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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 07/08/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Rosaria Pietropaolo PRESIDENTE REL. dott.ssa Flavia Mazzini GIUDICE dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al numero di ruolo generale 1615-2/2021, avente ad oggetto: Querela di falso promossa da
, (C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata all'atto difensivo con cui è stata proposta querela di falso e depositata telematicamente, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Alberto Alessandrini (C.F. ) e C.F._2 dall'Avv. Andrea Alessandrini (C.F. ) entrambi del Foro di Ancona ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Senigallia (AN), Via F.lli Bandiera n.
42;
PARTE QUERELANTE nei confronti di
, (C.F. ), residente in [...], Fraz. CP_1 C.F._4
Marotta, Via Corfù n. 21/A, , (C.F. ), residente in CP_2 C.F._5
ND (PU), Fraz. Marotta, Via G. Di Vittorio n. 36, , (C.F. Controparte_3
, residente in [...], C.F._6 rappresentati e difesi, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione introduttivo del giudizio principale di merito depositata telematicamente, dall'Avv. Irene Ciani del Foro di
Pesaro (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in C.F._7
Pesaro (PU), Via San Decenzio n. 16;
PARTE QUERELATA
Con l'intervento del P.M.
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI
Per parte querelante
“Voglia l'On. Tribunale di Pesaro, contrariis rejectiis,
NEL MERITO:
I. dichiarare che i 2 Certificati Medici apparentemente redatti in data 08/02/2021 dal
Dott. - contenuti nel documento 2) depositato dagli attori e nel Doc. A_
4) CTU – sono affetti da Falsità Materiale e/o da Falsità Ideologica;
II. dichiarare che il consapevole e volontario utilizzo (se non la preordinazione) di un Pt_2
, per realizzare un vantaggio giudiziale, costituisce, anche ai sensi dell'art 489 cp, il
[...] reato di Falso Ideologico commesso nell'ambito del Giudizio;
In ogni caso con condanna dei convenuti, Sigg. , e CP_1 CP_2 CP_3
al pagamento delle spese di lite.
[...]
NEL RITO:
Voglia l'On. Tribunale di Pesaro condividere la con l'ufficio del Pubblico Controparte_4
per la sua eventuale partecipazione (Cass. Ord. 2257/2023) e per l'eventuale CP_5 esercizio dell'Azione Penale”.
Per parte querelata
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pesaro, in composizione collegiale, contrariis reiectis, per uno o più dei motivi esposti:
A) Rigettare le domande proposte dalla Sig.ra con l'atto di querela ed ogni Parte_1 ulteriore richiesta dalla stessa formulata nell'epigrafato subprocedimento siccome inammissibili/improcedibili e comunque infondate.
B) Con ogni ulteriore e conseguente provvedimento di legge -segnatamente di quelli espressamente menzionati nell'art. 226 cpc- nonché di opportunità.
C) Con vittoria delle spese e delle competenze di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con querela di falso ex art. 221 e ss. c.p.c. proposta in corso di causa, depositata in data
14.4.2024, , convenuta nel giudizio principale di impugnazione del Parte_1 testamento (R.G. 1615/2021), ha formulato domanda volta ad accertare la falsità materiale ed ideologica dei certificati medici redatti in data 8.2.2021 dal dott. A_
specialista neurologo del Centro per disturbi Cognitivi e Demenze (DC) del
[...] distretto sanitario di Fano, contenuti nel documento n. 2 depositato nel giudizio principale dagli attori, odierni querelati, , e , certificati CP_1 CP_2 Controparte_3
pagina 2 di 16 presenti nella cartella clinica del medesimo centro medico, acquisita dal c.t.u. dott.
[...] el corso delle operazioni peritali. Per_2
In particolare, parte querelante ha dedotto la ritenuta falsità materiale di detti atti sotto un duplice profilo: il primo riferito alla materiale sottoscrizione, sulla base del rilievo che uno dei predetti certificati (contenuto a pag. 10 del precitato documento) reca timbro e firma riconducibili al dott. quale specialista neurologo del DC di A_
Fano e, il secondo (contenuto a pag. 15), la parola “copia” scritta a mano in calce ad esso, oltre a due timbri, sempre riconducibili al dott. di cui uno A_ cancellato con segni di penna a losanghe oblique (con indicazione del nominativo del medico quale specialista neurologo dell'ambulatorio cefalee) ed uno lasciato integro
(identico a quello contenuto nel primo documento), su cui risulta apposta sottoscrizione, apparentemente riferibile anch'essa al dott. seppur di grafia diversa A_ da quella visibile nel documento contenuto a pag. 10; sotto diverso profilo, la querelante ha evidenziato il fatto, desumibile dalla deposizione testimoniale del dott. A_ all'udienza del 15.2.2023 nel giudizio principale di impugnazione del testamento
[...] redatto da , che quest'ultimo non era, in realtà, un paziente in carico al Persona_3
DC di Fano, né era stato visitato dal menzionato specialista neurologo alla data di redazione del certificato (8.2.2021).
