Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 26/05/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Nr. 547/2020 di R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Benevento
Seconda Sezione
Il Giudice Monocratico, GOT dr. Carlo BUONO, nella causa iscritta al n.
547/2020 di Ruolo Generale, avente ad oggetto “Pagamento somma di denaro, etc.”:
tra
(P.I. ), corrente in Grottaminarda alla via Parte_1 P.IVA_1
SS.91 Km 0.600, in persona del legale rappresentante p.t., assistito e difeso dall'Avv. Massimo Vitale, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Grottaminarda, opponente e,
P.I. , Controparte_1 P.IVA_2
corrente in Endach 30, 6330 Kufstein (Austria), in persona del legale rappresentante p.t., assistito e difeso dagli Avv.ti Davide Dalla Francesca
e Andrea Salesi, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Milano, opposto e, anche
(P.I , corrente in Napoli alla Via S. Alfonso Controparte_2 P.IVA_3
Maria de Liguori n. 3/A, in persona del legale rappresentante p.t.,
(Sentenza non definitiva del 08.01.2023, depositata in CP_3
pari data),
sulle conclusioni rassegnate nell'udienza del 27.01.2025 e dettagliate come dalle note versate in atti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Con atto di citazione depositato il 04.02.2020, ritualmente notificato alla controparte, si opponeva al decreto ingiuntivo nr. 117/2020 Parte_1
(procedimento nr. 5431/2019 di R.G.) emesso il 09.01.2020 dal Tribunale di Benevento, con cui gli si ingiungeva di pagare la somma di € 16.364,37, oltre interessi e spese a Controparte_1
Gli opponenti chiedevano, accogliere l'opposizione e per l'effetto sentir revocare l'opposto decreto ingiuntivo, in via subordinata e nell'ipotesi di accoglimento della domanda e conseguente conferma dell'opposto decreto e conseguente condanna della società opponente al pagamento della somma ingiunta o di parte di essa, chiedeva condannarsi la convenuta società
come rappresentata, a rivalere alla società CP_2 Parte_1
quanto da questa versato in favore della a Controparte_1
seguito di eventuale condanna per la causale di cui all'opposto decreto oltre gli interessi moratori. Con vittoria di spese e competenze di causa.
Resisteva l'opposta Controparte_1
instando in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione
Tribunale BN - Proc nr. 547/2020 R.G. Giudice C. Buono
Pag. 2 di 9 fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Nel merito chiedeva confermare il decreto ingiuntivo opposto o, in ogni caso, condannare la al pagamento dell'importo di € 16.364,37, oltre interessi al Parte_1
tasso previsto dall'art. 5 d.lgs. 231/02. Con vittoria di spese.
La conveniva in giudizio sia la Parte_1 Controparte_4
che la quest'ultima, costituitasi,
[...] CP_4 Controparte_2
oltre interloquire nel merito della causa, chiedeva, preliminarmente, voler dichiarare la carenza di legittimazione passiva della non Controparte_2
essendo destinataria del decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, dichiarare la estromissione della predetta dal giudizio. Con sentenza parziale dell'8.01.2023 e depositata in pari data, veniva accolta l'eccezione di inammissibilità della vocatio in ius sollevata dalla società CP_2
dichiarandone il difetto di legittimazione passiva, rimettendo per quant'altro la causa sul ruolo.
Venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e, ritenendo la causa documentale, il giudice, preliminarmente proponeva alle parti la conciliazione della causa emettendo ordinanza ex art. 185 bis c.p.c.
Stante il non accoglimento della proposta dal parte dell'opposto, terminata l'istruttoria, il giudice invitava le parti a precisare le conclusioni
Nell'udienza del 27.01.2025, sulle rassegnate conclusioni, il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Ambedue le parti depositavano memorie conclusionali e di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Tribunale BN - Proc nr. 547/2020 R.G. Giudice C. Buono
Pag. 3 di 9 L'opposizione va accolta e, conseguentemente revocato il decreto ingiuntivo.
La società estera Controparte_1
sostiene di aver effettuato negli anni 2018 e 2019 alcuni trasporti per conto della ma commissionati a quest'ultima dalla Per CP_2 Parte_1
tale attività richiedeva alla il pagamento di € 25.320,00 CP_2
ricevendone però solo € 8.995,63, dunque restando creditrice di €
16.364,37. Non ottenendo il pagamento del dovuto dalla , si CP_2
rivolgeva direttamente al committente. Non avendo avuto soddisfazione del credito chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo, opposto in questo procedimento.
