TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/03/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'udienza di discussione del 17 marzo 2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3540/2023 R.G. e vertente TRA
nata a [...] il [...], rapp.ta e Parte_1 iro Pellegrino;
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to Itala De Benedictis;
CP_1
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 07.06.2023 parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 328 2022 0000590802000 notificato il 09.05.23 per l'importo complessivo di euro 1.145,12, avente ad oggetto la corresponsione di somme indebite a carico di interventi assistenziali dello Stato per il periodo 06/08. A sostegno del proprio ricorso deduceva l'intervenuta prescrizione del credito per decorso del termine prescrizionale nonché l'irripetibilità delle relative somme in difetto dei requisiti di cui all'art. 52 L. 88/89. Si costituiva in giudizio l' deducendo la ripetibilità delle somme non Controparte_2 trovando ingresso, nel caso di specie, la tutela dell'affidamento del percipiente trattandosi di pensioni riscosse dolosamente. In relazione all'eccezione di prescrizione depositava atto interruttivo. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso deve essere accolto solo in parte. Va premesso, che è incontestata tra le parti e, conseguentemente acclarata, la qualità di erede di della odierna ricorrente. L'avviso di addebito ha ad oggetto il Persona_1 recupero di somme indebitamente percepite dall'istante (proprio nella qualità di erede) in epoca successiva al decesso della titolare del trattamento assistenziale. Trattandosi, allora, di recupero di somme indebite giova premettere che sull'attore, che agisca con l'azione di ripetizione di indebito, grava, in applicazione dei principi di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare gli elementi costitutivi della pretesa, consistenti nell'inesistenza della “causa debendi”, nell'avvenuto pagamento e nel collegamento causale tra il versamento e la mancanza del debito (cfr. ex multis, Cass. n. 5896/06). Tanto premesso in linea generale, è opportuno esaminare l'avviso impugnato. AVVISO DI ADDEBITO N. 328 2022 0000590802000 – PRESUPPOSTI PER IL RECUPERO. Il titolo in esame è teso al recupero della mensilità giugno 2008 della pensione erogata alla defunta Per_1
In relazione a tale somma risulta assolto, da parte dell'istituto, l'onere di provare l'avvenuto pagamento (cfr. cedolino di pensione in atti). Risulta, altresì, comprovata, dall'indicazione contenuta sul cedolino stesso, la data del pagamento (circostanza, comunque, non contestata dalla ricorrente). In ordine alla causa debendi, invece, essa non può ritenersi sussistente, trattandosi di erogazione avvenuta in epoca successiva alla morte dell'avente diritto, sicché ne consegue la legittimità della richiesta di recupero dell' CP_1
Dall'esame del cedolino allegato alla memoria dell'Istituto si evince, infatti, la data di valuta dell'emolumento (16 giugno), laddove la sig.ra è purtroppo deceduta in data Per_1 precedente (29.05.18). ART. 52 L. 88/89 È solo parzialmente fondata l'eccezione tesa ad evidenziare l'illegittimità della procedura di recupero in forza del disposto dell'art. 52 L. 88/89. L'indebito per cui è causa, invero, è relativo in parte a pensione INVCIV, dunque ad una prestazione assistenziale che, come tale, non ricade nell'alveo applicativo dell'art. 52 L. 88/89. Invero, la disciplina dettata da tale norma attiene alle “pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale” e regola il cd. indebito previdenziale, laddove nell'ipotesi per cui è causa ricorre un indebito assistenziale (pensione invalidità civile). Ebbene, in relazione al cd. indebito assistenziale la Corte di Cassazione, con sentenza. n. 28771/2018, ha affermato il principio (confermato anche di recente vedi Cass. n. 13223/2020) della ripetibilità dell'indebito solo a partire dalla data di comunicazione all'assistito da parte dell' e non anche per i periodi pregressi, motivandolo in funzione CP_1 del richiamato principio di tutela dell'affidamento. In caso di