Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/04/2025, n. 2624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2624 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
04.03.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al R. G. n. 13219/2024, avente ad oggetto: rideterminazione posizione stipendiale;
differenze retributive;
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in NA alla Parte_1 C.F._1 via Pietro Castellino n. 103, presso lo studio degli avv.ti Fabio Aloia e Angelo Seccia che la rappresentano e difendono;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2
, in persona del legale rapp. p.t.; Controparte_3
RESISTENTI-CONTUMACI
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 05.6.2024, la ricorrente in epigrafe esponeva di essere dipendente del con mansioni di collaboratrice scolastica, Controparte_1 immessa in ruolo con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dall'1.9.2011.
Specificava che, prima dell'immissione in ruolo, aveva prestato servizio alle dipendenze del resistente nel periodo dal 17.2.1989 al 31.8.2011, in virtù di plurimi contratti a tempo CP_1 determinato e con le medesime mansioni.
1
[...]
(con decreto prot. n. 1208 del 16.11.2012) – nel disporre il suo Controparte_3 inquadramento retributivo, non aveva valutato a fini giuridici ed economici l'intero servizio pre- ruolo prestato.
In particolare, l' le aveva riconosciuto, a far data dal 01.09.2011, l'anzianità CP_4 di anni 7, mesi 4 e giorni 6 ai fini giuridici ed economici;
mentre la residua anzianità pre-ruolo di anni 1, mesi 8 e giorni 4 era stata considerata ai soli fini economici.
Lamentava che, per effetto di tale inquadramento, aveva subito un pregiudizio economico ed una illegittima disparità di trattamento per la conseguente erronea collocazione nella fascia di anzianità 0-8, laddove avrebbe avuto diritto alla collocazione nella fascia stipendiale 9-14 anni a far data dall'immissione in ruolo, il tutto come da conteggio in atti.
Deduceva la contrarietà del decreto di ricostruzione al principio di non discriminazione tra personale assunto a tempo determinato e personale assunto a tempo indeterminato, così come sancito dalla normativa sovranazionale: clausola 4 dell'Accordo Quadro recepito dalla direttiva
99/70/CE, attuato mediante d.lgs. 368/01.
Tanto premesso, adiva innanzi al Tribunale di NA, in funzione di Giudice del lavoro, il
– rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_5
“1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, ai fini della ricostruzione di carriera, all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine intrattenuti con la P.A resistente;
dichiarare, altresì, il diritto della ricorrente al riconoscimento di anni 9, mesi 0 e giorni 10 ai fini giuridici ed economici nel computo della ricostruzione di carriera;
2. conseguentemente, condannare il resistente, a pagare in CP_1 favore della ricorrente le differenze retributive spettanti le tenuto conto della predetta anzianità di servizio effettiva, differenze quantificate nella somma di euro 5.628,83, o nella somma maggiore/minore che emergerà dal presente giudizio.
3. con vittoria di spese, compensi professionali, maggiorazione forfettaria (15%), CPA e rimborso del C.U. versato, da attribuirsi ai sottoscritti difensori anticipatari”.
Regolarmente notificato il ricorso introduttivo a mezzo PEC del 19.6.2024, né il
[...]
né l si costituivano in giudizio, Controparte_1 Controparte_3 per cui ne va dichiarata la contumacia.
Acquisita la documentazione prodotta, l'udienza del 04.3.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
3. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Questo giudicante ritiene di condividere l'orientamento espresso da questa sezione del
Tribunale di NA (cfr. sentenze allegate in atti), la cui motivazione si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
La ricorrente, come detto, agisce per ottenere l'accertamento del diritto al riconoscimento 2 dell'intera anzianità lavorativa maturata nel periodo pre-ruolo, sul presupposto dell'illegittima disparità di trattamento rispetto al personale di ruolo (assunto con contratto a tempo indeterminato) derivante dall'applicazione dei criteri di cui agli artt. 569-570, TU Scuola, ritenuti in contrasto con la disciplina sovranazionale enunciata nella Direttiva 1999\70\CE, alla clausola n. 4.
Chiede, quindi, la ricostruzione dell'anzianità di servizio e il reinquadramento nella fascia stipendiale utile per la progressione del trattamento retributivo, con condanna dell'amministrazione resistente al pagamento delle differenze retributive maturate.
Ai fini del decidere, dunque, occorre muovere da quanto statuito dalla Suprema Corte di
Cassazione con sentenza n. 31150\2019 con specifico riguardo al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), secondo cui: “a) L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva
1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art.
570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del personale ATA ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra Part un rapporto e l'altro; c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al personale assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 569 del d.lgs. n.297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato.”.
I Giudici di legittimità, anche sulla scorta della pronuncia della giurisprudenza sovranazionale
(cfr. sent. caso C-466/17, allegati in atti), hanno quindi ritenuto la normativa nazionale che Per_1 disciplina il trattamento economico e la ricostruzione della carriera del personale assunto a tempo indeterminato dopo diversi anni di precariato, ossia gli artt. 526 e 569-570, TU Scuola, in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 99/70/C
e, pertanto, da disapplicare.
Calando il principio appena richiamato nella fattispecie in esame, si rileva che la documentazione in atti e, in particolare, il decreto di ricostruzione di carriera ed il certificato di servizio (cfr. all. n. 1-3, prod. parte ricorrente), certifica che la sig.ra ha effettivamente Pt_1 lavorato, in forza di plurimi contratti a tempo determinato e nel periodo anteriore all'assunzione a tempo indeterminato.
Pertanto, è illegittima la ricostruzione di anzianità operata con il predetto decreto che certifica,
a far data dall'immissione in ruolo del 01.09.2011, l'anzianità di anni 7, mesi 4 e giorni 6 ai fini giuridici ed economici;
mentre la residua anzianità pre-ruolo di anni 1, mesi 8 e giorni 4 era stata
3 considerata ai soli fini economici
Alla stregua di quanto esposto, dunque, la ricorrente ha diritto non solo a vedersi interamente riconosciuto il servizio pre-ruolo prestato, ma anche alla rideterminazione dell'anzianità maturata, con conseguente inquadramento di nella fascia stipendiale 9-14 anni, a far data Parte_1 dall'immissione in ruolo del 01.09.2011.
Pertanto, accertato il diritto della ricorrente alla percezione delle differenze retributive dovute in ragione della corretta anzianità di servizio maturata, devono esserle riconosciute le differenze retributive maturate, come richiesto in ricorso.
In ordine alla quantificazione delle stesse, si deve tenere conto dell'importo risultante negli atti di causa in quanto conforme alle disposizioni normative e di settore, che risulta calcolato in complessivi € 5.628,83. Ciò in quanto i conteggi allegati al ricorso risultano esenti da errori materiali ed immuni da vizi logici, per cui possono essere fatti propri dal giudicante.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il va Controparte_1 condannato al pagamento in favore di della somma di € 5.628,83, oltre interessi legali Parte_1 dalla maturazione delle singole voci del credito al soddisfo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022; liquidazione effettuata in misura minima tenuto conto della serialità della controversia e dell'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto, con attribuzione in favore degli avv.ti Fabio Aloia e Angelo Seccia, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il dott. Giuseppe Gambardella, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
• in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di a percepire la posizione Parte_1 stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità da 9 a 14 anni, a far data dal 01.09.2011;
• condanna il , in persona del legale rapp.te p.t., ad Controparte_1 attribuire alla ricorrente il trattamento economico corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata e, per l'effetto, lo condanna a pagare le differenze retributive maturate che si quantificano in € 5.628,83, oltre interessi legali dalla data di maturazione delle singole scadenze al saldo;
• condanna il , in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 2.100,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in NA, il 02.04.2025 Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Gambardella
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