TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 30/05/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 30.5.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa RG. 1721/2021 al quale è riunito il 1752/2020 e vertente tra:
, nata a [...] il [...], cf: ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Brolo, Via C. Colombo, 5, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rapp.to e Controparte_1 difeso come in atti;
Resistente
Oggetto: ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI IN AGRICOLTURA
All'udienza odierna i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 4.6.2020 la ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, essere bracciante agricola iscritta negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
che, nell'anno 2015 aveva regolarmente svolto la suddetta attività lavorativa, presso l'azienda agricola Darifoglio Società cooperativa Agricola per 102 giornate;
che, l' le aveva comunicato di averla cancellata dagli elenchi CP_2 anagrafici agricoltura per tale anno e che inutile si era rilevato il ricorso amministrativo.
Per l'effetto chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2015 per 102 giornate annue, con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro- CP_2 tempore, ad effettuare la suddetta iscrizione, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva contestando le richieste della CP_2 ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
- Con ulteriore ricorso RG. n. 1752/2020 la ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, essere bracciante agricola iscritta negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
che nell'anno 2016 aveva regolarmente svolto la suddetta attività lavorativa, presso l'azienda agricola Darifoglio Società cooperativa
Agricola per 102 giornate;
che. l' le aveva comunicato di averla cancellata dagli elenchi per tale anno CP_2
e che inutile si era rilevato il ricorso amministrativo. Per l'effetto chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2016 per 102 giornate annue, con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro- CP_2 tempore, ad effettuare la suddetta iscrizione, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva contestando le richieste della CP_2 ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Previa riunione dei due giudizi, sussistendo motivi di connessione, ed espletamento della prova testimoniale, all'odierna udienza la causa veniva decisa, con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti sono fondati e vanno accolti.
La parte ricorrente, infatti, ha fornito valida prova circa la tempestiva presentazione dei ricorsi avverso i provvedimenti di cancellazione della iscrizione degli elenchi per gli anni in questione e non si pongono altresì problemi di decadenza, essendo stati rispettati i termini relativi, essendo stata cancellata con la pubblicazione del terzo elenco di variazione 2019.
La domanda della ricorrente tende alla sua iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per gli anni 2015 e 2016 per 102 giornate annue, in cui la stessa avrebbe diritto, avendo lavorato come bracciante agricola alle dipendenze della soc. coop agricola Darifoglio.
Essa si duole poi della circostanza che l' le ha comunicato di averla cancellata a causa della CP_2 insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Ora, così come affermato dalla ricorrente, gli assunti dell'Ente sono rimasti indimostrati.
A supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente oltre ad avere prodotto le buste paga relative al rapporto di lavoro dedotto, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale al fine di provare di avere effettivamente lavorato negli anni indicati e secondo le modalità riferite.
Invero, dall'esame del teste escusso, disinteressata nel presente giudizio e sulla cui attendibilità non sorgono dubbi, avendo risposto in modo preciso e puntuale anche a seguito di esplicite sollecitazioni da parte di questo giudice, è emerso che la ricorrente negli anni 2015 e 2016 ha lavorato come bracciante agricola, sotto il vincolo di subordinazione, con la ditta Darifoglio società coop agricola, per 102 giornate annue.
Detta teste ha specificato sia l'attività svolta con particolari riferimenti anche alla ricorrente, nonché le modalità di organizzazione dell'azienda e dello svolgimento dell'attività all'interno della stessa, nonché hanno specificato le modalità di pagamento.
CP_ Così come chiarito dall' con circolare n. 56 del 23.4.2020 riguardante il passaggio al settore terziario dei lavoratori, gli stessi, come affermato, indipendentemente dalla qualificazione dell'azienda, qualora svolga “un'attività lavorativa riconducibile ad attività agricola, tale lavoratore mantiene la propria identificazione previdenziale di operaio agricolo e pertanto conserva il diritto alle prestazioni previdenziali corrisposte e/o da corrispondere, specifiche del settore agricolo,”
E' evidente che le attività de quo non possano che qualificarsi come attività agricole. Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Consegue che l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, deve essere, senz'altro, CP_2 condannato all'iscrizione come chiesto nei ricorsi riuniti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che, negli anni 2015 e 2016 la ricorrente ha lavorato come Parte_1 bracciante agricola alle dipendenze della ditta Darifoglio Soc coop agricola per 102 giornate e, per l'effetto, ordina all in persona del Presidente pro-tempore, di effettuare la relativa iscrizione CP_2 negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore della stessa;
2) condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, al pagamento dei compensi del CP_2 giudizio, liquidati in € 3.886,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Carmela Bonina, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 30.5.2025
il giudice del lavoro
DR. Amato Lucia Maria Catena
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 30.5.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa RG. 1721/2021 al quale è riunito il 1752/2020 e vertente tra:
, nata a [...] il [...], cf: ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Brolo, Via C. Colombo, 5, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rapp.to e Controparte_1 difeso come in atti;
Resistente
Oggetto: ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI IN AGRICOLTURA
All'udienza odierna i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 4.6.2020 la ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, essere bracciante agricola iscritta negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
che, nell'anno 2015 aveva regolarmente svolto la suddetta attività lavorativa, presso l'azienda agricola Darifoglio Società cooperativa Agricola per 102 giornate;
che, l' le aveva comunicato di averla cancellata dagli elenchi CP_2 anagrafici agricoltura per tale anno e che inutile si era rilevato il ricorso amministrativo.