indebito assistenziale, dunque, ciò che occorre accertare, non è l'esistenza del dolo del percettore, quanto quella di un affidamento da tutelare. Nel caso di specie, a fronte dell'avvenuto decesso del titolare del trattamento assistenziale, non è possibile configurare alcun legittimo affidamento nella percezione dello stesso in epoca successiva al decesso. Quanto, invece, alla quota relativa a pensione sociale, astrattamente riconducibile alla prescrizione dell'art. 52 cit., va accolta la domanda attorea. Invero, la circostanza che l'erogazione sia avvenuta appena 16 giorni dopo il decesso del titolare della prestazione, in uno alla considerazione dell'avvenuta indebita riscossione di una sola rata di pensione, sono tali da escludere la sussistenza di dolo del percettore. Il ricorso, in parte qua, va allora accolto. PRESCRIZIONE Residua, dunque, solo l'esame dell'eccezione di prescrizione. Anch'essa deve essere disattesa. In tema di indebito, infatti, trova applicazione l'ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2033 c.c. In considerazione dell'avvenuto invio della comunicazione di recupero del 4.06.13 (cfr. notificazione in produzione perfezionatasi per compiuta giacenza), il termine di CP_1 prescrizione decennale non risulta mai utilmente decorso. Alla comunicazione notificata in data 4.06.13 è, infatti, seguita la notifica dell'avviso di addebito oggetto di opposizione, avvenuta in data 09.05.23, dunque prima che trascorresse un intero decennio (pur volendo evitare di prendere in considerazione le sospensioni previste in ragione dell'emergenza Covid 19). SPESE DI LITE Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto accerta l'irripetibilità delle somme portate dall'avviso di addebito impugnato limitatamente alle somme imputabili a pensione sociale;
2) annulla l'avviso di addebito impugnato, limitatamente alle somme imputabili a recupero pensione sociale PS n. 02022189 – rata giugno 2008;
3) rigetta, nel resto, il ricorso;
4) compensa le spese di lite. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 17.03.25 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'udienza di discussione del 17 marzo 2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3540/2023 R.G. e vertente TRA
nata a [...] il [...], rapp.ta e Parte_1 iro Pellegrino;
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to Itala De Benedictis;
CP_1
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 07.06.2023 parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 328 2022 0000590802000 notificato il 09.05.23 per l'importo complessivo di euro 1.145,12, avente ad oggetto la corresponsione di somme indebite a carico di interventi assistenziali dello Stato per il periodo 06/08. A sostegno del proprio ricorso deduceva l'intervenuta prescrizione del credito per decorso del termine prescrizionale nonché l'irripetibilità delle relative somme in difetto dei requisiti di cui all'art. 52 L. 88/89. Si costituiva in giudizio l' deducendo la ripetibilità delle somme non Controparte_2 trovando ingresso, nel caso di specie, la tutela dell'affidamento del percipiente trattandosi di pensioni riscosse dolosamente. In relazione all'eccezione di prescrizione depositava atto interruttivo. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso deve essere accolto solo in parte. Va premesso, che è incontestata tra le parti e, conseguentemente acclarata, la qualità di erede di della odierna ricorrente. L'avviso di addebito ha ad oggetto il Persona_1 recupero di somme indebitamente percepite dall'istante (proprio nella qualità di erede) in epoca successiva al decesso della titolare del trattamento assistenziale. Trattandosi, allora, di recupero di somme indebite giova premettere che sull'attore, che agisca con l'azione di ripetizione di indebito, grava, in applicazione dei principi di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare gli elementi costitutivi della pretesa, consistenti nell'inesistenza della “causa debendi”, nell'avvenuto pagamento e nel collegamento causale tra il versamento e la mancanza del debito (cfr. ex multis, Cass. n. 5896/06). Tanto premesso in linea generale, è opportuno esaminare l'avviso impugnato. AVVISO DI ADDEBITO N. 328 2022 0000590802000 – PRESUPPOSTI PER IL RECUPERO. Il titolo in esame è teso al recupero della mensilità giugno 2008 della pensione erogata alla defunta Per_1
In relazione a tale somma risulta assolto, da parte dell'istituto, l'onere di provare l'avvenuto pagamento (cfr. cedolino di pensione in atti). Risulta, altresì, comprovata, dall'indicazione contenuta sul cedolino stesso, la data del pagamento (circostanza, comunque, non contestata dalla ricorrente). In ordine alla causa debendi, invece, essa non può ritenersi sussistente, trattandosi di erogazione avvenuta in epoca successiva alla morte dell'avente diritto, sicché ne consegue la legittimità della richiesta di recupero dell' CP_1
Dall'esame del cedolino allegato alla memoria dell'Istituto si evince, infatti, la data di valuta dell'emolumento (16 giugno), laddove la sig.ra è purtroppo deceduta in data Per_1 precedente (29.05.18). ART. 52 L. 88/89 È solo parzialmente fondata l'eccezione tesa ad evidenziare l'illegittimità della procedura di recupero in forza del disposto dell'art. 52 L. 88/89. L'indebito per cui è causa, invero, è relativo in parte a pensione INVCIV, dunque ad una prestazione assistenziale che, come tale, non ricade nell'alveo applicativo dell'art. 52 L. 88/89. Invero, la disciplina dettata da tale norma attiene alle “pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale” e regola il cd. indebito previdenziale, laddove nell'ipotesi per cui è causa ricorre un indebito assistenziale (pensione invalidità civile). Ebbene, in relazione al cd. indebito assistenziale la Corte di Cassazione, con sentenza. n. 28771/2018, ha affermato il principio (confermato anche di recente vedi Cass. n. 13223/2020) della ripetibilità dell'indebito solo a partire dalla data di comunicazione all'assistito da parte dell' e non anche per i periodi pregressi, motivandolo in funzione CP_1 del richiamato principio di tutela dell'affidamento. In caso di indebito assistenziale, dunque, ciò che occorre accertare, non è l'esistenza del dolo del percettore, quanto quella di un affidamento da tutelare. Nel caso di specie, a fronte dell'avvenuto decesso del titolare del trattamento assistenziale, non è possibile configurare alcun legittimo affidamento nella percezione dello stesso in epoca successiva al decesso. Quanto, invece, alla quota relativa a pensione sociale, astrattamente riconducibile alla prescrizione dell'art. 52 cit., va accolta la domanda attorea. Invero, la circostanza che l'erogazione sia avvenuta appena 16 giorni dopo il decesso del titolare della prestazione, in uno alla considerazione dell'avvenuta indebita riscossione di una sola rata di pensione, sono tali da escludere la sussistenza di dolo del percettore. Il ricorso, in parte qua, va allora accolto. PRESCRIZIONE Residua, dunque, solo l'esame dell'eccezione di prescrizione. Anch'essa deve essere disattesa. In tema di indebito, infatti, trova applicazione l'ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2033 c.c. In considerazione dell'avvenuto invio della comunicazione di recupero del 4.06.13 (cfr. notificazione in produzione perfezionatasi per compiuta giacenza), il termine di CP_1 prescrizione decennale non risulta mai utilmente decorso. Alla comunicazione notificata in data 4.06.13 è, infatti, seguita la notifica dell'avviso di addebito oggetto di opposizione, avvenuta in data 09.05.23, dunque prima che trascorresse un intero decennio (pur volendo evitare di prendere in considerazione le sospensioni previste in ragione dell'emergenza Covid 19). SPESE DI LITE Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto accerta l'irripetibilità delle somme portate dall'avviso di addebito impugnato limitatamente alle somme imputabili a pensione sociale;
2) annulla l'avviso di addebito impugnato, limitatamente alle somme imputabili a recupero pensione sociale PS n. 02022189 – rata giugno 2008;
3) rigetta, nel resto, il ricorso;
4) compensa le spese di lite. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 17.03.25 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli