TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/04/2025, n. 5882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5882 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
RGAC 57924 ANNO 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 57924 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione alla udienza del 9 aprile 2025 sulle conclusioni precisate come in atti il 5 febbraio 2025, e vertente
TRA
(p. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Roma, via Cola di Rienzo n. 162
presso lo studio dell'avv. Mauro Mazzoni che la rappresenta e difende giusta procura alle liti su foglio allegato all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
(cf ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempre, elettivamente domiciliata in Roma, via della Giuliana n. 80 presso lo studio dell'avv. Francesca Rinauro che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
APPELLATA
E
e CP_2 CP_3
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale. TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Conclusioni
Alla udienza del 9 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti alla udienza del 5 febbraio 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato la società Parte_1
nella qualità di cessionario del credito vantato da proprietario del veicolo Controparte_4
Ford Fiesta tardato FD805BN in relazione all'incidente verificatosi il 19 febbraio 2021,
intorno alla ore 9,00, aveva citato in giudizio innanzi al Giudice di pace di Roma la società
e rispettivamente società che Controparte_1 CP_2 CP_3
assicurava il veicolo Mitsubishi OL Targato CS885HF, conducente e proprietario del veicolo stesso, chiedendo l'accertamento della responsabilità del conducente di detto veicolo nella causazione dell'incidente e la condanna dei convenuti al risarcimento del danno subito, rappresentato dal costo di riparazione del veicolo come si evinceva dalla fattura emessa.
A sostegno della domanda aveva dedotto che il giorno 19 febbraio 2021 il cedente alla guida del proprio autoveicolo mentre percorreva via Feo Belcari, giunto all'altezza del civico n. 20 era stato tamponato dal veicolo Audi A6 targato FE119VT che a sua volta era stato tamponato dal veicolo OL Mitsubishi che lo aveva sospinto a tamponare il suo veicolo.
Le parti avevano sottoscritto il modello CAI nel quale risultava il tamponamento da parte del conducente del veicolo Pt_2
In conseguenza dell'incidente il veicolo del cedente aveva subito danno per un importo di euro 5.649,41 come da fattura emessa dalla società attrice nella qualità di società
cessionaria del credito.
La società convenuta aveva inviato la somma di euro 4.536 ritenuta satisfattiva dei danni riportati nell'incidente, somma che era stata trattenuta in acconto sul maggior danno e la
RGAC 57924 ANNO 2022 Pag. 2 di 10 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
società attrice, dopo aver espletata la negoziazione assistita, ha introdotto il presente giudizio per ottenere il risarcimento del danno differenziale ritenuto ancora dovuto.
Ritenendo sussistente la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo dei convenuti per non aver rispettato la distanza di sicurezza ed in relazione al quantum ha richiesto la somma indicata nella fattura ritenendo che la stessa costituisse prova del danno.
Non si erano costituiti i convenuti venendo dichiarati contumaci.
Nel corso del giudizio era stato richiesto l'interrogatorio formale del convenuto conducente non ammesso dal giudice in quanto relativo alle sole modalità di verificazione dell'incidente e non anche sui danni riportati dal veicolo, ritenendo sufficiente il modello CAI prodotto in atti, non ammessa la CTU per valutare i danni essendo la stessa esplorativa non essendo stato provato che i danni riparati fossero i danni cagionati nell'incidente, il Giudice di pace con sentenza 3079/2022 ha ritenuto che non fosse stata fornita la prova dei danni riportati dal veicolo nell'incidente, neppure descritti nel modello CAI.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la società Parte_1
lamentando la erroneità della decisione del giudice di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto da un lato di non provvedere sulla domanda diretta ad accertare la responsabilità
del sinistro e che il modello CAI compilato dai conducenti dei veicoli non costituisse prova anche dei danni riportati dai veicoli essendo chiaramente indicato il punto in cui il veicolo stesso era stato urtato.