, quale soggetto proponente querela di falso, ha quindi prospettato la falsità Parte_1 ideologica dei certificati in commento in considerazione della ritenuta incompatibilità di quanto accertato in detti documenti con il contenuto delle predette dichiarazioni testimoniali: in particolare, la querelante ha rappresentato l'incompatibilità di quanto accertato in tali documenti, nella parte in cui si legge “… Attualmente la demenza è in fase avanzata stadio 4/5 della CDR”, con la deposizione testimoniale del predetto medico, nel corso della quale quest'ultimo ha affermato che non era, al tempo, in Persona_3 trattamento presso il centro demenze e di non aver più visto il paziente dopo le visite del
10 e del 17.2.2020 ivi espletate. Quindi, secondo la prospettazione della querelante, il dott. non poteva diagnosticare alcuna malattia o progressione dello A_ stato di demenza e, per l'effetto, non poteva dichiarare quanto indicato nei certificati oggetto di querela di falso, non avendo visitato né incontrato in occasione CP_1 della redazione del certificato dell'8.2.2021 o nell'arco temporale febbraio 2020 – febbraio 2021, essendo incontestato che all'esito delle visite del 10 e del 17.2.2020 alcuna diagnosi di demenza era stata emessa dal predetto medico.
pagina 3 di 16 All'udienza del 17.6.2024 parte querelata ha eccepito l'irritualità della proposizione della querela di falso, in quanto non allegata alle note di precisazione delle conclusioni avversarie;
in subordine, ha dedotto l'irrilevanza dei documenti oggetto di querela di falso in considerazione dell'esito dell'accertamento effettuato dal c.t.u. nell'ambito del giudizio principale di impugnazione del testamento, chiedendo che non venisse autorizzata la presentazione della querela.
Ritenuta la ritualità e tempestività della proposizione della querela di falso, nonché la rilevanza dei documenti contestati, all'udienza del 17.6.2024 ne è stata autorizzata la presentazione, preso atto, in sede di interpello ex art. 222 c.p.c., della volontà degli attori di volersi avvalere dei documenti in commento.
Sospeso il giudizio principale di impugnazione del testamento, ex art. 295 c.p.c., per pregiudizialità con la domanda di falso spiegata incidentalmente, il presente sub- procedimento è stato istruito mediante prove documentali, convocazione del c.t.u. dott.
– il quale all'udienza del 16.10.2024 ha effettuato il materiale deposito Persona_2 degli originali dei documenti nei cui confronti è stata spiegata la querela di falso – ed esame testimoniale dell'autore dei certificati impugnati, dott. A_
All'esito dell'istruttoria, con ordinanza del 17.3.2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti, come in epigrafe riportate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*******
Preliminarmente, vanno disattese le istanze istruttorie formulate dalla querelante con note scritte per l'udienza del 10.3.2025, in quanto irrilevanti ai fini di giudizio, con riferimento alla richiesta di emendamento di due frasi contenute nel verbale di fonoregistrazione della testimonianza del dott. ed in quanto A_ superflue, con riferimento alla richiesta di perizia grafologica sulle firme apposte nei certificati di cui trattasi, avendo il predetto teste riconosciuto la paternità delle sottoscrizioni ivi contenute, dovendosi con ciò confermare il provvedimento reso all'udienza del 17.2.2025.
Parimenti, va disattesa la richiesta, formulata dalla stessa querelante, di autorizzazione al deposito dei documenti esibiti al teste durante la sua deposizione (i.e., come indicato da parte querelante, il e un certificato del DC di Ancona Controparte_6 relativo a una visita neurologica cui è stato sottoposto un soggetto terzo, diverso da
, reperito ai fini comparativi dal procuratore di parte querelante), in quanto Persona_3
pagina 4 di 16 irrilevanti. In particolare, si osserva, quanto al primo documento, che esso, come dedotto dalla stessa difesa della querelante, risulta già acquisito al giudizio principale dal c.t.u. dott. mentre il secondo documento riguarda un soggetto diverso dalle Persona_2 odierne parti in causa.
SULL'ECCEZIONE DI MANCATA COMPARIZIONE PERSONALE DEI QUERELATI CP_1
E A RENDERE L'INTERPELLO EX ART. 222 C.P.C.
[...] CP_2
La querelante, con la nota contenente la precisazione delle conclusioni, ha dedotto l'irritualità e l'illegittimità della dichiarazione con la quale, all'udienza del 17.6.2024, il sostituto processuale del procuratore costituito dei convenuti querelati ha espresso la volontà di e di di volersi avvalere dei documenti impugnati CP_1 CP_2 con la querela di falso ex art. 222 c.p.c., così ritenendo che tale mancata risposta equivarrebbe a una risposta negativa all'interpello stesso, con la conseguenza per cui i certificati in esame non sarebbero utilizzabili ai fini di causa a norma del precitato articolo.
L'eccezione deve ritenersi infondata.
Ancorché all'udienza del 17.6.2024 il sostituto processuale del procuratore costituito degli attori e abbia dichiarato di volersi avvalere dei documenti CP_1 CP_2 oggetto di querela, senza all'uopo allegare o richiamare alcuna procura speciale in tal senso, va osservato, in ogni caso, che il terzo attore, , era Controparte_3 personalmente presente a tale udienza ed ha fornito in tale sede una espressa risposta positiva all'interpello ex art. 222 c.p.c. Va, inoltre, evidenziato che l'art. 222 c.p.c. non prescrive (diversamente dal precedente art. 221 c.p.c., che regola le modalità di proposizione della querela di falso) che la risposta all'interpello debba essere fornita dalla parte personalmente o a mezzo procuratore speciale, tanto che, con pronuncia risalente della Corte di legittimità, ma non smentita da successive pronunce di segno contrario, è stato statuito che “la risposta all'interpello del giudice può essere validamente resa anche dal procuratore costituito che non sia munito di mandato speciale per il compimento di tale atto, non importando, questo, disposizione del diritto in contesa, né essendo la prescrizione del mandato speciale richiesta dall'art. 222 c.p.c.” (cfr. Cass. Civ., 8.6.1992,
n. 7054). Ne deriva l'impossibilità di poter equiparare la condotta processuale tenuta da due degli attori alla stregua di una “mancata comparizione” o “mancata risposta” - uniche circostanze a cui la normativa richiamata e le pronunce di legittimità associano espressamente la conseguenza della risposta negativa all'interpello ai sensi di legge –,
pagina 5 di 16 dovendo, al contrario, ritenersi valida la risposta fornita dal sostituito processuale del procuratore di e all'udienza del 17.6.2024. CP_1 CP_2
Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi, quindi, ritualmente instaurato il presente procedimento di querela di falso.
SULL'ECCEZIONE DI NULLITA' DEL PROCEDIMENTO INCIDENTALE DI QUERELA DI FALSO
PER OMESSA PRESENTAZIONE DELLA QUERELA EX ART. 222 C.P.C.
Va disattesa anche l'eccezione di nullità del procedimento incidentale di falso sollevata dai querelati per violazione dell'art. 222 c.p.c., in quanto la querela non sarebbe mai stata “presentata” dalla convenuta , essendosi quest'ultima limitata alla sola Parte_1 fase preliminare della “proposizione” della querela secondo quanto enunciato dall'art. 221
c.p.c.
L'assunto non è condivisibile.
Al riguardo si osserva la querela di falso è stata formalmente “proposta” e, quindi, portata all'attenzione del giudice della causa principale, con atto autonomo di querela di falso ex art. 221 c.p.c., depositato singolarmente in data 14.4.2024 in corso di causa, nonché in pari data in allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza del 15.4.2024.
La convenuta ha insistito per l'ammissione della querela nella prima udienza Parte_1 successiva a tale deposito (17.6.2024), udienza alla quale la medesima convenuta ha partecipato personalmente, riportandosi all'atto processuale depositato. La querela è stata poi formalmente autorizzata nella sua presentazione dal giudice istruttore alla medesima udienza del 17.6.2024, una volta acquisita la volontà di proporre la querela di falso manifestata in tale sede dalla convenuta e dopo aver preso atto della risposta affermativa degli attori all'interpello ex art. 222 c.p.c. nelle forme di cui al paragrafo che precede, stante la ritenuta rilevanza dei documenti oggetto di querela (si ritiene, invero, dato lo stato del procedimento, che il termine “proposizione” utilizzato nel precitato verbale debba intendersi quale effettiva “presentazione” a norma dell'art. 222 c.p.c. della querela già proposta in precedente data 14.4.2024). La querela è stata, quindi, formalmente “presentata” ai sensi dell'art. 222 c.p.c. nella stessa udienza del 17.6.2024 dopo l'autorizzazione del giudice che ne ha positivamente valutato l'ammissibilità: dall'esame del relativo verbale risulta che la “presentazione” è di fatto avvenuta, posto che il difensore della querelante , anche dopo l'autorizzazione giudiziale ex Parte_1 art. 222 c.p.c., si è riportato integralmente al contenuto della querela di falso e delle note scritte depositate per l'udienza del 15.4.2024, insistendo anche nelle udienze successive per l'accoglimento di tale domanda incidentale.
pagina 6 di 16 Se quindi si assume che la querela di falso in corso di causa deve prima essere
“proposta” ai sensi dell'art. 221 c.p.c. e, quindi, una volta autorizzata dal giudice,
“presentata” ex art. 222 c.p.c., nel caso che qui ci occupa, tale “presentazione” è effettivamente avvenuta nei termini sopra descritti, con ciò ritenendosi ritualmente instaurato il sub-procedimento incidentale di falso.
NEL MERITO
Passando all'esame nel merito, ritiene il Collegio che la querela di falso debba essere rigettata.
Come già osservato, ha proposto querela di falso in via incidentale, ritenendo Parte_1 la falsità materiale ed ideologica di due certificati risalenti entrambi all'8.2.2021
(prodotti, rispettivamente, alle pagg. 10 e 15 del documento n. 2 di parte attrice nel giudizio principale), recanti timbri e firme apparentemente riconducibili allo specialista neurologo dott. detti certificati risultano entrambi redatti in Fano, su A_ carta intestata dell' , Distretto Sanitario di Fano, Centro Controparte_7 per disturbi Cognitivi e Demenze (DC) ed entrambi recano il medesimo contenuto, differenziandosi unicamente per il fatto che il secondo certificato posto a pag. 15 reca la presenza di due timbri (uno del medico come specialista neurologo dell'ambulatorio cefalee e l'altro del DC), di cui il primo barrato e cancellato, con diversi segni di penna, su cui sono apposte sottoscrizioni apparentemente diverse e riconducibili al dott.
nonché la parola “copia” a lato del timbro lasciato integro. A_
Orbene, all'esito dell'escussione dell'autore dei certificati in questione, dott. A_
(avvenuta all'udienza del 17.2.2025), quest'ultimo ha riconosciuto la paternità di
[...] entrambi i documenti ed ha ammesso, quindi, di averli redatti e sottoscritti egli esso stesso entrambi con propria grafia, in quanto, secondo quanto riferito dal sanitario, era prassi che venissero sempre formati due esemplari del medesimo documento, uno da inserire nella cartella del DC e l'altro da consegnare al paziente. In particolare, si riporta quanto testualmente riferito dal teste circa la formazione dei certificati in commento: “…ES (MORETTI) – Allora i certificati si stampano sempre in duplice copia, computer, si stampano due certificati. GIUDICE – A che pro? A che fine? ES
(MORETTI) - Uno rimane in cartella ovviamente e uno si dà all'interessato. GIUDICE - Ma
c'è un originale quindi? ES (MORETTI) - Questi sono originali, questo è l'originale. In che senso, scusi? Non ho capito. Cioè mi viene chiesto il certificato, stilo il certificato, viene stampato in duplice copia. GIUDICE – Quindi ci sono due originali?! Cioè che lei mette la firma. ES (MORETTI) – Queste sono copie, questa è una copia. AVV.
pagina 7 di 16 – Questi sono questi qui i due originali. Anche qui c'è scritto copia, in realtà è Pt_3 scritto a penna, è un originale anche quello? - Questi sono due Controparte_8 originali. Poi cosa succede? Dalle 9 alle 12 c'è l'ambulatorio DC, dalle 12 alle 13:30 c'è
l'ambulatorio cefalee, l'infermiera la mattina arriva, tira fuori quattro. Poi ci sono i timbri dei due colleghi che arrivano all'una. Ci sono sei timbri uguali. Cosa succede? Questo è il primo certificato uscito con il timbro sbagliato per non buttare via il foglio, non rifare la fila, non sprecare la carta perché tutte le volte bisogna andare a chiedere all'ufficio.
GIUDICE - Quello che reca le cancellature cosa significa? ES (MORETTI) – Questo è il primo. GIUDICE - Perché ci sono queste cancellature? Le ha fatte lei queste cancellature?
ES (MORETTI) – Certo. Perché l'infermiera ha preso il timbro. Sa quante volte succede? Per non buttare via i fogli. Questo è l'eccesso di scrupolo per non sprecare la carta, perché sennò si prende, si butta via e si rifà. Questi escono sempre in duplice copia. Qui c'è scritto non è fotocopia, questa è copia dell'originale, sono due copie. Io scrivo, stampo due copie, una la tengo e una la do all'interessato; … GIUDICE - E sotto quindi ha messo l'altro timbro. ES (MORETTI) – Eh ho messo il timbro giusto, ovviamente. GIUDICE - Con la firma senza cancellatura. ES (MORETTI) – Certo.
GIUDICE - Quindi sono tutte sue firme?! ES (MORETTI) – Eh certo, sì. GIUDICE - Sia quella nell'altro documento che non ha la cancellatura. ES (MORETTI) – Sì sì sì. …” (v. pagg. 13, 14 e 15 del verbale di fonoregistrazione).
Tali circostanze risultanti dall'espletata istruttoria consentono, quindi, di ritenere insussistenti i presupposti per l'integrazione di un falso materiale, non ricorrendo nel caso di specie un'ipotesi di alterazione della verità del documento, in quanto trattasi di due documenti distinti - e non di un unico documento (di cui uno rappresenterebbe, in ipotesi, l'originale e l'altro la copia, come sembrava evincersi dall'identità del contenuto valutativo)-, entrambi recanti la sottoscrizione autentica del dott. Per_1
Quanto al denunciato falso ideologico, la querelante con l'atto introduttivo del presente procedimento incidentale, facendo leva sul contenuto delle deposizioni testimoniali rese dal dott. all'udienza del 15.2.2023, nell'ambito del giudizio principale A_ di impugnazione del testamento introdotto dai familiari di , ha evidenziato Persona_3 profili di incompatibilità di tali dichiarazioni rispetto a quanto attestato nei predetti certificati.
In particolare, le incongruenze atterrebbero al fatto che il paziente , che nei Persona_3 certificati de quibus viene definito come paziente preso in carico dal DC di Fano dal febbraio 2020 in relazione ad “una demenza primaria compatibile con diagnosi di Malattia
pagina 8 di 16 di Alzheimer”, non era, in realtà, in trattamento presso tale centro. Inoltre, a dispetto di quanto affermato nei certificati in esame, difetterebbe documentazione medica attestante una diagnosi di Alzheimer, patologia che, dunque, sarebbe stata falsamente riscontrata ed attestata dal sanitario autore delle certificazioni. Infine, un'ulteriore incongruenza sarebbe ravvisabile nel fatto che il paziente, alla data della redazione dei certificati
(8.2.2021) non era stato visitato dal dott. e, nonostante ciò, questi A_ attestava, nella certificazione oggetto di querela, lo stadio avanzato della demenza alla data appunto dell'8.2.2021 (così testualmente il certificato: “Attualmente la demenza è in fase avanzata stadio 4/5 della CDR”).
Dalla deposizione testimoniale resa dal dott. all'udienza del A_
17.2.2025, finalizzata a chiarire le modalità di formazione dei documenti contestati con querela di falso, è emerso che egli ha redatto tali certificati senza previamente visitare il paziente in quella specifica occasione (8 febbraio 2021). Il sanitario ha Persona_3 infatti così dichiarato: “… AVV. ALESSANDRINI - Questi due documenti vengono dal Cdcd, entrambi, stavano tutti e due, entrambi, tutti e due nel fascicolo del Cdcd e in effetti noi contestiamo che il signor quel giorno non era visita. ES (MORETTI) - Ah CP_1 certo, perché mi ha prodotto un certificato dove era ricoverato in una RSA in un paesino qui vicino, , ND. PARTE (TINTI) – ND. Pt_4
AVV. – ND. … AVV. ALESSANDRINI – Io gradirei, allora Giudice se per Pt_3 favore chiede se il paziente era lì personalmente? GIUDICE – Mi sa che non era lì personalmente. ES (MORETTI) - No, avevo la documentazione, ho già risposto, avevo la documentazione dell'RSA di ND che attestava… AVV. ALESSANDRINI – Allora …
ES (MORETTI) – Aspetti, mi faccia finire, che attestava che il paziente era in gravi condizioni fisiche, non trasportabile, con tanto di terapia enciclopedica …” (v. pagg. 16,
19 e 20 del verbale di fonoregistrazione), ribadendo, peraltro, quanto già dichiarato in sede di esame testimoniale nell'ambito del giudizio principale (v. verbale di udienza del
15.2.2023).
All'esito dell'istruttoria risulta, quindi, pacifico che il giorno in cui sono stati emessi i certificati in parola (8.2.2021) il dott. non ha visitato il paziente A_
, né lo ha sottoposto ad accertamenti diagnostici, essendo peraltro Persona_3 documentato (oltre che confermato dallo stesso sanitario ed incontestato tra le parti) che il paziente si trovasse al tempo ricoverato presso una RSA di ND.
Inoltre, il dott. ha dichiarato, non solo, di non aver visitato il paziente A_ il giorno 8.2.2021, ma anche di non aver più visto il de cuius, , dopo le Persona_3
pagina 9 di 16 visite del 10 e del 17.2.2020, in occasione delle quali si erano svolte, quindi, le prime ed uniche visite presso il DC (documentate da parte attrice nel giudizio principale, oltre che risultanti dalla cartella sanitaria richiesta dal c.t.u. al medesimo centro disturbi cognitivi); visite, quelle del febbraio 2020, all'esito delle quali, come da dichiarazione dello stesso dott. il paziente non veniva preso in carico dal Centro A_ medico per il trattamento della demenza con farmaci specifici, non potendo egli accedere al relativo piano terapeutico, in quanto non compatibile con la patologia cardiaca da cui era al tempo affetto.
Ciò posto, nel corso dell'esame testimoniale il dott. ha precisato di A_ aver redatto detti certificati senza previamente visitare il paziente , in Persona_3 quanto, in tale circostanza, si trattava di effettuare, non già una diagnosi, ma una stadiazione a quell'epoca della malattia (di qui, l'utilizzo del termine “attualmente”), ovvero una “considerazione clinica” della patologia evolutiva, da cui riteneva essere affetto sia in base ai dati anamnestici di cui era venuto in possesso all'esito Persona_3 delle precedenti visite, sia in base ad una valutazione prognostica effettuata secondo i criteri stabiliti nella letteratura medica per la misurazione della variazione del deterioramento cognitivo (il dott. ha così dichiarato sul punto: “… A_
ES (MORETTI) - Stavo dicendo, questo signore era ricoverato in una RSA, questo signore un anno prima aveva un Mini Mental di 12-13 adesso non ricordo. O era morto o era vivo. Era vivo, giusto?! Ed era in RSA, giusto?! Come prodotto dalla certificazione dell'amministratore di sostegno. Il professor che è il luminare per eccellenza Per_4 delle demenze, scrive sul suo trattato che ogni soggetto con demenza perde ogni anno da 2 a 4 punti, si chiama annual rate of change, media del cambiamento del deterioramento cognitivo, quindi questo deterioramento va da 2 a 4 punti, quindi questo signore se aveva 12, adesso non ricordo, 11-12 nel febbraio 2020 nella migliore delle ipotesi aveva 10 o nella peggiore 8. 8 vuol dire non riconoscere più i familiari. Annual rate of change. “Le demenze”. Per chi si occupa di demenze questi sono Persona_5
i criteri. Punto. Quindi se lui aveva già una demenza grave un anno prima, specifico che si accede all'ambulatorio demenze con una diagnosi del medico di famiglia. … ES
(MORETTI) - Non esattamente, perché diciamo nel 2020 si faceva una valutazione clinica, diciamo, e qui si fa una stadiazione. … ES (MORETTI) - Quindi è una cosa diversa
Giudice, si fa regolarmente questa cosa qui, di esprimere un… Ma poi non è che lo esprimiamo noi soggettivamente, ci sono dei sacri testi che dicono che la patologia di carattere inesorabilmente evolutiva comporta un peggioramento statisticamente a livello
pagina 10 di 16 mondiale nella misura di 2-4 punti all'anno, questo signore se ci è arrivato il certificato di morte cinque o sei mesi dopo, quindi la diagnosi non era molto sbagliata, il fatto che avesse un CDR 4 o 5, …”; v. pagg. 17, 18 e 28 del verbale di fonoregistrazione).
Il dott. ha, poi, dichiarato che il rilascio del certificato gli era stato A_ richiesto da altro soggetto (sulla cui identificazione il teste è rimasto generico) per il tramite della segreteria e, successivamente, a fronte dell'esibizione dei relativi documenti agli atti del processo attestanti le modalità di trasmissione del certificato, egli ha confermato che effettivamente l'invio del certificato è avvenuto ad un indirizzo mail riconducibile a , qualificatosi come amministratore di sostegno del paziente, CP_1 in quanto era stato precedentemente certificato che il paziente fosse al tempo non trasportabile per via delle sue condizioni fisiche e, quindi, impossibilitato a presentarsi, trovandosi ricoverato presso la predetta struttura di ricovero.
Il teste ha inoltre fornito chiarimenti sulle modalità di accesso al DC di Fano presso il quale aveva visitato nel febbraio 2020, affermando che detto accesso Persona_3 avviene di prassi soltanto a mezzo di impegnativa del medico curante sulla base di un fondato sospetto di demenza (nel caso di specie rappresentato dal certificato del dott.
del 3.12.2019, ove si evidenziava la “comparsa di turbe mnesiche a Persona_6 carico della memoria a breve termine”, come da documento n. 3 prodotto da parte convenuta nel giudizio principale).
Il dott. ha, quindi, ulteriormente precisato di non aver più visto il de A_ cuius dopo le visite del 10 e del 17.2.2020, in occasione delle quali era Persona_3 stato somministrato il test Minimental MMSE e che lo stesso, pur se non preso in carico dal DC di Fano per il trattamento della demenza con farmaci specifici, era comunque in fase di trattamento (definita dal teste “follow up”) con un integratore.
Così ricostruito il contesto nel quale sono stati redatti i certificati, rileva il Collegio che il denunciato falso ideologico - che la querelante imputa al dott. per A_ avere egli emesso i certificati de quibus senza effettuare una contestuale visita del paziente, pur avendo attestato la ricorrenza di una diagnosi di Alzheimer al tempo della redazione del certificato, valutata all'epoca “in fase avanzata stadio 4/5 della CDR”- non pare, in realtà, configurabile nel caso in esame.
Ciò in considerazione del fatto che la contestazione si incentra, non tanto, sul contenuto dell'atto coperto da fede privilegiata, bensì sulla valutazione clinica effettuata dal medico.
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha precisato che costituiscono atti pubblici, a norma dell'art. 2699 c.c., gli atti che i pubblici ufficiali formano nell'esercizio di pubbliche pagina 11 di 16 funzioni certificative delle quali siano investiti dalla legge (cfr. Cass. Civ., SS.UU., sentenza n. 215 del 9.04.1999). In particolare, secondo giurisprudenza costante, anche il certificato rilasciato da un medico ha natura di atto pubblico e, con ciò, fa piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti rese al medesimo o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, senza estendersi al contenuto intrinseco e sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti. La parte che intende, quindi, sconfessare la veridicità di un atto pubblico è onerata dell'attivazione del procedimento di querela di falso, potendo esso investire l'atto nella sua materialità estrinseca (falsità materiale) e/o nel suo contenuto (falsità ideologica).
In particolare, quanto ai certificati medici, la Corte di legittimità ha affermato che “I certificati medici rilasciati da pubblici ufficiali fanno fede, fino a querela di falso, limitatamente ai fatti che il sanitario rogante attesta essere avvenuti alla sua presenza o essere stati da lui compiuti, mentre per quanto riguarda la diagnosi, essi costituiscono elementi di convincimento liberamente apprezzabili dal giudice del merito …” (cfr. Cass.