Per l'effetto chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2015 per 102 giornate annue, con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro- CP_2 tempore, ad effettuare la suddetta iscrizione, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva contestando le richieste della CP_2 ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
- Con ulteriore ricorso RG. n. 1752/2020 la ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, essere bracciante agricola iscritta negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
che nell'anno 2016 aveva regolarmente svolto la suddetta attività lavorativa, presso l'azienda agricola Darifoglio Società cooperativa
Agricola per 102 giornate;
che. l' le aveva comunicato di averla cancellata dagli elenchi per tale anno CP_2
e che inutile si era rilevato il ricorso amministrativo. Per l'effetto chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2016 per 102 giornate annue, con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro- CP_2 tempore, ad effettuare la suddetta iscrizione, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva contestando le richieste della CP_2 ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Previa riunione dei due giudizi, sussistendo motivi di connessione, ed espletamento della prova testimoniale, all'odierna udienza la causa veniva decisa, con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti sono fondati e vanno accolti.
La parte ricorrente, infatti, ha fornito valida prova circa la tempestiva presentazione dei ricorsi avverso i provvedimenti di cancellazione della iscrizione degli elenchi per gli anni in questione e non si pongono altresì problemi di decadenza, essendo stati rispettati i termini relativi, essendo stata cancellata con la pubblicazione del terzo elenco di variazione 2019.
La domanda della ricorrente tende alla sua iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per gli anni 2015 e 2016 per 102 giornate annue, in cui la stessa avrebbe diritto, avendo lavorato come bracciante agricola alle dipendenze della soc. coop agricola Darifoglio.
Essa si duole poi della circostanza che l' le ha comunicato di averla cancellata a causa della CP_2 insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Ora, così come affermato dalla ricorrente, gli assunti dell'Ente sono rimasti indimostrati.
A supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente oltre ad avere prodotto le buste paga relative al rapporto di lavoro dedotto, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale al fine di provare di avere effettivamente lavorato negli anni indicati e secondo le modalità riferite.
Invero, dall'esame del teste escusso, disinteressata nel presente giudizio e sulla cui attendibilità non sorgono dubbi, avendo risposto in modo preciso e puntuale anche a seguito di esplicite sollecitazioni da parte di questo giudice, è emerso che la ricorrente negli anni 2015 e 2016 ha lavorato come bracciante agricola, sotto il vincolo di subordinazione, con la ditta Darifoglio società coop agricola, per 102 giornate annue.
Detta teste ha specificato sia l'attività svolta con particolari riferimenti anche alla ricorrente, nonché le modalità di organizzazione dell'azienda e dello svolgimento dell'attività all'interno della stessa, nonché hanno specificato le modalità di pagamento.
CP_ Così come chiarito dall' con circolare n. 56 del 23.4.2020 riguardante il passaggio al settore terziario dei lavoratori, gli stessi, come affermato, indipendentemente dalla qualificazione dell'azienda, qualora svolga “un'attività lavorativa riconducibile ad attività agricola, tale lavoratore mantiene la propria identificazione previdenziale di operaio agricolo e pertanto conserva il diritto alle prestazioni previdenziali corrisposte e/o da corrispondere, specifiche del settore agricolo,”
E' evidente che le attività de quo non possano che qualificarsi come attività agricole. Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Consegue che l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, deve essere, senz'altro, CP_2 condannato all'iscrizione come chiesto nei ricorsi riuniti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che, negli anni 2015 e 2016 la ricorrente ha lavorato come Parte_1 bracciante agricola alle dipendenze della ditta Darifoglio Soc coop agricola per 102 giornate e, per l'effetto, ordina all in persona del Presidente pro-tempore, di effettuare la relativa iscrizione CP_2 negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore della stessa;
2) condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, al pagamento dei compensi del CP_2 giudizio, liquidati in € 3.886,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Carmela Bonina, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 30.5.2025
il giudice del lavoro
DR. Amato Lucia Maria Catena