Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/04/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 5511/2014 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 5511/2014 avente ad oggetto “rapporti bancari” e vertente tra
(C.F/P.IVA: ), Parte_1 C.F._1 col ministero/assistenza dell'avv. GABRIELI LEONIDA MARIA
- attore - e
(C.F./P.IVA: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza degli avv.ti CISANI ROBERTO, FERRARINI GUIDO e AMICABILE LUCA
- convenuto - Conclusioni All'udienza del 21/11/2024 le parti concludevano come da relativo verbale RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I. Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio al fine di
[...] Controparte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni: […] 1) dichiarare la nullità di tutte le operazioni in strumenti finanziari poste in essere dalla banca convenuta con il patrimonio conferito dall'attore, con la condanna della banca convenuta al risarcimento del danno pari (tenuto conto del capitale versato, detratti i prelievi realmente effettuati dall'attore ed a quanto le somme versate avrebbero fruttato se, come convenuto, fossero state investite in titoli di Stato ed in obbligazioni a capitale garantito), oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali;
danni da quantificarsi nel corso del giudizio a mezzo consulenza tecnica d'ufficio; 2) in via subordinata, per i motivi esposti, dichiarare la risoluzione dei contratti intercorsi con la banca convenuta per il grave inadempimento della banca, con la condanna di questa al risarcimento del danno in favore dell'attore (tenuto conto del capitale versato, detratti i prelievi realmente effettuati dall'attore ed a quanto le somme versate avrebbero fruttato se, come convenuto, fossero state investite in titoli di
Stato ed in obbligazioni a capitale garantito), oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali;
danni da quantificarsi nel corso del giudizio a mezzo consulenza tecnica d'ufficio; 3) in via ancor più subordinata, annullare i contratti ex artt. 1427
1
ss. c.c., con la condanna della convenuta al risarcimento del danno in favore dell'attore (tenuto conto del capitale versato, detratti i prelievi realmente effettuati dall'attore ed a quanto le somme versate avrebbero fruttato se, come convenuto, fossero state investite in titoli di Stato ed in obbligazioni a capitale garantito), oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali;
danni da quantificarsi nel corso del giudizio a mezzo consulenza tecnica d'ufficio; 4) in via ancor più gradata, annullare tutti gli ordini di acquisto di titoli ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1394 e 1442 c.c., con la condanna della convenuta al risarcimento del danno in favore dell'attore (tenuto conto del capitale versato, detratti i prelievi realmente effettuati dall'attore ed a quanto le somme versate avrebbero fruttato se, come convenuto, fossero state investite in titoli di Stato ed in obbligazioni a capitale garantito), oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali;
danni da quantificarsi nel corso del giudizio a mezzo consulenza tecnica d'ufficio; 5) condannare, in ogni caso, la convenuta al risarcimento dei danni in favore del per il danaro sottratto in moneta contante e a mezzo assegni Parte_1
a firma apocrifa, danni da quantificarsi nel corso del giudizio a mezzo consulenza tecnica d'ufficio; 6) condannare la convenuta al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del giudizio […]. A fondamento della domanda, l'attore deduceva che nel 2002 […] era cliente e titolare di rapporti bancari con la Filiale di Avellino […], Controparte_2 che in tale periodo conosceva […] il promotore finanziario Parte_2
che lo convinse a trasferire presso la Banca 121 (poi Banca Personale ed
[...] oggi ) Filiale di Lioni (AV) il proprio portafoglio, Controparte_3 ammontante a circa Euro 1.300.000,00 costituito prevalentemente da titoli di
Stato e obbligazioni Fiat […], divenendo titolare dei conti correnti n. 250394, già c/c n. 78150-90 acceso il 25.07.2002 e n. 3096-80, MPS Banca Controparte_4
Personale, tuttavia, […] in data 29 febbraio 2012, il Sig. riceveva una Parte_1 missiva dalla MPS con la quale gli veniva chiesto di controllare i dati riportati negli allegati spediti e di confermarne il contenuto […] e […] dalla lettura dei prospetti inviati dalla Banca, emergeva una situazione complessiva di portafoglio pari a €
415.000,00; importo, questo di gran lunga inferiore rispetto al controvalore dei titoli risultante dall'ultima documentazione del 24 febbraio 2012 consegnatagli dal promotore finanziario Sig. […]. Parte_2
Più in particolare, l'attore rilevava: […] a) prelievi di danaro mai effettuati dagli attori a mezzo assegni o per cassa, il cui ammontare non è allo stato possibile determinare con esattezza;
b) compravendita sul mercato mobiliare di prodotti finanziari sconosciuti e mai autorizzati, nonostante - quanto ai rapporti di investimento e quindi di gestione, amministrazione e custodia titoli - gli attori avessero raccomandato al che, nel caso di investimenti in prodotti Parte_2
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finanziari, questi dovevano essere solo in obbligazioni a capitale garantito e titoli di stato, ma sempre previa loro autorizzazione sia all'investimento che al disinvestimento;
c) mancato accreditamento di molti versamenti eseguiti sul conto attori […] essendo infine risultata […] falsa gran parte della documentazione consegnata dal non corrispondendo a quella inviata dalla MPS […]. Parte_2
Costituitasi in giudizio, nel contestare Controparte_1 in fatto e in diritto la domanda attorea, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza degli addebiti ivi descritti;
la mancanza di prova, anche documentale, dei fatti dedotti;
l'intervenuta prescrizione ex art. 2947 c.c. del diritto al risarcimento azionato, nonché dell'azione di annullamento, risoluzione e nullità comunque proposte;
l'intervenuta decadenza dell'attore, atteso che il contratto di conto corrente prevede espressamente […] un termine di decadenza dalla data di ricevimento degli estratti conto e delle rendicontazioni entro il quale il cliente deve inviare alla banca, per iscritto, un reclamo specifico e trascorso il quale gli estratti conto e le operazioni di investimento si intendono approvati […] analogamente a quanto previsto dall'art. 119 del d. lgs. nr. 385/93 che […] offre al correntista la possibilità di avanzare delle osservazioni scritte entro sessanta giorni dal ricevimento o dalla conoscenza dell'estratto conto o di altre comunicazioni periodiche […]. La Banca evidenziava inoltre la mancanza di una sua responsabilità e l'assenza di nesso di occasionalità necessaria tra il danno lamentato e l'incarico affidato dall'intermediario al promotore, ferma in ogni caso la ravvisabilità di un concorso di colpa dell'attore nella determinazione del danno. Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: […] in via preliminare: a) dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti azionati dal sig. Parte_1
mediante la notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente
[...] giudizio o, comunque, dichiarare l'avvenuta decadenza del sig. Parte_1
dall'esercizio dei diritti medesimi;
in via principale: b) respingere tutte le
[...] domande formulate dal sig. nei confronti di Parte_1 [...] in quanto prive di alcun supporto probatorio e comunque Controparte_5 infondate, dichiarando la mancanza di qualsiasi responsabilità extracontrattuale e/o contrattuale e/o precontrattuale in capo a Controparte_5 in relazione ai fatti di causa e ponendola in stato di assolutoria;
in via
[...] subordinata: c) ove la ricostruzione dei fatti e delle circostanze esposte nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio venisse confermata, accertare e dichiarare il comportamento gravemente colposo dell'attore nella causazione dei danni lamentati o nel non averne limitato le conseguenze e, per l'effetto, escludere o limitare ai sensi dell'art. 1227 c.c., nei termini che saranno provati e/o ritenuti equi e di giustizia, il quantum richiesto da parte attrice;
in ogni caso: d) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. […]. 3 Tribunale di Avellino n. 5511/2014 R.G. Affari Civili Contenziosi
Instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, espletata l'istruttoria, anche a mezzo di consulenza grafologica (v. deposito del 08.01.2019) e consulenza contabile (v. deposito del 01.02.2021), la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva assegnata a sentenza una prima volta con i termini di legge, per poi essere rimessa sul ruolo istruttorio, stante la necessità di integrazione della consulenza contabile (v. ordinanza del 14.08.2023). Intervenuto il mutamento dell'Istruttore, all'esito del deposito della nuova consulenza contabile richiesta (30/09/2024), la causa veniva quindi nuovamente assegnata a sentenza con i termini di legge all'udienza indicata. II. Diritto Sul merito Preliminarmente osservare come, secondo condivisa giurisprudenza, il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014). In applicazione del suddetto principio si ritiene di poter decidere la controversia sulla base della questione - di dirimente evidenza ed assorbente impatto operativo - concernente l'inadeguata allegazione e prova delle condotte asseritamente lesive e dei pregiudizi per l'effetto subiti ad opera dell'attore, gravato del relativo onere, con il correlato venir meno della necessità del previo esame delle ulteriori questioni, anche di rito, logicamente sovraordinate.
L'intentata azione difatti prende dichiaratamente le mosse dalle condotte, anche penalmente rilevanti (v. riferimenti al procedimento penale R.G. 500326/12 svoltosi innanzi al Tribunale di Avellino), poste in essere dal promotore finanziario, medio tempore radiato dall'Albo Parte_2
(v. delibera della Consob n. 18738 del 18 dicembre 2013 di cui in atti), nello svolgimento della propria attività di gestione, per conto e fiducia - tra gli altri - dell'attore medesimo, delle relative risorse, così come confluite, o comunque giacenti, sui conti correnti di seguito indicati, pacificamente, oltre che documentalmente, accesi e gestiti, in uno a diverse operazioni di investimento, presso la Banca convenuta, . Controparte_1
Più nel dettaglio, l'attore, premettendo di essere […] nell'anno 2002 [...] cliente e di titolare di rapporti bancari con la , filiale di Avellino […], CP_2 nonché di aver conosciuto […] in tale periodo […] il promotore finanziario
, che lo convinse a trasferire presso la Banca121 (poi Parte_2
4 Tribunale di Avellino n. 5511/2014 R.G. Affari Civili Contenziosi
Banca Personale ed oggi ) filiale di Lioni il proprio Controparte_3 portafoglio, ammontante a circa € 1.300.000,00 […], ha in questa sede invocato la responsabilità della Banca per l'operato del citato promotore, riconducendo alle attività illecite e/o illegittime dello stesso, quali danni per l'effetto subiti, gli ammanchi e/o le perdite registrate in relazione al predetto portafoglio, dopo averlo […] trasferito tramite il promotore alla Filiale di Lioni Parte_2 CP_6
(conti correnti n. 250394, già c/c n. 78150-90 acceso il 25.07.2002 CP_4
e n. 309-80 MPS Banca Personale) […] (v. testualmente atto di citazione).
[...]
In particolare, riferendo che […] negli anni successivi dai quadri analitici della documentazione che la MPS, tramite il consegnava agli attori - Parte_2 rectius: all'attore - emergeva un aumento crescente della somma investita […], parte attrice ha poi dedotto che nonostante […] la rilevazione del 24 febbraio 2012 riportava, per la somma inizialmente depositata, un controvalore in titoli pari ad € 1.664.388,54 […] avendo […] versato mediamente € 30.000,00 per ciascun anno, per l'ammontare di € 280.000,00 […], ha per converso ricevuto […] in data 29 febbraio 2012 […] una missiva dalla MPS, con la quale gli veniva richiesto di controllare i dati riportati negli allegati spediti […] da cui […] emergeva una situazione complessiva di portafoglio pari ad € 415.000,00 […], quindi […] di gran lunga inferiore rispetto al controvalore dei titoli risultanti dall'ultima documentazione del 24 febbraio 2012, consegnatagli dal promotore finanziario
[…], evidenziando […] un ammanco nel suo patrimonio di oltre e Parte_2
1.200.000,00 […] (v. ancora citazione).
Si tratta dunque di una prospettazione che, considerata la dichiarata e persistente (legittima) operatività sul conto ad opera del titolare, avrebbe a ben guardare imposto la compiuta specificazione e prova, sia delle condotte asseritamente illegittime denunziate, che dei pregiudizi dalle stesse assuntamente derivanti, quali autentici "fatti costitutivi" delle pretese avanzate, essendo pacificamente onere dell'attore indicare le specifiche circostanze materiali lesive del proprio diritto e descrivere in modo concreto, oltre che fornire sufficiente prova, dei pregiudizi dei quali chiede il ristoro, nel rispetto in ogni caso delle preclusioni assertive ed istruttorie proprie del processo civile, la cui violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene, in quanto preordinate a tutelare interessi generali.
Ciononostante, come invero eccepito anche dalla controparte (v. comparsa di costituzione e successivi scritti), del tutto inadeguate, o comunque non sufficientemente specifiche - ad eccezione di quanto nel prosieguo si dirà - sono risultate le deduzioni formulate da parte attrice, che, quantomeno entro il maturare delle previste preclusioni assertive (id est: atto di citazione e successiva memoria ex art. 183, 6° comma n. 1 c.p.c.) risulta essersi limitata ad allegazioni
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alquanto imprecise e generiche, avendo: in citazione, dedotto che il Parte_2
[…] carpendo la fiducia del […] a) ha abusivamente ed arbitrariamente Parte_1 svolto attività di compravendita di prodotti finanziari ed in assenza di specifici ordini di quest'ultimo verosimilmente utilizzando firme apocrife e contrariamente alle disposizioni ricevute, provocando la perdita di gran parte del capitale;
b) ha prelevato illecitamente somme dai conti anche a mezzo assegni con firma apocrifa
(ritirando carnet di assegni all'insaputa del , come è emerso dai Parte_1 documenti inviati dalla MPS, quali, solo ad esempio e tra gli altri gli assegni nn.
0041128189 di € 6.750,00; 0812064894 di € 4.300,00; 0040444907 di € 1.500,00;
0041106755 di € 1.200,00; 0041128187 di € 3.800,00; 0041128183 di € 4.600,00;
0812064898 di € 5.330,00; 0041045663-09 di € 3.308,00; 0041045665 di e
4.523,00; 0041128184 di €4.800,00; 816695294 di € 1.000,00; 812064899 di €
1.500,00; 0041128182 di € 1.950,00; 812064893 di € 6.200,00; 812064897 di €
4.068,94; 812064900 di € 3.500,00; 812064896 di € 6.000,00; 040444908 di €
2.700,00; 812064895 di € 4.900,00 (sottoscrizioni che fin da ora vengono disconosciute perché false); c) ha sempre rappresentato all'attore una situazione patrimoniale risultata, poi non vera, consegnandogli documenti attestanti i saldi che la stessa MPS ha dichiarato essere falsi;
d) ha effettuato illecitamente prelievi di danaro sempre da detti conti […] (v. testualmente atto di citazione); e, in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c., essenzialmente ribadito quanto precede, senza ulteriori specificazioni (v. prima memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c.).
Risulta evidente quindi che, al netto degli assegni su cui a breve ci si soffermerà, non è stata fornita alcuna indicazione idonea ad individuare, con sufficiente certezza e/o determinazione, anche ai fini di identificarne le caratteristiche, i contenuti e, soprattutto, la effettiva negoziazione e/o gestione ad opera del citato promotore, e, per esso, della Banca convenuta, i prodotti finanziari (in perdita) abusivamente ed arbitrariamente compravenduti, i bonifici mai disposti, i prelievi in danaro illeciti, comunque eseguiti in danno dell'attore.
Si tratta, a ben guardare, di lacune allegazionali di notevole rilevanza, attesa la richiamata promiscuità operativa sul conto in questione, che parte attrice non avrebbe comunque potuto ritualmente colmare nella seconda memoria ex art. 183, 2° comma c.p.c., volta, come è noto, alla (sola) indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni documentali.
Prive di pregio risultano difatti le difese sul punto articolate, secondo cui
[…] proprio il mancato invio da parte della Banca della di tutta la documentazione richiesta con le missive legali della del 23/04/2012 e dell'Avv. Gallo CP_7 del 26/11/2013, non ha posto in condizione il di indicare le illecite ed Parte_1 illegittime operazioni finanziarie compiute dal tant'è che - con la seconda Parte_2 memori ex art. 183 sesto comma c.p.c. - il predetto ha chiesto farsi ordine alla
Banca di esibizione delle autorizzazioni alla compravendita dei titoli sul mercato
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mobiliare, i cui originali sono nell'esclusivo possesso della convenuta, nonché degli assegni a firma apocrifa e dei quali il ne ha preventivamente Parte_1 disconosciuto l'autenticità della sottoscrizione […] originali schede profilo di rischio del cliente, i contratti di apertura di c/c n. 250394.56, c/c n. 3096.42, di amministrazione e custodia n. 60001318109, di gestione patrimoniale mobiliare n.
705542, del contratto di negoziazione anche on-line, del contratto quadro, agli ordini di acquisto e di vendita dei prodotti, al prospetto informativo e allo specimen […] (v. testualmente memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c. n. 3).
In difformità da quanto sostenuto, infatti, dei suddetti rapporti (id est: c/c n. 250394.56, c/c n. 3096.42, di amministrazione e custodia n. 60001318109, di gestione patrimoniale mobiliare n. 705542) risultano prodotti dalla medesima parte attrice i duplicati dei relativi estratti conto e titoli (v. allegati di cui alla memoria n. 183, n. 2), che comunque riportano analiticamente la totalità delle operazioni ivi poste in essere, con specifica indicazione, quantomeno, della data, della valuta e dell'importo, con tutto ciò che ne consegue in punto di agevole identificabilità, e conseguente contestabilità delle stesse ad opera dell'attore già alla stregua dei citati estratti.
Quanto sin qui riferito, avrebbe dovuto comportare l'esclusione dal "thema decidendum" e dal correlato "thema probandum", di operazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle debitamente individuate nei termini di rito (id est: gli assegni supra riportati), perché non ritualmente e/o tempestivamente dedotte in giudizio, con il conseguente rigetto di ogni richiesta istruttoria sul punto formulata, ivi compresa quella di esibizione dei corrispondenti documenti, perché strumentali alla dimostrazione di elementi non riconducibili ai fatti di causa, così come già delimitati al maturare delle preclusioni normativamente operanti.
Anche sulla documentazione concernente tali ulteriori operazioni, comunque acquisita agli atti (v. ordine del 2/12/2016), è stata tuttavia svolta l'istruttoria, disponendo altresì una consulenza grafologica, le cui scaturigini devono in questa sede intendersi pienamente condivise e richiamate, così come esitate nell'accertamento della natura apocrifa […] perché non riconducibili all'espressività grafica del sig. […] delle sottoscrizioni Parte_1 apposte alle seguenti scritture in verifica:
1. Firma ad apparente nome apposta in calce Parte_1 all'assegno n. 0041045663-09 del 16.01.2009 di € 3.308,00 (All. n.1 al fascicolo denominato “Produzione Documentale” dell'Avv. R. Cisani);
2. Firma ad apparente nome apposta in calce Parte_1 all'assegno n. 0041045665-11 del 23.01.2009 di € 4.523,00 (All. n.2 al fascicolo denominato “Produzione Documentale” dell'Avv. R. Cisani);
7 Tribunale di Avellino n. 5511/2014 R.G. Affari Civili Contenziosi
3. Firma ad apparente nome apposta in calce Parte_1 all'assegno n. 0040444907-09 del 21.04.2009 di € 1.500,00 (All. n.3 al fascicolo denominato “Produzione Documentale” dell'Avv. R. Cisani);
4. Firma ad apparente nome apposta in calce Parte_1 all'assegno n. 0040444908-10 del 22.04.2009 di € 2.700,00 (All. n.4 al fascicolo denominato “Produzione Documentale” dell'Avv. R. Cisani);
5. Firma ad apparente nome apposta in calce Parte_1 all'assegno n. 0041128182-04 del 31.08.2009 di € 1.950,00 (All. n.5 al fascicolo denominato “Produzione Documentale” dell'Avv. R. Cisani);
6. Firma ad apparente nome apposta in calce Parte_1 all'assegno n. 0041128183-05 del 21.09.2009 di € 4.600,00 (All. n.6 al fascicolo denominato “Produzione Documentale” dell'Avv. R. Cisani);
7. Firma ad apparente nome apposta in calce Parte_1 all'assegno n. 0041106755-01 del 12.01.2010 di € 1.200,00 (All. n.7 al fascicolo denominato “Produzione Documentale” dell'Avv. R. Cisani);
8. Firma ad apparente nome apposta in calce Parte_1 all'assegno n. 0041128187-09 del 23.01.2010 di € 3.800,00 (All. n.8 al fascicolo denominato “Produzione Documentale” dell'Avv. R. Cisani);
9. Firma ad apparente nome apposta in calce Parte_1 all'assegno n. 0041128189-11 del 01.03.2010 di € 6.750,00 (All. n.9 al fascicolo denominato “Produzione Documentale” dell'Avv. R. Cisani);
10. Firma ad apparente nome apposta in calce Parte_1 all'assegno n. 0812064893-03 del 26.08.2010 di € 6.200,00 (All. n.10 al fascicolo denominato “Produzione Documentale” dell'Avv. R. Cisani);
11. Firma ad apparente nome apposta in calce Parte_1 all'assegno n. 0812064894-04 del 09.09.2010 di € 4.300,00 (All. n.11 al fascicolo denominato “Produzione Documentale” dell'Avv. R. Cisani);
12. Firma ad apparente nome apposta in calce Parte_1 all'assegno n. 0812064898-08 del 10.09.2010 di € 5.330,00 (All. n.12 al fascicolo denominato “Produzione Documentale” dell'Avv. R. Cisani);
13. Firma ad apparente nome apposta in calce Parte_1 all'assegno n. 0812064896-06 del 13.09.2010 di € 6.000,00 (All. n.13 al fascicolo denominato “Produzione Documentale” dell'Avv. R. Cisani);
14. Firma ad apparente nome apposta in calce Parte_1 all'assegno n. 0812064900-10 del 20.09.2010 di € 3.500,00 (All. n.14 al fascicolo denominato “Produzione Documentale” dell'Avv. R. Cisani);
15. Firma ad apparente nome apposta in calce Parte_1 all'assegno n. 0812064899-09 del 21.09.2010 di € 1.500,00 (All. n.15 al fascicolo denominato “Produzione Documentale” dell'Avv. R. Cisani);
8 Tribunale di Avellino n. 5511/2014 R.G. Affari Civili Contenziosi
16. Firma ad apparente nome apposta in calce Parte_1 all'assegno n. 0812064897-07 del 26.11.2010 di € 4.068,00 (All. n.16 al fascicolo denominato “Produzione Documentale” dell'Avv. R. Cisani);
17. Firma ad apparente nome apposta in calce Parte_1 all'assegno n. 0816695294-12 del 18.01.2012 di € 1.000,00 (All. n.17 al fascicolo denominato “Produzione Documentale” dell'Avv. R. Cisani);
18. Firma ad apparente nome apposta in calce Parte_1 all'assegno n. 0041128184-06 del 05.10.2009 di € 4.800,00 (All. n.30 al fascicolo denominato “Documenti in originale” prodotti dall'Avv. R. Cisani su autorizzazione del Giudice all'udienza del 2.12.2016);
19. Firma ad apparente nome apposta in calce Parte_1 all'assegno n. 0812064895-05 del 06.09.2010 di € 4.900,00 (All. n.31 al fascicolo denominato “Documenti in originale” prodotti dall'Avv. R. Cisani su autorizzazione del Giudice all'udienza del 2.12.2016);
20. Firme ad apparente nome di cui al contratto di Parte_1 gestione patrimoniale nr. 2002571 del 26.3.2010 e relative norme contrattuali (All. n.32 al fascicolo denominato “Documenti in originale” prodotti dall'Avv. R. Cisani su autorizzazione del Giudice all'udienza del
2.12.2016);
21. Firma ad apparente nome di cui al questionario Parte_1
Mifid del 26.03.2010 (All. n.33 al fascicolo denominato “Documenti in originale” prodotti dall'Avv. R. Cisani su autorizzazione del Giudice all'udienza del 2.12.2016);
22. Firma ad apparente nome di cui all'atto Parte_1 Parte_1 denominato “Regime di esecuzione della disposizione” del 26.03.2010 (All.
n.34 al fascicolo denominato “Documenti in originale” prodotti dall'Avv. R.
Cisani su autorizzazione del Giudice all'udienza del 2.12.2016);
23. Firma ad apparente nome di cui alla dichiarazione Parte_1 del 26.03.2010 ex art. 21 D. Lgs. 231/2007 (All. n.35 al fascicolo denominato
“Documenti in originale” prodotti dall'Avv. R. Cisani su autorizzazione del
Giudice all'udienza del 2.12.2016);
24. Firme ad apparente nome di cui al contratto Parte_1 relativo ai servizi bancari e investimento n. 2176637 del 16.7.2002 e relative norme contrattuali (All. n.36 al fascicolo denominato “Documenti in originale” prodotti dall'Avv. R. Cisani su autorizzazione del Giudice all'udienza del 2.12.2016);
25. Firma ad apparente nome apposta per ricevuta del Parte_1 documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari (All.
n.37 al fascicolo denominato “Documenti in originale” prodotti dall'Avv. R.
Cisani su autorizzazione del Giudice all'udienza del 2.12.2016);
9 Tribunale di Avellino n. 5511/2014 R.G. Affari Civili Contenziosi
26. Firma ad apparente nome di cui alla scheda Parte_1 profilatura del 17.7.2002 (All. n.38 al fascicolo denominato “Documenti in originale” prodotti dall'Avv. R. Cisani su autorizzazione del Giudice all'udienza del 2.12.2016);
27. Firme ad apparente nome di cui al contratto Parte_1 relativo ai servizi bancari e di investimento n. 2140792 del 9.2.2004 e relative norme contrattuali (All. n.39 al fascicolo denominato “Documenti in originale” prodotti dall'Avv. R. Cisani su autorizzazione del Giudice all'udienza del 2.12.2016);
28. Firme ad apparente nome di cui allo specimen di Parte_1 firma (All. n.40 al fascicolo denominato “Documenti in originale” prodotti dall'Avv. R. Cisani su autorizzazione del Giudice all'udienza del 2.12.2016);
29. Firma ad apparente nome apposta per ricevuta del Parte_1 documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari (All.
n.41 al fascicolo denominato “Documenti in originale” prodotti dall'Avv. R.
Cisani su autorizzazione del Giudice all'udienza del 2.12.2016);
30. Firme ad apparente nome di cui alla scheda Parte_1 profilatura del 9.2.2004 (All. n.42 al fascicolo denominato “Documenti in originale” prodotti dall'Avv. R. Cisani su autorizzazione del Giudice all'udienza del 2.12.2016);
31. Firme ad apparente nome di cui al contratto Parte_1 relativo ai servizi bancari e di investimento n. 3015378 del 4.6.2004 e relative norme contrattuali (All. n.43 al fascicolo denominato “Documenti in originale” prodotti dall'Avv. R. Cisani su autorizzazione del Giudice all'udienza del 2.12.2016);
32. Firme ad apparente nome di cui allo specimen di Parte_1 firma (All. n.44 al fascicolo denominato “Documenti in originale” prodotti dall'Avv. R. Cisani su autorizzazione del Giudice all'udienza del 2.12.2016);
33. Firma ad apparente nome apposta per ricevuta del Parte_1 documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari (All.
n.45 al fascicolo denominato “Documenti in originale” prodotti dall'Avv. R.
Cisani su autorizzazione del Giudice all'udienza del 2.12.2016);
34. Firma ad apparente nome di cui alla scheda Parte_1 profilatura del 4.6.2004 (All. n.47 al fascicolo denominato “Documenti in originale” prodotti dall'Avv. R. Cisani su autorizzazione del Giudice all'udienza del 2.12.2016)
[…] (v. consulenza grafologica di cui in atti).
Le predette risultanze peritali, ritualmente valutabili solo rispetto alle operazioni sin dall'inizio debitamente indicate (id est: assegni di cui si è detto), dovendo rispetto a tutte le (altre) operazioni tardivamente menzionate in corso 10 Tribunale di Avellino n. 5511/2014 R.G. Affari Civili Contenziosi
di causa qui riaffermarsi le assorbenti argomentazioni in rito supra riportate, non possono tuttavia comportare, come sostenuto dagli attori, la qualificazione delle corrispondenti somme in termini di danno a risarcirsi, e ciò in difformità anche da quanto sul punto affermato nella (seconda) consulenza contabile parimenti disposta in corso di causa (v. consulenza del 30/09/2024 di cui in atti).
Circa l'apprezzamento dei relativi accertamenti, deve preliminarmente precisarsi come la compiutezza delle indagini svolte, scrupolosamente eseguite in piena coerenza con i quesiti formulati in corso di causa, anche al fine di meglio esplicitare e chiarire gli esiti della precedente consulenza espletata (v. consulenza del 1/04/2021), unitamente alla logicità e analiticità delle argomentazioni sottese alle conclusioni di volta in volta formulate, sempre esaurienti anche rispetto ai rilievi sollevati dalle parti in causa, impongano in ogni caso la condivisione - con le precisazioni di cui si dirà - delle relative risultanze, tenuto conto anche della costante descrizione ed esplicazione della metodologia seguita e degli esiti raggiunti al termine e durante l'espletamento delle operazioni di consulenza. Quanto ai sollevati rilievi, giova altrettanto preliminarmente precisare come il giudice del merito, in caso di adesione alle conclusioni del consulente tecnico, che nella sua relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisca l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte, atteso che in tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (Sez. 1, Sentenza n. 282 del 9/01/2009; nonchè Sez. 1, Sentenza n. 8355 del 3/04/2007).
Ciò detto, non può infatti sottacersi come l'ausiliario nominato, nell'analizzare partitamente le risultanze concernenti la gestione patrimoniale mobiliare (id est: Contratto di Amministrazione e Custodia n.121138109 – stipulato il 26/07/2002 - periodo disponibile dal 30/06/2003 al 31/12/2011 e Gestione Patrimonio Mobiliare Dep. Titoli n.705542 - inizio gestione 09/04/2010 – periodo disponibile dal 30/6/2010 al 24/04/2012, quali documenti non indicati nella lista dei documenti con firma apocrifa nella CTU grafologica in atti) e quelle concernenti le operazioni finanziarie riferite agli estratti c/c in contestazione (id est: conto corrente Banca MPS S.p.a. n. 250394.56 - poi diventato n. 250394.18 e conto corrente n. 309642.80 - poi diventato n. 309642.42), sia giunto a delle conclusioni solo parzialmente condivisibili.
Partendo dagli assegni (risultati apocrifi) di cui in atti - come a più riprese chiarito costituenti le uniche operazioni oggetto di rituale e tempestiva
11 Tribunale di Avellino n. 5511/2014 R.G. Affari Civili Contenziosi
allegazione ad opera dell'attore - il CTU risulta aver espunto i relativi importi dalle annotazioni contabili dei conti correnti di riferimento (id est: conto corrente Banca MPS S.p.a. n. 250394.56 e conto corrente n. 309642.80), sulla scorta delle seguenti osservazioni: […] si è proceduto a verificare le operazioni disconosciute/con firma apocrifa (secondo quanto riportato nella CTU della dott.ssa , a rideterminare il Saldo dell'Estratto conto Banca Persona_1
MPS S.p.a. nr.250394.56/18 intestato al Sig. del Parte_1 periodo dal 31/03/2009 (primo saldo contabile trimestrale antecedente alle operazioni illecite) al 08/06/2012 (coincidente con l'ultima operazione rilevata sul c/c nr. 250394) e dell'Estratto conto Banca MPS S.p.a. nr. 309642.80/42 intestato al Sig. dal 31/12/2008 al 07/08/2012 (coincidente Parte_1 con l'ultima operazione rilevata sul c/c nr. 309642), identificato dallo Scrivente sulla base della documentazione disponibile. In particolare: - analisi delle operazioni con firma apocrifa riferibili al conto corrente n.250394.56/18 e n.309642.80/42 intestati al Sig. nel periodo Parte_1 rispettivamente dal 31/03/2009 al 08/06/2012 (di seguito anche “Periodo di
Riferimento”) e dal 31/12/2009 al 07/08/2012 (di seguito anche “Periodo di
Riferimento”); - successivo ricalcolo, per il medesimo Periodo di Riferimento, del saldo dei conti correnti rettificati delle operazioni con firma apocrifa summenzionate e di seguito dettagliate;
- calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma del Saldo del c/c n.250394.56/18 ricostruito post- rettifiche alla data del 08/06/2012 e fino al 31/05/2024; - calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma del Saldo del c/c n.309642.80/42 ricostruiti post-rettifiche alla data del 07/08/2012 e fino al
31/05/2024. […], seguite dalla distinzione tra
- […] Operazioni riferite al c/c n. 250394.56/18 - Rettifiche in AVERE/ACCREDITO/ENTRATE - operazioni con firma apocrifa in sul c/c rettificate con la rilevazione di pari importo in Persona_2
AVERE/ENTRATA/ACCREDITO 1) Assegno bancario n.0040444907-09 di €1.500,00;
2) Assegno bancario n.040444908-10 di €2.700,00; 3) Assegno bancario n.816695294-12 di €1.000,00 […] e
- Operazioni riferite al c/c nr. 309642.80/42 - Rettifiche in
AVERE/ACCREDITO/ENTRATE - operazioni con firma apocrifa in sul c/c rettificate sul c/c con la rilevazione di pari importo Persona_2 in AVERE/ENTRATA/ACCREDITO 4) Assegno bancario n.0041128189-11 di
€6.750,00; 5) Assegno bancario n.0812064894-04 di €4.300,00; 6) Assegno bancario n.0041106755-01 di €1.200,00; 7) Assegno bancario n.0041128187-09 di
€3.800,00; 8) Assegno bancario n.0041128183-05 di €4.600,00; 9) Assegno bancario n.081206898-08 di €5.330,00; 10) Assegno bancario n.0041045663-09 di
€3.308,00; 11) Assegno bancario n.0041045665-11 di €4.523,00; 12) Assegno 12 Tribunale di Avellino n. 5511/2014 R.G. Affari Civili Contenziosi
bancario n.812064899-09 di €1.500,00; 13) Assegno bancario n.0041128182-04 di
€1.950,00; 14) Assegno bancario n.812064893-03 di €6.200,00; 15) Assegno bancario n.812064897-07 di €4.068,00; 16) Assegno bancario n. 812064900-10 di
€3.500,00; 17) Assegno bancario n.812064896-06 di €6.000,00; 18) Assegno bancario n.0041128184-06 di €4.800.00; 19) Assegno bancario n.0812064895-05 di
€4.900,00 […];
esitata a sua volta nelle seguenti (ed altrettanto bipartite) conclusioni:
- […] L'ammontare del Saldo nell'estratto c/c n.250394.56/18 all'08/06/2012, rettificato con le operazioni con firma apocrifa, comprensivo di competenze e commissioni bancarie riaddebitate e di interessi ricalcolati per il
Periodo di Riferimento ammonta ad €5.759,71. […] Quindi, l'ammontare spettante all'Attore è pari al Saldo del c/c n.250394.56/18 al 08/06/2012, rettificato dalle operazioni con firma apocrifa e comprensivo di rivalutazione ed interessi di cui alla tabella precedente, pari a complessivi €7.876,37 […];
- […] il Saldo dovuto dell'estratto c/c nr. 309642.80/42 rettificato è di
€66.729,94. A fronte del suddetto ricalcolo del Saldo dell'estratto c/c rettificato delle operazioni con firma apocrifa, sono stati rideterminati gli interessi di periodo sulla base del tasso di interesse debitore (8%) e creditore (1,25 %), come indicato nell'estratto c/c n.309642.80/42; successivamente, sono state riaddebitate le competenze, le commissioni bancarie e ridefiniti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria al 31/05/2024. Pertanto, il Saldo del c/c n.309642.80/42 al
31/05/2024 è di €94.154,48 […] (v. relazione contabile in atti).
Giova tuttavia precisare come in tema di responsabilità dell'intermediario per l'attività del promotore infedele la giurisprudenza sia ormai consolidata nell'affermare che: se è vero che questa si incentra sul presupposto dell'esistenza di un rapporto di necessaria occasionalità tra fatto illecito del promotore e esercizio delle attività funzionali allo svolgimento dei compiti che gli sono stati affidati dall'intermediario (cfr. fra le altre Cass. civ., sez. III, n. 18928 del 31 luglio 2017 e n. 5020 del 4 marzo 2014), è altrettanto vero che Se un simile rapporto deve considerarsi esistente tutte le volte in cui la condotta del promotore finanziario rientri nell'ambito e nelle finalità dell'attività dell'intermediario, l'onere probatorio gravante sul cliente, che agisca nei confronti dell'intermediario per il risarcimento del danno procurato dalla condotta illecita del promotore consiste nel dimostrare di aver affidato il proprio denaro, oggetto dell'illecita appropriazione da parte del promotore, per l'effettuazione di operazioni finanziarie che apparentemente rientrano nel campo della attività affidargli dall'intermediario secondo un criterio di normale affidamento in buona fede (Cass. civ., sez. I, n. 6829 del 24 marzo 2011).
In tale ottica, si è inteso precisare altresì che: mentre l'onere della prova (liberatoria) che grava sull'intermediario, impone che questi ai fini dell'esclusione di tale responsabilità oggettiva e solidale nei confronti del cliente, ha l'onere di provare che a quest'ultimo fosse chiaramente percepibile che la condotta del promotore si poneva al di fuori del 13 Tribunale di Avellino n. 5511/2014 R.G. Affari Civili Contenziosi
rapporto con l'intermediario ovvero che il cliente fosse consapevolmente coinvolto nell'elusione della disciplina legale posta in essere dal promotore finanziario (Cass. civ., sez. I, n. 22956 del 10 novembre 2015 e Cass. civ., sez. n. 18928/2017), dovendo in altri termini provare la chiara estraneità della condotta del promotore ai compiti affidatigli ovvero la evidente anomalia della condotta, se pure rientrante nel campo di operatività propria del rapporto fra intermediario e promotore (Cass. civ., sez. I, n. 9892 del 13 maggio 2016 e n. 27925 del 13 febbraio 2013); l'onere della prova, che grava sul cliente, dell'illecita appropriazione da parte del promotore finanziario del denaro consegnatogli ai fini dell'investimento varia nella prospettiva della responsabilità del promotore e dell'intermediario, atteso che nei confronti di quest'ultimo - come nel caso di specie - non può ritenersi rilevante, né una condotta processuale esplicitamente ammissiva da parte del promotore finanziario, né un comportamento qualificabile come ficta confessio (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 21737 del 27 ottobre 2016 e Cass. civ., sez. III, n. 13212 del 27 giugno 2016), poiché nel giudizio di risarcimento promosso dal cliente nei confronti dell'intermediario finanziario per i danni arrecati dal promotore finanziario infedele, l'intermediario assume la posizione di terzo rispetto al promotore autore dell'illecito (Cass. civ. sez. I n. 21737 del 27 ottobre 2016) e dunque la dichiarazione del promotore sulla ricezione del denaro da parte dell'investitore ha una valenza meramente indiziaria e può essere liberamente contestata dall'intermediario, essendo per converso necessario che il soggetto che agisce nei confronti dell'intermediario provi la effettiva consegna del denaro al promotore finanziario per l'effettuazione di operazioni finanziarie rientranti nel campo di operatività del rapporto fra il promotore e l'intermediario (Cass. civ., sez. III, n. 1741 del 25 gennaio 2011).
Né a soluzioni dissimili può indurre l'eventuale giudicato intervenuto - a seguito di patteggiamento, come esplicitamente dedotto da parte attrice (v. da ultimo comparsa conclusionale) - in sede penale, atteso che, per altrettanto condivisa giurisprudenza, La sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova (Sez. 3, Sentenza n. 20170 del 30/07/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 31010 del 07/11/2023), poiché la sentenza di patteggiamento - della quale l'art. 445, comma 1- bis, c.p.p. sancisce l'inefficacia agli effetti civili - può essere assunta semplicemente come elemento di prova, che può essere considerato in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale (Sez. 3 - , Ordinanza n. 2897 del 31/01/2024).
Facendo applicazione dei citati principi al caso di specie, dunque, risulta evidente la non condivisibilità in parte qua degli esiti del ricalcolo operato dal CTU, mancando in atti univoci riscontri circa l'effettiva riconducibilità dei pagamenti (id est: mediante assegni) supra riportati, all'effettuazione di investimenti e/o altre operazioni ricollegabili all'attività funzionale del Parte_2 nell'ambito del suo rapporto con la MPS.
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Del resto, il solo fatto che gli assegni negoziati rechino firme apocrife non può considerarsi sufficiente al tal fine, atteso che, anche al netto dell'assenza di elementi vincolanti in questo giudizio circa l'effettiva riconducibilità della falsità rilevata al citato promotore, trattasi comunque di assegni comprovatamente negoziati in favore di terzi (v. destinatari assegni di cui in atti), con tutto ciò che ne consegue in punto di (quantomeno) equivoca riferibilità della relativa negoziazione all'espletamento di operazioni di investimento, riconducibili al rapporto di preposizione del suddetto promotore, tali da integrare la responsabilità solidale e oggettiva della MPS per l'illecita appropriazione e/o utilizzazione (eventualmente) da questi compiuta.
A rendere oltremodo incerte le risultanze sul punto, d'altronde, contribuisce anche il fatto che: da un lato, uno degli assegni (risultati apocrifi) reca quale beneficiario lo stesso attore (v. assegno n. 812094894 di € 4.300,00 datato 09.09.2010, intestato al ); dall'altro, gli assegni (risultati apocrifi) Parte_1 risultano inseriti in un elenco progressivo anche di assegni non contestati, pur avendo parte attrice dedotto l'avvenuta sottrazione parte del promotore del relativo carnet.
Pertanto, la mancanza di prova della effettiva riferibilità dei pagamenti e/o delle negoziazioni contestate all'effettuazione di investimenti e/o altre operazioni finanziarie ricollegabili all'attività funzionale del nell'ambito del suo Parte_2 rapporto con la MPS non può che comportare, per i principi espressi in apertura, il rigetto della domanda, così come proposta, nella cui formulazione - per quanto sin qui riferito - non risultano nemmeno compiutamente individuate, né ritualmente individuabili, le (ulteriori) operazioni di cui è stata contestata la validità, peraltro in una prospettiva meramente prodromica e strumentale ad una, comunque non avutasi, condanna risarcitoria (v. formulazione letterale della domanda, in cui si chiede accertarsi la nullità, l'annullabilità, la risoluzione ecc., con la condanna della convenuta al risarcimento).
A ben guardare, però, non potrebbe giungersi - per le ragioni che ci si accinge ad esporre - a soluzioni dissimili nemmeno prendendo in considerazione l'insieme di tali ulteriori operazioni, o quantomeno di quelle, che, benché non ritualmente indicate, hanno tuttavia costituito oggetto degli accertamenti tecnici espletati.
Nell'analisi della documentazione concernente la gestione mobiliare riconducibile all'attore (id est: Contratto di Amministrazione e Custodia n. 121138109 – stipulato il 26/07/2002 - periodo disponibile dal 30/06/2003 al
31/12/2011 e Gestione Patrimonio Mobiliare Dep. Titoli n. 705542 - inizio gestione 09/04/2010 – periodo disponibile dal 30/6/2010 al 24/04/2012, quali documenti non indicati nella lista dei documenti con firma apocrifa nella CTU grafologica in atti), difatti, l'ausiliare risulta essere giunto alle seguenti conclusioni: […]
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- il Contratto di Amministrazione e Custodia n.121138109 registra un controvalore patrimoniale di € 236.314,80 alla data del 31/12/2011, rispetto ad un controvalore iniziale alla data del 30/06/2003 di €1.242.809,74; dagli esiti della consulenza tecnica grafologica della dott.ssa non risultano Persona_1 operazioni finanziarie con firma apocrifa collegate al suddetto Contratto di
Custodia n. 121138109;
- la Gestione Patrimonio Mobiliare Deposito Titoli n.705542 “Linea
d'investimento 475” e “Linea d'investimento 466” che registrava un controvalore iniziale alla data del 24/11/2010 di €415.000,00 (conferimento iniziale di €250.000 in data 09/04/2010 Linea d'investimento 466 e un conferimento di €165.000 in data 24/11/2010 Linea d'investimento 475) risulta estinta (cfr. rendiconto del
24/04/2012) per effetto dei prelievi riscossi da parte Attrice su entrambe le Linee
d'investimento. Ciò trova conferma nelle osservazioni prodotte dai rispettivi CTP e dalla documentazione bancaria richiamata […] (v. conclusioni di cui alla richiamata CTU contabile).
In altri termini, il nominato consulente ha chiarito che: […] - con riferimento al Contratto di Custodia n.121138109, non ha riconosciuto all'Attore alcuna somma a titolo di risarcimento danno per il decremento di valore intervenuto nell'intervallo di tempo compreso tra il 30/06/2003 ed il 31/12/2011, poiché, come risultante dagli atti della perizia calligrafica della C.T.U. dott.ssa non risultano indicate operazioni finanziarie con firma Persona_1 apocrifa collegate al suddetto Contratto di Custodia […], fermo restando che la successiva attestazione secondo cui […] non vi è dubbio che all'Attore spetti il rimborso della somma in giacenza al 31/12/2011 di €236.314,80 incrementata di interessi e rivalutazione, a partire dall'ultima data disponibile della Situazione patrimoniale (31/12/2011) per complessivi €331.416,03 (comprensivi di interessi e rivalutazione al 31/05/2024) […], non può dare la stura ad alcuna pretesa autenticamente risarcitoria (unica azionata in questa sede), non dando atto dell'esistenza di alcun danno economico derivante dalla valorizzazione del portafoglio titoli, come esplicato dallo stesso ausiliario in sede di risposta alle osservazioni di parte: […] lo scrivente conferma di non aver rilevato l'esistenza di un danno economico derivante dalla valorizzazione del portafoglio titoli in un diverso lasso temporale, più esattamente, dal confronto della valorizzazione del portafoglio titoli alla data del 30-06-2003 e alla data 31-12-2011. Lo Scrivente, come anticipato anche nella Bozza trasmessa, ha affermato che, con riferimento al
Contratto di custodia n.121138109, non ha riconosciuto alcuna somma a titolo di risarcimento danno in favore dell'Attore dovuto al decremento di valore dei titoli intervenuto tra il 30/06/2003 ed il 31/12/2011, perché risultante da una storica fluttuazione di valore dei medesimi titoli e da operazioni di investimento e
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disinvestimento non ritenute frutto di ordini con firma apocrifa […] (v. risposta alle osservazioni di parte).
Del medesimo tenore sono risultate le osservazioni svolte dal CTU […] Passando ad analizzare i dati disponibili indicati nei rendiconti della gestione patrimoniale mobiliare Dep. Titoli n.705542 (cui si rinvia per ogni dettaglio alla documentazione bancaria agli atti), al netto del conferimento eseguito di €250.000
“Linea 466” (per le motivazioni in precedenza illustrate) […], in ordine al quale
[…] emerge un valore iniziale della gestione di €165.000,00 “Linea 475” (conferito in data 24/11/2010 – come riportato anche nel Documento Situazione Contabile al
29/02/2012 della Banca MPS e risultante in data 24/11/2010 anche sul c/c n.309642.80 – movimento in DARE/USCITA “Versamento su gestione patrimoniale n.700554202”) che, alla data del 31/03/2012, si riduce ad un controvalore di
€151.634,49 (ultimo valore prima dell'estinzione della “Linea 475”). Tuttavia, il CTP di parte attrice dr. , nelle osservazioni rese e riportate nel Persona_3 successivo paragrafo, riporta, correttamente, nel prospetto riepilogativo delle operazioni, tra gli importi a deconto dalle iniziali pretese anche il Saldo della Linea
“475” gestione titoli n.705542 al 29-2-2012 (importo di €165.000 compreso nel maggior importo di €415.244,70 - vedi tabella sottostante). Ciò a conferma che le somme disinvestite sono state effettivamente riscosse da parte attrice, sebbene non su un conto corrente agli atti del fascicolo e oggetto di giudizio (dunque, non esaminato nella bozza trasmessa). Dunque, nulla è dovuto alla parte attrice […] (v. ancora relazione in atti), aggiungendo anche che […] D'altronde, in una remota ipotesi, non verificabile, che la causale abbia indicato un errato numero di gestione patrimoniale (70053201 e non 705542), il contratto di gestione 705542 risulta, comunque, estinto a seguito dei prelevamenti e i cui ordini non sono ricompresi tra quelli con firma apocrifa […] (v. ancora relazione in atti).
Tale ultima aggiunta si ricollega alle argomentazioni ulteriori elaborate dal medesimo ausiliario in ordine ai movimenti registratisi circa le suddette linee di investimento (v. anche ad apparente nome di cui Pt_3 Parte_1 al contratto di gestione patrimoniale nr. 2002571 del 26.3.2010 e relative norme contrattuali, nonché all'atto denominato “Regime di esecuzione della disposizione” del 26.03.2010), secondo cui […] dall'esame dell'estratto c/c n.3096.42, tra le movimentazioni in addebito/dare/uscite, si rileva che il conferimento/versamento di €250.000,00 al 9/04/2010 è stato eseguito, come da descrizione che testualmente si riporta “Versamento su gestione patrimoniale n.70053201”, ovvero sul conto di gestione patrimoniale n.70053201 che non risulta tra i documenti agli atti del fascicolo, né tra quelli denunciati con firma apocrifa;
dunque, il versamento non risulta eseguito né sul conto di gestione n.705542, né sul contratto di gestione patrimoniale n.2002571 (sottoscritto con firma apocrifa) Pertanto, nessuna rettifica è apportata al Saldo del conto corrente 17 Tribunale di Avellino n. 5511/2014 R.G. Affari Civili Contenziosi
n.3096.42 […] Non solo. Ove mai volessimo (anche) ipotizzare che il versamento di €250.000 risulti eseguito sul conto di gestione n.705542, essendo stato eseguito nella medesima data del trasferimento 09-04-2010, ipotesi già contemplata in bozza), è pur vero che, risultando la Linea di investimento 466 estinta e, comunque, non compresa tra quelle con firma apocrifa, nessuna rettifica andrebbe apportata al saldo del c/c. Infine, tale circostanza trova conferma nell'estratto a pag.7 e nel prospetto riepilogativo a pag.10 delle osservazioni dello stesso CTP di parte attrice che riconosce come somma già assegnata all'Attore l'importo di
€415.000 quale saldo comprensivo della gestione patrimoniale n.705542 di
€250.000 (Linea 466 conferita il 9- 4-2010) e di €165.000 (Linea 475 conferita il 24-
11-2010) […] (v. relazione in atti).
Del pari, deve escludersi la dirimenza dei documenti comunque menzionati dal CTU nella propria relazione nell'ambito della sezione Altri riscontri documentali, attesa, al di là di ogni altra questione, la non riconducibilità dei menzionati documenti (Firme ad apparente nome Parte_1 di cui al contratto relativo ai servizi bancari e investimento n. 2176637 del 16.7.2002 e relative norme contrattuali;
al contratto relativo ai servizi bancari e di investimento n. 2140792 del 9.2.2004 e relative norme contrattuali;
al contratto relativo ai servizi bancari e di investimento n. 3015378 del 4.6.2004 e relative norme contrattuali;
di cui al c/c n.3764.60/22), al novero delle operazioni e/o movimenti ritualmente contestati nel presente giudizio, come a più riprese chiarito in precedenza.
Alla stregua di tutto quanto precede, dunque, non può che giungersi al rigetto della domanda proposta, con il conseguenziale assorbimento, in applicazione dei principi citati in apertura, di ogni altra risultanza istruttoria, nonché di ogni altra questione, doglianza od eccezione, anche di rito e/o logicamente sovraordinata, comunque sollevata o rilevabile, ivi comprese le specificazioni concernenti le ulteriori operazioni finanziare asseritamente non prese in considerazione dal CTU, articolate per la prima volta in sede conclusionale (v. comparsa conclusionale in atti), e in ogni caso riferibili ad operazioni e/o investimenti non oggetto di rituale e specifica allegazione entro le preclusioni, anche assertive, imposte dal rito. Secondo consolidata giurisprudenza, del resto, L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo
18 Tribunale di Avellino n. 5511/2014 R.G. Affari Civili Contenziosi
ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016). Sulle spese La situazione di soccombenza venutasi a creare impone la condanna di parte attrice alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese del presente giudizio, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore (sino a € 260.000,00), della natura e della complessità (media) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (media) delle questioni trattate.
Al medesimo riparto dovranno soggiacere le spese delle consulenze tecniche espletate, così come liquidate in corso di causa.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, respinta, o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta la domanda, così come proposta;
condanna parte attrice, , alla rifusione in favore di Parte_1 parte convenuta, , in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
pone definitivamente a carico di parte attrice le spese delle consulenze tecniche espletate, così come liquidate in corso di causa. Così deciso in data 15/04/2025 Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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