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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 01/08/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice PI ER TO ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 127ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 1983 del ruolo generale dell'anno 2022, promossa
DA con sede in Albano Laziale (RM), in Parte_1 persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Genzano di Roma (RM) via Molise
n. 10, presso lo studio del procuratore Avv. Gianfranco Cecchini, che la rappresenta e difende
OPPONENTE
CONTRO
, con sede in Roma, in persona del Controparte_1
Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Lazio, Dott. , elettivamente domiciliata in CP_2
Roma via delle Quattro Fontane n. 10, presso lo studio del procuratore Avv. Lucio Ghia, che la rappresenta e difende
NONCHE'
, con sede in Roma, in persona del per il Lazio, elettivamente CP_3 Controparte_4 domiciliato in Roma piazza delle Cinque Giornate n. 5, presso il procuratore Avv. Sandra Maria
Colombino, dal quale è rappresentato e difeso
NONCHE' con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_5 domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, presso la propria Avvocatura Distrettuale, rappresentato e difeso dal procuratore Avv. Claudia Ruperto
OPPOSTI
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato l'11 aprile 2022, ha Parte_1 rappresentato di aver ricevuto il 2 marzo 2022 la notifica dell'intimazione di pagamento n.
09720229004053129000, relativa a numerose cartelle esattoriali e numerosi avvisi di addebito, CP_ relativi a crediti nella titolarità dell' per premi assicurativi, e dell' per contributi CP_3 previdenziali.
La società ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento, affermando la prescrizione dei crediti, la mancata notifica dei titoli impositivi, la violazione dell'art. 6 ultimo comma legge
212/2000, dell'art. 7 comma 1 legge 212/2000, dell'art. 3 comma 3 legge 241/1990; ha quindi CP_ convenuto in giudizio e , chiedendo che il giudice CP_3 Controparte_1 annulli l'intimazione di pagamento n. 09720229004053129000, nonché le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito emessi per crediti assicurativi e previdenziali, in essa richiamati.
1.1. Si è costituita in giudizio che ha eccepito il difetto Controparte_1 della propria legittimazione passiva in relazione alla affermata mancata notifica degli avvisi di addebito, contestato quanto dedotto da parte ricorrente e chiesto, nel merito, il suo rigetto. CP_
1.2. Si è costituito in giudizio che ha chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso.
1.3. Si è altresì costituito tardivamente in giudizio che eccepito il difetto della propria CP_3 legittimazione passiva e chiesto il rigetto del ricorso.
2. Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 6 maggio 2025 è stata disposta ex art. 127ter
c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 2 luglio 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.1. Parte ricorrente, e hanno depositato CP_3 Controparte_1 tempestivamente note di trattazione scritta, chiedendo l'accoglimento delle rispettive domande.
2.2. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente nel termine previsto dall'art. 127ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi incardinati entro la data del 28 febbraio 2023.
3. ha affermato che le cartelle esattoriali n. 09720120323338800000, di € 354,97, n. CP_3
09720140109320989000 di € 2.281,71, e n. 09720160018824978000 di € 108,96, sono state sgravate, in esecuzione della sentenza n. 494 del 27 marzo 2018, pronunciata dal giudice del lavoro di Velletri nella causa R.G. n. 3664/2016 (docc. 1, 2, 3 e 4 della memoria di costituitosi CP_3 tardivamente, che, stante la necessità al fine di decidere, vengono acquisiti ex art. 421 c.p.c., e che dimostrano uno sgravio del giugno 2024).
3.1. Pertanto, in relazione a tali titoli deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
3.2. Tale pronuncia impone, ai fini della regolamentazione delle spese di lite alla luce del principio della soccombenza virtuale, di verificare in ogni caso la fondatezza del ricorso, anche in considerazione della notifica dell'intimazione di pagamento opposta in data successiva alla pronuncia della sentenza che aveva annullato i titoli. CP_
4. , e hanno eccepito il difetto della rispettiva Controparte_1 CP_3 legittimazione passiva.
4.1. La giurisprudenza ha chiarito che, nell'analoga fattispecie della riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c. (Cass.. SS.UU. 8 febbraio 2022, n. 7514); e infatti sussiste la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore poiché l'azione ha ad oggetto il merito della pretesa contributiva (vale a dire, la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo) rispetto al quale- in conformità all'art. 24 d.lgs.49 del 1999- l'agente della riscossione resta estraneo.
Parimenti non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario considerato che nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario (Cass. ord. 21 novembre 2022, n. 34256).
4.2. Ritiene l'Ufficio, sulla base dell'insegnamento della Corte di cassazione, cui ritiene di uniformarsi, che in relazione alla domanda di accertamento della maturata prescrizione dei crediti proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ad avviso di addebito e a cartelle esattoriali, che attiene al merito della pretesa, deve essere affermata la legittimazione passiva dei rispettivi titolari CP_ del credito, in specie e CP_3
Deve invece essere affermata la legittimazione passiva dell'opposta in relazione CP_1 alla mancata notifica delle cartelle esattoriali, demandata all'ente di riscossione. CP_
5. ha eccepito il difetto di interesse ad agire della società.
5.1. L'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno;
ne deriva che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (Cass. 8 maggio 2024, n. 12532).
5.2. Ritiene l'Ufficio che la notifica dell'intimazione di pagamento, che costituisce diffida con cui l'ente di riscossione ha sollecitato l'adempimento dell'obbligazione di pagamento, prodromica all'azione esecutiva, radica un interesse concreto e attuale della debitrice ad agire in giudizio.
5.3. L'eccezione deve pertanto essere respinta.
6. La società opponente ha affermato l'omessa notifica dei titoli richiamati dalla intimazione di pagamento opposta.
6.1. , al riguardo, ha depositato prova della notifica delle Controparte_1 seguenti cartelle esattoriali:
n. 09720080255403681000, eseguita il 18 novembre 2008 (doc. 1);
n. 09720090070242987000, eseguita il 16 marzo 2009 (doc. 2);
n. 09720110034266311000, eseguita il 9 marzo 2011 (doc. 3);
n. 09720120323338800000, eseguita il 4 dicembre 2012 (doc. 4);
n. 09720140109320989000, eseguita il 24 agosto 2015 (doc. 5);
n. 09720160018824978000, eseguita il 13 aprile 2016 (doc. 6);
n. 09720170130097138000, eseguita il 26 luglio 2017 (doc. 7);
n. 09720190182031031000, eseguita il 3 settembre 2019 (doc. 8).
6.2.1. In relazione a tale produzione, alla prima udienza del 20 dicembre 2022 parte ricorrente non ha sollevato alcuna contestazione. CP_
6.3. ha inoltre depositato prova della notifica degli avvisi di addebito:
n. 39720112002762627000, eseguita il 21 settembre 2011;
n. 39720112004477564000, eseguita l'11 novembre 2011;
n. 39720112005592251000, eseguita l'11 gennaio 2012;
n. 39720120002670541000, eseguita il 26 marzo 2012;
n. 39720120002737863000, eseguita il 26 marzo 2012;
n. 39720120011901300000, eseguita il 13 agosto 2012; n. 39720120013557609000, eseguita il 27 settembre 2012;
n. 39720120018394720000, eseguita il 30 novembre 2012;
n. 39720130007653809000, eseguita il 19 marzo 2013;
n. 39720130008670236000, eseguita il 3 settembre 2013;
n. 39720130017680522000, eseguita il 17 gennaio 2014;
n. 39720130026512888000, eseguita il 17 febbraio 2014;
n. 39720140016822574000, eseguita il 31 ottobre 2014;
n. 39720140034549788000, eseguita il 12 marzo 2015;
n. 39720150003816410000, eseguita il 6 agosto 2015;
n. 39720150022060174000, eseguita il 7 gennaio 2016;
n. 39720150022191788000, eseguita il 30 dicembre 2015;
n. 39720160014932216000, eseguita l'8 luglio 2016;
n. 39720160032814088000, eseguita il 9 gennaio 2017;
n. 39720160034855240000, eseguita il 16 gennaio 2017;
n. 39720170003746521000, eseguita il 24 luglio 2017;
n. 39720170021873130000, eseguita l'1 dicembre 2017;
n. 39720170023281066000, eseguita il 16 dicembre 2017;
n. 39720180015410825000, eseguita l'8 luglio 2018;
n. 39720180017490078000, eseguita il 13 agosto 2018;
n. 39720180024143222000, eseguita il 4 dicembre 2018;
n. 39720180030270811000, eseguita il 25 dicembre 2018;
n. 39720190037205556000, eseguita il 24 dicembre 2019;
n. 39720200000138163000, eseguita il 17 gennaio 2020.
6.3.1. In relazione a tale produzione, parte ricorrente non ha sollevato alcuna contestazione con la nota di trattazione scritta depositata in data 10 giugno 2025, per l'udienza del 2 luglio 2025.
6.4. Pertanto, rilevata la mancata prova della notifica dell'avviso di addebito n.
39720112004477564000, relativo a “Modello M10 somme aggiuntive” per l'anno 2011, per i restanti titoli deve essere dichiarata la validità delle notifiche eseguite.
7. In relazione alla prospettata prescrizione dei crediti assicurativi, l'art. 3 comma 9 lett. b) legge 335/1995 prevede. “le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: […]
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Quanto ai crediti contributivi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno inoltre affermato l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale del credito fatto valere con cartella di pagamento, in quanto “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c..
Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura CP_5 previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del CP_6
2010)” (Cass. SS.UU. 17 novembre 2016, n. 23397).
7.1. Rileva l'Ufficio che non rilevano, nel presente giudizio, le notifiche: dell'avviso di intimazione n. 09720139051288091000; dell'avviso di intimazione n. 09720139164515187000; dell'avviso di intimazione n. 09720149010648791000; depositate dall'ente di riscossione (docc. 9, 16 e 17), in quanto non è stata prodotta la copia del contenuto degli atti: non è pertanto possibile accertarne la riferibilità crediti opposti.
7.2. ha inoltre depositato prova del contenuto e delle notifiche: Controparte_1 dell'avviso di intimazione n. 09720179067246419000, eseguita il 19 settembre 2017 (doc. 1), relativo alle cartelle nn. 09720080255403681000, 09720090070242987000,
09720110034266311000, 09720120323338800000, 09720140109320989000 e
09720160018824978000, e agli avvisi d'addebito n. 39720112002762627000, n.
39720112004477564000, n. 39720112005592251000, n. 39720120002670541000, n.
39720120002737863000, n. 39720120011901300000, n. 39720120013557609000, n.
39720120018394720000, n. 39720130007653809000, n. 39720130008670236000, n.
39720130017680522000, n. 39720130026512888000, n. 39720140016822574000, n.
39720140034549788000, n. 39720150003816410000, n. 39720150022060174000, n.
39720150022191788000 e n. 39720160014932216000 (doc. 10).
7.2.1. Rileva l'Ufficio pertanto che, non essendo stata dimostrata la notifica di alcun atto interruttivo della prescrizione per un periodo superiore a cinque anni da quella di ogni singolo titolo, deve essere dichiarata la prescrizione dei crediti portati nelle cartelle:
n. 09720080255403681000, di € 12.800,67;
n. 09720090070242987000, di € 3.154,13; n. 09720110034266311000, di € 2.143,47;
e degli avvisi di addebito:
n. 39720112002762627000, di € 9.599,80;
n. 39720112004477564000, di € 3.993,24;
n. 39720112005592251000, di € 3.128,53;
n. 39720120002670541000, di € 2.453,97;
n. 39720120002737863000, di € 1.252,01;
n. 39720120011901300000, di € 10.812,72;
e inoltre dell'avviso di addebito n. 39720112004477564000, di € 3.993,24, relativo a
“Modello M10 somme aggiuntive” per l'anno 2011 (considerato in questo caso il periodo rilevante dalla maturazione del credito).
7.2.2 Per i restanti titoli richiamati nell'intimazione n. 09720179067246419000, accertate la notifica eseguita il 19 settembre 2017 (doc. 1) e la notifica dell'intimazione di pagamento opposta, effettuata in data 2 marzo 2022 (doc. 15 di , peraltro confermata Controparte_1 da parte opponente in ricorso), considerato che non è trascorso un periodo di tempo superiore a cinque anni senza atti interruttivi, l'eccezione di prescrizione deve essere disattesa.
7.3. Quanto ai titoli non portati nell'intimazione di pagamento n. 09720179067246419000, nella specie le cartelle:
n. 09720170130097138000, notificata il 26 luglio 2017 (doc. 7);
n. 09720190182031031000, notificata il 3 settembre 2019 (doc. 8);
e gli avvisi di addebito:
n. 39720160032814088000, notificato il 9 gennaio 2017;
n. 39720160034855240000, notificato il 16 gennaio 2017;
n. 39720170003746521000, notificato il 24 luglio 2017;
n. 39720170021873130000, notificato l'1 dicembre 2017;
n. 39720170023281066000, notificato il 16 dicembre 2017;
n. 39720180015410825000, notificato l'8 luglio 2018;
n. 39720180017490078000, notificato il 13 agosto 2018;
n. 39720180024143222000, notificato il 4 dicembre 2018;
n. 39720180030270811000, notificato il 25 dicembre 2018;
n. 39720190037205556000, notificato il 24 dicembre 2019;
n. 39720200000138163000, notificato il 17 gennaio 2020. stante la notifica dell'intimazione di pagamento opposta in data 2 marzo 2022, anche alla luce della sospensione disposta dall'art. 83 comma 2 d.l. 18/2020 e dall'art. 36 comma 1 d.l. 23/2020, rilevato che riguardo ad essi è non trascorso senza atti interruttivi un periodo di tempo superiore a cinque anni dalla notifica di ogni singolo atto a quella dell'intimazione di pagamento,
l'eccezione di prescrizione non può essere accolta.
8. La società opponente ha affermato la nullità dei titoli e dell'intimazione impugnata per violazione dell'art. 6 comma 5 legge 212/2000.
8.1. L'art. 6 comma 5 legge 212/2000 prevede: “Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta . La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono annullabili i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma”.
La Corte di cassazione ha chiarito, in proposito, che l'invito a fornire informazioni, di cui al comma 3 dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, non costituisce un adempimento necessitato, essendo rimessa alla valutazione dell'Ufficio l'opportunità di acquisire chiarimenti o documentazione;
nella sequenza procedimentalizzata delle attività di controllo previste dall'art. 36- ter citato, l'Amministrazione finanziaria può dunque prescindere dalla formulazione dell'invito quando non ne ravvisi la necessità. L'art. 6, comma 5, della Legge n. 212/2000 non conduce ad una diversa conclusione in quanto presuppone che sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (Cass. ord. 27 ottobre 2023, n. 29852).
8.2. Stante la mancata ricorrenza del presupposto della sussistenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, si deve allora ritenere l'inapplicabilità al caso concreto della norma richiamata e l'infondatezza del motivo di ricorso.
9. L'opponente ha affermato il difetto di motivazione degli avvisi di addebito, con conseguente illegittimità per violazione dell'art. 7 legge 212/2000 e dell'art. 3 comma 3 legge
241/1990.
9.1. Il motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in considerazione della genericità del motivo di ricorso e della rispondenza formale dell'intimazione di pagamento, delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito ai modelli ministeriali.
10. Tanto premesso, in parziale accoglimento del ricorso e in considerazione della parziale cessazione della materia del contendere, l'intimazione di pagamento n. 09720229004053129000, notificata il 2 marzo 2022, deve essere annullata, limitatamente alle cartelle esattoriali n.
09720120323338800000, n. 09720140109320989000, n. 09720160018824978000, n.
09720080255403681000, n. 09720090070242987000 e n. 09720110034266311000, e agli avvisi di addebito n. 39720112002762627000, n. 39720112004477564000, n. 39720112005592251000, n.
39720120002670541000, n. 39720120002737863000, n. 39720120011901300000 e n.
39720112004477564000.
11. In relazione alla regolamentazione delle spese di lite, considerata la fondatezza CP_ dell'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi, l' e l' titolari dei crediti portati nelle CP_3 cartelle e negli avvisi di addebito annullati e soccombenti, devono essere condannati al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, secondo la liquidazione operata in dispositivo sulla base del d.m. 10 marzo 2014 n. 55 in relazione al valore del credito, nella titolarità di ciascun
Istituto, dichiarato estinto, e con distrazione.
La società ricorrente, stante il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
in relazione alla domanda di accertamento della maturata prescrizione e considerato il
[...] rigetto degli ulteriori motivi di ricorso, deve invece essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'ente di riscossione, secondo la liquidazione indiata in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, dichiara il difetto di legittimazione passiva di , in Controparte_1 relazione alla domanda di accertamento della maturata prescrizione dei crediti portati nella l'intimazione di pagamento n. 09720229004053129000; dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla impugnazione delle cartelle esattoriali n. 09720120323338800000, n. 09720140109320989000 e n. 09720160018824978000 e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 09720229004053129000, notificata il 2 marzo
2022, limitatamente ad esse;
in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento n.
09720229004053129000, notificata il 2 marzo 2022, limitatamente alle cartelle esattoriali n.
09720080255403681000, n. 09720090070242987000, n. 09720110034266311000 e agli avvisi di addebito n. 39720112002762627000, n. 39720112004477564000, n. 39720112005592251000, n.
39720120002670541000, n. 39720120002737863000, n. 39720120011901300000 e n.
39720112004477564000; rigetta nel resto il ricorso;
condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento dei compensi di lite in CP_3 favore di liquidati in € 1.865,00, oltre spese generali, Iva Parte_1
e Cpa come per legge, da distrarsi;
CP_
condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento dei compensi di lite in favore di liquidati in € 3.291,00, oltre spese generali, Iva Parte_1
e Cpa come per legge, da distrarsi;
condanna in persona del legale rappresentante, al Parte_1 pagamento dei compensi di lite in favore di , liquidati in € Controparte_1
4.201,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Si comunichi.
Velletri, 1 agosto 2025
Il giudice
PI ER TO