Sostanzialmente la Controparte_1
sostiene che, in virtù dell'articolo 7 ter di cui al D. Lgs n. 286/2005 (…il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore…) non avendo avuto ragione del proprio credito dal vettore che gli aveva affidato l'incarico, è in
Tribunale BN - Proc nr. 547/2020 R.G. Giudice C. Buono
Pag. 4 di 9 diritto di ottenere il pagamento dal committente originario che è, appunto, la Parte_1
Va ulteriormente precisato che tali trasporti, come risulta dalle lettere di vettura, non sono stati effettuati dalla bensì da Controparte_1
altri vettori e, precisamente la Lerton Trans KFT, la West Car, la Credis
Comexim, la NYIR Flop Holding KFT, la la Pantera Diumea, CP_5
la la Opus Auto e la JA LC, in quanto a loro Controparte_6
affidati dall'opposta. Risulta anche che per queste prestazioni la
[...]
ha proceduto al loro pagamento. Controparte_1
In realtà dalle lettere di vettura prodotte dalla risulta anche che CP_2
l'affidamento di tali trasporti è stata fatto da questa società direttamente alla Lerton Trans KFT, alla West Car, alla Credis Comexim, alla NYIR
Flop Holding KFT, alla la Pantera Diumea, alla CP_5 CP_6
alla Opus Auto e alla JA LC. A tal proposito non possono
[...]
essere prese in considerazione le lettere di vettura prodotte dall'opposto ove è palesemente sovrapposta alla dicitura di tali ditte il timbro della ragione sociale della Tale inopportuna Controparte_1
sovrapposizione è confermata in realtà dallo stesso opposto giustificandolo in modo del tutto incomprensibile (cfr. comparsa di costituzione e risposta:
…l'odierna convenuta opposta ha infatti inserito il proprio nominativo nelle caselle a ciò dedicate delle lettere di vettura al solo fine commerciale di mantenere la neutralità nei confronti dei propri clienti…), rendendo così inutile ogni ispezione documentale.
Preliminarmente, circa la prescrizione eccepita dall'opponente va rilevato che l'art. 2951 c.c. stabilisce un termine di prescrizione di mesi 12 e che,
Tribunale BN - Proc nr. 547/2020 R.G. Giudice C. Buono
Pag. 5 di 9 trattandosi di materia di trasporti l'azione diretta del sub vettore soggiace anch'essa alla prescrizione annuale ex art. 2951 cod. civ. decorrente “dalla scadenza di un termine di tre mesi dalla data di conclusione del contratto di trasporto” (art. 32, 1, lett. “c” Convenzione CMR applicabile in materia). Inoltre, trattandosi di responsabilità solidale in base al disposto di cui all'art. 7-ter D. Lgs. n. 286/05, deve ritenersi applicabile alla fattispecie in esame l'art. 1310 c.c., secondo cui “Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori”, il
Tribunale rileva che i primi contratti di trasporto risalgono al 12 ottobre
2018 e la ha interrotto il decorso della Controparte_1
prescrizione con PEC del 4 dicembre 2019 (cfr. doc. n. 14 comparsa di costituzione e risposta) oltre che con la diffida di pagamento trasmessa alla con PEC del 9 aprile 2019 (cfr. doc. n. 15 comparsa di costituzione CP_2
e risposta).
Venendo al merito della causa deve rilevarsi che l'azione diretta prevista dall'articolo 7 ter di cui al D. Lgs n. 286/2005 consente al sub-vettore di agire direttamente per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, incluso il committente. Questo significa che il sub-vettore non è costretto a chiedere il pagamento al vettore che lo ha incaricato, ma può rivolgersi direttamente al committente per ottenere il pagamento. Per porre in essere tale azione però il sub-vettore deve dimostrare di aver svolto effettivamente il servizio di trasporto e di avere un rapporto contrattuale con il vettore.
Tribunale BN - Proc nr. 547/2020 R.G. Giudice C. Buono
Pag. 6 di 9 Ebbene, nei fatti la ha dimostrato di aver Controparte_1
incaricato altri vettori per l'effettuazione di quel trasporto, dunque non ha eseguito direttamente quell'attività. Ma non solo, la non ha CP_7
prodotto alcuna documentazione attestante un rapporto contrattuale con l'effettivo vettore se non le lettere di vettura artatamente CP_2
modificate proprio aggiungendo (per sua stessa ammissione) la ragione sociale dell'opposto tanto da significare che alcun atto è idoneo a dimostrare tale rapporto contrattuale.
Vi è di più, quant'anche si volesse superare tale mancata produzione documentale.
Osservano le parti che la legge di stabilità 2015, la nr. 190/2014, ha modificato la disciplina nel senso che per incaricare un sub- vettore è necessario che il vettore abbia l'approvazione del committente. Mancando questa, il committente può risolvere il contratto per inadempimento, fatto però salvo il pagamento delle prestazioni di trasporto già svolte.
Ma in realtà non è questa la disciplina da adottare. La legge di stabilità ha effettivamente introdotto delle notevoli modifiche nell'ambito del trasporto, tuttavia nel caso in questione, di fatto non vi è alcuna prova che il committente abbia risolto il contratto neppure, agli atti, traspare tale passaggio. Si sconosce pertanto, almeno formalmente, se tale approvazione
è stata data.
Tuttavia, la stessa normativa indica un divieto di sub-vezione. Difatti il sub-vettore non potrà affidare, a sua volta, il trasporto ad un altro sub- vettore. Violata tale disposizione, il contratto tra il primo (dunque la e il secondo sub-vettore (dunque Controparte_1
Tribunale BN - Proc nr. 547/2020 R.G. Giudice C. Buono
Pag. 7 di 9 precisamente la Lerton Trans KFT, la West Car, la Credis Comexim, la
NYIR Flop Holding KFT, la la Pantera Diumea, la CP_5 CP_6
la Opus Auto e la JA LC) è nullo, fatto salvo il pagamento
[...]
delle prestazioni già eseguite dal secondo sub-vettore. Ma tale eventuale pagamento si riferisce ad un onere che vige in capo al primo sub vettore, la autore, infatti della nullità di cui si è detto. Controparte_1
Onere, tra l'altro, a cui l'opposto ha adempiuto così come risulta dalle produzioni.
Seguendo dunque tali coordinate di giudizio, l'opposizione deve accogliersi non avendo la dimostrato l'effettivo rapporto Controparte_1
contrattuale con il vettore ed essendo incorsa in ogni caso nel divieto di sub-vezione. Dunque va revocato il decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella prevista misura media facendo riferimento alla tariffa di cui al D.M. nr. 55 del 2014 come modificata dal D.M. nr. 147 del 2022 sul valore della causa. Su tale liquidazione viene operata una riduzione del 30%, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.M. nr. 147 del 2022
Le spese di lite sostenute dalla estromessa da questo giudizio CP_2
con sentenza non definitiva del 08.01.2023, depositata in pari data, in cui si rinviava al presente definitivo la loro determinazione, vanno addebitate alla parte che ha erroneamente chiamato in giudizio tale società e dunque alla
Tali spese, visto la trascurabile partecipazione al giudizio della Parte_1
, vengono liquidate nella misura minima facendo riferimento alla CP_2
tariffa di cui al D.M. nr. 55 del 2014 come modificata dal D.M. nr. 147 del
2022 sul valore della causa. Su tale liquidazione viene operata una
Tribunale BN - Proc nr. 547/2020 R.G. Giudice C. Buono
Pag. 8 di 9 riduzione del 30%, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.M. nr. 147 del 2022, in assenza di specifiche questioni di fatto e/o diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, II Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, sulla domanda in opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei Parte_1
confronti di e della Controparte_1
già estromessa dal presente giudizio, così provvede: CP_2
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo nr.
117/2020 (procedimento nr. 5431/2019 di R.G.) emesso il 09.01.2020 dal Tribunale di Benevento;
b) condanna al Controparte_1
pagamento delle spese di giudizio in favore della che Parte_1
liquida in € 3.553,90 oltre IVA e CPA e spese generali al 15% oltre spese documentate pari ad € 237,00 (contributo unificato);
c) condanna al pagamento delle spese di giudizio che Parte_1
liquida in € 1.778,00 oltre IVA e CPA e spese generali al 15% da attribuire al difensore, antistatario, di CP_2
Così deciso in Benevento il 26 maggio 2025.
IL GIUDICE Carlo Buono
Tribunale BN - Proc nr. 547/2020 R.G. Giudice C. Buono
Pag. 9 di 9