Ha indicato che erroneamente il giudice avesse fatto riferimento alla data impessa sulle fotografie, posteriore alla riparazione ed alla emissione della relativa fattura, in quanto la data stessa doveva considerarsi la data di stampa delle stesse. La presenza delle fotografie dei danni dimostrano, inoltre, come doveva essere disposta una CTU per valutare l'ammontare del costo di riparazione di tali danni non avendo una finalità
meramente esplorativa.
RGAC 57924 ANNO 2022 Pag. 3 di 10 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Ha indicato, inoltre, che la offerta da parte della Assicurazione dovesse ritnersi una non contestazione dei danni riportati dal veicolo.
Si è costituta la società chiedendo il rigetto dell'appello in Controparte_1
quanto correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto non provato specificamene il danno riportato dal veicolo Ford Fiesta, non ritenendo che la somma versata costituisse riconoscimento dei danni indicati dalla società appellante, tenuto conto che la causa era stata introdotta proprio per la esistenza di una differenza tra quanto richiesto e quanto ritenuto dovuto dalla Assicurazione, ha ribadito che il modello CAI non costituiva prova, non essendo stato neppure completamente compilato e che correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto di non poter procedere ad una CTU in quanto la stessa , in assenza di una determinazione preventiva di quali fossero i danni da risarcimento, non poteva procedere alla loro quantificazione.
Non si sono costituiti gli altri appellati venendo dichiarati contumaci.
La causa, quindi, acquisito il fascicolo di primo grado e, è stata trattenuta in decisione alla udienza del 9 aprile 2025 sulle conclusioni precisate dalle parti e cd intervenuto il deposito di memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudicante che il giudice di primo grado non si è pronunziato sulla responsabilità
nella causazione del sinistro, avendo ritenuto che comunque la domanda dovesse essere respinta non avendo provato la società attrice i danni effettivamente causati dal sinistro sul veicolo Ford Fiesta, avendo documentato solo i danni presenti sul veicolo al momento della riparazione mediante il deposito di fotografie, recanti peraltro impressa una data successiva alla avvenuta riparazione del veicolo stesso e la fattura emessa dalla stessa società attrice.
RGAC 57924 ANNO 2022 Pag. 4 di 10 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Al riguardo occorre evidenziare che trattandosi di un tamponamento plurimo al fine di ricostruire correttamente la disciplina applicabile in ordine alla responsabilità occorre evidenziare che la corte di cassazione ha operato una distinzione nel modo di operare della presunzione in materia di tamponamento distinguendo il caso in cui il tamponamento avvenga tra veicoli in movimento da quello in cui in tamponamento avvenga tra veicoli fermi.
Solo nel caso di t4amponamento tra veicoli fermi la presunzione di responsabilità in relazione a tutti i danni subiti dai veicoli coinvolti nel sinistro sono ascritti al veicolo tamponante mentre non caso di veicoli in movimento la presunzione di responsabilità nel tamponamento vale in relazione a ciascuna coppia di veicoli.
Di conseguenza in tale caso il veicolo ultimo nella fila dei veicoli coinvolti nel tamponamento ripondera dei danni riportati dalla parte posteriore del veicolo tamponato,
mentre tra il veicolo tamponato e quello che lo precedere sussiste la presunzione di responsabilità del veicolo tamponante nei confronti del veicolo tamponato non potendo essere presunto il rispetto della distanza di sicurezza da parte di ciascun veicolo,
presunzione superabile da parte di ciascun veicolo tamponamento per esonererai dalla responsabilità.
Nel caso di specie nulla ha dedotto la società attrice in ordine al fatto che i veicoli tamponati fossero in movimento o fermi al momento del sinistro, essendo indicato nel modello CAI la sola circostanza del tamponamento del veicolo che precedeva.
