costituisce a favore della parte mutuante una garanzia provvisoria per le obbligazioni assunte e l'istituto di credito si ritrova nel possesso delle somme mutuate non perché non ha provveduto ad erogarle, ma in forza di un ulteriore ed autonomo titolo giuridico, rappresentato dalla garanzia atipica costituita dal beneficiario del prestito, che consente alla Banca, qualora si dovesse verificare l'inadempienza del mutuatario, di escutere la garanzia o comunque di negare lo svincolo di tali somme e di trattenerle in via definitiva. Tale operazione non comporta, dunque, che la Banca trattenga le somme concesse a mutuo, ma piuttosto consente che la Banca riceva le somme erogate dallo stesso mutuatario, in garanzia atipica e provvisoria, e comprova, pertanto, che il soggetto mutuatario ha effettivamente ricevuto la disponibilità della somma oggetto di mutuo che altrimenti non avrebbe potuto costituire in garanzia”.
Quanto poi alle ulteriori doglianze mosse sul punto dall'attrice, le quali, per quanto ora detto, non incidono sulla questione del carattere reale del mutuo ma alludono, semmai, al profilo della esigibilità del credito –questo è il tema affrontato dalla pronuncia richiamata da ultimo dall'attrice nella propria comparsa conclusiva-, la sostiene che il mutuo Pt_1 concluso tra le parti risulterebbe condizionato ad un momento futuro ed eventuale, così da non potersi considerare rientrante tra i titoli esecutivi di cui al n. 3 dell'art. 474 c.p.c.
Anche tale assunto è infondato.
La disposizione a cui fa riferimento l'attrice è l'art. 2 del contratto di mutuo qui in esame, il quale prevedeva lo svincolo delle somme depositate se nel termine di trenta giorni la parte mutuataria avesse provveduto all'adempimento di talune obbligazioni.
Ora, dalla lettura di tale disposizione non pare apposta alcuna condizione sospensiva all'adempimento dell'obbligazione restitutoria assunta dal mutuatario, di talché non pare corretto qualificare il mutuo in esame come “condizionato”, essendo il credito in restituzione immediatamente efficace fin dal momento della stipula e assistito, quanto al requisito dell'esigibilità, da scadenze pattuite nel piano di ammortamento di ciascun pagamento rateale dovuto dal mutuatario. D'altronde, la già citata Cass. sez. unite n. 5968/2025 ha ribadito che in casi come quello in esame non si è dinanzi ad un mutuo tecnicamente condizionato, che si ha quando la stessa erogazione o messa a disposizione della somma mutuata, sia pure soltanto ficta o contabile, materialmente avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla stipula, generalmente previsto nello stesso contratto di mutuo quale normale sviluppo del relativo rapporto, sicché, soltanto quando quell'erogazione o quella messa a disposizione siano poi rese oggetto di atti dalle forme eguali a quelle previste per la sussistenza del titolo esecutivo, si avrà un titolo esecutivo - complesso - integrato dalla combinazione dei pagina 7 di 11 due atti, di pari struttura e rango formali. Nel caso in esame, invece, come pure in quello analizzato dalla Suprema Corte, “non è in discussione che il mutuo si sia perfezionato immediatamente, a seguito ed a causa della messa a disposizione della somma: così insorgendo la tipica obbligazione di restituzione in capo al mutuatario, che caratterizza quel peculiare contratto reale unilaterale. Ciò che è stato posposto e rapportato alla verificazione di un successivo evento è, invece, l'adempimento di una distinta - sebbene indissolubilmente collegata - obbligazione del medesimo mutuante, di svincolare definitivamente la somma costituita presso di quello in deposito irregolare al verificarsi di quanto convenuto (nella prassi corrente, in genere al momento del consolidamento della garanzia ipotecaria, possibile soltanto dopo la stipula di un atto che abbia ad oggetto il credito restitutorio dell'ipotecario)”.
Sgombrato il campo dal mutuo cd. condizionato, deve allora farsi applicazione del principio enunciato dalla Suprema Corte a sezioni unite nella più volte citata pronuncia n. 5968/2025, la quale ha fatto chiarezza sul principio enunciato dalla pronuncia n. 12007 del 03/05/2024 richiamata anche in parte qua dall'attrice, secondo cui “il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo
a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto l'obbligazione - univoca ed espressa - di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile;
pertanto, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali
l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario - e che prevede
l'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal fine convenuto tra le parti
- è di per sé idoneo a fondare l'esecuzione forzata. Né vi è bisogno, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l'intervenuto svincolo della somma”.
Ne consegue che anche sul punto, l'opposizione è infondata.
