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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/07/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4952 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Filippo Marras e Michela Marini, che lo rappresentano e difendono per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Roberta Putzu e Silvia Onnis, che la rappresentano e difendono per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 18/05/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di MO.
Pag. 1 di 3 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 18/05/2003 tra e trascritto presso il registro Parte_1 Parte_2 dello stato civile del Comune di MO, anno 2003, numero 5, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i Signori
e contratto in MO (CA) il 18 Parte_1 Parte_2 maggio 2003 iscritto nei Registri di Stato Civile del Comune di MO (CA) al n. 5, parte II, serie A, anno 2003.
2) Ordinare agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di MO (CA) di procedere all'annotazione della Sentenza a margine del citato atto di matrimonio e agli ulteriori incombenti di rito.
3) Il figlio resterà affidato ad entrambi i genitori che continueranno ad PE esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale, determinando di concerto le scelte e gli indirizzi formativi (scolastici, sportivi e ricreativi, etc.), nessuno escluso od eccettuato, prendendo congiuntamente le decisioni importanti per la cura, il mantenimento, la salute e lo sviluppo psicofisico del figlio.
Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità separatamente.
Pag. 2 di 3 4) La casa coniugale sita in MO nella Via Monaco 25, di proprietà del Signor sarà assegnata allo stesso che vi abiterà con i figli e Pt_1 PE
. Per_2
5) Il figlio minore manterrà la propria residenza anagrafica presso PE
l'abitazione coniugale.
6) Per quanto concerne i tempi di permanenza del figlio minore con il genitore non collocatario, vista l'età di lo stesso potrà liberamente PE accordarsi con la madre sia per i periodi che la stessa deciderà di trascorrere in Italia che per quelli in cui deciderà di raggiungerla in Germania, nel rispetto dei suoi impegni scolastici e previa comunicazione al Signor
. Pt_1
In merito alle vacanze estive, alle festività natalizie, in particolare nelle giornate del 24, 25 e 26 dicembre, 31 dicembre e 1° gennaio, 5 e 6 gennaio, e ai giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, potrà liberamente decidere PE di organizzarle secondo le modalità che riterrà più opportune, previa comunicazione ai genitori in merito alle sue decisioni, possibilmente con congruo anticipo.
7) La Signora entro il 30 di ogni mese, si impegna a versare al signor Pt_2
la somma di € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento del Pt_1 figlio minore somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli PE indici I.S.T.A.T. del costo della vita.
In merito alle spese straordinarie, quindi spese mediche (non coperte da servizio sanitario Nazionale) scolastiche, ludiche e formative sostenute nell'interesse del figlio verranno integralmente pagate dal Signor PE
che si stabilisce sarà assegnatario dell'assegno unico universale Pt_1 corrisposto in favore del figlio minore, nonché che possa godere di tutte le detrazioni fiscali relative al medesimo figlio.
8) Considerate le rispettive capacità economico-reddituali, i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.
9) Le parti dichiarano di aver già definito tutti i rapporti economici e patrimoniali dipendenti dal matrimonio e dalla comunione legale e comunque insorti nel corso della vita comune.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 24/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4952 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Filippo Marras e Michela Marini, che lo rappresentano e difendono per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Roberta Putzu e Silvia Onnis, che la rappresentano e difendono per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 18/05/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di MO.
Pag. 1 di 3 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 18/05/2003 tra e trascritto presso il registro Parte_1 Parte_2 dello stato civile del Comune di MO, anno 2003, numero 5, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i Signori
e contratto in MO (CA) il 18 Parte_1 Parte_2 maggio 2003 iscritto nei Registri di Stato Civile del Comune di MO (CA) al n. 5, parte II, serie A, anno 2003.
2) Ordinare agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di MO (CA) di procedere all'annotazione della Sentenza a margine del citato atto di matrimonio e agli ulteriori incombenti di rito.
3) Il figlio resterà affidato ad entrambi i genitori che continueranno ad PE esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale, determinando di concerto le scelte e gli indirizzi formativi (scolastici, sportivi e ricreativi, etc.), nessuno escluso od eccettuato, prendendo congiuntamente le decisioni importanti per la cura, il mantenimento, la salute e lo sviluppo psicofisico del figlio.
Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità separatamente.
Pag. 2 di 3 4) La casa coniugale sita in MO nella Via Monaco 25, di proprietà del Signor sarà assegnata allo stesso che vi abiterà con i figli e Pt_1 PE
. Per_2
5) Il figlio minore manterrà la propria residenza anagrafica presso PE
l'abitazione coniugale.
6) Per quanto concerne i tempi di permanenza del figlio minore con il genitore non collocatario, vista l'età di lo stesso potrà liberamente PE accordarsi con la madre sia per i periodi che la stessa deciderà di trascorrere in Italia che per quelli in cui deciderà di raggiungerla in Germania, nel rispetto dei suoi impegni scolastici e previa comunicazione al Signor
. Pt_1
In merito alle vacanze estive, alle festività natalizie, in particolare nelle giornate del 24, 25 e 26 dicembre, 31 dicembre e 1° gennaio, 5 e 6 gennaio, e ai giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, potrà liberamente decidere PE di organizzarle secondo le modalità che riterrà più opportune, previa comunicazione ai genitori in merito alle sue decisioni, possibilmente con congruo anticipo.
7) La Signora entro il 30 di ogni mese, si impegna a versare al signor Pt_2
la somma di € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento del Pt_1 figlio minore somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli PE indici I.S.T.A.T. del costo della vita.
In merito alle spese straordinarie, quindi spese mediche (non coperte da servizio sanitario Nazionale) scolastiche, ludiche e formative sostenute nell'interesse del figlio verranno integralmente pagate dal Signor PE
che si stabilisce sarà assegnatario dell'assegno unico universale Pt_1 corrisposto in favore del figlio minore, nonché che possa godere di tutte le detrazioni fiscali relative al medesimo figlio.
8) Considerate le rispettive capacità economico-reddituali, i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.
9) Le parti dichiarano di aver già definito tutti i rapporti economici e patrimoniali dipendenti dal matrimonio e dalla comunione legale e comunque insorti nel corso della vita comune.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 24/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3