Di conseguenza sulla base di quanto indicato nel modello CAI con vi erano elementi sufficienti per indicare la sussistenza della responsabilità veicolo Mitsubishi OL nella causazione del danno nei confronti dei veicolo Ford Fiesta essendo indicato unicamente l'avvenuto tamponamento del veicolo Audi A6 da parte del conducente del veicolo OL e che il veicolo Audi A6 presentasse danni sulla parte anteriore, circostanza in se' inidonea a
RGAC 57924 ANNO 2022 Pag. 5 di 10 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
dimostrarne la estraneità nella responsabilità nella causazione dei danni sul veicolo Ford
Fiesta.
La società attrice aveva chiesto l'interrogatorio formale del conducnet edel veicolo OL sul solo tamponamento e sul fatto che il veicolo Audi dopo essere stato tamponato avesse tamponato a sua volta il veicolo Ford Fiesta senza tuttavia chiedere di provare se tale tamponamento fosse avvenuto tra veicoli in movimento o fermi, circostanza essenziale nell'accertamento della responsabilità in capo ai convenuti o al conducente del veicolo
Audi.
Il modulo CAI, come si è evidenziato, è stato sommariamente compilato in relazione ai danni presenti sui veicoli.
Infatti, nel modulo depositato in atti in relazione ai danni relativamente al veicolo OL è
indicata unicamente la localizzazione dei danni, indicata con una croce sulla figura del veicolo e con la indicazione nello spazio relativo alla indicazione dei danni visibili della sola indicazione di nuovo della localizzazione degli stessi con la locuzione parte anteriore.
Analoga situazione riguarda il veicolo Audi in relazione al quale è indicata la localizzazione dei danni con una croce sulla parte anteriore e su quella posteriore della figura e con la ripetizione della localizzazione di danni nello spazio relativo alla indicazione dei danni visibili.
In relazione al veicolo Ford Fiesta i danni non risultano né localizzati né descritti essendo presente solo il grafico che mostra il veicolo Ford Fiesta come primo della fila dei tre veicoli incidentati con una croce tra tale veicolo e quello Audi.
Tale situazione determina la sostanziale inutilità del modello CAI depositato nel presente giudizio sia ai fini della ricostruzione della modalità di verificazione dell'incidente né in relazione ai danni riportati da ciascun veicolo nell'incidente.
RGAC 57924 ANNO 2022 Pag. 6 di 10 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
In ogni caso osserva il giudicante che, anche se lo stesso fosse stato compilato in modo almeno un minimo corrispondente alle indicazioni di legge, la valenza probatoria del modello CAI, nel caso di specie sottoscritto dal solo conducente del veicolo assicurato,,
secondo la corte di cassazione in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, con riferimento alla disciplina del modello di constatazione amichevole dell'incidente (cosiddetto CID) e del litisconsorzio nel giudizio,
secondo le norme, "ratione temporis" applicabili, rispettivamente, dell'articolo 5 del d.l. 23
dicembre 1976 n. 857 conv. nella legge 26 febbraio 1977 n. 39, e dell'articolo 23 della legge 24 dicembre 1969 n.990, poiché in ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell'articolo 2733, terzo comma, cod. civ., la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice in relazione a tutti i litisconsorti e non solo ai non confidenti, le affermazioni confessorie sottoscritte dal conducente nel suddetto modello di constatazione vanno liberamente apprezzate nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo, mentre fanno piena prova nei confronti del conducente confidente secondo gli articoli 2733, secondo comma, 2734 e 2735 cod. civ.. (Cass. Sez.
III, 7 maggio 2007, n. 10304; Cass. Sez. III, 13 novembre 2014, n. 24187; Cass. Sez. III, 3
agosto 2017, n. 19327)
Tuttavia sempre nella giurisprudenza della corte di cassazione era presente anche una diversa interpretazione che nel tempo è divenuta prevalente secondo cui nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato,
assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia quello assicurativo, con la
RGAC 57924 ANNO 2022 Pag. 7 di 10 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, va escluso che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 l. n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta sia ove sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell'art. 2733, comma 3, c.c (Cass.