5.2. Da ultimo, l'attrice ha evidenziato che nel mutuo in esame, la concreta modalità di sviluppo del piano di ammortamento di cui all'allegato “B” del contratto, modulato “alla francese”, determinerebbe, di fatto, un incremento non percepibile, né prevedibile, da parte del contraente in sede di stipula, dell'ammontare degli interessi pagati. Difatti, secondo l'opponente, poiché l'ammortamento alla francese può aver luogo sia in regime di capitalizzazione semplice che in regime di capitalizzazione composta, in assenza di qualsivoglia previsione, non rinvenibile nel contratto, non sarebbe possibile conoscere quale delle due tipologie di calcolo avrebbe trovato effettiva applicazione, con conseguente indeterminatezza del tasso di interesse per violazione dei disposti di cui agli artt. 1418, 1346 e 1284 c.c. Sulla scorta di ciò, l'attrice ha chiesto di “procedere al ricalcolo delle somme mutuate con metodo di pagina 8 di 11 calcolo cd. ammortamento all'italiana, nel rispetto della previsione di cui all'art. 821 c.c., con applicazione del tasso di interesse determinato ex art. 117 TUB”.
L'assunto non è condivisibile.
È nelle premesse delle difese della stessa opponente l'indicazione degli elementi essenziali riportati dal contratto di finanziamento all'art. 3, nel quale sono contenuti i termini e modalità del rimborso della somma mutuata, con applicazione di un tasso di interesse mensile stabilito in relazione ad un tasso annuo nominale fisso del 6,501% (TAN), il tutto secondo il piano di ammortamento allegato al contratto (all. B), con ciò potendosi ritenere senz'altro determinata non solo la rappresentazione dei costi del finanziamento, ma anche le modalità di restituzione
(importo, numero e periodicità delle rate), tanto più che si tratta di prestito a tasso fisso, il che esclude la configurabilità di un “effetto sorpresa” in fase di rimborso. Inoltre e non secondariamente sotto un profilo della trasparenza dell'entità del peso debitorio, il contratto riporta l'espressa indicazione dell' ISC (6,725%), la cui funzione è proprio quella di far conoscere al cliente il reale costo complessivo del finanziamento;
ne deriva che non v'è spazio per ipotizzare le conseguenze indicate dall'opponente nelle proprie conclusioni, ovvero nullità del contratto per indeterminatezza della pattuizione sulle modalità di ammortamento e sul regime finanziario applicato, giacché, essendo la modalità di determinazione della quota interessi di ciascuna rata chiara e determinata (interessi su capitale residuo per la durata di ogni singola rata, come emerge dal piano di ammortamento) e in questo modo accettata dalla contraente odierna opponente (non sono allegati né vizi nella formazione del consenso, né un materiale impedimento all'esercizio di tale verifica), non possono rilevare sul piano dell'invalidità del contratto, né comunque assumere rilevanza giuridica deduzioni basate semplicemente sul meccanismo – fisiologico – dell'entità degli interessi derivante dal metodo di ammortamento prescelto consapevolmente dalle parti.
Sul tema sotteso alle doglianze esposte dall'odierna attrice è intervenuta, da ultimo, la
Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cassazione civile sez. un., 29/05/2024, n.
15130), affermando chiaramente che “l'art. 117 T.u.b. non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente: in tema di
"credito immobiliare ai consumatori" (art. 120-quinquies ss. e, in particolare, 120-novies
T.u.b., in attuazione, con D.Lgs. n. 72 del 2016, della Direttiva 2014/17/UE) e di "credito ai consumatori" (art. 121 ss. T.u.b., in attuazione, con D.Lgs. n. 141 del 2010, della Direttiva
2008/48/CE), la quale ultima prevede (sulla falsariga dell'art. 117, comma 4) l'indicazione nel pagina 9 di 11 contratto, a pena di nullità, degli "interessi e (di) tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili..." (art. 125-bis, comma 6, in relazione all'art. 121, comma 1, lett. e, T.u.b.), voci tra le quali non potrebbe farsi rientrare il regime di ammortamento (sulla stessa linea è la Direttiva 2023/2225/UE in tema di "credito ai consumatori" che, all'art. 21, comma 2, prevede che "il creditore mette a disposizione del consumatore, senza spese e in qualsiasi momento dell'intera durata del contratto di credito, un estratto sotto forma di tabella di ammortamento (che) indica gli importi dovuti nonché i periodi e le condizioni di pagamento di tali importi (e) contiene inoltre la ripartizione di ciascun rimborso periodico specificando l'ammortamento del capitale, gli interessi calcolati sulla base del tasso debitore e, se del caso, gli eventuali costi aggiuntivi"). Analogamente, la normativa secondaria non richiede l'indicazione del regime di ammortamento nel contratto. La delibera CICR 9 febbraio 2000 (in relazione all'art. 120, comma 2, T.u.b.), in tema di trasparenza contrattuale […], riguardando "modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti" o la produzione di "interessi sugli interessi" come effetto eventuale della capitalizzazione (art. 6) - con conseguente incidenza sul tasso effettivo - cioè situazioni che non si verificano nel regime di ammortamento criticato (indicazioni contrastanti con la conclusione condivisa dal Collegio non si ricavano neppure dalle disposizioni della Banca