Civ., Sez. III, ordinanza n. 8536 del 24.3.2023, e, da ultimo, Cass. Civ., ord. n. 16737 del 17.06.2024, secondo cui “le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica o da un ente convenzionato con il SSN, hanno natura di certificazione amministrativa, a cui è applicabile lo speciale regime degli artt. 2699 e ss.
c.c. per quanto attiene alle indicazioni ivi contenute delle attività svolte nel corso di una terapia o di un intervento (a differenza delle valutazioni, delle diagnosi o, comunque, delle manifestazioni di scienza o di opinione annotate, prive di fede privilegiata), mentre le attività non risultanti dalla cartella possono essere provate con ogni mezzo”), così sancendo che non sono coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o comunque le manifestazioni di scienza od opinione espresse dal sanitario (cfr. in questo senso anche Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 27288 del 16.9.2022, secondo cui “Il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse”; cfr. in senso conforme anche Cass. Civ., Sezione
Terza, ord. 24.3.2023, n. 8536).
pagina 12 di 16 Tali statuizioni risultano coerenti con quanto costantemente enunciato dalla Corte di legittimità in tema di disciplina generale dell'atto pubblico, secondo cui “L'efficacia probatoria dell'atto pubblico, nella parte in cui fa fede fino a querela di falso, è limitata agli elementi estrinseci dell'atto, indicati all'art. 2700 c.c., e non si estende al contenuto intrinseco del medesimo, che può anche non essere veritiero. È pertanto ammessa qualsiasi prova contraria, nei limiti consentiti dalla legge, in ordine alla veridicità e all'esattezza delle dichiarazioni rese nel menzionato atto dalle parti” (Cass. Civ.,
25.7.2019, n. 20214). La circostanza per cui gli altri aspetti del contenuto ideologico del documento stesso estranei ai limiti dettati dall'art. 2700 c.c. non sono passibili di essere impugnati con lo strumento della querela di falso è stata sancita, con orientamento ormai pressoché consolidato, dalla sentenza n. 6959 del 1999 secondo cui, per quanto qui di interesse, la querela di falso non è esperibile “avverso il documento che venga impugnato al diverso fine di contestare non già la (sola) attività immediatamente richiesta, percepita
e constatata dal pubblico ufficiale nello svolgimento del predetto potere e della predetta funzione, ma altri aspetti del contenuto ideologico del documento stesso estranei ai limiti segnati dal richiamato art. 2700 c.c., così come l'intrinseca verità, ad esempio, delle dichiarazioni delle parti (Cass. 10219/96, cit.; Cass. 5013/96, cit.; Cass. 23 aprile 1993,
n. 4773), ovvero di circostanze delle quali l'autore del documento dichiari di tenere conto avendole tuttavia apprese da fonti esterne al documento medesimo (Cass. 28 dicembre
1993, n. 12895; Cass. 21 febbraio 1980, n. 1242), ovvero ancora del mero convincimento del pubblico ufficiale desunto dai fatti constatati (Cass. 11 febbraio 1985,
n. 1103), o di semplici giudizi formulati all'esito di indagini debitamente attestate (Cass.
15 settembre 1997, n. 9175; Cass. 18 giugno 1971, n. 1872), o, infine, di dichiarazioni riportate al solo scopo di evidenziare come si sia formato il convincimento del pubblico ufficiale in accertamenti svolti per conto di altre autorità chiamate poi a valutarle (Cass.
11 dicembre 1992, n. 13122)”.
Nel caso in esame, deve rilevarsi che il dott. non ha attestato di aver A_ visitato alla data di redazione dei certificati (8.2.2021), né di avere in Persona_3 ragione di ciò diagnosticato una demenza, avendo egli chiarito, in sede di esame testimoniale, di non aver più incontrato il paziente dopo il 10 e il 17.2.2020, precisando di aver stilato i certificati de quibus dopo aver esaminato la documentazione che attestava l'impossibilità di trasportare il paziente presso il DC.
Il predetto sanitario ha chiarito nel corso dell'esame testimoniale che quanto dallo stesso dichiarato sul punto nei certificati dell'8.2.2021 non poteva qualificarsi come pagina 13 di 16 formulazione di una diagnosi, ma semplicemente come valutazione della stadiazione della malattia (nella specie, demenza, che è una patologia evolutiva) alla data della certificazione, a seguito degli accertamenti clinici condotti l'anno precedente e sulla base della documentazione medica presente in cartella, da cui si evincevano, secondo quanto affermato dal sanitario, sintomi di demenza, tra cui un disturbo della memoria a breve termine ed afasia.
Ciò posto, considerato, sulla scorta degli orientamenti di legittimità sopra richiamati, che la dichiarazione relativa alla prognosi circa l'evoluzione della malattia riportata nei certificati de quibus costituisce il frutto di una valutazione scientifica o di una manifestazione di scienza – la cui attendibilità e valore probatorio, alla luce di quanto dedotto, dovrà poi essere debitamente vagliata nel giudizio principale -, e ritenuto, quindi, che essa non può qualificarsi come dato estrinseco facente fede fino a querela di falso, posto che il dott. non ha certificato alcuna dichiarazione della A_ parte, né attestato fatti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, non è configurabile falsità ideologica riguardo alla parte del certificato che attesta una patologia di demenza
“in fase avanzata stadio 4/5 della CDR”.
Riguardo all'ulteriore attestazione contenuta nei certificati oggetto di impugnazione di falso - secondo cui era “in trattamento presso questo Centro Demenze Persona_3
(n.d.r. Centro per Disturbi Cognitivi e Demenze di Fano) dal febbraio 2020 in relazione ad una demenza primaria compatibile con diagnosi di Malattia di Alzheimer in base a criteri diagnostici internazionali” –, va osservato che l'utilizzo dell'espressione “essere in trattamento” è stato chiarito dal dott. all'udienza del 17.2.2025, A_ avendo egli precisato che, pur non essendo stato prescritto a un piano Persona_3 terapeutico da parte del DC di Fano per controindicazione con la patologia cardiaca da cui era affetto, il paziente poteva, comunque, accedere al Centro medico e fare riferimento a tale centro per la condizione clinica in cui versava.
Alla luce di quanto sopra esposto, e ferma la riserva di valutazione sull'attendibilità dei certificati impugnati in sede di giudizio principale, la domanda di querela di falso non merita accoglimento.
SULLE SPESE PROCESSUALI
Poiché il giudizio di querela di falso, ancorché proposto in via incidentale, ha natura autonoma e indipendente da quello principale e si conclude con sentenza avente carattere definitivo, pure laddove il giudizio principale sia destinato a proseguire (cfr., ex
pagina 14 di 16 multis, Cass. Civ., Sez. II, 28.5.2007, n. 12399; Cass. civ., Sez. VI, 22.3.2017, n. 7243), occorre provvedere sulle spese di lite.
La peculiare natura della causa, la circostanza relativa alla presenza in uno dei documenti impugnati di cancellature e dizioni non presenti nell'altro documento (sì da determinare, considerato anche l'oggetto del giudizio principale, la ragionevole insorgenza di dubbi circa la regolare formazione del documento), unitamente al rilievo secondo cui significativi elementi circostanziali sono emersi soltanto nel corso del presente sub- procedimento, inducono a giustificare l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Non si ritiene meritevole di accoglimento la richiesta, avanzata dalla querelante con la memoria di replica, di condanna delle controparti processuali per violazione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., posto che il tenore delle difese articolate dai querelati nella presente sede processuale non integra un “abuso del processo” o un
“ingiustificato aggravio dell'onere difensivo” per la controparte. Al riguardo, va richiamata la giurisprudenza di legittimità, secondo cui il comportamento processuale delle parti contrario ai doveri di lealtà e probità non è integrato dalla semplice prospettazione di tesi giuridiche o da ricostruzioni di fatti riconosciute errate dal giudice, né da comportamenti che possano conseguire effetti vantaggiosi solo in conseguenza di un concorrente difetto di normale diligenza della controparte (Cass. Civ., Sez. III, 16.10.1998, n. 10247).
Analogamente, per i medesimi motivi, si ritiene di non accogliere la speculare richiesta formulata con memoria di replica da parte querelata, nonché quella avanzata ai sensi dell'art. 89 c.p.c., non rinvenendosi nella condotta processuale della querelante atti contrari ai principi espressi nelle citate disposizioni, né, tanto meno, l'utilizzo di espressioni offensive e sconvenienti nell'illustrazione delle proprie difese (peraltro, non riportate in maniera specifica dalla difesa dei querelati).
Al rigetto della domanda di querela di falso consegue, ai sensi dell'art. 226 c.p.c., l'ordine alla Cancelleria di provvedere alla restituzione in favore del c.t.u. dott. – il Persona_2 quale ha materialmente depositato i certificati oggetto di querela di falso all'udienza del
16.10.2024 - dei documenti impugnati e all'annotazione della sentenza sugli originali dei medesimi documenti oggetto di querela di falso, nonché la condanna della querelante alla pena pecuniaria prevista dall'art. 226, comma 1, c.p.c., liquidata in € 10,00.
Da ultimo si dispone la comunicazione dell'odierna decisione al Pubblico Ministero in sede in quanto interventore ex lege nel giudizio di querela di falso.
P.Q.M.
pagina 15 di 16 Il Tribunale di Pesaro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta la domanda di querela di falso proposta da;
Parte_1
-dichiara integralmente compensate le spese di lite;
-ordina alla Cancelleria di provvedere alla restituzione dei documenti al c.t.u. nominato nel giudizio principale, dott. e dispone che, sempre a cura della Persona_2
Cancelleria, venga fatta menzione sugli stessi documenti del contenuto della presente sentenza;
-condanna la querelante al pagamento della pena pecuniaria di € 10,00;
- dispone la trasmissione della presente sentenza al Pubblico Ministero in sede.
Così deciso in Pesaro, il 1.8.2025
IL PRESIDENTE EST.
Maria Rosaria Pietropaolo
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