Sez. III, 14 ottobre 2019, n. 25770; Cass. Sez. III, 13 febbraio 2013, n. 3567), tanto che la mancata contestazione, ad opera, della compagnia assicuratrice, della responsabilità del proprio assicurato, rimasto contumace, non esonera l'attore dell'assolvimento dell'onere probatorio a suo carico, evenienza ipotizzabile solo quando il difetto di contestazione sia riferibile alle parti avversarie regolarmente costituite in giudizio, potendo, pertanto,
assumere rilievo come mera circostanza di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, in applicazione l'art. 2733, comma 3, c.c. (Cass. Sez. III, 19 ottobre 2016, n. 21096)
Tanto chiarito gli unici altri elementi presenti nel giudizio, sono costituiti dalla fattura emessa il 31 marzo 2021con la espressa indicazione che il corrispettivo non era stato pagato indica danni riparati sulla parte posteriore del veicolo Ford Fiesta e la documentazione fotografica dei danni presenti sul veicolo al momento della riparazione senza che risulti specificamente provato come detti danni si fossero provocati, tenuto conto anche della particolarità costituita dal fatto che la data presente sulle fotografie sarebbe
RGAC 57924 ANNO 2022 Pag. 8 di 10 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
quella di stampa, secondo quanto dedotto da parte appellante delle stesse e non quella che le macchine fotografiche possono inserire al momento in cui la fotografia viene realizzata proprio al fine di dare una data certa alla fotografia, data che appare oggettivamente più probabile.
In ogni caso tale documentazione può, al massimo, essere considerata utile a provare i danni che sarebbero stati presenti sul veicolo Ford Fiesta al momento in cui lo stesso è
stato portato per la riparazione ma non anche i danni riportati in conseguenza del sinistro.
La stessa fattura prodotta, peraltro emessa dalla società attrice e quindi con tutti i limiti probatori che ha un documento formato da una parte processuale in proprio favore, può al massimo confermare i danni presenti sul veicolo al momento della riparazione ma non che detti danni siano in tutto o in parte conseguenza del sinistro.
In assenza di prova sul punto, non avendo ritenuto la società attrice neppure di richiedere l'interrogatorio formale del convenuto – ove lo stesso fosse responsabile del sinistro – in ordine alla indicazione almeno dei danni visibili conseguenti al sinistro, tenuto conto che gli stessi non erano stati neppure indicati nel modello CAI, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto non provati gli stessi – non potendo aver un rilievo probatorio dei singoli danni il fatto che l'Assicurazione avesse corrisposto una somma nella fase stragiudiziale-
ed ha ritenuto che non potesse essere disposta una consulenza tecnica al fine di procedere alla individuazione dei danni riportati dal veicolo nell'incidente superando e sostituendosi all'onere probatorio incombente su parte attrice e rendendo chiaramente esplorativa la consulenza che poteva essere disposta per valutare il costo di riparazione dei danni ove fossero stati provarti i danni conseguenti all'incidente.
Deve pertanto essere respinto l'appello in quanto da un lato non è stata provata la responsabilità degli appellati nel sinistro, non essendo stato provato se lo stesso fosse intervenuto tra veicoli fermi o tra veicoli in movimento e per non essere statu provati i danni
RGAC 57924 ANNO 2022 Pag. 9 di 10 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
riportati dal veicolo Ford Fiesta nell'incidente e confermata la sentenza impugnata previa integrazione della motivazione-
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
Ritiene il giudicante che debba essere applicata la maggiorazione di cui alla legge
228/2012.
P Q M
il Tribunale di Roma in grado di appello, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del giudice di pace di Roma n. 3079/20221 previa integrazione della motivazione condanna la società a rimborsare alla società Parte_1 [...]
le spese del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 2.500 Controparte_1
di cui euro 2.500 per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%;
Così deciso in Roma, in data 14 aprile 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 57924 ANNO 2022 Pag. 10 di 10 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 57924 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione alla udienza del 9 aprile 2025 sulle conclusioni precisate come in atti il 5 febbraio 2025, e vertente
TRA
(p. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Roma, via Cola di Rienzo n. 162
presso lo studio dell'avv. Mauro Mazzoni che la rappresenta e difende giusta procura alle liti su foglio allegato all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
(cf ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempre, elettivamente domiciliata in Roma, via della Giuliana n. 80 presso lo studio dell'avv. Francesca Rinauro che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
APPELLATA
E
e CP_2 CP_3
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale. TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Conclusioni
Alla udienza del 9 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti alla udienza del 5 febbraio 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato la società Parte_1
nella qualità di cessionario del credito vantato da proprietario del veicolo Controparte_4
Ford Fiesta tardato FD805BN in relazione all'incidente verificatosi il 19 febbraio 2021,
intorno alla ore 9,00, aveva citato in giudizio innanzi al Giudice di pace di Roma la società
e rispettivamente società che Controparte_1 CP_2 CP_3
assicurava il veicolo Mitsubishi OL Targato CS885HF, conducente e proprietario del veicolo stesso, chiedendo l'accertamento della responsabilità del conducente di detto veicolo nella causazione dell'incidente e la condanna dei convenuti al risarcimento del danno subito, rappresentato dal costo di riparazione del veicolo come si evinceva dalla fattura emessa.
A sostegno della domanda aveva dedotto che il giorno 19 febbraio 2021 il cedente alla guida del proprio autoveicolo mentre percorreva via Feo Belcari, giunto all'altezza del civico n. 20 era stato tamponato dal veicolo Audi A6 targato FE119VT che a sua volta era stato tamponato dal veicolo OL Mitsubishi che lo aveva sospinto a tamponare il suo veicolo.
Le parti avevano sottoscritto il modello CAI nel quale risultava il tamponamento da parte del conducente del veicolo Pt_2
In conseguenza dell'incidente il veicolo del cedente aveva subito danno per un importo di euro 5.649,41 come da fattura emessa dalla società attrice nella qualità di società
cessionaria del credito.
La società convenuta aveva inviato la somma di euro 4.536 ritenuta satisfattiva dei danni riportati nell'incidente, somma che era stata trattenuta in acconto sul maggior danno e la
RGAC 57924 ANNO 2022 Pag. 2 di 10 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
società attrice, dopo aver espletata la negoziazione assistita, ha introdotto il presente giudizio per ottenere il risarcimento del danno differenziale ritenuto ancora dovuto.
Ritenendo sussistente la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo dei convenuti per non aver rispettato la distanza di sicurezza ed in relazione al quantum ha richiesto la somma indicata nella fattura ritenendo che la stessa costituisse prova del danno.
Non si erano costituiti i convenuti venendo dichiarati contumaci.
Nel corso del giudizio era stato richiesto l'interrogatorio formale del convenuto conducente non ammesso dal giudice in quanto relativo alle sole modalità di verificazione dell'incidente e non anche sui danni riportati dal veicolo, ritenendo sufficiente il modello CAI prodotto in atti, non ammessa la CTU per valutare i danni essendo la stessa esplorativa non essendo stato provato che i danni riparati fossero i danni cagionati nell'incidente, il Giudice di pace con sentenza 3079/2022 ha ritenuto che non fosse stata fornita la prova dei danni riportati dal veicolo nell'incidente, neppure descritti nel modello CAI.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la società Parte_1
lamentando la erroneità della decisione del giudice di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto da un lato di non provvedere sulla domanda diretta ad accertare la responsabilità
del sinistro e che il modello CAI compilato dai conducenti dei veicoli non costituisse prova anche dei danni riportati dai veicoli essendo chiaramente indicato il punto in cui il veicolo stesso era stato urtato.