d'Italia del 29 luglio 2009 in tema di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" e dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, in qualità di presidente del
CICR, del 3 agosto 2016 sulle "modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria" e del 29 settembre 2016 in tema di "disposizioni sul credito immobiliare ai consumatori") […] Ed allora, se il contratto
"trasparente" è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto
(cfr. Cass. n. 28824/2023), consentendo al consumatore di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione, e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno (Corte di Giustizia, 20 settembre 2018, cit., p. 63 e 67), tale è quello di cui si discute, avendo l'istituto di credito assolto agli obblighi informativi a suo carico tramite il piano di ammortamento allegato al contratto - ndr così anche nel caso qui in esame- in base al quale al cliente è assicurata la possibilità di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato. Tale possibilità di raffronto tra prodotti diversi è, in definitiva, lo scopo della trasparenza (una indicazione in tal senso, a livello sistematico, pagina 10 di 11 proviene dall'art. 124, comma 1, T.u.b. che, in tema di "credito ai consumatori", prevede tra gli obblighi precontrattuali a carico del finanziatore o intermediario quello di dare al consumatore
"le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato"; cfr. anche l'art. 120-novies, comma 2, T.u.b. in tema di "credito immobiliare ai consumatori"). Diversamente opinando, cioè ipotizzando in astratto che tra gli obblighi comportamentali dell'istituto di credito vi sia anche quello di esplicitare nel contratto il regime di ammortamento o la modalità di capitalizzazione degli interessi, ne potrebbero discendere, semmai, in caso di violazione, eventuali conseguenze sul piano della responsabilità dell'istituto di credito e non della validità del contratto (cfr. Cass. SU n. 26724/2007)”.
In definitiva, l'opposizione è infondata e va respinta.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le restanti fasi, attesa la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , ogni diversa istanza Parte_1 CP_1 ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− rigetta l'opposizione;
− condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed Parte_1 in favore di , delle spese di lite, che si liquidano in € 9.142,00 per CP_1 compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Larino, 24 marzo 2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
pagina 11 di 11
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 36 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
CERIO ENNIO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in CAMPOBASSO, CORSO
GIUSEPPE MAZZINI n. 112, giusta procura in atti;
- ATTORE -
e
(C.F. ), e per essa, quale mandataria, la CP_1 P.IVA_1 [...] rappresentata e difesa dagli Avv.ti PERTICARARI Controparte_2
RENATO e ANDREA PERTICARARI, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Fabrizio Lazzaro - – in LARINO, Via F. Jovine n. 30, giusta procura in atti;
Controparte_3
- CONVENUTO –
OGGETTO: mutuo
CONCLUSIONI. Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Larino, in accoglimento del presente atto di citazione, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa così provvedere: In via preliminare: - Sospendere l'efficacia esecutiva del titolo azionato per le ragioni tutte già ampiamente esposte in atti sussistendo i presupposti previsti dalla legge tanto in termini di fumus quanto di periculum da intendere qui integralmente richiamati e trascritti;
- Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo alla pagina 1 di 11 opposta nonché difetto di titolarità del credito in questione in capo alla stessa;
In via Controparte_1 principale: - Dichiarare l'invalidità e/o inefficacia del contratto di mutuo stipulato in data 09.11.2007 quale titolo esecutivo azionato ex art. 474 c.p.c. con conseguente inefficacia di tutti gli atti posti in essere dalla creditrice e/o ad esso consequenziali;
In subordine: - accertare e dichiarare la nullità del metodo di calcolo cd
“ammortamento alla francese” per le ragioni di cui in premessa, nonché la nullità del TAEG indicato in contratto e, per l'effetto, disporre il ricalcolo del capitale finanziato con sviluppo di piano di ammortamento con regime finanziario semplice al tasso determinato ex art. 117 TUB;
- accertare e dichiarare la non debenza delle spese/oneri e commissioni calcolate sino alla naturale scadenza del rapporto e, per l'effetto, alla luce della intervenuta estinzione anticipata per intervenuta risoluzione, epurare le stesse dalle somme che si accerteranno, a seguito di CTU, essere ancora dovute;
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa, oltre RGS nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge da distrarre in favore dello scrivente legale antistatario”; per parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettare domanda avanzata dalla Sig.ra Pt_1
in quanto infondata in fatto e diritto, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite”.
