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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/11/2025, n. 3264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3264 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1453/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1453/2025 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 quinquies e segg. c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTI Parte_1 C.F._1 MAESTRAMI RE elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BERTI MAESTRAMI RE
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2 CONVENUTO/I
AVV. SS DE GIORGI (CF ), quale Curatore Speciale del minore C.F._3 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE GIORGI Persona_1 C.F._4 SS elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DE GIORGI SS
CONVENUTO
CON L'INTERVENTO DEL PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
: Parte_1
Voglia il Tribunale di Bologna, contrariis rejectis e premessa ogni più opportuna declaratoria di legge e del caso, fra cui la nomina di un curatore speciale, fissare l'udienza di comparizione personale delle pagina 1 di 7 parti innanzi al Giudice designato, e voglia, previa audizione delle parti e premesso ogni più opportuno provvedimento di legge e del caso,
NEL MERITO
- a parziale modifica del decreto emesso dal Tribunale di Bologna in data 04.02.2019 (cron. 806/2019) nel procedimento RG 10283/2018, disporre la decadenza dalla responsabilità genitoriale del signor
(c.f. ) sul minore (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_5 Persona_1
) o, in subordine, l'affidamento c.d. super esclusivo o rafforzato, riservando CodiceFiscale_6 alla signora tutte le decisioni inerenti a in ogni ambito, senza il necessario Parte_1 Per_1 consenso del padre;
ferme le altre condizioni di cui al decreto emesso dal Tribunale di Bologna in data
04.02.2019 (cron. 806/2019) nel procedimento RG 10283/2018. Con vittoria di spese, competenze ed onorari
IN VIA ISTRUTTORIA
Qualora ritenuto necessario, si chiede ammettersi sin da ora prova per testi e interrogatorio formale sulle circostanze di cui narrativa con induzione dei signori:
- residente in [...]; Controparte_2
- RG , residente in [...] CP_4
Bertini, n. 6;
- , residente in [...] Controparte_5
e domiciliato a Bologna).
CURATORE SPECIALE DEL MINORE:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo NEL MERITO: accertare il superiore interesse del minore con decisione comunque idonea a realizzarlo concretamente;
DISPORRE l'affidamento super esclusivo del minore alla madre con facoltà di assumere le decisioni per il figlio in Persona_1 Parte_1 ogni ambito senza necessità del consenso del padre;
DISPORRE la collocazione del minore Per_1 presso la madre DISPORRE che gli incontri del signor
[...] Parte_1 [...] con il figlio avvengano in forma protetta e solo all'esito positivo della CP_1 Persona_1 valutazione della sua capacità genitoriale da parte del Servizio Sociale territorialmente competente e nel rispetto della volontà del minore alla ripresa del rapporto;
DISPORRE che i Servizi Sociali territorialmente competenti avviino un percorso di supporto psicologico a favore del minore e di sostegno alla genitorialità per i genitori;
DISPORRE che il compenso che verrà liquidato al curatore speciale sia posto a carico dello Stato, come da delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
pagina 2 di 7 Pos. n. 761/2025 del 27 febbraio 2025 del COA di Bologna;
in caso di revoca o inammissibilità che sia posto a carico dei genitori in solido tra loro (all.to 2)”
pagina 3 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione more uxorio fra le parti è nato il figlio in data 15.11.2015. Con decreto n. Per_1 cronol. 806/2019 del 04/02/2019 all'esito del procedimento RG n. 10283/2018 promosso dalla madre, e nel quale il padre era rimasto contumace, il Tribunale di Bologna ha stabilito l'affido esclusivo (non rafforzato) di alla madre, il suo collocamento presso di lei, un calendario di visita padre- Per_1 figlio basato principalmente sull'accordo fra le parti, che teneva conto della circostanza che il padre vivesse in Germania, l'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento ordinario del figlio versando mensilmente alla madre la somma di euro 250 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Col ricorso introduttivo del presente giudizio, la madre allega che il padre anche dopo la pronuncia del citato provvedimento, si sia sempre disinteressato del minore, omettendo di versare alcunchè per il suo mantenimento (salvo una somma di complessivi € 2.250,00), incontrando il minore un'unica volta a novembre 2023; il debito per mantenimento ordinario e spese straordinarie a carico del padre ammonta quindi ad oggi, secondo la madre, a complessivi euro 23.500; la madre allega (e documenta) inoltre che, a seguito della querela da lei sporta il 12.6.2019, il padre è stato condannato con sentenza 5102 del
10.12.2024 alla pena di mesi 4 di reclusione e al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita quantificato in euro 6.205, per il reato di cui all'art. 570 bis c.p. in relazione all'art. 570 c.p.
Allega (e documenta) di avere dovuto adire il Giudice Tutelare per ottenere il rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio perché il padre aveva tardato a inviarle il proprio consenso, che le era pervenuto, tramite la nonna paterna, solo nelle more del giudizio avanti al GT. Formula quindi le conclusioni in epigrafe riportate.
Il convenuto, nonostante la rituale tempestiva notifica, non si costituiva. Si costituiva il Curatore
Speciale nominato dal Giudice Relatore con comparsa del 24.7.2025 e, in particolare, si opponeva all'accoglimento della domanda formulata in via principale dalla madre, cioè la dichiarazione di decadenza del padre dalla potestà genitoriale, associandosi invece alla domanda proposta in via subordinata, cioè l'attribuzione alla madre dell'affido esclusivo c.d. rafforzato.
In data 4.9.2025 il Servizio Sociale trasmetteva la relazione richiesta, dalla quale emerge, in particolare, che era riuscito ad avere un contatto telefonico col padre del minore solo in data 21.7.2025, dopo molti tentativi;
che lo stesso aveva riferito di trovarsi in quel periodo in Italia ospite della propria madre e di avere intenzione di trasferirsi stabilmente in Italia, dalla Germania;
che tuttavia il Servizio successivamente non era più riuscito a contattarlo;
il Servizio ha riportato quanto riferito dalla madre, che è sostanzialmente quanto allegato in ricorso, e riferisce di avere incontrato il minore;
al riguardo riporta: Inizialmente ha esplicitato il suo disagio al colloquio ma successivamente si è aperto e si è mostrato sereno;
ha raccontato della scuola, dei suoi interessi e dei suoi amici. Ha mostrato un pagina 4 di 7 leggero disagio quando ha iniziato a parlare del padre;
disagio per la disparità con i compagni di classe, poiché il suo papà si trova in Germania e praticamente non lo ha mai visto se non per poche volte. Ha esplicitato la fatica della mamma nel “fare le cose senza il papà, sono difficili. Io dovevo andare in vacanza ma non ci sono riuscito perchè non avevo i documenti giusti”. E' parso molto consapevole delle difficoltà legate ai documenti e al distacco emotivo che c'è tra i genitori, “motivo per cui la mamma si è dovuta rivolgere al giudice”. Allo stesso tempo appare molto fragile per tale mancanza della figura genitoriale.
All'udienza di comparizione personale delle parti del 25.9.2025 il padre non è nemmeno comparso personalmente, essendo rimasto contumace. Le parti hanno precisato le conclusioni e discusso riportandosi agli atti introduttivi e la causa è stata trattenuta in decisione.
Vanno respinte le istanze istruttorie, su cui parte ricorrente ha insistito anche in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto i capitoli sono formulati in modo del tutto generico e comunque risultano superflui alla luce delle notizie acquisite tramite il Servizio Sociale.
SI rammenta che, con riferimento alla decadenza dalla potestà genitoriale, l'orientamento costante della
Corte di Cassazione è nel senso che: “In tema di responsabilità genitoriale, la decadenza rappresenta una misura estrema, che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi e concordanti. (La S.C. ha cassato il decreto impugnato, che aveva dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre di una tredicenne, senza la necessaria individuazione di condotte malevole o disfunzionali della donna nei confronti della figlia, ma soltanto di comportamenti ambivalenti o elusivi delle modalità degli incontri protetti)”. (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 24708 del 16/09/2024).
Nel caso in esame, se da un lato è vero che il padre ha contribuito con una somma irrisoria (2.250 euro in tutto) al mantenimento di e che dal 2017 al marzo 2023 non ha visto il padre, Per_1 Per_1
d'altra parte risulta che il piccolo frequenti con regolarità casa della nonna paterna e che la madre stessa riferisce che probabilmente il minore ha contatti col padre nel tempo che passa dalla nonna paterna, anche se ella non sa di preciso con quale frequenza. È vero che il Servizio è riuscito a contattarlo solo una volta per telefono, che egli ha riferito che si stava organizzando per reperire un'occupazione in Italia, ma che poi si è reso nuovamente irreperibile. È anche vero che per ottenere il consenso paterno al rilascio della carta d'identità del minore valida per l'espatrio, la madre ha dovuto ricorrere al GT e solo dopo la notifica del ricorso il padre, per il tramite della nonna paterna, ha trasmesso il suo consenso.
Tuttavia va sottolineato che il minore non ha manifestato sentimenti negativi nei confronti del padre, ma solo di sentirne la mancanza;
tale mancanza, peraltro, non risulta che abbia avuto conseguenze pagina 5 di 7 dannose sulla sana crescita del bambino, non risultando in tal senso alcuna segnalazione in ambito scolastico, né sanitario. Peraltro, il minore ha un rapporto regolare con la nonna paterna. Come ha sottolineato il Curatore Speciale, senza che ciò sia stato contestato dalla difesa della ricorrente: Dal colloquio con il minore è emerso che , oltre ad avere dei ricordi positivi del padre, desidera Per_1 averci un rapporto;
i ricordi riferiti paiono per lui momenti con il padre da non dimenticare, i desideri sono apparsi sentiti con profondità e le parole per il padre prive di risentimento o rancore. Il minore frequenta regolarmente la famiglia di origine paterna e pare sia anche capitato che abbia sentito il padre durante le visite alla nonna (si richiamano docc. 12-13-14 allegati al ricorso . Anche Parte_1 della famiglia paterna il minore ha riferito senza risentimento o rancore, ma solo in termini positivi, riconoscendone il legame familiare. […] Agli atti non è riferito come il minore avrebbe finora manifestato il pregiudizio subito a causa della condotta del padre;
non è presente alcuna allegazione della scuola o medica sul suo comportamento in ambito scolastico e sul suo stato di salute, alcun riferimento è stato fatto a particolari o preoccupanti episodi e circostanze di vita derivanti dal pregiudizio subito e subendo per l'assenza del padre, sia in ambito famigliare che ricreativo.[…] Nel caso di specie, non è dimostrato né provato il grave pregiudizio subito dal minore che è invece apparso desideroso del padre e a lui vicino attraverso il contatto e la frequentazione della famiglia paterna, in particolare della nonna. Considerato ciò, l'età del minore (anni 10) e la capacità di discernimento dimostrata, l'applicazione della misura richiesta dalla madre a carico del padre potrebbe essere vissuta dal figlio come una punizione al padre per come si è comportato con lui e sentirsi la causa di questa punizione;
e forse questo potrebbe costituire il vero grave pregiudizio per il minore.
Alla luce degli elementi acquisiti, come sopra esposti, si ritiene, pertanto, che la domanda di decadenza del padre dalla potestà genitoriale non vada accolta. Alle oggettive difficoltà create al figlio dalla lontananza paterna, quali l'avere ottenuto con ritardo il rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio, può, infatti, essere posto adeguato rimedio con l'attribuzione alla madre dell'affido esclusivo rafforzato, cioè con l'attribuzione della facoltà di assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per il figlio, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore;
ella potrà chiedere e ottenere autonomamente documenti di identità per il minore anche validi per l'espatrio; potrà svolgere autonomamente tutte le pratiche amministrative di interesse per il minore. L'attrice ha peraltro formulato tale domanda in via subordinata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del convenuto contumace e liquidate nei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per quella decisoria, essendosi limitata alla discussione orale in prima udienza, e non essendosi in concreto svolta la fase di trattazione e istruttoria. pagina 6 di 7 Va disposto il versamento diretto in favore dello Stato ex art. 133 dpr 115/2002, essendo l'attrice e il
Curatore Speciale ammessi al Patrocinio a Spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 – respinge la domanda di dichiarazione della decadenza dalla potestà genitoriale del convenuto sul figlio minore nato in data [...]; Persona_1
2 - a parziale modifica del decreto n. 806/2019 del Tribunale di Bologna, attribuisce alla madre l'affido esclusivo del figlio minore nato in data [...], con attribuzione alla stessa Persona_1 della facoltà di assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per il figlio, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore;
ella potrà chiedere e ottenere autonomamente documenti di identità per il minore anche validi per l'espatrio; potrà svolgere autonomamente tutte le pratiche amministrative di interesse per il minore;
3 - condanna altresì il convenuto a rimborsare alla attrice le spese di lite, che si liquidano in € 25 per spese, € 4.358 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge;
ordina il pagamento diretto in favore dello Stato ex art. 133 dpr 115/2002;
4 - condanna il convenuto a rifondere al Curatore Speciale del minore nato in Persona_1 data 15.11.2015, le spese di lite, che si liquidano in € 4.358 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge;
ordina il pagamento diretto in favore dello Stato ex art. 133 dpr
115/2002.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1453/2025 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 quinquies e segg. c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTI Parte_1 C.F._1 MAESTRAMI RE elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BERTI MAESTRAMI RE
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2 CONVENUTO/I
AVV. SS DE GIORGI (CF ), quale Curatore Speciale del minore C.F._3 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE GIORGI Persona_1 C.F._4 SS elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DE GIORGI SS
CONVENUTO
CON L'INTERVENTO DEL PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
: Parte_1
Voglia il Tribunale di Bologna, contrariis rejectis e premessa ogni più opportuna declaratoria di legge e del caso, fra cui la nomina di un curatore speciale, fissare l'udienza di comparizione personale delle pagina 1 di 7 parti innanzi al Giudice designato, e voglia, previa audizione delle parti e premesso ogni più opportuno provvedimento di legge e del caso,
NEL MERITO
- a parziale modifica del decreto emesso dal Tribunale di Bologna in data 04.02.2019 (cron. 806/2019) nel procedimento RG 10283/2018, disporre la decadenza dalla responsabilità genitoriale del signor
(c.f. ) sul minore (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_5 Persona_1
) o, in subordine, l'affidamento c.d. super esclusivo o rafforzato, riservando CodiceFiscale_6 alla signora tutte le decisioni inerenti a in ogni ambito, senza il necessario Parte_1 Per_1 consenso del padre;
ferme le altre condizioni di cui al decreto emesso dal Tribunale di Bologna in data
04.02.2019 (cron. 806/2019) nel procedimento RG 10283/2018. Con vittoria di spese, competenze ed onorari
IN VIA ISTRUTTORIA
Qualora ritenuto necessario, si chiede ammettersi sin da ora prova per testi e interrogatorio formale sulle circostanze di cui narrativa con induzione dei signori:
- residente in [...]; Controparte_2
- RG , residente in [...] CP_4
Bertini, n. 6;
- , residente in [...] Controparte_5
e domiciliato a Bologna).
CURATORE SPECIALE DEL MINORE:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo NEL MERITO: accertare il superiore interesse del minore con decisione comunque idonea a realizzarlo concretamente;
DISPORRE l'affidamento super esclusivo del minore alla madre con facoltà di assumere le decisioni per il figlio in Persona_1 Parte_1 ogni ambito senza necessità del consenso del padre;
DISPORRE la collocazione del minore Per_1 presso la madre DISPORRE che gli incontri del signor
[...] Parte_1 [...] con il figlio avvengano in forma protetta e solo all'esito positivo della CP_1 Persona_1 valutazione della sua capacità genitoriale da parte del Servizio Sociale territorialmente competente e nel rispetto della volontà del minore alla ripresa del rapporto;
DISPORRE che i Servizi Sociali territorialmente competenti avviino un percorso di supporto psicologico a favore del minore e di sostegno alla genitorialità per i genitori;
DISPORRE che il compenso che verrà liquidato al curatore speciale sia posto a carico dello Stato, come da delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
pagina 2 di 7 Pos. n. 761/2025 del 27 febbraio 2025 del COA di Bologna;
in caso di revoca o inammissibilità che sia posto a carico dei genitori in solido tra loro (all.to 2)”
pagina 3 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione more uxorio fra le parti è nato il figlio in data 15.11.2015. Con decreto n. Per_1 cronol. 806/2019 del 04/02/2019 all'esito del procedimento RG n. 10283/2018 promosso dalla madre, e nel quale il padre era rimasto contumace, il Tribunale di Bologna ha stabilito l'affido esclusivo (non rafforzato) di alla madre, il suo collocamento presso di lei, un calendario di visita padre- Per_1 figlio basato principalmente sull'accordo fra le parti, che teneva conto della circostanza che il padre vivesse in Germania, l'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento ordinario del figlio versando mensilmente alla madre la somma di euro 250 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Col ricorso introduttivo del presente giudizio, la madre allega che il padre anche dopo la pronuncia del citato provvedimento, si sia sempre disinteressato del minore, omettendo di versare alcunchè per il suo mantenimento (salvo una somma di complessivi € 2.250,00), incontrando il minore un'unica volta a novembre 2023; il debito per mantenimento ordinario e spese straordinarie a carico del padre ammonta quindi ad oggi, secondo la madre, a complessivi euro 23.500; la madre allega (e documenta) inoltre che, a seguito della querela da lei sporta il 12.6.2019, il padre è stato condannato con sentenza 5102 del
10.12.2024 alla pena di mesi 4 di reclusione e al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita quantificato in euro 6.205, per il reato di cui all'art. 570 bis c.p. in relazione all'art. 570 c.p.
Allega (e documenta) di avere dovuto adire il Giudice Tutelare per ottenere il rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio perché il padre aveva tardato a inviarle il proprio consenso, che le era pervenuto, tramite la nonna paterna, solo nelle more del giudizio avanti al GT. Formula quindi le conclusioni in epigrafe riportate.
Il convenuto, nonostante la rituale tempestiva notifica, non si costituiva. Si costituiva il Curatore
Speciale nominato dal Giudice Relatore con comparsa del 24.7.2025 e, in particolare, si opponeva all'accoglimento della domanda formulata in via principale dalla madre, cioè la dichiarazione di decadenza del padre dalla potestà genitoriale, associandosi invece alla domanda proposta in via subordinata, cioè l'attribuzione alla madre dell'affido esclusivo c.d. rafforzato.
In data 4.9.2025 il Servizio Sociale trasmetteva la relazione richiesta, dalla quale emerge, in particolare, che era riuscito ad avere un contatto telefonico col padre del minore solo in data 21.7.2025, dopo molti tentativi;
che lo stesso aveva riferito di trovarsi in quel periodo in Italia ospite della propria madre e di avere intenzione di trasferirsi stabilmente in Italia, dalla Germania;
che tuttavia il Servizio successivamente non era più riuscito a contattarlo;
il Servizio ha riportato quanto riferito dalla madre, che è sostanzialmente quanto allegato in ricorso, e riferisce di avere incontrato il minore;
al riguardo riporta: Inizialmente ha esplicitato il suo disagio al colloquio ma successivamente si è aperto e si è mostrato sereno;
ha raccontato della scuola, dei suoi interessi e dei suoi amici. Ha mostrato un pagina 4 di 7 leggero disagio quando ha iniziato a parlare del padre;
disagio per la disparità con i compagni di classe, poiché il suo papà si trova in Germania e praticamente non lo ha mai visto se non per poche volte. Ha esplicitato la fatica della mamma nel “fare le cose senza il papà, sono difficili. Io dovevo andare in vacanza ma non ci sono riuscito perchè non avevo i documenti giusti”. E' parso molto consapevole delle difficoltà legate ai documenti e al distacco emotivo che c'è tra i genitori, “motivo per cui la mamma si è dovuta rivolgere al giudice”. Allo stesso tempo appare molto fragile per tale mancanza della figura genitoriale.
All'udienza di comparizione personale delle parti del 25.9.2025 il padre non è nemmeno comparso personalmente, essendo rimasto contumace. Le parti hanno precisato le conclusioni e discusso riportandosi agli atti introduttivi e la causa è stata trattenuta in decisione.
Vanno respinte le istanze istruttorie, su cui parte ricorrente ha insistito anche in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto i capitoli sono formulati in modo del tutto generico e comunque risultano superflui alla luce delle notizie acquisite tramite il Servizio Sociale.
SI rammenta che, con riferimento alla decadenza dalla potestà genitoriale, l'orientamento costante della
Corte di Cassazione è nel senso che: “In tema di responsabilità genitoriale, la decadenza rappresenta una misura estrema, che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi e concordanti. (La S.C. ha cassato il decreto impugnato, che aveva dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre di una tredicenne, senza la necessaria individuazione di condotte malevole o disfunzionali della donna nei confronti della figlia, ma soltanto di comportamenti ambivalenti o elusivi delle modalità degli incontri protetti)”. (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 24708 del 16/09/2024).
Nel caso in esame, se da un lato è vero che il padre ha contribuito con una somma irrisoria (2.250 euro in tutto) al mantenimento di e che dal 2017 al marzo 2023 non ha visto il padre, Per_1 Per_1
d'altra parte risulta che il piccolo frequenti con regolarità casa della nonna paterna e che la madre stessa riferisce che probabilmente il minore ha contatti col padre nel tempo che passa dalla nonna paterna, anche se ella non sa di preciso con quale frequenza. È vero che il Servizio è riuscito a contattarlo solo una volta per telefono, che egli ha riferito che si stava organizzando per reperire un'occupazione in Italia, ma che poi si è reso nuovamente irreperibile. È anche vero che per ottenere il consenso paterno al rilascio della carta d'identità del minore valida per l'espatrio, la madre ha dovuto ricorrere al GT e solo dopo la notifica del ricorso il padre, per il tramite della nonna paterna, ha trasmesso il suo consenso.
Tuttavia va sottolineato che il minore non ha manifestato sentimenti negativi nei confronti del padre, ma solo di sentirne la mancanza;
tale mancanza, peraltro, non risulta che abbia avuto conseguenze pagina 5 di 7 dannose sulla sana crescita del bambino, non risultando in tal senso alcuna segnalazione in ambito scolastico, né sanitario. Peraltro, il minore ha un rapporto regolare con la nonna paterna. Come ha sottolineato il Curatore Speciale, senza che ciò sia stato contestato dalla difesa della ricorrente: Dal colloquio con il minore è emerso che , oltre ad avere dei ricordi positivi del padre, desidera Per_1 averci un rapporto;
i ricordi riferiti paiono per lui momenti con il padre da non dimenticare, i desideri sono apparsi sentiti con profondità e le parole per il padre prive di risentimento o rancore. Il minore frequenta regolarmente la famiglia di origine paterna e pare sia anche capitato che abbia sentito il padre durante le visite alla nonna (si richiamano docc. 12-13-14 allegati al ricorso . Anche Parte_1 della famiglia paterna il minore ha riferito senza risentimento o rancore, ma solo in termini positivi, riconoscendone il legame familiare. […] Agli atti non è riferito come il minore avrebbe finora manifestato il pregiudizio subito a causa della condotta del padre;
non è presente alcuna allegazione della scuola o medica sul suo comportamento in ambito scolastico e sul suo stato di salute, alcun riferimento è stato fatto a particolari o preoccupanti episodi e circostanze di vita derivanti dal pregiudizio subito e subendo per l'assenza del padre, sia in ambito famigliare che ricreativo.[…] Nel caso di specie, non è dimostrato né provato il grave pregiudizio subito dal minore che è invece apparso desideroso del padre e a lui vicino attraverso il contatto e la frequentazione della famiglia paterna, in particolare della nonna. Considerato ciò, l'età del minore (anni 10) e la capacità di discernimento dimostrata, l'applicazione della misura richiesta dalla madre a carico del padre potrebbe essere vissuta dal figlio come una punizione al padre per come si è comportato con lui e sentirsi la causa di questa punizione;
e forse questo potrebbe costituire il vero grave pregiudizio per il minore.
Alla luce degli elementi acquisiti, come sopra esposti, si ritiene, pertanto, che la domanda di decadenza del padre dalla potestà genitoriale non vada accolta. Alle oggettive difficoltà create al figlio dalla lontananza paterna, quali l'avere ottenuto con ritardo il rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio, può, infatti, essere posto adeguato rimedio con l'attribuzione alla madre dell'affido esclusivo rafforzato, cioè con l'attribuzione della facoltà di assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per il figlio, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore;
ella potrà chiedere e ottenere autonomamente documenti di identità per il minore anche validi per l'espatrio; potrà svolgere autonomamente tutte le pratiche amministrative di interesse per il minore. L'attrice ha peraltro formulato tale domanda in via subordinata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del convenuto contumace e liquidate nei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per quella decisoria, essendosi limitata alla discussione orale in prima udienza, e non essendosi in concreto svolta la fase di trattazione e istruttoria. pagina 6 di 7 Va disposto il versamento diretto in favore dello Stato ex art. 133 dpr 115/2002, essendo l'attrice e il
Curatore Speciale ammessi al Patrocinio a Spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 – respinge la domanda di dichiarazione della decadenza dalla potestà genitoriale del convenuto sul figlio minore nato in data [...]; Persona_1
2 - a parziale modifica del decreto n. 806/2019 del Tribunale di Bologna, attribuisce alla madre l'affido esclusivo del figlio minore nato in data [...], con attribuzione alla stessa Persona_1 della facoltà di assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per il figlio, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore;
ella potrà chiedere e ottenere autonomamente documenti di identità per il minore anche validi per l'espatrio; potrà svolgere autonomamente tutte le pratiche amministrative di interesse per il minore;
3 - condanna altresì il convenuto a rimborsare alla attrice le spese di lite, che si liquidano in € 25 per spese, € 4.358 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge;
ordina il pagamento diretto in favore dello Stato ex art. 133 dpr 115/2002;
4 - condanna il convenuto a rifondere al Curatore Speciale del minore nato in Persona_1 data 15.11.2015, le spese di lite, che si liquidano in € 4.358 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge;
ordina il pagamento diretto in favore dello Stato ex art. 133 dpr
115/2002.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 7 di 7