Ha indicato che erroneamente il giudice avesse fatto riferimento alla data impessa sulle fotografie, posteriore alla riparazione ed alla emissione della relativa fattura, in quanto la data stessa doveva considerarsi la data di stampa delle stesse. La presenza delle fotografie dei danni dimostrano, inoltre, come doveva essere disposta una CTU per valutare l'ammontare del costo di riparazione di tali danni non avendo una finalità
meramente esplorativa.
RGAC 57924 ANNO 2022 Pag. 3 di 10 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Ha indicato, inoltre, che la offerta da parte della Assicurazione dovesse ritnersi una non contestazione dei danni riportati dal veicolo.
Si è costituta la società chiedendo il rigetto dell'appello in Controparte_1
quanto correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto non provato specificamene il danno riportato dal veicolo Ford Fiesta, non ritenendo che la somma versata costituisse riconoscimento dei danni indicati dalla società appellante, tenuto conto che la causa era stata introdotta proprio per la esistenza di una differenza tra quanto richiesto e quanto ritenuto dovuto dalla Assicurazione, ha ribadito che il modello CAI non costituiva prova, non essendo stato neppure completamente compilato e che correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto di non poter procedere ad una CTU in quanto la stessa , in assenza di una determinazione preventiva di quali fossero i danni da risarcimento, non poteva procedere alla loro quantificazione.
Non si sono costituiti gli altri appellati venendo dichiarati contumaci.
La causa, quindi, acquisito il fascicolo di primo grado e, è stata trattenuta in decisione alla udienza del 9 aprile 2025 sulle conclusioni precisate dalle parti e cd intervenuto il deposito di memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudicante che il giudice di primo grado non si è pronunziato sulla responsabilità
nella causazione del sinistro, avendo ritenuto che comunque la domanda dovesse essere respinta non avendo provato la società attrice i danni effettivamente causati dal sinistro sul veicolo Ford Fiesta, avendo documentato solo i danni presenti sul veicolo al momento della riparazione mediante il deposito di fotografie, recanti peraltro impressa una data successiva alla avvenuta riparazione del veicolo stesso e la fattura emessa dalla stessa società attrice.
RGAC 57924 ANNO 2022 Pag. 4 di 10 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Al riguardo occorre evidenziare che trattandosi di un tamponamento plurimo al fine di ricostruire correttamente la disciplina applicabile in ordine alla responsabilità occorre evidenziare che la corte di cassazione ha operato una distinzione nel modo di operare della presunzione in materia di tamponamento distinguendo il caso in cui il tamponamento avvenga tra veicoli in movimento da quello in cui in tamponamento avvenga tra veicoli fermi.
Solo nel caso di t4amponamento tra veicoli fermi la presunzione di responsabilità in relazione a tutti i danni subiti dai veicoli coinvolti nel sinistro sono ascritti al veicolo tamponante mentre non caso di veicoli in movimento la presunzione di responsabilità nel tamponamento vale in relazione a ciascuna coppia di veicoli.
Di conseguenza in tale caso il veicolo ultimo nella fila dei veicoli coinvolti nel tamponamento ripondera dei danni riportati dalla parte posteriore del veicolo tamponato,
mentre tra il veicolo tamponato e quello che lo precedere sussiste la presunzione di responsabilità del veicolo tamponante nei confronti del veicolo tamponato non potendo essere presunto il rispetto della distanza di sicurezza da parte di ciascun veicolo,
presunzione superabile da parte di ciascun veicolo tamponamento per esonererai dalla responsabilità.
Nel caso di specie nulla ha dedotto la società attrice in ordine al fatto che i veicoli tamponati fossero in movimento o fermi al momento del sinistro, essendo indicato nel modello CAI la sola circostanza del tamponamento del veicolo che precedeva.
Di conseguenza sulla base di quanto indicato nel modello CAI con vi erano elementi sufficienti per indicare la sussistenza della responsabilità veicolo Mitsubishi OL nella causazione del danno nei confronti dei veicolo Ford Fiesta essendo indicato unicamente l'avvenuto tamponamento del veicolo Audi A6 da parte del conducente del veicolo OL e che il veicolo Audi A6 presentasse danni sulla parte anteriore, circostanza in se' inidonea a
RGAC 57924 ANNO 2022 Pag. 5 di 10 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
dimostrarne la estraneità nella responsabilità nella causazione dei danni sul veicolo Ford
Fiesta.
La società attrice aveva chiesto l'interrogatorio formale del conducnet edel veicolo OL sul solo tamponamento e sul fatto che il veicolo Audi dopo essere stato tamponato avesse tamponato a sua volta il veicolo Ford Fiesta senza tuttavia chiedere di provare se tale tamponamento fosse avvenuto tra veicoli in movimento o fermi, circostanza essenziale nell'accertamento della responsabilità in capo ai convenuti o al conducente del veicolo
Audi.
Il modulo CAI, come si è evidenziato, è stato sommariamente compilato in relazione ai danni presenti sui veicoli.
Infatti, nel modulo depositato in atti in relazione ai danni relativamente al veicolo OL è
indicata unicamente la localizzazione dei danni, indicata con una croce sulla figura del veicolo e con la indicazione nello spazio relativo alla indicazione dei danni visibili della sola indicazione di nuovo della localizzazione degli stessi con la locuzione parte anteriore.
Analoga situazione riguarda il veicolo Audi in relazione al quale è indicata la localizzazione dei danni con una croce sulla parte anteriore e su quella posteriore della figura e con la ripetizione della localizzazione di danni nello spazio relativo alla indicazione dei danni visibili.
In relazione al veicolo Ford Fiesta i danni non risultano né localizzati né descritti essendo presente solo il grafico che mostra il veicolo Ford Fiesta come primo della fila dei tre veicoli incidentati con una croce tra tale veicolo e quello Audi.
Tale situazione determina la sostanziale inutilità del modello CAI depositato nel presente giudizio sia ai fini della ricostruzione della modalità di verificazione dell'incidente né in relazione ai danni riportati da ciascun veicolo nell'incidente.
RGAC 57924 ANNO 2022 Pag. 6 di 10 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
In ogni caso osserva il giudicante che, anche se lo stesso fosse stato compilato in modo almeno un minimo corrispondente alle indicazioni di legge, la valenza probatoria del modello CAI, nel caso di specie sottoscritto dal solo conducente del veicolo assicurato,,
secondo la corte di cassazione in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, con riferimento alla disciplina del modello di constatazione amichevole dell'incidente (cosiddetto CID) e del litisconsorzio nel giudizio,
secondo le norme, "ratione temporis" applicabili, rispettivamente, dell'articolo 5 del d.l. 23
dicembre 1976 n. 857 conv. nella legge 26 febbraio 1977 n. 39, e dell'articolo 23 della legge 24 dicembre 1969 n.990, poiché in ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell'articolo 2733, terzo comma, cod. civ., la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice in relazione a tutti i litisconsorti e non solo ai non confidenti, le affermazioni confessorie sottoscritte dal conducente nel suddetto modello di constatazione vanno liberamente apprezzate nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo, mentre fanno piena prova nei confronti del conducente confidente secondo gli articoli 2733, secondo comma, 2734 e 2735 cod. civ.. (Cass. Sez.
III, 7 maggio 2007, n. 10304; Cass. Sez. III, 13 novembre 2014, n. 24187; Cass. Sez. III, 3
agosto 2017, n. 19327)
Tuttavia sempre nella giurisprudenza della corte di cassazione era presente anche una diversa interpretazione che nel tempo è divenuta prevalente secondo cui nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato,
assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia quello assicurativo, con la
RGAC 57924 ANNO 2022 Pag. 7 di 10 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, va escluso che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 l. n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta sia ove sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell'art. 2733, comma 3, c.c (Cass.