[...]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 all'esecuzione in seno al proc. n. RGE 52/2021, premettendo che con atto di precetto notificato in data 26.07.2021, le veniva intimato di pagare la somma di € 214.675,50 dalla cessionaria del credito originato dal mutuo fondiario per AR (rep. CP_1 Per_1
73021, racc. n. 14833), stipulato in data 09.11.2007 da e con Controparte_4 Parte_1
l'allora Banca che, con successivo atto di pignoramento immobiliare Controparte_5 notificato il 21.10.2021 la società creditrice procedeva al pignoramento e la procedura esecutiva veniva iscritta al n. RGE 52/2021 presso il Tribunale di Larino;
che la Pt_1 proponeva opposizione all'esecuzione e formulava contestuale richiesta di sospensione della relativa esecuzione immobiliare;
che detta istanza veniva respinta dal Giudice dell'Esecuzione, con assegnazione del termine per l'introduzione del giudizio di merito volto a verificare la fondatezza dell'opposizione; che, quindi, con il presente giudizio l'attrice ha insistito per l'accertamento della fondatezza delle proprie doglianze, ovvero: a) difetto di legittimazione attiva in capo alla creditrice procedente, b) improcedibilità dell'azione CP_1 promossa per inesistenza di un valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.; c) “nullità del metodo di calcolo “ammortamento alla francese” per violazione art. 1346 c.c. (indeterminatezza tasso- mancata indicazione del regime finanziario applicato). Applicazione del tasso sostitutivo BOT ex art. 117 TUB. Ricalcolo con epurazione delle spese/oneri/commissioni comprese nelle rate pagina 2 di 11 richieste e da scorporare in ragione della intervenuta estinzione anticipata del rapporto”.
2. Si è costituita la contestando ogni avversa doglianza e chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione, con vittoria di spese di lite.
3. La causa, istruita a mezzo della sola documentazione prodotta dalle parti, è stata rinviata per la decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
******
Il Tribunale osserva quanto segue.
4. La , in limine, si duole dell'insufficienza, quale prova della legittimazione ad agire Pt_1 della creditrice procedente, della produzione in atti dell'estratto della pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della cessione dei crediti in blocco del 22.6.2017, non potendosi ricavare da siffatta produzione l'inclusione del credito per cui si procede nei suoi confronti. Sostiene infatti l'opponente che la cessionaria, al fine di provare la propria legittimazione ad agire, sarebbe onerata della produzione in giudizio del contratto di cessione, onere non assolto nel caso di specie.
4.1. L'eccezione, che va più rettamente intesa come contestazione della titolarità del credito anziché di carenza della condizione dell'azione della legittimazione attiva (si veda, al riguardo,
Cassazione civile sez. un., 16/02/2016, n. 2951), è infondata, alla luce della documentazione versata in atti dalla convenuta.
Osserva il Tribunale che deve essere distinto il piano della notifica della cessione al debitore ceduto da quello della prova della cessione in sé del credito litigioso.
Infatti, come di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, nell'ambito delle cessioni dei crediti in blocco- come quella di cui si discute- “la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia dell'avvenuta cessione da parte della società cessionaria, di cui al comma 2 dell'articolo
58 TUB, rileva quale notificazione della cessione ex art. 1264 c.c. al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito, non costituendo di per sé prova della cessione”; diversamente, infatti, si finirebbe “per confondere il requisito della “notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, dell'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare l'effettiva legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata dal debitore ceduto” (Cass. n. 17944 del 22 pagina 3 di 11 giugno 2023). In questo contesto, se la ratio dell'art. 58 TUB è quella di agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici sul piano della pubblicità e dell'opponibilità dei trasferimenti in quanto interessanti vasti portafogli di crediti, dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (tra le tante Cass., 29/09/2020, n. 20495, Cass., 17/03/2006, n. 5997), nessuna deroga è invece prevista quanto alla prova necessaria per dimostrare l'esistenza del contratto di cessione, che dovrà dunque essere comunque fornita per procedere alla riscossione del credito (da ultimo, cfr. anche Cassazione civile sez. I, 29/02/2024, n. 5478).
Sotto tale profilo, non ignora il Tribunale l'orientamento più rigoroso – a cui sembrerebbe far riferimento l'opponente-, secondo cui la prova della titolarità del credito richiede la produzione del contratto di cessione;
tale orientamento, infatti, parrebbe contrapporsi a quello meno rigoroso – a cui ha fatto riferimento il Giudice dell'Esecuzione nonché la convenuta- secondo il quale in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass., sez. 5, 29/12/2017, n. 31118, Cass., sez. 3, 13/06/2019, n.
15884; Cass., sez. 1, 26/06/2019, n. 17110).
Ciò posto, il Tribunale deve rilevare che, nel caso di specie, l'opponente non ha contestato l'intervenuta cessione, disposta peraltro ex lege, tra l'originaria creditrice e la Controparte_6
né specificatamente quelle intervenute tra quest'ultima e la
[...] CP_7
e, infine, tra la all'odierna convenuta, le ultime due riportate
[...] Controparte_7 nell'avviso della G.U. n. 73 del 22.6.2017 e tutte specificatamente allegate dalla convenuta, ma l'inclusione del credito vantato nell'ambito di dette cessioni.
In casi siffatti, la giurisprudenza di legittimità afferma che “In caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, qualora sia contestata non già l'esistenza dell'operazione, ma la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli pagina 4 di 11 oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n.17944).
Su questa scia, deve anche rammentarsi che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, di talché il cessionario potrà avvalersi di elementi indiziari tra i quali, appunto, lo stesso avviso in Gazzetta dell'avvenuta cessione, la disponibilità della documentazione afferente al credito, la conferma del trasferimento proveniente dal cedente, valorizzando in definitiva tutti gli elementi che facciano effettivamente presumere l'avvenuta conclusione del contratto (cfr. in tal senso Cass. n.
22268/2018 e Cass. n. 4453/2018, nonché Cass. n. 9768/2016). Tra gli elementi documentali utili all'accertamento della titolarità del credito (come contenuto nell'atto di cessione) vi è anche la dichiarazione del cedente che il credito è stato trasferito, dichiarazione che costituisce elemento documentale rilevante potenzialmente decisivo e come tale ammissibile anche in grado di appello (cfr. Cass. ord Cassazione civile, 16/04/2021, n. 10200).
Nel caso in esame, la convenuta ha prodotto due certificazioni notarili attestanti l'inclusione del credito di cui si discorre, in primis, nella cessione tra la Controparte_6
e la e, dipoi, nell'ambito della cessione tra la REV-
[...] Controparte_7
Gestione Crediti e l'odierna convenuta, di talché, a mente di tale produzione in atti, in uno all'estratto della Gazzetta in atti, l'eccezione dell'attrice deve essere senz'altro respinta.
5. Nel merito, l'attrice ha contestato la sussistenza, nel mutuo in esame, dei requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c. e, quindi, il diritto della cessionaria di agire in executivis in forza di detto contratto;
difatti, secondo la , richiamata la giurisprudenza sul mutuo cd. condizionato, Pt_1 le somme mutuate in ragione del contratto intercorso tra le parti, ancorché munito di formula esecutiva, non sarebbero entrate nella disponibilità, né materiale né giuridica, del mutuatario poiché esse venivano immediatamente costituite in deposito cauzionale infruttifero presso la
Banca stessa a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a carico della parte mutuataria e, solo al suo esito, le somme sarebbero state effettivamente e materialmente erogate. Inoltre, tale disposizione non può considerarsi atto del mutuatario, essendo stata imposta dalla banca in sede contrattuale e il cui svincolo è riconducibile solamente ad un atto di disposizione di quest'ultima.
5.1. Osserva il Tribunale che, con riguardo alla sussistenza della traditio, non può nutrirsi dubbio alcuno che la stessa sussista nella fattispecie in esame, come si desume non solo dalla quietanza di cui all'art. 1 del mutuo, ma anche dall'art. 2, in forza del quale le somme venivano pagina 5 di 11 “restituite” alla Banca, la quale veniva autorizzata a versarle in apposito deposito irregolare intestato al mutuatario, operazione che presuppone, quale evidente prius logico, la disponibilità stessa della somma. La realità di un mutuo congegnato in siffatti termini, d'altronde, è riconosciuta espressamente anche dalla recente sentenza citata dall'attrice nei propri scritti conclusivi, ovvero sent. Corte di Cassazione n. 12007 del 03/05/2024, la quale, occupandosi di un mutuo con contestuale costituzione di un deposito irregolare intestato al mutuatario, ha confermato l'orientamento tradizionale per cui la costituzione in sé del deposito irregolare delle somme mutuate è prova della disponibilità, quantomeno giuridica, di quelle somme e, dunque, del perfezionamento del mutuo (cfr. par.
2.2. della pronuncia), di talché, in parte qua, la pronuncia richiamata non è di certo utilmente spendibile dall'attrice a proprio vantaggio, confermando semmai, come visto, l'esatto opposto. Ad ulteriore chiarimento sul punto, giova richiamare la pronuncia a sezioni unite Cassazione n.5968 del 06/03/2025 - che appresso meglio si richiamerà-, a mente della quale, su fattispecie del tutto analoga a quella in esame, è stato definitivamente chiarito che “la messa a disposizione può essere solo ficta o giuridica o figurativa o meramente contabile, corrispondendo pure allo stato attuale dell'evoluzione degli strumenti correnti di pagamento la sostituzione dei trasferimenti di denaro fisico con le operazioni contabili corrispondenti. Come ricorda il Pubblico Ministero, la traditio non deve essere necessariamente fisica, ma può essere pure solo giuridica, con la conseguenza che, al fine della sua realizzazione, occorre che il mutuante crei un titolo autonomo di disponibilità a favore del mutuatario (Cass. 12/10/1992, n. 11116; Cass. 21/02/2001, n.
2483; Cass. 27/08/2015, n. 17194); in sostanza, ai fini della erogazione, è sufficiente che l'istituto mutuante conceda al mutuatario un autonomo titolo di disponibilità giuridica, permettendogli di utilizzare le somme di cui beneficia in piena autonomia e senza la sua intermediazione.
9. Dall'altro lato, la messa a disposizione è resa evidente dal fatto che la disposizione vi è stata davvero, sia pur in unico contesto, tanto che il mutuatario ha appunto disposto di quella per una successiva operazione (non rilevando, per analoghe ragioni, che anch'essa possa essere meramente contabile)”. Anche prima di tale arresto, può citarsi nello stesso senso e in replica a quanto osservato dall'attrice in punto di mancata disponibilità delle somme per disposizione impartita dalla Banca e non dal mutuatario, la pronuncia resa da Corte di
Cassazione civile sez. III, 23/02/2023, n.5654, in cui si è affermato che “non può valere a negare il requisito della realità la costituzione, da parte dei mutuatari, della somma erogata in pegno irregolare in favore dell'istituto di credito, come previsto dall'art. 2 del contratto di mutuo. Infatti, la costituzione in pegno o in deposito cauzionale delle somme erogate costituisce atto di disposizione del mutuatario che, come è evidente, presuppone giuridicamente che la somma appartenga al mutuatario e sia entrata nella sua disponibilità patrimoniale, non potendo diversamente essere concessa all'istituto di credito a garanzia dell'attuazione degli pagina 6 di 11 incombenti assunti dal mutuatario. In altri termini, con tale atto di disposizione il mutuatario costituisce a favore della parte mutuante una garanzia provvisoria per le obbligazioni assunte e l'istituto di credito si ritrova nel possesso delle somme mutuate non perché non ha provveduto ad erogarle, ma in forza di un ulteriore ed autonomo titolo giuridico, rappresentato dalla garanzia atipica costituita dal beneficiario del prestito, che consente alla Banca, qualora si dovesse verificare l'inadempienza del mutuatario, di escutere la garanzia o comunque di negare lo svincolo di tali somme e di trattenerle in via definitiva. Tale operazione non comporta, dunque, che la Banca trattenga le somme concesse a mutuo, ma piuttosto consente che la Banca riceva le somme erogate dallo stesso mutuatario, in garanzia atipica e provvisoria, e comprova, pertanto, che il soggetto mutuatario ha effettivamente ricevuto la disponibilità della somma oggetto di mutuo che altrimenti non avrebbe potuto costituire in garanzia”.
Quanto poi alle ulteriori doglianze mosse sul punto dall'attrice, le quali, per quanto ora detto, non incidono sulla questione del carattere reale del mutuo ma alludono, semmai, al profilo della esigibilità del credito –questo è il tema affrontato dalla pronuncia richiamata da ultimo dall'attrice nella propria comparsa conclusiva-, la sostiene che il mutuo Pt_1 concluso tra le parti risulterebbe condizionato ad un momento futuro ed eventuale, così da non potersi considerare rientrante tra i titoli esecutivi di cui al n. 3 dell'art. 474 c.p.c.
Anche tale assunto è infondato.
La disposizione a cui fa riferimento l'attrice è l'art. 2 del contratto di mutuo qui in esame, il quale prevedeva lo svincolo delle somme depositate se nel termine di trenta giorni la parte mutuataria avesse provveduto all'adempimento di talune obbligazioni.
Ora, dalla lettura di tale disposizione non pare apposta alcuna condizione sospensiva all'adempimento dell'obbligazione restitutoria assunta dal mutuatario, di talché non pare corretto qualificare il mutuo in esame come “condizionato”, essendo il credito in restituzione immediatamente efficace fin dal momento della stipula e assistito, quanto al requisito dell'esigibilità, da scadenze pattuite nel piano di ammortamento di ciascun pagamento rateale dovuto dal mutuatario. D'altronde, la già citata Cass. sez. unite n. 5968/2025 ha ribadito che in casi come quello in esame non si è dinanzi ad un mutuo tecnicamente condizionato, che si ha quando la stessa erogazione o messa a disposizione della somma mutuata, sia pure soltanto ficta o contabile, materialmente avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla stipula, generalmente previsto nello stesso contratto di mutuo quale normale sviluppo del relativo rapporto, sicché, soltanto quando quell'erogazione o quella messa a disposizione siano poi rese oggetto di atti dalle forme eguali a quelle previste per la sussistenza del titolo esecutivo, si avrà un titolo esecutivo - complesso - integrato dalla combinazione dei pagina 7 di 11 due atti, di pari struttura e rango formali. Nel caso in esame, invece, come pure in quello analizzato dalla Suprema Corte, “non è in discussione che il mutuo si sia perfezionato immediatamente, a seguito ed a causa della messa a disposizione della somma: così insorgendo la tipica obbligazione di restituzione in capo al mutuatario, che caratterizza quel peculiare contratto reale unilaterale. Ciò che è stato posposto e rapportato alla verificazione di un successivo evento è, invece, l'adempimento di una distinta - sebbene indissolubilmente collegata - obbligazione del medesimo mutuante, di svincolare definitivamente la somma costituita presso di quello in deposito irregolare al verificarsi di quanto convenuto (nella prassi corrente, in genere al momento del consolidamento della garanzia ipotecaria, possibile soltanto dopo la stipula di un atto che abbia ad oggetto il credito restitutorio dell'ipotecario)”.
Sgombrato il campo dal mutuo cd. condizionato, deve allora farsi applicazione del principio enunciato dalla Suprema Corte a sezioni unite nella più volte citata pronuncia n. 5968/2025, la quale ha fatto chiarezza sul principio enunciato dalla pronuncia n. 12007 del 03/05/2024 richiamata anche in parte qua dall'attrice, secondo cui “il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo
a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto l'obbligazione - univoca ed espressa - di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile;
pertanto, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali
l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario - e che prevede
l'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal fine convenuto tra le parti
- è di per sé idoneo a fondare l'esecuzione forzata. Né vi è bisogno, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l'intervenuto svincolo della somma”.
Ne consegue che anche sul punto, l'opposizione è infondata.
5.2. Da ultimo, l'attrice ha evidenziato che nel mutuo in esame, la concreta modalità di sviluppo del piano di ammortamento di cui all'allegato “B” del contratto, modulato “alla francese”, determinerebbe, di fatto, un incremento non percepibile, né prevedibile, da parte del contraente in sede di stipula, dell'ammontare degli interessi pagati. Difatti, secondo l'opponente, poiché l'ammortamento alla francese può aver luogo sia in regime di capitalizzazione semplice che in regime di capitalizzazione composta, in assenza di qualsivoglia previsione, non rinvenibile nel contratto, non sarebbe possibile conoscere quale delle due tipologie di calcolo avrebbe trovato effettiva applicazione, con conseguente indeterminatezza del tasso di interesse per violazione dei disposti di cui agli artt. 1418, 1346 e 1284 c.c. Sulla scorta di ciò, l'attrice ha chiesto di “procedere al ricalcolo delle somme mutuate con metodo di pagina 8 di 11 calcolo cd. ammortamento all'italiana, nel rispetto della previsione di cui all'art. 821 c.c., con applicazione del tasso di interesse determinato ex art. 117 TUB”.
L'assunto non è condivisibile.
È nelle premesse delle difese della stessa opponente l'indicazione degli elementi essenziali riportati dal contratto di finanziamento all'art. 3, nel quale sono contenuti i termini e modalità del rimborso della somma mutuata, con applicazione di un tasso di interesse mensile stabilito in relazione ad un tasso annuo nominale fisso del 6,501% (TAN), il tutto secondo il piano di ammortamento allegato al contratto (all. B), con ciò potendosi ritenere senz'altro determinata non solo la rappresentazione dei costi del finanziamento, ma anche le modalità di restituzione
(importo, numero e periodicità delle rate), tanto più che si tratta di prestito a tasso fisso, il che esclude la configurabilità di un “effetto sorpresa” in fase di rimborso. Inoltre e non secondariamente sotto un profilo della trasparenza dell'entità del peso debitorio, il contratto riporta l'espressa indicazione dell' ISC (6,725%), la cui funzione è proprio quella di far conoscere al cliente il reale costo complessivo del finanziamento;
ne deriva che non v'è spazio per ipotizzare le conseguenze indicate dall'opponente nelle proprie conclusioni, ovvero nullità del contratto per indeterminatezza della pattuizione sulle modalità di ammortamento e sul regime finanziario applicato, giacché, essendo la modalità di determinazione della quota interessi di ciascuna rata chiara e determinata (interessi su capitale residuo per la durata di ogni singola rata, come emerge dal piano di ammortamento) e in questo modo accettata dalla contraente odierna opponente (non sono allegati né vizi nella formazione del consenso, né un materiale impedimento all'esercizio di tale verifica), non possono rilevare sul piano dell'invalidità del contratto, né comunque assumere rilevanza giuridica deduzioni basate semplicemente sul meccanismo – fisiologico – dell'entità degli interessi derivante dal metodo di ammortamento prescelto consapevolmente dalle parti.
Sul tema sotteso alle doglianze esposte dall'odierna attrice è intervenuta, da ultimo, la
Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cassazione civile sez. un., 29/05/2024, n.
15130), affermando chiaramente che “l'art. 117 T.u.b. non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente: in tema di
"credito immobiliare ai consumatori" (art. 120-quinquies ss. e, in particolare, 120-novies
T.u.b., in attuazione, con D.Lgs. n. 72 del 2016, della Direttiva 2014/17/UE) e di "credito ai consumatori" (art. 121 ss. T.u.b., in attuazione, con D.Lgs. n. 141 del 2010, della Direttiva
2008/48/CE), la quale ultima prevede (sulla falsariga dell'art. 117, comma 4) l'indicazione nel pagina 9 di 11 contratto, a pena di nullità, degli "interessi e (di) tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili..." (art. 125-bis, comma 6, in relazione all'art. 121, comma 1, lett. e, T.u.b.), voci tra le quali non potrebbe farsi rientrare il regime di ammortamento (sulla stessa linea è la Direttiva 2023/2225/UE in tema di "credito ai consumatori" che, all'art. 21, comma 2, prevede che "il creditore mette a disposizione del consumatore, senza spese e in qualsiasi momento dell'intera durata del contratto di credito, un estratto sotto forma di tabella di ammortamento (che) indica gli importi dovuti nonché i periodi e le condizioni di pagamento di tali importi (e) contiene inoltre la ripartizione di ciascun rimborso periodico specificando l'ammortamento del capitale, gli interessi calcolati sulla base del tasso debitore e, se del caso, gli eventuali costi aggiuntivi"). Analogamente, la normativa secondaria non richiede l'indicazione del regime di ammortamento nel contratto. La delibera CICR 9 febbraio 2000 (in relazione all'art. 120, comma 2, T.u.b.), in tema di trasparenza contrattuale […], riguardando "modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti" o la produzione di "interessi sugli interessi" come effetto eventuale della capitalizzazione (art. 6) - con conseguente incidenza sul tasso effettivo - cioè situazioni che non si verificano nel regime di ammortamento criticato (indicazioni contrastanti con la conclusione condivisa dal Collegio non si ricavano neppure dalle disposizioni della Banca
d'Italia del 29 luglio 2009 in tema di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" e dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, in qualità di presidente del
CICR, del 3 agosto 2016 sulle "modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria" e del 29 settembre 2016 in tema di "disposizioni sul credito immobiliare ai consumatori") […] Ed allora, se il contratto
"trasparente" è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto
(cfr. Cass. n. 28824/2023), consentendo al consumatore di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione, e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno (Corte di Giustizia, 20 settembre 2018, cit., p. 63 e 67), tale è quello di cui si discute, avendo l'istituto di credito assolto agli obblighi informativi a suo carico tramite il piano di ammortamento allegato al contratto - ndr così anche nel caso qui in esame- in base al quale al cliente è assicurata la possibilità di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato. Tale possibilità di raffronto tra prodotti diversi è, in definitiva, lo scopo della trasparenza (una indicazione in tal senso, a livello sistematico, pagina 10 di 11 proviene dall'art. 124, comma 1, T.u.b. che, in tema di "credito ai consumatori", prevede tra gli obblighi precontrattuali a carico del finanziatore o intermediario quello di dare al consumatore
"le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato"; cfr. anche l'art. 120-novies, comma 2, T.u.b. in tema di "credito immobiliare ai consumatori"). Diversamente opinando, cioè ipotizzando in astratto che tra gli obblighi comportamentali dell'istituto di credito vi sia anche quello di esplicitare nel contratto il regime di ammortamento o la modalità di capitalizzazione degli interessi, ne potrebbero discendere, semmai, in caso di violazione, eventuali conseguenze sul piano della responsabilità dell'istituto di credito e non della validità del contratto (cfr. Cass. SU n. 26724/2007)”.
In definitiva, l'opposizione è infondata e va respinta.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le restanti fasi, attesa la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , ogni diversa istanza Parte_1 CP_1 ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− rigetta l'opposizione;
− condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed Parte_1 in favore di , delle spese di lite, che si liquidano in € 9.142,00 per CP_1 compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Larino, 24 marzo 2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
pagina 11 di 11