Sez. III, 14 ottobre 2019, n. 25770; Cass. Sez. III, 13 febbraio 2013, n. 3567), tanto che la mancata contestazione, ad opera, della compagnia assicuratrice, della responsabilità del proprio assicurato, rimasto contumace, non esonera l'attore dell'assolvimento dell'onere probatorio a suo carico, evenienza ipotizzabile solo quando il difetto di contestazione sia riferibile alle parti avversarie regolarmente costituite in giudizio, potendo, pertanto,
assumere rilievo come mera circostanza di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, in applicazione l'art. 2733, comma 3, c.c. (Cass. Sez. III, 19 ottobre 2016, n. 21096)
Tanto chiarito gli unici altri elementi presenti nel giudizio, sono costituiti dalla fattura emessa il 31 marzo 2021con la espressa indicazione che il corrispettivo non era stato pagato indica danni riparati sulla parte posteriore del veicolo Ford Fiesta e la documentazione fotografica dei danni presenti sul veicolo al momento della riparazione senza che risulti specificamente provato come detti danni si fossero provocati, tenuto conto anche della particolarità costituita dal fatto che la data presente sulle fotografie sarebbe
RGAC 57924 ANNO 2022 Pag. 8 di 10 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
quella di stampa, secondo quanto dedotto da parte appellante delle stesse e non quella che le macchine fotografiche possono inserire al momento in cui la fotografia viene realizzata proprio al fine di dare una data certa alla fotografia, data che appare oggettivamente più probabile.
In ogni caso tale documentazione può, al massimo, essere considerata utile a provare i danni che sarebbero stati presenti sul veicolo Ford Fiesta al momento in cui lo stesso è
stato portato per la riparazione ma non anche i danni riportati in conseguenza del sinistro.
La stessa fattura prodotta, peraltro emessa dalla società attrice e quindi con tutti i limiti probatori che ha un documento formato da una parte processuale in proprio favore, può al massimo confermare i danni presenti sul veicolo al momento della riparazione ma non che detti danni siano in tutto o in parte conseguenza del sinistro.
In assenza di prova sul punto, non avendo ritenuto la società attrice neppure di richiedere l'interrogatorio formale del convenuto – ove lo stesso fosse responsabile del sinistro – in ordine alla indicazione almeno dei danni visibili conseguenti al sinistro, tenuto conto che gli stessi non erano stati neppure indicati nel modello CAI, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto non provati gli stessi – non potendo aver un rilievo probatorio dei singoli danni il fatto che l'Assicurazione avesse corrisposto una somma nella fase stragiudiziale-
ed ha ritenuto che non potesse essere disposta una consulenza tecnica al fine di procedere alla individuazione dei danni riportati dal veicolo nell'incidente superando e sostituendosi all'onere probatorio incombente su parte attrice e rendendo chiaramente esplorativa la consulenza che poteva essere disposta per valutare il costo di riparazione dei danni ove fossero stati provarti i danni conseguenti all'incidente.
Deve pertanto essere respinto l'appello in quanto da un lato non è stata provata la responsabilità degli appellati nel sinistro, non essendo stato provato se lo stesso fosse intervenuto tra veicoli fermi o tra veicoli in movimento e per non essere statu provati i danni
RGAC 57924 ANNO 2022 Pag. 9 di 10 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
riportati dal veicolo Ford Fiesta nell'incidente e confermata la sentenza impugnata previa integrazione della motivazione-
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
Ritiene il giudicante che debba essere applicata la maggiorazione di cui alla legge
228/2012.
P Q M
il Tribunale di Roma in grado di appello, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del giudice di pace di Roma n. 3079/20221 previa integrazione della motivazione condanna la società a rimborsare alla società Parte_1 [...]
le spese del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 2.500 Controparte_1
di cui euro 2.500 per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%;
Così deciso in Roma, in data 14 aprile 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 57924 ANNO 2022 Pag. 10 di 10 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale